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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1940/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta mandato C.F._2
allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Umberto Filici, presso il cui studio, sito in Tarsia (CS) alla contrada Canna n. 13, elettivamente domiciliano;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Girolamo Barbato, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Luigi
Cacciatore n. 21, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 21/11/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza e hanno convenuto in giudizio la Pt_1 Parte_2 [...]
deducendo: di avere stipulato, in data Controparte_1
15/12/2009, con la innanzi Controparte_1
al Notaio Dott. un contratto di mutuo fondiario e Persona_1
costituzione di ipoteca, Rep. n. 1036 - Racc. n. 714, per un importo capitale pari ad € 129.237,60, da rimborsare entro il termine di 39 anni mediante il pagamento di n. 156 rate trimestrali a tasso variabile, comprensive di quote capitale e di quote interessi;
che nel rapporto di mutuo predetto, veniva statuito che: il tasso annuo contrattuale (T.A.N.) di ammortamento era del
2,341% (così calcolato Euribor 3 mesi+1,600%); il tasso di mora contrattuale era pari al 4,875% (così calcolato T.A.N. 2,341% + 2,534 punti percentuali); il T.A.E.G./I.S.C. contrattuale veniva dichiarato essere del
2,370%; che il tasso soglia di usura nel mese di Dicembre del 2009, momento della stipula del contratto, era pari al 4,875% (T.E.G.M.+50% in quanto contratto stipulato ante 14/5/2011, come previsto dal D.L. n.
70/2011) giusta tabella allegata alla consulenza di parte e riferita al D.M. operativo tra Ottobre e Dicembre 2009; che essi, giuste risultanze della consulenza di parte allegata, in via principale ed assorbente, l'usurarietà del mutuo ipotecario e poiché sono stati pattuiti e richiesti interessi usurari, il rapporto di mutuo analizzato è gratuito, ai sensi dell'art 1815, co. 2, c.c., e non sono dovuti interessi;
che per effetto della gratuità, pertanto, la parte finanziata è tenuta al rimborso del solo capitale erogato, con restituzione/ripetizione della quota interessi corrisposta, da portarsi in compensazione con la quota capitale ancora dovuto alla banca e diritto, per parte attrice, di corrispondere per il futuro la sola quota capitale mutuata;
che, dunque, essi non sono tenuti al rimborso delle quote di interessi, come invece previsto dal piano di ammortamento;
- che dall'analisi del rapporto contrattuale, il consulente di parte ha riscontrato la presenza delle seguenti anomalie bancarie: A) gratuità del mutuo in applicazione della Legge n.
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza 108/1996 nonché dell'articolo 1815, co. 2, c.c., in quanto: 1) il Tasso
Complessivo (interessi contrattuali, 2,341% + interessi di mor 4,875%), in virtù del tenore letterale e semantico della pattuizione intercorsa, supera il
Tasso Soglia di UR (4,875%) vigente al momento della stipula del contratto;
2) Tasso Annuo Globale di Mora (9,847%) supera il Tasso Soglia di UR (4,875%), vigente al momento della stipula del rapporto contrattuale;
B) violazione dell'articolo 1346 c.c., in quanto contratto di mutuo prevede un Tasso Alternativo Indeterminato, senza indicare ulteriori specificazioni o determinazioni e non viene, ad esempio, indicato in contratto quale sia il valore del parametro alla stipula né come debba essere rilevato, con conseguente incertezza assoluta sulla determinazione e determinabilità del tasso in funzione della previsione contrattuale della cessazione del parametro in base indicato;
che ciò comporta la sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi legali, con riformulazione del piano di ammortamento e restituzione, in loro favore, degli interessi pagati in eccesso;
C) violazione dell'articolo 117 T.U.B., in particolare: si è riscontrato che l'I.S.C. dichiarato in contratto, pari al 2,370%, è inferiore all'I.S.C. verificato pari al 2,384% e ciò implica la sostituzione, ai sensi dell'articolo 117, comma 7, T.U.B., dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT con riformulazione del piano di ammortamento.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: - Accertare e Parte_2
dichiarare, in via principale, che la convenuta ha proceduto sul CP_1
rapporto di mutuo ipotecario - stipulato in data 15.12.2009, con atto del dott. Notaio in Baronissi, Rep. n. 1036 - Racc. n. Persona_1
714, a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile;
per l'effetto, dichiarare gratuito il mutuo, ex art 1815, co. 2, c.c. con conseguente diritto per gli attori ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi convenzionali, da portarsi in
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza compensazione con il capitale ancora dovuto, e diritto a corrispondere per il futuro la sola quota capitale mutuata;
- In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usuraio, anche in questo caso sin dalla stipula del contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c., in quanto nel suo funzionamento patologico abbiamo il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura nella seguente fattispecie: il Tasso Annuo Globale di Mora al momento della stipula del contratto era pari al 9,847% e quindi superiore al tasso soglia usura pari al 4,875%; - Tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, co. 2, CC, condannare la convenuta alla restituzione di CP_1
tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi convenzionali e spese non dovute, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, da portarsi in compensazione alla quota capitale erogata dalla - In via CP_1
subordinata, accertare e statuire l'indeterminatezza delle condizioni secondo l'art. 1346 c.c. presente nel contratto di mutuo con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale, in quanto nel contratto de quo, è previsto un Tasso Alternativo indeterminato;
- Accertare e statuire, ancora in via gradata, che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all'I.S.C. verificato/calcolato, con conseguente nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117, co. 6, T.U.B. e sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo BOT, con ricalcolo del piano di ammortamento;
- ordinare alla Banca convenuta di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 sotto la voce “stato rapporto”: Contestato. -In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza Si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo: che anche laddove dovesse essere accertata l'usurarietà degli interessi moratori, ciò non comporterebbe la gratuità del mutuo ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, c.c., bensì soltanto la non debenza degli interessi di mora, come sancito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n.
19597/2020; che, ad ogni modo, l'errore di partenza che inficia la tesi avversa è la misura del tasso soglia preso a riferimento per la verifica ai sensi della Legge n. 108/1996 che, anche nella consulenza di parte prodotta, viene indicato in 4,875%, il quale, invece, rappresenta il tasso soglia fissato dal D.M. 24/09/2009, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo di credito fondiario, per gli interessi corrispettivi;
che tale errore trova fonte nel principio affermato dalla Suprema Corte per cui, chiarito che la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei Decreti
Ministeriali in oggetto, laddove essi ne contengano la rilevazione statistica ed in applicazione del principio di simmetria esplicitato in tema di c.m.s.; che, dunque, applicato detto principio al caso di specie, ne consegue che il tasso soglia usura moratorio è pari all'8,025%[ 3,.250% (T.E.G.M.) + 2,1 ( valore medio interessi mora indicato nel DM 24/9/09) + 2,675 ( maggiorazione ex art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 anteriormente al 2011)]
e, pertanto, l'avversa eccepita usurarietà del tasso moratorio all'atto della pattuizione si svuota di ogni contenuto, anche a voler seguire la fallace tesi proposta del tasso complessivo;
che parimenti erronea, poi, è la tesi della pretesa usurarietà del Tasso Annuale Globale di Mora che parte attrice ritiene sussistere perché ” A prescindere dall'indicazione in termini percentuali del Tasso Nominale di Mora contrattuale, si deve in concreto indagare quale sia il Tasso di mora applicato in concreto, tenendo conto di tutte le spese, eccettuate imposte e tasse, collegate al ritardato pagamento
(cfr. pag 8 citazione)”; che, invero, la tesi dell'usurarietà del tasso annuo
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza globale di mora, calcolato ipotizzando arbitrariamente n. 29 giorni di ritardo, oltre che essere privo di pregio tecnico, viola: - l'articolo 644, comma 4) c.p., - l'articolo 1, comma 1, del D.L. del 29/12/2000 n. 394, convertito con Legge 28/02/2001 n. 24 (G.U. n. 49 del 28/02/2001) ed il principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU, n.
24675/2017) in tema di usurarietà sopravvenuta;
che a rendere, infine, ancor più infondata l'eccepita usurarietà del tasso moratorio è la presenza in contratto della clausola c.d. “di salvaguardia”, che giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4; che contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il tasso degli interessi corrispettivi non è indeterminato;
che, infatti, all'art. 3) del Contratto di mutuo di credito fondiario è stabilito: “….. le predette rate trimestrali sono soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere per l'effetto dell'adeguamento che la banca mutuante è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato a partire dalla prima rata di ammortamento, aggiungendo ad una componente fissa di 1,60 punti annui una componente variabile rilevata dai dati pubblicati dal quotidiano CP_2
o da altro quotidiano finanziario equipollente, corrispondente al seguente
[...]
parametro: a) Euribor 3 mesi, tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno 1 gennaio per la rata scadente il giorno 1 aprile immediatamente successivo;
b) Euribor 3 mesi, tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno 1 aprile per la rata scadente il giorno 1 luglio immediatamente successivo;
c) Euribor 3 mesi, tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno 1 luglio per la rata scadente il giorno 1 ottobre immediatamente successivo;
d) Euribor 3 mesi, tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno 1 ottobre per la rata
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza scadente il giorno 1 gennaio immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati durante
l'intero periodo di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 3 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano Ore o da altro quotidiano finanziario equipollente o dalla CP_2
pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura del British Bankers Association.
……. Detto tasso non potrà mai essere superiore alla misura del 5,50%”; che per la sola ipotesi di mancata rilevazione del tasso EURIBOR ovvero EUR
LIBOR, con previsione non alternativa, ma sostitutiva, in via subordinata, si fa riferimento al tasso tra quelli calcolati e pubblicati su quotidiani specializzati, più vicino, per le proprie caratteristiche, a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione;
che la circostanza che le parti si siano premurate di prevedere un criterio sostitutivo per l'ipotesi di mancata rilevazione dei tassi di riferimento depone, semmai, in senso esattamente contrario a quanto pretenderebbe di sostenere parte attorea, integrando all'evidenza l'estremo della determinabilità, che in base alla medesima previsione codicistica (art. 1346 c.c.) richiamata dagli attori rende valida la pattuizione, atteso che l'oggetto della clausola deve essere determinato o determinabile;
che la determinabilità, ai fini di cu all'articolo
1346 c.c., costituisce l'equipollente della determinazione e presuppone la precisazione dei criteri direttivi per la definizione della prestazione e quindi il riferimento espresso o tacito, fatto dalle parti, a dati che non risultano elaborati dalla loro volontà, e che vengono ritenuti idonei ad operare la determinazione mancante;
che, ebbene, nel caso concreto, le parti hanno indicato la fonte esterna di determinazione (pubblicazione su giornali specializzati), la qualità ed il valore del tasso (quello più vicino per le proprie caratteristiche a quello non più esistente) e il momento iniziale di determinazione del valore del tasso (la data di cessazione del tasso non più esistente); che esiste, dunque, un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi,
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse ( cfr Cass. 27.11.2014 n.25205) e la clausola, nella parte contestata, opera da specificazione del contenuto contrattuale poiché il nuovo, si badi sostitutivo e meramente eventuale, parametro di riferimento, risulta comunque agganciato a valori obiettivi di talchè la clausola ha la funzione di dare certezza futura al contratto e non certo di eliderla, rimettendo alla controparte la determinazione del proprio contenuto;
che, nel rispetto delle norme vigenti, alla luce dei costi connessi all'utilizzo del credito, l' .E.G. calcolato secondo la formula prevista nel Decreto CP_3
Ministero del Tesoro 08/07/1992 (su G.U. n. 169 del 20/07/1992), è risultato pari al 2,37% esattamente coincidente con l' indicato all'art. CP_4
9) del Contratto di mutuo di credito fondiario;
che l'asserita discrasia tra
I.S.C. indicato in contratto ed effettivamente applicato non risulta provata dagli attori;
che, inoltre, innegabilmente, il contratto di mutuo in oggetto non rientra nel settore del credito al consumo trattandosi di finanziamento di importo superiore ad € 75.000,00 (art. 122, co. 1, lett a, T.U.B.) e, come tale, sottratto alla disciplina destinata ai contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B.; che per ciò che attiene la dedotta valutazione dell quale elemento imprescindibile del contratto, è stata CP_4
categoricamente esclusa la sua funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, nell'economia del contratto poichè non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita invece dalla pattuizione scritta ed esplicitata dei tassi e di tutte le altre voci di costo negoziali dell'operazione; che, dunque, dall'eventuale incertezza o divergenza tra
I.S.C. pattuito ed applicato non deriva l'applicazione dell'articolo 117, commi 4 e 7, T.U.B.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare le domande
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 21/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA RICHIESTA DI PARTE ATTRICE DI RIMETTERSI LA CAUSA SUL
RUOLO
Con la comparsa conclusionale depositata telematicamente in data
18/1/2025 (cfr.) gli attori hanno chiesto disporsi la rimessione della causa sul ruolo, al fine di nominarsi un consulente tecnico d'ufficio che, attesa l'indeterminatezza del mutuo da essi stipulato con la Banca convenuta a causa della mancata indicazione del regime finanziario (composto) applicato nello stesso, in ossequio al disposto dell'articolo 117 T.U.B., effettui il ricalcolo degli interessi pattuiti, sostituendoli con il tasso minimo dei
“B.O.T.”. di cui al settimo comma della suddetta norma, utilizzando un piano di ammortamento a regime semplice, con statuizione delle somme da ripetere a favore della parte attrice.
La richiesta di parte attrice di rimettersi la causa sul ruolo è infondata e va rigettata: infatti, per le ragioni di cui si dirà di qui a breve, la causa può essere decisa allo stato degli atti, senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Occorre innanzitutto rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo parte attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 22/1/2021 da parte attrice).
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza Fermo quanto innanzi esposto, deve constatarsi che con le note di trattazione scritta depositate il 31/1/2022 (cfr.) e con la comparsa conclusionale depositata il 18/1/2025 (cfr.) gli attori hanno espressamente rinunciato alle loro domande aventi ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del
15/12/2009, Rep. n. 1036, Racc. n. 714, per usurarietà degli interessi moratori e per divergenza tra l contrattualmente indicato e quello CP_4
effettivamente applicato, di talché in ordine alle stesse non deve provvedersi.
Va, dunque, scrutinata nel merito la domanda attorea – non oggetto di rinuncia – con cui i sigg.ri e lamentano che nel Parte_1 Pt_2
contratto di mutuo da essi stipulato con Controparte_1
sarebbe stato violato il disposto dell'articolo 1346 c.c., stante
[...]
la previsione di un tasso di interesse corrispettivo indeterminato, senza indicazione di ulteriori specificazioni o determinazioni.
La domanda attorea è infondata e va respinta.
Invero, attraverso il richiamo contrattuale contenuto all'articolo 3) del mutuo (cfr. all. 5 della produzione di parte attrice) al parametro dell'EURIBOR, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza.
Per costante giurisprudenza, infatti, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche “per relationem”, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. Orbene, i tassi EURIBOR, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European
Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cc.dd. “a tasso variabile”.
Inoltre i criteri prestabiliti e gli elementi elementi estrinseci, certamente
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass. Civ.,
n. 8028/2018), consentono di ritenere rispettato il requisito della determinatezza e determinabilità dell'oggetto di cui all'articolo 1346 c.c. senza necessità che la clausola rechi l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, potendo tale requisito essere soddisfatto anche “per relationem”, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili (cfr. Cass. Civ., n. 5363/2024).
Tale assunto è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Civ., n. 3698/2014), secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).”.
Si condivide pertanto l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'EURIBOR soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola.
Né tantomeno può ritenersi, come eccepito dagli attori, che nel predetto contratto di mutuo sarebbe stato previsto un “tasso alternativo indeterminato”: infatti, all'articolo 3) è previsto che “…. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati durante l'intero periodo di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 3 mesi rilevato dai dati pubblicati
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza dal quotidiano o da altro quotidiano finanziario equipollente o CP_2
dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura del British Bankers
Association. ……. Detto tasso non potrà mai essere superiore alla misura del
5,50%”.
La pattuizione di cui sopra individua chiaramente il suo ambito applicativo, palesandosi quale clausola suppletiva, destinata ad operare solo allorquando i dati che individuano il tasso EURIBOR (fissato dalle parti quale criterio principale di ancoraggio per la determinazione degli interessi corrispettivi) non siano stati oggetto di pubblicazione durante il periodo di riferimento previsto. Di talchè la previsione pattizia di un ulteriore criterio, oggettivo e certo, per la determinazione del saggio degli interessi debitori, per il caso di mancata individuazione dell'EURIBOR, costituisce evidente manifestazione di un regolamento contrattuale che non solo non è né indeterminato né indeterminabile ma che, anzi, è volto proprio ad evitare a monte che possano insorgere situazioni connotate da indeterminatezza e/o indetermibabilità della misura degli interessi corrispettivi stessi.
Da ultimo, poi, va esaminata la domanda attorea formulata per la prima volta con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il
20/11/2024 (cfr.) diretta ad ottenere l'accertamento e declaratoria della nullità parziale del mutuo contestato per indeterminatezza dello stesso laddove non avrebbe indicato il regime finanziario degli interessi, composto, applicato in concreto e, di conseguenza, rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
La domanda attorea deve ritenersi innanzitutto ammissibile atteso che, pur essendo stata fatta valere per la prima volta soltanto in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ad oggetto una “quaestio nullitatis”, come tale suscettibile di essere fatta valere, nonché rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ex art. 1421 c.c.
La domanda attorea è infondata per due ordini di ragioni.
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza La prima risiede nel fatto che, sul piano astratto e generale, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la sentenza n. 15130 del 2024 delle Sezioni
Unite Civili non ha in alcun modo sancito che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione infrannuale degli interessi nei contratti di mutuo a tasso variabile determina l'indeterminatezza dello stesso e, dunque, la relativa nullità ai sensi dell'articolo 117 T.U.B.
Al contrario la Suprema Corte, nel fornire risposta al quesito oggetto del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c. in ordine al se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti oppure no la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli articoli 1346
e 1418, comma 2, c.c., ha chiarito che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”. Quindi le Sezioni Unite hanno sancito che “Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Ebbene, tale principio di diritto deve ritenersi suscettibile di essere esteso anche ai mutui
“a tasso variabile”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di indeterminatezza e/o indeterminabilità del contratto di mutuo “sub iudice”, in quanto esso
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza contiene:
a) l'esatta indicazione dell'importo erogato (€ 129.237,60);
b) l'indicazione della durata del prestito (n. 39 anni);
c) la periodicità del rimborso (n. 156 rate trimestrali);
d) il tasso di interesse predeterminato (interesse nominale annuo pari al
2.341% e, trattandosi di mutuo con rate variabili, all'articolo 3 la precisa indicazione dei criteri oggettivi applicabili per la determinazione del tasso d'interesse applicabile in corrispondenza delle singole scadenze).
La seconda ragione, poi, sta nel fatto che, a ben vedere, gli attori si sono limitati ad affermare che nel contratto di mutuo da essi stipulato vi sarebbe stata capitalizzazione infrannuale degli interessi, senza però provare in alcun modo tale circostanza, ragion per cui anche sotto questo profilo non è ravvisabile alcun vizio di sorta o violazione da parte della Banca mutuante.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che le domande attoree aventi ad oggetto la nullità parziale del contratto di mutuo limitatamente alla clausola che prevede la misura degli interessi corrispettivi e laddove non prevede il regime di capitalizzazione asseritamente composto degli interessi passivi sono infondate, in fatto ed in diritto, e vanno rigettate.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto delle uniche due domande attoree non oggetto di rinuncia, sono poste a carico di
e in solido tra loro e, considerate Parte_1 Parte_2
la natura, il valore (ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, come dichiarato dagli attori in domanda) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte convenuta partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte attrice il 22/1/2021), la
[...]
va condannata al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a
[...]
titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna la al Controparte_1
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 04/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1940/2020 - Sentenza