TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11260 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n.604 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 604 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE MASI LEOPOLDO presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRAVINA DI RAMACCA
VA presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente che contestava le deduzioni di controparte, pur non opponendosi alla pronunci di separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
All'udienza del 28/10/2025 davanti al Giudice istruttore, i procuratori delle parti dichiaravano di aver depositato un accordo sottoscritto e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente
2 3
scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere allo stato autosufficienti ed a tal proposito la signora rinuncia all'assegno di Parte_1
mantenimento disposto a suo favore con ordinanza del 13/05/21 a far data dalla sottoscrizione della presente.
2. I coniugi vivranno separati secondo quanto già stabilito nell'ordinanza del
13/05/21. Essi si impegnano reciprocamente a rendere noto, a mezzo lettera raccomandata o a mani od altro mezzo equipollente che assicuri la certezza della comunicazione, eventuali future modifiche del proprio domicilio. Al fine di garantire una maggiore serenità al figlio minore alla luce delle vicende sopravvenute che impediscono, di fatto, il godimento della casa coniugale alla signora a Parte_1
modifica di quanto in parte qua disposto in sede di ordinanza del 13/05/2021 dal
Tribunale di Napoli, comunque senza che ciò possa costituire rinuncia al diritto da parte della signora , l'immobile assegnato alla signora Parte_1
a titolo di casa coniugale continuerà ad essere goduto dal signor Parte_1 CP_1
a condizione dell'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente atto ed avendo la prima fissato altrove la sua dimora.
3 4
3. Il figlio minore resta affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre e con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé, salvo impedimento lavorativo, a settimane alterne, a partire dal venerdì dalle ore
19.00, dal cui momento si onera del prelievo e della custodia, fino al lunedì all'inizio dell'orario scolastico nonché ogni mercoledì, o diverso giorno da comunicarsi preventivamente, dalle ore 19.00 fino al giorno successivo fino all'inizio dell'orario di scuola. La settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà diritto a trascorrere con il minore due notti a partire dalla fine dell'orario scolastico fino all'inizio dell'orario scolastico del terzo giorno, con pernottamento esterno o presso il di lui domicilio. Terminata la scuola e fino alla maggiore età, il padre potrà tenerlo con sé, salvo impedimento lavorativo o personale dal lunedì alla domenica a settimane alternate. In ogni caso, considerata l'età, il padre potrà vederlo ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, oppure, compatibilmente con gli impegni lavorativi nonché ogniqualvolta il figlio lo vorrà. Il tutto senza ledere i diritti della madre di averlo con sé nei tempi e modi sopra indicati nonché appresso. Durante le “festività natalizie” il giorno 24 dicembre il minore starà con la madre, il giorno 25 dicembre stara, alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori, il giorno 26 dicembre con il padre, i giorni 31 dicembre e 1° gennaio nonché la domenica di Pasqua e lunedì in Albis il minore stara con uno dei genitori con alternanza annuale tra la madre ed il padre, anche con pernottamento esterno alla loro dimora abituale dalle ore 9 del giorno di prelievo alle ore 21 del giorno di accompagnamento. Durante le vacanze estive (luglio o agosto), il figlio resterà con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando all'altra parte sia il periodo esatto che la località di vacanza.
Resta salvo il diritto di poter stabilire giorni o orari diversi a seconda di mutate esigenze definitive o transitorie delle parti, in tutto nell'interesse prevalente del minore.
4 5
4. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,60 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra . Si da atto che la signora incassa l'intero Parte_1 Parte_1
importo dell'assegno unico universale di € 50,00 (oltre rivalutazione) erogato dall'IN.P.S. che resta definitivamente in favore della signora , la Parte_1
quale da atto che per il passato non sussistono pendenze per il versamento dell'assegno al figlio da parte dell'INPS.
5. Le eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, ovvero, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese mediche (non coperte dal
S.S.N.), specialistiche (ortodontiche dentistiche, oculistiche, cardiologiche, ortopediche, etc.), scolastiche (scuola privata, libri, tasse, iscrizioni, gite, pulmino scolastico, eventuali ripetizioni, eventuali stage formativi, etc.) e sportive saranno sostenute in pari misura da entrambi i genitori ed andranno sempre e comunque preventivamente comunicate dall'uno all'altro genitore qualora non già conosciute o nel caso di aumento delle stesse;
le spese straordinarie, caratterizzate dall'urgenza ed indifferibilità, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno cosi come concordemente saranno decise tutte le questioni di particolare importanza riguardanti il figlio.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni altro rapporto tra di essi confluito nel giudizio di separazione e di non aver nulla altro a pretendere l'uno dall'altro.
7. I coniugi prestano il loro consenso al rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
8. Con il presente accordo le parti danno atto di accettare tra le stesse la compensazione delle spese professionali, di cui al giudizio instaurato, dei rispettivi
5 6
avvocati ed a tal fine questi ultimi sottoscrivono il presente accordo per rinuncia ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 co. 8 L.P.
9. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia."
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 146, parte II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
6 7
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
7
n.604 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 604 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE MASI LEOPOLDO presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRAVINA DI RAMACCA
VA presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente che contestava le deduzioni di controparte, pur non opponendosi alla pronunci di separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
All'udienza del 28/10/2025 davanti al Giudice istruttore, i procuratori delle parti dichiaravano di aver depositato un accordo sottoscritto e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente
2 3
scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere allo stato autosufficienti ed a tal proposito la signora rinuncia all'assegno di Parte_1
mantenimento disposto a suo favore con ordinanza del 13/05/21 a far data dalla sottoscrizione della presente.
2. I coniugi vivranno separati secondo quanto già stabilito nell'ordinanza del
13/05/21. Essi si impegnano reciprocamente a rendere noto, a mezzo lettera raccomandata o a mani od altro mezzo equipollente che assicuri la certezza della comunicazione, eventuali future modifiche del proprio domicilio. Al fine di garantire una maggiore serenità al figlio minore alla luce delle vicende sopravvenute che impediscono, di fatto, il godimento della casa coniugale alla signora a Parte_1
modifica di quanto in parte qua disposto in sede di ordinanza del 13/05/2021 dal
Tribunale di Napoli, comunque senza che ciò possa costituire rinuncia al diritto da parte della signora , l'immobile assegnato alla signora Parte_1
a titolo di casa coniugale continuerà ad essere goduto dal signor Parte_1 CP_1
a condizione dell'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente atto ed avendo la prima fissato altrove la sua dimora.
3 4
3. Il figlio minore resta affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre e con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé, salvo impedimento lavorativo, a settimane alterne, a partire dal venerdì dalle ore
19.00, dal cui momento si onera del prelievo e della custodia, fino al lunedì all'inizio dell'orario scolastico nonché ogni mercoledì, o diverso giorno da comunicarsi preventivamente, dalle ore 19.00 fino al giorno successivo fino all'inizio dell'orario di scuola. La settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà diritto a trascorrere con il minore due notti a partire dalla fine dell'orario scolastico fino all'inizio dell'orario scolastico del terzo giorno, con pernottamento esterno o presso il di lui domicilio. Terminata la scuola e fino alla maggiore età, il padre potrà tenerlo con sé, salvo impedimento lavorativo o personale dal lunedì alla domenica a settimane alternate. In ogni caso, considerata l'età, il padre potrà vederlo ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, oppure, compatibilmente con gli impegni lavorativi nonché ogniqualvolta il figlio lo vorrà. Il tutto senza ledere i diritti della madre di averlo con sé nei tempi e modi sopra indicati nonché appresso. Durante le “festività natalizie” il giorno 24 dicembre il minore starà con la madre, il giorno 25 dicembre stara, alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori, il giorno 26 dicembre con il padre, i giorni 31 dicembre e 1° gennaio nonché la domenica di Pasqua e lunedì in Albis il minore stara con uno dei genitori con alternanza annuale tra la madre ed il padre, anche con pernottamento esterno alla loro dimora abituale dalle ore 9 del giorno di prelievo alle ore 21 del giorno di accompagnamento. Durante le vacanze estive (luglio o agosto), il figlio resterà con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando all'altra parte sia il periodo esatto che la località di vacanza.
Resta salvo il diritto di poter stabilire giorni o orari diversi a seconda di mutate esigenze definitive o transitorie delle parti, in tutto nell'interesse prevalente del minore.
4 5
4. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,60 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra . Si da atto che la signora incassa l'intero Parte_1 Parte_1
importo dell'assegno unico universale di € 50,00 (oltre rivalutazione) erogato dall'IN.P.S. che resta definitivamente in favore della signora , la Parte_1
quale da atto che per il passato non sussistono pendenze per il versamento dell'assegno al figlio da parte dell'INPS.
5. Le eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, ovvero, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese mediche (non coperte dal
S.S.N.), specialistiche (ortodontiche dentistiche, oculistiche, cardiologiche, ortopediche, etc.), scolastiche (scuola privata, libri, tasse, iscrizioni, gite, pulmino scolastico, eventuali ripetizioni, eventuali stage formativi, etc.) e sportive saranno sostenute in pari misura da entrambi i genitori ed andranno sempre e comunque preventivamente comunicate dall'uno all'altro genitore qualora non già conosciute o nel caso di aumento delle stesse;
le spese straordinarie, caratterizzate dall'urgenza ed indifferibilità, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno cosi come concordemente saranno decise tutte le questioni di particolare importanza riguardanti il figlio.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni altro rapporto tra di essi confluito nel giudizio di separazione e di non aver nulla altro a pretendere l'uno dall'altro.
7. I coniugi prestano il loro consenso al rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
8. Con il presente accordo le parti danno atto di accettare tra le stesse la compensazione delle spese professionali, di cui al giudizio instaurato, dei rispettivi
5 6
avvocati ed a tal fine questi ultimi sottoscrivono il presente accordo per rinuncia ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 co. 8 L.P.
9. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia."
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 146, parte II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
6 7
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
7