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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1230 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Liguori;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], ( ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Monica Allevato;
resistente
E
Curatore Speciale di ( ), personalmente CP_2 CP_3 Persona_1 C.F._3
ex art 86 c.p.c.;
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con sentenza n. 1302/22 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie, riguardo alle quali si osserva quanto segue.
La domanda di assegno di mantenimento in favore della resistente è meritevole di accoglimento.
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., tra le altre, Cass. 11494/24).
Nella specie, risulta riscontrato in giudizio che la non abbia prestato attività lavorativa CP_1 in maniera continuata nel corso del matrimonio, che ha avuto una durata di oltre vent'anni, salvo un periodo limitato decorrente dal 1.02.17 al 5.09.22, svolgendo attività di collaboratrice domestica, con un impegno settimanale di sei ore retribuite nella misura di € 5,41 all'ora.
Non ha trovato riscontro, invece, la circostanza che la resistente lavori per conto della sig.ra
[...]
, essendo, invece, ospitata da quest'ultima, in ragione di un rapporto di amicizia, Parte_2
presso la quale si occupa di accudire i cani (cfr. dichiarazioni di teste di parte Testimone_1
ricorrente e indifferente alle parti).
Di contro è pacifico che il ricorrente abbia sempre svolto attività lavorativa.
Deve ritenersi, pertanto, che in costanza di matrimonio l'apporto prevalente, per non dire esclusivo, al ménage familiare sia riconducibile alle entrate del Pt_1
Ritenuto che gli elementi sopra considerati conducono a presumere un tenore di vita in costanza di matrimonio garantito dall'attività lavorativa del e tenuto conto delle condizioni fisiche della Pt_1
, non specificamente contestate, che incidono sulla piena capacità lavorativa il CP_1
Tribunale riconosce alla stessa un assegno di mantenimento che si reputa equo stabilire nella misura di € 150,00 mensili (oltre rivalutazione), tenuto conto da un alto dell'impegno del ricorrente a farsi carico del mantenimento ordinario dei figli e valutando, dall'altro, l'incidenza che assume l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà con la resistente (cfr. verbale presidenziale), in suo favore.
Passando alle statuizioni riguardo ai figli deve, preliminarmente, rilevarsi che è divenuto Per_2
maggiorenne nel corso del giudizio, sicché nulla deve disporsi in punto di affido e collocamento.
pagina 2 di 4 Con riguardo a eve disporsi l'affido condiviso, stante la concorde volontà delle parti e del Per_1
Curatore speciale, non ravvisandosi ragioni ostative.
Deve, inoltre, confermarsi il collocamento prevalente presso il padre.
Al riguardo deve osservarsi che in entrambe le occasioni in cui è stato sentito, sia in sede Per_1
presidenziale che davanti al giudice istruttore, ha manifestato la piena e incondizionata volontà di convivere con il padre, ritenuta la figura genitoriale di prevalente riferimento.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale sono emerse criticità nel rapporto con la madre e i tentativi volti a favorire un graduale riavvicinamento con la genitrice non sono risultati proficui, avendo nel tempo il minore mantenuto un atteggiamento di chiusura che non ha consentito di accertarne le cause.
Le dichiarazioni del minore rappresentano elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. 6544/24). Della volontà espressa dal minore il giudice deve dunque necessariamente tenere conto, potendosi discostare solo a tutela dell'interesse dello stesso, essendo però onerato al riguardo ad una motivazione tanto più stringente quanto più il minore, anche in ragione dell'età, abbia mostrato capacità di discernimento (Cass. 7773/12).
Nella specie, trattandosi di minore che al momento della seconda audizione era già quindicenne e dunque in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali e affettive e tenuto conto dell'età di oramai prossimo alla maggiore età non può che confermarsi l'attuale assetto che vede il Per_1
collocamento prevalente preso il padre.
Ne consegue che la casa familiare resta assegnata al ricorrente.
Quanto al diritto di visita, in ragione dell'età del ragazzo, si ritiene di prevedere libere frequentazioni, senza l'intervento degli assistenti sociali che non hanno prodotto fin qui risultati utili e che potrebbero, di contro, sortire effetti contrari, in quanto la previsione di tali incontri potrebbero essere percepiti da come una forma di imposizione, verso la quale ha già Per_1
mostrato intolleranza (cfr. relazioni in atti).
Quanto infine al mantenimento deve disporsi che la resistente dovrà contribuire alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli in misura pari al 50% per come richiesto.
La condivisione della domanda principale e la reciproca soccombenza in ordine alle questioni accessorie giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pone a carico di l'assegno di mantenimento in favore di nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 150,00 mensili (da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT);
- dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso il padre, con Per_1
frequentazioni libere con la madre;
- assegna la casa familiare al ricorrente;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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