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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 81/2024 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in SI, via Oratorio S. Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. Cesare Santonocito
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata separatamente e trasmessa ex art. 83 c. p. c.,
APPELLANTE contro nata a [...] il [...], c. f.: , CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in SI, via Gonfalone is. 382, presso lo studio dell'avv. Monica La
Torre (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. F. Lima
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1458/2023 emessa il 24 luglio 2023 dal Tribunale di
SI – prima sezione civile in materia di separazione giudiziale e statuizioni accessorie.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “l'appellante, come rappresentato e difeso in atti, contesta integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta. CP_1
1 Insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di . Anche alla luce delle generiche contestazioni contenute nella memoria di Parte_1
costituzione di controparte insiste nella richiesta istruttoria di acquisizione di idonee informazioni presso INPS, Agenzia dell'entrate e Asp SI relative alla percezione di redditi, benefici sussidi
e assegni assistenziali percepiti dall'appellata e dal figlio disabile CP_1 [...]
atteso che tali documenti non rientranti nella disponibilità di parte appellante sono Per_1 rilevanti e indispensabili ai fini della decisione”.
Per l'appellata: “si riporta e si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto e rilevato nella memoria di costituzione depositata con rigetto dell'appello avanzato dal Sig. e conferma della Parte_1
sentenza n. 1458/2023 pubblicata il 24/07/2023 ed emessa dal Tribunale di SI nel procedimento rubricato rg. n. 2050/2020. Si chiede che la causa venga assunta in decisione con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 ha impugnato davanti a questa Corte, Parte_1
nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di CP_1
SI, decidendo sul ricorso proposto da quest'ultima e sulle domande avanzate dal Pt_1
ha:
• dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico del Pt_1
• rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da quest'ultimo;
• confermato l'ordinanza presidenziale del 29 giugno 2021 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento dei figli, alla disciplina degli incontri dei figli col padre, all'assegnazione in favore della della casa coniugale ed all'obbligo a carico del i corrispondere alla CP_1 Pt_1
moglie un assegno mensile per il suo mantenimento;
• confermato l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore il 23 giugno 2022, con la quale è stato disposto il pagamento diretto dell'assegno dovuto dal n favore della;
Pt_1 CP_1
• condannato il l pagamento delle spese processuali (liquidate come in dispositivo). Pt_1
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nella parte e per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa in parte qua, fosse revocato l'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie e che fosse rideterminato, nella misura complessiva di € 300 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, l'assegno disposto in favore dei figli a titolo di contributo per il loro mantenimento.
Con vittoria di spese e compensi.
2 In via istruttoria ha chiesto che fosse disposto un accertamento presso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate
e l'ASP di SI relativo a tutti i redditi percepiti dalle parti.
Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P. M. – che vi ha apposto il visto –, con comparsa depositata il 17 aprile 2024 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha CP_1
contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 9 settembre 2024, dopo un differimento dovuto al carico di ruolo, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
, col primo motivo di appello, contesta la quantificazione dell'assegno mensile Parte_1
posto a suo carico per il mantenimento di ciascun figlio – pari a € 200,00 per ognuno – e per quello della moglie – pari a € 200,00 -.
Assume che detta quantificazione sarebbe sproporzionata rispetto alle effettive e concrete risorse economiche dei due coniugi, posto che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, risulta che egli percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.500,00/1.600,00, sul quale grava l'assegno mensile di mantenimento per la moglie e per i figli, oltre che un prelievo coattivo di €
190,00 in favore della moglie, per il recupero di arretrati non pagati a titolo di mantenimento.
Evidenzia, peraltro, che la propria situazione lavorativa sarebbe connotata da estrema instabilità, giacché, pur essendo egli dipendente statale del Ministero delle infrastrutture già inquadrato nei ruoli militari della Guardia Costiera, recentemente è transitato nei ruoli civili della stessa p. a. per via delle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato, ciò avendo avuto riflessi sulla retribuzione, la quale, a suo dire, sarebbe diminuita rispetto a quella considerata dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p.
c., confermata dalla sentenza impugnata.
Sostiene che vi sarebbe uno squilibrio rispetto alla posizione economica della moglie, a favore di quest'ultima, dato che ella percepirebbe il reddito di cittadinanza per un importo di € 900,00 mensili ed assegni familiari per € 185,00 mensili;
inoltre il nucleo familiare gode di un sostegno assistenziale pubblico di notevole entità per il fatto che il figlio affetto da sindrome dello spettro Per_1
autistico di grado grave, percepisce l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS nella misura di poco più di € 500 mensili ed un'ulteriore speciale indennità erogata dall'A. S. P. pari a € 1.200,00 mensili.
Le risorse reddituali della , dunque, ammonterebbero a complessivi € 3.795,00 mensili, CP_1
a fronte della somma di € 700,00 mensili che residuerebbe a lui, al netto dell'assegno di mantenimento che il proprio datore di lavoro eroga direttamente in favore della moglie, la quale, per di più, fruisce della casa coniugale assegnatale, valore economico – questo – di cui non potrebbe non tenersi conto, come peraltro si afferma in sentenza.
3 In sostanza l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe preso nella dovuta considerazione il fatto che il nucleo familiare percepisca emolumenti assistenziali di una certa entità per la disabilità del figlio che sono utilizzati dalla madre affidataria, e che, a suo dire, sarebbero finalizzati Per_1
al soddisfacimento di bisogni non legati direttamente alle esigenze terapeutiche e di sostentamento alimentare del disabile stesso;
tale che di essi si dovrebbe tenere conto ai fini della quantificazione del contributo così da escludere la previsione di un ulteriore contributo di € 200,00 a carico suo, il quale si risolverebbe in un iniquo vantaggio personale per la moglie.
Richiama a sostegno del proprio assunto giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'assegno di mantenimento non è dovuto qualora l'avente diritto abbia a disposizione altri strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Sostiene l'appellante che l'importo mensile complessivamente da lui dovuto, in base al dictum del
Tribunale, a titolo di mantenimento della moglie e dei tre figli – pari a € 800, ossia € 200 per ciascuno
–, sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto alle posizioni reddituali dei due coniugi e, pertanto, ne chiede la revoca, quanto a quello in favore della moglie, e la riduzione a € 300,00 complessivi, quanto al contributo per il mantenimento mensile dei tre figli. Ciò sulla base, per un verso, dell'asserita instabilità della propria situazione lavorativa - che, nel passaggio dai ruoli militari a quelli civili dell'Amministrazione di appartenenza, avrebbe a suo dire comportato una contrazione del reddito rispetto a quello considerato dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p. c. (la cui statuizione è stata confermata dalla sentenza impugnata), sul quale, per di più, graverebbe un prelievo coattivo di €
190,00 per il pagamento di arretrati dell'assegno di mantenimento - e, per altro verso, avuto riguardo alle risorse reddituali della , che ammonterebbero a circa € 3.800,00, considerati i CP_1
contributi al mantenimento da lui versati in suo favore, il reddito di cittadinanza da lei percepito, gli assegni familiari percepiti, la somma ottenuta a seguito di pignoramento e i complessivi emolumenti assistenziali pubblici di cui è titolare il figlio a lei affidato, affetto da grave patologia. Per_1
Orbene, osserva la Corte anzitutto che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, la sua attività lavorativa è tutt'altro che instabile, essendo egli dipendente pubblico statale a tempo indeterminato da epoca risalente, titolare perciò di un reddito fisso mensile, certo e incontestabile;
è smentito, poi, dalla documentazione in atti (versata in primo grado), il dato da lui allegato di avere subito una contrazione del reddito rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p. c. (giugno 2021), risultando dal CUD 2022 (prodotto in atti in primo grado) che nell'anno
2021 egli ha percepito un reddito da lavoro (al loro delle ritenute) pari a circa € 23.500,00, mentre nell'anno 2020 il suo reddito da lavoro (sempre al lordo della ritenute) ammontava a circa € 14.550,00
e nel 2019 a € 15.580 circa, essendo evidente, perciò, che non una contrazione si è avuta nel tempo
4 del suo reddito lavorativo, bensì un notevole incremento, quanto meno dal 2020 al 2022, ultimo anno di cui vi è riscontro documentale in atti.
Queste circostanze – va detto - sono state tenute in debita considerazione dal primo Giudice, così come quella dell'onere di pagare mensilmente la somma di € 190,00, coattivamente dovuta a seguito di pignoramento, avendo il Tribunale sul punto esplicitato ineccepibilmente come non potessero incidere sulla quantificazione del mantenimento dovuto dal e trattenute dal suo stipendio Pt_1 derivanti dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e dalla conseguente assegnazione di somme alla moglie in sede esecutiva, proprio perché ascrivibili alla sua condotta inadempiente.
Va evidenziato, d'altra parte, che l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione reddituale aggiornata, né alcun atto relativo alla sua attuale posizione lavorativa, onde suffragare i suoi assunti
- per vero scarsamente verosimili, stando agli atti – circa l'instabilità di quest'ultima e la sopravvenuta contrazione del reddito da lavoro;
di tal che già in radice tali assunti, anche al di là delle contrarie risultanze dei CUD pregressi (sopra riportate), non potrebbero valere ad inficiare la statuizione di primo grado, perché, appunto, sforniti di ogni riscontro probatorio.
Quanto poi alla condizione reddituale della , rileva anzitutto la Corte che ella, CP_1
costituendosi nel presente grado, ha dedotto di non avere più percepito più il reddito di cittadinanza a decorrere dal 21 dicembre 2023; tale che, in assenza di allegazione e di dimostrazione del contrario
– che sarebbe spettato al ornire -, deve ritenersi cessata l'erogazione di tale emolumento Pt_1
in favore della donna.
Non può aversi riguardo, peraltro, nella valutazione comparata dei redditi dei coniugi ai fini del quantum del mantenimento, alle somme percepite dalla (quale affidataria del figlio CP_1
a titolo di indennità di accompagnamento erogata dall' (pari a € 500 mensili) e Per_1 CP_2
a titolo di indennità per la grave disabilità del predetto erogata dall'A. S. P. di SI (pari a €
1.200,00 mensili).
Giova sul punto richiamare, infatti, l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo il quale l'indennità di accompagnamento non costituisce una “risorsa economica” di cui si debba tener conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore, dato che la gestione ordinaria di un figlio portatore di un'inabilità del 100% è molto più complessa anche sotto il profilo dell'accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie del minore, di tal che la provvidenza assistenziale erogata dall'INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative di cui il figlio necessita (così Cass. Civ. n. 10423/2023).
Il Giudice nomofilattico ha puntualizzato, in particolare, che l'indennità di accompagnamento (ma ciò vale evidentemente e a maggior ragione per ogni altra forma di provvidenza pubblica erogata a causa di una grave disabilità del figlio) è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad
5 aumentare il reddito del percipiente, non potendosi considerare, perciò, una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, trattandosi semplicemente di una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.
Ha testualmente affermato sul punto la Suprema Corte che “con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (Cost., artt. 2 e 3).
Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando si dovrebbe dire che, se i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo simbolico …” (ibidem), ribadendo come il contributo al mantenimento sia, invece, diretto a far fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, dell'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Il principio affermato dalla Suprema Corte – secondo cui, in definitiva, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento e/o di altra provvidenza a carico dello Stato non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c. – è perfettamente calzante nel caso di specie, dove, appunto, il fatto che al figlio siano state riconosciute l'indennità di accompagnamento e la particolare Per_1 indennità erogata dall'A. S. P. non può comportare l'esclusione dell'obbligo del di Pt_1
contribuire al mantenimento dello stesso, e, men che mai, le suddette provvidenze, la cui finalità è
6 solo assistenziale, possono computarsi quale risorsa economica della moglie, della quale tenere conto ai fini dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per il coniuge, come invece continua a sostenere l'appellante.
Esclusa, dunque, l'incidenza di tali emolumenti sulla condizione economico-reddituale della e considerato che ella non risulta più nemmeno percepire da tempo il reddito di CP_1 cittadinanza e che non vi è prova che svolga attività lavorativa, mentre, d'altra parte, il Pt_1
certo che sia titolare di un reddito da lavoro stabile, percependo uno stipendio mensile netto di circa
€ 1.500-1.600 (se non accresciuto negli ultimi anni), non può trovare accoglimento la ragione di censura in esame, essendo ineccepibile la statuizione di prime cure che ha posto a carico dell'uomo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, oltre che della moglie, nella misura di € 200,00 mensili per ciascuno, misura che – va sottolineato - si attesta oggettivamente su un ammontare minimo avuto riguardo, quanto ai figli, ai parametri tutti di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. p. c..
Detta norma, invero, impone a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, individuando, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di costoro, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Muovendo da tali presupposti giuridici ed avuto riguardo alle condizioni economico-reddituali dell'onerato come sopra precisate ed all'indubbio divario economico esistente tra le due parti, a scapito della , nonché considerato che, pur in mancanza di prova specifica sul tenore di CP_1
vita avuto dalla famiglia in costanza di convivenza matrimoniale, esso si può presumere medio-basso
(trattandosi di famiglia monoreddito, con tre figli), vista l'età dei tre figli (rispettivamente, oggi, di
21, 19 e 13 anni) e tenuto conto dei tempi di permanenza di essi con entrambi i genitori (di gran lunga superiori quelli trascorsi con la madre, che non con il padre), l'importo di € 200,00 per ciascuno appare congruo, pur nella sua esiguità, non residuando alcun dubbio sul fatto che esso sia confacente alla complessiva condizione economico-reddituale dell'onerato, il quale non ha, perciò, nulla di che dolersi a tal riguardo.
E ciò sulla base di un giudizio bilanciato che tenga conto specificamente, da un lato, delle esigenze morali e materiali dei figli, legate, in via presuntiva, alla rispettiva età anagrafica e, dall'altro, della complessiva condizione economico-finanziaria del padre come sopra illustrata, oltre che di tutti i restanti parametri legali di cui al citato art. 337 ter, comma 4, c. c..
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo l'appellante si duole della previsione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della moglie, sostenendo come non sia irrilevante, in senso contrario, a differenza di quanto
7 ha ritenuto il primo Giudice, la circostanza che la possa contare sul reddito di CP_1
cittadinanza, trattandosi di un importo elevato – che supererebbe, a suo dire, di € 400,00 quello dello stipendio da lui percepito, al netto dell'assegno di mantenimento mensile da pagare per i figli e la moglie -, a cui peraltro vanno aggiunti gli assegni familiari pari a € 185,00.
Ciò restituirebbe secondo il na condizione di squilibrio reddituale a proprio svantaggio, Pt_1 determinando un'iniquità nella distribuzione delle risorse finanziarie tra tutto il nucleo familiare, tenuto conto anche che la donna gode della casa familiare, mentre egli attualmente sarebbe ospitato presso un malsano seminterrato già di proprietà della defunta nonna e di cui gli zii rivendicherebbero oggi la restituzione.
Né potrebbe insinuarsi – aggiunge l'appellante - che il reddito di cittadinanza potrebbe venir meno nel caso di specie, dato che tale misura assistenziale rimarrebbe salda riguardo ai nuclei familiari al cui interno vi sono componenti minori di età o disabili.
Sotto altro connesso profilo, il amenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in Pt_1
cui ha ritenuto sussistente l'ulteriore requisito costitutivo del diritto del coniuge separato all'assegno di mantenimento, ossia l'impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive.
Evidenzia, sul punto, che non corrisponde a verità che i coniugi, prima della separazione, si siano accordati affinché uno di essi non lavorasse, così che detto accordo, secondo quanto ritenuto dal
Tribunale, sarebbe rimasto efficace anche dopo la separazione.
Al contrario – osserva – le emergenze degli atti, di cui pure il Tribunale ha dato conto nella pronuncia impugnata, deporrebbero nel senso che la , come lei stessa ha sostenuto, avrebbe voluto CP_1 dedicarsi a tempo pieno al lavoro, mentre a causa dell'estrema gelosia del marito non avrebbe potuto continuare gli studi universitari essendo, altresì, stata costretta a licenziarsi dalle occupazioni svolte;
ciò a comprova del fatto che nessuna scelta condivisa vi sarebbe stata tra le parti circa il tipo di vita da seguire nello svolgimento del menage familiare.
Critica poi la considerazione del primo Giudice secondo cui la moglie dovrebbe accudire tre figli, di cui uno affetto da grave patologia e, pur avendo conseguito il diploma di laura, incontrerebbe evidenti difficoltà a reperire un'occupazione compatibile con gli impegni familiari: obietta sul punto che l'accudimento della figlia maggiore, e del figlio minore, (rispettivamente Per_2 Persona_3 di 20 e 16 anni alla data di proposizione dell'appello) non richiederebbe un impegno tale da essere incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, mentre attualmente la gestione del figlio non sarebbe più impegnativa (come in passato) dato che dal mese di agosto del 2022 lo Per_1
stesso è stato affidato alle cure di una struttura terapeutica residenziale, sita in Caltagirone.
In questo contesto – rileva l'appellante – la donna, attualmente tutelata dal reddito di cittadinanza, grazie alla sua istruzione superiore, alla sua giovane età ed alla manifestata volontà di svolgere attività
8 lavorativa, non verserebbe in una condizione oggettiva e concreta tale da non consentirle di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento
Il motivo non può accogliersi.
É utile, a riguardo, dare brevemente conto delle regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge che risulti economicamente “più debole”, così come lette e fissate nella più recente evoluzione giurisprudenziale, in quanto decisive ai fini della soluzione della contesa in base al diritto “vivente”.
Prima ancora di ogni esegesi interpretativa, chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma,
c.c. che dispone testualmente che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Le indicazioni che emergono dall'art. 156 c.c., risalenti alle modifiche introdotte nel codice con la riforma del 1975, lasciano intendere che la condizione giuridica dei coniugi in sede di separazione, da un punto di vista delle obbligazioni di contribuzione e sostegno economico reciproco, è sostanzialmente la stessa di quella sussistente nel corso del matrimonio, sia pure trasformata in obbligazione di somministrazione del mantenimento.
La separazione non scioglie il matrimonio, ma ne elimina solo i vincoli giuridici di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione;
con la conseguenza che l'obbligazione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c. c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale.
Questa continuità tra il matrimonio e lo stato di separazione è esplicitata con frequenza nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale” (così Cass. civ. sez. I, sentenza 11 dicembre 2003 n. 18920).
In buona sostanza, per quanto concerne l'assegno di separazione, si può affermare il principio generale, continuativamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui esso ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.
In questa consolidata prospettiva interpretativa va evidenziato che, per potersi riconoscere un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che ne abbia fatto richiesta, occorre che sia accertato che costui: a) non sia in grado, con i propri redditi, di
9 mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali, ad esempio, la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. ex multis
Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie non può non tenersi conto, in punto di fatto, anzitutto, che dagli atti risulta pacifico che la non svolge attualmente, né ha svolto, in costanza di CP_1
convivenza coniugale, alcuna attività lavorativa stabile e retribuita, non essendo stato provato alcunché di certo in senso contrario, e che, altresì, è non titolare di alcun patrimonio immobiliare, potendosi perciò ritenere, rebus sic stantibus, che ella non abbia certamente un reddito adeguato tale da garantirle, nei limiti ammessi dalla disgregazione dell'unione familiare, un tenore di vita tendenzialmente analogo (medio, seppure tendente al basso) a quello goduto in costanza di convivenza familiare.
È appena il caso di ribadire, peraltro, che le provvidenze economiche pubbliche riconosciute in favore del figlio a causa della sua grave invalidità non hanno alcuna incidenza sulla condizione reddituale della donna da prendere in considerazione ai fini dell'assegno di mantenimento per tutte le ragioni già sopra esposte, che qui devono intendersi richiamate.
Quanto alla questione del “reddito di cittadinanza”, è appena il caso di richiamare ciò che si è detto sopra, che cioè – si ribadisce in sintesi – non vi sono in atti elementi per poter ritenere che la
, che ha affermato di non percepirlo più dal dicembre 2023, ne sia ancora titolare, in CP_1
difetto di prova diversa, che sarebbe spettato al fornire con riguardo, semmai, al cd. Pt_1 reddito “di inclusione” (stanti i noti recenti interventi normativi in tale materia).
Riguardo poi alla casa coniugale, rileva la Corte che nella determinazione del quantum del contributo al mantenimento il Tribunale ha senz'altro tenuto conto dell'assegnazione di essa alla , CP_1
avendo argomentato che, partendo dal sicuro squilibrio reddituale esistente tra i due coniugi, lo stesso sia stato solo in parte colmato dall'indubbio valore economico da riconoscere all'assegnazione della casa alla donna, essendo congruo, quanto al resto, un contributo mensile di € 200,00 con finalità perequative.
Siffatto convincimento, che corrisponde ad una ponderata valutazione dei dati economico-reddituali oggettivi a disposizione del decidente, a maggior ragione oggi che è venuto meno il reddito di cittadinanza di cui la donna era titolare, non può dirsi minimamente inficiato dai generici rilievi di
10 parte appellante, posto che, effettivamente, il godimento della casa coniugale in sé solo non vale a colmare il divario economico-patrimoniale e reddituale esistente senz'altro tra le due parti contendenti.
Sul tema della capacità lavorativa della , va evidenziato in primis che, a differenza di ciò CP_1 che sostiene l'appellante, il Tribunale non ha affatto attribuito rilevanza, né vi ha basato la propria statuizione, all'esistenza di un accordo tra le parti volto a stabilire che uno dei coniugi non lavorasse, essendosi sul punto limitato solo a richiamare, in linea generale di principio, l'insegnamento della
Corte di legittimità in materia, senza alcun riferimento al caso specifico.
Ha, piuttosto, puntualizzato, correttamente, che la verifica della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an del diritto al mantenimento, bensì, eventualmente, solo sul quantum debeatur, aggiungendo anche come, in ogni caso, l'attitudine lavorativa del coniuge separato debba essere valutata in concreto, in termini di effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita, considerato ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già in maniera meramente astratta.
Questi condivisibili argomenti si basano sull'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale, come detto sopra, l'art. 156 c.c. subordina l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione alla mancanza di adeguati redditi propri ed alla disparità economica tra i coniugi, ma non anche alla ulteriore condizione - prevista invece dall'art. 5 l. n. 898 del 1970 in materia di divorzio – dell' effettiva impossibilità dell'interessato di procurarsi detti redditi;
tale che l'apprezzamento di fatto circa la sussistenza della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an debeatur, ma solo sulla quantificazione dell'assegno
(così Cass. Civ. n. 18920/2003).
Lungo questa stessa direttrice interpretativa il Giudice nomofilattico ha ribadito di recente che l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, sempre che, comunque, venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (così da ultimo Cass. Civ. n. 3354/2025; in senso conforme Cass. Civ. nn. 24049/2021; 5817/2018; 28938/2017); in particolare dovendosi considerare l'età, la preparazione professionale, la vita anteatta, le condizioni del mercato del lavoro e quant'altro.
Alla luce di tali principi di diritto, se indubbiamente non può escludersi in linea astratta la capacità lavorativa della , considerata la sua età non elevata (41 anni) ed anche il suo titolo di studi CP_1
(diploma di laurea), e pur a voler ritenere che, come dedotto dall'appellante, attualmente l'età dei figli
11 più grandi e l'inserimento di in una struttura assistenziale le potrebbero consentire lo Per_1 svolgimento di un'attività lavorativa, non per questo può negarsi il diritto della donna al mantenimento da parte dell'altro coniuge, stanti il notevole divario reddituale esistente tra i due, a scapito di lei, e l'oggettiva inadeguatezza dei redditi da lei percepiti rispetto al tenore avuto in costanza di convivenza matrimoniale.
Senza tacere che, in ogni caso, la vita anteatta della , che ha dovuto necessariamente CP_1 dedicarsi a lungo alla cura ed all'accudimento di tre figli, di cui uno in condizioni di assoluta non autosufficienza, e le attuali critiche condizioni del mercato del lavoro depongono in senso contrario ad una concreta ed effettiva possibilità di reperimento, oggi, e di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte di lei.
Ad ogni buon conto, l'innegabile attitudine lavorativa della donna, sia pure nella sua astrattezza, può essere valutata, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, solo ai fini della determinazione del quantum debeatur, e non già dell'an, e tale valutazione – osserva la Corte - è stata senz'altro effettuata dal Tribunale nel caso concreto, laddove ha quantificato in € 200,00 – importo evidentemente esiguo secondo quanto si è detto già sopra – l'ammontare mensile del contributo de quo; quantificazione, che, anche per il suo attestarsi sul minimo, oltre che per tutte e per ciascuna delle ragioni sin qui esposte, merita piena conferma nella presente sede.
Ne discende il rigetto anche del secondo (ed ultimo) motivo di appello.
L'integrale rigetto dell'appello comporta in punto di spese la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso di quelle del presente grado in favore di controparte, da liquidare secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022 (applicabile ratione temporis), avendo riguardo al valore della controversia determinato in base all'oggetto della disputa, costituito dal solo assegno di mantenimento per i figli e la moglie (cd. disputatum) – in applicazione analogica del primo comma dell'art. 13 c. p. c. (v. sul punto Cass. Civ. n. 5777/1988; 3826/1977) -, e facendo riferimento ai parametri minimi di cui al relativo scaglione tabellare (da € 5.200 a € 26.001), in considerazione della modesta entità della questione dibattuta, che ha comportato uno sforzo defensionale non rilevante, determinandole perciò in complessivi € 2.906,00 per onorario, di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria (stante la richiesta istruttoria di parte appellante) e € 956,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Monica La Torre, che ha reso la dichiarazione di legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ., secondo cui “(…) quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
12 improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente riguardo all'appellante, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di SI, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P. M. – sede, avverso la sentenza n. 1458/2023 emessa il CP_1
24 luglio 2023 dal Tribunale di SI – prima sezione civile, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Monica La Torre;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 aprile 2025
Si dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
13
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 81/2024 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in SI, via Oratorio S. Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. Cesare Santonocito
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata separatamente e trasmessa ex art. 83 c. p. c.,
APPELLANTE contro nata a [...] il [...], c. f.: , CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in SI, via Gonfalone is. 382, presso lo studio dell'avv. Monica La
Torre (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. F. Lima
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1458/2023 emessa il 24 luglio 2023 dal Tribunale di
SI – prima sezione civile in materia di separazione giudiziale e statuizioni accessorie.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “l'appellante, come rappresentato e difeso in atti, contesta integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta. CP_1
1 Insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di . Anche alla luce delle generiche contestazioni contenute nella memoria di Parte_1
costituzione di controparte insiste nella richiesta istruttoria di acquisizione di idonee informazioni presso INPS, Agenzia dell'entrate e Asp SI relative alla percezione di redditi, benefici sussidi
e assegni assistenziali percepiti dall'appellata e dal figlio disabile CP_1 [...]
atteso che tali documenti non rientranti nella disponibilità di parte appellante sono Per_1 rilevanti e indispensabili ai fini della decisione”.
Per l'appellata: “si riporta e si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto e rilevato nella memoria di costituzione depositata con rigetto dell'appello avanzato dal Sig. e conferma della Parte_1
sentenza n. 1458/2023 pubblicata il 24/07/2023 ed emessa dal Tribunale di SI nel procedimento rubricato rg. n. 2050/2020. Si chiede che la causa venga assunta in decisione con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 ha impugnato davanti a questa Corte, Parte_1
nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di CP_1
SI, decidendo sul ricorso proposto da quest'ultima e sulle domande avanzate dal Pt_1
ha:
• dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico del Pt_1
• rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da quest'ultimo;
• confermato l'ordinanza presidenziale del 29 giugno 2021 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento dei figli, alla disciplina degli incontri dei figli col padre, all'assegnazione in favore della della casa coniugale ed all'obbligo a carico del i corrispondere alla CP_1 Pt_1
moglie un assegno mensile per il suo mantenimento;
• confermato l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore il 23 giugno 2022, con la quale è stato disposto il pagamento diretto dell'assegno dovuto dal n favore della;
Pt_1 CP_1
• condannato il l pagamento delle spese processuali (liquidate come in dispositivo). Pt_1
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nella parte e per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa in parte qua, fosse revocato l'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie e che fosse rideterminato, nella misura complessiva di € 300 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, l'assegno disposto in favore dei figli a titolo di contributo per il loro mantenimento.
Con vittoria di spese e compensi.
2 In via istruttoria ha chiesto che fosse disposto un accertamento presso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate
e l'ASP di SI relativo a tutti i redditi percepiti dalle parti.
Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P. M. – che vi ha apposto il visto –, con comparsa depositata il 17 aprile 2024 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha CP_1
contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 9 settembre 2024, dopo un differimento dovuto al carico di ruolo, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
, col primo motivo di appello, contesta la quantificazione dell'assegno mensile Parte_1
posto a suo carico per il mantenimento di ciascun figlio – pari a € 200,00 per ognuno – e per quello della moglie – pari a € 200,00 -.
Assume che detta quantificazione sarebbe sproporzionata rispetto alle effettive e concrete risorse economiche dei due coniugi, posto che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, risulta che egli percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.500,00/1.600,00, sul quale grava l'assegno mensile di mantenimento per la moglie e per i figli, oltre che un prelievo coattivo di €
190,00 in favore della moglie, per il recupero di arretrati non pagati a titolo di mantenimento.
Evidenzia, peraltro, che la propria situazione lavorativa sarebbe connotata da estrema instabilità, giacché, pur essendo egli dipendente statale del Ministero delle infrastrutture già inquadrato nei ruoli militari della Guardia Costiera, recentemente è transitato nei ruoli civili della stessa p. a. per via delle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato, ciò avendo avuto riflessi sulla retribuzione, la quale, a suo dire, sarebbe diminuita rispetto a quella considerata dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p.
c., confermata dalla sentenza impugnata.
Sostiene che vi sarebbe uno squilibrio rispetto alla posizione economica della moglie, a favore di quest'ultima, dato che ella percepirebbe il reddito di cittadinanza per un importo di € 900,00 mensili ed assegni familiari per € 185,00 mensili;
inoltre il nucleo familiare gode di un sostegno assistenziale pubblico di notevole entità per il fatto che il figlio affetto da sindrome dello spettro Per_1
autistico di grado grave, percepisce l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS nella misura di poco più di € 500 mensili ed un'ulteriore speciale indennità erogata dall'A. S. P. pari a € 1.200,00 mensili.
Le risorse reddituali della , dunque, ammonterebbero a complessivi € 3.795,00 mensili, CP_1
a fronte della somma di € 700,00 mensili che residuerebbe a lui, al netto dell'assegno di mantenimento che il proprio datore di lavoro eroga direttamente in favore della moglie, la quale, per di più, fruisce della casa coniugale assegnatale, valore economico – questo – di cui non potrebbe non tenersi conto, come peraltro si afferma in sentenza.
3 In sostanza l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe preso nella dovuta considerazione il fatto che il nucleo familiare percepisca emolumenti assistenziali di una certa entità per la disabilità del figlio che sono utilizzati dalla madre affidataria, e che, a suo dire, sarebbero finalizzati Per_1
al soddisfacimento di bisogni non legati direttamente alle esigenze terapeutiche e di sostentamento alimentare del disabile stesso;
tale che di essi si dovrebbe tenere conto ai fini della quantificazione del contributo così da escludere la previsione di un ulteriore contributo di € 200,00 a carico suo, il quale si risolverebbe in un iniquo vantaggio personale per la moglie.
Richiama a sostegno del proprio assunto giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'assegno di mantenimento non è dovuto qualora l'avente diritto abbia a disposizione altri strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Sostiene l'appellante che l'importo mensile complessivamente da lui dovuto, in base al dictum del
Tribunale, a titolo di mantenimento della moglie e dei tre figli – pari a € 800, ossia € 200 per ciascuno
–, sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto alle posizioni reddituali dei due coniugi e, pertanto, ne chiede la revoca, quanto a quello in favore della moglie, e la riduzione a € 300,00 complessivi, quanto al contributo per il mantenimento mensile dei tre figli. Ciò sulla base, per un verso, dell'asserita instabilità della propria situazione lavorativa - che, nel passaggio dai ruoli militari a quelli civili dell'Amministrazione di appartenenza, avrebbe a suo dire comportato una contrazione del reddito rispetto a quello considerato dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p. c. (la cui statuizione è stata confermata dalla sentenza impugnata), sul quale, per di più, graverebbe un prelievo coattivo di €
190,00 per il pagamento di arretrati dell'assegno di mantenimento - e, per altro verso, avuto riguardo alle risorse reddituali della , che ammonterebbero a circa € 3.800,00, considerati i CP_1
contributi al mantenimento da lui versati in suo favore, il reddito di cittadinanza da lei percepito, gli assegni familiari percepiti, la somma ottenuta a seguito di pignoramento e i complessivi emolumenti assistenziali pubblici di cui è titolare il figlio a lei affidato, affetto da grave patologia. Per_1
Orbene, osserva la Corte anzitutto che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, la sua attività lavorativa è tutt'altro che instabile, essendo egli dipendente pubblico statale a tempo indeterminato da epoca risalente, titolare perciò di un reddito fisso mensile, certo e incontestabile;
è smentito, poi, dalla documentazione in atti (versata in primo grado), il dato da lui allegato di avere subito una contrazione del reddito rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p. c. (giugno 2021), risultando dal CUD 2022 (prodotto in atti in primo grado) che nell'anno
2021 egli ha percepito un reddito da lavoro (al loro delle ritenute) pari a circa € 23.500,00, mentre nell'anno 2020 il suo reddito da lavoro (sempre al lordo della ritenute) ammontava a circa € 14.550,00
e nel 2019 a € 15.580 circa, essendo evidente, perciò, che non una contrazione si è avuta nel tempo
4 del suo reddito lavorativo, bensì un notevole incremento, quanto meno dal 2020 al 2022, ultimo anno di cui vi è riscontro documentale in atti.
Queste circostanze – va detto - sono state tenute in debita considerazione dal primo Giudice, così come quella dell'onere di pagare mensilmente la somma di € 190,00, coattivamente dovuta a seguito di pignoramento, avendo il Tribunale sul punto esplicitato ineccepibilmente come non potessero incidere sulla quantificazione del mantenimento dovuto dal e trattenute dal suo stipendio Pt_1 derivanti dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e dalla conseguente assegnazione di somme alla moglie in sede esecutiva, proprio perché ascrivibili alla sua condotta inadempiente.
Va evidenziato, d'altra parte, che l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione reddituale aggiornata, né alcun atto relativo alla sua attuale posizione lavorativa, onde suffragare i suoi assunti
- per vero scarsamente verosimili, stando agli atti – circa l'instabilità di quest'ultima e la sopravvenuta contrazione del reddito da lavoro;
di tal che già in radice tali assunti, anche al di là delle contrarie risultanze dei CUD pregressi (sopra riportate), non potrebbero valere ad inficiare la statuizione di primo grado, perché, appunto, sforniti di ogni riscontro probatorio.
Quanto poi alla condizione reddituale della , rileva anzitutto la Corte che ella, CP_1
costituendosi nel presente grado, ha dedotto di non avere più percepito più il reddito di cittadinanza a decorrere dal 21 dicembre 2023; tale che, in assenza di allegazione e di dimostrazione del contrario
– che sarebbe spettato al ornire -, deve ritenersi cessata l'erogazione di tale emolumento Pt_1
in favore della donna.
Non può aversi riguardo, peraltro, nella valutazione comparata dei redditi dei coniugi ai fini del quantum del mantenimento, alle somme percepite dalla (quale affidataria del figlio CP_1
a titolo di indennità di accompagnamento erogata dall' (pari a € 500 mensili) e Per_1 CP_2
a titolo di indennità per la grave disabilità del predetto erogata dall'A. S. P. di SI (pari a €
1.200,00 mensili).
Giova sul punto richiamare, infatti, l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo il quale l'indennità di accompagnamento non costituisce una “risorsa economica” di cui si debba tener conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore, dato che la gestione ordinaria di un figlio portatore di un'inabilità del 100% è molto più complessa anche sotto il profilo dell'accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie del minore, di tal che la provvidenza assistenziale erogata dall'INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative di cui il figlio necessita (così Cass. Civ. n. 10423/2023).
Il Giudice nomofilattico ha puntualizzato, in particolare, che l'indennità di accompagnamento (ma ciò vale evidentemente e a maggior ragione per ogni altra forma di provvidenza pubblica erogata a causa di una grave disabilità del figlio) è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad
5 aumentare il reddito del percipiente, non potendosi considerare, perciò, una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, trattandosi semplicemente di una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.
Ha testualmente affermato sul punto la Suprema Corte che “con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (Cost., artt. 2 e 3).
Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando si dovrebbe dire che, se i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo simbolico …” (ibidem), ribadendo come il contributo al mantenimento sia, invece, diretto a far fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, dell'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Il principio affermato dalla Suprema Corte – secondo cui, in definitiva, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento e/o di altra provvidenza a carico dello Stato non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c. – è perfettamente calzante nel caso di specie, dove, appunto, il fatto che al figlio siano state riconosciute l'indennità di accompagnamento e la particolare Per_1 indennità erogata dall'A. S. P. non può comportare l'esclusione dell'obbligo del di Pt_1
contribuire al mantenimento dello stesso, e, men che mai, le suddette provvidenze, la cui finalità è
6 solo assistenziale, possono computarsi quale risorsa economica della moglie, della quale tenere conto ai fini dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per il coniuge, come invece continua a sostenere l'appellante.
Esclusa, dunque, l'incidenza di tali emolumenti sulla condizione economico-reddituale della e considerato che ella non risulta più nemmeno percepire da tempo il reddito di CP_1 cittadinanza e che non vi è prova che svolga attività lavorativa, mentre, d'altra parte, il Pt_1
certo che sia titolare di un reddito da lavoro stabile, percependo uno stipendio mensile netto di circa
€ 1.500-1.600 (se non accresciuto negli ultimi anni), non può trovare accoglimento la ragione di censura in esame, essendo ineccepibile la statuizione di prime cure che ha posto a carico dell'uomo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, oltre che della moglie, nella misura di € 200,00 mensili per ciascuno, misura che – va sottolineato - si attesta oggettivamente su un ammontare minimo avuto riguardo, quanto ai figli, ai parametri tutti di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. p. c..
Detta norma, invero, impone a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, individuando, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di costoro, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Muovendo da tali presupposti giuridici ed avuto riguardo alle condizioni economico-reddituali dell'onerato come sopra precisate ed all'indubbio divario economico esistente tra le due parti, a scapito della , nonché considerato che, pur in mancanza di prova specifica sul tenore di CP_1
vita avuto dalla famiglia in costanza di convivenza matrimoniale, esso si può presumere medio-basso
(trattandosi di famiglia monoreddito, con tre figli), vista l'età dei tre figli (rispettivamente, oggi, di
21, 19 e 13 anni) e tenuto conto dei tempi di permanenza di essi con entrambi i genitori (di gran lunga superiori quelli trascorsi con la madre, che non con il padre), l'importo di € 200,00 per ciascuno appare congruo, pur nella sua esiguità, non residuando alcun dubbio sul fatto che esso sia confacente alla complessiva condizione economico-reddituale dell'onerato, il quale non ha, perciò, nulla di che dolersi a tal riguardo.
E ciò sulla base di un giudizio bilanciato che tenga conto specificamente, da un lato, delle esigenze morali e materiali dei figli, legate, in via presuntiva, alla rispettiva età anagrafica e, dall'altro, della complessiva condizione economico-finanziaria del padre come sopra illustrata, oltre che di tutti i restanti parametri legali di cui al citato art. 337 ter, comma 4, c. c..
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo l'appellante si duole della previsione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della moglie, sostenendo come non sia irrilevante, in senso contrario, a differenza di quanto
7 ha ritenuto il primo Giudice, la circostanza che la possa contare sul reddito di CP_1
cittadinanza, trattandosi di un importo elevato – che supererebbe, a suo dire, di € 400,00 quello dello stipendio da lui percepito, al netto dell'assegno di mantenimento mensile da pagare per i figli e la moglie -, a cui peraltro vanno aggiunti gli assegni familiari pari a € 185,00.
Ciò restituirebbe secondo il na condizione di squilibrio reddituale a proprio svantaggio, Pt_1 determinando un'iniquità nella distribuzione delle risorse finanziarie tra tutto il nucleo familiare, tenuto conto anche che la donna gode della casa familiare, mentre egli attualmente sarebbe ospitato presso un malsano seminterrato già di proprietà della defunta nonna e di cui gli zii rivendicherebbero oggi la restituzione.
Né potrebbe insinuarsi – aggiunge l'appellante - che il reddito di cittadinanza potrebbe venir meno nel caso di specie, dato che tale misura assistenziale rimarrebbe salda riguardo ai nuclei familiari al cui interno vi sono componenti minori di età o disabili.
Sotto altro connesso profilo, il amenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in Pt_1
cui ha ritenuto sussistente l'ulteriore requisito costitutivo del diritto del coniuge separato all'assegno di mantenimento, ossia l'impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive.
Evidenzia, sul punto, che non corrisponde a verità che i coniugi, prima della separazione, si siano accordati affinché uno di essi non lavorasse, così che detto accordo, secondo quanto ritenuto dal
Tribunale, sarebbe rimasto efficace anche dopo la separazione.
Al contrario – osserva – le emergenze degli atti, di cui pure il Tribunale ha dato conto nella pronuncia impugnata, deporrebbero nel senso che la , come lei stessa ha sostenuto, avrebbe voluto CP_1 dedicarsi a tempo pieno al lavoro, mentre a causa dell'estrema gelosia del marito non avrebbe potuto continuare gli studi universitari essendo, altresì, stata costretta a licenziarsi dalle occupazioni svolte;
ciò a comprova del fatto che nessuna scelta condivisa vi sarebbe stata tra le parti circa il tipo di vita da seguire nello svolgimento del menage familiare.
Critica poi la considerazione del primo Giudice secondo cui la moglie dovrebbe accudire tre figli, di cui uno affetto da grave patologia e, pur avendo conseguito il diploma di laura, incontrerebbe evidenti difficoltà a reperire un'occupazione compatibile con gli impegni familiari: obietta sul punto che l'accudimento della figlia maggiore, e del figlio minore, (rispettivamente Per_2 Persona_3 di 20 e 16 anni alla data di proposizione dell'appello) non richiederebbe un impegno tale da essere incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, mentre attualmente la gestione del figlio non sarebbe più impegnativa (come in passato) dato che dal mese di agosto del 2022 lo Per_1
stesso è stato affidato alle cure di una struttura terapeutica residenziale, sita in Caltagirone.
In questo contesto – rileva l'appellante – la donna, attualmente tutelata dal reddito di cittadinanza, grazie alla sua istruzione superiore, alla sua giovane età ed alla manifestata volontà di svolgere attività
8 lavorativa, non verserebbe in una condizione oggettiva e concreta tale da non consentirle di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento
Il motivo non può accogliersi.
É utile, a riguardo, dare brevemente conto delle regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge che risulti economicamente “più debole”, così come lette e fissate nella più recente evoluzione giurisprudenziale, in quanto decisive ai fini della soluzione della contesa in base al diritto “vivente”.
Prima ancora di ogni esegesi interpretativa, chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma,
c.c. che dispone testualmente che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Le indicazioni che emergono dall'art. 156 c.c., risalenti alle modifiche introdotte nel codice con la riforma del 1975, lasciano intendere che la condizione giuridica dei coniugi in sede di separazione, da un punto di vista delle obbligazioni di contribuzione e sostegno economico reciproco, è sostanzialmente la stessa di quella sussistente nel corso del matrimonio, sia pure trasformata in obbligazione di somministrazione del mantenimento.
La separazione non scioglie il matrimonio, ma ne elimina solo i vincoli giuridici di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione;
con la conseguenza che l'obbligazione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c. c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale.
Questa continuità tra il matrimonio e lo stato di separazione è esplicitata con frequenza nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale” (così Cass. civ. sez. I, sentenza 11 dicembre 2003 n. 18920).
In buona sostanza, per quanto concerne l'assegno di separazione, si può affermare il principio generale, continuativamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui esso ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.
In questa consolidata prospettiva interpretativa va evidenziato che, per potersi riconoscere un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che ne abbia fatto richiesta, occorre che sia accertato che costui: a) non sia in grado, con i propri redditi, di
9 mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali, ad esempio, la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. ex multis
Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie non può non tenersi conto, in punto di fatto, anzitutto, che dagli atti risulta pacifico che la non svolge attualmente, né ha svolto, in costanza di CP_1
convivenza coniugale, alcuna attività lavorativa stabile e retribuita, non essendo stato provato alcunché di certo in senso contrario, e che, altresì, è non titolare di alcun patrimonio immobiliare, potendosi perciò ritenere, rebus sic stantibus, che ella non abbia certamente un reddito adeguato tale da garantirle, nei limiti ammessi dalla disgregazione dell'unione familiare, un tenore di vita tendenzialmente analogo (medio, seppure tendente al basso) a quello goduto in costanza di convivenza familiare.
È appena il caso di ribadire, peraltro, che le provvidenze economiche pubbliche riconosciute in favore del figlio a causa della sua grave invalidità non hanno alcuna incidenza sulla condizione reddituale della donna da prendere in considerazione ai fini dell'assegno di mantenimento per tutte le ragioni già sopra esposte, che qui devono intendersi richiamate.
Quanto alla questione del “reddito di cittadinanza”, è appena il caso di richiamare ciò che si è detto sopra, che cioè – si ribadisce in sintesi – non vi sono in atti elementi per poter ritenere che la
, che ha affermato di non percepirlo più dal dicembre 2023, ne sia ancora titolare, in CP_1
difetto di prova diversa, che sarebbe spettato al fornire con riguardo, semmai, al cd. Pt_1 reddito “di inclusione” (stanti i noti recenti interventi normativi in tale materia).
Riguardo poi alla casa coniugale, rileva la Corte che nella determinazione del quantum del contributo al mantenimento il Tribunale ha senz'altro tenuto conto dell'assegnazione di essa alla , CP_1
avendo argomentato che, partendo dal sicuro squilibrio reddituale esistente tra i due coniugi, lo stesso sia stato solo in parte colmato dall'indubbio valore economico da riconoscere all'assegnazione della casa alla donna, essendo congruo, quanto al resto, un contributo mensile di € 200,00 con finalità perequative.
Siffatto convincimento, che corrisponde ad una ponderata valutazione dei dati economico-reddituali oggettivi a disposizione del decidente, a maggior ragione oggi che è venuto meno il reddito di cittadinanza di cui la donna era titolare, non può dirsi minimamente inficiato dai generici rilievi di
10 parte appellante, posto che, effettivamente, il godimento della casa coniugale in sé solo non vale a colmare il divario economico-patrimoniale e reddituale esistente senz'altro tra le due parti contendenti.
Sul tema della capacità lavorativa della , va evidenziato in primis che, a differenza di ciò CP_1 che sostiene l'appellante, il Tribunale non ha affatto attribuito rilevanza, né vi ha basato la propria statuizione, all'esistenza di un accordo tra le parti volto a stabilire che uno dei coniugi non lavorasse, essendosi sul punto limitato solo a richiamare, in linea generale di principio, l'insegnamento della
Corte di legittimità in materia, senza alcun riferimento al caso specifico.
Ha, piuttosto, puntualizzato, correttamente, che la verifica della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an del diritto al mantenimento, bensì, eventualmente, solo sul quantum debeatur, aggiungendo anche come, in ogni caso, l'attitudine lavorativa del coniuge separato debba essere valutata in concreto, in termini di effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita, considerato ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già in maniera meramente astratta.
Questi condivisibili argomenti si basano sull'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale, come detto sopra, l'art. 156 c.c. subordina l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione alla mancanza di adeguati redditi propri ed alla disparità economica tra i coniugi, ma non anche alla ulteriore condizione - prevista invece dall'art. 5 l. n. 898 del 1970 in materia di divorzio – dell' effettiva impossibilità dell'interessato di procurarsi detti redditi;
tale che l'apprezzamento di fatto circa la sussistenza della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an debeatur, ma solo sulla quantificazione dell'assegno
(così Cass. Civ. n. 18920/2003).
Lungo questa stessa direttrice interpretativa il Giudice nomofilattico ha ribadito di recente che l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, sempre che, comunque, venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (così da ultimo Cass. Civ. n. 3354/2025; in senso conforme Cass. Civ. nn. 24049/2021; 5817/2018; 28938/2017); in particolare dovendosi considerare l'età, la preparazione professionale, la vita anteatta, le condizioni del mercato del lavoro e quant'altro.
Alla luce di tali principi di diritto, se indubbiamente non può escludersi in linea astratta la capacità lavorativa della , considerata la sua età non elevata (41 anni) ed anche il suo titolo di studi CP_1
(diploma di laurea), e pur a voler ritenere che, come dedotto dall'appellante, attualmente l'età dei figli
11 più grandi e l'inserimento di in una struttura assistenziale le potrebbero consentire lo Per_1 svolgimento di un'attività lavorativa, non per questo può negarsi il diritto della donna al mantenimento da parte dell'altro coniuge, stanti il notevole divario reddituale esistente tra i due, a scapito di lei, e l'oggettiva inadeguatezza dei redditi da lei percepiti rispetto al tenore avuto in costanza di convivenza matrimoniale.
Senza tacere che, in ogni caso, la vita anteatta della , che ha dovuto necessariamente CP_1 dedicarsi a lungo alla cura ed all'accudimento di tre figli, di cui uno in condizioni di assoluta non autosufficienza, e le attuali critiche condizioni del mercato del lavoro depongono in senso contrario ad una concreta ed effettiva possibilità di reperimento, oggi, e di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte di lei.
Ad ogni buon conto, l'innegabile attitudine lavorativa della donna, sia pure nella sua astrattezza, può essere valutata, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, solo ai fini della determinazione del quantum debeatur, e non già dell'an, e tale valutazione – osserva la Corte - è stata senz'altro effettuata dal Tribunale nel caso concreto, laddove ha quantificato in € 200,00 – importo evidentemente esiguo secondo quanto si è detto già sopra – l'ammontare mensile del contributo de quo; quantificazione, che, anche per il suo attestarsi sul minimo, oltre che per tutte e per ciascuna delle ragioni sin qui esposte, merita piena conferma nella presente sede.
Ne discende il rigetto anche del secondo (ed ultimo) motivo di appello.
L'integrale rigetto dell'appello comporta in punto di spese la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso di quelle del presente grado in favore di controparte, da liquidare secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022 (applicabile ratione temporis), avendo riguardo al valore della controversia determinato in base all'oggetto della disputa, costituito dal solo assegno di mantenimento per i figli e la moglie (cd. disputatum) – in applicazione analogica del primo comma dell'art. 13 c. p. c. (v. sul punto Cass. Civ. n. 5777/1988; 3826/1977) -, e facendo riferimento ai parametri minimi di cui al relativo scaglione tabellare (da € 5.200 a € 26.001), in considerazione della modesta entità della questione dibattuta, che ha comportato uno sforzo defensionale non rilevante, determinandole perciò in complessivi € 2.906,00 per onorario, di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria (stante la richiesta istruttoria di parte appellante) e € 956,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Monica La Torre, che ha reso la dichiarazione di legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ., secondo cui “(…) quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
12 improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente riguardo all'appellante, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di SI, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P. M. – sede, avverso la sentenza n. 1458/2023 emessa il CP_1
24 luglio 2023 dal Tribunale di SI – prima sezione civile, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Monica La Torre;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 aprile 2025
Si dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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