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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2763 / 2024
Il giudice NT Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 16/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.10.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2763/2024
promossa da
, CF: rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
US LI e US RR, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI RL, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.09.2024, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, ai fini del riconoscimento della condizione invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto sin dalla data della domanda (07.12.2021). Con
condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale prestava giuramento Persona_1
e accettava l'incarico conferito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Il Sig si può considerare invalido al 100 Parte_1
% fin dalla presentazione della domanda del 07.12.21”.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che Pt_1
è da ritenersi soggetto invalido nella misura del 100% e, pertanto meritevole della
[...]
pensione di inabilità a decorrere dal 07.12.2021 (data della domanda amministrativa);
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 16/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 2763 / 2024
Il giudice NT Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 16/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.10.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2763/2024
promossa da
, CF: rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
US LI e US RR, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI RL, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.09.2024, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, ai fini del riconoscimento della condizione invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto sin dalla data della domanda (07.12.2021). Con
condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale prestava giuramento Persona_1
e accettava l'incarico conferito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Il Sig si può considerare invalido al 100 Parte_1
% fin dalla presentazione della domanda del 07.12.21”.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che Pt_1
è da ritenersi soggetto invalido nella misura del 100% e, pertanto meritevole della
[...]
pensione di inabilità a decorrere dal 07.12.2021 (data della domanda amministrativa);
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 16/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di AL