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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistente oggetto: vittime del dovere
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 11.1.2024, , già dipendente del Parte_1 [...]
, deducendo di aver svolto attività di sottoufficiale meccanico navale a bordo di CP_1
unità navali, venendo quotidianamente a contatto con il materiale contenente amianto presente all'interno e di avere, in ragione di ciò, contratto “multipli ispessimenti pleurici e diaframmatici noduariformi bilateralmente”; deducendo di essere stato riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere con decreto del n. 226 del 31.3.2023, con contestuale Controparte_1 liquidazione della “speciale elargizione” in ragione di una I.C. quantificata nella misura del 5%; dolendosi della illegittimità di detta quantificazione, assertivamente errata per difetto, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“a) in via preliminare, previa disapplicazione del Decreto del n. 226 del Controparte_1
31.03.2023, solo e limitatamente alla parte in cui ha quantificato la Invalidità Complessiva (I.C.) in misura pari al 5%, accertare e dichiarare che la patologia contratta dal ricorrente in qualità di soggetto equiparato alle Vittime del Dovere determina una Invalidità Permanente (IP) pari a non meno del 20%, ovvero alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
b) accertare e dichiarare che la Invalidità Complessiva (I.C.) residuata al ricorrente a seguito della patologia contratta come soggetto equiparato alle Vittime del Dovere debba essere calcolata prendendo in considerazione la Invalidità Permanente (IP), il Danno Biologico (DB) e il Danno Morale
(DM) e, conseguentemente, che le lesioni contratte dal sig. abbiano determinato una Parte_1 Invalidità Complessiva pari a non meno del 25%, ovvero alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione e conseguente riliquidazione della Speciale Elargizione, prendendo a base di calcolo la percentuale di Invalidità
Complessiva sub b);
d) condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della Controparte_1 prestazione sub c), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo suo soddisfo;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
f) per l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento della prestazione sub e) con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo suo soddisfo;
g) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello Speciale Assegno
Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
h) per l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento della prestazione sub g) con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo suo soddisfo;
”.
Il convenuto, costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1
avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, non è in contestazione che il (in relazione al quadro Parte_1
patologico denunciato) sia da considerare Soggetto Equiparato a vittima del dovere, essendo la suddetta condizione già stata riconosciuta in sede amministrativa con decreto di concessione della speciale elargizione n. 226 del 31.3.2023, laddove la presente controversia esclusivamente involge la “quantificazione” dell'invalidità riconosciuta.
Tanto premesso, occorre qui rammentare che il D.P.R. n. 243 del 2006, a decorrere dal
2006, ha esteso l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998 alle vittime del dovere, mentre con decorrenza dal 1 gennaio 2008, sono stati estesi alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105) anche lo speciale assegno vitalizio previsto dalla L. n. 206 del 2007, art. 5, comma 3, e la speciale elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 1.
Ai sensi dell'art. 5, L.n. 206/2004, “1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, (che, dunque, compete “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale”) è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6”.
Ai sensi del successivo comma 3, “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”.
Il succitato art. 2, L.n. 407/1998, inoltre, prevede che “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”; mentre la L.n. 350 del 2003 ha altresì disposto (con l'art. 4, comma 238) che “con effetto dal 1°gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”. Ciò posto, la parte ricorrente, come già evidenziato, si duole del fatto che l'amministrazione convenuta, nel valutare la percentuale di invalidità scaturente dall'evento lesivo di cui trattasi, abbia sottovalutato il quadro patologico in esame e non abbia, in ogni caso, correttamente applicato le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, relative ai “criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale”.
Secondo tale ultima disposizione, infatti:
“1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui gli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”.
Il successivo art. 6, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 181/2009 (Disposizioni finali), inoltre, ha previsto che, “a fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4” (comma 1) e che “nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti ...”.
Come in termini del tutto condivisibili puntualizzato dalla Suprema Corte (vds, Cass. civile, sezioni unite, n. 6214/2022) in ordine alle modalità di valutazione della invalidità complessiva che viene in rilievo, “l'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 ha una funzione, non meramente rivalutativa, ma selettivo regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni - come nel caso in esame - effettuate successivamente alla entrata in vigore della legge”.
La Suprema Corte ha, poi, aggiunto che “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009” (cfr. Cass. SS.UU. n. 6214 del 2022), osservando che “in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come 'voce' integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la
'voce' di danno cd. biologico, da un canto, e la 'voce' di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale”
(cfr. Cass. n. 18641/2011, n. 22585/2013, n. 11851/2015, 24075/2017, n. 2611/2017, n.
901/2018, n. 7513/2019 e 2788/2019).
Ha, poi, precisato che la lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.P.R.
n. 181/2009 “porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo
D.P.R. n. 181/2009 a tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della l. n.
206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6 comma 1 della L. n. 206/2004 (norma rispetto alla quale
è proprio il D.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) ... non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano
'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse” (Cass. SS.UU. n. 6214 del 2022 cit.).
Chiarito, pertanto, che l'invalidità del ricorrente sia da valutare sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, per la relativa quantificazione è stata, quindi, disposta apposita
C.T.U. medico legale.
All'esito di una visita generale e particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato e puntualizzato che “la patologia è valutabile nell'ambito della tabella B minima e dunque, secondo la scala di conversione, l'undici per cento… (mentre) per quanto attiene il danno biologico l'infermità è valutabile il cinque per cento a tabella . Pertanto, l'invalidità complessiva applicando la CP_2 formula 5 +3 + (11- 5) = 14%. IC=DB+DM+ (IP-DB)”, ha, appunto, concluso nel senso di ritenere che , sottufficiale della Marina presenta quale vittima del dovere una Parte_1 invalidità complessiva del quattordici per cento ai sensi del DPR n. 181 del 2009”.
Le conclusioni cui il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, possono, in definitiva, essere condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni che possano condurre ad un diverso risultato e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006, n. 17178 e le molteplici ivi citate;
Cass. Sez. I,
4.5.2009, n. 10222).
Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, è, dunque, da dichiarare il diritto del quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, a beneficiare per i Parte_1
postumi permanenti riportati in conseguenza degli eventi lesivi di cui trattasi, della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/04, da commisurarsi ad una invalidità determinata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009 in misura del 14%, al cui pagamento l'amministrazione resistente è, dunque, da condannare, al netto di quanto già corrisposto, con la maggiorazione degli accessori nella misura e con la decorrenza di legge.
La parte residua della domanda è, invece, da rigettare, essendo l'invalidità complessiva scaturente dalle menomazioni per cui è causa inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
La soccombenza reciproca (stante il rigetto dei capi di domanda da e) ad h) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la parte residua, unitamente ai costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, è da porre a carico del CP_1
convenuto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 11.1.2024, da nei confronti del , così provvede: accoglie la domanda attorea Parte_1 Controparte_1 per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del quale soggetto equiparato Parte_1
alle vittime del dovere, a beneficiare, per i postumi permanenti riportati in conseguenza degli eventi lesivi di cui al ricorso, della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004, da commisurarsi ad una invalidità, determinata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009, del
14%, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, al netto di quanto già corrisposto, delle relative somme, con la maggiorazione degli accessori nella misura di legge;
rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna il al pagamento della parte residua in favore del Controparte_1
procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.800,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico del . Controparte_1
Lecce, 9 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistente oggetto: vittime del dovere
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 11.1.2024, , già dipendente del Parte_1 [...]
, deducendo di aver svolto attività di sottoufficiale meccanico navale a bordo di CP_1
unità navali, venendo quotidianamente a contatto con il materiale contenente amianto presente all'interno e di avere, in ragione di ciò, contratto “multipli ispessimenti pleurici e diaframmatici noduariformi bilateralmente”; deducendo di essere stato riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere con decreto del n. 226 del 31.3.2023, con contestuale Controparte_1 liquidazione della “speciale elargizione” in ragione di una I.C. quantificata nella misura del 5%; dolendosi della illegittimità di detta quantificazione, assertivamente errata per difetto, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“a) in via preliminare, previa disapplicazione del Decreto del n. 226 del Controparte_1
31.03.2023, solo e limitatamente alla parte in cui ha quantificato la Invalidità Complessiva (I.C.) in misura pari al 5%, accertare e dichiarare che la patologia contratta dal ricorrente in qualità di soggetto equiparato alle Vittime del Dovere determina una Invalidità Permanente (IP) pari a non meno del 20%, ovvero alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
b) accertare e dichiarare che la Invalidità Complessiva (I.C.) residuata al ricorrente a seguito della patologia contratta come soggetto equiparato alle Vittime del Dovere debba essere calcolata prendendo in considerazione la Invalidità Permanente (IP), il Danno Biologico (DB) e il Danno Morale
(DM) e, conseguentemente, che le lesioni contratte dal sig. abbiano determinato una Parte_1 Invalidità Complessiva pari a non meno del 25%, ovvero alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione e conseguente riliquidazione della Speciale Elargizione, prendendo a base di calcolo la percentuale di Invalidità
Complessiva sub b);
d) condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della Controparte_1 prestazione sub c), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo suo soddisfo;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
f) per l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento della prestazione sub e) con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo suo soddisfo;
g) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello Speciale Assegno
Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
h) per l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento della prestazione sub g) con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo suo soddisfo;
”.
Il convenuto, costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1
avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, non è in contestazione che il (in relazione al quadro Parte_1
patologico denunciato) sia da considerare Soggetto Equiparato a vittima del dovere, essendo la suddetta condizione già stata riconosciuta in sede amministrativa con decreto di concessione della speciale elargizione n. 226 del 31.3.2023, laddove la presente controversia esclusivamente involge la “quantificazione” dell'invalidità riconosciuta.
Tanto premesso, occorre qui rammentare che il D.P.R. n. 243 del 2006, a decorrere dal
2006, ha esteso l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998 alle vittime del dovere, mentre con decorrenza dal 1 gennaio 2008, sono stati estesi alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105) anche lo speciale assegno vitalizio previsto dalla L. n. 206 del 2007, art. 5, comma 3, e la speciale elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 1.
Ai sensi dell'art. 5, L.n. 206/2004, “1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, (che, dunque, compete “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale”) è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6”.
Ai sensi del successivo comma 3, “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”.
Il succitato art. 2, L.n. 407/1998, inoltre, prevede che “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”; mentre la L.n. 350 del 2003 ha altresì disposto (con l'art. 4, comma 238) che “con effetto dal 1°gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”. Ciò posto, la parte ricorrente, come già evidenziato, si duole del fatto che l'amministrazione convenuta, nel valutare la percentuale di invalidità scaturente dall'evento lesivo di cui trattasi, abbia sottovalutato il quadro patologico in esame e non abbia, in ogni caso, correttamente applicato le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, relative ai “criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale”.
Secondo tale ultima disposizione, infatti:
“1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui gli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”.
Il successivo art. 6, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 181/2009 (Disposizioni finali), inoltre, ha previsto che, “a fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4” (comma 1) e che “nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti ...”.
Come in termini del tutto condivisibili puntualizzato dalla Suprema Corte (vds, Cass. civile, sezioni unite, n. 6214/2022) in ordine alle modalità di valutazione della invalidità complessiva che viene in rilievo, “l'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 ha una funzione, non meramente rivalutativa, ma selettivo regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni - come nel caso in esame - effettuate successivamente alla entrata in vigore della legge”.
La Suprema Corte ha, poi, aggiunto che “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009” (cfr. Cass. SS.UU. n. 6214 del 2022), osservando che “in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come 'voce' integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la
'voce' di danno cd. biologico, da un canto, e la 'voce' di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale”
(cfr. Cass. n. 18641/2011, n. 22585/2013, n. 11851/2015, 24075/2017, n. 2611/2017, n.
901/2018, n. 7513/2019 e 2788/2019).
Ha, poi, precisato che la lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.P.R.
n. 181/2009 “porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo
D.P.R. n. 181/2009 a tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della l. n.
206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6 comma 1 della L. n. 206/2004 (norma rispetto alla quale
è proprio il D.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) ... non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano
'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse” (Cass. SS.UU. n. 6214 del 2022 cit.).
Chiarito, pertanto, che l'invalidità del ricorrente sia da valutare sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, per la relativa quantificazione è stata, quindi, disposta apposita
C.T.U. medico legale.
All'esito di una visita generale e particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato e puntualizzato che “la patologia è valutabile nell'ambito della tabella B minima e dunque, secondo la scala di conversione, l'undici per cento… (mentre) per quanto attiene il danno biologico l'infermità è valutabile il cinque per cento a tabella . Pertanto, l'invalidità complessiva applicando la CP_2 formula 5 +3 + (11- 5) = 14%. IC=DB+DM+ (IP-DB)”, ha, appunto, concluso nel senso di ritenere che , sottufficiale della Marina presenta quale vittima del dovere una Parte_1 invalidità complessiva del quattordici per cento ai sensi del DPR n. 181 del 2009”.
Le conclusioni cui il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, possono, in definitiva, essere condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni che possano condurre ad un diverso risultato e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006, n. 17178 e le molteplici ivi citate;
Cass. Sez. I,
4.5.2009, n. 10222).
Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, è, dunque, da dichiarare il diritto del quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, a beneficiare per i Parte_1
postumi permanenti riportati in conseguenza degli eventi lesivi di cui trattasi, della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/04, da commisurarsi ad una invalidità determinata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009 in misura del 14%, al cui pagamento l'amministrazione resistente è, dunque, da condannare, al netto di quanto già corrisposto, con la maggiorazione degli accessori nella misura e con la decorrenza di legge.
La parte residua della domanda è, invece, da rigettare, essendo l'invalidità complessiva scaturente dalle menomazioni per cui è causa inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
La soccombenza reciproca (stante il rigetto dei capi di domanda da e) ad h) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la parte residua, unitamente ai costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, è da porre a carico del CP_1
convenuto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 11.1.2024, da nei confronti del , così provvede: accoglie la domanda attorea Parte_1 Controparte_1 per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del quale soggetto equiparato Parte_1
alle vittime del dovere, a beneficiare, per i postumi permanenti riportati in conseguenza degli eventi lesivi di cui al ricorso, della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004, da commisurarsi ad una invalidità, determinata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009, del
14%, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, al netto di quanto già corrisposto, delle relative somme, con la maggiorazione degli accessori nella misura di legge;
rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna il al pagamento della parte residua in favore del Controparte_1
procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.800,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico del . Controparte_1
Lecce, 9 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma