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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4741/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Armando Montanaro
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da un precedente infortunio occorso e riconosciuto, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di essere affetta da ernie discali lombari, asseritamente contratte dall'attività di coltivatrice e allevatrice svolta. Specificava, infatti, lo svolgimento delle sue mansioni la costringevano a notevoli sforzi fisici, oltre a continui piegamenti della schiena e delle gambe e assunzioni di posizioni accovacciate e, tra gli altri, rotazioni continue del busto ed estensioni della schiena.
In ragione di ciò, in data 19.11.2021 veniva inoltrata domanda amministrativa all' CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata senza alcuna convocazione per la visita collegiale. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalla consulenza medica del ctu dott. , è emerso che la ricorrente Persona_1 risulta attualmente affetta da “ernie discali lombari”, considerate conseguente all'attività lavorativa di “coltivatore diretto”, e quindi da considerarsi “malattia professionale”.
Quanto al nesso di causalità, specifica infatti che le lavorazioni cui è stata esposta la ricorrente, in particolar modo l'assunzione di posture non congrue e la movimentazione manuale di carichi, sono state effettuate in maniera sicuramente continuativa e non occasionale, idonea, pertanto, sia per intensità e durata, a determinare l'infermità denunciata.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Pertanto, in applicazione della Tabella delle menomazioni relative al danno biologico in ambito e in applicazione del codice 213 (Ernie discali del tratto lombare), è stato CP_1 riconosciuto un danno biologico quantificabile nella misura del 6% che, in cumulo con precedente riconoscimento dell'8%, consente una valutazione complessiva pari al
13% (tredici per cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***** Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 13 (tredici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'avv. Armando Montanaro, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4741/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Armando Montanaro
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da un precedente infortunio occorso e riconosciuto, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di essere affetta da ernie discali lombari, asseritamente contratte dall'attività di coltivatrice e allevatrice svolta. Specificava, infatti, lo svolgimento delle sue mansioni la costringevano a notevoli sforzi fisici, oltre a continui piegamenti della schiena e delle gambe e assunzioni di posizioni accovacciate e, tra gli altri, rotazioni continue del busto ed estensioni della schiena.
In ragione di ciò, in data 19.11.2021 veniva inoltrata domanda amministrativa all' CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata senza alcuna convocazione per la visita collegiale. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalla consulenza medica del ctu dott. , è emerso che la ricorrente Persona_1 risulta attualmente affetta da “ernie discali lombari”, considerate conseguente all'attività lavorativa di “coltivatore diretto”, e quindi da considerarsi “malattia professionale”.
Quanto al nesso di causalità, specifica infatti che le lavorazioni cui è stata esposta la ricorrente, in particolar modo l'assunzione di posture non congrue e la movimentazione manuale di carichi, sono state effettuate in maniera sicuramente continuativa e non occasionale, idonea, pertanto, sia per intensità e durata, a determinare l'infermità denunciata.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Pertanto, in applicazione della Tabella delle menomazioni relative al danno biologico in ambito e in applicazione del codice 213 (Ernie discali del tratto lombare), è stato CP_1 riconosciuto un danno biologico quantificabile nella misura del 6% che, in cumulo con precedente riconoscimento dell'8%, consente una valutazione complessiva pari al
13% (tredici per cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***** Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 13 (tredici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'avv. Armando Montanaro, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere