Articolo 16 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 febbraio 1980
Art. 16. Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari

A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1980
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