Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/03/2022, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2022
N. 00219/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2022, proposto da
Consorzio Costa Merlata, Nicolangelo Zurlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Capitaneria di Porto di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza n. 76/2021 con la quale la Capitaneria di Porto di Brindisi ha disposto la interdizione dello specchio acqueo antistante la località di Costa Merlata del comune di Ostuni;
2) dell'ordinanza n. 7151 del 5.2.2022 del comune di Ostuni con la quale è stato disposto il divieto di accesso alle aree demaniali marittime interessate da crolli ed instabilità geo-morfologiche presso l'area costiera di costa Merlata del comune di Ostuni.
Nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale ancorché non conosciuto nei suoi termini essenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni e di Capitaneria di Porto di Brindisi e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, atteso che l’impugnato provvedimento - che appare anzitutto supportato da adeguata istruttoria e da congrua motivazione – è stato adottato a seguito della segnalazione dello stato di pericolo da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi, che peraltro ha adottato l’ordinanza n.76/2021, nonché dall’Autorità di BA (con nota del 9/12/2021);
Considerato che nella comparazione tra le posizioni antagoniste – quali la tutela della pubblica incolumità da un lato e quella relativa alla accessibilità al tratto di litorale in questione dall’altro – deve ritenersi recessiva quella portata dalla parte privata ricorrente;
Considerato che la pretesa fatta valere, peraltro genericamente formulata, risulta comunque prospettata come lesiva non già in sé considerata, bensì solo in relazione alla presunta durata illimitata del divieto di accesso;
Considerato che viceversa il termine di efficacia del divieto di accesso in questione risulta logicamente circoscritta al tempo necessario per individuare adeguate soluzioni alle situazioni di rischio, risultando peraltro già avviate dal Comune di Ostuni le attività di studio prodromiche e necessarie sia ai fini di rimuovere le criticità, sia ai fini di circoscrivere e mitigare le limitazioni all’accessibilità delle aree interessate in vista della prossima stagione estiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge l’istanza cautelare.
Compensa tra parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO