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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3987/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2281/2021 pubbl. il 23/07/2021 del Tribunale di Napoli Nord,
t r a
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Gianluca Sabatino, C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese di Torino n. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t. - incorporante per fusione già Controparte_2 incorporante rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Paoloandrea Monticelli (C.F. ; C.F._2 nonché
C.F. ed iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. Controparte_4
, REA Modena n. 222528, P.IVA Gruppo n. P.IVA_3 CP_4
, quale cessionaria del ramo di azienda di P.IVA_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli
[...]
(C.F. C.F._2
APPELLATE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
Oggetto: contratti bancari.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1 Con atto di citazione notificato il 22 Luglio 2019, la Parte_1 conveniva in giudizio l dinanzi al Tribunale Controparte_5 di Napoli Nord, deducendo di aver intrattenuto dal 7 Giugno 1999, presso la Filiale di Grumo Nevano della , un rapporto di conto corrente Parte_2 ordinario recante n. 56240, sul quale venivano regolate le aperture di credito e le ulteriori linee di credito concesse, a far data dall'Ottobre 2008, alla società correntista nella forma dell'anticipo fatture, titoli e documenti commerciali, i cui importi erano oggetto di anticipazione sul conto tecnico con n. 4272 e, a far data dal Gennaio 2011, anche nella forma dell'apertura di credito in c/c. sul rapporto n. 56240.
Rappresentava, inoltre, che sul detto rapporto di conto corrente ordinario venivano addebitate le commissioni, le spese e le rate del finanziamento chirografario n. 00146160 per €. 300.000,00 erogatole nel Febbraio 2011.
Chiedeva, dunque al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n.56240 e del contratto di anticipi su fatture n.
11067 stipulati con la banca, per difetto di forma, con conseguente nullità dei tassi di interesse applicati perché non stipulati per iscritto e comunque superiori al limite legale. In subordine, chiedeva accertarsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati e il superamento del tasso soglia usura, ciò anche in relazione al contratto di finanziamento chirografario stipulato l'8.2.2011 ed il ricalcolo del tasso di interesse da applicare secondo legge e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca per l'effetto di tali dedotte violazioni, quantificate in €
28.590,37.
Rassegnava, specificamente, le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole vessatorie indicate in premessa per i motivi di fatto e diritto indicati nella parte di diritto.
- Accertare e dichiarare la nullità dei contratti dedotti in premessa (e di tutte le variazioni soprattutto e dei riconoscimenti di debito con
2 compressione della volontà contrattuale) anche per difetto di forma, ex art.
117 Dlgs 385/93 T.U.B.;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi applicati in quanto: A) mancano i relativi contratti e loro modifiche, o comunque sono nulli per difetto di forma;
B) anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse produrre validi contratti, manca la pattuizione delle relative condizioni e non sono state correttamente notificate le variazioni;
C) in ogni caso, i tassi applicati risultano superiori al limite legale temo per tempo stabilito, ciò in violazione dell'art. 1284 c.c.;
Per l'effetto dichiarare non dovuta alle Banche alcuna somma a titoli di interessi ai sensi dell'art. 117 TUB in ipotesi di nullità per mancanza del contratto scritto, non essendo applicabile il comma 7, come dedotto nella parte in diritto.
In subordine:
- ricalcolare i tassi da applicare sulla base del tasso limite, tempo per tempo stabilito, o comunque operando secondo i criteri di cui all'art. 117 bis T.U.B.;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- Accertare e dichiarare la violazione del tasso soglia;
- Accertare la debenza e condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto di differenza di valuta rispetto alla data effettiva delle operazioni bancarie;
- Accertare la debenza e condannare la banca convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, di tutte quante le somme indebitamente percepite, a titolo di: interessi ultra-legali, interessi usurari commissioni di massimo scoperto ed oneri a vario titolo reclamati nel corso del rapporto.
- condannare la in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante, alla ripetizione della somma di € 28.590,37 versata indebitamente dalla attrice per la presenza all'interno dei contratti sottoscritti con la convenuta di ipotesi di tassi usurari e CP_6 anatocismo o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità CP_3
3 per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia.
Oltre rivalutazione monetaria da determinarsi, secondo indici ISTAT dal momento della maturazione di ciascun credito sino al soddisfo ed interessi legali sulle somme già rivalutate ovvero alla maggiore o minore somma quale dovesse risultare alla luce degli estratti conto dei quali l'attore non è in possesso e di cui si domanda all'adito Tribunale disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 cpc da depositarsi nelle mani del C.T.U. di cui si richiede la nomina, tanto anche in ragione del disposto di cui all'art. 2033
c.c.
Ancora in subordine:
-Accertare e dichiarare che la banca si è resa inadempiente del dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione dei contratti dedotti in premessa, operando in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.., artt. 1283 e
1284 c.c., e degli artt. 117 e 117 bis T.U.B;
In ogni caso sia per la principale che per la subordinata, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria voglia l'On.le Tribunale adito:
- Ordinare alla banca convenuta, ai sensi degli art. 210 e 212 c.p.c., e art.
119 comma 4 del dlgs 385/1993 l'esibizione, e di conseguenza disporre
l'acquisizione in giudizio dei documenti inerenti i rapporti contrattuali dedotti in premessa in originale, ovvero, in copia conforme all'originale.
- Disporre idonea C.T.U. contabile per la ricostruzione di tutti quanti i rapporti bancari intercorsi tra le parti, secondo i criteri indicati in premessa, nonché gli eventuali altri ritenuti applicabili dal Tribunale ai sensi di legge;
- Ammettere i mezzi di prova sulle circostanze di cui ai capi in premessa che qui abbiamo per ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione “VERO
CHE”, riservandosi eventualmente di indicare i testi in corso di causa;
- Ammettere l'interrogatorio formale del legale rapp.te della , CP_7 nonché, dei responsabili di filiale ove i rapporti bancari si sono svolti, in merito alle medesime circostanze di fatto indicate in premessa…..”
I.2 Si costituiva in giudizio l chiedendo in Controparte_5 via preliminare la nullità dell'atto di citazione perché generico e
4 indeterminato;
nel merito ha eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento alle rimesse ultradecennali e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
I.3 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“"rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi € 4.782,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge" (cfr. dispositivo Sentenza impugnata sub ALL. D, pag.
10).”.
II. Il giudizio di appello
II.1 con atto di citazione in notificato in data 21.09.2021 ad CP_6
ha proposto impugnazione avverso la predetta
[...] Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. n.2281/2021 del Tribunale di
Napoli Nord - III Sez. G.I. Di Giorgio - R.G.9545/2019, pubblicata il
23/07/2021, notificata il 23/07/2021;
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole vessatorie indicate in premessa per i motivi di fatto e diritto indicati nella parte di diritto.
5) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti dedotti in premessa (e di tutte le variazioni soprattutto e dei riconoscimenti di debito con compressione della volontà contrattuale) anche per difetto di forma, ex art.
117 Dlgs 385/93 T.U.B.;
6) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi applicati in quanto: A) mancano i relativi contratti e loro modifiche, o comunque sono nulli per difetto di forma;
B) anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse produrre validi contratti, manca la pattuizione delle relative condizioni e non sono state correttamente notificate le variazioni;
C) in ogni caso, i tassi applicati risultano superiori al limite legale temo per tempo stabilito, ciò in violazione dell'art. 1284 c.c.;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso spese generali Iva e C.p.a., attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario,
5 sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In via istruttoria voglia l'On.le Tribunale adito:
- Ordinare alla banca convenuta, ai sensi degli art. 210 e 212 c.p.c., e art.
119 comma 4 del dlgs 385/1993 l'esibizione, e di conseguenza disporre
l'acquisizione in giudizio dei documenti inerenti i rapporti contrattuali dedotti in premessa in originale, ovvero, in copia conformeall'originale.
- Disporre idonea C.T.U. contabile per la ricostruzione di tutti quanti i rapporti bancari intercorsi tra le parti, secondo i criteri indicati in premessa, nonché gli eventuali altri ritenuti applicabili dal Tribunale ai sensi dilegge;
- Si chiede, altresì, l'ammissione dei mezzi di prova contraria sulle circostanze di fatto dedotte dalla controparte.
- Con riserva di ogni ed ulteriore difesa e richiesta istruttoria, da precisare anche all'esito delle difese di controparte”.
II.2 Si è costituita in giudizio la chiedendo a Controparte_1 questa Corte di: “1) In via preliminare, Voglia accertare e dichiarare inammissibile l'Appello perché, nell'ordine, viola l'art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa, non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti in motivi di cui in narrativa, e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 2281/2021 impugnata come resa dal
Tribunale di Napoli Nord con tutte le conseguenze di Legge.
2) Sempre in via preliminare, Voglia accertare e dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto gravame esclusivamente contro la
[...]
incorporante la per la dedotta carenza Controparte_1 Controparte_6 di legittimazione della esponente e per la carenza di interesse alla impugnazione della controparte alla luce dei motivi innanzi illustrati, e, per
l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 2281/2021 resa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 23.07.2021, con tutte le conseguenze di
Legge.
3) Nel merito, Voglia rigettare tutti i motivi di gravame promossi dalla
Appellante giacché tutti inammissibili, improcedibili ed infondati in fatto ed in diritto e per la dedotta indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che assolutamente non provati e smentiti dai documenti prodotti per tutti i motivi specificamente illustrati in atti, ivi accogliendo tutte
6 le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nell'interesse della esponente nell'antescritto atto e nei precedenti scritti difensivi e, comunque, Voglia accertare e dichiarare il giudicato interno e l'acquiescenza sulle pronunce non impugnate specificamente dalla Appellante e rigettare tutte le domande ex adverso formulate dalla controparte per l'assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e delle azioni proposte nei confronti della Banca, dichiarare la prescrizione delle domande e della azione come innanzi eccepita ed anche perché alla data della notifica della citazione ed, ancora all'attualità, il rapporto di c/c. era ed è ancora aperto, confermando la Sentenza gravata con tutte le conseguenze di
Legge.
4) In subordine, nella non creduta ipotesi l'Ill.ma Corte di Appello adita ritenesse meritevole di accoglimento l'Appello ed intendesse revocare e/o riformare la Sentenza gravata, la ripropone espressamente, ai CP_3 sensi dell'art. 346 c.p.c., ed insite per l'accoglimento di tutte le eccezioni, domande e richieste formulate, anche in via subordinata, sin dalla comparsa di costituzione del giudizio di I grado, con tutte le conseguenze di legge.
5) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o riforma della Sentenza impugnata e di accoglimento dell'Appello, si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia accertare e dichiarare la prescrizione decennale delle domande di ripetizione per il decennio anteriore alla notifica della citazione ovvero, in subordine, dall'instaurazione del procedimento di mediazione e la natura solutoria delle rimesse operate dalla correntista sui rapporti intrattenuti anche laddove esistesse un fido di fatto e fossero invalide le aperture di credito concesse alla società correntista.
In siffatta ipotesi, si chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia accertare gli eventuali crediti della Banca per tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e procedere alla eventuale ripetizione ed alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi così come risultanti dall'eventuale accertamento operato dal consulente tecnico-contabile, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento, venissero accolte le domande ex adverso promosse dalla Appellante.
7 Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ed oltre IVA e CPA e rimborso spese generali sui compensi che verranno liquidati, come per legge”.
II.3 Si è costituita in giudizio anche la così Controparte_4 concludendo:
“1) In via preliminare, Voglia accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile l'Appello verso la poiché proposto nel Controparte_4 termine breve esclusivamente contro la Cedente oggi Controparte_6 incorporata dalla per il dedotto giudicato formale Controparte_1 della Sentenza impugnata nei confronti della esponente alla luce dei motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, Voglia confermare l'impugnata
Sentenza n. 2281/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data
23.07.2021 e notificata in pari data, con tutte le conseguenze di Legge.
2) Sempre in via preliminare, Voglia accertare e dichiarare inammissibile
l'Appello perché, nell'ordine, viola l'art. 342 c.p.c. e non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi innanzi esposti, e, per l'effetto, Voglia confermare la
Sentenza n. 2281/2021 impugnata, ivi rendendo ogni conseguente statuizione.
3) Nel merito, Voglia rigettare tutti i motivi di gravame promossi dalla
Appellante giacché tutti inammissibili, improcedibili ed infondati in fatto ed in diritto e per la dedotta indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che assolutamente non provati e smentiti dai documenti prodotti per tutti i motivi specificamente illustrati in atti, ivi accogliendo tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nell'interesse della esponente nell'antescritto atto e nei precedenti scritti difensivi e, comunque, Voglia accertare e dichiarare il giudicato interno e l'acquiescenza sulle pronunce non impugnate specificamente dalla Appellante e rigettare tutte le domande ex adverso formulate dalla controparte per l'assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e delle azioni proposte nei confronti della Banca, dichiarare la prescrizione delle domande e della azione come innanzi eccepita ed anche perché alla data della notifica della citazione ed, ancora all'attualità, il rapporto di c/c. era ed è ancora
8 aperto, confermando la Sentenza gravata con tutte le conseguenze di
Legge.
4) In subordine, nella non creduta ipotesi l'Ill.ma Corte di Appello adita ritenesse meritevole di accoglimento l'Appello ed intendesse revocare e/o riformare la Sentenza gravata, la Banca esponente ripropone espressamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ed insite per l'accoglimento di tutte le eccezioni, domande e richieste formulate, anche in via subordinata, sin dalla comparsa di costituzione del giudizio di I grado, con tutte le conseguenze di legge.
5) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o riforma della Sentenza impugnata e di accoglimento dell'Appello, si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia accertare e dichiarare la prescrizione decennale delle domande di ripetizione per il decennio anteriore alla notifica della citazione ovvero, in subordine, dall'instaurazione del procedimento di mediazione e la natura solutoria delle rimesse operate dalla correntista sui rapporti intrattenuti anche laddove esistesse un fido di fatto e fossero invalide le aperture di credito concesse alla società correntista.
In siffatta ipotesi, si chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia accertare gli eventuali crediti della Banca per tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e procedere alla eventuale ripetizione ed alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi così come risultanti dall'eventuale accertamento operato dal consulente tecnico-contabile, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento, venissero accolte le domande ex adverso promosse dalla Appellante.
Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ed oltre IVA e CPA e rimborso spese generali sui compensi che verranno liquidati, come per legge”.
II.4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III. I motivi di appello
III.1 Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto legittimazione
9 passiva proposta da (quale soggetto incorporante Controparte_1 per fusione la che aveva, a sua volta, incorporato la Controparte_6
per la circostanza, nota alla CP_3 Controparte_3 controparte, che, nel corso del processo di primo grado, si era già costituita in giudizio la cessionaria Controparte_4
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione spiegata da CP_4
tesa ad ottenere la declaratoria del passaggio in giudicato della
[...] sentenza gravata nei suoi confronti.
Le dette preliminari questioni, attesa la loro connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Premessa l'intervenuta cessione di ramo di azienda del 19.02.2021 - con cui la si è resa cessionaria del ramo di azienda della CP_4 [...]
subentrando, con efficacia dalle ore 00:01 del 22.02.2021, nel Pt_2 ramo d'azienda costituito da una rete di filiali e da certi Parte_2 elementi patrimoniali e rapporti giuridici indicati nell'accordo di cessione, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio - Controparte_1 rileva di non essere più titolare del diritto controverso - e pertanto, chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. deduce invece che, essendo il credito ormai entrato Controparte_4 nella propria sfera di competenza ed essendosi essa costituita sin dal primo grado di giudizio in qualità di effettiva titolare dello stesso, l'atto di appello sarebbe stato tardivamente proposto nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Invero, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ. (per cui il processo prosegue tra le parti originarie ferma la possibilità del successore di intervenire e/o essere chiamato nel corso del giudizio).
A seguito del legittimo intervento in giudizio del successore,
l'estromissione del dante causa richiede, come è noto, richiede la ricorrenza di specifici presupposti, i quali, in nuce, possono ricondursi all'insussistenza, in capo ad alcuna delle altre parti di un interesse
(meritevole di tutela) alla sua permanenza in giudizio (cfr. Cass., sentenza
10 n. 23992 del 2011; principio da ultimo ribadito in Cass., sentenza n. 20856 del 2019).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, stante il mancato espresso consenso di parte attrice, correttamente, non ha disposto l'estromissione dell'originaria convenuta, pur richiesta da CP_4
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo si intende proseguito tra le parti originarie.
Né può ritenersi che l'odierna appellante abbia anche tacitamente acconsentito all'estromissione (cfr. Cass., sentenza n. 23992 del 2011; principio da ultimo ribadito in Cass., sentenza n. 20856 del 2019), avendo notificato anche l'atto di impugnazione alla così Controparte_6 dimostrando di non aver accettato la limitazione del contraddittorio nei confronti del solo successore a titolo particolare e non consentendo neanche l'estromissione tacita dal giudizio della parte originariamente evocata in giudizio (cfr. sul punto Cassazione civile, sentenza n. 20533 del 30 agosto 2017, secondo cui, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria).
Dunque, entrambe le società (quale soggetto Controparte_1 incorporante per fusione la che aveva, a sua volta, Controparte_6 incorporato la e Controparte_3 Controparte_4 risultano legittimate a stare in giudizio.
Come precisato poi dalla Corte di legittimità nel decidere un'analoga fattispecie (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15905 del 15/06/2018), la mancanza di una delle due parti processuali impone la necessità di integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.: “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante
11 causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche
d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche
d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio
(Cass., 26/01/2010, n. 1535; Cass., 24/02/2010, n. 4486; Cass.,
24/08/2006, n. 18483)”.
Nel caso di specie, questa Corte non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essendosi la stessa Controparte_4 costituita in giudizio.
Nei confronti della detta società, la sentenza di primo grado non può considerarsi assolutamente passata in giudicato, essendo l'atto di appello stato tempestivamente proposto da in data 21.09.2021 ad Parte_1 [...] anch'essa parte del giudizio di primo grado, in quanto mai CP_6 estromessa e, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. ordinanza n. 17061/2020, n. 8065/2019; n.
27927/2018; n. 19910/2018; 18364/2013; n. 11552/2013; n. 3071/2011), la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame, in quanto la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
III.2 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta ex art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
12 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
Ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, seppure formulando a tratti, come si vedrà, censure generiche ed infondate, ha indicato le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della decisione gravata.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
III.3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.
III.3.1 L'appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, disattendendo le proprie richieste, ha ritenuto non assolto l'onere della prova su di essa gravante.
Nello specifico, ha dedotto di avere richiesto al Tribunale, nella consapevolezza di non essere in possesso di tutta la documentazione necessaria (in quanto in buona parte mai consegnata), di ordinare ex art
210 cpc l'acquisizione degli estratti conto e dei contratti e documenti accessori, inerenti i predetti rapporti.
Tale istanza, secondo la ricostruzione dell'impugnante, sarebbe stata dal primo giudice ingiustamente rigettata, in quanto, anche prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado e precisamente con lettera di diffida del 10.05.2019, essa aveva richiesto invano alla convenuta
[...]
di “consegnare al sottoscritto procuratore, ex art. 119 comma 4 CP_6
T.U.B., la copia integrale del contratti originariamente sottoscritti dalle
13 parti, delle modifiche intervenute e sottoscritte, nonché degli eventuali singoli contratti di anticipi fatture, il tutto in uno con gli estratti conto a scalare, per tutti i rapporti richiamati, dall'inizio degli stessi a tutt'oggi, entro un congruo termine e comunque non oltre i novanta giorni previsti dalla normativa vigente in materia”.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe, secondo la tesi dell'appellante, anche con la documentazione prodotta, potuto ritenere assolto l'onere della prova, ricostruendo i rapporti tra le parti attraverso l'esperimento di una c.t.u. contabile,
III.3.2 L'appellante si duole poi della mancata concessione, da parte del primo giudice, della consulenza tecnica d'ufficio, denunciando, sul punto,
l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Rileva che la mancata produzione integrale della documentazione non sarebbe ad essa imputabile e che, pur essendo i rapporti con la CP_3 ancora in atto al momento della domanda, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'esatto saldo degli stessi, rettificandone le risultanze.
III.3.3 L'impugnante rileva, ancora, di aver provveduto, anche in grado di appello ad incaricare un consulente di parte per la redazione di ulteriori analisi econometriche, che avrebbero confermato la presenza delle irregolarità denunciate nella domanda originaria.
In particolare, rappresenta che:
- quanto al finanziamento chirografario n. 1874 c/o Controparte_3
(riportante le seguenti condizioni economiche:- Importo finanziato:
[...]
€ 300.000,00; - Durata: 60 mesi;
- Tasso Nominale Annuo iniziale: 4,650%, variabile;
- Spese accessorie: oneri trattenuti dall'erogato 3.500,00; altri costi addebitati in sede di erogazione 8.000,00; - Spese e oneri contestuali al pagamento di ciascuna rata: € 2,00; piano di ammortamento con rata mensile a quote capitali costanti), lo stesso sarebbe caratterizzato dal
“fenomeno anatocistico” e da “grave violazione della normativa TUB”, con un indebito a favore della di € 19.156,50; Parte_1
- quanto al contratto di conto corrente n. 56240, in 7 trimestri, l'insieme delle competenze addebitate avrebbe determinato un valore di T.E.G. superiore alla soglia di usura, con un indebito pari ad € 6.364,86;
- quanto al contratto di conto anticipi su fatture n. 11064, in 7 trimestri
14 l'insieme delle competenze addebitate avrebbe determinato un valore di
T.E.G. superiore alla soglia di usura, con un indebito pari a € 356,23.
Inoltre, il superamento del tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi di mora.
IV L'appello è infondato.
IV.1 Innanzitutto, correttamente, il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dall'odierna impugnante.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, t.u.b., la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna
(cfr. Cass. 35605/2023, Cass. 1° agosto 2022, n. 23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Nel caso in esame, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, non solo non risultava, in palese contrasto con l'art. 94 disp. att. c.p.c., sufficientemente specifica ma era, altresì, del tutto sfornita di prova in ordine alla preventiva richiesta alla banca di consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto integrali.
Invero, la diffida datata 10.05.2019 (asseritamente spedita a mezzo pec e che , peraltro, contesta di aver ricevuto), non solo non risulta Parte_2 corredata dalle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o, quantomeno, da stampe delle dette ricevute attestantine la ricezione, ma è stata tardivamente ed inammissibilmente prodotta solo in grado di appello, in palese violazione dell'art. art. 345 c.p.c.
La decisione del primo giudice è dunque corretta, atteso che, peraltro, iI potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto - che può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (D.Lgs. n. 385 del
1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri
15 idoneo allo scopo (Cass., n. 11554/2017) - non si sottrae, in ogni caso, all'onere di allegare compiutamente i fatti oggetto della domanda e, nella specie, un ordine di esibizione documentale non avrebbe neanche potuto sanare le carenze di “allegazione”, pure evidenziate dal giudice di primo grado.
IV.2 Come precisato dal Tribunale, infatti, l'odierna appellante, pur a fronte della produzione dei contratti da parte dell'istituto di credito, non ha formulare rilievi specifici e concreti, limitandosi ad avanzare richieste istruttorie sostanzialmente esplorative, fondate su argomentazioni meramente teoriche ed astratte, oltreché, come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata, assolutamente incoerenti.
IV.3 In particolare, il Tribunale, motivando la propria decisione con apprezzabile e logica chiarezza:
- ha correttamente indicato i principi in tema di onere della prova applicabili alla fattispecie (“In via generale va premesso che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi non dovuti, incombe sul correntista – attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare
l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi illegittimamente applicati avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari E' stato infatti affermato che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova
16 al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. 33009/2019, Cass. 30822/2018, Cass.
24948/2017). Tale principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens
l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 7501/2012).
Pertanto quando sia il correntista ad agire in giudizio contro l'istituto di credito, come nel caso di specie, è proprio il correntista a dover provare
l'elemento costitutivo del diritto vantato, producendo i contratti e gli estratti conto integrali del rapporto”);
- ha rilevato come, nella specie, l'odierna appellante non avesse prodotto i contratti relativi ai rapporti di conto corrente - avendo, nell'atto di citazione, articolato la propria domanda principale sul presupposto che i contratti istitutivi e regolativi del conto corrente n. 56240 e del conto anticipi n. 11067 fossero privi del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 117 TUB e che, in ogni caso, ove tale requisito fosse stato rispettato, non ne era comunque stata consegnata una copia al cliente e non avendo depositato le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c.-;
- ha verificato la produzione agli atti di causa, da parte dell'Istituto di credito, sin dalla comparsa di risposta, dei documenti contrattuali relativi ai rapporti di conto corrente (“il contratto istitutivo del rapporto di conto corrente n. 56240 (all. 5), il contratto di apertura di credito mediante anticipo fatture, titoli e documenti commerciali (all. 6) con i successivi rinnovi del consenso del 24.04.2009 (all. 7), del 31.01.2011 (all. 8), del
29.09.2011 (cfr. all. 9), del 19.10.2012 (cfr. all. 10), e del 21.01.2016 (cfr. all.11)”), nonché, ad opera di entrambe le parti, del contratto di finanziamento dell'8.2.2011;
- ha analizzato tali contratti, riscontrando che gli stessi risultavano
17 pienamente rispondenti ai requisiti di forma previsti dall'art. 117 TUB, in quanto recanti la sottoscrizione del cliente ed in quanto, nel testo degli stessi, quest'ultimo dichiarava espressamente, mediante specifica sottoscrizione, di averne ricevuto copia.
IV.4 Tanto premesso, il primo giudice ha compiutamente osservato che,
“anche successivamente al deposito della documentazione contrattuale da parte della convenuta, parte attrice non ha inteso precisare o modificare alcunché della propria domanda di nullità dei contratti per difetto di forma”, concludendo, dunque, in modo coerente, per l'infondatezza della detta domanda.
IV.5 Quanto alle domande proposte in via subordinata, il Tribunale ha rilevato come l'odierna appellante non avesse, né compiutamente allegato, nè dimostrato in alcun modo la concreta applicazione di condizioni contrattuali difformi da quelle pattuite, attesa anche la mancata produzione degli estratti conto integrali dei due rapporti di conto corrente.
IV.6 In particolare, quanto all'asserita applicazione di tassi di interessi passivi ultralegali e superiori al tasso soglia, all'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto e all'addebito di spese variate in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, il Tribunale ha ritenuto la genericità delle relative allegazioni (“Quanto all'addebito di spese con variazione in peius per il correntista, si è già detto di come parte attrice non abbia in alcun modo precisato quali spese siano state illegittimamente applicate, né ha specificamente indicato la concreta applicazione di condizioni contrattuali difformi da quelle pattuite), precisando, con specifico riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari, come le allegazioni dell'odierna impugnante fossero supportate da una perizia contabile di parte inattendibile, che atto degli orientamenti giurisprudenziali e dei criteri contabili generali da seguire per valutare l'usurarietà di un rapporto bancario, afferma come “la banca ha sempre addebitato tassi nominali più bassi del tasso soglia
d'usura, ma le commissioni addebitate a vario titolo e spese, hanno determinato lo sconfinamento del predetto tasso soglia” (cfr. perizia di parte attrice, pag. 13 e 15), senza in alcun modo chiarire quali specifiche
18 commissioni e spese ha ritenuto di considerare e ricomprendere ai fini del calcolo del TEG. Tale circostanza, impendendo ogni possibile valutazione sulla correttezza dell'operato seguito dal consulente, non può che far ritenere inattendibili le conclusioni da egli rassegnate).
Il Tribunale ha altresì chiarito come i conteggi fossero stati eseguiti su erronei presupposti, non avendo la considerato le condizioni Pt_1 economiche con cui venivano regolati i rapporti (“e ciò proprio perché è lo stesso attore a dedurre di non essere a disposizione del testo contrattuale
(o perché inesistente o perché ad egli non consegnato) e che, in particolare, quanto al finanziamento, in maniera erronea, “il rilevo del superamento del tasso soglia da parte del consulente di parte trova fondamento nell'aver considerato, ai fini del calcolo del tasso effettivo del rapporto, la commissione di estinzione anticipata (…).
Per tali ragioni, correttamente, il Tribunale ha ritenuto, dunque, che alcuna
CTU potesse essere disposta per verificare i calcoli prodotti dall'odierna impugnante a mezzo di perizia di parte, dando atto, in maniera specifica e puntuale, che gli stessi fossero basati su presupposti giuridici non corretti o comunque non verificabili.
IV.7 La decisione, a differenza di quanto asserito dall'impugnante, oltre ad essere ampiamente motivata, si rivela corretta.
Il giudice di primo grado, aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia (secondo cui allorquando il correntista agisce in giudizio per la ripetizione delle somme che ritiene indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe sullo stesso – attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ovvero l'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di controversia, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti), ha giustamente rigettato le domande proposte dall'odierna impugnante, rilevando come, non solo dagli atti e dalla produzione documentale di parte attrice non emergesse la serie completa degli estratti conto relativi all'intero periodo interessato dalla domanda, ma neanche la compiuta allegazione delle specifiche poste passive del conto
19 corrente oggetto di controversia, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Invero, neanche a seguito della produzione dei contratti di conto corrente, depositata dalla con la comparsa di costituzione, l'appellante ha CP_3 inteso, nel corso del primo giudizio, precisare o modificare alcunché in ordine alle domande genericamente formulate nell'atto di citazione, non provvedendo neanche al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
La decisione del primo giudice è, dunque, senz'altro condivisibile.
IV.8 Appare, a questo punto, opportuno chiarire che, come precisato dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/05/2025, n.12461), nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass., SU, n. 26242 del
2012, i cui assunti sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del
2022 e Cass. n. 28377 del 2022). Tale principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023, Cass. n. 5478/2024, Cass. n.
8668/2025).
Giova altresì rimarcare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura
20 degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
In base a tale principio, affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, ma sicuramente applicabile anche nella fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che l'onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, atteso che il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/04/2025, n.8669, che richiama
Cass., S.U., n. 26242 del 2014).
IV.9 Anche nella presente fase, peraltro, le allegazioni dell'impugnante non appaiono conferenti e pertinenti, non confrontandosi neanche con il decisum che sorregge la decisione gravata.
Invero, l'impugnante, ancora una volta, ha abdicato al proprio onere di allegazione, non indicando precipuamente i motivi di doglianza mossi alla sentenza impugnata e cercando di supplire a tale onere attraverso la produzione di una ulteriore e generica perizia di parte, peraltro fondata su metodologie di analisi inattendibili e non corrette, attesa la incompletezza della documentazione (estratti conto) e la non condivisibilità dei criteri utilizzati (in particolare la determinazione del T.E.G. praticato è stata effettuata, come si legge nella consulenza di parte <calcolando
l'incidenza percentuale degli oneri complessivi (interessi, commissioni e spese) sul debito medio effettivo. Tale metodo differisce sostanzialmente da quello elaborato dalla Banca d'Italia, che presuppone una incidenza sul debito medio per la componente interessi, e una incidenza sull'accordato per le altre componenti onerose;
è nota l'inappropriatezza della formula
21 della Banca d'Italia che riconduce, seppur parzialmente, l'onerosità relativa del conto non già all'indebitamento effettivo, bensì a quello potenziale.
Peraltro, l'utilizzo della formula proposta dalla Banca d'Italia è vincolante solo nei confronti degli intermediari finanziari nell'attività di rilevazione statistica dei T.E.G. medi, e nell'ambito del rapporto privatistico fra l'Istituto
Centrale e gli intermediari stessi, mentre non ha valore cogente nei confronti della Clientela e in generale degli altri soggetti giuridici>>).
Anche in questa fase, dunque, l'espletamento di una CTU contabile si rivelerebbe meramente esplorativa, non avendo l'impugnante, ancora una volta, assolto al proprio onere di allegare compiutamente i fatti e le doglienze poste a fondamento delle proprie domande e non avendo lo stesso neanche specificamente gravato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha dato atto che << quanto (…) alla dedotta applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, tali doglianze sono fondate, dalla parte attrice, sull'asserita inesistenza dei contratti di conto corrente in forma scritta, affermando che “mancando la forma scritta dei contratti dedotti, in realtà nessun addebito effettuato dalla banca potrebbe ritenersi legittimamente fatto (cfr. atto di citazione pag. 10)>> e che <<all'esito della produzione dei contratti da parte convenuta, che disciplinano tanto la capitalizzazione degli interessi commissione di massimo scoperto, nessuna precisazione o integrazione tali doglianze è stata formulata dall'attore sicché esse, oltre infondate quanto alla loro asserita mancata pattuizione, devono considerarsi generiche in assenza indicazioni specifiche sui motivi invalidità< i>>>.
Per quanto esposto, l'appello deve esser integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per
22 il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data il in data 21.09.2021, avverso la sentenza n. 2281/2021 pubbl. il 23/07/2021 del Tribunale di Napoli Nord, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_4 liquida complessivamente in € 4,000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3987/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2281/2021 pubbl. il 23/07/2021 del Tribunale di Napoli Nord,
t r a
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Gianluca Sabatino, C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese di Torino n. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t. - incorporante per fusione già Controparte_2 incorporante rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Paoloandrea Monticelli (C.F. ; C.F._2 nonché
C.F. ed iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. Controparte_4
, REA Modena n. 222528, P.IVA Gruppo n. P.IVA_3 CP_4
, quale cessionaria del ramo di azienda di P.IVA_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli
[...]
(C.F. C.F._2
APPELLATE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
Oggetto: contratti bancari.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1 Con atto di citazione notificato il 22 Luglio 2019, la Parte_1 conveniva in giudizio l dinanzi al Tribunale Controparte_5 di Napoli Nord, deducendo di aver intrattenuto dal 7 Giugno 1999, presso la Filiale di Grumo Nevano della , un rapporto di conto corrente Parte_2 ordinario recante n. 56240, sul quale venivano regolate le aperture di credito e le ulteriori linee di credito concesse, a far data dall'Ottobre 2008, alla società correntista nella forma dell'anticipo fatture, titoli e documenti commerciali, i cui importi erano oggetto di anticipazione sul conto tecnico con n. 4272 e, a far data dal Gennaio 2011, anche nella forma dell'apertura di credito in c/c. sul rapporto n. 56240.
Rappresentava, inoltre, che sul detto rapporto di conto corrente ordinario venivano addebitate le commissioni, le spese e le rate del finanziamento chirografario n. 00146160 per €. 300.000,00 erogatole nel Febbraio 2011.
Chiedeva, dunque al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n.56240 e del contratto di anticipi su fatture n.
11067 stipulati con la banca, per difetto di forma, con conseguente nullità dei tassi di interesse applicati perché non stipulati per iscritto e comunque superiori al limite legale. In subordine, chiedeva accertarsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati e il superamento del tasso soglia usura, ciò anche in relazione al contratto di finanziamento chirografario stipulato l'8.2.2011 ed il ricalcolo del tasso di interesse da applicare secondo legge e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca per l'effetto di tali dedotte violazioni, quantificate in €
28.590,37.
Rassegnava, specificamente, le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole vessatorie indicate in premessa per i motivi di fatto e diritto indicati nella parte di diritto.
- Accertare e dichiarare la nullità dei contratti dedotti in premessa (e di tutte le variazioni soprattutto e dei riconoscimenti di debito con
2 compressione della volontà contrattuale) anche per difetto di forma, ex art.
117 Dlgs 385/93 T.U.B.;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi applicati in quanto: A) mancano i relativi contratti e loro modifiche, o comunque sono nulli per difetto di forma;
B) anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse produrre validi contratti, manca la pattuizione delle relative condizioni e non sono state correttamente notificate le variazioni;
C) in ogni caso, i tassi applicati risultano superiori al limite legale temo per tempo stabilito, ciò in violazione dell'art. 1284 c.c.;
Per l'effetto dichiarare non dovuta alle Banche alcuna somma a titoli di interessi ai sensi dell'art. 117 TUB in ipotesi di nullità per mancanza del contratto scritto, non essendo applicabile il comma 7, come dedotto nella parte in diritto.
In subordine:
- ricalcolare i tassi da applicare sulla base del tasso limite, tempo per tempo stabilito, o comunque operando secondo i criteri di cui all'art. 117 bis T.U.B.;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- Accertare e dichiarare la violazione del tasso soglia;
- Accertare la debenza e condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto di differenza di valuta rispetto alla data effettiva delle operazioni bancarie;
- Accertare la debenza e condannare la banca convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, di tutte quante le somme indebitamente percepite, a titolo di: interessi ultra-legali, interessi usurari commissioni di massimo scoperto ed oneri a vario titolo reclamati nel corso del rapporto.
- condannare la in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante, alla ripetizione della somma di € 28.590,37 versata indebitamente dalla attrice per la presenza all'interno dei contratti sottoscritti con la convenuta di ipotesi di tassi usurari e CP_6 anatocismo o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità CP_3
3 per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia.
Oltre rivalutazione monetaria da determinarsi, secondo indici ISTAT dal momento della maturazione di ciascun credito sino al soddisfo ed interessi legali sulle somme già rivalutate ovvero alla maggiore o minore somma quale dovesse risultare alla luce degli estratti conto dei quali l'attore non è in possesso e di cui si domanda all'adito Tribunale disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 cpc da depositarsi nelle mani del C.T.U. di cui si richiede la nomina, tanto anche in ragione del disposto di cui all'art. 2033
c.c.
Ancora in subordine:
-Accertare e dichiarare che la banca si è resa inadempiente del dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione dei contratti dedotti in premessa, operando in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.., artt. 1283 e
1284 c.c., e degli artt. 117 e 117 bis T.U.B;
In ogni caso sia per la principale che per la subordinata, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria voglia l'On.le Tribunale adito:
- Ordinare alla banca convenuta, ai sensi degli art. 210 e 212 c.p.c., e art.
119 comma 4 del dlgs 385/1993 l'esibizione, e di conseguenza disporre
l'acquisizione in giudizio dei documenti inerenti i rapporti contrattuali dedotti in premessa in originale, ovvero, in copia conforme all'originale.
- Disporre idonea C.T.U. contabile per la ricostruzione di tutti quanti i rapporti bancari intercorsi tra le parti, secondo i criteri indicati in premessa, nonché gli eventuali altri ritenuti applicabili dal Tribunale ai sensi di legge;
- Ammettere i mezzi di prova sulle circostanze di cui ai capi in premessa che qui abbiamo per ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione “VERO
CHE”, riservandosi eventualmente di indicare i testi in corso di causa;
- Ammettere l'interrogatorio formale del legale rapp.te della , CP_7 nonché, dei responsabili di filiale ove i rapporti bancari si sono svolti, in merito alle medesime circostanze di fatto indicate in premessa…..”
I.2 Si costituiva in giudizio l chiedendo in Controparte_5 via preliminare la nullità dell'atto di citazione perché generico e
4 indeterminato;
nel merito ha eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento alle rimesse ultradecennali e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
I.3 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“"rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi € 4.782,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge" (cfr. dispositivo Sentenza impugnata sub ALL. D, pag.
10).”.
II. Il giudizio di appello
II.1 con atto di citazione in notificato in data 21.09.2021 ad CP_6
ha proposto impugnazione avverso la predetta
[...] Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. n.2281/2021 del Tribunale di
Napoli Nord - III Sez. G.I. Di Giorgio - R.G.9545/2019, pubblicata il
23/07/2021, notificata il 23/07/2021;
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole vessatorie indicate in premessa per i motivi di fatto e diritto indicati nella parte di diritto.
5) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti dedotti in premessa (e di tutte le variazioni soprattutto e dei riconoscimenti di debito con compressione della volontà contrattuale) anche per difetto di forma, ex art.
117 Dlgs 385/93 T.U.B.;
6) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi applicati in quanto: A) mancano i relativi contratti e loro modifiche, o comunque sono nulli per difetto di forma;
B) anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse produrre validi contratti, manca la pattuizione delle relative condizioni e non sono state correttamente notificate le variazioni;
C) in ogni caso, i tassi applicati risultano superiori al limite legale temo per tempo stabilito, ciò in violazione dell'art. 1284 c.c.;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso spese generali Iva e C.p.a., attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario,
5 sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In via istruttoria voglia l'On.le Tribunale adito:
- Ordinare alla banca convenuta, ai sensi degli art. 210 e 212 c.p.c., e art.
119 comma 4 del dlgs 385/1993 l'esibizione, e di conseguenza disporre
l'acquisizione in giudizio dei documenti inerenti i rapporti contrattuali dedotti in premessa in originale, ovvero, in copia conformeall'originale.
- Disporre idonea C.T.U. contabile per la ricostruzione di tutti quanti i rapporti bancari intercorsi tra le parti, secondo i criteri indicati in premessa, nonché gli eventuali altri ritenuti applicabili dal Tribunale ai sensi dilegge;
- Si chiede, altresì, l'ammissione dei mezzi di prova contraria sulle circostanze di fatto dedotte dalla controparte.
- Con riserva di ogni ed ulteriore difesa e richiesta istruttoria, da precisare anche all'esito delle difese di controparte”.
II.2 Si è costituita in giudizio la chiedendo a Controparte_1 questa Corte di: “1) In via preliminare, Voglia accertare e dichiarare inammissibile l'Appello perché, nell'ordine, viola l'art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa, non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti in motivi di cui in narrativa, e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 2281/2021 impugnata come resa dal
Tribunale di Napoli Nord con tutte le conseguenze di Legge.
2) Sempre in via preliminare, Voglia accertare e dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto gravame esclusivamente contro la
[...]
incorporante la per la dedotta carenza Controparte_1 Controparte_6 di legittimazione della esponente e per la carenza di interesse alla impugnazione della controparte alla luce dei motivi innanzi illustrati, e, per
l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 2281/2021 resa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 23.07.2021, con tutte le conseguenze di
Legge.
3) Nel merito, Voglia rigettare tutti i motivi di gravame promossi dalla
Appellante giacché tutti inammissibili, improcedibili ed infondati in fatto ed in diritto e per la dedotta indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che assolutamente non provati e smentiti dai documenti prodotti per tutti i motivi specificamente illustrati in atti, ivi accogliendo tutte
6 le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nell'interesse della esponente nell'antescritto atto e nei precedenti scritti difensivi e, comunque, Voglia accertare e dichiarare il giudicato interno e l'acquiescenza sulle pronunce non impugnate specificamente dalla Appellante e rigettare tutte le domande ex adverso formulate dalla controparte per l'assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e delle azioni proposte nei confronti della Banca, dichiarare la prescrizione delle domande e della azione come innanzi eccepita ed anche perché alla data della notifica della citazione ed, ancora all'attualità, il rapporto di c/c. era ed è ancora aperto, confermando la Sentenza gravata con tutte le conseguenze di
Legge.
4) In subordine, nella non creduta ipotesi l'Ill.ma Corte di Appello adita ritenesse meritevole di accoglimento l'Appello ed intendesse revocare e/o riformare la Sentenza gravata, la ripropone espressamente, ai CP_3 sensi dell'art. 346 c.p.c., ed insite per l'accoglimento di tutte le eccezioni, domande e richieste formulate, anche in via subordinata, sin dalla comparsa di costituzione del giudizio di I grado, con tutte le conseguenze di legge.
5) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o riforma della Sentenza impugnata e di accoglimento dell'Appello, si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia accertare e dichiarare la prescrizione decennale delle domande di ripetizione per il decennio anteriore alla notifica della citazione ovvero, in subordine, dall'instaurazione del procedimento di mediazione e la natura solutoria delle rimesse operate dalla correntista sui rapporti intrattenuti anche laddove esistesse un fido di fatto e fossero invalide le aperture di credito concesse alla società correntista.
In siffatta ipotesi, si chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia accertare gli eventuali crediti della Banca per tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e procedere alla eventuale ripetizione ed alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi così come risultanti dall'eventuale accertamento operato dal consulente tecnico-contabile, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento, venissero accolte le domande ex adverso promosse dalla Appellante.
7 Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ed oltre IVA e CPA e rimborso spese generali sui compensi che verranno liquidati, come per legge”.
II.3 Si è costituita in giudizio anche la così Controparte_4 concludendo:
“1) In via preliminare, Voglia accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile l'Appello verso la poiché proposto nel Controparte_4 termine breve esclusivamente contro la Cedente oggi Controparte_6 incorporata dalla per il dedotto giudicato formale Controparte_1 della Sentenza impugnata nei confronti della esponente alla luce dei motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, Voglia confermare l'impugnata
Sentenza n. 2281/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data
23.07.2021 e notificata in pari data, con tutte le conseguenze di Legge.
2) Sempre in via preliminare, Voglia accertare e dichiarare inammissibile
l'Appello perché, nell'ordine, viola l'art. 342 c.p.c. e non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi innanzi esposti, e, per l'effetto, Voglia confermare la
Sentenza n. 2281/2021 impugnata, ivi rendendo ogni conseguente statuizione.
3) Nel merito, Voglia rigettare tutti i motivi di gravame promossi dalla
Appellante giacché tutti inammissibili, improcedibili ed infondati in fatto ed in diritto e per la dedotta indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che assolutamente non provati e smentiti dai documenti prodotti per tutti i motivi specificamente illustrati in atti, ivi accogliendo tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nell'interesse della esponente nell'antescritto atto e nei precedenti scritti difensivi e, comunque, Voglia accertare e dichiarare il giudicato interno e l'acquiescenza sulle pronunce non impugnate specificamente dalla Appellante e rigettare tutte le domande ex adverso formulate dalla controparte per l'assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e delle azioni proposte nei confronti della Banca, dichiarare la prescrizione delle domande e della azione come innanzi eccepita ed anche perché alla data della notifica della citazione ed, ancora all'attualità, il rapporto di c/c. era ed è ancora
8 aperto, confermando la Sentenza gravata con tutte le conseguenze di
Legge.
4) In subordine, nella non creduta ipotesi l'Ill.ma Corte di Appello adita ritenesse meritevole di accoglimento l'Appello ed intendesse revocare e/o riformare la Sentenza gravata, la Banca esponente ripropone espressamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ed insite per l'accoglimento di tutte le eccezioni, domande e richieste formulate, anche in via subordinata, sin dalla comparsa di costituzione del giudizio di I grado, con tutte le conseguenze di legge.
5) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o riforma della Sentenza impugnata e di accoglimento dell'Appello, si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia accertare e dichiarare la prescrizione decennale delle domande di ripetizione per il decennio anteriore alla notifica della citazione ovvero, in subordine, dall'instaurazione del procedimento di mediazione e la natura solutoria delle rimesse operate dalla correntista sui rapporti intrattenuti anche laddove esistesse un fido di fatto e fossero invalide le aperture di credito concesse alla società correntista.
In siffatta ipotesi, si chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia accertare gli eventuali crediti della Banca per tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e procedere alla eventuale ripetizione ed alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi così come risultanti dall'eventuale accertamento operato dal consulente tecnico-contabile, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento, venissero accolte le domande ex adverso promosse dalla Appellante.
Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ed oltre IVA e CPA e rimborso spese generali sui compensi che verranno liquidati, come per legge”.
II.4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III. I motivi di appello
III.1 Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto legittimazione
9 passiva proposta da (quale soggetto incorporante Controparte_1 per fusione la che aveva, a sua volta, incorporato la Controparte_6
per la circostanza, nota alla CP_3 Controparte_3 controparte, che, nel corso del processo di primo grado, si era già costituita in giudizio la cessionaria Controparte_4
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione spiegata da CP_4
tesa ad ottenere la declaratoria del passaggio in giudicato della
[...] sentenza gravata nei suoi confronti.
Le dette preliminari questioni, attesa la loro connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Premessa l'intervenuta cessione di ramo di azienda del 19.02.2021 - con cui la si è resa cessionaria del ramo di azienda della CP_4 [...]
subentrando, con efficacia dalle ore 00:01 del 22.02.2021, nel Pt_2 ramo d'azienda costituito da una rete di filiali e da certi Parte_2 elementi patrimoniali e rapporti giuridici indicati nell'accordo di cessione, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio - Controparte_1 rileva di non essere più titolare del diritto controverso - e pertanto, chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. deduce invece che, essendo il credito ormai entrato Controparte_4 nella propria sfera di competenza ed essendosi essa costituita sin dal primo grado di giudizio in qualità di effettiva titolare dello stesso, l'atto di appello sarebbe stato tardivamente proposto nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Invero, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ. (per cui il processo prosegue tra le parti originarie ferma la possibilità del successore di intervenire e/o essere chiamato nel corso del giudizio).
A seguito del legittimo intervento in giudizio del successore,
l'estromissione del dante causa richiede, come è noto, richiede la ricorrenza di specifici presupposti, i quali, in nuce, possono ricondursi all'insussistenza, in capo ad alcuna delle altre parti di un interesse
(meritevole di tutela) alla sua permanenza in giudizio (cfr. Cass., sentenza
10 n. 23992 del 2011; principio da ultimo ribadito in Cass., sentenza n. 20856 del 2019).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, stante il mancato espresso consenso di parte attrice, correttamente, non ha disposto l'estromissione dell'originaria convenuta, pur richiesta da CP_4
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo si intende proseguito tra le parti originarie.
Né può ritenersi che l'odierna appellante abbia anche tacitamente acconsentito all'estromissione (cfr. Cass., sentenza n. 23992 del 2011; principio da ultimo ribadito in Cass., sentenza n. 20856 del 2019), avendo notificato anche l'atto di impugnazione alla così Controparte_6 dimostrando di non aver accettato la limitazione del contraddittorio nei confronti del solo successore a titolo particolare e non consentendo neanche l'estromissione tacita dal giudizio della parte originariamente evocata in giudizio (cfr. sul punto Cassazione civile, sentenza n. 20533 del 30 agosto 2017, secondo cui, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria).
Dunque, entrambe le società (quale soggetto Controparte_1 incorporante per fusione la che aveva, a sua volta, Controparte_6 incorporato la e Controparte_3 Controparte_4 risultano legittimate a stare in giudizio.
Come precisato poi dalla Corte di legittimità nel decidere un'analoga fattispecie (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15905 del 15/06/2018), la mancanza di una delle due parti processuali impone la necessità di integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.: “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante
11 causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche
d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche
d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio
(Cass., 26/01/2010, n. 1535; Cass., 24/02/2010, n. 4486; Cass.,
24/08/2006, n. 18483)”.
Nel caso di specie, questa Corte non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essendosi la stessa Controparte_4 costituita in giudizio.
Nei confronti della detta società, la sentenza di primo grado non può considerarsi assolutamente passata in giudicato, essendo l'atto di appello stato tempestivamente proposto da in data 21.09.2021 ad Parte_1 [...] anch'essa parte del giudizio di primo grado, in quanto mai CP_6 estromessa e, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. ordinanza n. 17061/2020, n. 8065/2019; n.
27927/2018; n. 19910/2018; 18364/2013; n. 11552/2013; n. 3071/2011), la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame, in quanto la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
III.2 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta ex art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
12 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
Ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, seppure formulando a tratti, come si vedrà, censure generiche ed infondate, ha indicato le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della decisione gravata.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
III.3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.
III.3.1 L'appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, disattendendo le proprie richieste, ha ritenuto non assolto l'onere della prova su di essa gravante.
Nello specifico, ha dedotto di avere richiesto al Tribunale, nella consapevolezza di non essere in possesso di tutta la documentazione necessaria (in quanto in buona parte mai consegnata), di ordinare ex art
210 cpc l'acquisizione degli estratti conto e dei contratti e documenti accessori, inerenti i predetti rapporti.
Tale istanza, secondo la ricostruzione dell'impugnante, sarebbe stata dal primo giudice ingiustamente rigettata, in quanto, anche prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado e precisamente con lettera di diffida del 10.05.2019, essa aveva richiesto invano alla convenuta
[...]
di “consegnare al sottoscritto procuratore, ex art. 119 comma 4 CP_6
T.U.B., la copia integrale del contratti originariamente sottoscritti dalle
13 parti, delle modifiche intervenute e sottoscritte, nonché degli eventuali singoli contratti di anticipi fatture, il tutto in uno con gli estratti conto a scalare, per tutti i rapporti richiamati, dall'inizio degli stessi a tutt'oggi, entro un congruo termine e comunque non oltre i novanta giorni previsti dalla normativa vigente in materia”.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe, secondo la tesi dell'appellante, anche con la documentazione prodotta, potuto ritenere assolto l'onere della prova, ricostruendo i rapporti tra le parti attraverso l'esperimento di una c.t.u. contabile,
III.3.2 L'appellante si duole poi della mancata concessione, da parte del primo giudice, della consulenza tecnica d'ufficio, denunciando, sul punto,
l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Rileva che la mancata produzione integrale della documentazione non sarebbe ad essa imputabile e che, pur essendo i rapporti con la CP_3 ancora in atto al momento della domanda, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'esatto saldo degli stessi, rettificandone le risultanze.
III.3.3 L'impugnante rileva, ancora, di aver provveduto, anche in grado di appello ad incaricare un consulente di parte per la redazione di ulteriori analisi econometriche, che avrebbero confermato la presenza delle irregolarità denunciate nella domanda originaria.
In particolare, rappresenta che:
- quanto al finanziamento chirografario n. 1874 c/o Controparte_3
(riportante le seguenti condizioni economiche:- Importo finanziato:
[...]
€ 300.000,00; - Durata: 60 mesi;
- Tasso Nominale Annuo iniziale: 4,650%, variabile;
- Spese accessorie: oneri trattenuti dall'erogato 3.500,00; altri costi addebitati in sede di erogazione 8.000,00; - Spese e oneri contestuali al pagamento di ciascuna rata: € 2,00; piano di ammortamento con rata mensile a quote capitali costanti), lo stesso sarebbe caratterizzato dal
“fenomeno anatocistico” e da “grave violazione della normativa TUB”, con un indebito a favore della di € 19.156,50; Parte_1
- quanto al contratto di conto corrente n. 56240, in 7 trimestri, l'insieme delle competenze addebitate avrebbe determinato un valore di T.E.G. superiore alla soglia di usura, con un indebito pari ad € 6.364,86;
- quanto al contratto di conto anticipi su fatture n. 11064, in 7 trimestri
14 l'insieme delle competenze addebitate avrebbe determinato un valore di
T.E.G. superiore alla soglia di usura, con un indebito pari a € 356,23.
Inoltre, il superamento del tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi di mora.
IV L'appello è infondato.
IV.1 Innanzitutto, correttamente, il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dall'odierna impugnante.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, t.u.b., la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna
(cfr. Cass. 35605/2023, Cass. 1° agosto 2022, n. 23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Nel caso in esame, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, non solo non risultava, in palese contrasto con l'art. 94 disp. att. c.p.c., sufficientemente specifica ma era, altresì, del tutto sfornita di prova in ordine alla preventiva richiesta alla banca di consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto integrali.
Invero, la diffida datata 10.05.2019 (asseritamente spedita a mezzo pec e che , peraltro, contesta di aver ricevuto), non solo non risulta Parte_2 corredata dalle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o, quantomeno, da stampe delle dette ricevute attestantine la ricezione, ma è stata tardivamente ed inammissibilmente prodotta solo in grado di appello, in palese violazione dell'art. art. 345 c.p.c.
La decisione del primo giudice è dunque corretta, atteso che, peraltro, iI potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto - che può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (D.Lgs. n. 385 del
1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri
15 idoneo allo scopo (Cass., n. 11554/2017) - non si sottrae, in ogni caso, all'onere di allegare compiutamente i fatti oggetto della domanda e, nella specie, un ordine di esibizione documentale non avrebbe neanche potuto sanare le carenze di “allegazione”, pure evidenziate dal giudice di primo grado.
IV.2 Come precisato dal Tribunale, infatti, l'odierna appellante, pur a fronte della produzione dei contratti da parte dell'istituto di credito, non ha formulare rilievi specifici e concreti, limitandosi ad avanzare richieste istruttorie sostanzialmente esplorative, fondate su argomentazioni meramente teoriche ed astratte, oltreché, come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata, assolutamente incoerenti.
IV.3 In particolare, il Tribunale, motivando la propria decisione con apprezzabile e logica chiarezza:
- ha correttamente indicato i principi in tema di onere della prova applicabili alla fattispecie (“In via generale va premesso che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi non dovuti, incombe sul correntista – attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare
l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi illegittimamente applicati avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari E' stato infatti affermato che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova
16 al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. 33009/2019, Cass. 30822/2018, Cass.
24948/2017). Tale principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens
l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 7501/2012).
Pertanto quando sia il correntista ad agire in giudizio contro l'istituto di credito, come nel caso di specie, è proprio il correntista a dover provare
l'elemento costitutivo del diritto vantato, producendo i contratti e gli estratti conto integrali del rapporto”);
- ha rilevato come, nella specie, l'odierna appellante non avesse prodotto i contratti relativi ai rapporti di conto corrente - avendo, nell'atto di citazione, articolato la propria domanda principale sul presupposto che i contratti istitutivi e regolativi del conto corrente n. 56240 e del conto anticipi n. 11067 fossero privi del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 117 TUB e che, in ogni caso, ove tale requisito fosse stato rispettato, non ne era comunque stata consegnata una copia al cliente e non avendo depositato le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c.-;
- ha verificato la produzione agli atti di causa, da parte dell'Istituto di credito, sin dalla comparsa di risposta, dei documenti contrattuali relativi ai rapporti di conto corrente (“il contratto istitutivo del rapporto di conto corrente n. 56240 (all. 5), il contratto di apertura di credito mediante anticipo fatture, titoli e documenti commerciali (all. 6) con i successivi rinnovi del consenso del 24.04.2009 (all. 7), del 31.01.2011 (all. 8), del
29.09.2011 (cfr. all. 9), del 19.10.2012 (cfr. all. 10), e del 21.01.2016 (cfr. all.11)”), nonché, ad opera di entrambe le parti, del contratto di finanziamento dell'8.2.2011;
- ha analizzato tali contratti, riscontrando che gli stessi risultavano
17 pienamente rispondenti ai requisiti di forma previsti dall'art. 117 TUB, in quanto recanti la sottoscrizione del cliente ed in quanto, nel testo degli stessi, quest'ultimo dichiarava espressamente, mediante specifica sottoscrizione, di averne ricevuto copia.
IV.4 Tanto premesso, il primo giudice ha compiutamente osservato che,
“anche successivamente al deposito della documentazione contrattuale da parte della convenuta, parte attrice non ha inteso precisare o modificare alcunché della propria domanda di nullità dei contratti per difetto di forma”, concludendo, dunque, in modo coerente, per l'infondatezza della detta domanda.
IV.5 Quanto alle domande proposte in via subordinata, il Tribunale ha rilevato come l'odierna appellante non avesse, né compiutamente allegato, nè dimostrato in alcun modo la concreta applicazione di condizioni contrattuali difformi da quelle pattuite, attesa anche la mancata produzione degli estratti conto integrali dei due rapporti di conto corrente.
IV.6 In particolare, quanto all'asserita applicazione di tassi di interessi passivi ultralegali e superiori al tasso soglia, all'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto e all'addebito di spese variate in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, il Tribunale ha ritenuto la genericità delle relative allegazioni (“Quanto all'addebito di spese con variazione in peius per il correntista, si è già detto di come parte attrice non abbia in alcun modo precisato quali spese siano state illegittimamente applicate, né ha specificamente indicato la concreta applicazione di condizioni contrattuali difformi da quelle pattuite), precisando, con specifico riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari, come le allegazioni dell'odierna impugnante fossero supportate da una perizia contabile di parte inattendibile, che atto degli orientamenti giurisprudenziali e dei criteri contabili generali da seguire per valutare l'usurarietà di un rapporto bancario, afferma come “la banca ha sempre addebitato tassi nominali più bassi del tasso soglia
d'usura, ma le commissioni addebitate a vario titolo e spese, hanno determinato lo sconfinamento del predetto tasso soglia” (cfr. perizia di parte attrice, pag. 13 e 15), senza in alcun modo chiarire quali specifiche
18 commissioni e spese ha ritenuto di considerare e ricomprendere ai fini del calcolo del TEG. Tale circostanza, impendendo ogni possibile valutazione sulla correttezza dell'operato seguito dal consulente, non può che far ritenere inattendibili le conclusioni da egli rassegnate).
Il Tribunale ha altresì chiarito come i conteggi fossero stati eseguiti su erronei presupposti, non avendo la considerato le condizioni Pt_1 economiche con cui venivano regolati i rapporti (“e ciò proprio perché è lo stesso attore a dedurre di non essere a disposizione del testo contrattuale
(o perché inesistente o perché ad egli non consegnato) e che, in particolare, quanto al finanziamento, in maniera erronea, “il rilevo del superamento del tasso soglia da parte del consulente di parte trova fondamento nell'aver considerato, ai fini del calcolo del tasso effettivo del rapporto, la commissione di estinzione anticipata (…).
Per tali ragioni, correttamente, il Tribunale ha ritenuto, dunque, che alcuna
CTU potesse essere disposta per verificare i calcoli prodotti dall'odierna impugnante a mezzo di perizia di parte, dando atto, in maniera specifica e puntuale, che gli stessi fossero basati su presupposti giuridici non corretti o comunque non verificabili.
IV.7 La decisione, a differenza di quanto asserito dall'impugnante, oltre ad essere ampiamente motivata, si rivela corretta.
Il giudice di primo grado, aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia (secondo cui allorquando il correntista agisce in giudizio per la ripetizione delle somme che ritiene indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe sullo stesso – attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ovvero l'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di controversia, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti), ha giustamente rigettato le domande proposte dall'odierna impugnante, rilevando come, non solo dagli atti e dalla produzione documentale di parte attrice non emergesse la serie completa degli estratti conto relativi all'intero periodo interessato dalla domanda, ma neanche la compiuta allegazione delle specifiche poste passive del conto
19 corrente oggetto di controversia, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Invero, neanche a seguito della produzione dei contratti di conto corrente, depositata dalla con la comparsa di costituzione, l'appellante ha CP_3 inteso, nel corso del primo giudizio, precisare o modificare alcunché in ordine alle domande genericamente formulate nell'atto di citazione, non provvedendo neanche al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
La decisione del primo giudice è, dunque, senz'altro condivisibile.
IV.8 Appare, a questo punto, opportuno chiarire che, come precisato dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/05/2025, n.12461), nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass., SU, n. 26242 del
2012, i cui assunti sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del
2022 e Cass. n. 28377 del 2022). Tale principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023, Cass. n. 5478/2024, Cass. n.
8668/2025).
Giova altresì rimarcare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura
20 degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
In base a tale principio, affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, ma sicuramente applicabile anche nella fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che l'onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, atteso che il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/04/2025, n.8669, che richiama
Cass., S.U., n. 26242 del 2014).
IV.9 Anche nella presente fase, peraltro, le allegazioni dell'impugnante non appaiono conferenti e pertinenti, non confrontandosi neanche con il decisum che sorregge la decisione gravata.
Invero, l'impugnante, ancora una volta, ha abdicato al proprio onere di allegazione, non indicando precipuamente i motivi di doglianza mossi alla sentenza impugnata e cercando di supplire a tale onere attraverso la produzione di una ulteriore e generica perizia di parte, peraltro fondata su metodologie di analisi inattendibili e non corrette, attesa la incompletezza della documentazione (estratti conto) e la non condivisibilità dei criteri utilizzati (in particolare la determinazione del T.E.G. praticato è stata effettuata, come si legge nella consulenza di parte <calcolando
l'incidenza percentuale degli oneri complessivi (interessi, commissioni e spese) sul debito medio effettivo. Tale metodo differisce sostanzialmente da quello elaborato dalla Banca d'Italia, che presuppone una incidenza sul debito medio per la componente interessi, e una incidenza sull'accordato per le altre componenti onerose;
è nota l'inappropriatezza della formula
21 della Banca d'Italia che riconduce, seppur parzialmente, l'onerosità relativa del conto non già all'indebitamento effettivo, bensì a quello potenziale.
Peraltro, l'utilizzo della formula proposta dalla Banca d'Italia è vincolante solo nei confronti degli intermediari finanziari nell'attività di rilevazione statistica dei T.E.G. medi, e nell'ambito del rapporto privatistico fra l'Istituto
Centrale e gli intermediari stessi, mentre non ha valore cogente nei confronti della Clientela e in generale degli altri soggetti giuridici>>).
Anche in questa fase, dunque, l'espletamento di una CTU contabile si rivelerebbe meramente esplorativa, non avendo l'impugnante, ancora una volta, assolto al proprio onere di allegare compiutamente i fatti e le doglienze poste a fondamento delle proprie domande e non avendo lo stesso neanche specificamente gravato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha dato atto che << quanto (…) alla dedotta applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, tali doglianze sono fondate, dalla parte attrice, sull'asserita inesistenza dei contratti di conto corrente in forma scritta, affermando che “mancando la forma scritta dei contratti dedotti, in realtà nessun addebito effettuato dalla banca potrebbe ritenersi legittimamente fatto (cfr. atto di citazione pag. 10)>> e che <<all'esito della produzione dei contratti da parte convenuta, che disciplinano tanto la capitalizzazione degli interessi commissione di massimo scoperto, nessuna precisazione o integrazione tali doglianze è stata formulata dall'attore sicché esse, oltre infondate quanto alla loro asserita mancata pattuizione, devono considerarsi generiche in assenza indicazioni specifiche sui motivi invalidità< i>>>.
Per quanto esposto, l'appello deve esser integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per
22 il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data il in data 21.09.2021, avverso la sentenza n. 2281/2021 pubbl. il 23/07/2021 del Tribunale di Napoli Nord, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_4 liquida complessivamente in € 4,000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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