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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Pinti (c.f.
[...] C.F._4
) ed elettivamente domiciliati in Perugia, via del Bufalo n. 10; C.F._5
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , e, per essa, in forza di procura Controparte_1 P.IVA_1 speciale rilasciata dalla dott.ssa , quale Amministratore Unico e legale rappresentante CP_2 pro tempore di con forma autenticata in data 12.11.2019 dal Notaio Controparte_1 [...]
di Milano, rep. n. 62139, racc. n. 12324, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano Per_1
4 in data 14.11.2019 al n. 41990 Serie 1T, la procuratrice mandataria già CP_3
c.f. p. iva , in persona della dott.ssa in forza CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_5 di procura speciale del 21.12.2021 rilasciata dal , nella sua qualità di Presidente Controparte_6 del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di autenticata in data CP_3
21.12.2021 dal dott. Notaio in Velletri, con atto rep. n. 76411, racc. n. 28276, Persona_2 registrata a Velletri il 22.12.2021 al n. 3401 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. - posta elettronica C.F._6 certificata del difensore;
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CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
1 CONCLUSIONI: per parte attrice: non ha presenziato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024;
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra dedotti: IN VIA PRELIMINARE 1) Rigettare le istanze cautelari/inibitorie avversarie in quanto non assistite dai presupposti di legge;
NEL MERITO 1)
Rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'Istituto comparente di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. ex D.M. 37/2018”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2021 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., all'atto di Parte_3 Parte_4 precetto loro notificato in data 13.12.2021 da quale procuratrice mandataria di CP_3 [...]
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 274.158,60, oltre interessi e Controparte_1 accessori, in forza di contratto di mutuo del 28.07.2006, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che il Tribunale adito, quale G.U., previa sospensiva dell'efficacia dell'indicato precetto del 13.12.21, ex artt. 615 I° e 624 c.p.c., con Decreto inaudita altera parte ovvero con Ordinanza a seguito della fissazione di apposita udienza, voglia: in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con l'altro Giudizio in atti pendente al n. 4134/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, G.I. Dott. Elena Stramaccioni, accertare e dichiarare che, a causa delle sopra indicate originarie ragioni di nullità, queste si trasmettono a tutte le cessioni del credito avvenute tra e le successive cessionarie, per cui la procedente mandataria, Controparte_7
non ha titolo per agire in giudizio, ed è, quindi, sprovvista della legittimazione attiva e CP_3 non può proseguire nel presente giudizio;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo del 28.7.2006 (All. n. 2), valutando la sussistenza e fondatezza degli indicati gravi motivi identificabili nel fumus boni juris e nel periculum in mora, quest'ultimo insito nel precetto. In ogni caso, per la sussistenza dei “gravi motivi” è sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, va accordata ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate (nel caso in esame per l'elevatissimo costo di assicurazione), dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento dell'instaurando processo esecutivo in danno del debitore (Tribunale di Fermo Sent. 24.7.18). Nel merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità genetica del contratto di mutuo, stipulato il 28.7.2006 tra i deducenti e CP_7
a causa dell'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati in contratto, oltre che per
[...]
l'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, condannare la creditrice alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di assicurazione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ammortamento alla francese praticato da al mutuo di cui è causa, senza Controparte_7 specificare se sia stato adottato il regime semplice e/o composto, fatto che ha aggravato la precedente indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati in contratto, oltre che l'usurarietà degli
2 interessi corrispettivi e di mora e, conseguentemente, ne dichiari la nullità. In via istruttoria : si chiede sin d'ora che venga nominato un CTU, tecnico-contabile, al fine di confermare l'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati in contratto, oltre che l'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, come già accertato ed indicato dettagliatamente nell'allegata C.T.P. del 24.2.20 (munita degli Pe indicati allegati), elaborata dal Dr. (Cfr. l'All. n. 9), ovvero se, operata la Persona_4 compensazione delle somme indebitamente corrisposte, gli stessi opponenti, Sigg. e Parte_1
, alle date dei due precetti, rispettivamente del 21.3.2019 (All. n. 7) e del 10.11.2021 (All. Pt_4
“B”), fossero reali debitori delle somme ivi ingiustamente intimate. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Parte opponente, in particolare, ha rappresentato di avere già ricevuto, in forza del medesimo titolo esecutivo, in data 21.03.2019, atto di precetto per la somma complessiva di € 340.560,96, e in data
07.06.2019 atto di pignoramento, che ha originato la procedura esecutiva n. 180/2020 R.G.E.I., nell'ambito della quale era stata spiegata opposizione all'esecuzione, eccependo i seguenti motivi: 1) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del 28.07.2006 a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto mutuo condizionato, in quanto la somma mutuata, asseritamente quietanzata, non è mai effettivamente entrata nella disponibilità della parte mutuataria perché è stata riconsegnata alla al fine di costituirla in deposito cauzionale infruttifero, oltre a mancare la documentazione CP_7 contabile relativa alla movimentazione della costituzione di detto deposito;
2) la nullità del contratto di mutuo in relazione ai seguenti profili: a) carattere usurario ab origine del finanziamento ex art. 644
c.p.c., poiché i parametri dei tassi di mora pattuiti – tasso di mora (6,50%) e anticipata estinzione (1%)
- , complessivamente considerati, superano il limite della soglia di usura del 6,63%, come risulta dalla consulenza di parte e dal D.M. del 21.06.2006, pubblicato in G.U. n. 147 del 27.06.2006, così come il superamento del tasso soglia si ha considerando la penale come onere da includere nel T.E.G.; b) carattere usurario maggiormente aggravato dalla richiesta di polizza assicurativa, alla cui conclusione i mutuatari sono stati obbligati dall'istituto mutuante, e il cui costo, in virtù del principio di omnicomprensività, deve essere necessariamente ricompreso ai fini del calcolo usurario;
c) indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi di interesse;
d) indeterminatezza e indeterminabilità dell'ammontare della rata;
e) manipolazione del tasso parametrato all'Euribor; 3) la nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità, riscontrabile facendo riferimento, da un lato, al valore del mutuo (€ 383.600,00) e, dall'altro lato, al valore di compravendita dell'immobile (€
300.000,00); 4) la nullità derivata di tutte le cessioni del credito avvenute tra e le Controparte_7 successive cessionarie;
5) la nullità delle somme precettate, non contenendo il precetto l'evolversi dei conteggi sulla base dei quali le somme sono state richieste. Ciò esposto, gli odierni opponenti hanno eccepito che il precetto opposto con la spiegata opposizione presenta i medesimi vizi già denunciati nella precedente opposizione introdotta davanti al giudice dell'esecuzione, cui è seguito il giudizio di merito n. 4134/2020 R.G., oltre a rilevare l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese per mancata specificazione del regime adottato, se semplice o composto.
In data 05.04.2022 si è costituita in giudizio e, per essa, la procuratrice Controparte_1 mandataria la quale ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e CP_3 chiesto il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione che, nel merito, dell'opposizione, evidenziando le seguenti circostanze: che il contratto di mutuo posto alla base del precetto opposto è idoneo titolo
3 esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., atteso che, trattandosi di un mutuo fondiario regolato da normativa speciale (artt. 38 e ss. T.U.B.), non può trovare applicazione la tesi avversaria circa la realità del contratto di mutuo, e che, nel caso di specie, la parte mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto dalla la somma data a mutuo, rilasciandone ampia quietanza, essendo irrilevante la costituzione CP_7 della somma ricevuta in deposito cauzionale infruttifero;
che il tasso di interesse corrispettivo del
4,50% pattuito nel contratto di mutuo è rispettoso del tassa soglia del 6,63%, anche se si volessero includere le spese di assicurazione nel calcolo del .A.E.G., così come risulta essere rispettoso Pt_5 del tasso soglia degli interessi moratori (9,78%) il tasso di mora pattuito nella misura del 6,50%; che la commissione di anticipata estinzione non deve essere inserita nel calcolo del T.E.G.; che nel contratto di mutuo non è previsto alcun obbligo in merito alla sottoscrizione della polizza vita, così come alcuna obbligatorietà è rinvenibile nella polizza vita prodotta dalla controparte, e l'unico obbligo assicurativo esplicitato nel documento di sintesi del contratto riguarda esclusivamente la sottoscrizione di una polizza contro i danni da incendi, per cui i costi delle polizze assicurative stipulate parallelamente al contratto di muto per cui è causa non devono essere conteggiati ai fini del calcolo dell' .A.E.G., Pt_5 stante la loro facoltatività; che, per di più, all'epoca della conclusione del contratto non sussisteva alcun obbligo di includere nel calcolo del T.A.E.G. anche l'importo delle spese di assicurazione, dato che il relativo obbligo è stato introdotto solo con l'art. 1, d. l.vo n. 141/2010, che ha novellato l'art. 121 T.U.B.; che infondata è anche la censura relativa all'asserita nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, in quanto, considerato il valore dell'immobile cauzionale stimato dal perito incaricato dalla è stato erogato un importo pari al 76% del valore di detto immobile nel CP_7 secondo semestre 2006, e, in ogni caso, l'eventuale violazione del limite non comporterebbe alcuna invalidità del contratto;
che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori opponenti, il tasso di interesse parametrato all'indice Euribor è determinato o comunque determinabile, in quanto risultante dalla somma algebrica di un valore legato a un parametro di riferimento (Euribor), cui è aggiunta una maggiorazione in misura fissa (c.d. spread), e il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno non costituisce di per sé vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale;
che, in ogni caso, l'eventuale manipolazione dell'indice Euribor presuppone che sia provata l'intesa manipolativa e che di detta intesa sia stato parte l'istituto mutuante;
che l'atto di precetto opposto è preciso nell'intimazione della somma da pagare, non dovendo contenere anche l'esplicitazione di tutti i conteggi sulla base dei quali il creditore agisce esecutivamente;
che, infine, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'avversa istanza di sospensione.
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 04.04.2024, poi differita a seguito dell'assegnazione della presente causa allo scrivente nuovo magistrato assegnatario.
All'udienza del 12.12.2024, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
***
4 1. L'opposizione proposta dai sig.ri e è infondata e deve essere rigettata per le Parte_1 Pt_4 ragion di seguito esposte.
2. Non è fondato il motivo di opposizione con cui gli odierni attori opponenti hanno dedotto l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario, sottoscritto in data 28.07.2006 con l'allora CP_7
a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato.
[...]
2.1 Ed invero, ferma la natura reale del contratto di mutuo, la giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del detto contratto, non sia necessaria la materiale e fisica consegna della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 5654/2023; Cass. n. 38331/2021; n.
25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la seconda decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”).
2.2 Ebbene, dall'esame del contratto di mutuo fondiario di cui si discute emerge che la parte mutuataria ha rilasciato quietanza in ordine alla somma finanziata, dichiarando di avere ricevuto dalla Banca detta somma, al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata ai mutuatari (art. 1 del contratto), sicché, perfezionatosi il contratto di mutuo mediante l'acquisizione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato in capo alla parte mutuataria, è sorta in capo a quest'ultima l'obbligazione restitutoria. A fronte del perfezionamento del contratto di mutuo fondiario, quindi, diviene del tutto irrilevante il fatto che poi la parte mutuataria ha riconsegnato alla Banca mutuante l'intera somma mutuata per la costituzione in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico (art. 2 del contratto). In altri termini, la successiva costituzione, da parte dei mutuatari, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la non è circostanza idonea a impedire il perfezionamento del contratto in CP_7 questione e il sorgere dell'obbligo di restituzione;
al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle stesse da parte dei mutuatari, non rilevando a tal fine la pattuizione accessoria relativa alla costituzione del deposito cauzionale infruttifero contestualmente all'atto di erogazione e al riconoscimento del ricevimento della somma. La costituzione del deposito in questione, difatti, non può che essere successiva all'erogazione del mutuo e lo stesso atto dispositivo della parte mutuataria testimonia l'avvenuta traditio rei, atteso che quest'ultima non avrebbe potuto disporre dell'importo finanziato mediante la costituzione del vincolo se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.
5 2.3 Inoltre, la genesi dell'obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, non può che collegarsi e ancorarsi al momento in cui si è perfezionato il relativo contratto, quando la somma è entrata a far parte del patrimonio della parte mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria il successivo vincolo impresso all'importo finanziato con la costituzione del deposito cauzionale infruttifero;
né il predetto deposito è idoneo a determinare un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione della somma (già erogata) e ad incidere sull'attualità dell'obbligazione restitutoria già sorta, essendo stato assunto in via cautelativa e provvisoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti in capo alla parte mutuataria.
2.4 Da ultimo, non può non rilevarsi come sulla questione in oggetto sia intervenuta di recente la sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025 che, ponendosi in continuità con l'indirizzo già sposato sul punto dalla Sezione dell'adito Tribunale, ha affermato il seguente principio di diritto, che ben si attaglia al caso di specie, non risultando dal contenuto del contratto di mutuo che l'obbligazione di restituzione della somma mutuata sia stata esclusa in maniera univoca, espressa ed incondizionata:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
3. Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla nullità del contratto di mutuo.
3.1 Quanto all'asserito carattere usurario del contratto, gli opponenti e la relazione tecnica di parte dagli stessi prodotta partono da un presupposto giuridico errato laddove ritengono possibile, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, la sommatoria del tasso di mora e dell'estinzione anticipata.
3.1.1 E' costante, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la commissione di estinzione anticipata non deve essere computata ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi (cfr. Cass. n. 7352/2022: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”; vedi anche Cass. n. 8109/2022; Cass. n. 4597/2023).
3.1.2 A tal proposto è stato osservato che < le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar
6 modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le “remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l'operazione conclusa dal cliente, … ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa … non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso» (Cass. n. 13228/2023). E ciò tenendo conto delle seguenti considerazioni: a) non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); b) la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
c) la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; d) la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da CP_7 parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
3.1.3 Dello stesso tenore sono anche le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine “corrispettivo”, rende evidente come il “pagamento”
(usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo, con la conseguenza che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386
c.c.), non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n.
29010/2018).
3.2 Per quanto riguarda il paventato carattere usurario derivante dalla sottoscrizione di polizze assicurative per complessivi € 31.500,00 – il cui costo dovrebbe essere considerato ai fini del calcolo usurario -, si rileva in primo luogo che, dalla documentazione versata in atti (cfr. allegato n. 5 dell'atto di citazione in opposizione), risulta che gli opponenti hanno sottoscritto due polizze, una a copertura dei rischi di “Morte, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego” e l'altra contro il rischio derivante dai danni dell'incendio. Emerge altresì, anche alla luce del contenuto del documento di sintesi allegato al contratto di mutuo, che l'obbligo assicurativo di sottoscrizione è previsto soltanto per la polizza assicurativa “Incendio”. Da ciò consegue che, stante l'assenza di obbligatorietà con riferimento alla stipula della polizza assicurativa “Morte,
Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di
Impiego”, il relativo costo non deve essere computato ai fini del calcolo dell'usura.
7 3.2.1 Quanto, invece, all'assoggettabilità delle spese assicurative relative alla polizza “Incendio” – dal carattere obbligatorio - alla disciplina antiusura, non può innanzitutto non rilevarsi che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006, applicabili ratione temporis e rimaste operanti fino al 31.12.2009, non prevedono che le spese dell'assicurazione obbligatoria debbano essere incluse nel paniere dei costi da considerare nel calcolo del T.E.G. e, quindi, ai fini della verifica della natura usuraria degli interessi e del costo del finanziamento. In secondo luogo, anche a volere ritenere, in adesione alla giurisprudenza che sostiene, invece, che, anche per i finanziamenti stipulati nel periodo anteriore al 2010, i costi assicurativi debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del
T.E.G., la censura in esame non merita di essere accolta, in quanto, includendo il costo della polizza
“Incendio” (1%) nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro del carattere usurario del contratto di mutuo del 28.07.2006, non si determina comunque il superamento del tasso soglia di usura, avuto riguardo al D.M. di riferimento del 21.06.2006. Ed invero, tale decreto, con riguardo alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, per il terzo trimestre dell'anno 2006 stabilisce un tasso medio pari a € 4,42%; considerando che al momento della sottoscrizione del contratto il tasso di interesse corrispettivo era pari al 4,50% e che il tasso soglia di usura, calcolato in base alla seguente formula T.E.G.M. x 1,5, era pari al 6,63 %, emerge in maniera evidente che, anche comprendendo il costo della polizza “Incendio” nelle voci di costo rilevanti ai fini della disciplina antiusura, non si ha in alcun modo alcun superamento del tasso soglia.
3.3 Destituito di fondamento è anche l'eccepito profilo di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi di interesse e dell'ammontare della rata. Difatti, contrariamente agli assunti difensivi dei sig.ri e la documentazione in atti Parte_1 Pt_4
(contratto di mutuo, documento di sintesi, piano di ammortamento) dimostra che le condizioni economiche praticate e concordate sono state compiutamente indicate, essendo stata prevista l'indicazione della somma mutuata, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse al momento della conclusione del contratto, delle modalità della sua determinazione nel corso del rapporto (in particolare, sono state espressamente pattuite le modalità di rilevazione del parametro Euribor, le relative modalità di calcolo e la decorrenza della “variabilità”), della modalità di determinazione del tasso di mora, del tasso annuale, del numero delle rate e della relativa scadenza, dell'importo complessivo di ciascuna rata, nonché dell'ammontare della quota capitale e della quota interessi in relazione ad ogni rata.
3.4 Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa alla previsione del tasso di interesse parametrato all'Euribor, in quanto “manipolato”.
3.4.1 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 12007/2024, con riguardo alla stipulazione di clausole contrattuali contenenti riferimenti all'Euribor, ha affermato che “la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula).
Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o,
8 se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello
“genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile. (…) occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. L'approdo della richiamata Cass. n. 34889 del 2023, per il quale la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assume danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrattuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l'oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti”. La Suprema Corte, quindi, è giunta all'affermazione dei seguenti principi di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”; “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in
9 concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”; “in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
3.4.2 Ebbene, i sig.ri e non hanno in alcun modo assolto all'onere probatorio posto Parte_1 Pt_4
a loro carico nei termini sopra specificati, essendo l'eccezione in questione rimasta allo stadio di una mera generica affermazione, che non ha trovato alcun riscontro probatorio nel corso dello svolgimento del giudizio.
4. Per quanto concerne poi la censura in punto di asserita violazione del limite di finanziabilità, giova preliminarmente rammentare che l'art. 38, comma 1, d. l.vo n. 385/1993, statuisce che “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”, mentre, alla luce del secondo comma, è previsto che sia la Banca d'Italia, in base alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), a stabilire l'importo massimo dei finanziamenti, da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, sia comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch'essi come fondiari. Il CICR, con delibera 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988, ha stabilito, per quanto di interesse nel presente procedimento, quale “limite di finanziabilità”, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di determinate garanzie integrative.
4.1 Sulla tematica in oggetto e, in particolare, sulle conseguenze derivanti in presenza di un contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziamento, è intervenuta la sentenza della
Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, n. 33719/2022, che, non condividendo la tesi ricostruttiva operata dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017 – che, pur aderendo all'impostazione della non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'art. 117, ottavo comma, T.U.B. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha ritenuto tuttavia che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex art. 38, comma 2, T.U.B., si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali affinché un contratto di mutuo possa dirsi “fondiario” -, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo
38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato
10 all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
4.2 Nella citata pronuncia, la Suprema Corte non ha condiviso neppure le proposte ricostruttive in termini di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, atteso che, una volta esclusa la nullità (totale o parziale) del contratto per violazione del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete di intervenire d'ufficio sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale. In altri termini, non è possibile correggere o integrare il regolamento di interessi volutamente e validamente assunto dai contraenti secondo un determinato tipo o sottotipo negoziale per adeguarlo d'autorità a un diverso tipo o sottotipo legale non corrispondente alla loro volontà comune, risolvendosi la riqualificazione d'ufficio del contratto come mutuo ordinario ipotecario in una impropria correzione o manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di provarlo in concreto dei relativi effetti legali. Da ciò, discende l'ulteriore principio di diritto, secondo cui “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca legale di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quanto contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
4.3 Escluso, quindi, che il superamento del limite del finanziamento possa dar luogo alla nullità del contratto di mutuo fondiario e la riqualificazione in mutuo ordinario ipotecario quando non vi è contestazione della volontà comune delle parti di stipulare un contratto di mutuo fondiario – come nella fattispecie concreta, essendosi limitata parte attrice opponente a denunciare l'invalidità del contratto per contrasto con norme riguardanti il mutuo fondiario (art. 38 T.U.B.) -, nel caso in esame, tenuto conto dei documenti prodotti, sussistono idonei elementi per poter ritenere che alcuna violazione del predetto limite si è verificata. Ed invero, la violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell'immobile ipotecato, deve essere rapportata al momento della valutazione iniziale effettuata dalla Banca (cfr.
Cass. n. 4117/2022), e non avuto riguardo al valore di compravendita dell'immobile, poiché il valore dell'immobile ipotecato non si identifica e non coincide necessariamente con il prezzo pagato per il suo acquisto, essendo quest'ultimo oggetto di contrattazione fra le parti, bensì con il valore del bene secondo le stime del mercato immobiliare all'epoca del mutuo. Ebbene, dalla perizia prodotta dagli stessi opponenti (allegato n. 12 all'atto introduttivo del giudizio), redatta in occasione della concessione del finanziamento oggetto del contratto di mutuo del 28.07.2006, risulta che l'immobile oggetto di
11 garanzia ipotecaria è stato stimato in € 500.000,00, sicché l'importo massimo finanziabile, per non incorrere nella violazione dell'art. 38 T.U.B., era pari a € 400.000,00. Ne consegue che l'erogazione della somma mutuata, pari a € 383.600,00, è pienamente rispettoso del limite di finanziabilità, essendo inferiore all'80% del valore dei beni ipotecati.
5. Infondato, inoltre, è il motivo riguardante la nullità delle somme precettate, per non avere il creditore precettante riportato i conteggi effettuati per determinare la somma intimata. E' infatti orientamento costante della Suprema Corte quello per cui l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta sulla base del titolo esecutivo, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., in quanto le uniche ragioni che possono comportare la nullità dell'atto di precetto devono essere individuate tassativamente proprio nel disposto di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., per il quale l'atto in questione, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge, non essendo richiesto che, oltre alla somma pretesa, debba essere indicato anche il procedimento che ha portato alla sua determinazione (Cass. n. 8096/2022; vedi anche Cass. n. 4008/2013 e Cass. n. 11281/1993, che erano state specifiche non solo nel riconoscere le tassative ipotesi di nullità del precetto, ma anche nell'escludere che l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo dovesse richiedere, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla). Da ciò discende che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 dell'art. 480 c.p.c., requisiti riscontrabili nel precetto opposto, redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 480 c.p.c., nel cui corpo dell'atto si dà atto anche (detraendola) della somma percepita in sede distributiva nell'esecuzione forzata intrapresa in danno degli opponenti in forza del medesimo titolo (n.
180/2019 R.G.E.I.).
6. Infine, deve essere rigettata l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese per mancata specificazione del regime adottato. In primo luogo, nessuna normativa, né primaria, né secondaria, prevede l'espressa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione;
in secondo luogo, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) non incide sulla determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto;
in terzo luogo, come precedentemente rilevato, il contratto di mutuo per cui è causa contiene la pattuizione compiutamente determinata delle condizioni contrattuali. Oltre a ciò, si aggiunga che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza e confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 15130/2024, la pratica del piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. anche, tra le tante, Tribunale di Civitavecchia n. 818/2020; Tribunale di
Trapano n. 593/2020; Tribunale di Rimini n. 13/2020; Tribunale di Pisa n. 112/2020; Tribunale di
Lucca n. 1566/2019; Tribunale di Cosenza n. 2383/2019; Tribunale di Chieti n. 692/2019; Tribunale
12 di Rieti n. 699/2019; Tribunale di Siena n. 824; Tribunale di Roma n. 5583/2019, per cui “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata. Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”).
7. Ogni ulteriore eccezione e/o deduzione è assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, con riduzione dei compensi nella misura del
50% per quest'ultima fase non contenendo la comparsa conclusionale depositata dalla convenuta opposta argomentazioni difensive ulteriori rispetto a quelle esposte nella comparsa di costituzione, ed esclusione della fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di e, per Controparte_1 essa, la procuratrice mandataria delle spese di lite del presente giudizio, che CP_3 liquida in complessivi € 8.964,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 03.06.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Pinti (c.f.
[...] C.F._4
) ed elettivamente domiciliati in Perugia, via del Bufalo n. 10; C.F._5
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , e, per essa, in forza di procura Controparte_1 P.IVA_1 speciale rilasciata dalla dott.ssa , quale Amministratore Unico e legale rappresentante CP_2 pro tempore di con forma autenticata in data 12.11.2019 dal Notaio Controparte_1 [...]
di Milano, rep. n. 62139, racc. n. 12324, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano Per_1
4 in data 14.11.2019 al n. 41990 Serie 1T, la procuratrice mandataria già CP_3
c.f. p. iva , in persona della dott.ssa in forza CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_5 di procura speciale del 21.12.2021 rilasciata dal , nella sua qualità di Presidente Controparte_6 del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di autenticata in data CP_3
21.12.2021 dal dott. Notaio in Velletri, con atto rep. n. 76411, racc. n. 28276, Persona_2 registrata a Velletri il 22.12.2021 al n. 3401 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. - posta elettronica C.F._6 certificata del difensore;
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CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
1 CONCLUSIONI: per parte attrice: non ha presenziato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024;
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra dedotti: IN VIA PRELIMINARE 1) Rigettare le istanze cautelari/inibitorie avversarie in quanto non assistite dai presupposti di legge;
NEL MERITO 1)
Rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'Istituto comparente di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. ex D.M. 37/2018”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2021 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., all'atto di Parte_3 Parte_4 precetto loro notificato in data 13.12.2021 da quale procuratrice mandataria di CP_3 [...]
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 274.158,60, oltre interessi e Controparte_1 accessori, in forza di contratto di mutuo del 28.07.2006, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che il Tribunale adito, quale G.U., previa sospensiva dell'efficacia dell'indicato precetto del 13.12.21, ex artt. 615 I° e 624 c.p.c., con Decreto inaudita altera parte ovvero con Ordinanza a seguito della fissazione di apposita udienza, voglia: in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con l'altro Giudizio in atti pendente al n. 4134/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, G.I. Dott. Elena Stramaccioni, accertare e dichiarare che, a causa delle sopra indicate originarie ragioni di nullità, queste si trasmettono a tutte le cessioni del credito avvenute tra e le successive cessionarie, per cui la procedente mandataria, Controparte_7
non ha titolo per agire in giudizio, ed è, quindi, sprovvista della legittimazione attiva e CP_3 non può proseguire nel presente giudizio;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo del 28.7.2006 (All. n. 2), valutando la sussistenza e fondatezza degli indicati gravi motivi identificabili nel fumus boni juris e nel periculum in mora, quest'ultimo insito nel precetto. In ogni caso, per la sussistenza dei “gravi motivi” è sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, va accordata ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate (nel caso in esame per l'elevatissimo costo di assicurazione), dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento dell'instaurando processo esecutivo in danno del debitore (Tribunale di Fermo Sent. 24.7.18). Nel merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità genetica del contratto di mutuo, stipulato il 28.7.2006 tra i deducenti e CP_7
a causa dell'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati in contratto, oltre che per
[...]
l'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, condannare la creditrice alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di assicurazione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ammortamento alla francese praticato da al mutuo di cui è causa, senza Controparte_7 specificare se sia stato adottato il regime semplice e/o composto, fatto che ha aggravato la precedente indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati in contratto, oltre che l'usurarietà degli
2 interessi corrispettivi e di mora e, conseguentemente, ne dichiari la nullità. In via istruttoria : si chiede sin d'ora che venga nominato un CTU, tecnico-contabile, al fine di confermare l'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati in contratto, oltre che l'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, come già accertato ed indicato dettagliatamente nell'allegata C.T.P. del 24.2.20 (munita degli Pe indicati allegati), elaborata dal Dr. (Cfr. l'All. n. 9), ovvero se, operata la Persona_4 compensazione delle somme indebitamente corrisposte, gli stessi opponenti, Sigg. e Parte_1
, alle date dei due precetti, rispettivamente del 21.3.2019 (All. n. 7) e del 10.11.2021 (All. Pt_4
“B”), fossero reali debitori delle somme ivi ingiustamente intimate. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Parte opponente, in particolare, ha rappresentato di avere già ricevuto, in forza del medesimo titolo esecutivo, in data 21.03.2019, atto di precetto per la somma complessiva di € 340.560,96, e in data
07.06.2019 atto di pignoramento, che ha originato la procedura esecutiva n. 180/2020 R.G.E.I., nell'ambito della quale era stata spiegata opposizione all'esecuzione, eccependo i seguenti motivi: 1) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del 28.07.2006 a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto mutuo condizionato, in quanto la somma mutuata, asseritamente quietanzata, non è mai effettivamente entrata nella disponibilità della parte mutuataria perché è stata riconsegnata alla al fine di costituirla in deposito cauzionale infruttifero, oltre a mancare la documentazione CP_7 contabile relativa alla movimentazione della costituzione di detto deposito;
2) la nullità del contratto di mutuo in relazione ai seguenti profili: a) carattere usurario ab origine del finanziamento ex art. 644
c.p.c., poiché i parametri dei tassi di mora pattuiti – tasso di mora (6,50%) e anticipata estinzione (1%)
- , complessivamente considerati, superano il limite della soglia di usura del 6,63%, come risulta dalla consulenza di parte e dal D.M. del 21.06.2006, pubblicato in G.U. n. 147 del 27.06.2006, così come il superamento del tasso soglia si ha considerando la penale come onere da includere nel T.E.G.; b) carattere usurario maggiormente aggravato dalla richiesta di polizza assicurativa, alla cui conclusione i mutuatari sono stati obbligati dall'istituto mutuante, e il cui costo, in virtù del principio di omnicomprensività, deve essere necessariamente ricompreso ai fini del calcolo usurario;
c) indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi di interesse;
d) indeterminatezza e indeterminabilità dell'ammontare della rata;
e) manipolazione del tasso parametrato all'Euribor; 3) la nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità, riscontrabile facendo riferimento, da un lato, al valore del mutuo (€ 383.600,00) e, dall'altro lato, al valore di compravendita dell'immobile (€
300.000,00); 4) la nullità derivata di tutte le cessioni del credito avvenute tra e le Controparte_7 successive cessionarie;
5) la nullità delle somme precettate, non contenendo il precetto l'evolversi dei conteggi sulla base dei quali le somme sono state richieste. Ciò esposto, gli odierni opponenti hanno eccepito che il precetto opposto con la spiegata opposizione presenta i medesimi vizi già denunciati nella precedente opposizione introdotta davanti al giudice dell'esecuzione, cui è seguito il giudizio di merito n. 4134/2020 R.G., oltre a rilevare l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese per mancata specificazione del regime adottato, se semplice o composto.
In data 05.04.2022 si è costituita in giudizio e, per essa, la procuratrice Controparte_1 mandataria la quale ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e CP_3 chiesto il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione che, nel merito, dell'opposizione, evidenziando le seguenti circostanze: che il contratto di mutuo posto alla base del precetto opposto è idoneo titolo
3 esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., atteso che, trattandosi di un mutuo fondiario regolato da normativa speciale (artt. 38 e ss. T.U.B.), non può trovare applicazione la tesi avversaria circa la realità del contratto di mutuo, e che, nel caso di specie, la parte mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto dalla la somma data a mutuo, rilasciandone ampia quietanza, essendo irrilevante la costituzione CP_7 della somma ricevuta in deposito cauzionale infruttifero;
che il tasso di interesse corrispettivo del
4,50% pattuito nel contratto di mutuo è rispettoso del tassa soglia del 6,63%, anche se si volessero includere le spese di assicurazione nel calcolo del .A.E.G., così come risulta essere rispettoso Pt_5 del tasso soglia degli interessi moratori (9,78%) il tasso di mora pattuito nella misura del 6,50%; che la commissione di anticipata estinzione non deve essere inserita nel calcolo del T.E.G.; che nel contratto di mutuo non è previsto alcun obbligo in merito alla sottoscrizione della polizza vita, così come alcuna obbligatorietà è rinvenibile nella polizza vita prodotta dalla controparte, e l'unico obbligo assicurativo esplicitato nel documento di sintesi del contratto riguarda esclusivamente la sottoscrizione di una polizza contro i danni da incendi, per cui i costi delle polizze assicurative stipulate parallelamente al contratto di muto per cui è causa non devono essere conteggiati ai fini del calcolo dell' .A.E.G., Pt_5 stante la loro facoltatività; che, per di più, all'epoca della conclusione del contratto non sussisteva alcun obbligo di includere nel calcolo del T.A.E.G. anche l'importo delle spese di assicurazione, dato che il relativo obbligo è stato introdotto solo con l'art. 1, d. l.vo n. 141/2010, che ha novellato l'art. 121 T.U.B.; che infondata è anche la censura relativa all'asserita nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, in quanto, considerato il valore dell'immobile cauzionale stimato dal perito incaricato dalla è stato erogato un importo pari al 76% del valore di detto immobile nel CP_7 secondo semestre 2006, e, in ogni caso, l'eventuale violazione del limite non comporterebbe alcuna invalidità del contratto;
che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori opponenti, il tasso di interesse parametrato all'indice Euribor è determinato o comunque determinabile, in quanto risultante dalla somma algebrica di un valore legato a un parametro di riferimento (Euribor), cui è aggiunta una maggiorazione in misura fissa (c.d. spread), e il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno non costituisce di per sé vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale;
che, in ogni caso, l'eventuale manipolazione dell'indice Euribor presuppone che sia provata l'intesa manipolativa e che di detta intesa sia stato parte l'istituto mutuante;
che l'atto di precetto opposto è preciso nell'intimazione della somma da pagare, non dovendo contenere anche l'esplicitazione di tutti i conteggi sulla base dei quali il creditore agisce esecutivamente;
che, infine, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'avversa istanza di sospensione.
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 04.04.2024, poi differita a seguito dell'assegnazione della presente causa allo scrivente nuovo magistrato assegnatario.
All'udienza del 12.12.2024, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
***
4 1. L'opposizione proposta dai sig.ri e è infondata e deve essere rigettata per le Parte_1 Pt_4 ragion di seguito esposte.
2. Non è fondato il motivo di opposizione con cui gli odierni attori opponenti hanno dedotto l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario, sottoscritto in data 28.07.2006 con l'allora CP_7
a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato.
[...]
2.1 Ed invero, ferma la natura reale del contratto di mutuo, la giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del detto contratto, non sia necessaria la materiale e fisica consegna della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 5654/2023; Cass. n. 38331/2021; n.
25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la seconda decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”).
2.2 Ebbene, dall'esame del contratto di mutuo fondiario di cui si discute emerge che la parte mutuataria ha rilasciato quietanza in ordine alla somma finanziata, dichiarando di avere ricevuto dalla Banca detta somma, al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata ai mutuatari (art. 1 del contratto), sicché, perfezionatosi il contratto di mutuo mediante l'acquisizione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato in capo alla parte mutuataria, è sorta in capo a quest'ultima l'obbligazione restitutoria. A fronte del perfezionamento del contratto di mutuo fondiario, quindi, diviene del tutto irrilevante il fatto che poi la parte mutuataria ha riconsegnato alla Banca mutuante l'intera somma mutuata per la costituzione in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico (art. 2 del contratto). In altri termini, la successiva costituzione, da parte dei mutuatari, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la non è circostanza idonea a impedire il perfezionamento del contratto in CP_7 questione e il sorgere dell'obbligo di restituzione;
al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle stesse da parte dei mutuatari, non rilevando a tal fine la pattuizione accessoria relativa alla costituzione del deposito cauzionale infruttifero contestualmente all'atto di erogazione e al riconoscimento del ricevimento della somma. La costituzione del deposito in questione, difatti, non può che essere successiva all'erogazione del mutuo e lo stesso atto dispositivo della parte mutuataria testimonia l'avvenuta traditio rei, atteso che quest'ultima non avrebbe potuto disporre dell'importo finanziato mediante la costituzione del vincolo se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.
5 2.3 Inoltre, la genesi dell'obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, non può che collegarsi e ancorarsi al momento in cui si è perfezionato il relativo contratto, quando la somma è entrata a far parte del patrimonio della parte mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria il successivo vincolo impresso all'importo finanziato con la costituzione del deposito cauzionale infruttifero;
né il predetto deposito è idoneo a determinare un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione della somma (già erogata) e ad incidere sull'attualità dell'obbligazione restitutoria già sorta, essendo stato assunto in via cautelativa e provvisoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti in capo alla parte mutuataria.
2.4 Da ultimo, non può non rilevarsi come sulla questione in oggetto sia intervenuta di recente la sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025 che, ponendosi in continuità con l'indirizzo già sposato sul punto dalla Sezione dell'adito Tribunale, ha affermato il seguente principio di diritto, che ben si attaglia al caso di specie, non risultando dal contenuto del contratto di mutuo che l'obbligazione di restituzione della somma mutuata sia stata esclusa in maniera univoca, espressa ed incondizionata:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
3. Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla nullità del contratto di mutuo.
3.1 Quanto all'asserito carattere usurario del contratto, gli opponenti e la relazione tecnica di parte dagli stessi prodotta partono da un presupposto giuridico errato laddove ritengono possibile, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, la sommatoria del tasso di mora e dell'estinzione anticipata.
3.1.1 E' costante, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la commissione di estinzione anticipata non deve essere computata ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi (cfr. Cass. n. 7352/2022: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”; vedi anche Cass. n. 8109/2022; Cass. n. 4597/2023).
3.1.2 A tal proposto è stato osservato che < le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar
6 modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le “remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l'operazione conclusa dal cliente, … ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa … non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso» (Cass. n. 13228/2023). E ciò tenendo conto delle seguenti considerazioni: a) non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); b) la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
c) la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; d) la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da CP_7 parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
3.1.3 Dello stesso tenore sono anche le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine “corrispettivo”, rende evidente come il “pagamento”
(usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo, con la conseguenza che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386
c.c.), non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n.
29010/2018).
3.2 Per quanto riguarda il paventato carattere usurario derivante dalla sottoscrizione di polizze assicurative per complessivi € 31.500,00 – il cui costo dovrebbe essere considerato ai fini del calcolo usurario -, si rileva in primo luogo che, dalla documentazione versata in atti (cfr. allegato n. 5 dell'atto di citazione in opposizione), risulta che gli opponenti hanno sottoscritto due polizze, una a copertura dei rischi di “Morte, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego” e l'altra contro il rischio derivante dai danni dell'incendio. Emerge altresì, anche alla luce del contenuto del documento di sintesi allegato al contratto di mutuo, che l'obbligo assicurativo di sottoscrizione è previsto soltanto per la polizza assicurativa “Incendio”. Da ciò consegue che, stante l'assenza di obbligatorietà con riferimento alla stipula della polizza assicurativa “Morte,
Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di
Impiego”, il relativo costo non deve essere computato ai fini del calcolo dell'usura.
7 3.2.1 Quanto, invece, all'assoggettabilità delle spese assicurative relative alla polizza “Incendio” – dal carattere obbligatorio - alla disciplina antiusura, non può innanzitutto non rilevarsi che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006, applicabili ratione temporis e rimaste operanti fino al 31.12.2009, non prevedono che le spese dell'assicurazione obbligatoria debbano essere incluse nel paniere dei costi da considerare nel calcolo del T.E.G. e, quindi, ai fini della verifica della natura usuraria degli interessi e del costo del finanziamento. In secondo luogo, anche a volere ritenere, in adesione alla giurisprudenza che sostiene, invece, che, anche per i finanziamenti stipulati nel periodo anteriore al 2010, i costi assicurativi debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del
T.E.G., la censura in esame non merita di essere accolta, in quanto, includendo il costo della polizza
“Incendio” (1%) nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro del carattere usurario del contratto di mutuo del 28.07.2006, non si determina comunque il superamento del tasso soglia di usura, avuto riguardo al D.M. di riferimento del 21.06.2006. Ed invero, tale decreto, con riguardo alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, per il terzo trimestre dell'anno 2006 stabilisce un tasso medio pari a € 4,42%; considerando che al momento della sottoscrizione del contratto il tasso di interesse corrispettivo era pari al 4,50% e che il tasso soglia di usura, calcolato in base alla seguente formula T.E.G.M. x 1,5, era pari al 6,63 %, emerge in maniera evidente che, anche comprendendo il costo della polizza “Incendio” nelle voci di costo rilevanti ai fini della disciplina antiusura, non si ha in alcun modo alcun superamento del tasso soglia.
3.3 Destituito di fondamento è anche l'eccepito profilo di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi di interesse e dell'ammontare della rata. Difatti, contrariamente agli assunti difensivi dei sig.ri e la documentazione in atti Parte_1 Pt_4
(contratto di mutuo, documento di sintesi, piano di ammortamento) dimostra che le condizioni economiche praticate e concordate sono state compiutamente indicate, essendo stata prevista l'indicazione della somma mutuata, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse al momento della conclusione del contratto, delle modalità della sua determinazione nel corso del rapporto (in particolare, sono state espressamente pattuite le modalità di rilevazione del parametro Euribor, le relative modalità di calcolo e la decorrenza della “variabilità”), della modalità di determinazione del tasso di mora, del tasso annuale, del numero delle rate e della relativa scadenza, dell'importo complessivo di ciascuna rata, nonché dell'ammontare della quota capitale e della quota interessi in relazione ad ogni rata.
3.4 Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa alla previsione del tasso di interesse parametrato all'Euribor, in quanto “manipolato”.
3.4.1 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 12007/2024, con riguardo alla stipulazione di clausole contrattuali contenenti riferimenti all'Euribor, ha affermato che “la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula).
Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o,
8 se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello
“genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile. (…) occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. L'approdo della richiamata Cass. n. 34889 del 2023, per il quale la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assume danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrattuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l'oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti”. La Suprema Corte, quindi, è giunta all'affermazione dei seguenti principi di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”; “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in
9 concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”; “in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
3.4.2 Ebbene, i sig.ri e non hanno in alcun modo assolto all'onere probatorio posto Parte_1 Pt_4
a loro carico nei termini sopra specificati, essendo l'eccezione in questione rimasta allo stadio di una mera generica affermazione, che non ha trovato alcun riscontro probatorio nel corso dello svolgimento del giudizio.
4. Per quanto concerne poi la censura in punto di asserita violazione del limite di finanziabilità, giova preliminarmente rammentare che l'art. 38, comma 1, d. l.vo n. 385/1993, statuisce che “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”, mentre, alla luce del secondo comma, è previsto che sia la Banca d'Italia, in base alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), a stabilire l'importo massimo dei finanziamenti, da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, sia comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch'essi come fondiari. Il CICR, con delibera 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988, ha stabilito, per quanto di interesse nel presente procedimento, quale “limite di finanziabilità”, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di determinate garanzie integrative.
4.1 Sulla tematica in oggetto e, in particolare, sulle conseguenze derivanti in presenza di un contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziamento, è intervenuta la sentenza della
Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, n. 33719/2022, che, non condividendo la tesi ricostruttiva operata dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017 – che, pur aderendo all'impostazione della non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'art. 117, ottavo comma, T.U.B. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha ritenuto tuttavia che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex art. 38, comma 2, T.U.B., si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali affinché un contratto di mutuo possa dirsi “fondiario” -, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo
38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato
10 all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
4.2 Nella citata pronuncia, la Suprema Corte non ha condiviso neppure le proposte ricostruttive in termini di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, atteso che, una volta esclusa la nullità (totale o parziale) del contratto per violazione del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete di intervenire d'ufficio sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale. In altri termini, non è possibile correggere o integrare il regolamento di interessi volutamente e validamente assunto dai contraenti secondo un determinato tipo o sottotipo negoziale per adeguarlo d'autorità a un diverso tipo o sottotipo legale non corrispondente alla loro volontà comune, risolvendosi la riqualificazione d'ufficio del contratto come mutuo ordinario ipotecario in una impropria correzione o manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di provarlo in concreto dei relativi effetti legali. Da ciò, discende l'ulteriore principio di diritto, secondo cui “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca legale di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quanto contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
4.3 Escluso, quindi, che il superamento del limite del finanziamento possa dar luogo alla nullità del contratto di mutuo fondiario e la riqualificazione in mutuo ordinario ipotecario quando non vi è contestazione della volontà comune delle parti di stipulare un contratto di mutuo fondiario – come nella fattispecie concreta, essendosi limitata parte attrice opponente a denunciare l'invalidità del contratto per contrasto con norme riguardanti il mutuo fondiario (art. 38 T.U.B.) -, nel caso in esame, tenuto conto dei documenti prodotti, sussistono idonei elementi per poter ritenere che alcuna violazione del predetto limite si è verificata. Ed invero, la violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell'immobile ipotecato, deve essere rapportata al momento della valutazione iniziale effettuata dalla Banca (cfr.
Cass. n. 4117/2022), e non avuto riguardo al valore di compravendita dell'immobile, poiché il valore dell'immobile ipotecato non si identifica e non coincide necessariamente con il prezzo pagato per il suo acquisto, essendo quest'ultimo oggetto di contrattazione fra le parti, bensì con il valore del bene secondo le stime del mercato immobiliare all'epoca del mutuo. Ebbene, dalla perizia prodotta dagli stessi opponenti (allegato n. 12 all'atto introduttivo del giudizio), redatta in occasione della concessione del finanziamento oggetto del contratto di mutuo del 28.07.2006, risulta che l'immobile oggetto di
11 garanzia ipotecaria è stato stimato in € 500.000,00, sicché l'importo massimo finanziabile, per non incorrere nella violazione dell'art. 38 T.U.B., era pari a € 400.000,00. Ne consegue che l'erogazione della somma mutuata, pari a € 383.600,00, è pienamente rispettoso del limite di finanziabilità, essendo inferiore all'80% del valore dei beni ipotecati.
5. Infondato, inoltre, è il motivo riguardante la nullità delle somme precettate, per non avere il creditore precettante riportato i conteggi effettuati per determinare la somma intimata. E' infatti orientamento costante della Suprema Corte quello per cui l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta sulla base del titolo esecutivo, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., in quanto le uniche ragioni che possono comportare la nullità dell'atto di precetto devono essere individuate tassativamente proprio nel disposto di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., per il quale l'atto in questione, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge, non essendo richiesto che, oltre alla somma pretesa, debba essere indicato anche il procedimento che ha portato alla sua determinazione (Cass. n. 8096/2022; vedi anche Cass. n. 4008/2013 e Cass. n. 11281/1993, che erano state specifiche non solo nel riconoscere le tassative ipotesi di nullità del precetto, ma anche nell'escludere che l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo dovesse richiedere, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla). Da ciò discende che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 dell'art. 480 c.p.c., requisiti riscontrabili nel precetto opposto, redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 480 c.p.c., nel cui corpo dell'atto si dà atto anche (detraendola) della somma percepita in sede distributiva nell'esecuzione forzata intrapresa in danno degli opponenti in forza del medesimo titolo (n.
180/2019 R.G.E.I.).
6. Infine, deve essere rigettata l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese per mancata specificazione del regime adottato. In primo luogo, nessuna normativa, né primaria, né secondaria, prevede l'espressa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione;
in secondo luogo, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) non incide sulla determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto;
in terzo luogo, come precedentemente rilevato, il contratto di mutuo per cui è causa contiene la pattuizione compiutamente determinata delle condizioni contrattuali. Oltre a ciò, si aggiunga che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza e confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 15130/2024, la pratica del piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. anche, tra le tante, Tribunale di Civitavecchia n. 818/2020; Tribunale di
Trapano n. 593/2020; Tribunale di Rimini n. 13/2020; Tribunale di Pisa n. 112/2020; Tribunale di
Lucca n. 1566/2019; Tribunale di Cosenza n. 2383/2019; Tribunale di Chieti n. 692/2019; Tribunale
12 di Rieti n. 699/2019; Tribunale di Siena n. 824; Tribunale di Roma n. 5583/2019, per cui “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata. Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”).
7. Ogni ulteriore eccezione e/o deduzione è assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, con riduzione dei compensi nella misura del
50% per quest'ultima fase non contenendo la comparsa conclusionale depositata dalla convenuta opposta argomentazioni difensive ulteriori rispetto a quelle esposte nella comparsa di costituzione, ed esclusione della fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di e, per Controparte_1 essa, la procuratrice mandataria delle spese di lite del presente giudizio, che CP_3 liquida in complessivi € 8.964,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 03.06.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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