Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Grosseto
UDIENZA del 12/03/2025
tenuta dal giudice dr. Claudia Frosini
Alle ore 12:41 compaiono:
l'avv. Cristiana Moroni in sostituzione dell'avv. ANTONIO LUCIANI per e per Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Michele Mensi in sostituzione dell'avv. MARCO ROSSI per
[...]
. Controparte_3
L'avv. Michele Mensi si riporta al contenuto delle note conclusive e chiede l'accoglimento delle conclusioni come da comparsa. l'avv. Cristiana
Moroni si riporta a quanto già dedotto a verbale dell'udienza del
20/03/2024 e agli atti depositati e chiede l'accoglimento delle conclusioni come da note conclusive già depositate.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. Claudia Frosini
T
Tribunale di Grosseto
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 12/03/2025 il giudice dr. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2653/2021 tra le parti:
Attore: ) ed Controparte_1 C.F._1 [...]
, con l'avv. LUCIANI CP_2 C.F._2
ANTONIO.
Convenuto: , con l'avv. Controparte_3 P.IVA_1
ROSSI MARCO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed Controparte_1 [...]
si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 733/2021 emesso CP_2
dall'intestato Tribunale nei loro confronti per il pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 33.185,79 in favore di (già Controparte_3
) quale residuo impagato del contratto di finanziamento CP_3
stipulato con Intesa San Paolo spa.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti:
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale prodotta in sede monitoria dal creditore ricorrente e, in generale, illeggibilità della documentazione e mancata completezza;
difetto di legittimazione attiva del creditore;
difetto di legittimazione passiva degli opponenti. La convenuta opposta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto evidenziando, in particolare: l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dagli opponenti, sia per la sua genericità che per doversi considerare in ogni caso la scrittura tacitamente riconosciuta, essendo stata data infatti esecuzione al contratto di finanziamento per cui è causa.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa
è stata istruita su base documentale e rimessa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. previa concessione alle parti di termini per note finali.
L'opposizione è infondata.
Quanto al profilo attinente al disconoscimento delle sottoscrizioni deve osservarsi, in via generale, come il disconoscimento debba avvenire, oltre che in modo formale, altresì in modo circostanziato ed inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica perché frammista ad altre difese;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato.
Sempre in via generale deve poi osservarsi che il disconoscimento non è ammesso se la scrittura sia stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 215
c.p.c., vale a dire sia in caso di contumacia della parte a cui la scrittura è riferita sia in caso di mancato tempestivo disconoscimento della stessa.
In tali casi la scrittura privata deve dunque intendersi riconosciuta, con conseguente impossibilità di un suo successivo disconoscimento. Orbene, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, il riconoscimento della scrittura privata può anche essere implicito ed efficacemente compiuto anche in sede extragiudiziale a mezzo di una dichiarazione confessoria stragiudiziale ai sensi dell'articolo 2735 c.c. o, comunque, anche attuando una condotta concludente incompatibile con il disconoscimento in giudizio.
Ed in particolare, il sottoscrittore che abbia anche implicitamente compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale non può poi disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art. 2732 c.c. in ordine alla revoca della confessione (cfr. Cass. n. 22460/2017).
Ciò premesso e venendo al caso di specie deve rilevarsi, in primo luogo,
l'assoluta genericità del disconoscimento effettuato dagli opponenti, in quanto indistintamente riferito ora a tutte le sottoscrizioni del contratto, ora al documento in quanto tale per mancata integrità e completezza dello stesso, ora per la sua illeggibilità.
In ogni caso, assume efficacia assorbente ai fini della decisione la circostanza che detto disconoscimento sia contraddetto dalle ulteriori risultanze istruttorie che denotano un comportamento pregresso degli opponenti del tutto incompatibile con il disconoscimento successivamente effettuato in giudizio.
Nota infatti il merito evidenziare che il contratto di finanziamento in atti ha avuto regolare esecuzione con l'erogazione del finanziamento da parte della banca e il pagamento di alcune rate da parte degli opponenti (cfr. doc.
n. 7, n. 8, n. 10, di parte convenuta opposta), i quali con tale loro comportamento concludente hanno espresso la loro piena adesione al contenuto del contratto.
Una tale convinzione è poi ulteriormente rafforzata da altri elementi presuntivi, quali l'indicazione dei dati anagrafici dei ricorrenti e la consegna dei rispettivi documenti anagrafici in occasione della stipula del finanziamento.
Ne consegue l'inammissibilità del disconoscimento, dovendosi lo stesso ritenere tacitamente riconosciuto dagli opponenti per le ragioni già evidenziate.
Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa (eccezioni da ricondursi più propriamente alla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio), si osserva quanto segue.
Quanto alla contestata titolarità attiva in capo al creditore
[...]
CP_
vi è da rilevare che banca ha prodotto, sin dalla Controparte_3
fase del procedimento monitorio, il contratto di cessione dei crediti intercorso con l'originale titolare del credito TE SA AO (doc n. 4) e, in ogni caso, la dichiarazione del creditore cedente attestante l'avvenuta cessione, dichiarazione esplicitamente riferita della posizione dei debitori opponenti (cfr. doc. n. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
In siffatta cornice ricostruttiva la dichiarazione del cedente con la relativa produzione in atti costituisce un elemento documentale rilevante e decisivo, trattandosi all'evidenza di una dichiarazione confessoria (Cass
10200/2021), che consente di ritenere assorbite le ulteriori contestazioni in merito alla prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, non essendo invece in dubbio l'avvenuta stipula del contratto di cessione prodotto in atti.
Quanto, invece, all' eccepita carenza di titolarità passiva del rapporto in capo agli opponenti, per essere il contratto di finanziamento stipulato dall'impresa individuale OCC Officina Carpenteria Carlini, è pacifico che ne sia titolare ed in tale sua veste abbia sottoscritto il Controparte_1
contratto, coincidendo infatti l'impresa individuale con la persona fisica che ne è titolare.
Ne consegue che l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica autonoma, né sotto l'aspetto sostanziale, né sotto quello processuale, rispetto al suo titolare (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n.
977).
Quanto poi, alla posizione di la stessa è da Controparte_2
ritenersi pacificamente riconducibile alla posizione di fideiussore, sebbene indicata nel contratto qual coobbligata, non riconoscendo infatti il nostro ordinamento la figura del “coobbligato”, cioè del soggetto che pur non essendo parte del contratto principale né garante sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale.
Ed in particolare, la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge, in atto illecito o nel contratto e, in quest'ultimo caso, o in forza del medesimo titolo (contratto plurisoggettivo) o in presenza di titoli diversi, cioè di un contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri in base ad una obbligazione accessoria a quella principale,
(contratto di fideiussione).
Ovviamente ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo) è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ancorché rappresentativo dei due contratti distinti.
In sostanza in ambito contrattuale o si è parte e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè, pur non essendo parte e quindi non essendo titolare degli effetti di esso assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
In tal caso, giova ribadire, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Dunque, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante, con applicazione della relativa disciplina, in merito alla quale, giova evidenziare,
l'opponente non ha formulato alcuna contestazione o (tempestiva) eccezione specifica, essendosi al contrario limitata a ribadire la propria posizione di estraneità al contratto di finanziamento in quanto incompleto e non integrale.
Deve dunque conclusivamente ritenersi che la banca convenuta opposta abbia fornito la prova del credito relativa al contratto di finanziamento in contestazione, producendo il relativo contratto e la prova della relativa erogazione ed allegando l'inadempimento degli opponenti, i quali invece non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto il debito a loro carico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr.ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base in ragione della natura del giudizio e della decisione.
Sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti, in solido, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, per non avere partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, come si evince dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 733/2021, dichiarandolo esecutivo;
• condanna gli attori opponenti, in solido, a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro 3.089.00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese iva e cap come per legge.
• condanna gli attori opponenti, in solido, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, per non avere partecipato alla mediazione senza giustificato motivo. Grosseto 6.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini