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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 21320/2022 R.G. il 4.4.2022 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cristofori, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Andrea Strata, giusta mandato a margine del ricorso monitorio
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.3.2022, la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2366/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 4.2.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della del complessivo importo di € 112.500,00, CP_1
oltre alle spese di procedura e chiedeva disporsene la revoca, formulando istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e spiegando domanda riconvenzionale di condanna di controparte alla restituzione in suo favore dell'importo di €
148.533,03 indebitamente versato in favore della controparte;
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare in toto CP_1
la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, disattesa l'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte opponente concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione degli importi versati dalla società
opponente per i titoli di cui al ricorso monitorio;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 29.11.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito del deposito di comparsa conclusionale della sola parte opposta, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta in via monitoria dalla trae origine dalla vicenda relativa CP_1
alla sottoscrizione, con la del Contratto del terzo Parte_1
Incaricato alla Raccolta (AWP) del 5.10.2016, avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco lecito e di tutte le attività relative al funzionamento ed al mantenimento in efficienza delle apparecchiature e, sul presupposto del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di PREU,
di canoni ed ulteriori spese, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dei relativi importi, per l'ammontare di € 112.500,00 di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa creditoria attengono,
essenzialmente, al rilievo dell'avvenuta corresponsione di importi maggiori ed ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, con un'eccedenza in suo favore di € 148.533,03, che costituisce oggetto della domanda riconvenzionale.
Premesso che tutte le doglianze relative alla insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo restano assorbite nel grado di cognizione piena che caratterizza la presente fase di opposizione, si osserva, nel merito, che la sussistenza e l'ammontare del debito azionato in via monitoria è stata espressamente riconosciuta dal legale rappresentante della odierna opponente che, con atto del 11.3.2019, espressamente denominato “Riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e richiesta di saldo e stralcio” affermava “…la società AN
[...]
virtù dei contratti vlt sottoscritti il 9.1.2015 e 5.10.2016 e awp Controparte_2
sottoscritto il 5.10.2016…è debitrice alla data del 3.3.2019 nei confronti della Gamenet
s.p.a…della somma di € 124.021,35…”; non risultano comprensibili le generiche allegazioni di parte opponente, secondo cui detta dichiarazione (contenente, peraltro, la richiesta di accoglimento del piano di rientro ivi indicato) sarebbe stata sottoscritta per errore, in assenza di ulteriori valide argomentazioni (e dimostrazioni) sul punto.
In ogni caso, per quanto attiene alla sussistenza ed all'ammontare del credito ingiunto, si osserva che, ai sensi dell'art. 9, punti 2) e 3), del Contratto del terzo incaricato alla raccolta, sottoscritto dalla società opponente (per intero e con riferimento alle singole clausole per le quali l'art. 1341
c.c. prevede una sottoscrizione separata, tra le quali rientra l'art. 9) “…il si impegna a Pt_2
riconoscere la validità e l'efficacia del rendiconto quindicinale che il Concessionario emetterà con
cadenza quindicinale (di seguito, il “Rendiconto Analitico Quindicinale) e dell'estratto conto
riepilogativo elaborato dal Concessionario periodicamente, essenzialmente sulla base dei
Rendiconti Analitici Quindicinali…ed a consentire ed accettare i prelievi, le imputazioni , gli
addebiti e gli accrediti che siano conformi ai Rendiconti Quindicinali ed al Rendiconto Contabile,
in base al principio di cui all'art. 1462 c.c., ivi compresi gli arrotondamenti o le compensazioni
resi necessari dalle norme fiscali eventualmente applicabili, o dalle norme tecniche che regolano
le attività di gioco e di esercizio degli Apparecchi di gioco, o dalla concessione…”.
In base alla predetta clausola - da ritenersi rientrante nell'ambito di operatività della clausola
solve et repete non attenendo, peraltro, alla nullità, annullabilità o rescissione del contratto - la odierna opponente si è impegnata a non proporre eccezioni in merito alle risultanze del rendiconto quindicinale e degli estratti conto riepilogativi che possano evitare o ritardare la prestazione dovuta, se non successivamente al pagamento delle somme richieste.
Ne consegue che, sulla base di quanto previsto dal contratto e dagli estratti conto quindicinali
(non contestabili in virtù della predetta clausola solve et repete), può ritenersi adeguatamente comprovato l'ammontare del credito azionato dalla in via monitoria;
in CP_1
particolare, sono in atti i rendiconti contrabili al 15.11.2021 ed al 14.5.2021, cui dev'essere attribuita, sul piano probatorio, fede privilegiata in quanto emessi dal Concessionario, che riveste il ruolo di agente contabile dell'amministrazione concedente (cfr. Cass. SS.UU. n. 14697 del
29.5.2019).
L'esistenza del credito azionato in via monitoria è stata, altresì, confermata dagli esiti della CTU
svolta in corso di giudizio che, tuttavia, ne ha quantificato l'ammontare nel minor importo di €
42.650,56, in quanto non è stato considerato il credito maturato nel periodo aprile 2015 – ottobre
2016, in assenza del relativo contratto.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente (ed in riferimento alla quale sono stati effettuati gli accertamenti peritali in atti) risulta infondata e non meritevole di accoglimento;
detta domanda trova fondamento sull'assunto dell'avvenuto versamento, in favore della del complessivo importo di € 2.380.758,57 a fronte del minor importo dovuto CP_1
di € 2.232.225,54.
In realtà, dagli estratti conto bancari versati in atti dalla società opponente si evince che la stessa ha effettuato versamenti per € 971.669,57 in favore della ossia Controparte_3
in favore di un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla odierna opposta in CP_1
particolare, ai sensi dell'art.
9.5 del contratto, l'odierna opponente si obbligava “…a riversare al
Gestore di la quota a quest'ultimo spettante…” con la conseguenza che i pagamenti Pt_3
effettuati in favore della a titolo di Gestore di non possono Controparte_3 Pt_3
essere confusi e/o sovrapposti a quelli effettuati in favore della odierna opposta, CP_1
a titolo di Concessionaria.
Dalle considerazioni che precedono discende, a fronte della piena prova del credito azionato in via monitoria e dell'insussistenza del credito vantato in via riconvenzionale dalla società
opponente, il rigetto dell'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 28.3.2022 nei confronti della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2366/2022, emesso dal
Tribunale di Roma in data 4.2.2022 per il complessivo importo di € 112.500,00;---
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
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3) condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.---
Roma, 3.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi