CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 28458/2017 proposto da: GABRIELLI avv. ANTONIO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. e elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in Ceprano, alla via Campidoglio, n. 16, presso il suo studio.
- ricorrente -
contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/2023 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9545 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 07/04/2023 Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dr.Alessandro Pepe che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L'avv. Antonio Gabrielli fu nominato difensore di fiducia di Ida Venditti, imputata in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a carico dello Stato in data 9/11/2015; in data 13/10/2016 il Giudice di pace di Frosinone pronunciò decreto di liquidazione dei compensi al difensore per l'importo di Euro 1.000,00 oltre accessori;
il decreto, ritualmente comunicato alle parti, divenne definitivo per mancanza di opposizione. In data 9/3/2017, tuttavia, lo stesso Giudice di pace revocò l'ammissione al beneficio per difetto dei requisiti reddituali e, nello stesso giorno, revocò pure il decreto di liquidazione. Adito dall’avv. Gabrielli, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione avverso la revoca del decreto di liquidazione, sostenendo che il provvedimento di revoca di un decreto divenuto definitivo comunque sarebbe giustificata quale «diretta e inevitabile» conseguenza della revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, pronunciata ex art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115 perché «la rimozione di quel provvedimento travolge quelli successivi da esso dipendenti», e questo caso sarebbe uno dei «casi espressamente previsti» come indicati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass.12795/2014) in cui è salva la possibilità di revoca della liquidazione. Avverso quest’ordinanza l’avv. Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -3- La trattazione della causa è stata rimessa alla pubblica udienza perché involgente profili generali di sistema. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.115 del 2001, artt. 82, 84, 86, 107, 111, 112 e 170», il ricorrente ha lamentato che è stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizione e sulla base dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede, nonostante il provvedimento avesse natura decisionale ormai definitiva. 2. Il motivo è fondato. Il decreto di liquidazione dei compensi è idoneo a divenire giudicato perché regolamentazione di interessi protetti dall'ordinamento giuridico che si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: l’art.170 d.P.R. 115/02 prevede, infatti, che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione. In particolare, per principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5458 del 2022); il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso art. 170 del d.P.R. Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -4- n. 115/2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. A queste considerazioni deve aggiungersi che in ipotesi di ammissione a patrocinio a carico dello Stato il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato, tant’è che il difensore non può neppure opporre il decreto di revoca (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 dell’11/09/2018); ne deriva, diversamente da quanto sostenuto nel decreto impugnato, che la retroattività del decreto di revoca implica effetti sui diritti del solo patrocinato, non sui diritti già acquisiti dal difensore per effetto del titolo passato in giudicato nei confronti dello Stato. La coerenza del sistema resta immutata perché l’art.111 d.P.R. 115/2002 prevede che «le spese di cui all'articolo 107 (tra cui anche l’onorario e le spese del difensore di cui alla lett. f) sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2» e, cioè, nelle ipotesi, richiamate nel decreto qui impugnato, di revoca d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. 3. Per tali motivi, l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017 deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017, con rinvio al Tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
- ricorrente -
contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/2023 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9545 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 07/04/2023 Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dr.Alessandro Pepe che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L'avv. Antonio Gabrielli fu nominato difensore di fiducia di Ida Venditti, imputata in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a carico dello Stato in data 9/11/2015; in data 13/10/2016 il Giudice di pace di Frosinone pronunciò decreto di liquidazione dei compensi al difensore per l'importo di Euro 1.000,00 oltre accessori;
il decreto, ritualmente comunicato alle parti, divenne definitivo per mancanza di opposizione. In data 9/3/2017, tuttavia, lo stesso Giudice di pace revocò l'ammissione al beneficio per difetto dei requisiti reddituali e, nello stesso giorno, revocò pure il decreto di liquidazione. Adito dall’avv. Gabrielli, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione avverso la revoca del decreto di liquidazione, sostenendo che il provvedimento di revoca di un decreto divenuto definitivo comunque sarebbe giustificata quale «diretta e inevitabile» conseguenza della revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, pronunciata ex art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115 perché «la rimozione di quel provvedimento travolge quelli successivi da esso dipendenti», e questo caso sarebbe uno dei «casi espressamente previsti» come indicati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass.12795/2014) in cui è salva la possibilità di revoca della liquidazione. Avverso quest’ordinanza l’avv. Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -3- La trattazione della causa è stata rimessa alla pubblica udienza perché involgente profili generali di sistema. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.115 del 2001, artt. 82, 84, 86, 107, 111, 112 e 170», il ricorrente ha lamentato che è stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizione e sulla base dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede, nonostante il provvedimento avesse natura decisionale ormai definitiva. 2. Il motivo è fondato. Il decreto di liquidazione dei compensi è idoneo a divenire giudicato perché regolamentazione di interessi protetti dall'ordinamento giuridico che si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: l’art.170 d.P.R. 115/02 prevede, infatti, che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione. In particolare, per principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5458 del 2022); il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso art. 170 del d.P.R. Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -4- n. 115/2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. A queste considerazioni deve aggiungersi che in ipotesi di ammissione a patrocinio a carico dello Stato il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato, tant’è che il difensore non può neppure opporre il decreto di revoca (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 dell’11/09/2018); ne deriva, diversamente da quanto sostenuto nel decreto impugnato, che la retroattività del decreto di revoca implica effetti sui diritti del solo patrocinato, non sui diritti già acquisiti dal difensore per effetto del titolo passato in giudicato nei confronti dello Stato. La coerenza del sistema resta immutata perché l’art.111 d.P.R. 115/2002 prevede che «le spese di cui all'articolo 107 (tra cui anche l’onorario e le spese del difensore di cui alla lett. f) sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2» e, cioè, nelle ipotesi, richiamate nel decreto qui impugnato, di revoca d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. 3. Per tali motivi, l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017 deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017, con rinvio al Tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. Ric. 2017 n. 28458 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione