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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2234/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 2023 da:
Parte_1
(P.I.: ) P.IVA_1 corrente in Verona, Via AR, 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'amministratore unico, , difesa dall'avvocato Controparte_1
Dino Sartori (c.f. ) presso il quale in Verona, Piazza R. CodiceFiscale_1
Simoni n. 1, elegge domicilio attrice opponente
CONTRO CP_2
(C.F.: ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede Controparte_3 legale in Milano alla Piazza Lima n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Carmelo Vinci (C.F. ) C.F._2
– pec - ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Email_1
Professionale di quest'ultimo, sito in Martina Franca (TA), alla Via Leonida, n. 17
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
Ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa, in via preliminare: per quanto ancora necessario, non concedersi la provvisoria esecutività e/o la provvisoria esecuzione in favore del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte di cui all'atto di opposizione, stante anche la sussistenza di prova scritta e documentale dell'opposizione; ancora in via preliminare: sempre per quanto ritenuto ancora necessario, di-sporsi la sospensione del procedimento di opposizione, se del caso anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino al momento in cui, nei procedimenti amministrativi o penali menzionati al paragrafo II.
4. dell'atto di opposizione, non sia stata accertata, come sempre ivi dedotto, la piena regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa della società opposta nei confronti dei lavoratori operanti per la stessa, a suo tempo impiegati presso la società opponente, con esclusione quindi di ogni debenza da parte di Parte_1 in via principale: per tutte le ragioni e i motivi illustrati in atti dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e, comunque, revocarsi il decreto in-giuntivo opposto, dichiarandosi in ogni caso inammissibili e/o improcedibili e, comunque, rigettandosi, le domande tutte proposte ex adverso, siccome prescritte e, comunque, non provate, in ogni caso infondate in fatto e diritto, e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente alla o a terzi, CP_2 per i titoli ex adverso dedotti;
in subordine ed in via d'eccezione, disporsi la compensazione tra i crediti van-tati da CP_2 nei confronti di che venissero accertati e ri-conosciuti, con gli importi
[...] Parte_1 tutti che risulteranno dovuti dall'opposta all'opponente, anche in via di regresso, in ragione delle pretese di regolarizzazione retributiva, con-tributiva e assicurativa, acclarate dall o CP_4 dagli Enti preposti, come dedotto in atti, in ragione dell'obbligo solidale previsto dall'Art. 29 co. 2 D.Lgs. 10/09/2003, n. 276; in ogni caso: con vittoria di compenso, spese di lite e accessori di legge. in via istruttoria: come dedotto ed eccepito nelle memorie ex art. 183 co. 6 cpc dimesse.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA IN VIA PRELIMINARE
1. Concedersi, per tutti i motivi sopra esplicitati, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 521/2023 emesso dal Tribunale di NZ nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1142/2023 R.G., per la somma pari ad € 133.473,25, correttamente rideterminata in forza della documentazione contabile e fiscale versata in atti, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/02, in quanto l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
NEL MERITO
2. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sopra esplicitati, l'opposizione proposta da
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 521/2023 emesso dal Tribunale di NZ nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1142/2023 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 133.473,25, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
3. in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale accoglimento delle avverse domande e/o comunque di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo parte Opponente
2 al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 133.473,25, oltre ad interessi moratori e/o della diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
4. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla , disponendo eventualmente la CP_2 compensazione con le somme di cui quest'ultima dovesse risultare creditrice;
5. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto personale anticipazione. In via istruttoria: Si insiste, anche, ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in corso del presente giudizio in data 30.01.2024, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., qui di seguito riportati e trascritti: “…. insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze tutte precedute dalla locuzione “Vero che”: 1. “… in virtù del contratto di appalto del 27.01.2014, del 19.12.2017, del 28.06.2018 (contratti stipulati con la alla quale Parte_2 subentrava dapprima la e successivamente la Parte_3 CP_2 la ha effettuato su incarico della società l servizio di pulizia e CP_2 Pt_1 riassetto camere presso la struttura alberghiera denominata “Hotel AR”, sito in Verona, alla via AR, n. 16, di proprietà dell'odierna Opponente, come da contratti sub allegati che si rammostra al teste (doc. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo monitorio);
2. “ …. per i servizi di pulizia di cui al precedente punto 1. emetteva le CP_2 fatture indicate nella “situazione partite sintetica per clienti” allegata come da documentazione sub 8 e 9 del fascicolo monitorio che si rammostrano al teste”;
3. “ … nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui ai precedenti punti 1., 2., alcuna contestazione perveniva dalla società l Responsabile Pt_1
d'Area indicato dalla sul reale espletamento dei servizi indicati dalle CP_2 fatture emesse da di cui alla documentazione 9 del fascicolo monitorio” CP_2
4. “… aveva accesso libero al portale Hoida che conteneva la Parte_1 documentazione attestante la regolarità contributiva della appaltatrice e della subappaltatrice”. Si indica come teste sui sopra indicati capitoli, la Sig.ra , Testimone_1 residente in 36040 Città Brendola Prov. (VI), Via Giovanni Paolo II, n. 38”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 521/2023 che le ingiungeva il pagamento, in favore di , della somma di euro 155.322,04 quale prezzo dell'appalto del CP_2 servizio di riassetto camere presso la struttura alberghiera denominata“Hotel AR”, come da “fatture – secondo il capitolato lavori sub doc 5 - riportate nella
“Situazione partite sintetica per clienti” allegata al ricorso monitorio. 3 L'attrice opponente eccepiva:
- la nullità del decreto ingiuntivo, per incoerenza tra credito ingiunto e fatture a supporto , atteso che la “Situazione partite sintetica per clienti”, esibita da CP_2 sub doc. 8, e riassuntiva di tutte le fatture attivate in monitorio indicava un saldo a debito di Euro 133.473,25 (e non di euro 155.322,04);
-il difetto di prova del credito per mancata indicazione di quali siano i soggetti che avrebbero prestato i servizi, in quali occasioni, e per quante ore analiticamente i servizi sarebbero stati prestati, di quali servizi si tratterebbe;
-la prescrizione dei crediti relativi all'anno 2016 atteso che il pagamento dei crediti veniva stabilito all'art. 6 dei contratti in via ricorrente, con versamenti da effettuarsi mese per mese, con conseguente applicabilità dell'art. 2948 c.c.;
-l'eccezione d'inadempimento per omesso rispetto, da parte di , dell'obbligo CP_2 di regolarità retributiva, assicurativa e contributiva del personale nonché di comunicazione della documentazione attestante il corretto adempimento, ai sensi dell'art. 7 del contratto, al fine di escludere il rischio di esposizioni debitorie occulte, idonee ad estendersi anche alla committente in base alla previsione dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276; invece non aveva trasmesso a CP_2 la “documentazione comprovante il corretto adempimento di tutti gli Pt_1 obblighi retributivi, contributivi e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto compresi i relativi moduli F24 regolarmente quietanzati” e si era resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi, su di lei incombenti, di integrale pagamento delle retribuzioni e versamento delle contribuzioni ed assicurazioni dovute per il personale impiegato nei servizi forniti alla tanto da aver esposto (e tutt'ora esporre) la medesima - in Pt_1 Pt_1 qualità di obbligata solidale ex art. 29 co. 2 D.Lgs. 276/2003 - alle intimazioni, ingiunzioni ed istanze di regolarizzazione contributiva e relativo pagamento rivolte dall' in luogo dell'unica responsabile ed ivi indicate. Infatti CP_4 CP_2
AR spa aveva già ricevuto notifica:
-del “Verbale unico di accertamento e notificazione di data 15/12/2015” (doc. 2), con cui ha addebitato a quale solidalmente responsabile con CP_4 Pt_1 [...]
(società consorziata del gruppo ), il pagamento di Euro CP_5 CP_2
68.823,00 per contributi previdenziali omessi;
-del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 187/216, per il pagamento di Euro 68.823,00 oltre spese di procedura, opposto da e revocato per Pt_1 incompetenza territoriale , non escludendo tuttavia la sussistenza del credito indicato dagli Ispettori, che deve così tuttora ritenersi rivendicato nei confronti della solidale
Pt_1
-del “Verbale unico di accertamento e notificazione in data 16/01/2017” , con il quale gli Ispettori del Lavoro hanno addebitato alla soc. , società consorziata ed CP_6 emanazione di , evasione contributiva per Euro 78.304,00, con obbligazione CP_2 solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 in capo a esposta quindi, anche in Pt_1 questo caso, all'azione di recupero da parte dell' ; CP_4
4 -del Verbale unico di accertamento e notificazione del 15.7.2022 (doc. 8) rivolto a e all'obbligato solidale per contributi e premi Parte_3 Pt_1 assicurativi (art. 29, Dlgs 2003 n.276), rilevando da parte di , “la violazione CP_2 sistematica delle norme in materia fiscale di lavoro e previdenza …la costante interposizione fittizia delle società cartiere subappaltatrici nell'esecuzione dei servizi correlati a contratti di appalto, funzionale a concentrare sulle subappaltatrici gli oneri fiscali e contributivi relativi al personale dipendente, oneri che venivano sistematicamente abbattuti mediante compensazioni con crediti d'imposta fittizi” con la conseguente “emissione di fatture oggettivamente inesistenti da parte della subappaltatrice nei confronti delle società operative del gruppo “Cegalin- Hotelvolver” e il “mancato versamento delle imposte e delle ritenute fiscali e previdenziali a seguito degli artifici operati” e la sussistenza “dell'obbligo solidale previsto dall'Art. 29 co. 2 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 a carico società Parte_1 per il periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016” con addebito alla
[...] Pt_1 dell'importo di “complessivi € 8.491,77. Per tutti tali motivi l'attrice opponente chiedeva la revoca del decreto opposto.
Parte convenuta, costituitasi, ammetteva che il credito vantato da era di euro CP_2
133.473,25 e non quello, maggiore, ingiunto col decreto opposto;
affermava che “non vi sono procedimenti giudiziari instaurati dal personale impiegato nell'appalto nei confronti delle odierne parti, e men che meno provvedimenti definitivi e/o esecutivi, aventi ad oggetto il riconoscimento di emolumenti retributivi”; osservava che “ ed i suoi subappaltatori sono state sempre in possesso di CP_2 regolare Durc e di regolari autocertificazioni, manifestando piena disponibilità nell'ossequiare ogni richiesta di consegna di detti documenti” e che “ Parte_1 era stata messa nelle condizioni - avendo ricevuto le credenziali di accesso - di
[...] poter disporre liberamente della banca dati (portale denominato Hoida) concernente la posizione del personale impiegato nell'appalto, con possibilità di estrarre anche copia dei relativi documenti.”, ma “ la situazione emergenziale, covid-19- nel ridurre drasticamente l'attività lavorativa, in quasi tutti i settori produttivi, ha comportato dei rallentamenti anche negli adempimenti delle pratiche burocratiche- amministrative, rallentamenti e dèfaillance che hanno inciso, anche nel caso di cui si discorre, sull'aggiornamento dei dati.” ed allegava quietanze di pagamento Pt_4 mod. f24 ed autocertificazioni regolarità contributiva. Quanto ai verbali di accertamento dell' , osservava che l'opponente era stata CP_4 destinataria, quale soggetto committente ed obbligato in solido, di richieste di Cont pagamento in via solidale dall' di Padova, “ricevendo però rassicurazioni da parte della (rectius: dell'allora che si trattava di CP_2 Parte_2 situazioni in corso di definizione, avendo provveduto in data 14.01.2016 unitamente alla subappaltatrice ad impugnare i citati verbali di accertamento. CP_8
Inoltre il timore paventato dall'odierna Opponente era azzerato in forza della espressa previsione di esonero di qualsivoglia responsabilità della committente di cui
5 all'art. 7, comma 7 del contratto di appalto del 30.04.2018: “Resta esclusa ogni responsabilità del Committente, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D. Lgs. 81/08, per i rischi specifici propri della società Appaltatrice”. Chiedeva lo stralcio dei documenti relativi a notizie di stampa su procedimenti penali e il rigetto dell'opposizione, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto .
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza ex art. 648 cpc e, dopo lo scambio delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti atteso che i capitoli articolati dalla parte convenuta opposta (attrice in senso sostanziale e gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697c.c.) sono meramente confermativi del contratto e delle fatture, quindi non idonei a fornire la prova delle attività effettivamente svolte in favore della committente. La convenuta opposta è inadempiente al preciso obbligo contrattuale di cui all'art. 7 del contratto, non avendo fornito i DURC relativi al personale impiegato, inadempimento che, secondo la Suprema Corte, legittima la committente ad opporre l'exceptio inadimpleti contractus di cui all' art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022 )” in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. ”). A maggior ragione il committente è legittimato ad opporre l' exceptio inadimplenti non est adimplendum nel caso di specie, in cui, a prescindere dall'eventuale documento, è stata positivamente accertata, dalle competenti autorità, l'inesistenza di regolarità contributiva. Infatti come visto, a causa degli inadempimenti della convenuta, l'attrice opponente ha ricevuto vari accertamenti dell' e Ispettorato del Lavoro ( per euro CP_4
68.823,00-doc.2 , euro 78.304,00-doc. 6, per euro 8491,77 -doc.8, per euro
130.238,12- doc.9), e un decreto ingiuntivo per euro 68.823,00, revocato solo perché emesso da giudice incompetente per territorio. Va infine osservato inoltre che a nulla vale fornire la possibilità di accesso al portale informatico, se i dati ivi registrati sono non veritieri, come emerso dai verbali di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro del 30.8.2023 (doc.9 attoreo) nel quali si legge che “ dalle indagini compiute dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, è emerso che la costante interposizione fittizia delle società cartiere subappaltatrici nell'esecuzione dei servizi correlati a contratti di appalto era funzionale a concentrare sulle subappaltatrici gli oneri fiscali e contributivi relativi al personale dipendente, oneri che venivano sistematicamente abbattuti mediante compensazioni con crediti d'imposta fittizi. Il mancato versamento delle imposte e
6 degli oneri previdenziali consentiva la formazione di fondi di liquidità in seno alle società cartiere – serbatoi di personale e garantiva al gruppo di abbassare il costo della manodopera offrendo alle catene alberghiere prezzi altamente competitivi, che consentivano l'aggiudicazione degli appalti in spregio alla libera concorrenza.” quindi i contributi relativi ai periodi esaminati erano stati pagati utilizzando crediti fiscali fittizi, e devono considerarsi non validi e quindi mai effettuati”. Circa l'asserita garanzia di manleva da parte della convenuta opposta, va osservato che parte attrice opponente ha prodotto le richieste rivolte via pec da a Pt_1
, da ultimo in data 20.11.2023, di ricevere “puntuali ed urgenti chiarimenti CP_2 circa la situazione complessiva in cui versa la soc. con particolare CP_2 riferimento alla situazione contributiva e retributiva dei dipendenti impiegati … con specificazione dell'avvenuta … regolarizzazione”) (v. docc. 11 e 13), senza riscontro alcuno. La convenuta ha anche affermato che per l' attrice non vi sarebbe, almeno per i crediti previdenziali più antichi, il pericolo di dover pagare , essendo decorso il termine biennale per esercitare il regresso da parte dei lavoratori ex art. 29 D.lgs. 276/2003 art. 29, comma 2, ma per costante giurisprudenza tale termine non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione decennale (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18004 del 04/07/2019 ; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021). Per tali motivi, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, liquidate in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in NZ il 31.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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