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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6145/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO MASSIMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI NOCCO ROSANGELA ( ) VIA D. LAME N. 2 40122 C.F._1
BOLOGNA; ( BORGO S. BRIGIDA 1 43100 PARMA, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in BORGO S. BRIGIDA, 1 43100 PARMA presso il difensore avv.
RUTIGLIANO MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
LE precisa le conclusioni come in atto di citazione in riassunzione insistendo in CP_1 via subordinata ed istruttoria per l'ammissione delle istanze formulate
Per nulla perché contumace CP_2
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa costituisce la riassunzione del giudizio già promosso davanti a questo Tribunale, CP_ mediante atto notificato nel 2014 all'Arch. , e radicato con il n.13345/2014 R.G., conclusosi con sentenza (n.20377/2016) declinatoria della giurisdizione del Giudice italiano a favore del giudice belga, decisione riformata dalla Corte d'Appello felsinea (sent. 1048/2022 del 29/04/2022) per effetto di impugnazione sul punto proposta da CP_1
La società ha dedotto i medesimi fatti e proposto le medesime domande in entrambi Controparte_3
i giudizi, esponendo che:
-in data 27.11.2009 la società e la Commissione Europea sottoscrivevano un Parte_2 contratto multiplo di servizi, avente ad oggetto la prenotazione e l'occupazione di 48 posti in nido d'infanzia da creare a Bruxelles;
- a tal fine Controparte_4 costituivano la società con sede a Bruxelles;
Controparte_5
-nel febbraio 2010 l'attrice sottoscriveva con un contratto di locazione Controparte_6 dell'immobile (di proprietà di quest'ultima) posto in Etterbeck, pattuendo un canone mensile di €
3.950,00, al fine di realizzarvi l'asilo nido d'infanzia oggetto del contratto con la C.E.;
-in data 10.02.2010 affidava all'arch. la progettazione e la direzione lavori CP_1 CP_2 per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a nido d'infanzia, con l'impegno di redigere il progetto in modo conforme a quanto stabilito dalla normativa belga;
-il convenuto, dopo aver fatto i rilievi necessari, incaricava dell'esecuzione dei lavori previsti CP_7 nel progetto e W-CONSTRUCT BVBA della costruzione e posa di una scala di soccorso esterna;
-l'arch. assicurava parte attrice di aver avviato con il Comune di Etterbeck il CP_2 procedimento per ottenere il titolo autorizzatorio dei lavori sulla scorta del suo progetto;
-i lavori venivano avviati e nel novembre 2010, durante il montaggio della scala esterna di soccorso, il
Comune di Etterbeck effettuava un sopralluogo e disponeva un incontro per la prosecuzione dei lavori;
CP_
- in data 8.12.2010 LE AN, incaricata da unitamente all'Arch. e al CP_1 responsabile della società costruttrice della scala, si recava presso il Comune di Etterbeck e verificava che: 1) non era stato avviato il procedimento autorizzatorio dei lavori di ristrutturazione e neppure depositato il relativo progetto;
2) la scala di soccorso esterna andava smontata per l'assenza della relativa autorizzazione;
3) i lavori dovevano essere sospesi;
- in data 16.12.2010, per sanare le irregolarità, l'attrice presentava domanda di titolo autorizzatorio limitatamente ai piani 1° e 2°;
-in seguito, scopriva che il convenuto non aveva neppure correttamente comunicato ai locali Vigili del Fuoco che l'ente governativo competente in materia di sicurezza scelto era “Kind & Gezin” e che ciò comportava la necessità di eseguire ulteriori lavori per rispettare della normativa vigente;
- alla luce di quanto scoperto, nel dicembre 2011 l'attrice inviava lettera raccomandata al convenuto, nella quale dichiarava risolto il contratto e richiedeva la restituzione del corrispettivo corrisposto (€ 14.076,00) nonchè il risarcimento di tutti i danni;
-la missiva non otteneva nessun riscontro;
pertanto, si trovava obbligata a incaricare CP_1 nuovi professionisti per il completamento dei lavori alla luce delle disposizioni normative locali,
pagina 2 di 12 terminandoli nel marzo 2012 e consegnando il nido alla Commissione Europea nel successivo mese di agosto, ma solo per 24, anziché 48 posti.
-in data 28.11.2013 l'attrice inviava ulteriore lettera raccomandata, intimando al convenuto la restituzione del corrispettivo corrisposto e il risarcimento di tutti i danni.
L'attrice ha quantificato i danni patiti come segue:
-€ 28.100,00 costo della scala esterna di soccorso relativo all'ordine, al montaggio, smontaggio e non riutilizzabilità;
-€64.746,90 costo degli ulteriori lavori prescritti dai Vigili del Fuoco;
-€67.150,00 costo della locazione dell'immobile per il periodo di non utilizzo;
-€143.475,75 mancato reddito per il periodo di non utilizzo dell'immobile;
-€101.277,00 mancato reddito per l'indisponibilità del 3° e 4° piano dell'immobile.
Totale € 418.825,65
In diritto l'attrice ha rilevato che i danni patiti e patiendi discendevano direttamente dall'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto e sottoscritte dal professionista;
nel caso specifico, il comportamento dell'architetto integrava gli estremi della negligenza, imperizia ed imprudenza.
L'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattuali nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, nonché previo rigetto di ogni avversa domanda a suo tempo spiegata da controparte siccome inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata, non provata o come meglio, nonché rigettata ogni avversa eccezione e difesa, in accoglimento della domanda spiegata nell'atto di citazione nei confronti dell'attuale convenuto ed insistendo per le istanze istruttorie ivi dedotte, condannare l'arch. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in CP_2 conseguenza degli inadempimenti del convenuto nella misura determinanda, anche in via equitativa, in corso di causa all'esito dell'istruttoria, danni che si indicano nella somma di € 418.825,65 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorando detta somma degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Spese rifuse.
CP_ L'Arch. non si è costituito nell'odierno giudizio, a differenza di quanto accaduto nel precedente giudizio, in cui, per quanto qui interessa, nella comparsa di disposta chiedeva il rigetto delle avverse pretese e contestava la ricostruzione dei fatti, precisando che: il rapporto professionale con era iniziato nei primi mesi del 2009, allorquando era stato CP_4 incaricato di predisporre con urgenza il layout per partecipare alla gara d'appalto promossa dalla Comunità Europea;
aveva fretta di partire subito con il progetto, per cui i rilievi del fabbricato erano stati eseguiti CP_4 soltanto successivamente nell'ambito della progettazione esecutiva;
anche il progetto esecutivo era stato predisposto sulla base delle esigenze di e sui pareri dalla stessa acquisiti a Bruxelles, CP_4 compreso il rapporto preliminare dei vigili del fuoco, con cui la committente aveva tenuto anche i successivi rapporti;
pagina 3 di 12 in sostanza, l'urgenza di di aggiudicarsi la gara aveva fatto sì che il professionista dovesse CP_4 attivarsi per predisporre i documenti necessari, dopo aver seguito incontri per sopralluoghi ed aggiornamenti tra le parti;
infatti, le imprese incaricate si erano attivate ancor prima che fosse firmato il contratto di locazione e che la locatrice-proprietaria firmasse i contratti per la richiesta del “permis d'urbanisme”, tanto che nella mail del 26.3.2010 il convenuto aveva espresso le sue perplessità riguardo ai tempi ristretti a disposizione ed annunciato il rischio di incompletezza del dossier necessario per richiedere le autorizzazioni urbanistiche, anche con riguardo alle opere prescritte dai vigili del fuoco.
In conclusione, secondo il convenuto, la società aveva deciso di iniziare i lavori ancora CP_1 prima del permesso di costruzione, incaricando l'impresa costruttrice e quella che avrebbe dovuto occuparsi della scala di sicurezza;
i suoi delegati avevano operato costantemente nei rapporti con i vigili del fuoco e con le questioni urbanistiche;
la scala di sicurezza era stata installata nonostante la necessità del permesso urbanistico, come pure le modifiche ai dispositivi antincendio erano state apportate per andare incontro ad esigenze di arredi della committente;
pertanto, era CP_1 consapevole di aver iniziato le opere senza avere l'autorizzazione del comune e dei vigili dei fuoco.
In diritto, il professionista contestava di avere violato i doveri di diligenza, avendo sempre informato la committente dei rischi derivanti da tali carenze, di aver operato senza la dovuta perizia, stante la redazione dei progetti e delle modifiche richieste, nonché di aver sempre agito con prudenza, tenendo un comportamento accorto nella scelta dei mezzi più idonei al raggiungimento del risultato migliore.
***
La causa è stata istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica e trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
1. La domanda attorea merita accoglimento nei limiti infra precisati.
CP_
1.1 si duole dell'inadempimento da parte dell'Arch. delle obbligazioni assunte in forza CP_1 del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 10.02.2010 (doc.14), di cui si riportano i passi utili ai fini della decisione: “La Società affida all'Arch. (di seguito denominato "Professionista" o CP_2
"Tecnico incaricato") l'esecuzione diretta o indiretta (a mezzo di professionisti di propria fiducia) dei seguenti incarichi: PROGETTAZIONE_DEFINITIVA/ESECUTIVA/ CALCOLI STRUTTURALI /
DIREZIONE LAVORI / NONCHE' COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EVENTUALI COLLAUDI per la "RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE DA
ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA NEL COMUNE ETTERBEEK — (BRUXELLES) — RUE
D'AUDERGIEEM N' 230".
· L'incarico sarà effettuato in base alla normativa Belga.
Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.
· Il Professionista dovrà garantire il coordinamento di tutti gli altri professionisti da lui incaricati, per la elaborazione delle altre fasi progettuali quali impianti elettrici, meccanici, pompieri, etc.
· Il Professionista dovrà inoltre assicurare la propria collaborazione al Responsabile della Società per ogni attività accessoria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto nella selezione dei fornitori, disbrigo pratiche ed autorizzazioni presso i competenti uffici di Bruxelles ecc.
La clausola n.3 riguarda più specificamente il progetto, che doveva essere redatto in modo conforme a quanto stabilito dalle norme particolari e generali del Belgio che regolano la materia, mentre la n.4 pagina 4 di 12 stabilisce che il progetto doveva essere consegnato in n.3 copie cartacee ed una su supporto magnetico, senza prescrivere alcun termine.
Parte attrice contesta la prestazione professionale svolta sotto triplice aspetto: dovere di diligenza, imperizia ed imprudenza. CP_ In tesi attorea, la diligenza specifica di cui all'art.1176 c.c. non sarebbe stata impiegata dall'Arch. , il quale non avrebbe compiuto tutte le attività idonee al raggiungimento dello scopo dichiarato dal cliente ed al risultato che desiderava, omettendo di avviare i procedimenti autorizzatori con gli enti pubblici competenti, ma assicurando la cliente di averlo fatto, e di interloquire con i competenti Vigili del Fuoco, quale ente governativo scelto in materia di sicurezza, in tal modo disattendendo il suo obbligo di collaborazione con il responsabile della società committente e di garantire il coordinamento di tutti gli altri professionisti dal medesimo incaricati, per il disbrigo delle pratiche ed autorizzazioni presso i competenti uffici di Bruxelles. La imperizia sarebbe evidente nella mancanza di competenze del professionista necessarie per l'attività da svolgere, in quanto avrebbe dovuto conoscere le normative edilizie ed urbanistiche locali, che imponevano il permesso urbanistico per la realizzazione del progetto di ristrutturazione;
in ogni caso, anche qualora tali conoscenze fossero state possedute dal professionista, esse non avevano impedito i ritardi ed il rifacimento delle opere, con particolare riguardo alla scala esterna.
Infine, afferma che la condotta tenuta dal convenuto non risponda a prudenza, in ragione CP_1 del disinteresse e della superficialità che hanno caratterizzato lo svolgimento del suo incarico.
1.2 Il convenuto nella citata comparsa di risposta sollevava molteplici obiezioni a detti rimproveri, assumendo che le attività relative ai pareri dei vigili del Fuoco fossero state intrattenute tramite i delegati di Proges-Minimonde e che nella propria mail del 26.3.2010 egli avesse espresso le sue perplessità riguardo alla ristrettezza dei tempi a disposizione e annunciato il rischio di incompletezza del dossier necessario per richiedere il “permis d'urbanisme”; inoltre, egli avrebbe inviato in data 29.3.2010 alla delegata di a Bruxelles i documenti per la firma di tale permesso, da far CP_1 sottoscrivere alla proprietaria del bene, locato alla committente.
Il convenuto citava, inoltre, una mail del 30.3.2010 inviata a da parte di un loro delegato CP_1
(tale Pierre Crucifix) e per conoscenza al medesimo, in relazione alle modifiche apportate al progetto originariamente redatto, nella quale tale professionista relazionava sugli ulteriori pareri espressi dai vigili del fuoco in proposito;
a seguito di tale comunicazione, l'Architetto, in pari data, avrebbe inviato a e poi a una mail, in cui esprimeva le sue perplessità sulle opere da fare, viste le CP_1 CP_4 nuove prescrizioni dei vigili del fuoco ed il budget limitato, presentando alla committente in data 9.4.2010 il nuovo Budget e successivamente inviandolo all'impresa individuata. Il convenuto asseriva che fosse perfettamente consapevole che i lavori erano iniziati CP_1 senza le necessarie approvazioni ed autorizzazioni e che tale mancanza fosse stata ripetutamente evidenziata, ancora nel mese di ottobre 2010, prima della visita della struttura da parte della
Commissione Europea in data 8.11.2010; inoltre, affermava che la riduzione dei posti dell'asilo nido, da 48 a 24, fosse stata imposta a causa dell'opposizione dei vicini di casa.
1.3 Orbene, la scrivente evidenzia come la mancanza dei documenti allegati al fascicolo cartaceo di parte convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, impedisca di rinvenire una conferma documentale di tali affermazioni, ma ciò non toglie che, ai fini della ricostruzione storica delle circostanze di fatto, possa essere utilizzato il principio di non contestazione, di cui all'art.115 c.c., e di avvalersi di prova presuntiva.
A tal proposito, la mancata contestazione non può dirsi raggiunta, posto che l'attrice, nella prima memoria ex art.183 c.p.c. del precedente giudizio, replicava a tale versione dei fatti, affermando che pagina 5 di 12 l'arch. aveva assicurato a di aver avviato con il Comune di Etterbeck il CP_2 CP_1 procedimento per il titolo autorizzatorio dei lavori come da suo progetto.
Del tutto non vera - e non dimostrata (nemmeno dai documenti allegati ai quali controparte cerca di attribuire un significato che non hanno) - risulta la ricostruzione formulata da controparte secondo cui l'attrice avrebbe pretesamente sollecitato “l'avvio dei lavori ancor prima del “permis d'urbanisme”” e che “ era ben consapevole di non avere né l'autorizzazione del comune (alla quale CP_1 hanno collaborato anche i loro delegati) né quella del vigili del fuoco!”.
Al contrario di quanto ex adverso rappresentato dai documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta emerge invece la preoccupazione dell'attrice per l'ottenimento del titolo autorizzatorio (cfr. email del 15/9/2010, allegato da controparte sub. doc. 14). D'altronde dalla stessa perizia redatta dal convenuto (sub. doc. 19 di controparte) emerge che nel novembre 2010 l'arch. aveva assicurato che le attività compiute fino a quel momento CP_2 non necessitavano di alcun permesso (trattandosi di lavori di minima importanza), con ciò ingenerando un affidamento nell'attrice che, solo successivamente (dicembre 2010), scopriva che il convenuto “nulla aveva fatto” e che era invece necessaria l'autorizzazione, tant'è che il Comune invitava l'attrice a sospendere i lavori. Come si vede l'attrice quello che sollecitava era la tranquillità nel “rispetto delle regole” il che era obbligo contrattuale del convenuto assicurare ponendo in essere le attività necessarie.
1.4 Occorre quindi prendere le mosse dagli accertamenti compiuti sul punto dal CTU, Arch. CP_
sulla scorta del quesito demandatogli di valutare l'operato professionale dell'Arch. alla CP_8 luce delle pattuizioni del contratto inter partes, anche avuto riguardo alle tempistiche e della normativa urbanistica specifica. L'Ausiliario evidenzia:
- in primo luogo, la natura generica e generale del disciplinare d'incarico, che risulta omnicomprensivo e vago, non essendo specificato nulla rispetto alle opere da realizzare previa progettazione, non essendo allegati documenti tecnici, non essendovi alcuna descrizione dell'oggetto della progettazione, ma soltanto la dicitura relativa alla “ristrutturazione di immobile da adibire a nido d'infanzia nel Comune di Etterbeek (Bruxelles) – rue D'Auderghem n.230;
- in secondo luogo, che non vi è alcuna descrizione ulteriore delle opere oggetto di progettazione definitiva-esecutiva, che il contratto di locazione dell'immobile è privo di data e che parte attrice ne colloca la sottoscrizione genericamente nel febbraio 2010; la scrivente nota che effettivamente il doc. 3
è privo di data, ma si legge che l'inizio è fissato per il 1.7.2010 ed il termine al 30.6.2019.
- in terzo luogo, che nel disciplinare non è prevista alcuna tempistica di espletamento dell'incarico né la specifica menzione dell'incarico di presentare la richiesta di titolo edilizio per la ristrutturazione dell'immobili ed i relativi lavori, e di come ciò incida anche sulla quantificazione dei compensi sempre definiti genericamente, senza menzionare le prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nonché eventuali collaudi.
A tal proposito il CTU osserva come dal doc. 5, denominato Situazione Esistente, datato 21.4.2010, si evinca che il professionista abbia effettuato i rilievi, ha elaborato il progetto (doc.6) e un computo metrico (doc.7), sulla scorta del quale la committente ha richiesto alla società Macar s.a. un preventivo poi approvato (doc.8) in data 24.5.2010, ma come non sia allegato il contratto di appalto tra quest'ultima e l'impresa né la data di inizio lavori e le tempistiche. CP_ La scala esterna è stata invece richiesta dall'Arch. (doc.9) alla che ha mandato la CP_9 proposta in data 8.4.2010. CP_
- in quarto luogo, con la mail del 31.3.2010, l'Arch. scrive a ( di aver inviato a CP_1 Per_1 l'annex per il permis d'urbanisme da sottoporre alla proprietà sia per completare le parti Pt_3 pagina 6 di 12 mancanti sia per l'eventuale firma”; riferisce inoltre delle prescrizioni del progetto richieste dal pompiere che il delegato Pierre avrebbe discusso con tale organo per sostenere la tesi di CP_1
Tali elementi documentali portano il CTU ad affermare (pag. 10 relazione tecnica): < allegato 21 (scambio di mail del 31/03/2010), più volte invocato a riprova delle assicurazioni alla committenza da parte del professionista, non può riferirsi ai lavori, iniziati successivamente, ma solo alla scala che pare, ma di tale circostanza non vi è riscontro alcuno, essere richiesta dai VVFF con caratteristiche diverse e più onerose rispetto a quella preventivata. Il doc 9), allegato 20, preventivo del costruttore/posatore della scala, datato ed accettato da l'8/04/2010 è certamente CP_1 successivo alle problematiche menzionate nella suddetta mail del 31/3 ed è logico dedurre che di tale problematiche fosse a conoscenza la committenza, così come della loro soluzione o meno, tanto che i CP_ lavori vennero “successivamente” avviati. Sempre in suddetta mail l'architetto scrive “ieri (30/03/2010) ho inviato a l'annexe per il permis d'urbanisme da sottoporre alla proprietà, sia Pt_3 per completare le parti mancanti sia per l'eventuale firma”. Da tale comunicazione si deduce che entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza della necessità di richiedere il “permis d'urbanisme” per eseguire i lavori di ristrutturazione (comprensivi della scala esterna), ma che tali lavori vennero iniziati senza previa richiesta del titolo autorizzativo.>> Il CTU, per chiarire tali aspetti, ha indirizzato al il quesito sulla questione delle Controparte_10 autorizzazioni necessarie;
dalla risposta fornita risultano i seguenti punti, definiti dirimenti dall'ausiliario, che si trascrivono:
<“le recours” obbligatorio alle competenze di architetto, in quanto tale obbligo vige solo per “questions de stabilité ou quand il y a une augmentation de volume”, tanto che non sarebbe stato necessario nemmeno per il permis n. 8514 successivamente accordato;
b) vi fu una richiesta generica di sopralluogo durante i lavori, senza ulteriori precisazioni, nel quale vennero riprese immagini della scala esterna, ma non viene menzionato alcun incontro nel quale il
Comune abbia richiesto di smontare la scala esterna né tantomeno esiste alcun provvedimento di sospensione dei lavori;
c) non risulta che il Comune di Etterbeek abbia indicato a la presentazione di un titolo CP_1 autorizzativo limitato ai piani 1° e 2°, né, soprattutto, quale sia stata la ragione di tale limitazione, se per errore di progettazione, per divieto normativo ecc.… o comunque per motivi non formalizzati negli atti di causa.>> Il CTU prosegue con la successiva analisi dei fatti (pagg. 11-14):
<<9) Solo in data 14/12/2010 è stata presentata domanda formale di permis che è stato concesso il successivo 7/7/2011 sulla base di un progetto modificato rispetto a quello allegato nell'atto di citazione come doc. 6), Allegato 17. Tale richiesta di permis è stata sottoscritta dalla committenza CP_ apparentemente senza esprimere formali riserve all'architetto , riserve e contestazioni che vengono esplicitate solo nel dicembre dell'anno successivo con la risoluzione contrattuale. 10) In data 26/09/2023 l'Amministrazione di Etterbeek ha risposto ad ulteriori quesiti posti dallo scrivente, risposte dalle quali si deduce che in data 7/12/2010 i lavori erano in corso, che era stata riscontrata la presenza di una “scala irregolare” e che la realizzazione di una scala esterna comporta la risoluzione di problemi di stabilità e pertanto necessita dell'ottenimento preventivo di un “permis d'urbanisme”. L'Amministrazione in tale risposta afferma che la scala esterna “contestata” è stata smantellata dal 2011, quando è stata costruita una nuova scala sulla base del permesso rilasciato a seguito di richiesta di autorizzazione, finalizzata alla regolarizzazione, del 5/09/2013, presentata da altro architetto. Di tale vicenda non è fatta menzione negli atti di causa: dalla risposta dell'Amministrazione si deduce che la
“nuova” scala esterna sarebbe stata costruita nel 2014, quando parte pagina 7 di 12 attrice dice che il servizio è continuato fino all'aprile del 2014 “quando il contratto richiamato al punto precedente scadeva”; non si comprende quindi senso della costruzione nel 2014, a contratto scaduto. Sostanzialmente l'incarico professionale, seppure con un risultato diverso e certamente meno redditizio CP_ rispetto al progetto iniziale, è stato svolto dall'architetto . Nel contratto non era previsto, trattandosi di prestazione professionale, un obbligo di risultato rispetto al progetto da realizzare e nemmeno vi erano allegati documenti descrittivi del risultato previsto. Non sono chiare le ragioni per le quali sia stato richiesto in data 7/12/2010 un di ristrutturazione solo per due piani, e non Controparte_11 quattro, come inizialmente ipotizzato. La ragione non può essere la mancata tempestività della presentazione: se così fosse vi sarebbe stato un ritardo, certamente dannoso per il committente, ma non vi sarebbe stata alcuna ragione di limitare l'intervento di ristrutturazione a soli due piani. Non vi è prova se tale circostanza sia stata dovuta a scelta della committenza, e in tal caso quali siano le ragioni della scelta e se addebitabili ad un inadempimento del progettista, o se dovuta ad un limite o vincolo normativo/urbanistico preesistente e indipendente dalla volontà delle parti. CP_ L'architetto “consentendo” l'inizio dei lavori senza il preventivo necessario “permis d'urbanisme”, circostanza sicuramente conosciuta da committente, ha violato quantomeno l'onere di diligenza del rispetto della normativa urbanistica, anche e soprattutto nel ruolo di Direttore dei Lavori, oggetto di incarico.>>
La scrivente concorda con le considerazioni del proprio consulente, atteso che, a fronte delle osservazioni presentate dal CTP attoreo, non emerge in alcun modo dalla missiva del 31.3.2010 che il professionista avesse assicurato alla committente di aver avviato le pratiche per il titolo autorizzatorio dei lavori, emergendo il contrario. E' verosimile altresì che il Comune belga abbia intimato di smontare la scala ed interrompere i lavori, secondo quanto risulta dalle due mail di risposta inviate dall'ente al CTU in data 14.6.2023 e 26.9.2023
(allegato 11 CTU), ma anche che tale operazione di smantellamento sia avvenuta a seguito del titolo autorizzatorio in data 5.9.2013, allorquando ne è stata costruita una diversa;
collide tuttavia con tale ipotesi, quanto affermato dal CTP e riportato a pag.25 della relazione, secondo cui << i lavori, come previsti dalla negoziazione con il Comune di Etterbeck terminavano nel marzo 2012 e dall'agosto 2012 poteva fornire alla Commissione Europea i posti nido d'infanzia (solo con 24 'posti nido CP_1
d'infanzia' e non contratto con la Commissione Europea - v. doc. Parte_4
1 -sulla scorta del quale veniva affidato l'incarico all'arch. ) nella struttura di 230 avenue CP_2
d'Auderghem B-1040 Bruxelles e detto servizio continuava fino all'aprile del 2014, quando il contratto scadeva (come confermato anche dal testimone all'udienza del 22/3/2023, sentito sui Testimone_1 capitoli 15 e 16 della memoria autorizzata).
Orbene, non vi è alcun riscontro di quando i lavori siano terminati e quanto sia avvenuta la consegna, ma neppure che il Comune abbia prescritto a la presentazione di un titolo autorizzativo CP_1 limitato ai piani 1° e 2°, né quale sia stata la ragione di tale limitazione, se cioè sia avvenuta per errore di progettazione, per divieto normativo o comunque per motivi non formalizzati negli atti di causa
(come evidenziato dal CTU a pag. 11 della relazione e non meglio precisato nelle osservazioni del
CTP). Sul punto il convenuto si era limitato ad affermare, nella comparsa di risposta, che l'individuazione e le verifiche del sito, i pareri preliminari dei vigili del fuoco, che erano stati posti a fondamento del progetto presentato alla Commissione Europea, erano stati eseguiti dagli incaricati della società pur ammettendo che il progetto dell'asilo sia stato ridotto quanto al Parte_5 numero dei bambini, a seguito dell'opposizione promossa dai vicini di causa. Risulta inoltre inconfutabile che l'inizio dei lavori sia stato effettuato prima dell'ottenimento di tali autorizzazioni, altrimenti il Comune di non avrebbe potuto sospenderli in attesa del CP_10 permesso urbanistico e dei vigili del fuoco.
pagina 8 di 12 La circostanza non ha poco rilievo, in quanto incide in maniera notevole sul danno che CP_1 avrebbe subito.
Va comunque notato che la prospettazione della vicenda presenta alcune aporie e incongruenze;
infatti, ad avviso della scrivente, il contratto di assegnazione dell'appalto dalla Commissione Europea a CP_ è stato firmato nel dicembre 2009, mentre il disciplinare d'incarico all'Arch. nel Parte_2 febbraio 2010, benchè il medesimo avesse in precedenza predisposto il progetto preliminare per partecipare alla gara (definito layout) sulla scorta delle informazioni ed i pareri preliminari forniti dai tecnici della committente, all'epoca ancora non costituita da . Parte_2 CP_ Pertanto, risulta storicamente provato che abbia dato incarico all'Arch. di curare la CP_1 progettazione esecutiva e la D.L., allorquando aveva già concluso con la Commissione Europea un contratto di appalto per la realizzazione di un edificio a quattro piani (che avrebbe dovuto ospitare 48 bambini) sulla scorta di un layout e di pareri preliminari ricevuti dai propri incaricati anche con riguardo ai vigili del fuoco, i cui rapporti sono sempre stati gestiti tramite il loro delegato, mentre il convenuto è subentrato successivamente.
IL CTU ha, altresì, verificato che le ha presentato formale domanda di permesso soltanto il CP_1
14.12.2010 sulla base di un progetto modificato rispetto a quello allegato all'atto di citazione, senza sollevare alcuna formale contestazione o riserve all'operato del progettista e D.L. Quindi l'incarico può dirsi in parte eseguito, seppur il fabbricato finale abbia una capienza di bambini dimezzata rispetto al bando ed al progetto iniziale per motivi non chiaramente emersi negli atti di causa, atteso che, come scrive il CTU, non vi erano documenti descrittivi del progetto da realizzare né le ragioni per le quali sia stato richiesto un permesso urbanistico solo per due piani e non quattro, senza avere alcuna certezza sulla tempistica di consegna alla Commissione Europea Il professionista ha quindi violato l'obbligo di diligenza qualificata, ai sensi dell'art.1176 comma secondo c.c., sia nella qualità di progettista esecutivo sia di D.L., consentendo l'inizio dei lavori senza il preventivo permesso urbanistico e prima di ottenere il prescritto parere dai vigili del fuoco per la realizzazione della scala esterna. Infatti, come correttamente sottolineato da parte attrice, il contratto prevedeva che Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. Il Professionista dovrà garantire il coordinamento di tutti gli altri professionisti da lui incaricati, per la elaborazione delle altre fasi progettuali quali impianti elettrici, meccanici, pompieri, etc. Il
Professionista dovrà inoltre assicurare la propria collaborazione al Responsabile della Società per ogni attività accessoria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto nella selezione dei fornitori, disbrigo pratiche ed autorizzazioni presso i competenti uffici di Bruxelles.” L'art. 3 del richiamato contratto prevedeva, inoltre, che “il progetto dovrà essere redatto in modo conforme a quanto stabilito dalle norme particolari e generali del Belgio che regolano la materia”, richiedendo ”elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, calcoli esecutivi delle strutture, piani di sicurezza e di coordinamento, computo metrico, elenco prezzi unitari, capitolato prestazionale per le parti inerenti il progetto architettonico e la relazione descrittiva e relazione illustrativa per la parte architettonica”. Risulta quindi evidente la responsabilità contrattuale del professionista intellettuale derivante dall'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto (e definite dall'art. 2230 c.c. che indica come oggetto del contratto le prestazioni di opera intellettuale), rispetto alle quali la violazione della normativa edilizia/urbanistica non può in alcun modo essere delegata ad altri soggetti ed assume rilievo indiscutibile.
pagina 9 di 12 Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 14527/2023 ha recentemente confermato che “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, "individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).
Come questa Corte ha più volte affermato, si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto "alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico" (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. civ., Sez. II, 12/02/2021, n. 3686; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2017, n.
1214; Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n. 14759).”
3.
Sulla causazione dei danni lamentati da parte attrice, il CTU risponde alle pagine 13-15:
< non risultano emessi provvedimenti di sospensione dei lavori o di rimessione in pristino da parte della amministrazione. Ha però rilievo in ordine ai costi sostenuti dalla committente per la esecuzione e successiva demolizione della prima scala, ritenuta non conforme alla normativa e la cui esecuzione era comunque condizionata, per caratteristiche strutturali, al rilascio del permis d'urbanisme non ancora richiesto.
La mancata richiesta del permis, per il quale non risulta in atti alcuna riserva espressa dallo stesso, anche nella sua qualità di D.L., alla committente ha cagionato uno slittamento nei tempi di utilizzo dell'immobile, quantificabile nei giorni che sono decorsi fra il dicembre 2010 ed il luglio 2011, quando è stata autorizzata la costruzione della nuova scala. La mancata presentazione de “permis d'urbanisme” ha infatti rilievo quanto alla realizzazione, sia per i tempi che per i costi sostenuti, della scala esterna: come esplicitato dal Comune di Etterbeek, la realizzazione di una scala esterna implica la risoluzione di problemi di stabilità e necessita quindi di autorizzazione: di tale omissione è responsabile l'architetto CP_
, in forza della sua specifica e doverosa competenza professionale.
Parte attrice allega sub doc 12) un preventivo della ditta (la stessa impresa già affidataria dei CP_7 CP_ lavori indicata dall'architetto ), datato 28/10/2011, per l'esecuzione di ulteriori lavori. CP_ Al 28/10/2011 l'incarico all'architetto non era ancora stato revocato e quindi non è dato sapere se tali ulteriori lavori fossero necessitati da eventuali mancate indicazioni originarie da parte del tecnico o da scelta della committenza. Non risulta documentato se tali lavori ulteriori, in assenza di richieste formali degli enti preposti fossero necessari o meno sotto il profilo della correttezza urbanistica o del rispetto della normativa di sicurezza/prevenzione, asserendo genericamente parte attrice “necessari ulteriori lavori per il rispetto della normativa vigente”. In assenza di precisa documentazione della CP_ normativa asseritamente violata o non considerata dall'architetto . Non è quindi possibile, alla luce della documentazione allegata, valutare se tali ulteriori lavori, che indubbiamente hanno cagionato un ritardo nella consegna dell'opera ed il conseguente danno da mancato guadagno come invocato da parte attrice, siano inquadrabili nel perimetro di responsabilità professionale del convenuto.>>
Dal verbale delle operazioni peritali datato 5.6.2023 si evince come la risposta del CTP ai dubbi del
CTU sia stata sotto alcuni aspetti fumosa, in quanto si legge, quanto al mancato reddito per indisponibilità del 3° e 4° piano, che sia stata affidata ad altro professionista la presentazione di un progetto relativo alla trasformazione di tali piani, spezzando in due l'opera progettuale, e che, a seguito del colloquio tra il Comune e la proprietà, “scaturì l'ipotesi di consegnare velocemente una pratica che pagina 10 di 12 consentisse l'utilizzo dei piani 1° e 2° e tralasciare momentaneamente la progettazione dei piani 3° e 4°. La decisione di non intervenire sull'intero edificio fu presa per motivi legati alle tempistiche. La pratica legata ai primi due piani era più semplice e con minori permessi da richiedere. L'ulteriore CP sviluppo progettuale fu affidato ad altro tecnico perché i rapporti con l'architetto , viste le inadempienze dello stesso, erano incrinati”. Anche la risposta del alla domanda del CTU, se la limitazione del permesso a soli due piani CP_10 fosse dovuta a ragioni che vietavano a causa di norme urbanistiche di intervenire anche sul terzo e quarto piano, non è esaustiva, in quanto il tecnico si limita a rispondere di non sapere cosa sia stato detto nell'incontro tra l'ente e le e che la domanda di autorizzazione fu limitata ai piani CP_1 inferiori e che la scala esterna non era inclusa nella domanda di permesso.
Deve considerarsi pertanto corretta l'individuazione dei danni operata dal CTU (alle pagine 15 e ss e confermata nelle conclusioni), che considera sussistente il pregiudizio subito da sia per i CP_1 maggiori costi sostenuti per le opere di esecuzione e smantellamento della scala di soccorso esterna, determinati in € 28.100,00, sia per lo slittamento dei termini di apertura dell'asilo nido, quantificati nei giorni trascorsi tra il dicembre 2010 ed il luglio 2011 e nei corrispondenti canoni locativi versati per 7 mesi di ritardo in € 27.650,00, il tutto per complessivi € 55.750,00. Non possono invece essere riconosciuti i costi per i lavori prescritti dai pompieri, in quanto la società avrebbe dovuto comunque sostenerli, ed il mancato guadagno per l'impossibilità di utilizzare l'immobile da novembre a marzo 2012 e per un numero di bambini inferiore, in ragione della mancata allegazione -oltre che dimostrazione- di quanto la stessa abbia percepito a tale titolo dalla data di consegna al Comune belga, non potendo valere a tal fine la proiezione dei dati di bilancio al 2013 e rendendosi necessaria la produzione -mai effettuata- sia dell'allegato II di cui alla clausola n.
1.3 Prezzi del Contratto multiplo di Servizi tra la Commissione Europea sia dei relativi documenti fiscali emessi dalla società attrice. Quanto all'ulteriore pregiudizio discendente dall'aver corrisposto i compensi al professionista fino al momento in cui ha dovuto interrompere il contratto di prestazione d'opera a causa dell'inadempimento, si osserva che non è stata espressamente proposta una vera e propria domanda di risoluzione, soltanto menzionata nella missiva del 9.12.2011 (doc.13), inidonea di per sé a provocarla in assenza di clausola risolutiva espressa, ma tale da fare cessare il rapporto per effetto di revoca/recesso della committente.
Ad ogni modo, tenuto conto delle prestazioni complessivamente erogate fino a quel momento da parte CP_ dell'Arch. , si ritiene di dover ridurre il compenso già versato nella misura di metà, sul rilievo che il danno riconosciuto è parametrato alla riduzione del numero di bambini che la struttura realizzata può ospitare, ma anche tenendo conto che si ignora la destinazione attuale dei restanti piani dell'edificio, la cui ristrutturazione è stata affidata ad altro professionista (risultando difficile immaginare che non sia fonte di reddito in una città importante come Bruxelles).
4. CP_ Da ciò consegue che l'Arch. sia tenuto a restituire l'importo di € 7.038,00 (14.076,00:2), oltre interessi nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo, in considerazione dell'effetto costitutivo con effetti retroattivi della pronuncia risolutoria secondo il dettato dell'art.1458 c.c. Il convenuto va pertanto condannato al versamento della complessiva somma di € 62.788,00
(55750+7038) oltre interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda (notifica della citazione del 30.7.2014 perfezionatasi il 10.8.2014) al saldo effettivo.
5.
pagina 11 di 12 Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta in relazione alla sua prevalente soccombenza rispetto alle questioni decise.
Esse sono liquidate in dispositivo, secondo il D.M. 127/2022 in relazione allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 applicando i parametri medi: € 14.000,00 per tutte le fasi del giudizio presente giudizio, oltre alle anticipazioni sostenute ed indicate nel contributo unificato e nella marca da bollo per complessivi € 1241,00. Vanno poste a carico di parte convenuta anche i compensi liquidati a favore del consulente tecnico d'ufficio come da decreto in data 7.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inadempimento dell'Arch. del contratto di prestazione d'opera professionale CP_2 sottoscritto in data 10.2.2010 e, per l'effetto, ne pronuncia la risoluzione;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al versamento in favore di parte attrice, di € 62.788,00, oltre interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda (notifica della citazione del 30.7.2014 perfezionatasi il 10.8.2014) al saldo effettivo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1241,00 per spese, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da decreto 7.2.2025.
Bologna, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO MASSIMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI NOCCO ROSANGELA ( ) VIA D. LAME N. 2 40122 C.F._1
BOLOGNA; ( BORGO S. BRIGIDA 1 43100 PARMA, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in BORGO S. BRIGIDA, 1 43100 PARMA presso il difensore avv.
RUTIGLIANO MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
LE precisa le conclusioni come in atto di citazione in riassunzione insistendo in CP_1 via subordinata ed istruttoria per l'ammissione delle istanze formulate
Per nulla perché contumace CP_2
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa costituisce la riassunzione del giudizio già promosso davanti a questo Tribunale, CP_ mediante atto notificato nel 2014 all'Arch. , e radicato con il n.13345/2014 R.G., conclusosi con sentenza (n.20377/2016) declinatoria della giurisdizione del Giudice italiano a favore del giudice belga, decisione riformata dalla Corte d'Appello felsinea (sent. 1048/2022 del 29/04/2022) per effetto di impugnazione sul punto proposta da CP_1
La società ha dedotto i medesimi fatti e proposto le medesime domande in entrambi Controparte_3
i giudizi, esponendo che:
-in data 27.11.2009 la società e la Commissione Europea sottoscrivevano un Parte_2 contratto multiplo di servizi, avente ad oggetto la prenotazione e l'occupazione di 48 posti in nido d'infanzia da creare a Bruxelles;
- a tal fine Controparte_4 costituivano la società con sede a Bruxelles;
Controparte_5
-nel febbraio 2010 l'attrice sottoscriveva con un contratto di locazione Controparte_6 dell'immobile (di proprietà di quest'ultima) posto in Etterbeck, pattuendo un canone mensile di €
3.950,00, al fine di realizzarvi l'asilo nido d'infanzia oggetto del contratto con la C.E.;
-in data 10.02.2010 affidava all'arch. la progettazione e la direzione lavori CP_1 CP_2 per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a nido d'infanzia, con l'impegno di redigere il progetto in modo conforme a quanto stabilito dalla normativa belga;
-il convenuto, dopo aver fatto i rilievi necessari, incaricava dell'esecuzione dei lavori previsti CP_7 nel progetto e W-CONSTRUCT BVBA della costruzione e posa di una scala di soccorso esterna;
-l'arch. assicurava parte attrice di aver avviato con il Comune di Etterbeck il CP_2 procedimento per ottenere il titolo autorizzatorio dei lavori sulla scorta del suo progetto;
-i lavori venivano avviati e nel novembre 2010, durante il montaggio della scala esterna di soccorso, il
Comune di Etterbeck effettuava un sopralluogo e disponeva un incontro per la prosecuzione dei lavori;
CP_
- in data 8.12.2010 LE AN, incaricata da unitamente all'Arch. e al CP_1 responsabile della società costruttrice della scala, si recava presso il Comune di Etterbeck e verificava che: 1) non era stato avviato il procedimento autorizzatorio dei lavori di ristrutturazione e neppure depositato il relativo progetto;
2) la scala di soccorso esterna andava smontata per l'assenza della relativa autorizzazione;
3) i lavori dovevano essere sospesi;
- in data 16.12.2010, per sanare le irregolarità, l'attrice presentava domanda di titolo autorizzatorio limitatamente ai piani 1° e 2°;
-in seguito, scopriva che il convenuto non aveva neppure correttamente comunicato ai locali Vigili del Fuoco che l'ente governativo competente in materia di sicurezza scelto era “Kind & Gezin” e che ciò comportava la necessità di eseguire ulteriori lavori per rispettare della normativa vigente;
- alla luce di quanto scoperto, nel dicembre 2011 l'attrice inviava lettera raccomandata al convenuto, nella quale dichiarava risolto il contratto e richiedeva la restituzione del corrispettivo corrisposto (€ 14.076,00) nonchè il risarcimento di tutti i danni;
-la missiva non otteneva nessun riscontro;
pertanto, si trovava obbligata a incaricare CP_1 nuovi professionisti per il completamento dei lavori alla luce delle disposizioni normative locali,
pagina 2 di 12 terminandoli nel marzo 2012 e consegnando il nido alla Commissione Europea nel successivo mese di agosto, ma solo per 24, anziché 48 posti.
-in data 28.11.2013 l'attrice inviava ulteriore lettera raccomandata, intimando al convenuto la restituzione del corrispettivo corrisposto e il risarcimento di tutti i danni.
L'attrice ha quantificato i danni patiti come segue:
-€ 28.100,00 costo della scala esterna di soccorso relativo all'ordine, al montaggio, smontaggio e non riutilizzabilità;
-€64.746,90 costo degli ulteriori lavori prescritti dai Vigili del Fuoco;
-€67.150,00 costo della locazione dell'immobile per il periodo di non utilizzo;
-€143.475,75 mancato reddito per il periodo di non utilizzo dell'immobile;
-€101.277,00 mancato reddito per l'indisponibilità del 3° e 4° piano dell'immobile.
Totale € 418.825,65
In diritto l'attrice ha rilevato che i danni patiti e patiendi discendevano direttamente dall'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto e sottoscritte dal professionista;
nel caso specifico, il comportamento dell'architetto integrava gli estremi della negligenza, imperizia ed imprudenza.
L'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattuali nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, nonché previo rigetto di ogni avversa domanda a suo tempo spiegata da controparte siccome inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata, non provata o come meglio, nonché rigettata ogni avversa eccezione e difesa, in accoglimento della domanda spiegata nell'atto di citazione nei confronti dell'attuale convenuto ed insistendo per le istanze istruttorie ivi dedotte, condannare l'arch. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in CP_2 conseguenza degli inadempimenti del convenuto nella misura determinanda, anche in via equitativa, in corso di causa all'esito dell'istruttoria, danni che si indicano nella somma di € 418.825,65 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorando detta somma degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Spese rifuse.
CP_ L'Arch. non si è costituito nell'odierno giudizio, a differenza di quanto accaduto nel precedente giudizio, in cui, per quanto qui interessa, nella comparsa di disposta chiedeva il rigetto delle avverse pretese e contestava la ricostruzione dei fatti, precisando che: il rapporto professionale con era iniziato nei primi mesi del 2009, allorquando era stato CP_4 incaricato di predisporre con urgenza il layout per partecipare alla gara d'appalto promossa dalla Comunità Europea;
aveva fretta di partire subito con il progetto, per cui i rilievi del fabbricato erano stati eseguiti CP_4 soltanto successivamente nell'ambito della progettazione esecutiva;
anche il progetto esecutivo era stato predisposto sulla base delle esigenze di e sui pareri dalla stessa acquisiti a Bruxelles, CP_4 compreso il rapporto preliminare dei vigili del fuoco, con cui la committente aveva tenuto anche i successivi rapporti;
pagina 3 di 12 in sostanza, l'urgenza di di aggiudicarsi la gara aveva fatto sì che il professionista dovesse CP_4 attivarsi per predisporre i documenti necessari, dopo aver seguito incontri per sopralluoghi ed aggiornamenti tra le parti;
infatti, le imprese incaricate si erano attivate ancor prima che fosse firmato il contratto di locazione e che la locatrice-proprietaria firmasse i contratti per la richiesta del “permis d'urbanisme”, tanto che nella mail del 26.3.2010 il convenuto aveva espresso le sue perplessità riguardo ai tempi ristretti a disposizione ed annunciato il rischio di incompletezza del dossier necessario per richiedere le autorizzazioni urbanistiche, anche con riguardo alle opere prescritte dai vigili del fuoco.
In conclusione, secondo il convenuto, la società aveva deciso di iniziare i lavori ancora CP_1 prima del permesso di costruzione, incaricando l'impresa costruttrice e quella che avrebbe dovuto occuparsi della scala di sicurezza;
i suoi delegati avevano operato costantemente nei rapporti con i vigili del fuoco e con le questioni urbanistiche;
la scala di sicurezza era stata installata nonostante la necessità del permesso urbanistico, come pure le modifiche ai dispositivi antincendio erano state apportate per andare incontro ad esigenze di arredi della committente;
pertanto, era CP_1 consapevole di aver iniziato le opere senza avere l'autorizzazione del comune e dei vigili dei fuoco.
In diritto, il professionista contestava di avere violato i doveri di diligenza, avendo sempre informato la committente dei rischi derivanti da tali carenze, di aver operato senza la dovuta perizia, stante la redazione dei progetti e delle modifiche richieste, nonché di aver sempre agito con prudenza, tenendo un comportamento accorto nella scelta dei mezzi più idonei al raggiungimento del risultato migliore.
***
La causa è stata istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica e trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
1. La domanda attorea merita accoglimento nei limiti infra precisati.
CP_
1.1 si duole dell'inadempimento da parte dell'Arch. delle obbligazioni assunte in forza CP_1 del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 10.02.2010 (doc.14), di cui si riportano i passi utili ai fini della decisione: “La Società affida all'Arch. (di seguito denominato "Professionista" o CP_2
"Tecnico incaricato") l'esecuzione diretta o indiretta (a mezzo di professionisti di propria fiducia) dei seguenti incarichi: PROGETTAZIONE_DEFINITIVA/ESECUTIVA/ CALCOLI STRUTTURALI /
DIREZIONE LAVORI / NONCHE' COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EVENTUALI COLLAUDI per la "RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE DA
ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA NEL COMUNE ETTERBEEK — (BRUXELLES) — RUE
D'AUDERGIEEM N' 230".
· L'incarico sarà effettuato in base alla normativa Belga.
Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.
· Il Professionista dovrà garantire il coordinamento di tutti gli altri professionisti da lui incaricati, per la elaborazione delle altre fasi progettuali quali impianti elettrici, meccanici, pompieri, etc.
· Il Professionista dovrà inoltre assicurare la propria collaborazione al Responsabile della Società per ogni attività accessoria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto nella selezione dei fornitori, disbrigo pratiche ed autorizzazioni presso i competenti uffici di Bruxelles ecc.
La clausola n.3 riguarda più specificamente il progetto, che doveva essere redatto in modo conforme a quanto stabilito dalle norme particolari e generali del Belgio che regolano la materia, mentre la n.4 pagina 4 di 12 stabilisce che il progetto doveva essere consegnato in n.3 copie cartacee ed una su supporto magnetico, senza prescrivere alcun termine.
Parte attrice contesta la prestazione professionale svolta sotto triplice aspetto: dovere di diligenza, imperizia ed imprudenza. CP_ In tesi attorea, la diligenza specifica di cui all'art.1176 c.c. non sarebbe stata impiegata dall'Arch. , il quale non avrebbe compiuto tutte le attività idonee al raggiungimento dello scopo dichiarato dal cliente ed al risultato che desiderava, omettendo di avviare i procedimenti autorizzatori con gli enti pubblici competenti, ma assicurando la cliente di averlo fatto, e di interloquire con i competenti Vigili del Fuoco, quale ente governativo scelto in materia di sicurezza, in tal modo disattendendo il suo obbligo di collaborazione con il responsabile della società committente e di garantire il coordinamento di tutti gli altri professionisti dal medesimo incaricati, per il disbrigo delle pratiche ed autorizzazioni presso i competenti uffici di Bruxelles. La imperizia sarebbe evidente nella mancanza di competenze del professionista necessarie per l'attività da svolgere, in quanto avrebbe dovuto conoscere le normative edilizie ed urbanistiche locali, che imponevano il permesso urbanistico per la realizzazione del progetto di ristrutturazione;
in ogni caso, anche qualora tali conoscenze fossero state possedute dal professionista, esse non avevano impedito i ritardi ed il rifacimento delle opere, con particolare riguardo alla scala esterna.
Infine, afferma che la condotta tenuta dal convenuto non risponda a prudenza, in ragione CP_1 del disinteresse e della superficialità che hanno caratterizzato lo svolgimento del suo incarico.
1.2 Il convenuto nella citata comparsa di risposta sollevava molteplici obiezioni a detti rimproveri, assumendo che le attività relative ai pareri dei vigili del Fuoco fossero state intrattenute tramite i delegati di Proges-Minimonde e che nella propria mail del 26.3.2010 egli avesse espresso le sue perplessità riguardo alla ristrettezza dei tempi a disposizione e annunciato il rischio di incompletezza del dossier necessario per richiedere il “permis d'urbanisme”; inoltre, egli avrebbe inviato in data 29.3.2010 alla delegata di a Bruxelles i documenti per la firma di tale permesso, da far CP_1 sottoscrivere alla proprietaria del bene, locato alla committente.
Il convenuto citava, inoltre, una mail del 30.3.2010 inviata a da parte di un loro delegato CP_1
(tale Pierre Crucifix) e per conoscenza al medesimo, in relazione alle modifiche apportate al progetto originariamente redatto, nella quale tale professionista relazionava sugli ulteriori pareri espressi dai vigili del fuoco in proposito;
a seguito di tale comunicazione, l'Architetto, in pari data, avrebbe inviato a e poi a una mail, in cui esprimeva le sue perplessità sulle opere da fare, viste le CP_1 CP_4 nuove prescrizioni dei vigili del fuoco ed il budget limitato, presentando alla committente in data 9.4.2010 il nuovo Budget e successivamente inviandolo all'impresa individuata. Il convenuto asseriva che fosse perfettamente consapevole che i lavori erano iniziati CP_1 senza le necessarie approvazioni ed autorizzazioni e che tale mancanza fosse stata ripetutamente evidenziata, ancora nel mese di ottobre 2010, prima della visita della struttura da parte della
Commissione Europea in data 8.11.2010; inoltre, affermava che la riduzione dei posti dell'asilo nido, da 48 a 24, fosse stata imposta a causa dell'opposizione dei vicini di casa.
1.3 Orbene, la scrivente evidenzia come la mancanza dei documenti allegati al fascicolo cartaceo di parte convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, impedisca di rinvenire una conferma documentale di tali affermazioni, ma ciò non toglie che, ai fini della ricostruzione storica delle circostanze di fatto, possa essere utilizzato il principio di non contestazione, di cui all'art.115 c.c., e di avvalersi di prova presuntiva.
A tal proposito, la mancata contestazione non può dirsi raggiunta, posto che l'attrice, nella prima memoria ex art.183 c.p.c. del precedente giudizio, replicava a tale versione dei fatti, affermando che pagina 5 di 12 l'arch. aveva assicurato a di aver avviato con il Comune di Etterbeck il CP_2 CP_1 procedimento per il titolo autorizzatorio dei lavori come da suo progetto.
Del tutto non vera - e non dimostrata (nemmeno dai documenti allegati ai quali controparte cerca di attribuire un significato che non hanno) - risulta la ricostruzione formulata da controparte secondo cui l'attrice avrebbe pretesamente sollecitato “l'avvio dei lavori ancor prima del “permis d'urbanisme”” e che “ era ben consapevole di non avere né l'autorizzazione del comune (alla quale CP_1 hanno collaborato anche i loro delegati) né quella del vigili del fuoco!”.
Al contrario di quanto ex adverso rappresentato dai documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta emerge invece la preoccupazione dell'attrice per l'ottenimento del titolo autorizzatorio (cfr. email del 15/9/2010, allegato da controparte sub. doc. 14). D'altronde dalla stessa perizia redatta dal convenuto (sub. doc. 19 di controparte) emerge che nel novembre 2010 l'arch. aveva assicurato che le attività compiute fino a quel momento CP_2 non necessitavano di alcun permesso (trattandosi di lavori di minima importanza), con ciò ingenerando un affidamento nell'attrice che, solo successivamente (dicembre 2010), scopriva che il convenuto “nulla aveva fatto” e che era invece necessaria l'autorizzazione, tant'è che il Comune invitava l'attrice a sospendere i lavori. Come si vede l'attrice quello che sollecitava era la tranquillità nel “rispetto delle regole” il che era obbligo contrattuale del convenuto assicurare ponendo in essere le attività necessarie.
1.4 Occorre quindi prendere le mosse dagli accertamenti compiuti sul punto dal CTU, Arch. CP_
sulla scorta del quesito demandatogli di valutare l'operato professionale dell'Arch. alla CP_8 luce delle pattuizioni del contratto inter partes, anche avuto riguardo alle tempistiche e della normativa urbanistica specifica. L'Ausiliario evidenzia:
- in primo luogo, la natura generica e generale del disciplinare d'incarico, che risulta omnicomprensivo e vago, non essendo specificato nulla rispetto alle opere da realizzare previa progettazione, non essendo allegati documenti tecnici, non essendovi alcuna descrizione dell'oggetto della progettazione, ma soltanto la dicitura relativa alla “ristrutturazione di immobile da adibire a nido d'infanzia nel Comune di Etterbeek (Bruxelles) – rue D'Auderghem n.230;
- in secondo luogo, che non vi è alcuna descrizione ulteriore delle opere oggetto di progettazione definitiva-esecutiva, che il contratto di locazione dell'immobile è privo di data e che parte attrice ne colloca la sottoscrizione genericamente nel febbraio 2010; la scrivente nota che effettivamente il doc. 3
è privo di data, ma si legge che l'inizio è fissato per il 1.7.2010 ed il termine al 30.6.2019.
- in terzo luogo, che nel disciplinare non è prevista alcuna tempistica di espletamento dell'incarico né la specifica menzione dell'incarico di presentare la richiesta di titolo edilizio per la ristrutturazione dell'immobili ed i relativi lavori, e di come ciò incida anche sulla quantificazione dei compensi sempre definiti genericamente, senza menzionare le prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nonché eventuali collaudi.
A tal proposito il CTU osserva come dal doc. 5, denominato Situazione Esistente, datato 21.4.2010, si evinca che il professionista abbia effettuato i rilievi, ha elaborato il progetto (doc.6) e un computo metrico (doc.7), sulla scorta del quale la committente ha richiesto alla società Macar s.a. un preventivo poi approvato (doc.8) in data 24.5.2010, ma come non sia allegato il contratto di appalto tra quest'ultima e l'impresa né la data di inizio lavori e le tempistiche. CP_ La scala esterna è stata invece richiesta dall'Arch. (doc.9) alla che ha mandato la CP_9 proposta in data 8.4.2010. CP_
- in quarto luogo, con la mail del 31.3.2010, l'Arch. scrive a ( di aver inviato a CP_1 Per_1 l'annex per il permis d'urbanisme da sottoporre alla proprietà sia per completare le parti Pt_3 pagina 6 di 12 mancanti sia per l'eventuale firma”; riferisce inoltre delle prescrizioni del progetto richieste dal pompiere che il delegato Pierre avrebbe discusso con tale organo per sostenere la tesi di CP_1
Tali elementi documentali portano il CTU ad affermare (pag. 10 relazione tecnica): < allegato 21 (scambio di mail del 31/03/2010), più volte invocato a riprova delle assicurazioni alla committenza da parte del professionista, non può riferirsi ai lavori, iniziati successivamente, ma solo alla scala che pare, ma di tale circostanza non vi è riscontro alcuno, essere richiesta dai VVFF con caratteristiche diverse e più onerose rispetto a quella preventivata. Il doc 9), allegato 20, preventivo del costruttore/posatore della scala, datato ed accettato da l'8/04/2010 è certamente CP_1 successivo alle problematiche menzionate nella suddetta mail del 31/3 ed è logico dedurre che di tale problematiche fosse a conoscenza la committenza, così come della loro soluzione o meno, tanto che i CP_ lavori vennero “successivamente” avviati. Sempre in suddetta mail l'architetto scrive “ieri (30/03/2010) ho inviato a l'annexe per il permis d'urbanisme da sottoporre alla proprietà, sia Pt_3 per completare le parti mancanti sia per l'eventuale firma”. Da tale comunicazione si deduce che entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza della necessità di richiedere il “permis d'urbanisme” per eseguire i lavori di ristrutturazione (comprensivi della scala esterna), ma che tali lavori vennero iniziati senza previa richiesta del titolo autorizzativo.>> Il CTU, per chiarire tali aspetti, ha indirizzato al il quesito sulla questione delle Controparte_10 autorizzazioni necessarie;
dalla risposta fornita risultano i seguenti punti, definiti dirimenti dall'ausiliario, che si trascrivono:
<“le recours” obbligatorio alle competenze di architetto, in quanto tale obbligo vige solo per “questions de stabilité ou quand il y a une augmentation de volume”, tanto che non sarebbe stato necessario nemmeno per il permis n. 8514 successivamente accordato;
b) vi fu una richiesta generica di sopralluogo durante i lavori, senza ulteriori precisazioni, nel quale vennero riprese immagini della scala esterna, ma non viene menzionato alcun incontro nel quale il
Comune abbia richiesto di smontare la scala esterna né tantomeno esiste alcun provvedimento di sospensione dei lavori;
c) non risulta che il Comune di Etterbeek abbia indicato a la presentazione di un titolo CP_1 autorizzativo limitato ai piani 1° e 2°, né, soprattutto, quale sia stata la ragione di tale limitazione, se per errore di progettazione, per divieto normativo ecc.… o comunque per motivi non formalizzati negli atti di causa.>> Il CTU prosegue con la successiva analisi dei fatti (pagg. 11-14):
<<9) Solo in data 14/12/2010 è stata presentata domanda formale di permis che è stato concesso il successivo 7/7/2011 sulla base di un progetto modificato rispetto a quello allegato nell'atto di citazione come doc. 6), Allegato 17. Tale richiesta di permis è stata sottoscritta dalla committenza CP_ apparentemente senza esprimere formali riserve all'architetto , riserve e contestazioni che vengono esplicitate solo nel dicembre dell'anno successivo con la risoluzione contrattuale. 10) In data 26/09/2023 l'Amministrazione di Etterbeek ha risposto ad ulteriori quesiti posti dallo scrivente, risposte dalle quali si deduce che in data 7/12/2010 i lavori erano in corso, che era stata riscontrata la presenza di una “scala irregolare” e che la realizzazione di una scala esterna comporta la risoluzione di problemi di stabilità e pertanto necessita dell'ottenimento preventivo di un “permis d'urbanisme”. L'Amministrazione in tale risposta afferma che la scala esterna “contestata” è stata smantellata dal 2011, quando è stata costruita una nuova scala sulla base del permesso rilasciato a seguito di richiesta di autorizzazione, finalizzata alla regolarizzazione, del 5/09/2013, presentata da altro architetto. Di tale vicenda non è fatta menzione negli atti di causa: dalla risposta dell'Amministrazione si deduce che la
“nuova” scala esterna sarebbe stata costruita nel 2014, quando parte pagina 7 di 12 attrice dice che il servizio è continuato fino all'aprile del 2014 “quando il contratto richiamato al punto precedente scadeva”; non si comprende quindi senso della costruzione nel 2014, a contratto scaduto. Sostanzialmente l'incarico professionale, seppure con un risultato diverso e certamente meno redditizio CP_ rispetto al progetto iniziale, è stato svolto dall'architetto . Nel contratto non era previsto, trattandosi di prestazione professionale, un obbligo di risultato rispetto al progetto da realizzare e nemmeno vi erano allegati documenti descrittivi del risultato previsto. Non sono chiare le ragioni per le quali sia stato richiesto in data 7/12/2010 un di ristrutturazione solo per due piani, e non Controparte_11 quattro, come inizialmente ipotizzato. La ragione non può essere la mancata tempestività della presentazione: se così fosse vi sarebbe stato un ritardo, certamente dannoso per il committente, ma non vi sarebbe stata alcuna ragione di limitare l'intervento di ristrutturazione a soli due piani. Non vi è prova se tale circostanza sia stata dovuta a scelta della committenza, e in tal caso quali siano le ragioni della scelta e se addebitabili ad un inadempimento del progettista, o se dovuta ad un limite o vincolo normativo/urbanistico preesistente e indipendente dalla volontà delle parti. CP_ L'architetto “consentendo” l'inizio dei lavori senza il preventivo necessario “permis d'urbanisme”, circostanza sicuramente conosciuta da committente, ha violato quantomeno l'onere di diligenza del rispetto della normativa urbanistica, anche e soprattutto nel ruolo di Direttore dei Lavori, oggetto di incarico.>>
La scrivente concorda con le considerazioni del proprio consulente, atteso che, a fronte delle osservazioni presentate dal CTP attoreo, non emerge in alcun modo dalla missiva del 31.3.2010 che il professionista avesse assicurato alla committente di aver avviato le pratiche per il titolo autorizzatorio dei lavori, emergendo il contrario. E' verosimile altresì che il Comune belga abbia intimato di smontare la scala ed interrompere i lavori, secondo quanto risulta dalle due mail di risposta inviate dall'ente al CTU in data 14.6.2023 e 26.9.2023
(allegato 11 CTU), ma anche che tale operazione di smantellamento sia avvenuta a seguito del titolo autorizzatorio in data 5.9.2013, allorquando ne è stata costruita una diversa;
collide tuttavia con tale ipotesi, quanto affermato dal CTP e riportato a pag.25 della relazione, secondo cui << i lavori, come previsti dalla negoziazione con il Comune di Etterbeck terminavano nel marzo 2012 e dall'agosto 2012 poteva fornire alla Commissione Europea i posti nido d'infanzia (solo con 24 'posti nido CP_1
d'infanzia' e non contratto con la Commissione Europea - v. doc. Parte_4
1 -sulla scorta del quale veniva affidato l'incarico all'arch. ) nella struttura di 230 avenue CP_2
d'Auderghem B-1040 Bruxelles e detto servizio continuava fino all'aprile del 2014, quando il contratto scadeva (come confermato anche dal testimone all'udienza del 22/3/2023, sentito sui Testimone_1 capitoli 15 e 16 della memoria autorizzata).
Orbene, non vi è alcun riscontro di quando i lavori siano terminati e quanto sia avvenuta la consegna, ma neppure che il Comune abbia prescritto a la presentazione di un titolo autorizzativo CP_1 limitato ai piani 1° e 2°, né quale sia stata la ragione di tale limitazione, se cioè sia avvenuta per errore di progettazione, per divieto normativo o comunque per motivi non formalizzati negli atti di causa
(come evidenziato dal CTU a pag. 11 della relazione e non meglio precisato nelle osservazioni del
CTP). Sul punto il convenuto si era limitato ad affermare, nella comparsa di risposta, che l'individuazione e le verifiche del sito, i pareri preliminari dei vigili del fuoco, che erano stati posti a fondamento del progetto presentato alla Commissione Europea, erano stati eseguiti dagli incaricati della società pur ammettendo che il progetto dell'asilo sia stato ridotto quanto al Parte_5 numero dei bambini, a seguito dell'opposizione promossa dai vicini di causa. Risulta inoltre inconfutabile che l'inizio dei lavori sia stato effettuato prima dell'ottenimento di tali autorizzazioni, altrimenti il Comune di non avrebbe potuto sospenderli in attesa del CP_10 permesso urbanistico e dei vigili del fuoco.
pagina 8 di 12 La circostanza non ha poco rilievo, in quanto incide in maniera notevole sul danno che CP_1 avrebbe subito.
Va comunque notato che la prospettazione della vicenda presenta alcune aporie e incongruenze;
infatti, ad avviso della scrivente, il contratto di assegnazione dell'appalto dalla Commissione Europea a CP_ è stato firmato nel dicembre 2009, mentre il disciplinare d'incarico all'Arch. nel Parte_2 febbraio 2010, benchè il medesimo avesse in precedenza predisposto il progetto preliminare per partecipare alla gara (definito layout) sulla scorta delle informazioni ed i pareri preliminari forniti dai tecnici della committente, all'epoca ancora non costituita da . Parte_2 CP_ Pertanto, risulta storicamente provato che abbia dato incarico all'Arch. di curare la CP_1 progettazione esecutiva e la D.L., allorquando aveva già concluso con la Commissione Europea un contratto di appalto per la realizzazione di un edificio a quattro piani (che avrebbe dovuto ospitare 48 bambini) sulla scorta di un layout e di pareri preliminari ricevuti dai propri incaricati anche con riguardo ai vigili del fuoco, i cui rapporti sono sempre stati gestiti tramite il loro delegato, mentre il convenuto è subentrato successivamente.
IL CTU ha, altresì, verificato che le ha presentato formale domanda di permesso soltanto il CP_1
14.12.2010 sulla base di un progetto modificato rispetto a quello allegato all'atto di citazione, senza sollevare alcuna formale contestazione o riserve all'operato del progettista e D.L. Quindi l'incarico può dirsi in parte eseguito, seppur il fabbricato finale abbia una capienza di bambini dimezzata rispetto al bando ed al progetto iniziale per motivi non chiaramente emersi negli atti di causa, atteso che, come scrive il CTU, non vi erano documenti descrittivi del progetto da realizzare né le ragioni per le quali sia stato richiesto un permesso urbanistico solo per due piani e non quattro, senza avere alcuna certezza sulla tempistica di consegna alla Commissione Europea Il professionista ha quindi violato l'obbligo di diligenza qualificata, ai sensi dell'art.1176 comma secondo c.c., sia nella qualità di progettista esecutivo sia di D.L., consentendo l'inizio dei lavori senza il preventivo permesso urbanistico e prima di ottenere il prescritto parere dai vigili del fuoco per la realizzazione della scala esterna. Infatti, come correttamente sottolineato da parte attrice, il contratto prevedeva che Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. Il Professionista dovrà garantire il coordinamento di tutti gli altri professionisti da lui incaricati, per la elaborazione delle altre fasi progettuali quali impianti elettrici, meccanici, pompieri, etc. Il
Professionista dovrà inoltre assicurare la propria collaborazione al Responsabile della Società per ogni attività accessoria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto nella selezione dei fornitori, disbrigo pratiche ed autorizzazioni presso i competenti uffici di Bruxelles.” L'art. 3 del richiamato contratto prevedeva, inoltre, che “il progetto dovrà essere redatto in modo conforme a quanto stabilito dalle norme particolari e generali del Belgio che regolano la materia”, richiedendo ”elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, calcoli esecutivi delle strutture, piani di sicurezza e di coordinamento, computo metrico, elenco prezzi unitari, capitolato prestazionale per le parti inerenti il progetto architettonico e la relazione descrittiva e relazione illustrativa per la parte architettonica”. Risulta quindi evidente la responsabilità contrattuale del professionista intellettuale derivante dall'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto (e definite dall'art. 2230 c.c. che indica come oggetto del contratto le prestazioni di opera intellettuale), rispetto alle quali la violazione della normativa edilizia/urbanistica non può in alcun modo essere delegata ad altri soggetti ed assume rilievo indiscutibile.
pagina 9 di 12 Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 14527/2023 ha recentemente confermato che “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, "individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).
Come questa Corte ha più volte affermato, si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto "alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico" (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. civ., Sez. II, 12/02/2021, n. 3686; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2017, n.
1214; Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n. 14759).”
3.
Sulla causazione dei danni lamentati da parte attrice, il CTU risponde alle pagine 13-15:
< non risultano emessi provvedimenti di sospensione dei lavori o di rimessione in pristino da parte della amministrazione. Ha però rilievo in ordine ai costi sostenuti dalla committente per la esecuzione e successiva demolizione della prima scala, ritenuta non conforme alla normativa e la cui esecuzione era comunque condizionata, per caratteristiche strutturali, al rilascio del permis d'urbanisme non ancora richiesto.
La mancata richiesta del permis, per il quale non risulta in atti alcuna riserva espressa dallo stesso, anche nella sua qualità di D.L., alla committente ha cagionato uno slittamento nei tempi di utilizzo dell'immobile, quantificabile nei giorni che sono decorsi fra il dicembre 2010 ed il luglio 2011, quando è stata autorizzata la costruzione della nuova scala. La mancata presentazione de “permis d'urbanisme” ha infatti rilievo quanto alla realizzazione, sia per i tempi che per i costi sostenuti, della scala esterna: come esplicitato dal Comune di Etterbeek, la realizzazione di una scala esterna implica la risoluzione di problemi di stabilità e necessita quindi di autorizzazione: di tale omissione è responsabile l'architetto CP_
, in forza della sua specifica e doverosa competenza professionale.
Parte attrice allega sub doc 12) un preventivo della ditta (la stessa impresa già affidataria dei CP_7 CP_ lavori indicata dall'architetto ), datato 28/10/2011, per l'esecuzione di ulteriori lavori. CP_ Al 28/10/2011 l'incarico all'architetto non era ancora stato revocato e quindi non è dato sapere se tali ulteriori lavori fossero necessitati da eventuali mancate indicazioni originarie da parte del tecnico o da scelta della committenza. Non risulta documentato se tali lavori ulteriori, in assenza di richieste formali degli enti preposti fossero necessari o meno sotto il profilo della correttezza urbanistica o del rispetto della normativa di sicurezza/prevenzione, asserendo genericamente parte attrice “necessari ulteriori lavori per il rispetto della normativa vigente”. In assenza di precisa documentazione della CP_ normativa asseritamente violata o non considerata dall'architetto . Non è quindi possibile, alla luce della documentazione allegata, valutare se tali ulteriori lavori, che indubbiamente hanno cagionato un ritardo nella consegna dell'opera ed il conseguente danno da mancato guadagno come invocato da parte attrice, siano inquadrabili nel perimetro di responsabilità professionale del convenuto.>>
Dal verbale delle operazioni peritali datato 5.6.2023 si evince come la risposta del CTP ai dubbi del
CTU sia stata sotto alcuni aspetti fumosa, in quanto si legge, quanto al mancato reddito per indisponibilità del 3° e 4° piano, che sia stata affidata ad altro professionista la presentazione di un progetto relativo alla trasformazione di tali piani, spezzando in due l'opera progettuale, e che, a seguito del colloquio tra il Comune e la proprietà, “scaturì l'ipotesi di consegnare velocemente una pratica che pagina 10 di 12 consentisse l'utilizzo dei piani 1° e 2° e tralasciare momentaneamente la progettazione dei piani 3° e 4°. La decisione di non intervenire sull'intero edificio fu presa per motivi legati alle tempistiche. La pratica legata ai primi due piani era più semplice e con minori permessi da richiedere. L'ulteriore CP sviluppo progettuale fu affidato ad altro tecnico perché i rapporti con l'architetto , viste le inadempienze dello stesso, erano incrinati”. Anche la risposta del alla domanda del CTU, se la limitazione del permesso a soli due piani CP_10 fosse dovuta a ragioni che vietavano a causa di norme urbanistiche di intervenire anche sul terzo e quarto piano, non è esaustiva, in quanto il tecnico si limita a rispondere di non sapere cosa sia stato detto nell'incontro tra l'ente e le e che la domanda di autorizzazione fu limitata ai piani CP_1 inferiori e che la scala esterna non era inclusa nella domanda di permesso.
Deve considerarsi pertanto corretta l'individuazione dei danni operata dal CTU (alle pagine 15 e ss e confermata nelle conclusioni), che considera sussistente il pregiudizio subito da sia per i CP_1 maggiori costi sostenuti per le opere di esecuzione e smantellamento della scala di soccorso esterna, determinati in € 28.100,00, sia per lo slittamento dei termini di apertura dell'asilo nido, quantificati nei giorni trascorsi tra il dicembre 2010 ed il luglio 2011 e nei corrispondenti canoni locativi versati per 7 mesi di ritardo in € 27.650,00, il tutto per complessivi € 55.750,00. Non possono invece essere riconosciuti i costi per i lavori prescritti dai pompieri, in quanto la società avrebbe dovuto comunque sostenerli, ed il mancato guadagno per l'impossibilità di utilizzare l'immobile da novembre a marzo 2012 e per un numero di bambini inferiore, in ragione della mancata allegazione -oltre che dimostrazione- di quanto la stessa abbia percepito a tale titolo dalla data di consegna al Comune belga, non potendo valere a tal fine la proiezione dei dati di bilancio al 2013 e rendendosi necessaria la produzione -mai effettuata- sia dell'allegato II di cui alla clausola n.
1.3 Prezzi del Contratto multiplo di Servizi tra la Commissione Europea sia dei relativi documenti fiscali emessi dalla società attrice. Quanto all'ulteriore pregiudizio discendente dall'aver corrisposto i compensi al professionista fino al momento in cui ha dovuto interrompere il contratto di prestazione d'opera a causa dell'inadempimento, si osserva che non è stata espressamente proposta una vera e propria domanda di risoluzione, soltanto menzionata nella missiva del 9.12.2011 (doc.13), inidonea di per sé a provocarla in assenza di clausola risolutiva espressa, ma tale da fare cessare il rapporto per effetto di revoca/recesso della committente.
Ad ogni modo, tenuto conto delle prestazioni complessivamente erogate fino a quel momento da parte CP_ dell'Arch. , si ritiene di dover ridurre il compenso già versato nella misura di metà, sul rilievo che il danno riconosciuto è parametrato alla riduzione del numero di bambini che la struttura realizzata può ospitare, ma anche tenendo conto che si ignora la destinazione attuale dei restanti piani dell'edificio, la cui ristrutturazione è stata affidata ad altro professionista (risultando difficile immaginare che non sia fonte di reddito in una città importante come Bruxelles).
4. CP_ Da ciò consegue che l'Arch. sia tenuto a restituire l'importo di € 7.038,00 (14.076,00:2), oltre interessi nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo, in considerazione dell'effetto costitutivo con effetti retroattivi della pronuncia risolutoria secondo il dettato dell'art.1458 c.c. Il convenuto va pertanto condannato al versamento della complessiva somma di € 62.788,00
(55750+7038) oltre interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda (notifica della citazione del 30.7.2014 perfezionatasi il 10.8.2014) al saldo effettivo.
5.
pagina 11 di 12 Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta in relazione alla sua prevalente soccombenza rispetto alle questioni decise.
Esse sono liquidate in dispositivo, secondo il D.M. 127/2022 in relazione allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 applicando i parametri medi: € 14.000,00 per tutte le fasi del giudizio presente giudizio, oltre alle anticipazioni sostenute ed indicate nel contributo unificato e nella marca da bollo per complessivi € 1241,00. Vanno poste a carico di parte convenuta anche i compensi liquidati a favore del consulente tecnico d'ufficio come da decreto in data 7.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inadempimento dell'Arch. del contratto di prestazione d'opera professionale CP_2 sottoscritto in data 10.2.2010 e, per l'effetto, ne pronuncia la risoluzione;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al versamento in favore di parte attrice, di € 62.788,00, oltre interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda (notifica della citazione del 30.7.2014 perfezionatasi il 10.8.2014) al saldo effettivo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1241,00 per spese, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da decreto 7.2.2025.
Bologna, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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