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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa NA D'GO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6841 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in PALERMO, via Tripoli, 3, presso lo studio dell'Avv. CELLURA GIUSEPPE ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/10/2025 la parte concludeva come da verba- le al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Parte_2
nato a [...], in data [...] (nel prosieguo parte identificata al femminile) –
[...] ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di ricono- scersi nel nome di Parte_3
L'attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale era stata seguita presso il Consultorio di Torre del Lago Puccini (LU), convenziona- CP_1 to con il Servizio sanitario della Regione Toscana, ( cfr. certificazione del 23.12.2024, a fir- ma del Dott. e aveva intrapreso un percorso di psicodiagnostica unita- Persona_1 mente ad un iter psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico- chirurgica ed ormonale del sesso ed a partire da maggio 2022 ha portato avanti una terapia ormonale della quale viene attestata la corretta prosecuzione, in ultimo, dal certificato del
09.10.2025, a firma della Dott.ssa specialista in endocrinologia presso Persona_2
l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.
La ha allegato, inoltre, di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da Parte_1 donna in ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e lavorativo, e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accom- pagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattata come ap- partenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, l'attrice ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Pt_1
oltre all'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del Parte_3 sesso di cui all'art. 3 L. 164/82.
Conclusivamente l'attrice ha chiesto al Tribunale di autorizzata all'intervento chirurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da “ ” a “ . Pt_1 Parte_3
L'attrice è comparsa personalmente all'udienza del 30/10/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottopor- si a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
In particolare, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica redatta in data 23/12/2024, a firma del dott. a firma del Dott. ri- Persona_1 sulta: “Al momento attuale non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere effet- tuata da . L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un Pt_3 processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso
- 2 - femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come tera- pia ormonale e chirurgia di riassegnazione di sesso. Si ritiene che non sussistano controin- dicazioni all'intervento di Riassegnazione Chirurgica di Sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/82, e che tale procedura possa con- tribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita della paziente”.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappre- sentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui la stessa si sente portatrice.
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una iden- tificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rile- vano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certifi- cato dalla documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione della Pt_4
.
[...]
In ultimo, deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che esso sin dal 2022 ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologi- co di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso e da tre anni è sottoposta alla terapia ormonale, tutt'ora in corso, e che anche in pub- blico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere femminile, così di- mostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora
- 3 - le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non necessita di alcuna autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Merita invece accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che Pt_4
ha iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un risultato di
[...] evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esterio- re di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile): risulta infatti indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamen- te femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I. e in tale circostanza l'attrice si è mostrata consapevole del percorso e della scelta effettuata.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attore/attrice del nome “ in luogo del nome “ ”. Parte_3 Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara che nulla osta a che , nato a MILANO, in [...] Parte_1
03/02/1970, si sottoponga a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sani- tari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di rettificare l'atto di nasci- ta del predetto (atto. n. 138, P. I S. A dell'anno 1970), nel senso che laddove, in ogni occor-
- 4 - renza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leggersi Pt_1 ed intendersi ““ .” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la Parte_3 dicitura “maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
NA D'GO
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa NA D'GO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6841 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in PALERMO, via Tripoli, 3, presso lo studio dell'Avv. CELLURA GIUSEPPE ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/10/2025 la parte concludeva come da verba- le al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Parte_2
nato a [...], in data [...] (nel prosieguo parte identificata al femminile) –
[...] ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di ricono- scersi nel nome di Parte_3
L'attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale era stata seguita presso il Consultorio di Torre del Lago Puccini (LU), convenziona- CP_1 to con il Servizio sanitario della Regione Toscana, ( cfr. certificazione del 23.12.2024, a fir- ma del Dott. e aveva intrapreso un percorso di psicodiagnostica unita- Persona_1 mente ad un iter psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico- chirurgica ed ormonale del sesso ed a partire da maggio 2022 ha portato avanti una terapia ormonale della quale viene attestata la corretta prosecuzione, in ultimo, dal certificato del
09.10.2025, a firma della Dott.ssa specialista in endocrinologia presso Persona_2
l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.
La ha allegato, inoltre, di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da Parte_1 donna in ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e lavorativo, e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accom- pagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattata come ap- partenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, l'attrice ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Pt_1
oltre all'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del Parte_3 sesso di cui all'art. 3 L. 164/82.
Conclusivamente l'attrice ha chiesto al Tribunale di autorizzata all'intervento chirurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da “ ” a “ . Pt_1 Parte_3
L'attrice è comparsa personalmente all'udienza del 30/10/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottopor- si a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
In particolare, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica redatta in data 23/12/2024, a firma del dott. a firma del Dott. ri- Persona_1 sulta: “Al momento attuale non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere effet- tuata da . L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un Pt_3 processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso
- 2 - femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come tera- pia ormonale e chirurgia di riassegnazione di sesso. Si ritiene che non sussistano controin- dicazioni all'intervento di Riassegnazione Chirurgica di Sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/82, e che tale procedura possa con- tribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita della paziente”.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappre- sentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui la stessa si sente portatrice.
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una iden- tificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rile- vano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certifi- cato dalla documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione della Pt_4
.
[...]
In ultimo, deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che esso sin dal 2022 ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologi- co di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso e da tre anni è sottoposta alla terapia ormonale, tutt'ora in corso, e che anche in pub- blico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere femminile, così di- mostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora
- 3 - le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non necessita di alcuna autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Merita invece accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che Pt_4
ha iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un risultato di
[...] evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esterio- re di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile): risulta infatti indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamen- te femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I. e in tale circostanza l'attrice si è mostrata consapevole del percorso e della scelta effettuata.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attore/attrice del nome “ in luogo del nome “ ”. Parte_3 Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara che nulla osta a che , nato a MILANO, in [...] Parte_1
03/02/1970, si sottoponga a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sani- tari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di rettificare l'atto di nasci- ta del predetto (atto. n. 138, P. I S. A dell'anno 1970), nel senso che laddove, in ogni occor-
- 4 - renza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leggersi Pt_1 ed intendersi ““ .” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la Parte_3 dicitura “maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
NA D'GO
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