Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 46/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 46/2018 R.G., passata in decisione all'udienza del 19.11.2024.
Oggetto: - Risoluzione contrattuale -
TRA
p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. F. Villani
ATTRICE
E
Controparte_1
(p.i.: ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Dell'Ann Misurale
Controparte_2
CONTUMACE
CONVENUTI
All'udienza del 19.11.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
Il presente giudizio prende le mosse dall'atto di riassunzione di Parte_1
notificato il 27.12.2017, in seguito a declaratoria di incompetenza
[...] pronunciata con sent. n. 2451/2017 del Tribunale di Taranto. La società attrice promuoveva giudizio a cognizione ordinaria in seguito a provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 cpc disposto da questo Tribunale, con decreto dell'10.10.2011 poi confermato con ordinanza del 07.11.2011, avente ad oggetto l'assegno bancario n. 0019124529-08 di euro 28.800,00, tratto sulla Banca Popolare di Bari, che era stato emesso dalla stessa società attrice in favore di D.L.D. a titolo di Controparte_2 corrispettivo per la fornitura di elementi (lampade) per impianto di pubblica illuminazione. Introduceva il presente giudizio sia contro la Curatela fallimentare della predetta deducendo il grave inadempimento della stessa, per Controparte_3 omessa consegna del materiale elettrico oggetto di contratto (relativamente alla merce indicata nelle fatture 85, 86, 87, 88 /AMM/10) e chiedendo per l'accertamento che nulla è dovuto per dette fatture, nonché la risoluzione del contratto per grave inadempimento e in via riconvenzionale la condanna alla restituzione dell'assegno oggetto di sequestro e al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. Inoltre, citava la quale cessionaria dei crediti di Controparte_4 relativi al dedotto rapporto contrattuale, chiedendo dichiararsi Controparte_3 nulla o priva di efficacia la cessione dei crediti rivenienti dalle suddette fatture. Il tutto oltre la condanna alla rifusione delle spese processuali.
La Curatela fallimentare di D.L.D. regolarmente citata, non si Controparte_2 costituiva e restava contumace. coop p.a. si costituiva Controparte_4 ed eccepiva che la cessione di credito (accettata dalla società attrice) è pienamente valida ed efficace e che tutte le eccezioni formulate dall'attrice attengono a rapporti fra la stessa e la società cedente che non sono opponibili ad essa cessionaria del credito. Concludeva per il rigetto delle domande e per la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
IN DIRITTO
Dalla relazione del Curatore del Fallimento di dott. Controparte_3
datata 03.01.2013 e diretta al Giudice Delegato del fallimento - Persona_1 dott.ssa - emerge come lo stesso Curatore abbia riferito che le Persona_2 forniture oggetto di causa, relative alle fatture richiamate dalla società attrice nell'atto di citazione, non furono mai eseguite da In particolare, nella Controparte_3 citata relazione, il Curatore dà atto della “documentazione – fiscale – emessa ma non seguita dalla consegna dei beni fatturati”.
Ciò integra il grave inadempimento contrattuale di e rende Controparte_3 pienamente fondata la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc proposta dalla società attrice. Dall'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale deriva che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di corrispettivo per le prestazioni indicate nelle fatture oggetto di causa;
inoltre deriva che l'assegno bancario n. 0019124529-08 di euro 28.800,00, tratto sulla Banca Popolare di Bari, emesso dalla società attrice in favore di (a titolo di pagamento delle prestazioni Controparte_3 mai eseguite dalla società venditrice), già sottoposto a sequestro giudiziario, deve essere restituito alla società attrice.
Per quanto riguarda gli effetti della cessione dei crediti oggetto di causa da a si deve rilevare che, Controparte_3 Controparte_4 in forza dell'art. 1263 c.c., “la cessione del credito, che - come si evince dalla norma dell'art. 1263 c.c. - lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito ceduto trae origine, comporta che, a seguito della cessione, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Di conseguenza, il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione medesima (cfr. Cass. n. 5757/01, 13/12)” (Cassazione, Sez. V, sent. n. 7955 del 21.03.2019). Di conseguenza, la pronuncia di risoluzione del contratto fra la società attrice e la venditrice (oggi Curatela Fallimentare di da cui deriva il venir meno delle obbligazioni contrattuali in Controparte_3 capo all'attrice, determina l'inesistenza del credito ceduto da alla Controparte_3
con la conseguente inefficacia della Controparte_4 cessione del suddetto credito nei confronti della società attrice.
La domanda di condanna della società fallita al risarcimento dei danni per l'inadempimento contrattuale deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi di domanda di condanna al pagamento di somme di danaro, che deve essere proposta nella sede fallimentare, mediante richiesta di ammissione al passivo fallimentare.
Alla reciproca soccombenza segue la compensazione delle spese processuali fra la società attrice e la Controparte_5
Per effetto della soccombenza, deve Controparte_4 essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
nella misura di complessivi euro 8.166,00 di cui euro 550,00 per spese ed
[...] euro 7.616,00 per compensi di avocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 contro e contro
[...] Controparte_5 [...]
dispone la risoluzione del contratto di Controparte_4 compravendita di materiali elettrici intercorso fra e Parte_1
(oggi ; per Controparte_3 Controparte_5
l'effetto, ordina alla Curatela Fallimentare di e al custode Controparte_3 giudiziario designato in sede di procedimento cautelare di provvedere la restituzione in favore di dell'assegno bancario n. 0019124529-08 di Parte_1 euro 28.800,00, tratto sulla Banca Popolare di Bari, emesso dalla società attrice in favore di (già sottoposto a sequestro giudiziario con decreto di Controparte_3 questo Tribunale emesso il 10.10.2011 e poi confermato con ordinanza del 07.11.2011). Dichiara che, per effetto della disposta risoluzione contrattuale, nulla è dovuto dalla società attrice per le fatture 85, 86, 87, 88 /AMM/10 emesse da
[...]
Infine, dichiara che, in conseguenza del venir meno delle suddette Controparte_3 obbligazioni pecuniarie della società attrice, è priva di effetti nei suoi confronti la cessione di credito operata da a Controparte_3 Controparte_4
e che nulla è dovuto dalla società attrice a
[...] Controparte_4
in conseguenza della suddetta cessione di crediti. Dispone la compensazione
[...] integrale delle spese processuali fra la società attrice e la Curatela Fallimentare
[...]
Condanna in persona Controparte_5 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura di complessivi euro 8.166,00 di cui euro Parte_1
550,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 05.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo