CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2020
R.G.A.C. n. 716/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere ha pronunziato la presente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 716 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 22 marzo 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
(P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Andria alla via Vespucci n. 82, presso lo studio dell'avv. Lucio de Benedictis, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti unitamente all'avv. Alessio Totaro, nonché ai rispettivi domicili telematici: e Email_1
Email_2
pagina 1 di 15 APPELLANTE
E
(P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata in Molfetta al Controparte_1 P.IVA_2
Corso Umberto n.94, presso lo studio dell'avv. Nicola Spadavecchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico di quest'ultimo,
Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3
Molfetta al Corso Umberto I n.19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Logrieco, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché presso il domicilio telematico di quest'ultimo, Email_4
APPELLATA
Oggetto: contratto di spedizione-trasporto, risarcimento danni, appello avverso la sentenza n.
814/2020 del 21/05/2020 emessa dal Tribunale di Trani.
Conclusioni
All'udienza del 22/03/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/07/2016, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_3
Trani, la per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € Controparte_2
22.000,00, o di quell'altro importo maggiore o minore, da determinarsi a mezzo di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento del danno, subìto a seguito dalla tardiva consegna di un plico postale, contenente la documentazione afferente alla partecipazione ad una gara pubblica, indetta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Campania, plico da consegnare a Napoli. pagina 2 di 15 Il 28/10/2015, l'attrice, aveva commissionato a il trasporto di un plico, contenente la CP_2 documentazione afferente alla partecipazione ad una gara pubblica, con l'espressa pattuizione che la consegna avvenisse entro le ore 10.00 del 30/10/2015, posto che il termine ultimo per l'utile partecipazione alla gara, era stato fissato alle ore 12 dello stesso giorno.
Il plico fu, però, inopinatamente consegnato presso gli uffici dell'Ente pubblico destinatario solo in data 2/11/2015, con conseguente esclusione della dalla gara – circostanza, quest'ultima, CP_1
documentata dal verbale di gara.
In data 26/10/2016 si costituì in giudizio sostenendo di aver regolarmente preso in carico CP_2
il plico in data 29/10/2015, di non essere mai stata informata, da parte dell'attrice, del contenuto del plico, e di averlo poi affidato, quel giorno stesso, alla (ora Controparte_4 [...]
, alla cui negligente condotta, attuata in ritardo, doveva interamente ascriversi Controparte_5
la responsabilità di quanto accaduto.
Mail chiese dunque il rigetto delle domande attoree, contestualmente chiedendo l'estensione CP_2
Contr del contraddittorio al vettore
Con decreto in data 26/10/2016, comunicato il 27/10/2016, il Giudice unico autorizzò la chiamata in causa della società e dispose il differimento della prima udienza al 14 aprile 2017. CP_6
Nell'atto di chiamata in causa, la convenuta indicò la quale soggetto unico Controparte_7 responsabile dell'inadempimento lamentato dall'attrice. Contr Con comparsa di costituzione e risposta datata 24/03/2017 si costituì in giudizio contestando integralmente le pretese avanzate dalle controparti in quanto generiche ed indeterminate, affermando
Contr l'infondatezza della domanda di manleva, l'assenza di responsabilità di essa per i danni per cui è causa, e l'imprevedibilità degli stessi, in forza della condotta tenuta dalla Mail RE e dall'attrice, richiamando all'uopo l'articolo 1227 c.c. Contr rivendicò il mancato rispetto delle condizioni di contratto sottoscritte dalle parti, che imponevano l'accettazione scritta da parte del vettore di plichi contenenti bandi di gara (art.
5.8 condizioni di contratto) ed una adeguata informativa sulla rilevanza del bene trasportato, mentre invece i propri incaricati avevano ricevuto un plico anonimo contenente semplici “documenti”; eccepì, inoltre, il difetto di nesso causale tra il dedotto inadempimento ed i danni per cui è causa, ed infine il difetto di
Contr prova dei danni reclamati;
in via subordinata chiese l'applicazione del limite risarcitorio di cui gode il vettore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1696 c.c.
Con sentenza n. 814/2020, l'adito giudice così ha disposto:
“Il Tribunale, a) rigetta la domanda della verso b) Controparte_3 Controparte_2 condanna al pagamento in favore di di € 12.219,00 oltre Controparte_4 Controparte_3
pagina 3 di 15 rivalutazione e interessi dalla data del 3.11.2015; c) condanna alla rifusione in favore Controparte_3 della delle spese di lite che liquida in € 237,00 per esborsi e € 4.835,00 per Controparte_2
compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%; d) condanna alla Controparte_4 rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi e € 4.835,00 CP_3
per compensi”.
Il Giudice di prime cure ha motivato la propria decisione ritenendo che il rapporto intercorso tra l'attrice e la convenuta fosse qualificabile, come contratto di spedizione, e non già di CP_2
trasporto di cose: aveva adempiuto alla propria obbligazione, curando la stipula, in nome CP_2
Contr e per conto della del contratto di trasporto, con tempestiva consegna del plico a CP_1
Quest'ultima, invece, aveva operato con negligenza, così procurando danni alla attrice. Contr Con riguardo al tema dell'ampliamento della domanda attorea nei confronti della il Tribunale ha ritenuto configurabile una fattispecie di estensione automatica della domanda stessa, avendo Mail
RE, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e di ritenere responsabile esclusiva la
Contr
basando tale assunto sulla medesima circostanza fattuale su cui era fondata la domanda attorea, ovvero il ritardo nella consegna del plico.
In ordine alla prova del nesso causale, il Tribunale ha poi osservato come la avesse CP_1
prodotto il bando di gara, indetto dell'ente pubblico, tutte le autocertificazioni attestanti l'esistenza dei requisiti in capo ad essa per la partecipazione alla gara, nonché la polizza fideiussoria CP_1
richiesta in sede di gara pubblica, giungendo alla conclusione che tale documentazione fosse idonea per ritenere altamente probabile l'aggiudicazione della gara in capo a qualora il plico fosse CP_1
stato consegnato nei tempi dovuti;
e ciò anche in considerazione del fatto che il criterio unico ed essenziale per l'aggiudicazione era quello del massimo ribasso, e che l'offerta dell'attrice era senz'altro la più vantaggiosa fra tutte quelle presentate dai partecipanti alla gara.
Quindi, tenuto conto che l'incarico sarebbe stato attribuito alla attrice per la somma di € 55.540,84, il
Tribunale ha, con stima equitativa, quantificato il danno da perdita di chances nel 22% della predetta Contr somma, vale a dire in € 12.219,00, condannando al relativo pagamento in favore dell'attrice.
****
Contr La sentenza è stata impugnata da oggi con atto di appello del 22/06/2020. Parte_1
Successivamente si sono costituite le quali hanno resistito Controparte_8 all'impugnazione.
dal canto suo, ha, pure, spiegato appello incidentale condizionato, subordinato CP_2 all'eventuale accoglimento di quello principale.
pagina 4 di 15 In particolare, ha chiesto: - 1) rigettare l'appello proposto dalla perché le Controparte_4
censure sono destituite di fondamento, condannandola alla rifusione delle spese processuali;
- 2) in via subordinata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento del presente appello incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per quanto motivato in narrativa, rispetto all'azione risarcitoria proposta dalla appellata CP_2
- 3) in via ulteriore subordinata, sempre in accoglimento del presente appello Controparte_1 incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, rigettare la domanda risarcitoria di perché destituita di ogni fondamento e comunque indimostrata per le ragioni Controparte_1
esposte nel presente atto ed in corso di causa, oppure ridurre il risarcimento liquidato, attesa la responsabilità concorrente della ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo omesso la Controparte_1
Contr stessa di dichiarare contenuto del pacco spedito tramite il vettore e per l'effetto comunque confermare la responsabilità della 4) Con vittoria di spese di giudizio. Controparte_4
****************
Infine, all'udienza del 22/03/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di impugnazione, il vettore si è doluto della qualificazione asseritamente erronea, da parte del Tribunale, dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, affermando che in realtà
[...]
e avessero stipulato un contratto di trasporto, e che quest'ultima avesse poi sub CP_1 CP_2
Contr commissionato a il trasporto stesso, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere il vettore principale, ovvero a rispondere del danno lamentato dal mittente, in ossequio ad univoco CP_2
indirizzo giurisprudenziale (Corte d'Appello Milano, 17/05/2018; Cass. civ. Sez. III, 14/03/2017, n.
6484; Cass. civ. Sez. III, 06/06/1997, n. 5078; sul punto Cass. Civ. 5078/1997; Cass. Civ. 4593/1999;
Cass. Civ. 4620/1995; Cass. Civ. 6898/1993; Cass. Civ. 11108/1991).
Pertanto, a suo dire, avrebbe dovuto essere dichiarata la legittimazione passiva di Mail RE, ed il conseguente rigetto della domanda da essa proposta nei confronti di essa appellante.
Contr ha, inoltre, posto in evidenza come i suoi dipendenti fossero stati tenuti all'oscuro del contenuto e della tipologia dei documenti contenuti nel plico, aggiungendo che, peraltro, che quest'ultimo era stato materialmente ad essa consegnato in data 30 ottobre 2015, giorno caduto di venerdì, peraltro, con la richiesta di una tipologia di servizio, che prevede la consegna il giorno lavorativo successivo al ritiro.
Tale motivo è del tutto infondato in ogni singola sua articolazione, per le circostanze che si vanno concisamente ad esporre.
pagina 5 di 15 In primis, rileva questa Corte che ogni evidenza documentale versata in atti concorre alla qualificazione della veste contrattuale di quale spedizioniere tout court: dunque non vettore principale, CP_2
Contr come appena detto, né tampoco vettore - spedizioniere, secondo la tesi avanzata da in questo secondo grado di giudizio.
Il contratto stipulato tra e le parti iniziali è limpidamente interpretabile nel CP_1 CP_2
senso che il mittente ( si avvale della (spedizioniere), quale tramite per il CP_1 CP_2
materiale affidamento del collo nelle mani del reale vettore (TNT), con conseguente ed inequivoca liberazione da ogni responsabilità dello spedizioniere, per ogni evenienza successiva alla consegna al vettore.
E' bene rammentare che “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto;
ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto
e risponde solo all'eventuale inadempimento dell'obbligo di concludere” (Cass. civ., Sez. III,
17/05/1991, n. 5568).
Ciò premesso, l'interpretazione del testo del contratto porta senz'altro a concludere per la qualificazione dello stesso come spedizione, posta l'esplicita previsione della liberazione di Mail
RE nel momento stesso della avvenuta consegna del plico al vettore incaricato.
Inoltre, non può darsi credito all'ipotesi che il contenuto, e dunque la rilevanza oggettiva, della documentazione inserita nel plico, fossero non conosciuti o non conoscibili dal convenuto e dal terzo chiamato, perché è di solare chiarezza la seguente indicazione apposta sulla striscia gommata adesiva, presente sull'involucro del plico1, ovvero: “Oggetto dell'appalto…. procedura aperta del 3 novembre”.
Sull'involucro, è, pure, indicata la data del 29 ottobre, sicché anche l'effettiva data di consegna del Contr plico, da Mail Espress, a è incontrovertibile.
In ogni caso, può dirsi dirimente e decisiva, sul punto, la produzione documentale di primo grado da parte di CP_1
Contr In particolare, ci si riferisce alla comunicazione a mezzo e - mail da parte dell'impiegato Sig.
, all'avv. Logrieco, difensore di Mail Espress, del 26/11/2015, con cui il RR si scusava Persona_1 1 Allegato agli atti, pagina 6 di 15 per il disagio causato dal ritardo, financo rettificando al ribasso il costo del servizio, ed indicando esplicitamente il 29 ottobre come data della partenza del plico secondo gli originari accordi.
Contr Con il secondo motivo di appello, la ha disquisito sul tema della automatica estensione del contraddittorio, affermando che il Tribunale abbia omesso di considerare che “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore (…). Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria” (Cass. civ. Sez. lavoro, 07-06-2011, n. 12317; Cass. civ. Sez. III, 01-06-2006, n.
13131).
Contr Non sussistendo tra e alcun contraddittorio diretto, non poteva, a dire dell'appellante, CP_1
operare alcuna estensione automatica del contradditorio tra questi, e quindi non poteva CP_1
Contr svolgere alcuna domanda nei confronti di
Contr Sul punto l'appellante ha inoltre eccepito che i diritti di parte attrice nei confronti di erano, già nella fase introduttiva del procedimento, inesorabilmente prescritti, in quanto la spedizione risaliva al
Contr 28 ottobre 2015, mentre si è costituita in giudizio in data 24 marzo 2017.
Entrambe le censure appena esposte non sono degne di accoglimento.
In merito alla prima, valga richiamare il tenore letterale della chiamata in garanzia operata da
[...] all'epoca della sua costituzione nel giudizio di primo grado, allorché essa aveva sostenuto di CP_2
Contr aver consegnato tempestivamente a il plico, e ed era stata invece quest'ultima ad operare tardivamente e con negligenza, risultando per questo motivo il reale soggetto legittimato passivo.
È evidente come intercorra, tra le ragioni sottese alla domanda attorea e quelle sottese alla chiamata in causa, una connessione, o per meglio dire una sovrapponibilità logico - fattuale, talché sul punto questa
Corte non può che uniformarsi alla valutazione saggiamente operata dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto ravvisabile una estensione automatica del contraddittorio, pur in assenza di domanda ex art
269 comma 3 c.p.c. da parte di risultando identica la circostanza generatrice della CP_1
domanda originaria e di quella di garanzia, ovvero appunto il ritardo nella consegna del collo, di cui le parti si contendevano l'imputabilità.
Peraltro, si può aggiungere qui un altro rilievo dirimente.
Si è già detto che, nell'atto di chiamata in causa, la convenuta indicò la quale Controparte_7 soggetto unico responsabile dell'inadempimento lamentato dall'attrice.
pagina 7 di 15 Orbene, “Nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di espressa istanza dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto - obbligazione ex illicito - oggettivamente unico” (Cass. civ., Sez. VI - 2, 06/04/2016, n. 6623).
Ancora, “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass. civ., Sez.
III, 05/03/2013, n. 5400).
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ne va qui evidenziata l'infondatezza.
Invero, l'atto di citazione spiccato da
contro
Mail RE, è stato notificato il 26/7/2016, CP_1
dunque ampiamente entro il termine annuale previsto dall'art 2951 c.c.
Invero, il termine annuale decorre dal giorno in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna della cosa nel luogo di destinazione (Cass. civ., Sez. II, 13/07/1993, n. 7697; e, nella specie, la consegna doveva avvenire entro il 30 ottobre 2015.
Invero, una volta accolta – per i motivi appena esposti – la ricostruzione sistematica dell'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato, gli effetti interruttivi della notifica sono estesi anche al terzo chiamato in causa (in termini, Cass. civ., Sez. lavoro, 07/06/2011, n. 12317).
Contr Con il terzo motivo di appello, ha lamentato una errata e parziale interpretazione delle condizioni di contratto ai sensi dell'art. 1225 c.c. e 1227 c.c., laddove, in virtù di queste ultime norme il plico, in Contr realtà, a suo dire, neppure doveva essere affidato ad essa
La circostanza sarebbe provata dal documento di trasporto, non recante alcuna indicazione della natura dei documenti consegnati, ad onta delle prescrizioni imposte dall'articolo 1683 c.c., che obbligano il mittente ad indicare con esattezza al vettore i seguenti dati: 1) nome del destinatario e luogo di destinazione;
2) natura;
3) peso, quantità e numero delle cose da trasportare.
L'appellante ha evidenziato come l'art 16 del contratto di trasporto, intitolato “Merci di valore”, disponga che: “ Merci di valore quali … documenti importanti che includono passaporti, gare , azioni
e certificati d'opzione, non devono essere spedite a mezzo della nostra rete di distribuzione se non nelle condizioni di cui al punto 5.8 poiché questa comporta l'uso di gestione meccanizzata e di strumenti automatizzati di smistamento unitamente a molteplici passaggi di trasporto e di carico e scarico delle
pagina 8 di 15 merci. Se nonostante questo, ed in assenza di vostre precise indicazioni e comunicazioni sul tipo di merce oggetto del trasporto, trasportiamo tali merci, il trasporto avverrà a vostro esclusivo rischio”.
L'appellante ha poi richiamato l'art. 1693, secondo comma, c.c., secondo cui la presa in consegna del bene da parte del vettore è presunzione del buono stato di imballaggio, e non del contenuto della spedizione, e questi e non può dunque che confidare sulle indicazioni del mittente.
In via subordinata l'appellante ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, limiti la domanda attorea e di manleva in misura pari al concorso di causa avuto dalla condotta di CP_1
e di nella produzione del danno.
[...] Controparte_2
Orbene, se quest'ultima istanza non può essere accolta per la ragione che le risultanze processuali escludono che possa ravvisarsi alcuna seppur lieve partecipazione colposa di nella CP_2
causazione del danno lamentato dalla in ordine alla argomentazione che precede, giunge in CP_1
soccorso la pronuncia della Suprema n. 20808/2010 – doverosamente segnalata anche dal Tribunale - laddove è statuito che “ la responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del sub vettore nei confronti del sub mittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita”.
In quella occasione, la S.C. aveva confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente domanda di partecipazione ad una gara d'appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l'omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico ed il fatto doloso dell'ausiliario della società anzidetta, consistito nell'abbandono del plico stesso in un ufficio.
Ebbene, è agevole rilevare che, anche nel caso di specie, come in quello sottoposto all'attenzione della
Corte regolatrice, non vi sia stata alcuna attinenza logico - causale tra il ritardo nella consegna e la presunta carenza di informazioni rilasciate dal mittente, sicché non è possibile ravvisare ragioni di scusabilità per la negligenza del vettore.
In ogni modo, come già si è avuto modo di appurare nel corso della disamina del primo motivo di appello, la più volte invocata carenza di informativa circa l'importanza del plico è, invero, ben lungi dall'essere stata provata da parte appellante, come correttamente evidenziato da parte appellata, risultando il contenuto della missiva ben chiaro sin dalle indicazioni apposte sul suo involucro.
Con il quarto motivo, l'appellante si è in primis doluta dell'erroneità della sentenza in ordine alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale e del danno patito da affermando che in CP_1
realtà quello del maggior ribasso fosse solo uno dei criteri di valutazione contemplati dal bando, e che pagina 9 di 15 la documentazione depositata dall'attrice risultasse carente e non esaustiva, e comunque inidonea a dimostrare, oltre ogni dubbio, che essa sarebbe riuscita ad assicurarsi la vittoria della gara d'appalto, e conseguentemente i derivanti profitti.
Ancora una volta, questa Corte ritiene di non dover discostarsi dalla valutazione operata dal primo
Giudice, il quale ha invece opinato che la domanda attorea fosse adeguatamente suffragata da prove documentali, specie ove si considerino i principi stabiliti dalla costante giurisprudenza in materia.
Sinteticamente, riassumendo i principi giurisprudenziali cardine sul tema, si segnalano le seguenti pronunce: “la risarcibilità della “chance” di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147); pertanto “per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta” (TAR Lazio, Sez. I, 6 novembre 2019, n.12735 confermata da Cons. Stato, Sez.
V, 26 ottobre 2020, n. 6465; Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2018, n.4225; Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907 e Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762).
In detta ultima pronuncia, si evidenzia che, ai fini della risarcibilità della chance perduta, “il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile;
in particolare, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo almeno pari al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative”.
Ancora, si segnala Cons. Stato Sez. V Sent., 30/06/2015, n. 3249 secondo cui “In relazione al risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata partecipazione a procedure di gara indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici il ricorrente (danneggiato) ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione
pagina 10 di 15 equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”.
Ciò detto, risulta dagli atti che: - il criterio di maggior ribasso era, ai sensi del regolamento del bando,
l'unico dirimente per l'aggiudicazione; - compulsando il verbale di gara, emerge che questa sarebbe stata senz'altro vinta da se il plico fosse pervenuto a destinazione in tempo;
- secondo CP_1 giurisprudenza costante un'eventuale offerta economica abnormemente bassa potrebbe, tutt'al più, indurre la stazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti nei confronti dell'operatore, ma non all'esclusione di quest'ultimo dalla gara, come erroneamente affermato da parte appellante;
- le dichiarazioni in autocertificazione erano previste e consentite dal regolamento di gara;
- a tutto concedere, sarebbe stato compito della stazione appaltante esprimere censure in merito.
Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene adeguatamente documentato il danno subito dall'attrice in primo grado, nonché il nesso di causalità tra esso e la condotta gravemente negligente perpetrata da
CP_9
, ancora, da considerare che quest'ultima, ha pure ribadito quanto già rappresentato nel corso del
[...]
primo grado del giudizio, ovvero che, a dispetto del parametro matematico adottato dal giudice di prime cure per la quantificazione del danno patito, in ragione del 22 % del valore economico derivante dall'aggiudicazione dell'appalto, la giurisprudenza avesse invece fissato una misura massima del 5% dell'utile in astratto conseguibile, tralasciando, però, di indicare alcun preciso riferimento giurisprudenziale a suffragio di tale asserzione.
Orbene, risponde al vero, e dunque deve essere accolta, detta censura, mossa dall'appellante, in punto di carenza di motivazione, da parte del Tribunale, nell'esplicazione del criterio di calcolo seguito per la quantificazione del danno.
Pertanto, occorre, ora, individuare il giusto criterio di calcolo, che sia suffragato dalla giurisprudenza.
Una rapida disamina delle pronunce sul tema non può prescindere da consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance (cfr. Cass. 5641/2018), a mente dei quali “in caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto”, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo, intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa; tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai para-metri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico – percentuale, ove in concreto accerta-bile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto”; (altre pronunce similari: Cass. 12906/2020, 2261/2022, 25886/2022, 24050/2023).
pagina 11 di 15 E' appena il caso di precisare, continua la Corte, che analoghi principi valgono, per quanto rileva nel presente giudizio, ai fini della liquidazione del risarcimento della perdita di chance di carattere patrimoniale), in quanto è stata richiesta al danneggiato una prova in realtà impossibile o, almeno, diabolica e, in ogni caso, relativa a un danno diverso da quello nella specie allegato, dimostrato e da liquidare, cioè relativa alla perdita del risultato, ovvero del bene, desiderato, non alla mera perdita della possibilità di conseguirlo.
Anche il Consiglio di Stato è stato investito della questione, naturalmente sotto il profilo della responsabilità della stazione appaltante, e con la sentenza n. 26/2024, ha fornito alcune utili indicazioni. Per quanto concerne la quantificazione del danno, è stato affermato che: - all'impresa non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico della stessa (la quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile), ma le spetta, per contro, il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e che ricomprende: il mancato profitto, vale a dire l'utile che l'impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale e alla propria struttura dei costi, dall'esecuzione del contratto;
il danno curriculare, derivante dall'impossibilità di arricchimento della propria storia professionale e imprenditoriale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali. Relativamente al mancato utile: deve escludersi l'ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento, o di altra percentuale, dell'importo a base d'asta. E ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché l'art. 124 del codice del processo amministrativo va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del concorrente danneggiato, di un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione, sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire prova in relazione all'ammontare preciso del danno patito;
ai fini della base di calcolo della percentuale per il mancato utile, non si può prendere a riferimento l'importo posto a base della gara, dovendo aversi riguardo al margine di utile effettivo, quale ricavabile dal ribasso offerto dall'impresa danneggiata e dalla relativa offerta;
il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori. E ciò perché, in assenza della suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell'aliunde perceptum vel percipiendum, in una misura percentuale variabile che tenga conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua pagina 12 di 15 struttura, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche – nel caso di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo ed in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'impossibilità di ricorso cumulativo alle risorse strumentali – all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile. Quanto al danno curriculare, anch'esso deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione;
alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando. Solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an,
è possibile procedere alla liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante), e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, la mancata aggiudicazione di un appalto non possa considerarsi idonea ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare. Il complessivo importo riconosciuto va incrementato, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di stipula del contratto fino all'attualità), e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo. Secondo una interessante sentenza del T.a.r. di Catania, sez. IV, la n.
2812/2010, sulla scorta della pronuncia del Cons. Stato, sez. VI, 21-9-2010 n. 7004, la misura dell'utile dovuto per il risarcimento del danno in via equitativa per la mancata aggiudicazione di un appalto, può essere stimata nel 5% del valore del medesimo appalto, depurato del ribasso praticato dalla stessa ricorrente. Ciò perché, in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, il mancato utile nella misura integrale spetta, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. Infatti, in difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e, pertanto, in tale ipotesi deve operarsi una decurtazione del risarcimento.
In occasione di un'altra pronuncia, la n. 115/2012, lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito i criteri adottati per la determinazione del ristoro dovuto a perdita di chance, che indica nella misura del 10% dell'importo posto a base d'asta, ribassato dall'offerta presentata. Somma ulteriormente da ridurre, ove l'impresa non abbia dimostrato di essere stata nell'impossibilità di utilizzare, durante il tempo di esecuzione del servizio per cui è giudizio, mezzi e maestranze per l'espletamento di altri e diversi pagina 13 di 15 servizi. In definitiva, questa Corte ritiene di adottare un criterio di computo che valga da media ponderata dei valori, ricompresi tra il 5 ed il 10%, indicati nella richiamata rassegna giurisprudenziale,
e, dunque, in ragione del 7 % del margine di guadagno già individuato dal giudice di primo grado (€
55.540,84 ) pari ad € 3.908,85, mondato, però, di un ulteriore 20% - non potendosi comunque trascurare il permanere di un certo grado di alea in ordine all'aggiudicazione dell'appalto – per addivenire ad una quantificazione finale del danno risarcibile, in ragione di € 3.127,08. Infine va
Contr rammentato che, con il quinto motivo d'appello, ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità al caso di specie del limite alla responsabilità vettoriale dettato ex lege, per non aver, il giudice di prime cure, tenuto conto del limite di responsabilità vettoriale dettato dalla normativa vigente all'art. 1696 c.c. Il motivo, merita rigetto, atteso che la norma appena menzionata non è applicabile al caso di specie, poiché fa espresso riferimento all'eventualità dello smarrimento del collo, radicalmente diversa dalla odierna fattispecie.
*****
Per tutto quanto appena considerato ed esposto, l'appello è parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione. Contr
va quindi condannata a pagare ad , la somma di € 3.127,08, oltre agli interessi CP_1
legali dalla domanda sino al soddisfo.
****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono regolate come segue: già Parte_1
è condannata a rifondere le spese processuali ad per il Controparte_4 CP_1
doppio grado di giudizio nella misura di 2/3, rimanendo compensate per il residuale 1/3, nonché a rifondere in misura piena a sempre per il doppio grado di giudizio, in relazione ai CP_2
valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 – tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso sentenza n. Parte_2
3902/2020 pronunciata il 20/12/2020 dal Tribunale di Bari, così provvede:
- -
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna già al pagamento CP_10 Controparte_4
in favore di di € 3.127,08, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al CP_1
pagina 14 di 15 soddisfo;
- 2)
Condanna alla rifusione in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_2
lite per il doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.475,00 (di cui 2552,00 per il primo grado ed € 1.923,00 per questo grado) per compensi di avvocato, oltre iva, cap, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
- 3)
Condanna altresì alla rifusione in favore della dei due terzi, Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed €
2.983,33 (due terzi di 2552,00 + 1923,00) per compensi di avvocato, oltre iva, cap. oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
- 4)
Compensa tra le parti di cui al capo che precede il residuo terzo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 28 febbraio 2025
Il Presidente relatore-estensore
Dott. Filippo LABELLARTE
pagina 15 di 15
R.G.A.C. n. 716/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere ha pronunziato la presente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 716 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 22 marzo 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
(P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Andria alla via Vespucci n. 82, presso lo studio dell'avv. Lucio de Benedictis, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti unitamente all'avv. Alessio Totaro, nonché ai rispettivi domicili telematici: e Email_1
Email_2
pagina 1 di 15 APPELLANTE
E
(P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata in Molfetta al Controparte_1 P.IVA_2
Corso Umberto n.94, presso lo studio dell'avv. Nicola Spadavecchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico di quest'ultimo,
Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3
Molfetta al Corso Umberto I n.19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Logrieco, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché presso il domicilio telematico di quest'ultimo, Email_4
APPELLATA
Oggetto: contratto di spedizione-trasporto, risarcimento danni, appello avverso la sentenza n.
814/2020 del 21/05/2020 emessa dal Tribunale di Trani.
Conclusioni
All'udienza del 22/03/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/07/2016, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_3
Trani, la per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € Controparte_2
22.000,00, o di quell'altro importo maggiore o minore, da determinarsi a mezzo di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento del danno, subìto a seguito dalla tardiva consegna di un plico postale, contenente la documentazione afferente alla partecipazione ad una gara pubblica, indetta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Campania, plico da consegnare a Napoli. pagina 2 di 15 Il 28/10/2015, l'attrice, aveva commissionato a il trasporto di un plico, contenente la CP_2 documentazione afferente alla partecipazione ad una gara pubblica, con l'espressa pattuizione che la consegna avvenisse entro le ore 10.00 del 30/10/2015, posto che il termine ultimo per l'utile partecipazione alla gara, era stato fissato alle ore 12 dello stesso giorno.
Il plico fu, però, inopinatamente consegnato presso gli uffici dell'Ente pubblico destinatario solo in data 2/11/2015, con conseguente esclusione della dalla gara – circostanza, quest'ultima, CP_1
documentata dal verbale di gara.
In data 26/10/2016 si costituì in giudizio sostenendo di aver regolarmente preso in carico CP_2
il plico in data 29/10/2015, di non essere mai stata informata, da parte dell'attrice, del contenuto del plico, e di averlo poi affidato, quel giorno stesso, alla (ora Controparte_4 [...]
, alla cui negligente condotta, attuata in ritardo, doveva interamente ascriversi Controparte_5
la responsabilità di quanto accaduto.
Mail chiese dunque il rigetto delle domande attoree, contestualmente chiedendo l'estensione CP_2
Contr del contraddittorio al vettore
Con decreto in data 26/10/2016, comunicato il 27/10/2016, il Giudice unico autorizzò la chiamata in causa della società e dispose il differimento della prima udienza al 14 aprile 2017. CP_6
Nell'atto di chiamata in causa, la convenuta indicò la quale soggetto unico Controparte_7 responsabile dell'inadempimento lamentato dall'attrice. Contr Con comparsa di costituzione e risposta datata 24/03/2017 si costituì in giudizio contestando integralmente le pretese avanzate dalle controparti in quanto generiche ed indeterminate, affermando
Contr l'infondatezza della domanda di manleva, l'assenza di responsabilità di essa per i danni per cui è causa, e l'imprevedibilità degli stessi, in forza della condotta tenuta dalla Mail RE e dall'attrice, richiamando all'uopo l'articolo 1227 c.c. Contr rivendicò il mancato rispetto delle condizioni di contratto sottoscritte dalle parti, che imponevano l'accettazione scritta da parte del vettore di plichi contenenti bandi di gara (art.
5.8 condizioni di contratto) ed una adeguata informativa sulla rilevanza del bene trasportato, mentre invece i propri incaricati avevano ricevuto un plico anonimo contenente semplici “documenti”; eccepì, inoltre, il difetto di nesso causale tra il dedotto inadempimento ed i danni per cui è causa, ed infine il difetto di
Contr prova dei danni reclamati;
in via subordinata chiese l'applicazione del limite risarcitorio di cui gode il vettore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1696 c.c.
Con sentenza n. 814/2020, l'adito giudice così ha disposto:
“Il Tribunale, a) rigetta la domanda della verso b) Controparte_3 Controparte_2 condanna al pagamento in favore di di € 12.219,00 oltre Controparte_4 Controparte_3
pagina 3 di 15 rivalutazione e interessi dalla data del 3.11.2015; c) condanna alla rifusione in favore Controparte_3 della delle spese di lite che liquida in € 237,00 per esborsi e € 4.835,00 per Controparte_2
compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%; d) condanna alla Controparte_4 rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi e € 4.835,00 CP_3
per compensi”.
Il Giudice di prime cure ha motivato la propria decisione ritenendo che il rapporto intercorso tra l'attrice e la convenuta fosse qualificabile, come contratto di spedizione, e non già di CP_2
trasporto di cose: aveva adempiuto alla propria obbligazione, curando la stipula, in nome CP_2
Contr e per conto della del contratto di trasporto, con tempestiva consegna del plico a CP_1
Quest'ultima, invece, aveva operato con negligenza, così procurando danni alla attrice. Contr Con riguardo al tema dell'ampliamento della domanda attorea nei confronti della il Tribunale ha ritenuto configurabile una fattispecie di estensione automatica della domanda stessa, avendo Mail
RE, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e di ritenere responsabile esclusiva la
Contr
basando tale assunto sulla medesima circostanza fattuale su cui era fondata la domanda attorea, ovvero il ritardo nella consegna del plico.
In ordine alla prova del nesso causale, il Tribunale ha poi osservato come la avesse CP_1
prodotto il bando di gara, indetto dell'ente pubblico, tutte le autocertificazioni attestanti l'esistenza dei requisiti in capo ad essa per la partecipazione alla gara, nonché la polizza fideiussoria CP_1
richiesta in sede di gara pubblica, giungendo alla conclusione che tale documentazione fosse idonea per ritenere altamente probabile l'aggiudicazione della gara in capo a qualora il plico fosse CP_1
stato consegnato nei tempi dovuti;
e ciò anche in considerazione del fatto che il criterio unico ed essenziale per l'aggiudicazione era quello del massimo ribasso, e che l'offerta dell'attrice era senz'altro la più vantaggiosa fra tutte quelle presentate dai partecipanti alla gara.
Quindi, tenuto conto che l'incarico sarebbe stato attribuito alla attrice per la somma di € 55.540,84, il
Tribunale ha, con stima equitativa, quantificato il danno da perdita di chances nel 22% della predetta Contr somma, vale a dire in € 12.219,00, condannando al relativo pagamento in favore dell'attrice.
****
Contr La sentenza è stata impugnata da oggi con atto di appello del 22/06/2020. Parte_1
Successivamente si sono costituite le quali hanno resistito Controparte_8 all'impugnazione.
dal canto suo, ha, pure, spiegato appello incidentale condizionato, subordinato CP_2 all'eventuale accoglimento di quello principale.
pagina 4 di 15 In particolare, ha chiesto: - 1) rigettare l'appello proposto dalla perché le Controparte_4
censure sono destituite di fondamento, condannandola alla rifusione delle spese processuali;
- 2) in via subordinata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento del presente appello incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per quanto motivato in narrativa, rispetto all'azione risarcitoria proposta dalla appellata CP_2
- 3) in via ulteriore subordinata, sempre in accoglimento del presente appello Controparte_1 incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, rigettare la domanda risarcitoria di perché destituita di ogni fondamento e comunque indimostrata per le ragioni Controparte_1
esposte nel presente atto ed in corso di causa, oppure ridurre il risarcimento liquidato, attesa la responsabilità concorrente della ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo omesso la Controparte_1
Contr stessa di dichiarare contenuto del pacco spedito tramite il vettore e per l'effetto comunque confermare la responsabilità della 4) Con vittoria di spese di giudizio. Controparte_4
****************
Infine, all'udienza del 22/03/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di impugnazione, il vettore si è doluto della qualificazione asseritamente erronea, da parte del Tribunale, dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, affermando che in realtà
[...]
e avessero stipulato un contratto di trasporto, e che quest'ultima avesse poi sub CP_1 CP_2
Contr commissionato a il trasporto stesso, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere il vettore principale, ovvero a rispondere del danno lamentato dal mittente, in ossequio ad univoco CP_2
indirizzo giurisprudenziale (Corte d'Appello Milano, 17/05/2018; Cass. civ. Sez. III, 14/03/2017, n.
6484; Cass. civ. Sez. III, 06/06/1997, n. 5078; sul punto Cass. Civ. 5078/1997; Cass. Civ. 4593/1999;
Cass. Civ. 4620/1995; Cass. Civ. 6898/1993; Cass. Civ. 11108/1991).
Pertanto, a suo dire, avrebbe dovuto essere dichiarata la legittimazione passiva di Mail RE, ed il conseguente rigetto della domanda da essa proposta nei confronti di essa appellante.
Contr ha, inoltre, posto in evidenza come i suoi dipendenti fossero stati tenuti all'oscuro del contenuto e della tipologia dei documenti contenuti nel plico, aggiungendo che, peraltro, che quest'ultimo era stato materialmente ad essa consegnato in data 30 ottobre 2015, giorno caduto di venerdì, peraltro, con la richiesta di una tipologia di servizio, che prevede la consegna il giorno lavorativo successivo al ritiro.
Tale motivo è del tutto infondato in ogni singola sua articolazione, per le circostanze che si vanno concisamente ad esporre.
pagina 5 di 15 In primis, rileva questa Corte che ogni evidenza documentale versata in atti concorre alla qualificazione della veste contrattuale di quale spedizioniere tout court: dunque non vettore principale, CP_2
Contr come appena detto, né tampoco vettore - spedizioniere, secondo la tesi avanzata da in questo secondo grado di giudizio.
Il contratto stipulato tra e le parti iniziali è limpidamente interpretabile nel CP_1 CP_2
senso che il mittente ( si avvale della (spedizioniere), quale tramite per il CP_1 CP_2
materiale affidamento del collo nelle mani del reale vettore (TNT), con conseguente ed inequivoca liberazione da ogni responsabilità dello spedizioniere, per ogni evenienza successiva alla consegna al vettore.
E' bene rammentare che “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto;
ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto
e risponde solo all'eventuale inadempimento dell'obbligo di concludere” (Cass. civ., Sez. III,
17/05/1991, n. 5568).
Ciò premesso, l'interpretazione del testo del contratto porta senz'altro a concludere per la qualificazione dello stesso come spedizione, posta l'esplicita previsione della liberazione di Mail
RE nel momento stesso della avvenuta consegna del plico al vettore incaricato.
Inoltre, non può darsi credito all'ipotesi che il contenuto, e dunque la rilevanza oggettiva, della documentazione inserita nel plico, fossero non conosciuti o non conoscibili dal convenuto e dal terzo chiamato, perché è di solare chiarezza la seguente indicazione apposta sulla striscia gommata adesiva, presente sull'involucro del plico1, ovvero: “Oggetto dell'appalto…. procedura aperta del 3 novembre”.
Sull'involucro, è, pure, indicata la data del 29 ottobre, sicché anche l'effettiva data di consegna del Contr plico, da Mail Espress, a è incontrovertibile.
In ogni caso, può dirsi dirimente e decisiva, sul punto, la produzione documentale di primo grado da parte di CP_1
Contr In particolare, ci si riferisce alla comunicazione a mezzo e - mail da parte dell'impiegato Sig.
, all'avv. Logrieco, difensore di Mail Espress, del 26/11/2015, con cui il RR si scusava Persona_1 1 Allegato agli atti, pagina 6 di 15 per il disagio causato dal ritardo, financo rettificando al ribasso il costo del servizio, ed indicando esplicitamente il 29 ottobre come data della partenza del plico secondo gli originari accordi.
Contr Con il secondo motivo di appello, la ha disquisito sul tema della automatica estensione del contraddittorio, affermando che il Tribunale abbia omesso di considerare che “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore (…). Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria” (Cass. civ. Sez. lavoro, 07-06-2011, n. 12317; Cass. civ. Sez. III, 01-06-2006, n.
13131).
Contr Non sussistendo tra e alcun contraddittorio diretto, non poteva, a dire dell'appellante, CP_1
operare alcuna estensione automatica del contradditorio tra questi, e quindi non poteva CP_1
Contr svolgere alcuna domanda nei confronti di
Contr Sul punto l'appellante ha inoltre eccepito che i diritti di parte attrice nei confronti di erano, già nella fase introduttiva del procedimento, inesorabilmente prescritti, in quanto la spedizione risaliva al
Contr 28 ottobre 2015, mentre si è costituita in giudizio in data 24 marzo 2017.
Entrambe le censure appena esposte non sono degne di accoglimento.
In merito alla prima, valga richiamare il tenore letterale della chiamata in garanzia operata da
[...] all'epoca della sua costituzione nel giudizio di primo grado, allorché essa aveva sostenuto di CP_2
Contr aver consegnato tempestivamente a il plico, e ed era stata invece quest'ultima ad operare tardivamente e con negligenza, risultando per questo motivo il reale soggetto legittimato passivo.
È evidente come intercorra, tra le ragioni sottese alla domanda attorea e quelle sottese alla chiamata in causa, una connessione, o per meglio dire una sovrapponibilità logico - fattuale, talché sul punto questa
Corte non può che uniformarsi alla valutazione saggiamente operata dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto ravvisabile una estensione automatica del contraddittorio, pur in assenza di domanda ex art
269 comma 3 c.p.c. da parte di risultando identica la circostanza generatrice della CP_1
domanda originaria e di quella di garanzia, ovvero appunto il ritardo nella consegna del collo, di cui le parti si contendevano l'imputabilità.
Peraltro, si può aggiungere qui un altro rilievo dirimente.
Si è già detto che, nell'atto di chiamata in causa, la convenuta indicò la quale Controparte_7 soggetto unico responsabile dell'inadempimento lamentato dall'attrice.
pagina 7 di 15 Orbene, “Nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di espressa istanza dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto - obbligazione ex illicito - oggettivamente unico” (Cass. civ., Sez. VI - 2, 06/04/2016, n. 6623).
Ancora, “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass. civ., Sez.
III, 05/03/2013, n. 5400).
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ne va qui evidenziata l'infondatezza.
Invero, l'atto di citazione spiccato da
contro
Mail RE, è stato notificato il 26/7/2016, CP_1
dunque ampiamente entro il termine annuale previsto dall'art 2951 c.c.
Invero, il termine annuale decorre dal giorno in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna della cosa nel luogo di destinazione (Cass. civ., Sez. II, 13/07/1993, n. 7697; e, nella specie, la consegna doveva avvenire entro il 30 ottobre 2015.
Invero, una volta accolta – per i motivi appena esposti – la ricostruzione sistematica dell'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato, gli effetti interruttivi della notifica sono estesi anche al terzo chiamato in causa (in termini, Cass. civ., Sez. lavoro, 07/06/2011, n. 12317).
Contr Con il terzo motivo di appello, ha lamentato una errata e parziale interpretazione delle condizioni di contratto ai sensi dell'art. 1225 c.c. e 1227 c.c., laddove, in virtù di queste ultime norme il plico, in Contr realtà, a suo dire, neppure doveva essere affidato ad essa
La circostanza sarebbe provata dal documento di trasporto, non recante alcuna indicazione della natura dei documenti consegnati, ad onta delle prescrizioni imposte dall'articolo 1683 c.c., che obbligano il mittente ad indicare con esattezza al vettore i seguenti dati: 1) nome del destinatario e luogo di destinazione;
2) natura;
3) peso, quantità e numero delle cose da trasportare.
L'appellante ha evidenziato come l'art 16 del contratto di trasporto, intitolato “Merci di valore”, disponga che: “ Merci di valore quali … documenti importanti che includono passaporti, gare , azioni
e certificati d'opzione, non devono essere spedite a mezzo della nostra rete di distribuzione se non nelle condizioni di cui al punto 5.8 poiché questa comporta l'uso di gestione meccanizzata e di strumenti automatizzati di smistamento unitamente a molteplici passaggi di trasporto e di carico e scarico delle
pagina 8 di 15 merci. Se nonostante questo, ed in assenza di vostre precise indicazioni e comunicazioni sul tipo di merce oggetto del trasporto, trasportiamo tali merci, il trasporto avverrà a vostro esclusivo rischio”.
L'appellante ha poi richiamato l'art. 1693, secondo comma, c.c., secondo cui la presa in consegna del bene da parte del vettore è presunzione del buono stato di imballaggio, e non del contenuto della spedizione, e questi e non può dunque che confidare sulle indicazioni del mittente.
In via subordinata l'appellante ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, limiti la domanda attorea e di manleva in misura pari al concorso di causa avuto dalla condotta di CP_1
e di nella produzione del danno.
[...] Controparte_2
Orbene, se quest'ultima istanza non può essere accolta per la ragione che le risultanze processuali escludono che possa ravvisarsi alcuna seppur lieve partecipazione colposa di nella CP_2
causazione del danno lamentato dalla in ordine alla argomentazione che precede, giunge in CP_1
soccorso la pronuncia della Suprema n. 20808/2010 – doverosamente segnalata anche dal Tribunale - laddove è statuito che “ la responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del sub vettore nei confronti del sub mittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita”.
In quella occasione, la S.C. aveva confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente domanda di partecipazione ad una gara d'appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l'omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico ed il fatto doloso dell'ausiliario della società anzidetta, consistito nell'abbandono del plico stesso in un ufficio.
Ebbene, è agevole rilevare che, anche nel caso di specie, come in quello sottoposto all'attenzione della
Corte regolatrice, non vi sia stata alcuna attinenza logico - causale tra il ritardo nella consegna e la presunta carenza di informazioni rilasciate dal mittente, sicché non è possibile ravvisare ragioni di scusabilità per la negligenza del vettore.
In ogni modo, come già si è avuto modo di appurare nel corso della disamina del primo motivo di appello, la più volte invocata carenza di informativa circa l'importanza del plico è, invero, ben lungi dall'essere stata provata da parte appellante, come correttamente evidenziato da parte appellata, risultando il contenuto della missiva ben chiaro sin dalle indicazioni apposte sul suo involucro.
Con il quarto motivo, l'appellante si è in primis doluta dell'erroneità della sentenza in ordine alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale e del danno patito da affermando che in CP_1
realtà quello del maggior ribasso fosse solo uno dei criteri di valutazione contemplati dal bando, e che pagina 9 di 15 la documentazione depositata dall'attrice risultasse carente e non esaustiva, e comunque inidonea a dimostrare, oltre ogni dubbio, che essa sarebbe riuscita ad assicurarsi la vittoria della gara d'appalto, e conseguentemente i derivanti profitti.
Ancora una volta, questa Corte ritiene di non dover discostarsi dalla valutazione operata dal primo
Giudice, il quale ha invece opinato che la domanda attorea fosse adeguatamente suffragata da prove documentali, specie ove si considerino i principi stabiliti dalla costante giurisprudenza in materia.
Sinteticamente, riassumendo i principi giurisprudenziali cardine sul tema, si segnalano le seguenti pronunce: “la risarcibilità della “chance” di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147); pertanto “per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta” (TAR Lazio, Sez. I, 6 novembre 2019, n.12735 confermata da Cons. Stato, Sez.
V, 26 ottobre 2020, n. 6465; Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2018, n.4225; Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907 e Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762).
In detta ultima pronuncia, si evidenzia che, ai fini della risarcibilità della chance perduta, “il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile;
in particolare, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo almeno pari al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative”.
Ancora, si segnala Cons. Stato Sez. V Sent., 30/06/2015, n. 3249 secondo cui “In relazione al risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata partecipazione a procedure di gara indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici il ricorrente (danneggiato) ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione
pagina 10 di 15 equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”.
Ciò detto, risulta dagli atti che: - il criterio di maggior ribasso era, ai sensi del regolamento del bando,
l'unico dirimente per l'aggiudicazione; - compulsando il verbale di gara, emerge che questa sarebbe stata senz'altro vinta da se il plico fosse pervenuto a destinazione in tempo;
- secondo CP_1 giurisprudenza costante un'eventuale offerta economica abnormemente bassa potrebbe, tutt'al più, indurre la stazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti nei confronti dell'operatore, ma non all'esclusione di quest'ultimo dalla gara, come erroneamente affermato da parte appellante;
- le dichiarazioni in autocertificazione erano previste e consentite dal regolamento di gara;
- a tutto concedere, sarebbe stato compito della stazione appaltante esprimere censure in merito.
Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene adeguatamente documentato il danno subito dall'attrice in primo grado, nonché il nesso di causalità tra esso e la condotta gravemente negligente perpetrata da
CP_9
, ancora, da considerare che quest'ultima, ha pure ribadito quanto già rappresentato nel corso del
[...]
primo grado del giudizio, ovvero che, a dispetto del parametro matematico adottato dal giudice di prime cure per la quantificazione del danno patito, in ragione del 22 % del valore economico derivante dall'aggiudicazione dell'appalto, la giurisprudenza avesse invece fissato una misura massima del 5% dell'utile in astratto conseguibile, tralasciando, però, di indicare alcun preciso riferimento giurisprudenziale a suffragio di tale asserzione.
Orbene, risponde al vero, e dunque deve essere accolta, detta censura, mossa dall'appellante, in punto di carenza di motivazione, da parte del Tribunale, nell'esplicazione del criterio di calcolo seguito per la quantificazione del danno.
Pertanto, occorre, ora, individuare il giusto criterio di calcolo, che sia suffragato dalla giurisprudenza.
Una rapida disamina delle pronunce sul tema non può prescindere da consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance (cfr. Cass. 5641/2018), a mente dei quali “in caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto”, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo, intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa; tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai para-metri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico – percentuale, ove in concreto accerta-bile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto”; (altre pronunce similari: Cass. 12906/2020, 2261/2022, 25886/2022, 24050/2023).
pagina 11 di 15 E' appena il caso di precisare, continua la Corte, che analoghi principi valgono, per quanto rileva nel presente giudizio, ai fini della liquidazione del risarcimento della perdita di chance di carattere patrimoniale), in quanto è stata richiesta al danneggiato una prova in realtà impossibile o, almeno, diabolica e, in ogni caso, relativa a un danno diverso da quello nella specie allegato, dimostrato e da liquidare, cioè relativa alla perdita del risultato, ovvero del bene, desiderato, non alla mera perdita della possibilità di conseguirlo.
Anche il Consiglio di Stato è stato investito della questione, naturalmente sotto il profilo della responsabilità della stazione appaltante, e con la sentenza n. 26/2024, ha fornito alcune utili indicazioni. Per quanto concerne la quantificazione del danno, è stato affermato che: - all'impresa non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico della stessa (la quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile), ma le spetta, per contro, il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e che ricomprende: il mancato profitto, vale a dire l'utile che l'impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale e alla propria struttura dei costi, dall'esecuzione del contratto;
il danno curriculare, derivante dall'impossibilità di arricchimento della propria storia professionale e imprenditoriale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali. Relativamente al mancato utile: deve escludersi l'ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento, o di altra percentuale, dell'importo a base d'asta. E ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché l'art. 124 del codice del processo amministrativo va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del concorrente danneggiato, di un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione, sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire prova in relazione all'ammontare preciso del danno patito;
ai fini della base di calcolo della percentuale per il mancato utile, non si può prendere a riferimento l'importo posto a base della gara, dovendo aversi riguardo al margine di utile effettivo, quale ricavabile dal ribasso offerto dall'impresa danneggiata e dalla relativa offerta;
il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori. E ciò perché, in assenza della suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell'aliunde perceptum vel percipiendum, in una misura percentuale variabile che tenga conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua pagina 12 di 15 struttura, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche – nel caso di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo ed in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'impossibilità di ricorso cumulativo alle risorse strumentali – all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile. Quanto al danno curriculare, anch'esso deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione;
alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando. Solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an,
è possibile procedere alla liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante), e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, la mancata aggiudicazione di un appalto non possa considerarsi idonea ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare. Il complessivo importo riconosciuto va incrementato, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di stipula del contratto fino all'attualità), e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo. Secondo una interessante sentenza del T.a.r. di Catania, sez. IV, la n.
2812/2010, sulla scorta della pronuncia del Cons. Stato, sez. VI, 21-9-2010 n. 7004, la misura dell'utile dovuto per il risarcimento del danno in via equitativa per la mancata aggiudicazione di un appalto, può essere stimata nel 5% del valore del medesimo appalto, depurato del ribasso praticato dalla stessa ricorrente. Ciò perché, in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, il mancato utile nella misura integrale spetta, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. Infatti, in difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e, pertanto, in tale ipotesi deve operarsi una decurtazione del risarcimento.
In occasione di un'altra pronuncia, la n. 115/2012, lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito i criteri adottati per la determinazione del ristoro dovuto a perdita di chance, che indica nella misura del 10% dell'importo posto a base d'asta, ribassato dall'offerta presentata. Somma ulteriormente da ridurre, ove l'impresa non abbia dimostrato di essere stata nell'impossibilità di utilizzare, durante il tempo di esecuzione del servizio per cui è giudizio, mezzi e maestranze per l'espletamento di altri e diversi pagina 13 di 15 servizi. In definitiva, questa Corte ritiene di adottare un criterio di computo che valga da media ponderata dei valori, ricompresi tra il 5 ed il 10%, indicati nella richiamata rassegna giurisprudenziale,
e, dunque, in ragione del 7 % del margine di guadagno già individuato dal giudice di primo grado (€
55.540,84 ) pari ad € 3.908,85, mondato, però, di un ulteriore 20% - non potendosi comunque trascurare il permanere di un certo grado di alea in ordine all'aggiudicazione dell'appalto – per addivenire ad una quantificazione finale del danno risarcibile, in ragione di € 3.127,08. Infine va
Contr rammentato che, con il quinto motivo d'appello, ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità al caso di specie del limite alla responsabilità vettoriale dettato ex lege, per non aver, il giudice di prime cure, tenuto conto del limite di responsabilità vettoriale dettato dalla normativa vigente all'art. 1696 c.c. Il motivo, merita rigetto, atteso che la norma appena menzionata non è applicabile al caso di specie, poiché fa espresso riferimento all'eventualità dello smarrimento del collo, radicalmente diversa dalla odierna fattispecie.
*****
Per tutto quanto appena considerato ed esposto, l'appello è parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione. Contr
va quindi condannata a pagare ad , la somma di € 3.127,08, oltre agli interessi CP_1
legali dalla domanda sino al soddisfo.
****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono regolate come segue: già Parte_1
è condannata a rifondere le spese processuali ad per il Controparte_4 CP_1
doppio grado di giudizio nella misura di 2/3, rimanendo compensate per il residuale 1/3, nonché a rifondere in misura piena a sempre per il doppio grado di giudizio, in relazione ai CP_2
valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 – tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso sentenza n. Parte_2
3902/2020 pronunciata il 20/12/2020 dal Tribunale di Bari, così provvede:
- -
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna già al pagamento CP_10 Controparte_4
in favore di di € 3.127,08, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al CP_1
pagina 14 di 15 soddisfo;
- 2)
Condanna alla rifusione in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_2
lite per il doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.475,00 (di cui 2552,00 per il primo grado ed € 1.923,00 per questo grado) per compensi di avvocato, oltre iva, cap, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
- 3)
Condanna altresì alla rifusione in favore della dei due terzi, Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed €
2.983,33 (due terzi di 2552,00 + 1923,00) per compensi di avvocato, oltre iva, cap. oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
- 4)
Compensa tra le parti di cui al capo che precede il residuo terzo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 28 febbraio 2025
Il Presidente relatore-estensore
Dott. Filippo LABELLARTE
pagina 15 di 15