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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE R.g. 1183/2014
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1183 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 promossa da
(C.F. ) nella qualità di titolare della ditta A.A. Parte_1 C.F._1
Arredamenti di Sanna Antonio, (C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Giua (C.F ); C.F._4 C.F._5
Attori contro
(C.F. ) nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), difesa e rappresentata dall'avv. Filippo Bassu (C.F. CP_2 P.IVA_2
) C.F._6
Convenuta
(C.F. ) interveniente ex art.111 c.p.c. in sostituzione di Controparte_3 P.IVA_3 difesa e rappresentata dagli avv.ti Carlotta Casamorata (C.F. Controparte_4
), e Marina Vandini (C.F. C.F._7 C.F._8
Intervenuta
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso il 25/02/2014”
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione e conclusioni del 7 novembre 2024 e qui da intendersi integralmente trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato in data 20 maggio 2014, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2014, emesso il 25 febbraio 2014 dal
Tribunale di Tempio Pausania su ricorso di in qualità di procuratrice di Controparte_5 per la somma complessiva di € 233.702,32 oltre interessi, Controparte_6 spese ed accessori.
Riferivano che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in relazione a un rapporto di conto corrente con apertura di credito, una linea di anticipo su fatture, diversi contratti di finanziamento, oltre a un contratto di mutuo fondiario, stipulati nel periodo 2001–2011 tra il titolare della Parte_1 ditta individuale A.S. Arredamenti, e l'istituto di credito, con garanzie fideiussorie da parte degli altri opponenti, e più specificatamente per le seguenti somme: € 67.700,65 in relazione allo scoperto del conto corrente nr. 0735/6109113, € 64.521,94 per il contratto collegato di anticipo di credito su fatture, € 26.377,86 per il contratto di finanziamento del 20.01.2009 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € 15.936,79 per il contratto di finanziamento del 16.11.2010 Parte_2 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € 15.936,79 per un contratto di Parte_2 finanziamento del 16.11.2010 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € Parte_2
1955,99 per un contratto di finanziamento del 08.09.2011 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € 57.209,09 per il contratto di mutuo fondiario oggetto di specifica Parte_2 fideiussione rilasciata da Parte_2
Gli opponenti eccepivano la nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione della norma imperativa ex art. 1283 c.c. e della Delibera CICR
9.2.2000.
Contestavano inoltre, in merito al mutuo, la nullità del tasso di interesse applicato per contrarietà a norma imperativa ex Legge 108/1996 con conseguente richiesta di azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Riferivano che l'entità del credito risultasse inesatta nel suo ammontare in ragione del fatto che per la medesima obbligazione derivante dal mutuo fondiario la banca aveva già notificato apposito atto di precetto, duplicando pertanto la domanda. Par Richiedevano inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa della in ragione del Controparte_7 Parte contratto di vendita nr. 98904 stipulato in data 14/12/2011 tra il e la Pt_1 Controparte_7 che prevedeva l'accollo da parte di quest' ultima delle obbligazioni scaturenti dal mutuo fondiario in questione.
Infine, in merito ai contratti di fideiussione, contestavano la dicitura dattiloscritta relativa all'importo garantito.
Sulla scorta di quanto sopra, formulavano le seguenti conclusioni:
“Per il debitore principale Parte_1
2 In via principale
a) Revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. giacchè infondato per tutti i motivi di cui all'espositiva;
In via subordinata
b) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda qui spiegata sub a) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. nella parte in cui ingiunge al sig. di pagare “6. € Parte_1
57.209,09 oltre interessi convenzionali di mora dal 10.01.2014 sino al saldo in relazione al contratto di mutuo fondiario in data 08.09.2011 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da Parte_2
”, per i motivi di cui al punto 3) dell'espositiva;
[...] in via ulteriormente subordinata
c) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda qui spiegata sub a) e/o b), accertare e dichiarare la responsabilità solidale del terzo chiamato corrente in Olbia nella via Controparte_8
Piemonte, 33 (cod. fisc. ) per quanto attiene l'esposizione debitoria relativa a “6. € P.IVA_4
57.209,09 oltre interessi convenzionali di mora dal 10.01.2014 sino al saldo in relazione al contratto di mutuo fondiario in data 08.09.2011” giacchè obbligazione oggetto di specifico accollo da parte del medesimo terzo chiamato in sede di contratto di vendita n. 98904 di repertorio ai rogiti del Dott. stipulato in data 14 dicembre 2011 (in all.3) Persona_1
e, per l'effetto,
d) condannare lo stesso terzo chiamato corrente in Olbia nella via Piemonte Controparte_8
33 (cod. fisc. , a corrispondere alla creditrice la somma di e P.IVA_4 Controparte_5
57.209,09 oltre interessi convenzionali di mora dal 10.01.2014 sino al saldo, in relazione al contratto di mutuo fondiario in data 08.09.2011, in ogni caso, manlevando e tenendo indenni il sig.
[...]
, quale debitore principale, ed i sigg.ri , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali fideiussori di , da ogni e qualsivoglia responsabilità possa ad essi
[...] Parte_1 derivare in ragione del predetto contratto di mutuo fondiario (in all. 20 fascicolo ). CP_5
Per il fideiussore Parte_2
In via principale
e) Revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. giacchè infondato in fatto e in diritto e, comunque, non essendo dimostrato l'effettivo importo garantito dal fideiussore;
in via subordinata
f) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda qui spiegata sub b) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. nella parte in cui ingiunge alla sig.ra di Parte_2 pagare le somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto “..in qualità di fideiussore sino all'importo massimo garantito di € 130.000,00” per i motivi di cui al punto 6) dell'espositiva;
Per i fideiussori e Parte_3 Parte_4
g) Revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della
3 procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. giacchè infondato in fatto e in diritto e, comunque, non essendo dimostrato l'effettivo importo garantito dal fideiussore;
in ogni caso:
h) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società opposta resistendo e contestando le Controparte_5 avverse deduzioni nonché assumendo la regolarità dei contratti e la legittimità degli addebiti.
Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via principale
1) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
In via subordinata
2) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate per i motivi esposti e condannare
[...]
, nato a [...] il giorno 11 marzo 1966, cf , quale obbligato Pt_1 C.F._1 principale, al pagamento della somma complessiva di € 176.493,23 di cui € 67.700,65 quale sofferenza in c/c 0735/61090113, € 64.521,94 quale obbligazione nascente dai contratti di apertura di credito in c/c 0735/61090113 stipulati il 30 aprile 2009 e il 17 febbraio 2010, € 26.377,86 quale obbligazione nascente dal contratto di finanziamento del 20 gennaio 2009, € 15.936,79 quale obbligazione nascente dal contratto di finanziamento del 16 novembre 2010 e € 1.955,99 quale obbligazione nascente dal contratto di finanziamento dell'8 settembre 2011, nonché in solido i sig.ri
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il 29 Parte_3 Parte_4 dicembre 1940, per i medesimi titoli nei limiti della fideiussione prestata di € 67.139,39, e la sig,ra
, nata a [...] il [...], per i medesimi titoli indicati, nei limiti delle Parte_2 fideiussioni prestate e ritenute valide, nonché condannare la stessa, quale obbligata in solido in virtù della fideiussione specifica dell'8.9.2011, al pagamento della somma di € 57.209,09 in forza del contratto di mutuo fondiario di data 8 settembre 2011 a rogito Notaio rep. 98218 Persona_1 racc. 29664
3) con vittoria di spese e compensi”.
In data 31/03/2015 i sig.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_2 hanno depositato formale rinuncia agli atti del giudizio, accettata dall'opposta all'udienza del
16/10/2015, e contestualmente il Giudice (all'epoca) procedente ha dichiarato l'estinzione del procedimento limitatamente alle parti rinunciatarie.
In data 11/01/2016 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2015, ha dichiarato inammissibile la richiesta di chiamata di terzo proposta dall'opponente in ragione del fatto che l'ingiunzione era stata correttamente proposta solo nei confronti del fideiussore Parte_2
e non di e ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art 648 c.p.c. ha
[...] Parte_1 concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €
70,000,00.
Con memoria autorizzata del 18/01/2019 contenente una proposta conciliativa, CP_5 ha riferito che nelle more del giudizio i fideiussori
[...] Parte_2 Parte_3
4 e avevano stipulato in data 11/12/2014 un contratto transattivo che Parte_4 prevedeva il versamento con cadenze rateali da parte dei fideiussori della somma complessiva di €
90.000,00.
In data 11/03/2022 è intervenuta nel giudizio in qualità di cessionaria del Controparte_3 credito azionato, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante il deposito delle memorie ex. art. 183 c.p.c. ed espletamento di CTU contabile affidata al dott. e, in data 8/11/2024, la stessa è stata trattenuta in decisone, Persona_2 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
Dalle produzioni documentali in atti risulta innanzitutto documentato che nella Parte_1 qualità di titolare della AS Arredamenti di Sanna Antonio, ha stipulato in data 10/09/2001 un contratto per l'apertura del “conto interattivo artigiani” nr. 0735/61090113 con la IntesaBCI Spa rete Comit.
Il contratto di conto corrente riporta nell'allegato 2, dal titolo “condizioni economiche in lire applicabili a: conto corrente artigiani ed ai servizi collegati”, le condizioni relative ai tassi applicati, alle spese e alle commissioni.
Risulta che il tasso creditore nominale annuo sia stato pattuito nella misura dello 0,125% con applicazione della ritenuta fiscale pari al 27%, il tasso debitore nominale annuo per utilizzi del conto corrente nei limiti di fido rileva un valore pari al 0,000%, “non significativo %”, tasso debitore annuale per utilizzi del conto corrente oltre il limite di fido (nei casi eccezionalmente consentiti ad insindacabile giudizio della banca) 14%, tasso debitore effettivo annuo 14,752%.
Dalla documentazione predetta è emerso, come acclarato dal Ctu con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere, che l'Istituto di Credito ha correttamente applicato gli interessi passivi pattuiti nel rispetto dell'art. 1284 c.c., ma al contempo ha applicato le commissioni di massimo scoperto con cadenza trimestrale per un importo superiore a quello previsto dalla legge.
Infatti, dall'analisi del primo quesito della CTU, relativo alla verifica delle condizioni in concreto applicate dalla banca e al rispetto dell'art. 1284 cc, si rileva che le condizioni siano state correttamente ed esplicitamente indicate e pattuite tra le parti nel rispetto delle previsioni dettate dal terzo comma dell'art 1284 c.c. che prevede tassativamente la forma scritta.
Sul secondo quesito relativo alla verifica della corretta capitalizzazione degli interessi nel rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000, il CTU rileva che in tutta la durata del rapporto la capitalizzazione sia degli interessi attivi che passivi è avvenuta con cadenza trimestrale e la stessa è stata correttamente pattuita dalle parti.
Risulta, infatti, agli atti (cfr. pag. 31 fascicolo “il cliente prende atto che la CP_5 contabilizzazione degli interessi creditori e debitori avviene con periodo di capitalizzazione trimestrale”) che tale clausola sia stata correttamente pattuita tra le parti con richiesta espressa di un rendiconto periodico trimestrale delle operazioni.
Si ravvisa pertanto il rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000 sia sul punto che prevede che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto ai sensi
5 dell'art. 1341 c.c., sia sul fatto che nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, vista la validità della clausola pattuita, non può trovare accoglimento la richiesta del circa la nullità di detta clausola. Pt_1
A differenti considerazioni deve giungersi in relazione alla c.d. commissione di massimo scoperto.
Nel caso in esame le commissioni di massimo scoperto sono state regolamentate nel contratto di apertura di conto corrente nella percentuale dello 0,700% da calcolarsi sul massimo scoperto di conto corrente, entro o oltre il limite di fido.
É opportuno rilevare che, la clausola sulla commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (ex multis Cass. n. 19825/2022: deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale).
Per la commissione di massimo scoperto vale la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
Analizzando il contratto in questione (pag. 53 fascicolo digitale Italfondiario nr.1) si evince chiaramente la presenza univoca della percentuale applicata e l'assenza delle modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, viziando in questa maniera detta clausola di poca chiarezza, facilità di calcolo e trasparenza.
Deve pertanto dichiararsi la nullità delle clausole di massimo scoperto applicate dall'istituto di credito al correntista.
Il CTU sul punto ha rilevato un saldo competenze ricalcolate pari ad € 11.741,85 con una differenza fra competenze addebitate e ricalcolate pari ad € 7.679,04.
Pertanto, rielaborando i rapporti dare-avere tra le parti in conformità dei principi enunciati, con riferimento al saldo del conto corrente nr. 0735/6109113 deve essere preso come saldo corretto quello indicato nell'ipotesi nr. 2 predisposta dal CTU (pag. 32 CTU dove viene considerata valida la clausola di cui all'art. 1284 ma non valide le CMS) “Calcolo delle competenze senza tener conto delle commissioni periodicamente addebitate. In questa ipotesi di calcolo il saldo competenze è pari euro
11.741,85 con una differenza fra competenze addebitate e pari ad euro 7.679,04, da cui si ridetermina
6 il saldo a debito del correntista, alla data del 31.08.2013, in euro 55.337,97”.
In merito al contratto collegato di anticipo di credito stipulato in data 30 aprile 2009 mediante il quale la ha concesso un'apertura di credito su anticipo fatture di euro Controparte_6
30.000,00 sul conto corrente 0735/61090113 (punto nr. 2 Decreto Ingiuntivo) il CTU rileva che: “Il fascicolo di causa non rileva alcuna rendicontazione del rapporto di finanziamento dalla quale poter rilevare, con cadenza trimestrale, sia l'ammontare del fido utilizzato che il calcolo delle competenze.
In relazione a tali contratti, quindi, non risulta possibile effettuare alcuna analisi e rispondere compiutamente ai quesiti posti dal Giudice”.
Sul punto si osserva che spetta all'istituto di credito, attore in senso sostanziale, l'onere della prova in merito all'ammontare del credito derivante dal saldo del contratto di anticipi, che tale credito ha azionato in sede monitoria, dovendo quindi fornire piena prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa e provare le modalità con le quali si è formato il relativo credito.
L'istituto bancario, oltre al contratto, ha prodotto unicamente una certificazione ai sensi dell'art. 50
d.lgs. 01.09.1993 n. 385 dalla quale risulta un saldo a debito del correntista alla data del 09.01.2014 pari ad € 64.521,94.
Sul punto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista” (Cass. n. 9695 del 03/05/2011).
Ne consegue che non può ritenersi provata l'effettiva debenza dell'importo di € 65.521,64, stante l'insufficienza della documentazione prodotta.
Pertanto, l'opposizione è da ritenersi parzialmente fondata, con la conseguenza che il decreto opposto deve essere revocato e l'opponente dovrà essere condannato al pagamento della minor somma di €
47.658,93 (ipotesi B CTU: Ricalcolo saldo cc - € 7.679,04 CMS).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, stante la parziale fondatezza della opposizione, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle della CTU.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso il 25/02/2014 dal Tribunale di Tempio Pausania e
CONDANNA a pagare in favore di , la somma di Parte_1 Controparte_3
€ 47.658,93.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU.
Tempio Pausania il 16/6/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE R.g. 1183/2014
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1183 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 promossa da
(C.F. ) nella qualità di titolare della ditta A.A. Parte_1 C.F._1
Arredamenti di Sanna Antonio, (C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Giua (C.F ); C.F._4 C.F._5
Attori contro
(C.F. ) nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), difesa e rappresentata dall'avv. Filippo Bassu (C.F. CP_2 P.IVA_2
) C.F._6
Convenuta
(C.F. ) interveniente ex art.111 c.p.c. in sostituzione di Controparte_3 P.IVA_3 difesa e rappresentata dagli avv.ti Carlotta Casamorata (C.F. Controparte_4
), e Marina Vandini (C.F. C.F._7 C.F._8
Intervenuta
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso il 25/02/2014”
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione e conclusioni del 7 novembre 2024 e qui da intendersi integralmente trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato in data 20 maggio 2014, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2014, emesso il 25 febbraio 2014 dal
Tribunale di Tempio Pausania su ricorso di in qualità di procuratrice di Controparte_5 per la somma complessiva di € 233.702,32 oltre interessi, Controparte_6 spese ed accessori.
Riferivano che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in relazione a un rapporto di conto corrente con apertura di credito, una linea di anticipo su fatture, diversi contratti di finanziamento, oltre a un contratto di mutuo fondiario, stipulati nel periodo 2001–2011 tra il titolare della Parte_1 ditta individuale A.S. Arredamenti, e l'istituto di credito, con garanzie fideiussorie da parte degli altri opponenti, e più specificatamente per le seguenti somme: € 67.700,65 in relazione allo scoperto del conto corrente nr. 0735/6109113, € 64.521,94 per il contratto collegato di anticipo di credito su fatture, € 26.377,86 per il contratto di finanziamento del 20.01.2009 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € 15.936,79 per il contratto di finanziamento del 16.11.2010 Parte_2 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € 15.936,79 per un contratto di Parte_2 finanziamento del 16.11.2010 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € Parte_2
1955,99 per un contratto di finanziamento del 08.09.2011 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da € 57.209,09 per il contratto di mutuo fondiario oggetto di specifica Parte_2 fideiussione rilasciata da Parte_2
Gli opponenti eccepivano la nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione della norma imperativa ex art. 1283 c.c. e della Delibera CICR
9.2.2000.
Contestavano inoltre, in merito al mutuo, la nullità del tasso di interesse applicato per contrarietà a norma imperativa ex Legge 108/1996 con conseguente richiesta di azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Riferivano che l'entità del credito risultasse inesatta nel suo ammontare in ragione del fatto che per la medesima obbligazione derivante dal mutuo fondiario la banca aveva già notificato apposito atto di precetto, duplicando pertanto la domanda. Par Richiedevano inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa della in ragione del Controparte_7 Parte contratto di vendita nr. 98904 stipulato in data 14/12/2011 tra il e la Pt_1 Controparte_7 che prevedeva l'accollo da parte di quest' ultima delle obbligazioni scaturenti dal mutuo fondiario in questione.
Infine, in merito ai contratti di fideiussione, contestavano la dicitura dattiloscritta relativa all'importo garantito.
Sulla scorta di quanto sopra, formulavano le seguenti conclusioni:
“Per il debitore principale Parte_1
2 In via principale
a) Revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. giacchè infondato per tutti i motivi di cui all'espositiva;
In via subordinata
b) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda qui spiegata sub a) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. nella parte in cui ingiunge al sig. di pagare “6. € Parte_1
57.209,09 oltre interessi convenzionali di mora dal 10.01.2014 sino al saldo in relazione al contratto di mutuo fondiario in data 08.09.2011 oggetto di specifica fideiussione rilasciata da Parte_2
”, per i motivi di cui al punto 3) dell'espositiva;
[...] in via ulteriormente subordinata
c) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda qui spiegata sub a) e/o b), accertare e dichiarare la responsabilità solidale del terzo chiamato corrente in Olbia nella via Controparte_8
Piemonte, 33 (cod. fisc. ) per quanto attiene l'esposizione debitoria relativa a “6. € P.IVA_4
57.209,09 oltre interessi convenzionali di mora dal 10.01.2014 sino al saldo in relazione al contratto di mutuo fondiario in data 08.09.2011” giacchè obbligazione oggetto di specifico accollo da parte del medesimo terzo chiamato in sede di contratto di vendita n. 98904 di repertorio ai rogiti del Dott. stipulato in data 14 dicembre 2011 (in all.3) Persona_1
e, per l'effetto,
d) condannare lo stesso terzo chiamato corrente in Olbia nella via Piemonte Controparte_8
33 (cod. fisc. , a corrispondere alla creditrice la somma di e P.IVA_4 Controparte_5
57.209,09 oltre interessi convenzionali di mora dal 10.01.2014 sino al saldo, in relazione al contratto di mutuo fondiario in data 08.09.2011, in ogni caso, manlevando e tenendo indenni il sig.
[...]
, quale debitore principale, ed i sigg.ri , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali fideiussori di , da ogni e qualsivoglia responsabilità possa ad essi
[...] Parte_1 derivare in ragione del predetto contratto di mutuo fondiario (in all. 20 fascicolo ). CP_5
Per il fideiussore Parte_2
In via principale
e) Revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. giacchè infondato in fatto e in diritto e, comunque, non essendo dimostrato l'effettivo importo garantito dal fideiussore;
in via subordinata
f) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda qui spiegata sub b) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. nella parte in cui ingiunge alla sig.ra di Parte_2 pagare le somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto “..in qualità di fideiussore sino all'importo massimo garantito di € 130.000,00” per i motivi di cui al punto 6) dell'espositiva;
Per i fideiussori e Parte_3 Parte_4
g) Revocare il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal tribunale in intestazione nell'ambito della
3 procedura iscritta al n. 387/2014 di R.G.A.C. giacchè infondato in fatto e in diritto e, comunque, non essendo dimostrato l'effettivo importo garantito dal fideiussore;
in ogni caso:
h) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società opposta resistendo e contestando le Controparte_5 avverse deduzioni nonché assumendo la regolarità dei contratti e la legittimità degli addebiti.
Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via principale
1) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
In via subordinata
2) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate per i motivi esposti e condannare
[...]
, nato a [...] il giorno 11 marzo 1966, cf , quale obbligato Pt_1 C.F._1 principale, al pagamento della somma complessiva di € 176.493,23 di cui € 67.700,65 quale sofferenza in c/c 0735/61090113, € 64.521,94 quale obbligazione nascente dai contratti di apertura di credito in c/c 0735/61090113 stipulati il 30 aprile 2009 e il 17 febbraio 2010, € 26.377,86 quale obbligazione nascente dal contratto di finanziamento del 20 gennaio 2009, € 15.936,79 quale obbligazione nascente dal contratto di finanziamento del 16 novembre 2010 e € 1.955,99 quale obbligazione nascente dal contratto di finanziamento dell'8 settembre 2011, nonché in solido i sig.ri
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il 29 Parte_3 Parte_4 dicembre 1940, per i medesimi titoli nei limiti della fideiussione prestata di € 67.139,39, e la sig,ra
, nata a [...] il [...], per i medesimi titoli indicati, nei limiti delle Parte_2 fideiussioni prestate e ritenute valide, nonché condannare la stessa, quale obbligata in solido in virtù della fideiussione specifica dell'8.9.2011, al pagamento della somma di € 57.209,09 in forza del contratto di mutuo fondiario di data 8 settembre 2011 a rogito Notaio rep. 98218 Persona_1 racc. 29664
3) con vittoria di spese e compensi”.
In data 31/03/2015 i sig.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_2 hanno depositato formale rinuncia agli atti del giudizio, accettata dall'opposta all'udienza del
16/10/2015, e contestualmente il Giudice (all'epoca) procedente ha dichiarato l'estinzione del procedimento limitatamente alle parti rinunciatarie.
In data 11/01/2016 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2015, ha dichiarato inammissibile la richiesta di chiamata di terzo proposta dall'opponente in ragione del fatto che l'ingiunzione era stata correttamente proposta solo nei confronti del fideiussore Parte_2
e non di e ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art 648 c.p.c. ha
[...] Parte_1 concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €
70,000,00.
Con memoria autorizzata del 18/01/2019 contenente una proposta conciliativa, CP_5 ha riferito che nelle more del giudizio i fideiussori
[...] Parte_2 Parte_3
4 e avevano stipulato in data 11/12/2014 un contratto transattivo che Parte_4 prevedeva il versamento con cadenze rateali da parte dei fideiussori della somma complessiva di €
90.000,00.
In data 11/03/2022 è intervenuta nel giudizio in qualità di cessionaria del Controparte_3 credito azionato, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante il deposito delle memorie ex. art. 183 c.p.c. ed espletamento di CTU contabile affidata al dott. e, in data 8/11/2024, la stessa è stata trattenuta in decisone, Persona_2 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
Dalle produzioni documentali in atti risulta innanzitutto documentato che nella Parte_1 qualità di titolare della AS Arredamenti di Sanna Antonio, ha stipulato in data 10/09/2001 un contratto per l'apertura del “conto interattivo artigiani” nr. 0735/61090113 con la IntesaBCI Spa rete Comit.
Il contratto di conto corrente riporta nell'allegato 2, dal titolo “condizioni economiche in lire applicabili a: conto corrente artigiani ed ai servizi collegati”, le condizioni relative ai tassi applicati, alle spese e alle commissioni.
Risulta che il tasso creditore nominale annuo sia stato pattuito nella misura dello 0,125% con applicazione della ritenuta fiscale pari al 27%, il tasso debitore nominale annuo per utilizzi del conto corrente nei limiti di fido rileva un valore pari al 0,000%, “non significativo %”, tasso debitore annuale per utilizzi del conto corrente oltre il limite di fido (nei casi eccezionalmente consentiti ad insindacabile giudizio della banca) 14%, tasso debitore effettivo annuo 14,752%.
Dalla documentazione predetta è emerso, come acclarato dal Ctu con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere, che l'Istituto di Credito ha correttamente applicato gli interessi passivi pattuiti nel rispetto dell'art. 1284 c.c., ma al contempo ha applicato le commissioni di massimo scoperto con cadenza trimestrale per un importo superiore a quello previsto dalla legge.
Infatti, dall'analisi del primo quesito della CTU, relativo alla verifica delle condizioni in concreto applicate dalla banca e al rispetto dell'art. 1284 cc, si rileva che le condizioni siano state correttamente ed esplicitamente indicate e pattuite tra le parti nel rispetto delle previsioni dettate dal terzo comma dell'art 1284 c.c. che prevede tassativamente la forma scritta.
Sul secondo quesito relativo alla verifica della corretta capitalizzazione degli interessi nel rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000, il CTU rileva che in tutta la durata del rapporto la capitalizzazione sia degli interessi attivi che passivi è avvenuta con cadenza trimestrale e la stessa è stata correttamente pattuita dalle parti.
Risulta, infatti, agli atti (cfr. pag. 31 fascicolo “il cliente prende atto che la CP_5 contabilizzazione degli interessi creditori e debitori avviene con periodo di capitalizzazione trimestrale”) che tale clausola sia stata correttamente pattuita tra le parti con richiesta espressa di un rendiconto periodico trimestrale delle operazioni.
Si ravvisa pertanto il rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000 sia sul punto che prevede che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto ai sensi
5 dell'art. 1341 c.c., sia sul fatto che nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, vista la validità della clausola pattuita, non può trovare accoglimento la richiesta del circa la nullità di detta clausola. Pt_1
A differenti considerazioni deve giungersi in relazione alla c.d. commissione di massimo scoperto.
Nel caso in esame le commissioni di massimo scoperto sono state regolamentate nel contratto di apertura di conto corrente nella percentuale dello 0,700% da calcolarsi sul massimo scoperto di conto corrente, entro o oltre il limite di fido.
É opportuno rilevare che, la clausola sulla commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (ex multis Cass. n. 19825/2022: deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale).
Per la commissione di massimo scoperto vale la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
Analizzando il contratto in questione (pag. 53 fascicolo digitale Italfondiario nr.1) si evince chiaramente la presenza univoca della percentuale applicata e l'assenza delle modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, viziando in questa maniera detta clausola di poca chiarezza, facilità di calcolo e trasparenza.
Deve pertanto dichiararsi la nullità delle clausole di massimo scoperto applicate dall'istituto di credito al correntista.
Il CTU sul punto ha rilevato un saldo competenze ricalcolate pari ad € 11.741,85 con una differenza fra competenze addebitate e ricalcolate pari ad € 7.679,04.
Pertanto, rielaborando i rapporti dare-avere tra le parti in conformità dei principi enunciati, con riferimento al saldo del conto corrente nr. 0735/6109113 deve essere preso come saldo corretto quello indicato nell'ipotesi nr. 2 predisposta dal CTU (pag. 32 CTU dove viene considerata valida la clausola di cui all'art. 1284 ma non valide le CMS) “Calcolo delle competenze senza tener conto delle commissioni periodicamente addebitate. In questa ipotesi di calcolo il saldo competenze è pari euro
11.741,85 con una differenza fra competenze addebitate e pari ad euro 7.679,04, da cui si ridetermina
6 il saldo a debito del correntista, alla data del 31.08.2013, in euro 55.337,97”.
In merito al contratto collegato di anticipo di credito stipulato in data 30 aprile 2009 mediante il quale la ha concesso un'apertura di credito su anticipo fatture di euro Controparte_6
30.000,00 sul conto corrente 0735/61090113 (punto nr. 2 Decreto Ingiuntivo) il CTU rileva che: “Il fascicolo di causa non rileva alcuna rendicontazione del rapporto di finanziamento dalla quale poter rilevare, con cadenza trimestrale, sia l'ammontare del fido utilizzato che il calcolo delle competenze.
In relazione a tali contratti, quindi, non risulta possibile effettuare alcuna analisi e rispondere compiutamente ai quesiti posti dal Giudice”.
Sul punto si osserva che spetta all'istituto di credito, attore in senso sostanziale, l'onere della prova in merito all'ammontare del credito derivante dal saldo del contratto di anticipi, che tale credito ha azionato in sede monitoria, dovendo quindi fornire piena prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa e provare le modalità con le quali si è formato il relativo credito.
L'istituto bancario, oltre al contratto, ha prodotto unicamente una certificazione ai sensi dell'art. 50
d.lgs. 01.09.1993 n. 385 dalla quale risulta un saldo a debito del correntista alla data del 09.01.2014 pari ad € 64.521,94.
Sul punto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista” (Cass. n. 9695 del 03/05/2011).
Ne consegue che non può ritenersi provata l'effettiva debenza dell'importo di € 65.521,64, stante l'insufficienza della documentazione prodotta.
Pertanto, l'opposizione è da ritenersi parzialmente fondata, con la conseguenza che il decreto opposto deve essere revocato e l'opponente dovrà essere condannato al pagamento della minor somma di €
47.658,93 (ipotesi B CTU: Ricalcolo saldo cc - € 7.679,04 CMS).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, stante la parziale fondatezza della opposizione, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle della CTU.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso il 25/02/2014 dal Tribunale di Tempio Pausania e
CONDANNA a pagare in favore di , la somma di Parte_1 Controparte_3
€ 47.658,93.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU.
Tempio Pausania il 16/6/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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