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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 16408/2023, promossa da , in proprio e nella qualità di difensore Parte_1 di se stesso;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Papa Malatesta;
Nonché contro
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., resistente contumace;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 07120220172220774000, notificata dall a mezzo pec in data Controparte_1
18.01.2022, chiedeva, altresì, in via principale dichiararsi la prescrizione, l'inefficacia e/o la nullità della stessa e dichiararsi l'illegittimità delle sanzioni ivi indicate o in via gradata ridurle al minimo. Esponeva che in data 18.01.2022 l gli aveva notificato a mezzo CP_3 pec la cartella di pagamento n. 0 0172220774000 relativa al mancato versamento della somma di €. 19.896,56a titolo di sanzioni per omessa o irregolare dichiarazione previdenziale contributiva per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Premettendo di essere iscritto alla Controparte_2
, evidenziava ch
[...] dovuti in quanto prescritti per il maturare del termine quinquennale previsto dalla legge. In data 20.10.2023, l' ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La , malgrado la Controparte_2 regolarità della notifica non si costituiva nl presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare che con l'odierno ricorso il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella impugnata, sostenendo che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i contributi da versare alla
, riferendosi la cartelle impugnata, notificata il CP_2 rediti risalenti alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Orbene, a tal proposito giova ricordare che l' art. 66 della L. n. 247/2012, dispone che in materia di prescrizione dei contributi previdenziali si applica il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuto dagli iscritti alla
[...]
, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei CP_2 contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_2
Orbene, in merito alla censura di inesistenza o nullità di tali note PEC, mossa dall' odierno ricorrente, occorre evidenziare che le stesse sono valide in considerazione del principio di strumentalità delle forme, attesa la circostanza che la notifica ha raggiunto il suo scopo, giungendo comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha proceduto alla sua impugnazione. Ed invero, come precisato dalla Corte di Cassazione “ E' valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. (ord. n. 982/2023, sent. 6912/2022, S.U. n. 23620/2018). Orbene, occorre precisare che gli indirizzi giurisprudenziali più recenti hanno confermato la regola iuris per la quale la notifica di una cartella di pagamento, o di un altro atto con le medesime finalità, attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dei pubblici registri, ma da cui emerge ictu oculi il mittente, sia perfettamente valida laddove il destinatario abbia potuto svolgere compiutamente le proprie difese, emergendo con chiarezza la provenienza e l' oggetto della notifica stessa. Ed invero, la Cassazione a tal proposito, ha evidenziato il principio secondo cui in tema di notifiche digitali una maggiore rigidità formale
“è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.( Cass. Sez.Un. sent. n. 15979/2022. ) Orbene, occorre precisare altresì che in materia di notificazioni ,per consolidata giurisprudenza, la disciplina generale della nullità si basa sul principio di “strumentalità” delle forme, secondo cui la nullità della notifica non deriva dalla mera violazione della forma, ma dalle conseguenze che il vizio di forma determina sul raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero rendere conoscibile al destinatario la pretesa e l'oggetto dell'atto in modo tale da poter esercitare il proprio diritto di difesa in modo tempestivo e davanti agli organi preposti. Dunque, l'inesistenza della notificazione o la sua nullità sarà configurabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (tra le più recenti, Cassazione n. 5366/2023, n. 3509/2023, n. 2325/2023, n. 896/2023). Infine, si precisa che la censura mossa dal ricorrente in merito alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento è del tutto priva di pregio. Deve trovare, infatti, applicazione l'art. 15, comma 7, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui la firma prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e contributive
“può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” Come precisato dalla Cassazione, infatti, l'autografia della sottoscrizione rappresenta un elemento essenziale dell'atto amministrativo esclusivamente nei casi in cui essa è prevista espressamente dalla legge, infatti, : “la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità della notificazione della cartella di pagamento n. 07120220172220774000, oggetto della presente disamina, l'opposizione va quindi rigettata. Attesa la diversa condizione delle parti, le spese vanno compensate.
PQM
- Rigetta il ricorso.
-Compensa le spese di lite.
- Si comunichi. Così deciso in data 16 /4/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 16408/2023, promossa da , in proprio e nella qualità di difensore Parte_1 di se stesso;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Papa Malatesta;
Nonché contro
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., resistente contumace;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 07120220172220774000, notificata dall a mezzo pec in data Controparte_1
18.01.2022, chiedeva, altresì, in via principale dichiararsi la prescrizione, l'inefficacia e/o la nullità della stessa e dichiararsi l'illegittimità delle sanzioni ivi indicate o in via gradata ridurle al minimo. Esponeva che in data 18.01.2022 l gli aveva notificato a mezzo CP_3 pec la cartella di pagamento n. 0 0172220774000 relativa al mancato versamento della somma di €. 19.896,56a titolo di sanzioni per omessa o irregolare dichiarazione previdenziale contributiva per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Premettendo di essere iscritto alla Controparte_2
, evidenziava ch
[...] dovuti in quanto prescritti per il maturare del termine quinquennale previsto dalla legge. In data 20.10.2023, l' ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La , malgrado la Controparte_2 regolarità della notifica non si costituiva nl presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare che con l'odierno ricorso il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella impugnata, sostenendo che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i contributi da versare alla
, riferendosi la cartelle impugnata, notificata il CP_2 rediti risalenti alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Orbene, a tal proposito giova ricordare che l' art. 66 della L. n. 247/2012, dispone che in materia di prescrizione dei contributi previdenziali si applica il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuto dagli iscritti alla
[...]
, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei CP_2 contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_2
Orbene, in merito alla censura di inesistenza o nullità di tali note PEC, mossa dall' odierno ricorrente, occorre evidenziare che le stesse sono valide in considerazione del principio di strumentalità delle forme, attesa la circostanza che la notifica ha raggiunto il suo scopo, giungendo comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha proceduto alla sua impugnazione. Ed invero, come precisato dalla Corte di Cassazione “ E' valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. (ord. n. 982/2023, sent. 6912/2022, S.U. n. 23620/2018). Orbene, occorre precisare che gli indirizzi giurisprudenziali più recenti hanno confermato la regola iuris per la quale la notifica di una cartella di pagamento, o di un altro atto con le medesime finalità, attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dei pubblici registri, ma da cui emerge ictu oculi il mittente, sia perfettamente valida laddove il destinatario abbia potuto svolgere compiutamente le proprie difese, emergendo con chiarezza la provenienza e l' oggetto della notifica stessa. Ed invero, la Cassazione a tal proposito, ha evidenziato il principio secondo cui in tema di notifiche digitali una maggiore rigidità formale
“è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.( Cass. Sez.Un. sent. n. 15979/2022. ) Orbene, occorre precisare altresì che in materia di notificazioni ,per consolidata giurisprudenza, la disciplina generale della nullità si basa sul principio di “strumentalità” delle forme, secondo cui la nullità della notifica non deriva dalla mera violazione della forma, ma dalle conseguenze che il vizio di forma determina sul raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero rendere conoscibile al destinatario la pretesa e l'oggetto dell'atto in modo tale da poter esercitare il proprio diritto di difesa in modo tempestivo e davanti agli organi preposti. Dunque, l'inesistenza della notificazione o la sua nullità sarà configurabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (tra le più recenti, Cassazione n. 5366/2023, n. 3509/2023, n. 2325/2023, n. 896/2023). Infine, si precisa che la censura mossa dal ricorrente in merito alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento è del tutto priva di pregio. Deve trovare, infatti, applicazione l'art. 15, comma 7, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui la firma prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e contributive
“può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” Come precisato dalla Cassazione, infatti, l'autografia della sottoscrizione rappresenta un elemento essenziale dell'atto amministrativo esclusivamente nei casi in cui essa è prevista espressamente dalla legge, infatti, : “la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità della notificazione della cartella di pagamento n. 07120220172220774000, oggetto della presente disamina, l'opposizione va quindi rigettata. Attesa la diversa condizione delle parti, le spese vanno compensate.
PQM
- Rigetta il ricorso.
-Compensa le spese di lite.
- Si comunichi. Così deciso in data 16 /4/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio