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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N . 3 9 3 9 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3939 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Castelbuono (PA) in piazza Margherita n. 9, presso lo studio dell'avv.
Romano Fiasconaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , P_ C.F._2
elettivamente domiciliato a Termini Imerese (PA) in via G. Sunseri n. 9, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Dioguardi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2019, premetteva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio con a Termini Imerese (PA) in data P_
01.07.1992;
− che dalla suddetta unione nascevano e CP_2 CP_3 CP_4
;
[...]
− che la convivenza matrimoniale era nel tempo divenuta intollerabile per causaimputabile al marito.
Nello specifico, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il resistente, dal mese di febbraio
2018, iniziava ad allontanarsi dal nucleo familiare sino a lasciare, nel mese di luglio 2018, la casa coniugale senza dare alcuna spiegazione alla moglie e ai figli.
Deduceva, inoltre:
− di aver subìto, nel corso della vita matrimoniale, continue umiliazioni da parte del coniuge, a suo dire, ossessionato “dal risparmio patologico e dal rapporto con il denaro, nonostante le agiate condizioni economiche”;
− di aver prestato attività lavorativa con qualifica di addetta alle pulizie dal 2016 al 2018, momento in cui veniva licenziata a causa della riduzione del personale;
− di non poter più svolgere attività lavorativa in ragione dell'età (60 anni) e del precario stato di salute, gravato da talune patologie, tra cui il diabete mellito di tipo II e ipertensione arteriosa;
− che il reddito mensile del marito, dipendente della società ENEL, ammontava ad € 3.000,00;
− che , dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare P_
(luglio 2018), le aveva dapprima versato la somma mensile di € 1.000,00 e, successivamente, il minor importo di € 800,00 per far fronte alle necessità familiari;
− di vivere presso la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con i figli
[...]
e essendosi trasferita a Palermo per CP_2 CP_4 CP_3
esigenze di lavoro.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di: − “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito ex art. 151, comma 2, c.c., in capo al NO P_ [...]
per essere venuto meno agli obblighi di cui all'art. 143, comma 2, c.c.; P_
− autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Parte_1 P_
− disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con CP_2 CP_3 CP_4
prevalente domicilio presso la madre;
− porre ad esclusivo carico del sig. il mantenimento dei figli P_
e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica CP_2 CP_4 degli stessi, nella misura non inferiore ad € 400,00 per ognuno di essi, o di quella maggiore somma che nel corso del giudizio dovesse risultare, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
− porre, a carico del sig. , la corresponsione di un assegno mensile P_ di mantenimento in favore della NOa , non inferiore ad € Parte_1
800,00 o di quella maggiore somma che nel corso del giudizio dovesse risultare, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, atteso che la predetta non svolge alcuna attività lavorativa ed a causa della sua età (60 anni)
e delle proprie condizioni di salute non potrà più svolgere attività lavorativa alcuna;
− disporre l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della ricorrente), sita nella via Bevuto, n. 16, di Termini Imerese (PA), in favore della NOa _1
, per continuare a viverci insieme ai figli e;
[...] CP_2 CP_4
− emettere ogni altro provvedimento necessario per la prosecuzione del giudizio;
− con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla richiesta separazione ma chiedeva P_
che la stessa fosse addebitata a (cfr. memoria depositata il 18.05.2020). Parte_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2020), il Tribunale:
− “autorizza(va) i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
− Dispone(va) che il predetto versi alla entro il giorno cinque P_ _1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , CP_2 CP_4 la somma complessiva di euro 300,00 ciascuno e, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'ulteriore somma di euro 250,00;
− Dichiara(va) l'obbligo di entrambi i coniugi di contribuire alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della prole nella misura del 70% per il e del 30% per la (cfr. ordinanza P_ _1
presidenziale del 21.09.2020).
Successivamente, con memoria integrativa del giorno 11.11.2020, il resistente contestava la ricostruzione di parte avversa chiedendo al Tribunale adito di:
− “pronunciare la separazione personale dei coniugi e P_ _1
, attribuendo la responsabilità della separazione, ai sensi dell'art. 151,
[...]
comma 2, c.c. alla sig.ra per essere venuta meno agli obblighi di cui _1 all'art. 143, comma 2, c.c.;
− autorizzare i due coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
− disporre l'affidamento congiunto dei figli ( anche se maggiorenni e nelle forme stabilite dalla legge ) , e con domicilio per e CP_3 CP_2 CP_4 CP_2
prevalente presso l'abitazione della madre;
CP_4
− non ci si oppone all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di proprietà esclusiva della NOa (seppur pagata con denaro Parte_1
proveniente dal marito), ubicata in Termini Imerese, via Bevuto n. 16, la quale continuerà ad abitarla con i due figli e;
CP_2 CP_4
− rigettare la richiesta di mantenimento in favore della sig.ra in Parte_1 quanto responsabile della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. per essere venuta meno agli obblighi di cui all'art. 143, comma 2, o in via del tutto subordinata ordinare al NO di versare entro il cinque di ogni P_ mese l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT;
con obbligo per la ricorrente di farsi esclusivamente carico delle spese di gestione della casa coniugale di sua proprietà esclusiva, anche con riguardo al pagamento della
TARI e della luce elettrica;
− rigettare la richiesta di mantenimento in favore del figlio avendo il CP_2 preciso obbligo di trovare un'occupazione lavorativa in relazione all'età e al conseguimento della laurea triennale in lettere e del diploma di laurea al
Conservatorio o in via del tutto subordinata ordinare al NO P_
di versare entro il cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT;
− ordinare al NO di versare entro il cinque di ogni mese P_
l'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 250,00 mensili, CP_4
da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT;
− dichiarare l'obbligo del padre e della madre di contribuire nella misura del
50% ciascuno per tutto ciò che riguarda l'istruzione e la salute dei figli e le relative spese (straordinarie) necessarie o eventuali (a titolo esemplificativo, tra le spese necessarie: rette universitarie, libri e spese sanitarie;
tra le eventuali, previo accordo e disponibilità dei coniugi: acquisti di computer, cellulari e mezzi di locomozione). Le spese necessarie dovranno essere rimborsate a semplice richiesta previa esibizione di fatture o scontrini fiscali;
− ordinare alla sig.ra di restituire la metà delle somme corrisposte Parte_1 dal mese di Luglio 2018 ad oggi dal sig. afferenti all'immobile P_
di esclusiva proprietà della ricorrente, sito in Termini Imerese, via Bevuto, 16, quali TARI, utenza luce Enel Servizio Elettrico e le spese per l'istruzione dei figli;
− Con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori di legge” (cfr. memoria di costituzione).
Esaurita l'istruzione della causa con l'assunzione delle prove orali (cfr. verbale d'udienza del
25.05.2023), il procedimento “de quo” veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024 (cfr. ordinanza del 04.01.2024).
Con ricorso in corso di causa del 31.01.2024, chiedeva, ai sensi dell'art. 709 ter, P_ comma IV, c.p.c.- “ratione temporis” vigente- di modificare parzialmente l'ordinanza presidenziale, revocando l'obbligo, per il padre, di contribuire al mantenimento della figlia , in ragione CP_4 della sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato di quest'ultima presso la “Fibermind S.r.l”.
Con provvedimento del 23.07.2024, il G.I. accoglieva la suindicata domanda e, per l'effetto, revocava l'obbligo, per , di corrispondere a l'importo mensile di € P_ Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia nonché il 70% delle spese CP_4 straordinarie nell'interesse di quest'ultima.
All'udienza del 13.02.2025, la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di separazione e su quelle di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente dimostrato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra le parti, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
8512/2006; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 2707/2009; Cass. n. 11922/2009), il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ciò posto, ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo al resistente.
Dal complessivo esame delle emergenze istruttorie non è emerso con sufficiente precisione quali doveri coniugali sarebbero stati violati dal ricorrente, tale da fungere da cause efficienti dell'insorgere della crisi familiare.
La ricorrente ha, infatti, affermato “ che il rapporto tra i coniugi si è nel tempo logorato esclusivamente per colpa del NO , che ha sempre avuto comportamenti poco P_
consoni ai doveri coniugali, nonché indecorosi ed offensivi sia nei confronti dei figli, sia ed in particolare nei confronti della NOa […], nonché di […] “aver subìto [durante la Parte_1
vita matrimoniale] continue umiliazioni da parte del marito, ossessionato dal risparmio patologico
e dal rapporto con il denaro, nonostante le agiate condizioni economiche” (cfr. ricorso introduttivo, pp. 3 e 5; pp. 2 e 3 della comparsa conclusionale).
Tuttavia, i figli delle parti in causa escussi come testi hanno dichiarato: “ […] lui [il padre] già da prima del mese di febbraio 2018 era abbastanza assente;
l'apice della assenza si è verificata quando mio fratello ha rivelato la sua omosessualità; ciò è avvenuto anni prima del periodo di cui mi si chiede;
già prima che mio fratello facesse questa dichiarazione le cose non andavano benissimo,
c'erano delle liti, ma poi le cose sono peggiorate;
c'era sofferenza morale ed economica […]”; “ anche prima delle separazione effettiva, a luglio, già lui [il padre] era assente, usciva e non comunicava quando sarebbe rientrato;
mia mamma ha cercato sempre di recuperare il rapporto;
aveva anche provato a proporgli un percorso di terapia e lui non ha voluto” (cfr. escussione testimoniale di e del 25.05.2023; v. anche le dichiarazioni rese da CP_3 CP_4 [...]
di cui alla l. e) del verbale d'udienza del 25.05.2023). CP_2
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge, dunque, una situazione di crisi coniugale ben risalente, ascrivibile ad una data antecedente ai conflitti insorti tra il resistente ed il figlio, e con riferimento alla quale (la crisi coniugale), tuttavia, non è emerso in maniera univoca e chiara le cause scatenanti della stessa.
Ne discende il rigetto della domanda in esame.
Parimenti infondata, ad avviso del Collegio, deve ritenersi la domanda di addebito formulata da nei confronti di per non avere il resistente dimostrato i fatti dallo P_ Parte_1 stesso dedotti (v. supra), nonché l'efficacia causale degli stessi rispetto all'intervenuta crisi matrimoniale.
Nel dettaglio, ha affermato che “La frattura nella specie è dipesa da una P_
condizione di disaffezione al matrimonio della sola moglie, che ha reso intollerabile la convivenza
[…] In particolare, la moglie aveva proibito al marito di poter mangiare unitamente alla propria famiglia, perché alla stessa dava fastidio il sentire ansimare del coniuge dovuto alle difficoltà respiratorie nasali del resistente. Quello che emerge è una convivenza contraddistinta da un sistema abituale di vessazioni e di umiliazioni instaurata dalla ricorrente nei confronti del marito. Il sig.
, in altri termini, è stato costretto ad un regime di vita mortificante e di sopraffazione” (cfr. p.p. P_
4 e 5 memoria di costituzione;
p. 2 comparsa conclusionale).
Ricostruzione quella sopra detta che non ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta, alla luce, in particolare, delle dichiarazioni assunte in sede di escussione testimoniale.
Per tali ragioni devono rigettarsi entrambe le domande di addebito formulate dalle parti.
Sulla domanda di affidamento della prole e assegnazione della casa coniugale
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della prole, così come sull'assegnazione della casa coniugale, stante la maggiore età da parte di tutti i figli delle parti in causa.
Sulla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne ( CP_2
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità”, gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Si è, altresì, affermato che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non sussistano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di anche in ragione dell'età CP_2 di quest'ultimo, pari a 30 anni.
Risulta, infatti, non contestato tra le parti il conseguimento, da parte del figlio, di più titoli accademici (laurea triennale in lettere presso l'Università pubblica;
laurea magistrale in Filologia e
Letterature Moderne presso l'Università Telematica G. Marconi;
diploma di laurea al Conservatorio, canto lirico e pianoforte) che, ad avviso di questo Tribunale, potrebbero consentire allo stesso di accedere al mercato del lavoro e, conseguentemente, di raggiungere una condizione di autosufficienza economica.
Né la ricorrente, su cui incombeva l'onere della prova, ha dimostrato l'impegno profuso dal figlio nell'attività di ricerca di un lavoro, una volta ultimati gli studi universitari, né ha provato la sussistenza di ragioni ostative all'ingresso di quest'ultimo nel mercato del lavoro.
Tali circostanze, invero, non sono state nemmeno dedotte dalla ricorrente.
Per tali motivi, la domanda avanzata da deve ritenersi infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata.
Sulla domanda di mantenimento di CP_4
Quanto alla domanda “de qua”, con ordinanza del 23.07.2024, questo Tribunale a modifica di quanto disposto in fase presidenziale ha revocato l'obbligo, per , di corrispondere a P_ la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , oltre Parte_1 CP_4
al 70% delle spese straordinarie, attesa la ritenuta raggiunta autosufficienza economica della stessa. Orbene, tenuto conto che in sede di scritti conclusionali parte ricorrente nulla ha richiesto con riferimento alla pretesa in parola, tale domanda deve ritenersi rinunciata e, pertanto, nulla va disposto in merito.
Sulla domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
Quanto alla domanda di mantenimento proposta da va premesso che, per Parte_1 giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione (cfr. Cass. n. 23071/2005 secondo cui: “In tema di separazione personale fra i coniugi l'art. 156 cod. civ., attribuisce, al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Tale diritto, in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra
i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica (da ultimo Cass. 25 agosto 2006, n. 18547; 27 giugno 2006, n.
14840). L'attribuzione dell'assegno richiede innanzitutto di accertare, sulla base delle prove offerte, il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio in base al reddito complessivo;
quindi di accertare se, con i propri mezzi, il coniuge richiedente sia in grado di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo;
in caso negativo di valutare comparativamente la posizione economica al momento della pronuncia della separazione e, ove la situazione del coniuge richiedente sia deteriore rispetto a quella dell'altro, di quantificare l'assegno in funzione tendenzialmente restitutoria, in suo favore, del tenore di vita su detto”; cfr. anche Cass.
n. 23071/2005 secondo cui: “La conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce […] un obbiettivo tendenziale, e non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la realizzazione;
sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato richiamate dall'art. 156, secondo comma, c.c.”).
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali delle parti, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. n. 17134/2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. n. 21649/2010).
Orbene, posti tali principi, occorre verificare la disponibilità patrimoniale e reddituale di al fine di accertare una sua disparità economica rispetto a , tale da Parte_1 P_ giustificare l'imposizione, a carico di quest'ultimo, di un contributo al mantenimento, funzionale a consentirle di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello avuto durante il matrimonio.
Dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione in atti, può ritenersi provato, poiché non contestato, lo stato di disoccupazione della ricorrente, ad oggi sessantacinquenne, nonché la mancanza di redditi in capo a quest'ultima.
Risulta, inoltre, che la stessa, nel corso della convivenza matrimoniale, abbia svolto attività lavorativa- con qualifica di addetta alle pulizie- soltanto nel periodo 2016-2018, essendosi, invece, occupata per la restante parte del tempo delle esigenze familiari e domestiche (circostanza non contestata).
Ella è proprietaria esclusiva dell'abitazione familiare, ove vive insieme al figlio CP_2
Per ciò che concerne, invece, i redditi del resistente, il patrimonio di quest'ultimo e la relativa capacità reddituale, si osserva quanto segue.
intrattiene un rapporto di lavoro di natura subordinata con la società “Enel P_
Distribuzione S.P.A.”, percependo un reddito pari a circa € 2.100,00 mensili (cfr. buste paga gennaio/giugno 2022).
Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, il resistente ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari, rispettivamente, a € 55.822,00- €
43.404,00- € 45.709,00 (cfr. modelli 730/2020; 730/2021; 730/2022).
Egli risulta, altresì, proprietario di un immobile dallo stesso concesso in locazione, percependo un reddito complessivo di € 4.800,00 in ragion d'anno, oltre che di un'abitazione a Palermo non produttiva, secondo quanto dichiarato dal resistente, di alcun reddito.
Devono anche considerarsi i costi relativi al reperimento di un immobile per le esigenze abitative del resistente, atteso che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della ricorrente, mentre l'abitazione di , sita a Palermo, risulta attualmente occupata dai figli delle parti in P_
causa.
Alla luce di quanto sopra, ad avviso del Collegio, può ritenersi dimostrata l'esistenza di una disparità economica tra le parti, nonché l'impossibilità, per di godere di un tenore di Parte_1
vita tendenzialmente analogo a quello avuto durante la convivenza matrimoniale, elemento fondante il presupposto dell'attribuzione dell'assegno.
In ordine al “quantum” dell'assegno, occorre valorizzare ai sensi dell'art. 156, comma II, c.c., le capacità economiche effettive di entrambe le parti, per come emerse all'esito del giudizio, così come sopra riportate, nonché la durata della convivenza coniugale, pari a 26 anni.
Si ritiene, pertanto, congruo, all'esito del bilanciamento di tutte le predette circostanze, fissare il mantenimento di nell'importo mensile di € 500,00. Parte_1
La somma andrà versata da alla moglie entro, e non oltre, il giorno 5 di ogni P_
mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulla domanda restitutoria
ha chiesto al Tribunale adito di condannare alla restituzione P_ Parte_1 della metà delle spese dallo stesso sostenute, dal mese di luglio 2018 ad oggi, per l'immobile di esclusiva proprietà della moglie (TARI, utenza elettrica) e per l'istruzione dei figli.
Tale domanda è inammissibile.
Ritiene, infatti, il Collegio che, così come formulata, trattasi di domanda soggetta al rito ordinario, diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass.
n. 6660/2001; Cass. n. 1084/2005; Cass. n. 11828/2009).
In particolare, è principio consolidato in giurisprudenza, applicabile anche in sede di separazione, e a cui il Collegio ritiene di aderire, che “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cass. n. 1084/ 2005; Cass. n. 6660/2001). Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, esulando la suindicata domanda dall'oggetto del giudizio di separazione, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della stessa.
Sulle spese processuali
Ritiene il Collegio che, tenuto conto della soccombenza reciproca tra le parti, nonché della particolare natura della controversia in esame, esse debbano essere integralmente compensate anche con riferimento al procedimento ex art. 709 ter, comma IV, c.p.c. “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
− dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo in data 11.09.1959 e , nato a [...] P_
il 14.12.1961, i quali hanno contratto matrimonio a Termini Imerese in data
01.07.1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 49, parte 2, serie A, anno 1992;
− rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1
; P_
− rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di P_
Parte_1
− rigetta la domanda di mantenimento promossa da nell'interesse Parte_1
di CP_2
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la P_ Parte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da corrispondersi entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese di competenza, importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
− dichiara inammissibile la domanda restitutoria come promossa da
[...]
; P_
− compensa le spese di lite tra le parti;
− dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termini Imerese (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3939 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Castelbuono (PA) in piazza Margherita n. 9, presso lo studio dell'avv.
Romano Fiasconaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , P_ C.F._2
elettivamente domiciliato a Termini Imerese (PA) in via G. Sunseri n. 9, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Dioguardi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2019, premetteva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio con a Termini Imerese (PA) in data P_
01.07.1992;
− che dalla suddetta unione nascevano e CP_2 CP_3 CP_4
;
[...]
− che la convivenza matrimoniale era nel tempo divenuta intollerabile per causaimputabile al marito.
Nello specifico, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il resistente, dal mese di febbraio
2018, iniziava ad allontanarsi dal nucleo familiare sino a lasciare, nel mese di luglio 2018, la casa coniugale senza dare alcuna spiegazione alla moglie e ai figli.
Deduceva, inoltre:
− di aver subìto, nel corso della vita matrimoniale, continue umiliazioni da parte del coniuge, a suo dire, ossessionato “dal risparmio patologico e dal rapporto con il denaro, nonostante le agiate condizioni economiche”;
− di aver prestato attività lavorativa con qualifica di addetta alle pulizie dal 2016 al 2018, momento in cui veniva licenziata a causa della riduzione del personale;
− di non poter più svolgere attività lavorativa in ragione dell'età (60 anni) e del precario stato di salute, gravato da talune patologie, tra cui il diabete mellito di tipo II e ipertensione arteriosa;
− che il reddito mensile del marito, dipendente della società ENEL, ammontava ad € 3.000,00;
− che , dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare P_
(luglio 2018), le aveva dapprima versato la somma mensile di € 1.000,00 e, successivamente, il minor importo di € 800,00 per far fronte alle necessità familiari;
− di vivere presso la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con i figli
[...]
e essendosi trasferita a Palermo per CP_2 CP_4 CP_3
esigenze di lavoro.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di: − “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito ex art. 151, comma 2, c.c., in capo al NO P_ [...]
per essere venuto meno agli obblighi di cui all'art. 143, comma 2, c.c.; P_
− autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Parte_1 P_
− disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con CP_2 CP_3 CP_4
prevalente domicilio presso la madre;
− porre ad esclusivo carico del sig. il mantenimento dei figli P_
e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica CP_2 CP_4 degli stessi, nella misura non inferiore ad € 400,00 per ognuno di essi, o di quella maggiore somma che nel corso del giudizio dovesse risultare, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
− porre, a carico del sig. , la corresponsione di un assegno mensile P_ di mantenimento in favore della NOa , non inferiore ad € Parte_1
800,00 o di quella maggiore somma che nel corso del giudizio dovesse risultare, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, atteso che la predetta non svolge alcuna attività lavorativa ed a causa della sua età (60 anni)
e delle proprie condizioni di salute non potrà più svolgere attività lavorativa alcuna;
− disporre l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della ricorrente), sita nella via Bevuto, n. 16, di Termini Imerese (PA), in favore della NOa _1
, per continuare a viverci insieme ai figli e;
[...] CP_2 CP_4
− emettere ogni altro provvedimento necessario per la prosecuzione del giudizio;
− con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla richiesta separazione ma chiedeva P_
che la stessa fosse addebitata a (cfr. memoria depositata il 18.05.2020). Parte_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2020), il Tribunale:
− “autorizza(va) i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
− Dispone(va) che il predetto versi alla entro il giorno cinque P_ _1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , CP_2 CP_4 la somma complessiva di euro 300,00 ciascuno e, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'ulteriore somma di euro 250,00;
− Dichiara(va) l'obbligo di entrambi i coniugi di contribuire alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della prole nella misura del 70% per il e del 30% per la (cfr. ordinanza P_ _1
presidenziale del 21.09.2020).
Successivamente, con memoria integrativa del giorno 11.11.2020, il resistente contestava la ricostruzione di parte avversa chiedendo al Tribunale adito di:
− “pronunciare la separazione personale dei coniugi e P_ _1
, attribuendo la responsabilità della separazione, ai sensi dell'art. 151,
[...]
comma 2, c.c. alla sig.ra per essere venuta meno agli obblighi di cui _1 all'art. 143, comma 2, c.c.;
− autorizzare i due coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
− disporre l'affidamento congiunto dei figli ( anche se maggiorenni e nelle forme stabilite dalla legge ) , e con domicilio per e CP_3 CP_2 CP_4 CP_2
prevalente presso l'abitazione della madre;
CP_4
− non ci si oppone all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di proprietà esclusiva della NOa (seppur pagata con denaro Parte_1
proveniente dal marito), ubicata in Termini Imerese, via Bevuto n. 16, la quale continuerà ad abitarla con i due figli e;
CP_2 CP_4
− rigettare la richiesta di mantenimento in favore della sig.ra in Parte_1 quanto responsabile della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. per essere venuta meno agli obblighi di cui all'art. 143, comma 2, o in via del tutto subordinata ordinare al NO di versare entro il cinque di ogni P_ mese l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT;
con obbligo per la ricorrente di farsi esclusivamente carico delle spese di gestione della casa coniugale di sua proprietà esclusiva, anche con riguardo al pagamento della
TARI e della luce elettrica;
− rigettare la richiesta di mantenimento in favore del figlio avendo il CP_2 preciso obbligo di trovare un'occupazione lavorativa in relazione all'età e al conseguimento della laurea triennale in lettere e del diploma di laurea al
Conservatorio o in via del tutto subordinata ordinare al NO P_
di versare entro il cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT;
− ordinare al NO di versare entro il cinque di ogni mese P_
l'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 250,00 mensili, CP_4
da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT;
− dichiarare l'obbligo del padre e della madre di contribuire nella misura del
50% ciascuno per tutto ciò che riguarda l'istruzione e la salute dei figli e le relative spese (straordinarie) necessarie o eventuali (a titolo esemplificativo, tra le spese necessarie: rette universitarie, libri e spese sanitarie;
tra le eventuali, previo accordo e disponibilità dei coniugi: acquisti di computer, cellulari e mezzi di locomozione). Le spese necessarie dovranno essere rimborsate a semplice richiesta previa esibizione di fatture o scontrini fiscali;
− ordinare alla sig.ra di restituire la metà delle somme corrisposte Parte_1 dal mese di Luglio 2018 ad oggi dal sig. afferenti all'immobile P_
di esclusiva proprietà della ricorrente, sito in Termini Imerese, via Bevuto, 16, quali TARI, utenza luce Enel Servizio Elettrico e le spese per l'istruzione dei figli;
− Con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori di legge” (cfr. memoria di costituzione).
Esaurita l'istruzione della causa con l'assunzione delle prove orali (cfr. verbale d'udienza del
25.05.2023), il procedimento “de quo” veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024 (cfr. ordinanza del 04.01.2024).
Con ricorso in corso di causa del 31.01.2024, chiedeva, ai sensi dell'art. 709 ter, P_ comma IV, c.p.c.- “ratione temporis” vigente- di modificare parzialmente l'ordinanza presidenziale, revocando l'obbligo, per il padre, di contribuire al mantenimento della figlia , in ragione CP_4 della sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato di quest'ultima presso la “Fibermind S.r.l”.
Con provvedimento del 23.07.2024, il G.I. accoglieva la suindicata domanda e, per l'effetto, revocava l'obbligo, per , di corrispondere a l'importo mensile di € P_ Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia nonché il 70% delle spese CP_4 straordinarie nell'interesse di quest'ultima.
All'udienza del 13.02.2025, la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di separazione e su quelle di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente dimostrato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra le parti, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
8512/2006; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 2707/2009; Cass. n. 11922/2009), il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ciò posto, ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo al resistente.
Dal complessivo esame delle emergenze istruttorie non è emerso con sufficiente precisione quali doveri coniugali sarebbero stati violati dal ricorrente, tale da fungere da cause efficienti dell'insorgere della crisi familiare.
La ricorrente ha, infatti, affermato “ che il rapporto tra i coniugi si è nel tempo logorato esclusivamente per colpa del NO , che ha sempre avuto comportamenti poco P_
consoni ai doveri coniugali, nonché indecorosi ed offensivi sia nei confronti dei figli, sia ed in particolare nei confronti della NOa […], nonché di […] “aver subìto [durante la Parte_1
vita matrimoniale] continue umiliazioni da parte del marito, ossessionato dal risparmio patologico
e dal rapporto con il denaro, nonostante le agiate condizioni economiche” (cfr. ricorso introduttivo, pp. 3 e 5; pp. 2 e 3 della comparsa conclusionale).
Tuttavia, i figli delle parti in causa escussi come testi hanno dichiarato: “ […] lui [il padre] già da prima del mese di febbraio 2018 era abbastanza assente;
l'apice della assenza si è verificata quando mio fratello ha rivelato la sua omosessualità; ciò è avvenuto anni prima del periodo di cui mi si chiede;
già prima che mio fratello facesse questa dichiarazione le cose non andavano benissimo,
c'erano delle liti, ma poi le cose sono peggiorate;
c'era sofferenza morale ed economica […]”; “ anche prima delle separazione effettiva, a luglio, già lui [il padre] era assente, usciva e non comunicava quando sarebbe rientrato;
mia mamma ha cercato sempre di recuperare il rapporto;
aveva anche provato a proporgli un percorso di terapia e lui non ha voluto” (cfr. escussione testimoniale di e del 25.05.2023; v. anche le dichiarazioni rese da CP_3 CP_4 [...]
di cui alla l. e) del verbale d'udienza del 25.05.2023). CP_2
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge, dunque, una situazione di crisi coniugale ben risalente, ascrivibile ad una data antecedente ai conflitti insorti tra il resistente ed il figlio, e con riferimento alla quale (la crisi coniugale), tuttavia, non è emerso in maniera univoca e chiara le cause scatenanti della stessa.
Ne discende il rigetto della domanda in esame.
Parimenti infondata, ad avviso del Collegio, deve ritenersi la domanda di addebito formulata da nei confronti di per non avere il resistente dimostrato i fatti dallo P_ Parte_1 stesso dedotti (v. supra), nonché l'efficacia causale degli stessi rispetto all'intervenuta crisi matrimoniale.
Nel dettaglio, ha affermato che “La frattura nella specie è dipesa da una P_
condizione di disaffezione al matrimonio della sola moglie, che ha reso intollerabile la convivenza
[…] In particolare, la moglie aveva proibito al marito di poter mangiare unitamente alla propria famiglia, perché alla stessa dava fastidio il sentire ansimare del coniuge dovuto alle difficoltà respiratorie nasali del resistente. Quello che emerge è una convivenza contraddistinta da un sistema abituale di vessazioni e di umiliazioni instaurata dalla ricorrente nei confronti del marito. Il sig.
, in altri termini, è stato costretto ad un regime di vita mortificante e di sopraffazione” (cfr. p.p. P_
4 e 5 memoria di costituzione;
p. 2 comparsa conclusionale).
Ricostruzione quella sopra detta che non ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta, alla luce, in particolare, delle dichiarazioni assunte in sede di escussione testimoniale.
Per tali ragioni devono rigettarsi entrambe le domande di addebito formulate dalle parti.
Sulla domanda di affidamento della prole e assegnazione della casa coniugale
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della prole, così come sull'assegnazione della casa coniugale, stante la maggiore età da parte di tutti i figli delle parti in causa.
Sulla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne ( CP_2
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità”, gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Si è, altresì, affermato che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non sussistano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di anche in ragione dell'età CP_2 di quest'ultimo, pari a 30 anni.
Risulta, infatti, non contestato tra le parti il conseguimento, da parte del figlio, di più titoli accademici (laurea triennale in lettere presso l'Università pubblica;
laurea magistrale in Filologia e
Letterature Moderne presso l'Università Telematica G. Marconi;
diploma di laurea al Conservatorio, canto lirico e pianoforte) che, ad avviso di questo Tribunale, potrebbero consentire allo stesso di accedere al mercato del lavoro e, conseguentemente, di raggiungere una condizione di autosufficienza economica.
Né la ricorrente, su cui incombeva l'onere della prova, ha dimostrato l'impegno profuso dal figlio nell'attività di ricerca di un lavoro, una volta ultimati gli studi universitari, né ha provato la sussistenza di ragioni ostative all'ingresso di quest'ultimo nel mercato del lavoro.
Tali circostanze, invero, non sono state nemmeno dedotte dalla ricorrente.
Per tali motivi, la domanda avanzata da deve ritenersi infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata.
Sulla domanda di mantenimento di CP_4
Quanto alla domanda “de qua”, con ordinanza del 23.07.2024, questo Tribunale a modifica di quanto disposto in fase presidenziale ha revocato l'obbligo, per , di corrispondere a P_ la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , oltre Parte_1 CP_4
al 70% delle spese straordinarie, attesa la ritenuta raggiunta autosufficienza economica della stessa. Orbene, tenuto conto che in sede di scritti conclusionali parte ricorrente nulla ha richiesto con riferimento alla pretesa in parola, tale domanda deve ritenersi rinunciata e, pertanto, nulla va disposto in merito.
Sulla domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
Quanto alla domanda di mantenimento proposta da va premesso che, per Parte_1 giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione (cfr. Cass. n. 23071/2005 secondo cui: “In tema di separazione personale fra i coniugi l'art. 156 cod. civ., attribuisce, al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Tale diritto, in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra
i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica (da ultimo Cass. 25 agosto 2006, n. 18547; 27 giugno 2006, n.
14840). L'attribuzione dell'assegno richiede innanzitutto di accertare, sulla base delle prove offerte, il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio in base al reddito complessivo;
quindi di accertare se, con i propri mezzi, il coniuge richiedente sia in grado di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo;
in caso negativo di valutare comparativamente la posizione economica al momento della pronuncia della separazione e, ove la situazione del coniuge richiedente sia deteriore rispetto a quella dell'altro, di quantificare l'assegno in funzione tendenzialmente restitutoria, in suo favore, del tenore di vita su detto”; cfr. anche Cass.
n. 23071/2005 secondo cui: “La conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce […] un obbiettivo tendenziale, e non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la realizzazione;
sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato richiamate dall'art. 156, secondo comma, c.c.”).
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali delle parti, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. n. 17134/2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. n. 21649/2010).
Orbene, posti tali principi, occorre verificare la disponibilità patrimoniale e reddituale di al fine di accertare una sua disparità economica rispetto a , tale da Parte_1 P_ giustificare l'imposizione, a carico di quest'ultimo, di un contributo al mantenimento, funzionale a consentirle di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello avuto durante il matrimonio.
Dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione in atti, può ritenersi provato, poiché non contestato, lo stato di disoccupazione della ricorrente, ad oggi sessantacinquenne, nonché la mancanza di redditi in capo a quest'ultima.
Risulta, inoltre, che la stessa, nel corso della convivenza matrimoniale, abbia svolto attività lavorativa- con qualifica di addetta alle pulizie- soltanto nel periodo 2016-2018, essendosi, invece, occupata per la restante parte del tempo delle esigenze familiari e domestiche (circostanza non contestata).
Ella è proprietaria esclusiva dell'abitazione familiare, ove vive insieme al figlio CP_2
Per ciò che concerne, invece, i redditi del resistente, il patrimonio di quest'ultimo e la relativa capacità reddituale, si osserva quanto segue.
intrattiene un rapporto di lavoro di natura subordinata con la società “Enel P_
Distribuzione S.P.A.”, percependo un reddito pari a circa € 2.100,00 mensili (cfr. buste paga gennaio/giugno 2022).
Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, il resistente ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari, rispettivamente, a € 55.822,00- €
43.404,00- € 45.709,00 (cfr. modelli 730/2020; 730/2021; 730/2022).
Egli risulta, altresì, proprietario di un immobile dallo stesso concesso in locazione, percependo un reddito complessivo di € 4.800,00 in ragion d'anno, oltre che di un'abitazione a Palermo non produttiva, secondo quanto dichiarato dal resistente, di alcun reddito.
Devono anche considerarsi i costi relativi al reperimento di un immobile per le esigenze abitative del resistente, atteso che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della ricorrente, mentre l'abitazione di , sita a Palermo, risulta attualmente occupata dai figli delle parti in P_
causa.
Alla luce di quanto sopra, ad avviso del Collegio, può ritenersi dimostrata l'esistenza di una disparità economica tra le parti, nonché l'impossibilità, per di godere di un tenore di Parte_1
vita tendenzialmente analogo a quello avuto durante la convivenza matrimoniale, elemento fondante il presupposto dell'attribuzione dell'assegno.
In ordine al “quantum” dell'assegno, occorre valorizzare ai sensi dell'art. 156, comma II, c.c., le capacità economiche effettive di entrambe le parti, per come emerse all'esito del giudizio, così come sopra riportate, nonché la durata della convivenza coniugale, pari a 26 anni.
Si ritiene, pertanto, congruo, all'esito del bilanciamento di tutte le predette circostanze, fissare il mantenimento di nell'importo mensile di € 500,00. Parte_1
La somma andrà versata da alla moglie entro, e non oltre, il giorno 5 di ogni P_
mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulla domanda restitutoria
ha chiesto al Tribunale adito di condannare alla restituzione P_ Parte_1 della metà delle spese dallo stesso sostenute, dal mese di luglio 2018 ad oggi, per l'immobile di esclusiva proprietà della moglie (TARI, utenza elettrica) e per l'istruzione dei figli.
Tale domanda è inammissibile.
Ritiene, infatti, il Collegio che, così come formulata, trattasi di domanda soggetta al rito ordinario, diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass.
n. 6660/2001; Cass. n. 1084/2005; Cass. n. 11828/2009).
In particolare, è principio consolidato in giurisprudenza, applicabile anche in sede di separazione, e a cui il Collegio ritiene di aderire, che “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cass. n. 1084/ 2005; Cass. n. 6660/2001). Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, esulando la suindicata domanda dall'oggetto del giudizio di separazione, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della stessa.
Sulle spese processuali
Ritiene il Collegio che, tenuto conto della soccombenza reciproca tra le parti, nonché della particolare natura della controversia in esame, esse debbano essere integralmente compensate anche con riferimento al procedimento ex art. 709 ter, comma IV, c.p.c. “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
− dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo in data 11.09.1959 e , nato a [...] P_
il 14.12.1961, i quali hanno contratto matrimonio a Termini Imerese in data
01.07.1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 49, parte 2, serie A, anno 1992;
− rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1
; P_
− rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di P_
Parte_1
− rigetta la domanda di mantenimento promossa da nell'interesse Parte_1
di CP_2
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la P_ Parte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da corrispondersi entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese di competenza, importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
− dichiara inammissibile la domanda restitutoria come promossa da
[...]
; P_
− compensa le spese di lite tra le parti;
− dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termini Imerese (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle