Sentenza 10 maggio 2007
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2007, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS TA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MUSSATO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentata e difesa dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, LUCIA PUGLISI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA del 3 giugno 2004 REP. 65411;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 15/05/03 - R.G.N. 55/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/07 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ROMEO per delega LA PECCERELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per inammissibilità o in subordine accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.9.2000 TA SI si rivolgeva al Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro, esponendo di essere agente e rappresentante di una casa editrice, di avere subito un incidente stradale il 17.2.2000 mentre si recava al lavoro alla guida della sua vettura, di avere subito lesioni a seguito di tale evento e di avere perciò richiesto all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, I.N.A.I.L., il riconoscimento del fatto stesso come infortunio sul lavoro e l'erogazione delle prestazioni del caso, vedendo, però respinte tali sue istanze.
Rilevava l'attrice la fondatezza della propria pretesa, fondata su un evento occorso in circostanza e per causa di lavoro, descriveva entità, natura ed anche gravita dei postumi e delle lesioni patite in occasione dell'incidente e chiedeva raccoglimento delle pretese di cui al proposto ricorso.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che contestava l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l'ottenimento della prestazione richiesta e chiedeva perciò il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza n. 23 7/2001, che riteneva infondate le pretese della ZI.
Contro detta sentenza proponeva appello la ricorrente, insistendo nelle proprie pretese.
L'INAIL si costituiva resistendo alla impugnazione. Con sentenza del 10 aprile - 15 maggio 2003, l'adita Corte d'appello di Trieste, ritenuto che l'incidente era avvenuto mentre la SI svolgeva un attività tipicamente organizzativa ed imprenditoriale, il cui fine ultimo era quello di recarsi fuori sede a mostrare alcune pubblicazioni ad un cliente, rigettava il gravame non essendo detta attività oggetto di tutela assicurativa. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre TA SI con un motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, quale sostiene che l'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza già passata in giudicato. Deduce al riguardo che il ricorso per cassazione è stato notificato il 7 maggio 2004, mentre la sentenza era stata ritualmente notificata il 22 settembre 2003 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in quanto nell'atto di appello la SI non aveva eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale della predetta città. L'eccezione è fondata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, art. 82, (norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, ed in mancanza si intende che abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice, sicché è tale domicilio de iure che, nell'indicata ipotesi, assume rilevanza sia ai fini della notificazione della sentenza al procuratore costituito, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, sia ai fini della notificazione della stessa impugnazione (v. Cass. 377-81, 256- 82, 2142-83, 871-85, 2714-86, 11100-90 e Sez. un. 5100-90). Va soggiunto che la L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato l'attività procuratoria, ne' di conseguenza ha, implicitamente, abrogato il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, sicché è da ritenersi tuttora vigente la regola secondo la quale se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria della autorità giudiziaria adita. Nè tale disposizione può esser sospettata di incostituzionalità per violazione degli artt. 35 o 41 Cost., in quanto non determina ne' una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, ne' una limitazione della sua attività economica, sotto il profilo del relativo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle notitiche fuori circondario (Cass.22 maggio 2001 n. 6959). Dagli atti risulta che la sentenza d'appello venne notificata al difensore della SI il 22 settembre 2003 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste, non avendo il predetto professionista eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82. Tale notificazione era, dunque, idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente tardività del ricorso notificato solo nel maggio 2004, perciò oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007