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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4050/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZREG WISAM, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 22/05/2025
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Marocco il 01/08/1988. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 05/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/10/2024 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni e, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire la sentenza penale passata in giudicato.
Il PM depositava in atti la sentenza di condanna del sig. nel procedimento RGNR 13025/2022. CP_1
All'udienza del 27/02/2025 parte ricorrente modificava la domanda, chiedendo un contributo al mantenimento per la figlia di 200 euro mensili. Per_1
Il giudice assegnava termine per la notifica al convenuto.
All'udienza del 22/05/2025, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Sulla pronuncia di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da Pt_1
meriti accoglimento.
[...]
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di pagina 2 di 7 separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nel caso in esame, il sig. è stato condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello CP_1
per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale aggravata.
Avverso la sentenza d'appello il sig. ha proposto ricorso in Cassazione. CP_1
Nonostante non vi sia prova che, ad oggi, la sentenza di condanna del sig. sia passata in giudicato, CP_1
gli atti del procedimento penale sono stati prodotti in giudizio – in particolare, sit, referti medici, ordinanza di misura cautelare -.
Il Giudice civile può rivalutare autonomamente gli stessi fatti oggetto anche di un procedimento penale nel rispetto del contraddittorio (Cass.N.24475\2014); diversamente dal sistema previgente che si fondava sulla prevalenza del processo penale su quello civile, la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto anche di un giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo allorchè esuli dalla ipotesi previste negli art. 651 e 652 cpp non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile.(
Cass.Sez. VI N.17316\2028).
Quanto all'utilizzabilità in un processo civile di prove assunte in giudizio penale - c.d. atipiche- sui medesimi fatti che nel caso che ci occupa riguardano la sola domanda di addebito, occorre distinguere tra elementi acquisiti dal Giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per scelta dell'imputato (es. riti alternativi); solo questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art 116 cpc.
L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle dichiarazioni assunte in sede penale, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti, avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile e pagina 3 di 7 il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio senza limitarsi a recepire le conclusioni del
Giudice penale (Cass.Sez.II N. 18025\2019).
Come più volte affermato dalla Cassazione, dunque, il giudice civile, può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza ovvero può utilizzare tali elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. 4943/2015; Cass.
5009/2009; Cass. 22200/2010, Corte Appello Torino sentenza n. 799/2018).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge, senza dubbio alcuno, come il sig. CP_1
, durante il matrimonio, abbia tenuto ripetutamente comportamenti violenti nei confronti della
[...]
moglie e dei figli, concretizzatosi in percosse, insulti, minacce di morte (finanche violenza sessuale ai danni della moglie).
Le sit rese dalla ricorrente in sede penale risultano trovare pieno riscontro nelle dichiarazioni del figlio della coppia, (pagg. 14 e 15 sentenza d'appello) che ha dichiarato: “preciso che il metodo Per_3
con cui mio padre ha sempre picchiato mai madre consisteva nel tenere ferma la sua testa dai capelli con la mano sinistra e sferrarle possenti pugni con la mano destra…le dava pugni in faccia davvero pesanti, credo che avrebbero leso anche un uomo, erano pugni frontali, tant'è che mia madre ha sempre accusato dolore ai denti, man mano infatti, a furia di traumi le hanno cominciato a traballare fintanto che mio padre colpendola glieli fece cadere. In concomitanza di quelle botte mia madre accusava anche frequentissime emicranie. Comune capita di vederlo tenere ferma la testa di mia madre afferrandogliela da dietro per i capelli per caricare il pugno e colpirla”.
Ulteriore riscontro delle dichiarazioni della ricorrente sono rappresentate dai referti medici depositati dalla ricorrente (doc. 6).
pagina 4 di 7 Quanto sopra riportato costituisce una valida base probatoria alle allegazioni della sig.ra Pt_1
confortando pienamente l'ipotesi che il rapporto coniugale sia terminato per le prolungate violenze subite dalla moglie fino a data prossima al deposito del ricorso di separazione.
La domanda di addebito è pertanto fondata e deve essere accolta.
Assegnazione casa coniugale e mantenimento per la figlia Per_1
La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, secondo le allegazioni della Per_1
ricorrente che risultano allo stato non contestate, stante la decisione del convenuto di non costituirsi in giudizio, risiede attualmente con la madre.
Deve dunque trovare accoglimento la domanda avanzata dalla signora i assegnazione della casa Pt_1
coniugale.
Quanto alle questioni economiche, considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (allo stato assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della figlia di 200,00 euro mensili, Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie, come da richiesta della ricorrente.
La signora è attualmente disoccupata e prende il reddito di cittadinanza di euro 700 mensili. Pt_1
Vive in casa ATC con canone di locazione annuale di circa 1000 euro. Secondo quanto riferito dalla ricorrente il marito, dopo la scarcerazione, è tornato in Marocco ed è malato. La signora non ha Pt_1
saputo riferire se lavori o percepisca redditi. In ogni caso, pur presumendo che i redditi del sig. CP_1
siano modesti, non può prescindersi dal dovere insopprimibile di mantenimento dei figli, di talché il
Tribunale ritiene congrua la cifra sopra indicata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto pagina 5 di 7 dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza,
20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, non risultando alcuna disparità reddituale tra i coniugi, non può riconoscersi in favore della ricorrente alcun assegno di mantenimento.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra con addebito in Parte_1 CP_1
capo al sig. CP_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . Parte_1
DISPONE che ersi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della pagina 6 di 7 figlia maggiorenne, non economicamente indipendente, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
(spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
RIGETTA la domanda di mantenimento per il coniuge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4050/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZREG WISAM, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 22/05/2025
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Marocco il 01/08/1988. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 05/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/10/2024 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni e, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire la sentenza penale passata in giudicato.
Il PM depositava in atti la sentenza di condanna del sig. nel procedimento RGNR 13025/2022. CP_1
All'udienza del 27/02/2025 parte ricorrente modificava la domanda, chiedendo un contributo al mantenimento per la figlia di 200 euro mensili. Per_1
Il giudice assegnava termine per la notifica al convenuto.
All'udienza del 22/05/2025, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Sulla pronuncia di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da Pt_1
meriti accoglimento.
[...]
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di pagina 2 di 7 separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nel caso in esame, il sig. è stato condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello CP_1
per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale aggravata.
Avverso la sentenza d'appello il sig. ha proposto ricorso in Cassazione. CP_1
Nonostante non vi sia prova che, ad oggi, la sentenza di condanna del sig. sia passata in giudicato, CP_1
gli atti del procedimento penale sono stati prodotti in giudizio – in particolare, sit, referti medici, ordinanza di misura cautelare -.
Il Giudice civile può rivalutare autonomamente gli stessi fatti oggetto anche di un procedimento penale nel rispetto del contraddittorio (Cass.N.24475\2014); diversamente dal sistema previgente che si fondava sulla prevalenza del processo penale su quello civile, la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto anche di un giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo allorchè esuli dalla ipotesi previste negli art. 651 e 652 cpp non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile.(
Cass.Sez. VI N.17316\2028).
Quanto all'utilizzabilità in un processo civile di prove assunte in giudizio penale - c.d. atipiche- sui medesimi fatti che nel caso che ci occupa riguardano la sola domanda di addebito, occorre distinguere tra elementi acquisiti dal Giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per scelta dell'imputato (es. riti alternativi); solo questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art 116 cpc.
L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle dichiarazioni assunte in sede penale, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti, avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile e pagina 3 di 7 il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio senza limitarsi a recepire le conclusioni del
Giudice penale (Cass.Sez.II N. 18025\2019).
Come più volte affermato dalla Cassazione, dunque, il giudice civile, può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza ovvero può utilizzare tali elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. 4943/2015; Cass.
5009/2009; Cass. 22200/2010, Corte Appello Torino sentenza n. 799/2018).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge, senza dubbio alcuno, come il sig. CP_1
, durante il matrimonio, abbia tenuto ripetutamente comportamenti violenti nei confronti della
[...]
moglie e dei figli, concretizzatosi in percosse, insulti, minacce di morte (finanche violenza sessuale ai danni della moglie).
Le sit rese dalla ricorrente in sede penale risultano trovare pieno riscontro nelle dichiarazioni del figlio della coppia, (pagg. 14 e 15 sentenza d'appello) che ha dichiarato: “preciso che il metodo Per_3
con cui mio padre ha sempre picchiato mai madre consisteva nel tenere ferma la sua testa dai capelli con la mano sinistra e sferrarle possenti pugni con la mano destra…le dava pugni in faccia davvero pesanti, credo che avrebbero leso anche un uomo, erano pugni frontali, tant'è che mia madre ha sempre accusato dolore ai denti, man mano infatti, a furia di traumi le hanno cominciato a traballare fintanto che mio padre colpendola glieli fece cadere. In concomitanza di quelle botte mia madre accusava anche frequentissime emicranie. Comune capita di vederlo tenere ferma la testa di mia madre afferrandogliela da dietro per i capelli per caricare il pugno e colpirla”.
Ulteriore riscontro delle dichiarazioni della ricorrente sono rappresentate dai referti medici depositati dalla ricorrente (doc. 6).
pagina 4 di 7 Quanto sopra riportato costituisce una valida base probatoria alle allegazioni della sig.ra Pt_1
confortando pienamente l'ipotesi che il rapporto coniugale sia terminato per le prolungate violenze subite dalla moglie fino a data prossima al deposito del ricorso di separazione.
La domanda di addebito è pertanto fondata e deve essere accolta.
Assegnazione casa coniugale e mantenimento per la figlia Per_1
La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, secondo le allegazioni della Per_1
ricorrente che risultano allo stato non contestate, stante la decisione del convenuto di non costituirsi in giudizio, risiede attualmente con la madre.
Deve dunque trovare accoglimento la domanda avanzata dalla signora i assegnazione della casa Pt_1
coniugale.
Quanto alle questioni economiche, considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (allo stato assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della figlia di 200,00 euro mensili, Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie, come da richiesta della ricorrente.
La signora è attualmente disoccupata e prende il reddito di cittadinanza di euro 700 mensili. Pt_1
Vive in casa ATC con canone di locazione annuale di circa 1000 euro. Secondo quanto riferito dalla ricorrente il marito, dopo la scarcerazione, è tornato in Marocco ed è malato. La signora non ha Pt_1
saputo riferire se lavori o percepisca redditi. In ogni caso, pur presumendo che i redditi del sig. CP_1
siano modesti, non può prescindersi dal dovere insopprimibile di mantenimento dei figli, di talché il
Tribunale ritiene congrua la cifra sopra indicata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto pagina 5 di 7 dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza,
20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, non risultando alcuna disparità reddituale tra i coniugi, non può riconoscersi in favore della ricorrente alcun assegno di mantenimento.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra con addebito in Parte_1 CP_1
capo al sig. CP_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . Parte_1
DISPONE che ersi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della pagina 6 di 7 figlia maggiorenne, non economicamente indipendente, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
(spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
RIGETTA la domanda di mantenimento per il coniuge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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