CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De RO Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2325 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De
Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia sito in Napoli, Via Massimo Stanzione n. 12
Appellante
E
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati CP_1
DO ED e AN ED, unitamente ai quali elettivamente domicilia c/o lo Studio in Portici (NA) al Corso Controparte_2
Garibaldi n.85
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 13.08.2024, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1317/2024 del Tribunale
[...] di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che l'aveva condannata al pagamento, in favore di dipendente con mansioni di operatrice telefonica CP_1
Customer Care servizio “187”, per assistenza clientela circa la linea telefonica, e servizio “119”, per assistenza in ordine ad informazioni tariffarie alla clientela, o circa determinate promozioni, ovvero su problematiche alla linea telefonica mobile, della complessiva somma di euro 3.597,49, per la riconosciuta inclusione nell'orario di lavoro, per il periodo dal luglio 2013 all'ottobre 2022, del tempo occorrente per lo spostamento dal luogo di ingresso nella sede aziendale a quello della postazione di lavoro per lo svolgimento del servizio, ove l'inizio della prestazione veniva registrato on line sui sistemi informatici aziendali, nonché, all'inverso, del tempo necessario alla fine del turno per raggiungere, dalla postazione lavorativa, l'uscita. Censurava la decisione del primo Giudice, per erronea interpretazione dell'art. 1419 c.c. e degli Accordi aziendali del 27 marzo
2013, sottoscritto dalle parti sociali, che avevano delineato un diverso sistema di rilevazione della presenza, che teneva conto del carattere sostanziale della prestazione che, prima di effettuare la timbratura in postazione, non implicava alcuna attività particolare e certo non richiedeva il tempo stimato di 14 minuti. La sentenza impugnata, in ogni caso, non aveva tenuto conto delle clausole di inscindibilità espressamente stipulate in detti Accordi, che contemplavano una serie di misure anche per contenere la riduzione del personale, per cui se cadeva la previsione impugnata doveva venir meno l'intera impalcatura degli Accordi medesimi, senza la possibilità di dichiarare la nullità o l'inefficacia di una sola parte. Censurava, poi, con ampie argomentazioni, l'erronea e falsa applicazione, compiuta dal primo Giudice, della nozione di orario di lavoro, come ricavabile dall'art. 1, comma 2, lett a) del d.l.vo n. 666 del 2003. Concludeva, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse integralmente rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta, lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
La S.C. ha ripetutamente chiarito (arg. ex Cass., Sez. Lav., 13.10.2021 n. 27920) che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si è verificata nel caso di specie, in cui lo spostamento appare correlato alla prestazione, poiché la dipendente, obbligata a presentarsi presso la sede aziendale, ove entrava nella sfera di controllo del datore di lavoro, di volta in volta doveva compiere un percorso interno per raggiungere la sua personale postazione lavorativa (per un tempo che, in assenza di concreti elementi contrari, è stato calcolato in termini ragionevoli).
Alla luce della nozione di orario di lavoro offerta dal d.l.vo n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE), rientra nell'orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali”.
Ne discende che, quantomeno nell'ambito dei locali aziendali, il tempo occorrente per raggiungere “dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede”, essendo strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione, si configura come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa. Non può, infatti, essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto, anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Su queste basi, ha concluso la l'Accordo collettivo aziendale Parte_2
del 27 marzo 2013, contiene disposizioni di minore favore e, quindi, una Pt_1
deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea, per cui va disapplicato.
Priva di pregio si appalesa, altresì, il dedotto argomento dell'inscindibilità degli
Accordi.
Anche sul punto ci soccorrono le del tutto condivisibili argomentazioni del Giudice di legittimità, d'altronde già implicite nella pronuncia cit. (cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. Lav., 20.6.2024 n. 17094) per le quali l'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduce in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Un tale concetto di nullità parziale esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (cfr. Cass., III, 4.7.2023 n.18794).
Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339
c.c. e richiamato dall'art. 1419, comma 2, c.c., ha una valenza inderogabile.
Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole “cc.dd. di inscindibilità”. La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.
Dunque, nell'ipotesi in esame la società si è limitata a lamentare l'inammissibilità di una nullità parziale, senza al contempo prospettare, se non limitatamente al profilo di inscindibilità, e chiedere la nullità totale dell'Accordo aziendale.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado, da distrarsi ai difensori antistatari, seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua, ricompresa nel corrispondente scaglione di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 14 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere alla parte appellante, con Pt_1
distrazione agli avv.ti DO ED e AN ED, le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De
RO