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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/09/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 570 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio. nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Pt_1 C.F._1 dall'Avv. MARCO ROCCO CHISU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Orosei, Via Michelangelo n° 12;
e nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. BARBARA CORRIAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Nuoro, Via Dante n° 22;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti contenute nel ricorso congiunto: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Pt_1
il 10.9.2011 in Onifai (Nu), trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n.
1-parte 2- CP_1 serie A, ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale dello stesso Comune, alle seguenti condizioni:
1) Il piccolo sarà collocato prevalentemente presso la madre con la quale abiterà nella casa Per_1 familiare sita in Onifai nella Via Grazia Deledda 4;
2) Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori che congiuntamente e di comune accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e alla tutela della salute, astenendosi da qualsiasi
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N. R.G. V.G. 570/2025 comportamento pregiudizievole al sereno, equilibrato e continuato svolgimento del rapporto del minore con l'altro genitore;
3) Il padre ha facoltà di incontrare il bambino tutte le volte che lo vorrà previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e di salute del bambino. In ogni caso, fin d'ora, i genitori stabiliscono che il padre potrà tenere il minore:
* un fine settimana alternato con la madre, prelevandolo da scuola l'ultimo giorno settimanale di frequenza e riaccompagnandolo alle ore 21:00 della domenica presso il domicilio della madre;
* potrà vederlo e stare con il minore quando lo vorrà previo accordo con la madre e, in ogni caso, per almeno due pomeriggi infrasettimanali nel rispetto degli interessi e degli impegni del bambino;
* quattro giorni a Pasqua, una settimana durante le festività natalizie, nonché il giorno del compleanno e delle festività nazionali, alternativamente con il genitore collocatario;
* il padre potrà trascorrere con le vacanze estive per un periodo di trenta giorni nei mesi di Per_1 giugno, luglio e agosto, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre che lavora prevalentemente nel periodo estivo. Ad un ugual numero di giorni avrà diritto la madre. I genitori si impegnano a individuare anticipatamente gli archi temporali spettanti a ognuno di essi in modo che non si sovrappongano, e salva comunque ogni diversa e concorde determinazione da parte degli stessi. Nel periodo in cui il minore si trova in vacanza con uno dei genitori è sospeso per l'altro il diritto di visita, salvo diverso accordo e salva la volontà del minore di voler passare del tempo con l'altro genitore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare il recapito telefonico per consentire chiamate quotidiane con il figlio. Tali condizioni sono sempre salve diversi accordi tra le parti e compatibilmente con la volontà del minore.
4) I genitori si obbligano al rispetto ed alla solidarietà reciproca ed a favorire e non ostacolare il rapporto dell'altro con il figlio nella comune finalità di eliminare ogni occasione di attrito e conflittualità anche con le rispettive famiglie di origine.
5) Il Sig. , lavoratore oggi precario e stagionale, si impegna a contribuire al mantenimento del CP_1 figlio con un assegno di Euro 150,00 da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese. Lo stesso contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore (visite mediche, farmaceutiche, etc.). Tali spese straordinarie verranno documentate dai genitori e tra questi concordate preventivamente, salvo quelle urgenti che non consentono dilazione, come ad esempio le spese farmaceutiche per medicinali da somministrare tempestivamente. Il predetto importo di Euro
150,00 verrà aumentato nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre di un importo pari a Euro 150,00, per un totale quindi di Euro 300,00. Il contributo dovuto per il mantenimento del minore verrà aggiornato di anno in anno secondo gli indici Istat. Il contributo dovrà essere versato per mezzo di bonifico bancario al c/c personale della Sig.ra IBAN Pt_1
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[...]. Le spese straordinarie anticipate dal padre dovranno essere Part rimborsate nella misura del 50% dalla Sig.ra er mezzo di bonifico bancario al c/c personale del
Sig. - IBAN [...]. CP_1
6) I coniugi prestano il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e infine dichiarano di essere indipendenti economicamente con reciproca rinuncia ad ogni richiesta economica di mantenimento.
Con le note sostitutive dell'udienza del 24.7.2025 le parti hanno dato atto che la madre percepisce integralmente l'assegno unico per il figlio.
Conclusioni del PM: esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11.6.2025 e hanno esposto di aver contratto Pt_1 CP_1 matrimonio concordatario in Onifai (NU) il 10.9.2011; di aver dato alla luce il figlio , nato a [...]
Nuoro il 19.2.2013; che il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 222 del 2024, pubblicata il 24.4.2024, ha omologato la separazione dei coniugi e che è decorso il termine previsto dalla legge per richiedere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno allegato che il padre svolge attività lavorativa stagionale e che sostiene la spesa di un canone di locazione mentre la madre svolge la professione di insegnante di ruolo, vive ad Onifai, con il figlio, in una casa di proprietà, e percepisce integralmente l'assegno unico per il figlio.
Il minore frequenta la quinta elementare presso l'Istituto comprensivo di “Carmine Soro- Per_1
Delitala” di Irgoli e svolge le attività sportive del calcio e del basket.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note sostitutive per l'udienza del 24.7.2025.
***
2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti il figlio minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dalla conseguente sentenza è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
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Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
3. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio, considerata l'età dello stesso, i suoi bisogni e le condizioni economiche dei genitori (cfr. piano genitoriale e condizioni economiche dei genitori illustrate nelle note sostitutive dell'udienza del 24.7.2025), si ritiene che le condizioni indicate nel ricorso corrispondano all'interesse del minore e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua, con la precisazione che l'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre come concordato con le note sostitutive dell'udienza del 24.7.2025.
4. Viste le condizioni concordate dai genitori, non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore ultradodicenne.
5. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
6. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] il Pt_1
09/02/1975 e nato a [...] il [...], atto trascritto nel registro dello stato civile CP_1 del Comune di Onifai nell'anno 2011, parte 2, serie A, N° 1, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riportate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del g. 2.9.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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