Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata -Consiglier
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: impugnazione di testamento.
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zambella, Parte_1
presso il cui studio sito in La Spezia, Via Carpenino, n. 43, è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio CP_1
Giannarelli, presso il cui studio sito in Sarzana, Piazza Cesare
Battisti, n. 20, è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellato -
-e
contro
-
in qualità di erede di deceduta in P_ Persona_1
data 2/01/2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica De Sessa,
1
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellato -
-nonché
contro
-
; CP_3
- Appellato contumace -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, nel
merito, nell'accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza
per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa
conferma che le somme prelevate dal conto corrente n. 41276424 presso
Unicredit spa, filiale della Spezia appartengono all'asse ereditario
per essere state le somme ivi depositate di esclusiva titolarità del cuius, accertare e dichiarare che il Sig. è tenuto a CP_1
restituire nell'asse ereditario la somma di € 430.000,00 o nella
minor somma individuata dal CTU o diversamente determinata in corso
di causa, per effetto di tutti i prelievi e i pagamenti disposti con
carta bancomat e non giustificati, in violazione dell'art. 1713 cc.
- Conseguentemente, voglia operare la riduzione del testamento sino
a determinazione della quota di legittima spettante all'attore, pari
ad 1/3 del relictum, accertandosi l'ammontare della quota di riserva
e, quindi, la lesione che ad essa ha apportato detta liberalità,
attuandosi la reintegrazione della quota mediante condanna del
convenuto, , alla corresponsione all'attore di quanto CP_1
ricevuto e/o usufruito in eccedenza rispetto alla quota disponibile.
2 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge,
anche per il primo grado.”;
Per l'appellato : CP_4
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni altra diversa
domanda, deduzione ed eccezione, rilevando d'Ufficio l'irritualità,
in principalità
- Dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda avanzata
dall'attore e della convenuta in primo Parte_1 Persona_1
grado per difetto di causa petendi e di petitum ai sensi degli artt.
163 n.3 e 4 e 164 c.p.c.;
- In subordine nel rito
- Dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
inammissibile ed improcedibile, rilevandone anche d'Ufficio
l'irritualità, l'atto di appello azionato dall'appellato Parte_1
per evidente mutatio libelli, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., con la
quale l'appellante ha avanzato una domanda nuova dotandola di una nuova causa petendi dandosi atto che l'appellato CP_1
dichiara di non accettare alcun contraddittorio sulle domande nuove
inammissibili;
- In subordine, nel merito, rigettare l'appello interposto
dall'appellante avverso la sentenza n. 365/2024 emessa Parte_1
dal Tribunale della Spezia nel procedimento n. 2745/2018 R.G.
pubblicata il 15.04.2024 in quanto infondato in fatto e diritto e
non provato con conferma integrale della sentenza stessa;
- Con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 C.p.c.;
- Con condanna comunque dell'appellante al pagamento delle spese
anche del presente grado di giudizio”;
Per l'appellato : P_
3 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rifiutato il
contraddittorio su domande ed eccezioni nuove:
- in via preliminare: ammettere l'intervento in giudizio di P_
, nella sua qualità di chiamato all'eredità;
[...]
- sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertato e dichiarato
il decesso di in data 02.01.2023 dichiarare Persona_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'appello
nei riguardi di per difetto di legittimazione Persona_1
passiva, per i motivi esposti e/o quelli meglio visti.
- Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare
inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 345
cpc, avendo l'appellante svolto, con la domanda di rendiconto ex
art. 1713 cpc., una domanda nuova.
- Nel merito: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 365/2024
emessa dal Tribunale della Spezia nella causa RG n. 2745/2018
pubblicata in data 15.04.2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, e confermare la sentenza di primo grado.
- Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 29/11/2018, Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di La Spezia, i fratelli e coeredi , e , deducendo CP_3 Persona_1 CP_1
che:
- in data 20/03/2017, era deceduto il loro padre che, Persona_2
con testamento pubblico del 30/05/2008, aveva nominato i quattro figli suoi eredi legittimi, lasciando loro la quota di riserva (pari a 2/3 del relictum) e disponendo per l'intera quota disponibile (pari ad 1/3 del relictum) in favore del solo figlio CP_1
4 - dalla documentazione bancaria del de cuius, emergeva che, dal 2009
fino al decesso, aveva effettuato diversi prelievi CP_1
dal conto corrente cointestato con il de cuius (ma alimentato solamente con la pensione di quest'ultimo), per un importo complessivo pari ad oltre Euro 430.000,00;
- tali prelievi non erano giustificati da alcuna necessità, né il
de cuius, in vita, aveva disposto donazioni in favore del figlio
; CP_1
- a fronte di tali prelievi, la disposizione testamentaria di attribuzione a della quota di 1/3 del relictum CP_1
costituiva una violazione della quota di legittima degli altri eredi.
Pertanto, chiedeva: Parte_1
- l'accertamento dell'obbligo di di restituire CP_1
all'asse ereditario la somma di Euro 430.000,00, ovvero il 50% dei predetti prelievi, ove fosse riconosciuta la contitolarità di quanto rimanente sul conto corrente;
- la riduzione del testamento fino alla determinazione della quota di legittima spettante all'attore, con condanna di CP_1
alla restituzione all'attore di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota disponibile, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Persona_1
aderendo alle domande attoree, e, in particolare:
- chiedeva di accertarsi l'obbligo, in capo a di CP_1
restituire alla massa ereditaria le somme da lui prelevate da
; CP_1
- formulava domanda riconvenzionale di riduzione del testamento fino a determinazione della quota di legittima a lei spettante.
5 3. Si costituiva, altresì, nel giudizio di primo grado CP_1
, il quale negava di avere sottratto indebitamente denaro dal
[...]
conto corrente cointestato con il padre, e deducendo che:
- dal 1966, aveva sempre risieduto con i genitori, partecipando economicamente e sostanzialmente al menage familiare, accudendo i genitori quando erano diventati meno autosufficienti e bisognosi di cure;
- tale assistenza quotidiana veniva prestata dal convenuto con l'ausilio di badanti;
- aveva sostenuto personalmente tutte le spese successive al decesso del padre, mentre il denaro presente sul conto corrente cointestato era stato utilizzato per far fronte alle esigenze di vita del genitore convivente e della famiglia.
Pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_1
formulate a suo carico da e Parte_1 Persona_1
4. Si costituiva, inoltre, nel giudizio di primo grado , CP_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome l'azione di riduzione non comporta un litisconsorzio necessario con tutti gli eredi, essendo sufficiente la presenza in giudizio del legittimario leso e del beneficiario della disposizione testamentaria impugnata.
Nel merito, si associava alle difese di , CP_3 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate da e Parte_1 [...]
. Persona_1
5. il Tribunale istruiva la causa mediante l'escussione di prova testimoniale e il licenziamento di C.T.U. volta all'individuazione dei prelievi effettuati dal conto corrente del de cuius e delle relative causali.
6. Con sentenza n. 365 del 15/04/2024, il Tribunale di La Spezia:
6 - rigettava le domande proposte da e da;
Parte_1 Persona_1
- condannava ed , in solido, al pagamento Parte_1 Persona_1
delle spese di lite in favore di compensandole nei CP_1
confronti di;
CP_3
- poneva le spese di C.T.U., nei rapporti tra le parti, per la metà
a carico di e per la restante metà a carico di Parte_1 Persona_1
.
[...]
Premesso che, nel caso di specie, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario nei confronti di e non CP_3 Persona_1
richiesto per l'azione di riduzione, il Tribunale riteneva tale domanda infondata, in quanto il testamento disponeva per la sola quota di 1/3 del patrimonio disponibile in favore di , CP_1
attribuendo esplicitamente le quote di riserva agli altri fratelli nella misura di legge. Inoltre, non risultavano dedotti in causa atti di liberalità posti in essere dal de cuius in vita, eccedenti la quota disponibile.
Inoltre, pur ritenendo superata la presunzione di cointestazione delle somme presenti sul conto corrente, dal momento che l'unico ad alimentare tale conto era il de cuius, il Tribunale riteneva infondata la domanda volta ad ottenere la restituzione, da parte di di quanto da quest'ultimo prelevato dal conto CP_1
corrente cointestato era infondata.
Dalla consulenza tecnica di ufficio emergeva che dal 2009 al 2017 ,
quindi nell'arco di 8 anni, i prelievi ed i pagamenti ammontavano ad Euro 351.569,59 così ripartiti:
- Prelievi bancomat per euro 292.950,00;
- Addebiti ACAM Clienti (gas) per euro 3.373,00;
- Addebiti ACAM Acque per euro 221,21;
- Addebiti ENEL per euro 3.704,79;
7 - Pagobancomat WIND per euro 1.680,00;
- Addebiti SKY per euro 785,81;
- Pagobancomat e Maestro supermercati per euro 29.780,32;
- Pagobancomat e Maestro negozi vari per euro 19.074,46.
A fronte degli accertamenti compiuti dalla C.T.U. e Parte_1 [...]
limitavano la domanda alla sola somma di Euro 292.950,00; Persona_1
La somma complessiva di Euro 351.569,59 divisa per i 99 mesi presi in considerazione dava una spesa media mensile di Euro 3.500,00
circa nel periodo di riferimento appariva congrua, in considerazione delle esigenze di vita del nucleo familiare composto da due persone anziane bisognose di cure.
Con riferimento gli importi di cui ai prelievi a mezzo bancomat, i testi escussi avevano confermato l'assistenza periodica in favore del de cuius di due medici specialisti, pagati da CP_1
in particolare, la teste , badante, aveva affermato di aver Tes_1
ricevuto una retribuzione mensile pari ad Euro 950,00 da CP_1
mediante assegni, di cui, tuttavia, non vi era traccia nella
[...]
documentazione prodotta in giudizio.
Il Tribunale riteneva nel complesso valida la testimonianza e che avesse solo fatto confusione sul metodo di pagamento del compenso;
la questione era comunque irrilevante non essendo contestato tra le parti il fatto che fosse stata assunta una badante per la cura del
de cuius.
Per il resto:
- con riferimento alle spese sostenute da i testi CP_1
confermavano che quest'ultimo aveva pagato la sostituzione del portone ed i lavori di ripristino conseguenti alla rottura di un tubo dell'acqua e dovevano ritenersi non contestate le ulteriori spese sostenute per lavori di ristrutturazione della casa familiare,
8 per il pagamento di oneri condominiali, spese mediche, funerarie e per la dichiarazione di successione dei genitori;
- risultava, inoltre, provato che aveva sostenuto il CP_1
costo per il riscatto del citato immobile per complessivi Euro
10.379,49 (somma rivalutata e comprensiva di interessi dal
12/04/1977);
- con riferimento a tale somma, era prodotto in giudizio un documento di riconoscimento di debito del 12/04/1977 redatto dal de cuius, in favore di . CP_1
7. In data 16/05/2024, proponeva appello, formulando un Parte_1
unico motivo di impugnazione e istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
Unico motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere che le somme impiegate da attinte dal conto cointestato con il de cuius, CP_1
fossero giustificate dalle necessità del nucleo familiare in cui viveva, affermando che i prelievi mensili di circa Euro 3.500,00
fossero giustificabili sulla base delle esigenze di vita dei due genitori anziani e malati.
Secondo l'appellante, anche restringendo la contestazione alla somma di Euro 292.950,00, pari ai prelievi in contante dal conto corrente,
vi erano spese la cui giustificazione non risultava provata e l'onere di fornire tale prova spettava al convenuto in forza CP_1
dell'art. 1713 c.c., che imponeva a quest'ultimo l'obbligo di rendiconto.
Nello specifico, l'appellante deduceva che la somma di Euro 3.500,00,
pari ai prelievi mensili effettuati da non era CP_1
congrua rispetto alle necessità ordinarie del nucleo familiare,
considerato che:
9 - per soggetti single nella fascia d'età del de cuius, l'ISTAT
stabilisce una somma di circa Euro 1.500,00 mensili per il sostentamento, compresivi di spese di locazione, assenti nel caso di specie;
- il C.T.U. aveva tolto, dalle somme preventivate sul conto corrente,
i costi delle utenze domestiche e del vitto.
Inoltre, l'appellante deduceva che se vi erano state spese mediche o di manutenzione domestica, queste potevano essere agevolmente provate mediante documenti.
Infine, contestava l'attendibilità della deposizione della teste
, in quanto non era verosimile che ella fosse intimorita Tes_1
dal rischio dell'emersione di un rapporto di lavoro non in regola,
considerato che tale rapporto di lavoro si era interrotto da molti anni.
Al riguardo, l'appellante contestava, per mancanza di prova, che:
- la teste era stata assunta come badante dal 2009 con regolare contratto per la somma di Euro 950,00 mensili;
- tale somma era stata a lei versata mediante assegni, in quanto di tali assegni non vi era traccia nella documentazione bancaria.
8. Si costituiva in giudizio eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.,
ovvero la nullità del gravame, in quanto:
- l'appellante aveva introdotto, per la prima volta in appello, la domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c., da considerarsi, quindi,
inammissibile;
- la citazione in appello era stata notificata alla pec del difensore di (ossia del medesimo difensore dell'appellante) Persona_1
e non ai suoi eredi, stante il decesso della parte;
- la causa petendi e il petitum erano assenti o incomprensibili.
10 Nel merito, l'appellato contestava la fondatezza del gravame avversario, sostenendo la congruità degli importi prelevati,
impiegati sempre per le esigenze dei genitori, nonché
l'attendibilità della teste in quanto era irrilevante la Tes_1
terminologia “assegni” utilizzata da quest'ultima, essendo soggetto di lingua straniera e di modesta scolarizzazione, considerato,
altresì, che risultava pacifica l'assunzione di una badante per l'assistenza del de cuius.
9. Si costituiva, altresì, in giudizio in qualità di P_
erede di deceduta in data 2/01/2023, eccependo: Persona_1
- l'inammissibilità della domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c.,
in quanto nuova in appello;
- il difetto di legittimazione passiva della defunta Persona_1
rispetto alla domanda di riduzione, nonché l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi in capo al difensore dell'appellante,
il quale aveva, altresì, patrocinato , destinataria Persona_1
della domanda di riduzione;
- l'infondatezza dell'appello, in quanto le disposizioni testamentarie lasciavano intatte le quote di riserva spettanti ai fratelli di e dalla C.T.U. era emerso che i prelievi CP_1
effettuati da quest'ultimo erano congrui e giustificati dalle esigenze di vita dei genitori.
10. La Corte rigettava l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado proposta dall'appellante e, verificata la regolare notifica dell'appello nei confronti di CP_3
considerato, altresì, che egli non si costituiva in giudizio, ne dichiarava la contumacia.
11 Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 27/03/2025 e successivamente decisa.
11.Sono infondate le eccezioni di inammissibilità e nullità
dell'appello proposte dagli appellati,.
Anzitutto, l'appello proposto da non presenta il Parte_1
carattere della manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
Inoltre, non risulta che l'appellante abbia proposto ex novo in appello una autonoma domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c. nei confronti di . CP_1
Invero, dalle conclusioni rassegnate dall'appellante, si evince che quest'ultimo ha semplicemente riproposto la domanda di restituzione all'asse ereditario delle somme, a suo dire, illegittimamente apprese dal conto corrente del de cuius, in violazione dell'art. 1713 c.c.: “Voglia l'adita Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, nel merito, nell'accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello, accertare e dichiarare la nullità
della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 cpc e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
previa conferma che le somme prelevate dal conto corrente n. 41276424
presso Unicredit spa, filiale della Spezia appartengono all'asse
ereditario per essere state le somme ivi depositate di esclusiva
titolarità del cuius, accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
è tenuto a restituire nell'asse ereditario la somma di € CP_1
430.000,00 o nella minor somma individuata dal CTU o diversamente
determinata in corso di causa, per effetto di tutti i prelievi e i
pagamenti disposti con carta bancomat e non giustificati, in violazione dell'art. 1713 cc.”.
12 In altri termini, l'appellante si è limitato ad affermare in appello l'esistenza di un obbligo di rendiconto in capo a per CP_1
le somme ritenute sottratte , senza proporre una domanda di rendiconto, la quale presuppone la richiesta al giudice di ordinare alla controparte di rendere il conto del proprio operato, istanza non formulata nel presente caso.
L'atto di appello non può ritenersi nullo per difetto di causa
petendi e/o indeterminatezza del petitum, essendo tali elementi delle domande proposte ben comprensibili dalla lettura dell'atto di impugnazione.
Infine, non può affermarsi la nullità della notifica dell'appello a fronte della costituzione in giudizio dell'erede di , Per_1 Persona_1
né è ravvisabile un conflitto di interessi in capo al difensore dell'appellante, in quanto non era legittimata Persona_1
passiva della domanda di riduzione, come accertato dal Tribunale e tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione;
né
è stata destinataria della domanda di restituzione Persona_1
all'asse ereditario della somma di Euro 430.000,00.
12.Tanto premesso, l'appello nel merito è infondato.
In via preliminare, deve rilevarsi la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione.
In ogni caso si condivide la motivazione del Tribunale, perché la lesione sostanziale asserita da sicuramente non deriva Parte_1
dalle disposizioni testamentarie, in quanto esse fanno espressamente salve le quote di riserva di della defunta Parte_1 Per_1 Per_1
e di assegnando a la quota
[...] CP_3 CP_1
disponibile per misura di 1/3 del patrimonio, nel rispetto dell'art. 13 537, c. 2 c.c., mancando, altresì, allegazione e prova di atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius, in favore di CP_1
.
[...]
Con riferimento alla domanda di restituzione alla massa ereditaria delle somme asseritamente prelevate senza giustificazione dal conto corrente del de cuius da si rileva la mancata CP_1
impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha stabilito che il denaro presente su tale conto corrente era di pertinenza esclusiva del de cuius, essendo esso stato sempre alimentato solo con la pensione di quest'ultimo.
Al riguardo, la C.T.U. espletata in primo grado ha analizzato compiutamente la documentazione bancaria prodotta in giudizio,
rilevando i seguenti movimenti bancari sul conto corrente cointestato del de cuius, nel periodo 2009-2017:
- “Prelievi bancomat” per Euro 292.950,00;
- “Addebiti ACAM Clienti (gas)”, per Euro 3.373,00;
- “Addebiti ACAM Acque”, per Euro 221,21;
- “Addebiti ENEL”, per Euro 3.704,79;
- “Pagobancomat WIND”, per Euro 1.680,00;
- “Addebiti SKY”, per Euro 785,81;
- “Pagobancomat e Maestro supermercati”, per Euro 29.780,32;
- “Pagobancomat e Maestro negozi vari”, per Euro 19.074,46;
per un totale di Euro 351.569,59.
A fronte della C.T.U., la contestazione sui prelievi ingiustificati
è stata circoscritta alla voce “Prelievi bancomat” per complessivi
Euro 292.950,00.
Pertanto, la verifica della sussistenza di un obbligo di restituzione alla massa ereditaria in capo a deve essere limitata CP_1
a tale importo, considerato, altresì, che gli ulteriori importi
14 trovano giustificazione in diverse spese ordinarie, come pagamenti in supermercati e altri negozi, utenze domestiche e abbonamenti per telefonia e televisione.
Con riferimento a tale ultima voce (“Addebiti SKY”), l'appellante ne lamenta il carattere indebito, deducendo che, il de cuius, a causa del glaucoma, non avrebbe potuto usufruire dei canali televisivi
Sky.
Tale contestazione deve ritenersi superabile, in quanto un soggetto non vedente, pur non potendone godere appieno, può comunque usufruire della televisione mediante ascolto.
Tanto considerato, l'appellante lamenta l'eccessiva quantificazione in circa Euro 3.500,00, da parte del Tribunale, della spesa mensile per il nucleo familiare del de cuius.
Al riguardo, deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo operato dall'appellante agli indici ISTAT, in quanto relativi a soggetti
single, mentre, nel caso di specie, il nucleo familiare era composto da due soggetti anziani, malati, e CP_1
La somma di complessivi Euro 292.950,00 a titolo di prelievi bancomat effettuati nel periodo 2009-2017 e la citata somma di circa Euro
3.500,00 mensili quantificata dal Tribunale devono ritenersi adeguate al nucleo familiare del de cuius, tenuto conto delle particolari esigenze di salute di quest'ultimo che risultano in parte provate per testi e in parte non contestate tra le parti.
Nello specifico, dai testi escussi dal Tribunale all'udienza del
23/09/2021, risulta provato che:
- il de cuius veniva visitato ogni tre mesi a domicilio da uno pneumologo e mensilmente da un dermatologo, entrambi pagati da
(circostanza confermata dai testi CP_1 Tes_1
, ); Tes_2 Tes_3
15 - aveva pagato un barbiere per il padre che veniva a CP_1
svolgere in casa la prestazione periodicamente (circostanza confermata dalla teste ); Tes_1
- nel 2010, era stato necessario compiere dei lavori di ristrutturazione, a causa della rottura di un tubo nell'appartamento del de cuius (circostanza confermata dai testi e Tes_1
); Tes_2
- nel 2016, aveva sostenuto il costo per la CP_1
sostituzione della porta dell'appartamento del de cuius con una blindata (circostanza confermata dai testi e Tes_1 Tes_2
). Tes_3
Quanto alla contestazione compiuta dall'appellante in ordine all'inattendibilità della teste con riferimento alla Tes_1
circostanza del compenso per la prestazione di badante pagato
“mediante assegni”, considerato che non vi è traccia nella documentazione bancaria di assegni, la stessa non coglie nel segno.
Invero, risulta confermato dalle deposizioni dei testi e Tes_2
che la ha svolto la mansione di badante per il de Tes_3 Tes_1
cuius.
Di talché, non rileva il fatto che la teste ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo per Euro 950,00 mensili mediante assegni da parte di , in quanto deve ritenersi CP_1
che la stessa sia stata certamente, in qualche modo, pagata nel tempo per l'assistenza al de cuius e la somma dichiarata dalla teste appare congrua e verosimile rispetto alla mansione svolta.
Inoltre, non solo la stessa teste , ma anche la teste Tes_1
, hanno riferito che, nei momenti in cui la non Tes_2 Tes_1
era in servizio, incaricava e pagava un'altra persona CP_1
per l'assistenza al padre:
16 - “io facevo la badante di;
se vi era necessità in orari Persona_2
in cui io non ero in servizio, incaricava un'altra CP_1
persona.” (risposta della teste alla domanda dell'Avv. Tes_1
Barbieri);
- “ aveva sempre qualcuno a fianco, quando non c'era la Persona_2
badante c'era sempre qualche altra persona pagata da a CP_1
volte me ne sono occupata anche io, ma senza essere pagata avendo
un rapporto di amicizia” (risposta della teste alla Tes_2
domanda dell'Avv. Barbieri).
Al riguardo, deve presumersi che il compenso versato da CP_1
per la sostituzione della badante fosse, in
[...] Tes_1
proporzione, di importo analogo a quello versato a quest'ultima.
Pertanto, è possibile affermare che, dalla documentazione prodotta e analizzata dalla C.T.U. e dalle dichiarazioni testimoniali, non emergono somme di denaro del de cuius utilizzate ingiustificatamente da , o, comunque, non nell'interesse del de cuius. CP_1
Di conseguenza, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Alla luce del carattere infondato ma non temerario dell'appello non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 17.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 4.000,00 Euro per la fase di studio, 2.500,00 Euro per la fase introduttiva, 3.500,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,
7.000,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
17 Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di La Spezia n. 365 del 15 aprile 2024 respinge l'appello
e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a e ad Parte_1 CP_1 P_
le spese legali del giudizio di appello liquidate per ciascuno
[...]
in Euro 17.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed
I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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