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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11862/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 10.10, sono presenti l'avv. COSTA SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv.
Accardi in sostituzione dell'avv. Cernigliaro Delia per la parte resistente.
L'avv. Costa dichiara che l' ha riconosciuto la prestazione ed ha pagato anche i ratei di marzo CP_1
e aprile 2025.
I procuratori delle parti a questo punto chiedono la cessata materia del contendere rispettivamente con condanna e compensazione delle spese di lite
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11862 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Costa per mandato in atti. C.F._1
Ricorrete
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: pensione di reversibilità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/05/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere.
-Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1200,00, oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.8.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1
della pensione di reversibilità del dante causa sussistendone i requisiti di legge. Persona_1
Ritualmente instauro il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda chiedendone il CP_1
rigetto per carenza di prova.
All'odierna udienza il ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata riconosciuta e che sono stati già accreditati due ratei , come da documentazione allegata.
Pertanto, entrambe le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese di lite.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese del giudizio, rilevato che il riconoscimento della prestazione da parte dell' CP_1
è avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, l' , in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile