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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/09/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2363/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2363 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.1.2025, a seguito di sentenza di separazione tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Verbania Fondotoce, via Motta Santa 36,
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania Fondotoce, via Motta Santa 36, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Disabato (C.F. , PEC C.F._3
, con studio in Verbania, Via Roma n. 18, presso la quale sono elett.te Email_1 dom.ti giusta procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
Ricorrenti: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in località Cavandone il 18/05/1985, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 39 parte II Serie A dell'anno 1985, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR
396/2000;
Determinare in € 200,00 (duecento/00), l'importo dell'assegno divorzile che il sig. Pt_1 erserà a ntro e non oltre il giorno 20 di ogni mese tramite accredito
[...] Parte_2 in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Le spese di giudizio sono a carico del sig. ” Parte_1
Motivi della decisione
Con sentenza n. 32/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 14.7.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 18/05/1985 nel comune di Verbania
e si sono separati consensualmente con sentenza del 13.1.2025, passata in giudicato il 21.3.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
n Verbania il 18.5.1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verbania al
[...]
n. 39, parte II, Serie A, dell'anno 1985, pone a carico del l'obbligo di versare a l'importo di € Parte_1 Parte_2
200,00 (duecento/00), a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite accredito in c/c, somma che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania l'8/9/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2363 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.1.2025, a seguito di sentenza di separazione tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Verbania Fondotoce, via Motta Santa 36,
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania Fondotoce, via Motta Santa 36, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Disabato (C.F. , PEC C.F._3
, con studio in Verbania, Via Roma n. 18, presso la quale sono elett.te Email_1 dom.ti giusta procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
Ricorrenti: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in località Cavandone il 18/05/1985, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 39 parte II Serie A dell'anno 1985, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR
396/2000;
Determinare in € 200,00 (duecento/00), l'importo dell'assegno divorzile che il sig. Pt_1 erserà a ntro e non oltre il giorno 20 di ogni mese tramite accredito
[...] Parte_2 in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Le spese di giudizio sono a carico del sig. ” Parte_1
Motivi della decisione
Con sentenza n. 32/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 14.7.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 18/05/1985 nel comune di Verbania
e si sono separati consensualmente con sentenza del 13.1.2025, passata in giudicato il 21.3.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
n Verbania il 18.5.1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verbania al
[...]
n. 39, parte II, Serie A, dell'anno 1985, pone a carico del l'obbligo di versare a l'importo di € Parte_1 Parte_2
200,00 (duecento/00), a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite accredito in c/c, somma che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania l'8/9/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO