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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta Orsetta TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Luigi Fratini che li rappresenta e difende, per con l'Avv.to Alberto Ramin, per mandati in atti Parte_3
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Riccardo Andriani che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 16221/2021 resa nel procedimento R.G. n. 265220/2017 – tutela del segno distintivo -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 26522/2017 ) il Parte_1
, costituito l'otto dicembre 2005 con denominazione
[...] [...]
– modificata il dieci gennaio 2008 in quella attuale, nonché Parte_4
in qualità di legale rappresentante e in proprio, convenivano Parte_3 dinanzi al Tribunale di Roma e deducevano quanto segue. Controparte_1
All'atto della costituzione era stato adottato come simbolo un disco bordato color oro con all'interno la scritta con al centro la fiamma tricolore poggiata su un Parte_1 parallelepipedo ove era la scritta Pt_4
Il simbolo era stato depositato il dieci febbraio 2006 nel registro delle opere protette del
Ministero della Cultura ex artt. 103 e ss. l. 633 del 1941 e, successivamente era stato registrato anche come marchio presso l' Controparte_2
Made in Italy il ventisette maggio 2011 per la classe 45 ( Servizi Giuridici, Servizi Sociali
[...]
e Personali, Servizi di Sicurezza per la Protezione di Beni e Individuali ).
La Corte di Appello di Firenze con sentenza 265/2016 aveva già riconosciuto l'appartenenza del simbolo a parte attrice avendolo dismesso ( sia come associazione Controparte_1 che come fondazione ) .
Affermava che nonostante formale diffida ad astenersi dall'usare il simbolo
[...]
lo aveva utilizzato in una mostra tenutasi presso la sede della Controparte_1 CP_1 stessa da ottobre 2016 a febbraio 2017 nonché sui maggiori canali social e sul proprio sito web creando danni non solo al ma anche alla sua Presidente a interim ( che per Parte_1 questo agiva anche in proprio ) la quale era stata delegittimata politicamente.
Il Tribunale di Roma poi aveva respinto anche in sede di reclamo il ricorso d'urgenza proposto dalla convenuta che aveva vantato il diritto a utilizzare il simbolo.
La convenuta inoltre svolgeva attività politica nonostante fosse solo una fondazione a aveva ceduto il simbolo a con ciò asseritamente perpetrando la violazione del diritto Parte_5 attoreo all'uso esclusivo del proprio nome e dei segni distintivi.
2 Era chiesto che fosse accertata la condotta illecita, ordinato alla convenuta di cancellare il simbolo dal sito internet e dai social media, di revocare la cessione del simbolo a Parte_5
e di risarcire i danni.
[...]
La convenuta si costituiva, sosteneva che la materia non fosse tra quelle attribuite alla sezione impresa, affermava la nullità dell'atto di citazione per genericità, il difetto di legittimazione di . Parte_3
Affermava poi l'infondatezza nel merito della domanda sostenendo di essere espressione di un'azione politica che si era evoluta nel tempo per adeguarsi ai mutati scenari politici internazionali e nazionali ma di aver sempre utilizzato il simbolo fiamma tricolore, tanto che nel diciassettesimo congresso nazionale del 1995, pur essendo stato votato il cambio di denominazione dell'Associazione ( divenuta ) e il suo emblema, Controparte_1 comunque era stato deciso che contenesse all'interno tanto il simbolo della “Fiamma
”, quanto la sigla ossia uno degli strumenti attraverso cui il Partito era Parte_6 Pt_4 conosciuto.
Il diritto a mantenere detto nome aveva avuto riscontro in diversi provvedimenti giudiziali ove era stato tutelato nei confronti del e nei confronti Controparte_3 del . Parte_1
Il diciotto novembre 2011 l' aveva costituito la Controparte_4 CP_1 devolvendole tutto il patrimonio materiale e immateriale ivi compreso il diritto esclusivo all'utilizzazione anche economica del simbolo e delle raffigurazioni connesse.
Si contestava la registrabilità del marchio non essendo stato costituito a fini commerciali e comunque si sosteneva l'assenza del requisito della novità.
Il Tribunale con sentenza 16221/2021 così statuiva:
“rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali. “
Proponevano appello il , in persona del nuovo legale rappresentante Parte_1
, anche in proprio e , chiedevano la sospensione Parte_2 Parte_3 degli effetti della sentenza e concludevano chiedendo:
“ Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
; Accertare la carenza di legittimazione attiva della sig.r per il primo
[...] Parte_3
3 grado;
Accertare la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e del diritto d'autore vantato da parte appellante;
Ordinare la cancellazione del simbolo della fiamma tricolore e Parte della denominazione dai siti e social media;
Ordinare la revoca della cessione del simbolo a;
- Condannare la al pagamento in favore della sig.ra Parte_5 CP_1
di euro 100.000,00 o altra somma da liquidarsi in via equitativa;
- Disporre la Parte_3 pubblicazione della sentenza. IN SUBORDINE - Accertare e dichiarare la responsabilità della e il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.” CP_1
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva e concludeva chiedendo:
“dichiarare il difetto di legittimazione attiva d in proprio e l'inammissibilità del Parte_2 proposto appello ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.. Nel merito voglia respingere l'appello proposto con qualsiasi statuizione in rito o nel merito, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Si chiede inoltre la condanna degli appellanti insieme ed in solido ex art. 96 commi 1 e 3, al pagamento della somma di €10.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore che più parrà di giustizia. Sempre e comunque con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese generali.”
La Corte, respinta l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Notifica atto di appello.
Parte appellata costituendosi ha dedotto l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello in quanto la pec non conteneva la procura ad litem ed era stata depositata in giudizio solo una copia formato word della notifica stessa senza attestazione di conformità che comunque era contestata.
Rileva il collegio come non si tratti di inesistenza poiché è incontestato che l'atto di appello sia stato ricevuto via pec tempestivamente, l'indirizzo del difensore dell'appellante risulta essere quello del Consiglio dell'Ordine e la procura è stata depositata all'atto di iscrizione a ruolo. La costituzione dell'appellata ha sanato il vizio.
******
Legittimazione di Parte_2
L'appellata ha eccepito il difetto di legittimazione dell'appellante in proprio. Parte_2
4 L'eccezione è fondata in quanto , attuale legale rappresentante del Parte_2 Parte_1 appellante non si era costituito in proprio in primo grado, al contrario di Parte_3
che aveva allegato danni anche personali all'immagine e alla carriera politica.
[...]
*******
L'appello è ammissibile in quanto la motivazione delle doglianze è legata ai passi motivazionali della sentenza.
*******
Primo motivo di appello – difetto di legittimazione passiva dell'appellata -
L'intervenuta cessione a terzi, cioè a , del simbolo della per cui è Parte_5 CP_3 causa, rende evidente l'assenza dei presupposti giuridici per la tutela del nome e del simbolo da parte della cedent . CP_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo è stata la stessa parte odierna appellante a citare unicamente
[...]
in primo grado esponendo una serie di comportamenti asseritamente Controparte_5 illegittimi che prescindono dalla cessione del simbolo ( ricondotta dall'appellante al 2013 ) e comunque non è stata chiesta la chiamata di in primo grado, nonostante Parte_5
avesse dato atto della cessione. Controparte_1
L'appellata, unica convenuta in primo grado è quindi l'unica parte legittimata in appello.
D'altro canto neppure potrebbe configurarsi un difetto sopravvenuto di interesse nel presente giudizio essendo i fatti addebitati da parte appellante tutti riconducibili a comportamenti direttamente compiuti dall'appellata e parte appellante insiste anche nella domanda risarcitoria.
********
Secondo motivo di appello – legittimazione di - Parte_3
“esclusione dal giudizio gia' in primo grado del msi destra nazionale in quanto
[...]
, poteva agire solo in proprio, avverso la convenuta, non avendo ella alcun Parte_3 potere di rappresentare il Partito politico.”
Si sostiene che aveva agito come legale rappresentante pur Parte_3 non essendolo, in un periodo in cui , l'effettivo legale rappresentante, era Parte_2 impossibilitato per cui vi sarebbe il difetto di legittimazione del Movimento in primo grado.
5 Il motivo, a prescindere dalla sua fondatezza, comunque è superato dalla costituzione in appello del legale rappresentante che si è difeso nel merito non in via subordinata ma in via principale facendo proprie tutte le difese di primo grado.
*******
Terzo motivo di appello – “vizio di forma procedurale del primo grado”.
“All'avv. Fratini, non è stata data alcuna comunicazione, né della fissazione della udienza di precisazione conclusioni, né tanto meno della concessione dei termini per le conclusionali. Per tali motivi la sentenza è gravemente viziata per violazione del diritto al contraddittorio della parte attrice.”
Il motivo è infondato in quanto il difensore di parte attrice di primo grado ha avuto rituale notizia degli eventi riguardanti la procedura.
I dati che a tale proposito risultano dal fascicolo telematico del Tribunale sono i seguenti.
L'udienza del dodici aprile 2018, al cui esito il Giudice si è riservato, è stata tenuta alla presenza anche del difensore delle parti attrici come da verbale depositato in atti.
L'ordinanza con cui è stata sciolta la riserva e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dodici marzo 2020 è stata comunicata il sedici aprile 2018 dalla Cancelleria via pec al difensore con ricevuta di accettazione e consegna.
L'ordinanza del dieci marzo 2020 con cui l'udienza è stata differita al diciannove novembre
2020 è stata comunicata in pari data dalla cancelleria via pec al difensore ottenendo ricevuta di consegna e accettazione.
L'ordinanza del sedici ottobre 2020 con cui è stata stabilita la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi compresa l'assegnazione del termine per il deposito di note conclusionali, è stata comunicata in pari data dalla cancelleria con pec al difensore ottenendo ricevuta di accettazione e consegna.
L'ordinanza con cui il Giudice all'esito dell'udienza ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal venti gennaio 2021 è stata comunicata via pec dalla Cancelleria il diciotto gennaio 2021.
6 *******
Quarto motivo di appello - “Sentenza Corte di Appello di Firenze”
L'appellante richiama a sostegno della propria tesi la sentenza 265 del 2016 con cui la Corte di Appello di Firenze aveva respinto la domanda di Controparte_6 [...]
, contro l'odierna parte appellante, del diritto all'uso esclusivo Controparte_7
Parte della denominazione , dell'acronimo del Parte_1 simbolo fiamma tricolore con conseguente inibitoria.
Sono richiamate tutte le argomentazioni indicate in detta sentenza che invero, come rilevato dallo stesso Tribunale, è stata annullata con rinvio dalla Cassazione con ordinanza 11635 del 2020
La Corte di Appello di Firenze nel procedimento ex art. 392 c.p.c. con sentenza 221 del 2022 ha poi confermato la sentenza di primo grado con cui erano state accolte le domande dell'odierna appellata e quindi, per quanto di interesse in questa sede ha : “a) accertato il diritto esclusivo alla denominazione Controparte_8
Parte
, all'acronimo “ , nonché all'emblema costituito dalla ”; b)
[...] Controparte_3 inibito agli odierni appellanti l'utilizzo in qualsivoglia uso dei segni distintivi.”
L'appellante poi non censura specificamente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto :
“Parte convenuta…. ha eccepito e documentato che sotto il profilo giuridico e civilistico
è semplicemente la nuova denominazione assunta dal “vecchio” Controparte_1
ed ha ampiamente argomentato sui caratteri del mutamento, Parte_1 sostenendo che si è trattato non di una rottura ma di una evoluzione partecipata e consapevole e sottolineando gli elementi di continuità, in particolare la scelta di mantenere nel simbolo di tanto il simbolo della ”, quanto la sigla Controparte_1 Controparte_3
. Il collegio osserva che la tutela del partito quale centro autonomo di espressione Pt_4 di idee e di azioni implica necessariamente anche il riconoscimento del suo diritto di aggiornare il programma e la collocazione nel panorama politico mantenendo la propria identità – che non equivale a immutabilità – cioè presentandosi al pubblico come il medesimo soggetto, quindi come il soggetto identificato da un determinato segno distintivo. Il simbolo dunque riassume in sé il patrimonio storico ed ideale di una specifica formazione politica che, indipendentemente dalle trasformazioni ed evoluzioni che sono comuni nella vita dei partiti e nella storia delle idee, continua ad appartenere alla stessa, o ai soggetti che ad essa sono succeduti, e non può essere appropriato da terzi estranei che rivendichino la loro 7 fedeltà al programma o all'ideologia originari. Né si vede in verità come potrebbe conciliarsi col rispetto dei diritti della personalità dell'associazione riconosciuta, ed ancora meno col rispetto della funzione costituzionale riconosciuta ai partiti politici, una verifica ab externo della loro fedeltà al programma originario quale condizione della persistenza del loro diritto a presentarsi al pubblico rivendicando la loro originaria identità. Tornando alla fattispecie in esame, si deve concludere che il simbolo e la denominazione continuano a rappresentare segni distintivi identificativi del Movimento Sociale Italiano costituito nel 1946, che il medesimo soggetto ha continuato ad usarli, conglobati nel nuovo simbolo, anche dopo la sua trasformazione in , che tali segni non identificano genericamente il Controparte_1 patrimonio ideologico di un'area politica ma queste specifiche formazioni politiche ed oggi appartengono alla convenuta”.
L'appellante infatti si limita a ribadire quanto già sostenuto in primo grado e ritenuto Parte motivatamente infondato dal Tribunale ossia che il passaggio da ad Controparte_1
( 1995 ) e la confluenza di quest'ultima nel 2009 ) avrebbero Controparte_9 rappresentato l'abbandono del patrimonio ideologico pregresso e un netto distacco da quelli Parte che erano stati i valori del storico.
Ciò sarebbe comprovato dalle dichiarazioni di AN NI nella “svolta di Fiuggi” con cui il ventisette gennaio 1995 si è tenuto l'ultimo congresso nazionale del MSI-DN e quindi il congresso costituente della nuova AN con valori che venivano esplicitati in profondo disallineamento rispetto a quelli del Movimento Sociale.
Si afferma poi, riguardo alla , che comunque la stessa avrebbe solo finalità CP_1 economiche e “museali” che nulla avrebbero a che fare con l'identità politica di CP_1
.
[...]
Non si confronta quindi l'appellante con la statuizione del Giudice di prime cure che ha ritenuto che, con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile, essendo il simbolo relativo al patrimonio storico e ideale di una specifica formazione politica ne segue le trasformazioni sia dal punto di vista costitutivo che della storia delle idee;
dette evoluzioni non consentono a chi ritiene di voler rimanere sulle posizioni originarie il diritto a utilizzare il simbolo stesso come invece sostengono gli appellanti.
L'appellata a tale proposito sin dall'atto di costituzione in primo grado aveva dato condivisibilmente rilievo al fatto che già nel congresso della “svolta” a gennaio 1995 erano state votate dall'assemblea modifiche allo statuto proprio del Movimento Sociale tra cui la denominazione ( alleanza nazionale ) e il simbolo ove è stato deliberato di mantenere sia la fiamma tricolore che la sigla Pt_4
8 Il Congresso poi aveva deliberato di approvare le tesi politiche del Segretario che
(riportando il testo del discorso come indicato dall'appellata costituendosi in primo grado ) Parte affermava la necessità di “di decidere il futuro del “ relativamente a quella che era definita “ evoluzione e trasformazione e non scioglimento, perchè è evidente che si tratta di due concetti profondamente diversi. Si scioglie chi è fallito, chi non ha più nulla da dire. Al contrario, si evolve e si trasforma chi è vincente, ha ancora molto da dire e ancor più da fare e proprio nella sua naturale evoluzione trova la via più idonea per raggiungere obiettivi…
Non viene meno il rapporto associativo ne ”. Anche i rapporti istituzionali, giuridici CP_10
e patrimoniali esterni del e delle sue organizzazioni permangono in CP_10 CP_1
, che rispetterà gli impegni assunti con i terzi ....“.
[...]
Si tratta di dati incontestati e che provano ampiamente la tesi dell'appellata.
Non solo, rimane un dato incontestato il fatto che abbia mantenuto gli Controparte_1 organi di controllo amministrativo, la maggior parte dei dirigenti soprattutto periferici e abbia avuto la stessa posizione fiscale rispetto al nel rispetto della continuità indicata dal Pt_4 segretario nel 1995.
La formazione politica appellante, costituita solo cinque anni dopo, nel 2000 non ha quindi raccolto una “res nullius” in quanto il simbolo non era stato dismesso ma era pienamente utilizzato nel suo valore distintivo.
Per quanto riguarda poi la posizione della , rispetto a cui era stata contestata la CP_1 possibilità di utilizzare il simbolo in questione si rileva come l'atto costitutivo della CP_1 stessa ( art. 5 ) consenta l'utilizzo esclusivo anche economico degli emblemi, dei simboli, dei loghi oltre che della denominazione ”. Controparte_1
********
Quarto motivo di appello – “Primazia del diritto di autore rispetto alle rivendicazioni del simbolo da parte d ” Controparte_1
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di statuire riguardo alla violazione del diritto di autore e del diritto di sfruttamento del marchio risultante dalla registrazione sopra indicata dei simboli nel 2006 ( Ministero della Cultura ) e nel 2011 ( ufficio brevetti e marchi ). 9 Il motivo è infondato.
Presupposto per ottenere la tutela a seguito delle registrazioni sopra indicate sia quindi come diritto di autore sia come diritto all'utilizzo del marchio è la novità del simbolo mentre nel caso di specie risulta provato, per i rilievi già analizzati, che vi sia stato un pluriennale preuso da parte di i cui diritti si sono trasferiti, per i motivi già esaminati, alla Controparte_1
. CP_1
*******
La complessità della questione comporta l'assenza dei presupposti della domanda risarcitoria ex art 96 c.p.c. sollevata da parte appellata.
******
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2 in proprio.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
10 Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del quattordici luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta Orsetta TH de Courtelary
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta Orsetta TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Luigi Fratini che li rappresenta e difende, per con l'Avv.to Alberto Ramin, per mandati in atti Parte_3
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Riccardo Andriani che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 16221/2021 resa nel procedimento R.G. n. 265220/2017 – tutela del segno distintivo -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 26522/2017 ) il Parte_1
, costituito l'otto dicembre 2005 con denominazione
[...] [...]
– modificata il dieci gennaio 2008 in quella attuale, nonché Parte_4
in qualità di legale rappresentante e in proprio, convenivano Parte_3 dinanzi al Tribunale di Roma e deducevano quanto segue. Controparte_1
All'atto della costituzione era stato adottato come simbolo un disco bordato color oro con all'interno la scritta con al centro la fiamma tricolore poggiata su un Parte_1 parallelepipedo ove era la scritta Pt_4
Il simbolo era stato depositato il dieci febbraio 2006 nel registro delle opere protette del
Ministero della Cultura ex artt. 103 e ss. l. 633 del 1941 e, successivamente era stato registrato anche come marchio presso l' Controparte_2
Made in Italy il ventisette maggio 2011 per la classe 45 ( Servizi Giuridici, Servizi Sociali
[...]
e Personali, Servizi di Sicurezza per la Protezione di Beni e Individuali ).
La Corte di Appello di Firenze con sentenza 265/2016 aveva già riconosciuto l'appartenenza del simbolo a parte attrice avendolo dismesso ( sia come associazione Controparte_1 che come fondazione ) .
Affermava che nonostante formale diffida ad astenersi dall'usare il simbolo
[...]
lo aveva utilizzato in una mostra tenutasi presso la sede della Controparte_1 CP_1 stessa da ottobre 2016 a febbraio 2017 nonché sui maggiori canali social e sul proprio sito web creando danni non solo al ma anche alla sua Presidente a interim ( che per Parte_1 questo agiva anche in proprio ) la quale era stata delegittimata politicamente.
Il Tribunale di Roma poi aveva respinto anche in sede di reclamo il ricorso d'urgenza proposto dalla convenuta che aveva vantato il diritto a utilizzare il simbolo.
La convenuta inoltre svolgeva attività politica nonostante fosse solo una fondazione a aveva ceduto il simbolo a con ciò asseritamente perpetrando la violazione del diritto Parte_5 attoreo all'uso esclusivo del proprio nome e dei segni distintivi.
2 Era chiesto che fosse accertata la condotta illecita, ordinato alla convenuta di cancellare il simbolo dal sito internet e dai social media, di revocare la cessione del simbolo a Parte_5
e di risarcire i danni.
[...]
La convenuta si costituiva, sosteneva che la materia non fosse tra quelle attribuite alla sezione impresa, affermava la nullità dell'atto di citazione per genericità, il difetto di legittimazione di . Parte_3
Affermava poi l'infondatezza nel merito della domanda sostenendo di essere espressione di un'azione politica che si era evoluta nel tempo per adeguarsi ai mutati scenari politici internazionali e nazionali ma di aver sempre utilizzato il simbolo fiamma tricolore, tanto che nel diciassettesimo congresso nazionale del 1995, pur essendo stato votato il cambio di denominazione dell'Associazione ( divenuta ) e il suo emblema, Controparte_1 comunque era stato deciso che contenesse all'interno tanto il simbolo della “Fiamma
”, quanto la sigla ossia uno degli strumenti attraverso cui il Partito era Parte_6 Pt_4 conosciuto.
Il diritto a mantenere detto nome aveva avuto riscontro in diversi provvedimenti giudiziali ove era stato tutelato nei confronti del e nei confronti Controparte_3 del . Parte_1
Il diciotto novembre 2011 l' aveva costituito la Controparte_4 CP_1 devolvendole tutto il patrimonio materiale e immateriale ivi compreso il diritto esclusivo all'utilizzazione anche economica del simbolo e delle raffigurazioni connesse.
Si contestava la registrabilità del marchio non essendo stato costituito a fini commerciali e comunque si sosteneva l'assenza del requisito della novità.
Il Tribunale con sentenza 16221/2021 così statuiva:
“rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali. “
Proponevano appello il , in persona del nuovo legale rappresentante Parte_1
, anche in proprio e , chiedevano la sospensione Parte_2 Parte_3 degli effetti della sentenza e concludevano chiedendo:
“ Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
; Accertare la carenza di legittimazione attiva della sig.r per il primo
[...] Parte_3
3 grado;
Accertare la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e del diritto d'autore vantato da parte appellante;
Ordinare la cancellazione del simbolo della fiamma tricolore e Parte della denominazione dai siti e social media;
Ordinare la revoca della cessione del simbolo a;
- Condannare la al pagamento in favore della sig.ra Parte_5 CP_1
di euro 100.000,00 o altra somma da liquidarsi in via equitativa;
- Disporre la Parte_3 pubblicazione della sentenza. IN SUBORDINE - Accertare e dichiarare la responsabilità della e il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.” CP_1
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva e concludeva chiedendo:
“dichiarare il difetto di legittimazione attiva d in proprio e l'inammissibilità del Parte_2 proposto appello ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.. Nel merito voglia respingere l'appello proposto con qualsiasi statuizione in rito o nel merito, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Si chiede inoltre la condanna degli appellanti insieme ed in solido ex art. 96 commi 1 e 3, al pagamento della somma di €10.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore che più parrà di giustizia. Sempre e comunque con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese generali.”
La Corte, respinta l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Notifica atto di appello.
Parte appellata costituendosi ha dedotto l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello in quanto la pec non conteneva la procura ad litem ed era stata depositata in giudizio solo una copia formato word della notifica stessa senza attestazione di conformità che comunque era contestata.
Rileva il collegio come non si tratti di inesistenza poiché è incontestato che l'atto di appello sia stato ricevuto via pec tempestivamente, l'indirizzo del difensore dell'appellante risulta essere quello del Consiglio dell'Ordine e la procura è stata depositata all'atto di iscrizione a ruolo. La costituzione dell'appellata ha sanato il vizio.
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Legittimazione di Parte_2
L'appellata ha eccepito il difetto di legittimazione dell'appellante in proprio. Parte_2
4 L'eccezione è fondata in quanto , attuale legale rappresentante del Parte_2 Parte_1 appellante non si era costituito in proprio in primo grado, al contrario di Parte_3
che aveva allegato danni anche personali all'immagine e alla carriera politica.
[...]
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L'appello è ammissibile in quanto la motivazione delle doglianze è legata ai passi motivazionali della sentenza.
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Primo motivo di appello – difetto di legittimazione passiva dell'appellata -
L'intervenuta cessione a terzi, cioè a , del simbolo della per cui è Parte_5 CP_3 causa, rende evidente l'assenza dei presupposti giuridici per la tutela del nome e del simbolo da parte della cedent . CP_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo è stata la stessa parte odierna appellante a citare unicamente
[...]
in primo grado esponendo una serie di comportamenti asseritamente Controparte_5 illegittimi che prescindono dalla cessione del simbolo ( ricondotta dall'appellante al 2013 ) e comunque non è stata chiesta la chiamata di in primo grado, nonostante Parte_5
avesse dato atto della cessione. Controparte_1
L'appellata, unica convenuta in primo grado è quindi l'unica parte legittimata in appello.
D'altro canto neppure potrebbe configurarsi un difetto sopravvenuto di interesse nel presente giudizio essendo i fatti addebitati da parte appellante tutti riconducibili a comportamenti direttamente compiuti dall'appellata e parte appellante insiste anche nella domanda risarcitoria.
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Secondo motivo di appello – legittimazione di - Parte_3
“esclusione dal giudizio gia' in primo grado del msi destra nazionale in quanto
[...]
, poteva agire solo in proprio, avverso la convenuta, non avendo ella alcun Parte_3 potere di rappresentare il Partito politico.”
Si sostiene che aveva agito come legale rappresentante pur Parte_3 non essendolo, in un periodo in cui , l'effettivo legale rappresentante, era Parte_2 impossibilitato per cui vi sarebbe il difetto di legittimazione del Movimento in primo grado.
5 Il motivo, a prescindere dalla sua fondatezza, comunque è superato dalla costituzione in appello del legale rappresentante che si è difeso nel merito non in via subordinata ma in via principale facendo proprie tutte le difese di primo grado.
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Terzo motivo di appello – “vizio di forma procedurale del primo grado”.
“All'avv. Fratini, non è stata data alcuna comunicazione, né della fissazione della udienza di precisazione conclusioni, né tanto meno della concessione dei termini per le conclusionali. Per tali motivi la sentenza è gravemente viziata per violazione del diritto al contraddittorio della parte attrice.”
Il motivo è infondato in quanto il difensore di parte attrice di primo grado ha avuto rituale notizia degli eventi riguardanti la procedura.
I dati che a tale proposito risultano dal fascicolo telematico del Tribunale sono i seguenti.
L'udienza del dodici aprile 2018, al cui esito il Giudice si è riservato, è stata tenuta alla presenza anche del difensore delle parti attrici come da verbale depositato in atti.
L'ordinanza con cui è stata sciolta la riserva e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dodici marzo 2020 è stata comunicata il sedici aprile 2018 dalla Cancelleria via pec al difensore con ricevuta di accettazione e consegna.
L'ordinanza del dieci marzo 2020 con cui l'udienza è stata differita al diciannove novembre
2020 è stata comunicata in pari data dalla cancelleria via pec al difensore ottenendo ricevuta di consegna e accettazione.
L'ordinanza del sedici ottobre 2020 con cui è stata stabilita la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi compresa l'assegnazione del termine per il deposito di note conclusionali, è stata comunicata in pari data dalla cancelleria con pec al difensore ottenendo ricevuta di accettazione e consegna.
L'ordinanza con cui il Giudice all'esito dell'udienza ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal venti gennaio 2021 è stata comunicata via pec dalla Cancelleria il diciotto gennaio 2021.
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Quarto motivo di appello - “Sentenza Corte di Appello di Firenze”
L'appellante richiama a sostegno della propria tesi la sentenza 265 del 2016 con cui la Corte di Appello di Firenze aveva respinto la domanda di Controparte_6 [...]
, contro l'odierna parte appellante, del diritto all'uso esclusivo Controparte_7
Parte della denominazione , dell'acronimo del Parte_1 simbolo fiamma tricolore con conseguente inibitoria.
Sono richiamate tutte le argomentazioni indicate in detta sentenza che invero, come rilevato dallo stesso Tribunale, è stata annullata con rinvio dalla Cassazione con ordinanza 11635 del 2020
La Corte di Appello di Firenze nel procedimento ex art. 392 c.p.c. con sentenza 221 del 2022 ha poi confermato la sentenza di primo grado con cui erano state accolte le domande dell'odierna appellata e quindi, per quanto di interesse in questa sede ha : “a) accertato il diritto esclusivo alla denominazione Controparte_8
Parte
, all'acronimo “ , nonché all'emblema costituito dalla ”; b)
[...] Controparte_3 inibito agli odierni appellanti l'utilizzo in qualsivoglia uso dei segni distintivi.”
L'appellante poi non censura specificamente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto :
“Parte convenuta…. ha eccepito e documentato che sotto il profilo giuridico e civilistico
è semplicemente la nuova denominazione assunta dal “vecchio” Controparte_1
ed ha ampiamente argomentato sui caratteri del mutamento, Parte_1 sostenendo che si è trattato non di una rottura ma di una evoluzione partecipata e consapevole e sottolineando gli elementi di continuità, in particolare la scelta di mantenere nel simbolo di tanto il simbolo della ”, quanto la sigla Controparte_1 Controparte_3
. Il collegio osserva che la tutela del partito quale centro autonomo di espressione Pt_4 di idee e di azioni implica necessariamente anche il riconoscimento del suo diritto di aggiornare il programma e la collocazione nel panorama politico mantenendo la propria identità – che non equivale a immutabilità – cioè presentandosi al pubblico come il medesimo soggetto, quindi come il soggetto identificato da un determinato segno distintivo. Il simbolo dunque riassume in sé il patrimonio storico ed ideale di una specifica formazione politica che, indipendentemente dalle trasformazioni ed evoluzioni che sono comuni nella vita dei partiti e nella storia delle idee, continua ad appartenere alla stessa, o ai soggetti che ad essa sono succeduti, e non può essere appropriato da terzi estranei che rivendichino la loro 7 fedeltà al programma o all'ideologia originari. Né si vede in verità come potrebbe conciliarsi col rispetto dei diritti della personalità dell'associazione riconosciuta, ed ancora meno col rispetto della funzione costituzionale riconosciuta ai partiti politici, una verifica ab externo della loro fedeltà al programma originario quale condizione della persistenza del loro diritto a presentarsi al pubblico rivendicando la loro originaria identità. Tornando alla fattispecie in esame, si deve concludere che il simbolo e la denominazione continuano a rappresentare segni distintivi identificativi del Movimento Sociale Italiano costituito nel 1946, che il medesimo soggetto ha continuato ad usarli, conglobati nel nuovo simbolo, anche dopo la sua trasformazione in , che tali segni non identificano genericamente il Controparte_1 patrimonio ideologico di un'area politica ma queste specifiche formazioni politiche ed oggi appartengono alla convenuta”.
L'appellante infatti si limita a ribadire quanto già sostenuto in primo grado e ritenuto Parte motivatamente infondato dal Tribunale ossia che il passaggio da ad Controparte_1
( 1995 ) e la confluenza di quest'ultima nel 2009 ) avrebbero Controparte_9 rappresentato l'abbandono del patrimonio ideologico pregresso e un netto distacco da quelli Parte che erano stati i valori del storico.
Ciò sarebbe comprovato dalle dichiarazioni di AN NI nella “svolta di Fiuggi” con cui il ventisette gennaio 1995 si è tenuto l'ultimo congresso nazionale del MSI-DN e quindi il congresso costituente della nuova AN con valori che venivano esplicitati in profondo disallineamento rispetto a quelli del Movimento Sociale.
Si afferma poi, riguardo alla , che comunque la stessa avrebbe solo finalità CP_1 economiche e “museali” che nulla avrebbero a che fare con l'identità politica di CP_1
.
[...]
Non si confronta quindi l'appellante con la statuizione del Giudice di prime cure che ha ritenuto che, con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile, essendo il simbolo relativo al patrimonio storico e ideale di una specifica formazione politica ne segue le trasformazioni sia dal punto di vista costitutivo che della storia delle idee;
dette evoluzioni non consentono a chi ritiene di voler rimanere sulle posizioni originarie il diritto a utilizzare il simbolo stesso come invece sostengono gli appellanti.
L'appellata a tale proposito sin dall'atto di costituzione in primo grado aveva dato condivisibilmente rilievo al fatto che già nel congresso della “svolta” a gennaio 1995 erano state votate dall'assemblea modifiche allo statuto proprio del Movimento Sociale tra cui la denominazione ( alleanza nazionale ) e il simbolo ove è stato deliberato di mantenere sia la fiamma tricolore che la sigla Pt_4
8 Il Congresso poi aveva deliberato di approvare le tesi politiche del Segretario che
(riportando il testo del discorso come indicato dall'appellata costituendosi in primo grado ) Parte affermava la necessità di “di decidere il futuro del “ relativamente a quella che era definita “ evoluzione e trasformazione e non scioglimento, perchè è evidente che si tratta di due concetti profondamente diversi. Si scioglie chi è fallito, chi non ha più nulla da dire. Al contrario, si evolve e si trasforma chi è vincente, ha ancora molto da dire e ancor più da fare e proprio nella sua naturale evoluzione trova la via più idonea per raggiungere obiettivi…
Non viene meno il rapporto associativo ne ”. Anche i rapporti istituzionali, giuridici CP_10
e patrimoniali esterni del e delle sue organizzazioni permangono in CP_10 CP_1
, che rispetterà gli impegni assunti con i terzi ....“.
[...]
Si tratta di dati incontestati e che provano ampiamente la tesi dell'appellata.
Non solo, rimane un dato incontestato il fatto che abbia mantenuto gli Controparte_1 organi di controllo amministrativo, la maggior parte dei dirigenti soprattutto periferici e abbia avuto la stessa posizione fiscale rispetto al nel rispetto della continuità indicata dal Pt_4 segretario nel 1995.
La formazione politica appellante, costituita solo cinque anni dopo, nel 2000 non ha quindi raccolto una “res nullius” in quanto il simbolo non era stato dismesso ma era pienamente utilizzato nel suo valore distintivo.
Per quanto riguarda poi la posizione della , rispetto a cui era stata contestata la CP_1 possibilità di utilizzare il simbolo in questione si rileva come l'atto costitutivo della CP_1 stessa ( art. 5 ) consenta l'utilizzo esclusivo anche economico degli emblemi, dei simboli, dei loghi oltre che della denominazione ”. Controparte_1
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Quarto motivo di appello – “Primazia del diritto di autore rispetto alle rivendicazioni del simbolo da parte d ” Controparte_1
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di statuire riguardo alla violazione del diritto di autore e del diritto di sfruttamento del marchio risultante dalla registrazione sopra indicata dei simboli nel 2006 ( Ministero della Cultura ) e nel 2011 ( ufficio brevetti e marchi ). 9 Il motivo è infondato.
Presupposto per ottenere la tutela a seguito delle registrazioni sopra indicate sia quindi come diritto di autore sia come diritto all'utilizzo del marchio è la novità del simbolo mentre nel caso di specie risulta provato, per i rilievi già analizzati, che vi sia stato un pluriennale preuso da parte di i cui diritti si sono trasferiti, per i motivi già esaminati, alla Controparte_1
. CP_1
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La complessità della questione comporta l'assenza dei presupposti della domanda risarcitoria ex art 96 c.p.c. sollevata da parte appellata.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2 in proprio.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
10 Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del quattordici luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta Orsetta TH de Courtelary
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