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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5774/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5774/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTA VITO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUTA VITO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE FOGLIE GIUSEPPE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Nnicolo' Putignani 12/a 70121 70121 Bari presso il difensore avv.
DELLE FOGLIE GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 15.04.2021, notificato in data 20.04.2021, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.856/2021 r.g. 374/2021 Tribunale di Bari, datato 24.02.2021, con il quale il Tribunale di Bari aveva ingiunto il pagamento, in favore di a titolo di CP_1 finanziamento soci deliberato nell'adunanza del 28.07.2020, dell'importo di € 4.500,00, in ragione della quota sociale (pari al 15%) posseduta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal 28.08.2020, sino all'effettivo soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 675,00, di cui € 125,00 per esborsi, e accessori di legge e di tariffa. Eccepiva la inidoneità del verbale assembleare in parola a fondare il credito azionato, attesa la mancata adesione di alla richiesta di finanziamento avanzata dalla Parte_1 società. In subordine invocava l'esistenza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n.2086/2019 r.g. n.4677/2019 Tribunale di Bari che aveva accolto la domanda dallo stesso avanzata nei confronti della di rimborso di anticipazioni di somme per il complessivo importo di € 10.144,00, oltre CP_1 interessi, spese e compensi di procedura, ed eccepiva la compensazione tra l'importo portato dal provvedimento monitorio opposto e il maggior credito vantato nei confronti della parte opposta.
Lamentava, ai fini di eventuale condanna ex art.96 c.p.c., il comportamento tenuto da , CP_1 chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva accogliersi la domanda di pagamento e confermarsi il decreto opposto.
La causa passava in decisione previa semplice acquisizione documentale.
La domanda di pagamento è infondata. E' documentato in atti che nell'adunanza del 28.07.2020 la società deliberò, con la maggioranza dell'85% del capitale sociale, un finanziamento soci infruttifero per l'importo di € 30.000,00, da ripartire secondo le quote sociali, in assenza del socio , che pacificamente non ha poi adempiuto al Parte_1 versamento della propria quota di competenza pari al 15%. L'opponente sostiene che, secondo la giurisprudenza della S.C., l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale o del finanziamento, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione. Pertanto, per fondare efficacemente la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio: nella specie manca la dichiarazione di volontà del socio. Ebbene, da un lato la delibera non è stata impugnata dall'opponente, pur ritualmente reso edotto della stessa;
ma dall'altro lato ciò non fa ritenere sorta l'obbligazione in quanto il rapporto contrattuale che deve dare attuazione alla delibera non è mai stato stipulato.
Ogni altra questione resta così assorbita.
Le spese di lite liquidate come appresso seguono la soccombenza Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00 Compenso tabellare € 2.127,00 Riduzione del 30 % su € 2.127,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -638,10 Compenso al netto delle riduzioni € 1.488,90 Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata della società.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di pagamento e per l'effetto revoca il decreto opposto;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per esborsi, € 1.488,90 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
- dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.
Bari, 8 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5774/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTA VITO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUTA VITO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE FOGLIE GIUSEPPE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Nnicolo' Putignani 12/a 70121 70121 Bari presso il difensore avv.
DELLE FOGLIE GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 15.04.2021, notificato in data 20.04.2021, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.856/2021 r.g. 374/2021 Tribunale di Bari, datato 24.02.2021, con il quale il Tribunale di Bari aveva ingiunto il pagamento, in favore di a titolo di CP_1 finanziamento soci deliberato nell'adunanza del 28.07.2020, dell'importo di € 4.500,00, in ragione della quota sociale (pari al 15%) posseduta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal 28.08.2020, sino all'effettivo soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 675,00, di cui € 125,00 per esborsi, e accessori di legge e di tariffa. Eccepiva la inidoneità del verbale assembleare in parola a fondare il credito azionato, attesa la mancata adesione di alla richiesta di finanziamento avanzata dalla Parte_1 società. In subordine invocava l'esistenza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n.2086/2019 r.g. n.4677/2019 Tribunale di Bari che aveva accolto la domanda dallo stesso avanzata nei confronti della di rimborso di anticipazioni di somme per il complessivo importo di € 10.144,00, oltre CP_1 interessi, spese e compensi di procedura, ed eccepiva la compensazione tra l'importo portato dal provvedimento monitorio opposto e il maggior credito vantato nei confronti della parte opposta.
Lamentava, ai fini di eventuale condanna ex art.96 c.p.c., il comportamento tenuto da , CP_1 chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva accogliersi la domanda di pagamento e confermarsi il decreto opposto.
La causa passava in decisione previa semplice acquisizione documentale.
La domanda di pagamento è infondata. E' documentato in atti che nell'adunanza del 28.07.2020 la società deliberò, con la maggioranza dell'85% del capitale sociale, un finanziamento soci infruttifero per l'importo di € 30.000,00, da ripartire secondo le quote sociali, in assenza del socio , che pacificamente non ha poi adempiuto al Parte_1 versamento della propria quota di competenza pari al 15%. L'opponente sostiene che, secondo la giurisprudenza della S.C., l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale o del finanziamento, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione. Pertanto, per fondare efficacemente la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio: nella specie manca la dichiarazione di volontà del socio. Ebbene, da un lato la delibera non è stata impugnata dall'opponente, pur ritualmente reso edotto della stessa;
ma dall'altro lato ciò non fa ritenere sorta l'obbligazione in quanto il rapporto contrattuale che deve dare attuazione alla delibera non è mai stato stipulato.
Ogni altra questione resta così assorbita.
Le spese di lite liquidate come appresso seguono la soccombenza Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00 Compenso tabellare € 2.127,00 Riduzione del 30 % su € 2.127,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -638,10 Compenso al netto delle riduzioni € 1.488,90 Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata della società.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di pagamento e per l'effetto revoca il decreto opposto;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per esborsi, € 1.488,90 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
- dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.
Bari, 8 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3