TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 642/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castrolibero, Via S. Pertini n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Margherita Corriere che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Controparte_1
Caloprese n. 56, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che la rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: retribuzione, TFR.
Conclusioni di parte ricorrente: “… voler dichiarare dovute da parte della CP_1
[...
, in persona del suo legale rappr. p.t. signor a favore del signor CP_2 Pt_1
a titolo di retribuzioni mai erogate nel periodo lavorativo 15.12.2017 -
[...]
29.02.2020, la somma di € 32.145,90 e, altresì, la somma di € 2.272,51 a titolo di TFR e,
per l'effetto, condannare parte resistente, in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t., , al pagamento in favore del signor della complessiva CP_2 Parte_1
somma di € 34.418,41, oltre interessi e rivalutazione monetari al soddisfo. Con vittoria di
spese e compensi del presente giudizio …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Dichiarare la nullità e/o improcedibilità della
domanda, per mancata integrazione conforme alle prescrizioni del Giudice;
2. Rigettare
1 tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto prive di prova e di determinazione
specifica degli elementi essenziali;
3. Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di
lite, con distrazione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che tra le parti era stato stipulato contratto part-time con decorrenza dal 15.12.2017 e chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento, per retribuzioni non corrisposte, di €. 35.505,57, oltre ulteriori somme eventualmente previste dal CCNL referente, degli oneri contributivi e/o previdenziali, della somma di €. 3.802,51 richiesta alla parte ricorrente da
[...]
per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti e subendi, anche in termini di danno morale.
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo declaratoria di improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettare la domanda.
Con ordinanza del 19.10.2024 si è statuito nei seguenti termini: “… La domanda deve
qualificarsi nulla (con valutazione da effettuarsi ex officio), essendo assolutamente incerta
la determinazione degli elementi indicati dai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c., atteso che non
vengono indicati il periodo di lavoro, le mansioni espletate, l'orario di lavoro, la qualifica
contrattuale secondo CCNL (che non viene prodotto) e sussistendo incertezza anche sul
quantum che viene richiesto, che non pare riferibile solo alle buste paga e certificazioni
allegate. Ulteriori elementi di incertezza si configurano in relazione alla domanda di
CP_ versamento della contribuzione previdenziale, specie sul rilievo per cui l non è stato
convenuto in giudizio, e di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, che
2 appare affermato senza concreti riferimenti fattuali. Affermata la nullità della domanda per
i motivi evidenziati, occorre richiamare il principio (affermato tra le altre da Cass. Sez. Lav.
4557/2009 e da Cass. Sez. Lav. 896/2014) secondo cui nel rito del lavoro la nullità del
ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed
insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa
è sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Occorre
dunque, secondo la previsione di tale articolo, disporre termine perentorio per parte
ricorrente per l'integrazione della domanda, con fissazione ex art. 164, ultimo comma,
c.p.c., di altra udienza di rinvio, con avviso alla parte convenuta che, all'esito
dell'integrazione disposta, ha nuova possibilità di costituzione ex art. 416 c.p.c., in
applicazione della necessaria corrispondenza tra l'art. 167 c.p.c., richiamato dall'art. 164,
ultimo comma, c.p.c. e l'art. 416 c.p.c. …”.
La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa, con cui ha affermato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo parziale per 20 ore settimanali dal
15.12.2017 al 29.2.2020; che il ricorrente, con la qualifica di fisico ricercatore, era stato inquadrato nel livello 7 impiegati CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e delle installazione di impianti;
che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni spettanti, nonostante le richieste presentate in via stragiudiziale;
che aveva ricevuto sanzione da di €. 3.601,17 per omessa CP_3 Controparte_3
presentazione della dichiarazione dei redditi 2018; che la società resistente non aveva mai fornito al ricorrente la certificazione unica e le buste paga, se non quelle del 2019 a seguito di diffida;
che la società resistente non aveva mai fornito copia del contratto;
che il
CP_ datore di lavoro aveva versato all la contribuzione dovuta;
che spettavano dunque le somme dovute per retribuzioni e TFR. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, con cui ha modificato la domanda originariamente formulata, con rinuncia [validamente effettuata, atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la
3 condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato,
distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte
(cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 28146/2013; Cass. 13636/2024)], alla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento della somma oggetto di sanzione di
[...]
, degli oneri contributivi e previdenziali e del risarcimento del danno, Controparte_3
limitando la domanda alla richiesta di pagamento delle somme dovute per retribuzione e
TFR.
A fronte di tale domanda, compiutamente formulata dalla parte ricorrente nella memoria integrativa dopo la declaratoria iniziale di nullità, la parte aveva l'onere, ex artt. 115 e 416
c.p.c., di contestare compiutamente e specificatamente le circostanze di fatto affermate.
La parte resistente ha formulato le seguenti contestazioni:
- ha affermato l'inesistenza del credito poiché non era stato prodotto il contratto di lavoro
(senza contestazione specifica in ordine alla circostanza affermata dalla parte ricorrente secondo cui non aveva mai consegnato tale contratto), evidenziandosi che tale mancata produzione non rileva a fronte della mancata contestazione specifica della parte resistente in ordine all'attività lavorativa espletata. Oltretutto, non vi è
neppure contestazione specifica della parte resistente in ordine alle dichiarazioni dei
CP_ redditi ed al pagamento della contribuzione , come affermate dalla parte ricorrente a conferma dell'attività lavorativa;
- che il ricorrente era stato dipendente del Miur dal 2018, con circostanza che, in questa sede, non rileva in senso decisivo, trattandosi di rapporto part-time;
- che il credito era prescritto. La parte resistente fa riferimento alla prescrizione presuntiva, che implica il riconoscimento dell'esistenza del credito ed è incompatibile con forme di contestazione dell'an e del quantum del credito medesimo (tra le tante, in merito, Cass. 11991/2014: “L'ammissione del debitore di non aver estinto il debito
ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato,
4 comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
in
particolare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte
le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche
per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in
ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto
controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della
prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito”).
Nel caso in esame, al primo punto della parte di diritto della memoria di costituzione la parte ricorrente fa riferimento all'inesistenza del credito, senza affermazioni in ordine all'avvenuto pagamento, provvedendo poi anche alla contestazione dei conteggi (sia pure in maniera del tutto generica), in modo incompatibile, per quanto detto, con l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata.
Si aggiunge, riguardo alla prescrizione estintiva quinquennale, che non è stata affermata la stabilità reale del rapporto e che il termine prescrizionale deve considerarsi comunque decorrente dal termine del rapporto.
Per il resto, non vi sono contestazioni specifiche di parte resistente, né sull'an né sul quantum del credito [si richiama anche il principio per cui: “Nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche
quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del
titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua
funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la
propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"
…” (Cass. Sez. Lav. 10116/2015. Cfr. Cass. Sez. Lav. 29236/2017)], dovendosi affermare la genericità delle contestazioni della parte resistente sui conteggi prodotti dalla parte ricorrente, che allega relazione tecnica che, nel caso, doveva essere oggetto di contestazione specifica della parte resistente.
5 Si evidenzia, da ultimo, che la prova del pagamento delle retribuzioni e del TFR spettava alla parte resistente, che non allega in merito circostanze specifiche, chiedendo inammissibilmente una prova per testi su un pagamento in contanti che non ha allegato in punto di fatto.
La domanda dunque - richiamata principalmente l'assenza di contestazioni specifiche di parte resistente come evidenziata - deve accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.
34.418,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite si compensano nella misura della metà in ragione delle vicende relative all'iniziale nullità della domanda e della rinuncia parziale operata da parte ricorrente.
Per la restante metà le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 34.418,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del credito al soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 129,50 per esborsi ed €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 642/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castrolibero, Via S. Pertini n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Margherita Corriere che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Controparte_1
Caloprese n. 56, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che la rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: retribuzione, TFR.
Conclusioni di parte ricorrente: “… voler dichiarare dovute da parte della CP_1
[...
, in persona del suo legale rappr. p.t. signor a favore del signor CP_2 Pt_1
a titolo di retribuzioni mai erogate nel periodo lavorativo 15.12.2017 -
[...]
29.02.2020, la somma di € 32.145,90 e, altresì, la somma di € 2.272,51 a titolo di TFR e,
per l'effetto, condannare parte resistente, in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t., , al pagamento in favore del signor della complessiva CP_2 Parte_1
somma di € 34.418,41, oltre interessi e rivalutazione monetari al soddisfo. Con vittoria di
spese e compensi del presente giudizio …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Dichiarare la nullità e/o improcedibilità della
domanda, per mancata integrazione conforme alle prescrizioni del Giudice;
2. Rigettare
1 tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto prive di prova e di determinazione
specifica degli elementi essenziali;
3. Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di
lite, con distrazione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che tra le parti era stato stipulato contratto part-time con decorrenza dal 15.12.2017 e chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento, per retribuzioni non corrisposte, di €. 35.505,57, oltre ulteriori somme eventualmente previste dal CCNL referente, degli oneri contributivi e/o previdenziali, della somma di €. 3.802,51 richiesta alla parte ricorrente da
[...]
per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti e subendi, anche in termini di danno morale.
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo declaratoria di improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettare la domanda.
Con ordinanza del 19.10.2024 si è statuito nei seguenti termini: “… La domanda deve
qualificarsi nulla (con valutazione da effettuarsi ex officio), essendo assolutamente incerta
la determinazione degli elementi indicati dai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c., atteso che non
vengono indicati il periodo di lavoro, le mansioni espletate, l'orario di lavoro, la qualifica
contrattuale secondo CCNL (che non viene prodotto) e sussistendo incertezza anche sul
quantum che viene richiesto, che non pare riferibile solo alle buste paga e certificazioni
allegate. Ulteriori elementi di incertezza si configurano in relazione alla domanda di
CP_ versamento della contribuzione previdenziale, specie sul rilievo per cui l non è stato
convenuto in giudizio, e di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, che
2 appare affermato senza concreti riferimenti fattuali. Affermata la nullità della domanda per
i motivi evidenziati, occorre richiamare il principio (affermato tra le altre da Cass. Sez. Lav.
4557/2009 e da Cass. Sez. Lav. 896/2014) secondo cui nel rito del lavoro la nullità del
ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed
insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa
è sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Occorre
dunque, secondo la previsione di tale articolo, disporre termine perentorio per parte
ricorrente per l'integrazione della domanda, con fissazione ex art. 164, ultimo comma,
c.p.c., di altra udienza di rinvio, con avviso alla parte convenuta che, all'esito
dell'integrazione disposta, ha nuova possibilità di costituzione ex art. 416 c.p.c., in
applicazione della necessaria corrispondenza tra l'art. 167 c.p.c., richiamato dall'art. 164,
ultimo comma, c.p.c. e l'art. 416 c.p.c. …”.
La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa, con cui ha affermato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo parziale per 20 ore settimanali dal
15.12.2017 al 29.2.2020; che il ricorrente, con la qualifica di fisico ricercatore, era stato inquadrato nel livello 7 impiegati CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e delle installazione di impianti;
che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni spettanti, nonostante le richieste presentate in via stragiudiziale;
che aveva ricevuto sanzione da di €. 3.601,17 per omessa CP_3 Controparte_3
presentazione della dichiarazione dei redditi 2018; che la società resistente non aveva mai fornito al ricorrente la certificazione unica e le buste paga, se non quelle del 2019 a seguito di diffida;
che la società resistente non aveva mai fornito copia del contratto;
che il
CP_ datore di lavoro aveva versato all la contribuzione dovuta;
che spettavano dunque le somme dovute per retribuzioni e TFR. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, con cui ha modificato la domanda originariamente formulata, con rinuncia [validamente effettuata, atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la
3 condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato,
distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte
(cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 28146/2013; Cass. 13636/2024)], alla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento della somma oggetto di sanzione di
[...]
, degli oneri contributivi e previdenziali e del risarcimento del danno, Controparte_3
limitando la domanda alla richiesta di pagamento delle somme dovute per retribuzione e
TFR.
A fronte di tale domanda, compiutamente formulata dalla parte ricorrente nella memoria integrativa dopo la declaratoria iniziale di nullità, la parte aveva l'onere, ex artt. 115 e 416
c.p.c., di contestare compiutamente e specificatamente le circostanze di fatto affermate.
La parte resistente ha formulato le seguenti contestazioni:
- ha affermato l'inesistenza del credito poiché non era stato prodotto il contratto di lavoro
(senza contestazione specifica in ordine alla circostanza affermata dalla parte ricorrente secondo cui non aveva mai consegnato tale contratto), evidenziandosi che tale mancata produzione non rileva a fronte della mancata contestazione specifica della parte resistente in ordine all'attività lavorativa espletata. Oltretutto, non vi è
neppure contestazione specifica della parte resistente in ordine alle dichiarazioni dei
CP_ redditi ed al pagamento della contribuzione , come affermate dalla parte ricorrente a conferma dell'attività lavorativa;
- che il ricorrente era stato dipendente del Miur dal 2018, con circostanza che, in questa sede, non rileva in senso decisivo, trattandosi di rapporto part-time;
- che il credito era prescritto. La parte resistente fa riferimento alla prescrizione presuntiva, che implica il riconoscimento dell'esistenza del credito ed è incompatibile con forme di contestazione dell'an e del quantum del credito medesimo (tra le tante, in merito, Cass. 11991/2014: “L'ammissione del debitore di non aver estinto il debito
ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato,
4 comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
in
particolare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte
le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche
per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in
ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto
controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della
prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito”).
Nel caso in esame, al primo punto della parte di diritto della memoria di costituzione la parte ricorrente fa riferimento all'inesistenza del credito, senza affermazioni in ordine all'avvenuto pagamento, provvedendo poi anche alla contestazione dei conteggi (sia pure in maniera del tutto generica), in modo incompatibile, per quanto detto, con l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata.
Si aggiunge, riguardo alla prescrizione estintiva quinquennale, che non è stata affermata la stabilità reale del rapporto e che il termine prescrizionale deve considerarsi comunque decorrente dal termine del rapporto.
Per il resto, non vi sono contestazioni specifiche di parte resistente, né sull'an né sul quantum del credito [si richiama anche il principio per cui: “Nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche
quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del
titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua
funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la
propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"
…” (Cass. Sez. Lav. 10116/2015. Cfr. Cass. Sez. Lav. 29236/2017)], dovendosi affermare la genericità delle contestazioni della parte resistente sui conteggi prodotti dalla parte ricorrente, che allega relazione tecnica che, nel caso, doveva essere oggetto di contestazione specifica della parte resistente.
5 Si evidenzia, da ultimo, che la prova del pagamento delle retribuzioni e del TFR spettava alla parte resistente, che non allega in merito circostanze specifiche, chiedendo inammissibilmente una prova per testi su un pagamento in contanti che non ha allegato in punto di fatto.
La domanda dunque - richiamata principalmente l'assenza di contestazioni specifiche di parte resistente come evidenziata - deve accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.
34.418,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite si compensano nella misura della metà in ragione delle vicende relative all'iniziale nullità della domanda e della rinuncia parziale operata da parte ricorrente.
Per la restante metà le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 34.418,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del credito al soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 129,50 per esborsi ed €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6