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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.230/2024
@-Acc.AL - (Ministero Interno)Vittime del Dovere(incidente in itinere)Cass. 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 28.06.2024 e vertente tra
(appellato – ricorrente in riassunzione) e (appellante – Parte_1 Controparte_1
resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. n.16620/2024 del
14/06/2024 sull'appello avverso la sentenza n°318/2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.10.2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto il ricorso proposto da , teso ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. Parte_1
1, comma 563, L. 266/2005, in seguito alle lesioni dallo stesso riportate, nella veste di militare di leva nell'Arma dei Carabinieri, al rientro da una perlustrazione finalizzata ad intercettare un veicolo in fuga, per essersi l'auto su cui viaggiava schiantata contro la vegetazione, onde evitare l'impatto con un cinghiale che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata;
per l'effetto, il Tribunale aveva condannato esso ad erogare i benefici previdenziali e assistenziali previsti dalla legge citata, in CP_1
1 relazione ad un grado complessivo di invalidità sofferta dal ricorrente in misura pari alla percentuale indicata nella consulenza tecnica di parte allegata al ricorso.
Questa Corte, con sentenza n.26/21 del 17/12/2020, depositata il 20.01.2021, ha accolto l'appello principale proposto dal , ritenendo che l'appellato ha riportato un'invalidità Controparte_1 permanente, “non già nel corso dell'operazione finalizzata a contrastare la criminalità, ma solo “…dopo che le ricerche del veicolo sospetto erano terminate e l'equipaggio stava facendo rientro verso Vetralla, sede di origine…”. E', dunque, indiscutibile che le lesioni riportate dall'appellato non sono state direttamente o indirettamente provocate durante lo scontro con i criminali in fuga ed a causa di tale scontro, ma si sono verificate per un evento meramente accidentale e solo occasionalmente connesso al servizio (Cfr. Consiglio di Stato parere nr. 501 1/2010), ossia lo sbandamento dell'autopattuglia lungo la strada del rientro, al fine di evitare l'impatto con un cinghiale. Si è, dunque, trattato di un mero sinistro "in itinere", non causato dall'immediato evolversi di una situazione di diretto contrasto alla criminalità (per essersi verificato solo dopo che la perlustrazione e le ricerche si erano concluse e la pattuglia stava facendo rientro in sede), né durante l'esercizio di qualsiasi altra attività istituzionale destinata a garantire soccorso, vigilanza o mantenimento dell'ordine pubblico. Non può, pertanto, affermarsi che tra le lesioni riportate e l'attività istituzionale di servizio vi sia nesso di causalità diretta, bensì solo nesso occasionale, trattandosi con ogni evidenza di un infortunio in itinere. In altri termini, risulta negativo l'accertamento che l'originario ricorrente, rientrante tra coloro di cui è menzione all'art. 3 l.n.466/80, abbia riportato lesione fisica nell'ambito di una delle operazioni espressamente indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 563, quindi non sussiste la condizione necessaria e sufficiente affinché egli sia considerato vittima del dovere”. Il tenore della decisione ha comportato, quale logico corollario, l'assorbimento dell'appello incidentale, con cui ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui il dispositivo di sentenza aveva solo genericamente accolto la domanda, senza dettagliare i benefici concessi, per violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Accogliendo il ricorso di , la Corte di Cassazione, con ordinanza n.16620/2024 del Parte_1
14/06/2024, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione, evidenziando che il giudice di appello avrebbe “pretermesso l'esame delle circostanze di fatto, oggi analiticamente ripercorse nell'atto d'impugnazione e idonee a corroborare il nesso con un'operazione, non ancora conclusa, di contrasto alla criminalità organizzata. I fatti tratteggiati nel ricorso si rivelano, infine, decisivi, in quanto il loro omesso esame, alla stregua delle esaustive allegazioni del ricorso, ha alterato la ricostruzione della dinamica dell'incidente e ha condotto a inquadrarlo nel contesto di un'operazione già conclusa e del tragitto di rientro verso la sede di provenienza. L'omesso
2 esame, censurato con il primo mezzo, ha dunque condotto a negare l'inerenza delle lesioni allo specifico contesto di rischio enucleato dalla legge”.
La causa è stata riassunta da , il quale ha chiesto, in applicazione del principio di Parte_1 diritto posto dalla Suprema Corte, che venisse respinto l'appello del ed accolto Controparte_1
l'appello incidentale, con condanna dell'amministrazione “al riconoscimento in favore di Parte_1
dei benefici assistenziali richiesti in ricorso introduttivo di primo grado, e specificamente:
1.l'elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07) per intero, ex art. 3 l. 466/80, o in subordine da calcolarsi sulla percentuale del
38%, o su quella anche più elevata eventualmente determinanda tramite CTU;
2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98 con la decorrenza ex lege 01.01.2006, o da quella eventualmente meglio vista;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza ex lege
01.01.2008, o da quella eventualmente meglio vista;
4.-la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; 5.-la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
6.-il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l.
206/04; Vinte spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv.
Andrea Bava”.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto l'accoglimento del proprio appello, Controparte_1 assumendone la fondatezza pur all'esito del giudizio rescindente, sul presupposto che “l'episodio narrato da controparte (uscita di strada dell'auto a seguito dell'attraversamento di un cinghiale), non rappresenti alcuna concretizzazione delle situazioni di rischio tipico contemplate dal comma 563 (né dal comma 564)”. Ha altresì contestato nel quantum la percentuale di invalidità desunta dal primo giudice da una consulenza tecnica di parte, ha sostenuto l'infondatezza della domanda avente ad oggetto la speciale elargizione (trattandosi di militare di leva, il cui rapporto sarebbe comunque cessato al termine del servizio militare) ed ha infine eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
Va premesso che, come è noto, il giudizio di rinvio è una processo “chiuso”, teso ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a
3 limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò posto, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha cassato la sentenza di questa Corte per aver “pretermesso l'esame delle circostanze di fatto, oggi analiticamente ripercorse nell'atto
d'impugnazione e idonee a corroborare il nesso con un'operazione, non ancora conclusa, di contrasto alla criminalità organizzata”.
In punto di diritto, la definizione dì "vittime del dovere" è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n.266, che così recitano: "563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha poi demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”.
Tali disposizioni di legge hanno determinato una progressiva estensione di quei benefici previdenziali e assistenziali già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere e agli equiparati.
4 L'art. 3 della legge n. 466/1980, al quale il comma 563 rinvia per l'individuazione dei destinatari delle sue disposizioni, menziona i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, il Corpo degli Agenti di custodia, il personale del Corpo Forestale dello Stato, ii funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di
Polizia femminile, il personale civile della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, i
Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.
Nella fattispecie, i fatti storici non sono stati oggetto di censure da parte del appellato ed CP_1
emergono dalla annotazione di servizio in data 17.05.1996 redatta dai Carabinieri della Compagnia di
Tuscania (VT), il cui contenuto non è stato sottoposto a censura alcuna.
L'originario ricorrente all'epoca dei fatti dedotti in causa era militare di leva presso l'Arma dei
Carabinieri, impegnato in una perlustrazione a bordo dell'autovettura di servizio, alla ricerca di criminali in fuga;
come può agevolmente evincersi dagli stessi contenuti della relazione stilata dai militari all'esito dell'operazione, rientrando dalla missione, all'uscita di una curva a sinistra, l'autista della pattuglia si era imbattuto in un cinghiale comparso dalla macchia adiacente alla carreggiata e, sterzando istintivamente al fine di evitare l'impatto con l'animale, aveva perso il controllo dell'auto pattuglia, che era andata a schiantarsi contro la vegetazione, così da provocare al ricorrente le lesioni per cui è causa.
Sebbene l'eziologia dell'infermità in questione sia acclarata, è necessario in questa sede verificare la ricorrenza degli specifici presupposti richiesti dalla normativa innanzi richiamata.
Ciò premesso, l'interpretazione letterale delle sopra indicate previsioni normative non può che indurre a ritenere che i commi 563 e 564 disciplinano in modo distinto fattispecie tra loro diverse: il comma 563 considera infatti una serie di attività specificamente individuate, mentre il comma 564 ha per oggetto le missioni di qualsiasi natura e, quindi, si riferisce ad un'ipotesi assai ampia, genericamente individuata. E la individuazione in modo generale dei casi considerati nel comma 564 giustifica la necessità di verificare in concreto la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative, le quali ben possono verificarsi anche nello svolgimento di funzioni istituzionali. Le richiamate disposizioni di legge, quindi, da un lato indicano quali categorie di soggetti rientrano nel novero delle vittime del dovere, dall'altro allargano tale categoria anche a coloro che, pur avendo la mera posizione di cittadini e soggetti di diritti, senza attinenza all'ulteriore status di pubblici impiegati o militari in servizio nelle forze armate, subiscono infermità o decedono in particolari situazioni.
Ebbene, il Collegio prende atto del principio di diritto posto dalla Suprema Corte e, dovendosi ritenere l'operazione di contrasto alla criminalità “non ancora conclusa”, non può che affermare che nella
5 fattispecie sono ravvisabili, nella specie, i tre presupposti previsti dall'art.1, comma 563, L. 266/2005
(lettere a e b), ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo all'odierno appellato, essendo conseguentemente irrilevante che il rischio esuli da quello istituzionale. La Corte ritiene infatti che debba tenersi conto del fatto che, come è pacifico, l'incidente occorso al è avvenuto mentre il Pt_1
medesimo si trovava ad operare nell'ambito di un'attività di contrasto alla criminalità, caratterizzata dalla presenza di varie insidie, tenuto conto anche delle condizioni meteorologiche (nella annotazione di servizio si parla di “visibilità scarsa a causa della presenza di nebbia”). Il , quindi, era impiegato Pt_1
“nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” ed “in attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità”, come tali rientranti nelle lettere a) e b) del comma 563 citato.
Secondo il Collegio, una volta accertato che l'infermità o il decesso sia accaduto nell'ambito delle operazioni sopra descritte, nessun'altra valutazione
è rimessa all'interprete in quanto è la stessa norma di legge che riconosce che in ipotesi di questo tipo chi subisce il danno è “vittima del dovere”. Al riguardo, peraltro, va preso atto della sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, che, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato che “al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 10791 del 04/05/2017).
Di conseguenza, essendo riscontrabili nella fattispecie in esame tutti i presupposti di fatto e di diritto richiamati dall'art.1, comma 563, cit. va riconosciuta in favore dell'appellante la ricorrenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
***
2.- Passando a determinare la percentuale di invalidità complessiva cui parametrare nella fattispecie i benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime del dovere, è noto che, in materia di benefici e provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, e delle categorie ad esse equiparate, si sono susseguiti plurimi interventi legislativi, che hanno dapprima previsto trattamenti differenziati nei confronti delle diverse categorie di vittime. Per coordinare le disposizioni normative, ed equilibrare il sistema delle tutele previdenziali ed assistenziali, con la L. n.
266/2005, Finanziaria per il 2006, il legislatore ha manifestato l'intento di estendere progressivamente i
6 benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, obiettivo attuato con il successivo DPR 243/2006, in relazione ai benefici di cui all'art.2, co. 1, L. 470/98
e con L. n. 244/2007, per il beneficio di cui all'art. 5 L. 206/2004, estesi in favore delle vittime del dovere e delle categorie ad esse equiparate.
Il presupposto normativo per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 407/1998 è il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente complessiva non inferiore al 25%, mentre il presupposto per lo speciale assegno ex art. 5 L. 206/2004 è la perdita di almeno un quarto della capacità lavorativa.
Con il D.P.R. n. 181/2009 “Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”, sono stati individuati i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione della percentuale di invalidità
(art. 3), e quelli per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute ed indennizzate (art. 4). Tali parametri, dettati con espresso riferimento alle vittime del terrorismo, si applicano anche al calcolo della percentuale di invalidità delle vittime della criminalità e delle vittime del dovere, e ad esse equiparate, in forza della estensione normativa operata dalla L. 266/2005.
Secondo l'art. 3 DPR 181/2009 “per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.
Il successivo art. 4 stabilisce che “per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente
(IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e
7 relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).”
Il carattere generale dei criteri dettati dal D.P.R. N.181/2009 è affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare Cass. n. 11834/2014, in tema di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, ha chiarito che il D.P.R. n.181/2009 – secondo il quale la rivalutazione delle indennità deve tenere conto del danno biologico e del danno morale - è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, poiché “solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri può attribuirsi carattere di definitività e (poiché) solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. 206/2004, art. 6”.
E ancora, “il regolamento si propone di dettare una disciplina univoca e generale, che consenta
l'applicazione pratica della L. 206/2004, art. 6, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e del danno morale. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) “necessitano di integrazione al fine dell'applicazione” del citato art. 6, ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. .. La determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. n. 206 del 2004, art.
6. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione della L. n. 206, art. 6, e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché
8 deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore.”
Ebbene, quanto stabilito in tema di determinazione e rivalutazione dei benefici attribuiti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata deve valere anche per le vittime del dovere, di riflesso alla progressiva estensione a queste ultime dei benefici previsti per le prime, operata dalla L. 266/2005, art. 1 comma 562.
In merito, la Cassazione ha sancito un principio di parità di trattamento secondo il quale, in tema di assegnazione dell'assegno vitalizio di cui all'art 2 L. 407/2008, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile per le vittime del dovere è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime di atti terroristi e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost. (Cass.
Sez. Un. n. 7761/2017).
Ciò premesso, all'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio, il nominato CTU – cfr. elaborato
Dr -, ha rilevato che , a seguito del sinistro in data 16.05.1996, ha Persona_1 Parte_1
riportato un trauma cranio-facciale con frattura delle ossa proprie del naso e lussazione del setto cartilagineo ed un trauma contusivo reegione sopracigliare destra, lesioni per le quali è stato riconosciuto non idoneo al servizio e congedato. Secondo l'ausiliario, “all'esito delle suddette lesioni residuano i seguenti postumi: - sindrome diventilatoria in esiti di trauma fratturativo delle ossa nasali e di lussazione del setto. - sindrome soggettiva in traumatizzato cranico a prevalente espressione cefalalgica e senza segni neurologici obiettivabili”, con un gradiente di invalidità complessiva stimato nella misura complessiva del 22% (12% per danno biologico, 4% per danno morale e 18% per danno alla capacità lavorativa, con unificazione secondo i criteri di cui artt. 3 e 4 del d.p.r. 181/2009).
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. Tale giudizio, peraltro, è stato confermato dal perito anche all'esito dei chiarimenti resi a seguito delle osservazioni di entrambe le parti. Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
***
3. - Sulla base di tale accertamento di fatto, occorre verificare quali siano i diritti che debbano essere riconosciuti in favore dell'appellante.
a) In primo luogo, l'appellante chiedeva, sull'assunto (rivelatosi insussistente) della sussistenza di un'invalidità pari ad oltre un quarto della capacità lavorativa, il riconoscimento del diritto all'assegno
9 vitalizio mensile non reversibile di €500,00, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23.11.1998, n. 407, art.4, comma 238, l. n. 350/2003 e art.4, comma 1, lett.B), D.P.R. n.243/2006, nonché allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di €.1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 e art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, entrambi soggetti a perequazione automatica a far data dall'evento traumatico.
Orbene, il presupposto normativo per l'assegno vitalizio di cui all'art.2, co. 1, L. n. 407/1998 è il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente complessiva non inferiore al 25%, mentre il presupposto per lo speciale assegno ex art. 5 L. 206/2004 è la perdita di almeno un quarto della capacità lavorativa.
Ne segue che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non spettano all'appellante Parte_1 né l'assegno vitalizio mensile non reversibile di €500,00, di cui all'art. 2, comma 1, della legge
23.11.1998, n. 407, e art. 4, comma 328, l. n. 350/2003, né lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di €.1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 e art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, non avendo egli subìto una invalidità permanente pari ad almeno un quarto della capacità lavorativa. Né, tanto meno, può essere riconosciuta la speciale elargizione prevista dall'art. 3 della legge n. 466/1980, sia perché non ha provato di aver riportato una invalidità permanente non inferiore Parte_1 all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, sia perché il era militare di leva, per cui il rapporto sarebbe comunque cessato alla Pt_1
scadenza.
Vanno invece riconosciuti: 1) l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005);
2) l'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005); 3) il beneficio di cui all'art.1 delle legge n.203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C a carico del Servizio Sanitario Nazionale)
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4.- Quanto infine all'eccezione di prescrizione sollevata dal , ritiene il Collegio Controparte_1 che, a fronte di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito (nel senso dell'imprescrittibilità cfr. Corte d'Appello de L'Aquila, sent. n. 4/20 e Corte d'Appello di Roma, sent. n. 2702/21; nel senso della prescrittibilità cfr. Corte d'Appello di Genova sent. nn. 427/18, 298/19, 403/19, Corte d'Appello di
Firenze sent. in causa R.G. 838/19 e Corte d'Appello di Trieste, sent. in causa R.G. 116/20), sia maggiormente condivisibile la tesi della prescrittibilità dei soli diritti che derivano dall'accertamento dello status di vittima del dovere, da ritenersi invece imprescrittibile.
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10 5.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello del va dunque accolto Controparte_1
per quanto di ragione, con le conseguenze indicate in dispositivo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di tutti i gradi, ivi compresi il giudizio di legittimità e la fase di rinvio, possono essere integralmente compensate.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, restano a carico solidale di entrambe le parti, ciascuna per il 50% nei rapporti interni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara che non spettano a né l'assegno vitalizio mensile non reversibile di €500,00, di cui Parte_1 all'art. 2, comma 1, della legge 23.11.1998, n. 407, e art. 4, comma 328, l. n. 350/2003, né lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di €.1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, l. n.
206/2004 e art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, né la speciale elargizione prevista dall'art. 3 della legge n. 466/1980; 2) dichiara l'obbligo del di inserire , Controparte_1 Parte_1
quale vittima del dovere ex art.1 co. 563 l. 266/2005, nella graduatoria di cui all'articolo 3 comma 3 del D.P.R. n. 243 del 2006 ai fini della eventuale concessione dei previsti benefici assistenziali di carattere non pensionistico, previa verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e secondo l'ordine indicato all'art.4 del D.P.R. n.243/2006;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi, ivi compresi il giudizio di legittimità e la fase di rinvio;
- pone a carico solidale di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, ciascuna per il
50%.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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