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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7687/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Primiceri, mandato in Parte_1
atti
Ricorrente
Contro
Oggetto:
e rappresentati e difesi dall'avv.
opposizione Parte_2 Parte_3 tardiva convalida di ID DEAT mandato in atti sfratto per morosità
Convenuto opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione alla convalida di sfratto la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e per Parte_4 Parte_3
sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1)in via preliminare sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida n.14002 emessa in data 09.10.2023
ed il decreto ingiuntivo n.1832/2023 del 09.10.2023;2)ancora in via preliminare rimettere in termini l'odierna ricorrente al fine di espletare al meglio la propria difesa, anche con riferimento all'illegittima avversa richiesta di riconoscimento della rivalutazione istat sui canoni pregressi, nonché sulla possibilità di chiedere il c.d. termine di grazia, che sin da ora si invoca:3) nel merito accertata e 2
dichiarata l'irregolarità /inesistenza /nullità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, anche quale atto prodromico per la successiva fase di esecuzione,
annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida n.14002/2023
emessa in data 09.10.2023 dal Tribunale di Lecce nel procedimento de quo;
4) ancora nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e, di conseguenza, il venir meno della condizione di morosità;
Con vittoria di spese e competenze di lite. Assumeva sostanzialmente la sig.ra l'ammissibilità dell'opposizione ex art.668 c.p.c. in Parte_1
quanto all'udienza fissata per la convalida dello sfratto non compariva in quanto ignara dell'esistenza di un atto di intimazione ad essa notificato, e,
quindi della pendenza di un procedimento di sfratto per morosità, un quanto la notifica dello stesso era stata tentata presso un indirizzo errato.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e i Parte_2 Parte_3
quali impugnavano il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, nel merito il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dello sfratto dichiarato esecutivo, istruita la causa con sola produzione documentale all'udienza del 19.05.2025 previa discussione orale veniva decisa.
Motivi della decisione.
L'eccezione di inammissibilità della opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento. 3
Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince agevolmente che l'atto di intimazione di sfratto datato 03.07.2023 veniva ritualmente notificato il
07.07.2023 ex art.140 c.p.c.
L'indirizzo di notifica corrisponde alla residenza effettiva della sig.ra Pt_1
come si può vincere dalla relata di notifica dell'atto di precetto del
[...]
16.10.2023 notificato presso l'indirizzo di via Tagliate n.22 ( ex G.Leone) –
Condomino Iris -Piano I – Nardò e ritirato in data 19.10.2013 dal sig.
[...]
marito della sig.ra . Per_1 Pt_1
Che l'indirizzo via Tagliate n.22 ( ex G.Leone) – Condomino Iris -Piano I –
Nardò sia l'effettiva residenza della sigr.a emerge anche dall'avviso di Pt_1
notifica ex art.140 c.p.c.a mezzo racc. a.r. eseguita allo stesso indirizzzo ciò
nonostante quando torna indietro è riportato “ Non ritirato nel periodo per compiuta giacenza e non già sconosciuto l'indirizzo. torna indie
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve dichiararsi inammissibile perché
tardiva, in quanto non ricorrono i presupposti cui all'art.668 c.p.c.
Ogni altra questione, pure prospettata dal ricorrente, resta assorbita.
Con riferimento alle spese di lite, la peculiarità della questione prospettata,
giustifica certamente la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Dichiara l'inammissibilità della Opposizione alla convalida di sfratto per insussistenza dei presupposti di cui all'art.668 c.p.c. 4
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti.
Lecce,19.05.2025
ll G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7687/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Primiceri, mandato in Parte_1
atti
Ricorrente
Contro
Oggetto:
e rappresentati e difesi dall'avv.
opposizione Parte_2 Parte_3 tardiva convalida di ID DEAT mandato in atti sfratto per morosità
Convenuto opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione alla convalida di sfratto la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e per Parte_4 Parte_3
sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1)in via preliminare sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida n.14002 emessa in data 09.10.2023
ed il decreto ingiuntivo n.1832/2023 del 09.10.2023;2)ancora in via preliminare rimettere in termini l'odierna ricorrente al fine di espletare al meglio la propria difesa, anche con riferimento all'illegittima avversa richiesta di riconoscimento della rivalutazione istat sui canoni pregressi, nonché sulla possibilità di chiedere il c.d. termine di grazia, che sin da ora si invoca:3) nel merito accertata e 2
dichiarata l'irregolarità /inesistenza /nullità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, anche quale atto prodromico per la successiva fase di esecuzione,
annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida n.14002/2023
emessa in data 09.10.2023 dal Tribunale di Lecce nel procedimento de quo;
4) ancora nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e, di conseguenza, il venir meno della condizione di morosità;
Con vittoria di spese e competenze di lite. Assumeva sostanzialmente la sig.ra l'ammissibilità dell'opposizione ex art.668 c.p.c. in Parte_1
quanto all'udienza fissata per la convalida dello sfratto non compariva in quanto ignara dell'esistenza di un atto di intimazione ad essa notificato, e,
quindi della pendenza di un procedimento di sfratto per morosità, un quanto la notifica dello stesso era stata tentata presso un indirizzo errato.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e i Parte_2 Parte_3
quali impugnavano il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, nel merito il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dello sfratto dichiarato esecutivo, istruita la causa con sola produzione documentale all'udienza del 19.05.2025 previa discussione orale veniva decisa.
Motivi della decisione.
L'eccezione di inammissibilità della opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento. 3
Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince agevolmente che l'atto di intimazione di sfratto datato 03.07.2023 veniva ritualmente notificato il
07.07.2023 ex art.140 c.p.c.
L'indirizzo di notifica corrisponde alla residenza effettiva della sig.ra Pt_1
come si può vincere dalla relata di notifica dell'atto di precetto del
[...]
16.10.2023 notificato presso l'indirizzo di via Tagliate n.22 ( ex G.Leone) –
Condomino Iris -Piano I – Nardò e ritirato in data 19.10.2013 dal sig.
[...]
marito della sig.ra . Per_1 Pt_1
Che l'indirizzo via Tagliate n.22 ( ex G.Leone) – Condomino Iris -Piano I –
Nardò sia l'effettiva residenza della sigr.a emerge anche dall'avviso di Pt_1
notifica ex art.140 c.p.c.a mezzo racc. a.r. eseguita allo stesso indirizzzo ciò
nonostante quando torna indietro è riportato “ Non ritirato nel periodo per compiuta giacenza e non già sconosciuto l'indirizzo. torna indie
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve dichiararsi inammissibile perché
tardiva, in quanto non ricorrono i presupposti cui all'art.668 c.p.c.
Ogni altra questione, pure prospettata dal ricorrente, resta assorbita.
Con riferimento alle spese di lite, la peculiarità della questione prospettata,
giustifica certamente la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Dichiara l'inammissibilità della Opposizione alla convalida di sfratto per insussistenza dei presupposti di cui all'art.668 c.p.c. 4
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti.
Lecce,19.05.2025
ll G.O. Avv. Marilena Caroppo