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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2024, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 02/05/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 14789/2023, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BERTOGLIO ELENA e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BERTOGLIO ELENA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Con ricorso depositato il 01/12/2023, e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio . Per_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Ritenuto che le condizioni proposte siano conformi alla legge e agli interessi della famiglia;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità al seguente accordo raggiunto tra le parti:
«1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre;
2. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
3. nulla sull'assegnazione della casa familiare sita in Roncadelle (BS), Traversa di Villanuova n. 11, in quanto i
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ricorrenti continueranno ad abitarvi con il figlio, sino a che l'immobile non sarà venduto: la madre ed il minore occuperanno l'appartamento posto al piano primo, mentre il padre occuperà l'appartamento posto a piano terra.
4. a seguito della vendita della casa familiare i genitori reperiranno autonoma sistemazione abitativa separata e la RA
si trasferirà nella nuova abitazione con il figlio che continuerà a vivere con la stessa, trasferendo Parte_1 Per_1 la residenza di entrambi;
5. sino a che i ricorrenti occuperanno la stessa abitazione, come meglio sopra specificato, avranno l'onere di ripartire tutte le spese inerenti al figlio al 50%, nulla escluso, mantenendo in modo paritario ed equivalente. Per_1
6. a seguito del trasferimento della madre con il figlio nella nuova abitazione, il signor potrà vedere e Parte_2 tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- due sere a settimana, che ad oggi vengono individuate nel martedì e giovedì dalle ore 18,00 circa e comunque all'uscita dal proprio posto di lavoro, quando il padre si recherà presso l'abitazione della madre a prendere il figlio, sino alle ore 21,00, quando il signor porterà il figlio presso l'abitazione materna, compatibilmente con gli impegni scolastici del Pt_2 minore e fatto salvo diverso accordo tra le parti;
- sino al compimento del secondo anno di età di un fine settimana alternato, nella giornata della domenica Per_1 dalla mattina sino a sera dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi delle parti;
- dopo il compimento del secondo anno di età di un fine settimana alternato, dal sabato mattina (o dall'uscita Per_1 della scuola quando il minore inizierà a frequentare la scuola) alla domenica sera dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre, compreso il pernottamento, salvo diversi accordi delle parti;
- ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive o non consecutive durante le vacanze estive, nel periodo da concordarsi anticipatamente dai genitori e, comunque, da determinarsi entro la fine del mese di maggio dell'anno interessato;
- ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per sette giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio, comprendendo ad anni alterni o il Natale o il giorno di San Silvestro;
- ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per tre giorni, anche non consecutivi, durante il periodo pasquale, comprendendo ad anni alterni o la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in ogni caso, su richiesta del figlio, entrambi i genitori avranno cura di garantirgli diversi tempi di frequentazione del padre, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e sempre tenuto conto dell'interesse del minore;
7. il signor si obbliga a corrispondere alla RA , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_2 Parte_1 Org di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
8. le spese da effettuarsi a beneficio del figlio verranno imputate al 50% a ciascun genitore, come di seguito Per_1 precisato dal protocollo del Tribunale di Brescia:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Organizzazione_2
d) tickets sanitari;
[...]
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal d) farmaci particolari;
Organizzazione_2
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
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trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9. le parti concordemente, sin da ora stabiliscono che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla RA Pt_1
»;
[...] compensa le spese di lite, stante l'accordo raggiunto;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 02/05/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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