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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentario • 1
- 1. Illegittimo negare il beneficio della sospensione condizionale della pena solo per la “assenza di resipiscenza” del reoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da : BA TE nato a [...] 1'11/11/1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/3/2023: visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO BA TE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa di quella del Tribunale di Milano del 4/3/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto appropriazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2591 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 14/12/2023 indebita. Deduce con un unico motivo la violazione degli artt. 163, 164 e 175 c.p., per la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nonché l'illogicità della motivazione avendo il giudice di appello motivato il diniego richiamando elementi valorizzati dal primo giudice quali la mancata partecipazione al processo e l'omessa attivazione per elidere le conseguenze del reato, circostanze, invero, puntualmente censurate con l'atto di appello aggiungendo, erroneamente che "la prognosi sulla astensione della commissione di ulteriori reati non può essere positiva in assenza di una qualsiasi resipiscenza". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. A fronte di un motivo di gravame con il quale erano stati allegati specifici elementi giustificativi, in ipotesi, della concessione dei benefici richiesti, la Corte di appello si è limitata a ribadire il diniego "in assenza di elementi di resipiscenza". Si tratta di una motivazione insufficiente dovendosi a tale proposito richiamare il condivisibile principio secondo il quale non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica" ( Sez.3, n. 34658 del 25/06/2021, Rv. 282085; Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984,Rv. 163413). A ciò si aggiunga che anche il richiamo alla valutazione sfavorevole effettuata dal giudice di primo è errata. In tema di sospensione condizionale della pena, è stato affermato che "è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio ( Sez. 5 , Sentenza n. 17232 del 17/01/2020 , Rv. 279169). Da ciò deriva che il diniego del beneficio fondato sulla mancata partecipazione dell'imputato al processo, non può costituire elemento negativo di valutazione trattandosi di una scelta processuale legittima. La motivazione appare altresì illogica e intrinsecamente contraddittoria nella 2 parte in cui ha negato all'imputato i richiesti benefici pur riconoscendogli le attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale positivo avendo prestato il consenso all'acquisizione degli atti della Pubblica accusa. Sulla base di tali rilievi la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla statuizione relativa ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione affinchè la Corte di merito motivi nuovamente su detti punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigliere Estensore IlkPresidente
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO BA TE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa di quella del Tribunale di Milano del 4/3/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto appropriazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2591 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 14/12/2023 indebita. Deduce con un unico motivo la violazione degli artt. 163, 164 e 175 c.p., per la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nonché l'illogicità della motivazione avendo il giudice di appello motivato il diniego richiamando elementi valorizzati dal primo giudice quali la mancata partecipazione al processo e l'omessa attivazione per elidere le conseguenze del reato, circostanze, invero, puntualmente censurate con l'atto di appello aggiungendo, erroneamente che "la prognosi sulla astensione della commissione di ulteriori reati non può essere positiva in assenza di una qualsiasi resipiscenza". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. A fronte di un motivo di gravame con il quale erano stati allegati specifici elementi giustificativi, in ipotesi, della concessione dei benefici richiesti, la Corte di appello si è limitata a ribadire il diniego "in assenza di elementi di resipiscenza". Si tratta di una motivazione insufficiente dovendosi a tale proposito richiamare il condivisibile principio secondo il quale non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica" ( Sez.3, n. 34658 del 25/06/2021, Rv. 282085; Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984,Rv. 163413). A ciò si aggiunga che anche il richiamo alla valutazione sfavorevole effettuata dal giudice di primo è errata. In tema di sospensione condizionale della pena, è stato affermato che "è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio ( Sez. 5 , Sentenza n. 17232 del 17/01/2020 , Rv. 279169). Da ciò deriva che il diniego del beneficio fondato sulla mancata partecipazione dell'imputato al processo, non può costituire elemento negativo di valutazione trattandosi di una scelta processuale legittima. La motivazione appare altresì illogica e intrinsecamente contraddittoria nella 2 parte in cui ha negato all'imputato i richiesti benefici pur riconoscendogli le attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale positivo avendo prestato il consenso all'acquisizione degli atti della Pubblica accusa. Sulla base di tali rilievi la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla statuizione relativa ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione affinchè la Corte di merito motivi nuovamente su detti punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigliere Estensore IlkPresidente