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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4323/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piccinino Joelle del Foro di Milano e Serafini Rodolfo del
Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/12/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
19/09/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 52, Parte II -
Serie A, Anno 1994.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate le figlie e ES, oggi entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 19/09/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 52, Parte II - Serie A, Anno
1994 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa sita in Borgosesia, alla Via Fornace 1, di proprietà esclusiva di ove è Parte_1 attualmente collocata la figlia maggiore , resta assegnata allo stesso e Per_1 Parte_2 si impegna ad asportare i propri effetti personali entro un mese dalla
[...] pubblicazione della sentenza di separazione. Nello stesso termine Parte_2 si impegna a ritirare i propri effetti dalla casa di vacanze sita in Finale Ligure, alla Via
Torino, in comproprietà fra e la sorella, Parte_1 Persona_2
2. la casa sita in Gattinara, al C.so Valsesia n. 8, ove risiede, resta Parte_2 assegnata alla stessa;
3. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a percepire l'una dall'altra somme aventi per titolo il matrimonio e/o la convivenza;
pagina 2 di 3 4. ciascun genitore si impegna a versare - entro il giorno 5 di ogni mese - sul conto corrente di , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, sino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica, la somma di € 500,00 mensili, rivalutabili come per legge;
5. ciascun genitore si impegna a versare – entro il giorno 5 di ogni mese - sul conto corrente di ES, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma di € 1.000,00 mensili, rivalutabili come per legge, comprensiva delle spese per le utenze domestiche, le spese condominiali e la TARI dell'appartamento dalla stessa occupato a Novara;
6. le spese straordinarie delle figlie, così come determinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, che si allega al presente ricorso debitamente sottoscritto dalle parti, saranno suddivise tra i genitori in parti uguali.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4323/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piccinino Joelle del Foro di Milano e Serafini Rodolfo del
Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/12/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
19/09/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 52, Parte II -
Serie A, Anno 1994.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate le figlie e ES, oggi entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 19/09/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 52, Parte II - Serie A, Anno
1994 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa sita in Borgosesia, alla Via Fornace 1, di proprietà esclusiva di ove è Parte_1 attualmente collocata la figlia maggiore , resta assegnata allo stesso e Per_1 Parte_2 si impegna ad asportare i propri effetti personali entro un mese dalla
[...] pubblicazione della sentenza di separazione. Nello stesso termine Parte_2 si impegna a ritirare i propri effetti dalla casa di vacanze sita in Finale Ligure, alla Via
Torino, in comproprietà fra e la sorella, Parte_1 Persona_2
2. la casa sita in Gattinara, al C.so Valsesia n. 8, ove risiede, resta Parte_2 assegnata alla stessa;
3. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a percepire l'una dall'altra somme aventi per titolo il matrimonio e/o la convivenza;
pagina 2 di 3 4. ciascun genitore si impegna a versare - entro il giorno 5 di ogni mese - sul conto corrente di , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, sino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica, la somma di € 500,00 mensili, rivalutabili come per legge;
5. ciascun genitore si impegna a versare – entro il giorno 5 di ogni mese - sul conto corrente di ES, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma di € 1.000,00 mensili, rivalutabili come per legge, comprensiva delle spese per le utenze domestiche, le spese condominiali e la TARI dell'appartamento dalla stessa occupato a Novara;
6. le spese straordinarie delle figlie, così come determinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, che si allega al presente ricorso debitamente sottoscritto dalle parti, saranno suddivise tra i genitori in parti uguali.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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