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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13090/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi Par ha pronunciato la segStyle relax di NA IO Eruente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13090/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. TAIOLA CRISTIANA , elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI, 20 25062 CONCESIO presso il difensore avv. TAIOLA CRISTIANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAIOLA Parte_2 C.F._1
CRISTIANA , elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI, 20 25062 CONCESIO presso il difensore avv. TAIOLA CRISTIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVOGLIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO FABIO , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA MILANO presso il difensore avv. BONAVOGLIA MARCO FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note depositate in data 19/11/2024
Parte opposta ha concluso come da note depositate in data 18/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva al Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di in proprio e nei confronti dell' Impresa Individuale Parte_2 Parte_2
a fronte del mancato pagamento della fattura MIL0004066949 del 23/12/21 di
[...]
Contr euro 21.367,00 emessa da per servizi di trasporto, oltre interessi moratori .Il Giudice del Contr monitorio chiedeva l'integrazione della documentazione con la produzione della fattura e produceva nota di credito MIL0004066930 del 23/12/21 di euro 21.367,00
A seguito dell'integrazione effettuata il Giudice del monitorio emetteva il decreto ingiuntivo n.
3206/2023 Rg 4550/2022 che veniva regolarmente notificato in dato 9/2/2023 pagina 1 di 5 A seguito di notifica del suddetto decreto, l' Parte_3
in proprio proponeva opposizione chiedendo l'annullamento del
[...] decreto ingiuntivo e ,comunque, l'accertamento che nessuna somma era dovuta a Controparte_1
[...
Deduceva parte opposta che il Giudice del monitorio emetteva il decreto ingiuntivo non sulla base della fattura di cui al ricorso , ma sulla suddetta nota di credito , non risultante dai libri contabili dimessi e relativa alla fattura originaria di DHL MIL 0003977376 del 29/11/2021 , e che tale nota nulla aveva a che vedere con la richiesta monitoria
Deduceva ,nel merito, che avendo la società United SK ME SP necessità di far pervenire Contr
,con urgenza merce , in Italia dalla Cina , tramite ,quest'ultima proponeva di utilizzare il codice Contr cliente di di , cliente di da lungo tempo. Parte_2 Parte_2
Deduceva che dopo la consegna della merce avvenuta in data 24/4/2020 , pagava Parte_2 Contr immediatamente la fattura di MIL0002494119 del 31/5/2020 per l'importo di euro 23.323,82 Cont Deduceva che a seguito di altro pagamento effettuato direttamente da United SK a quest'ultima emetteva nota di credito MIL0002593468 del 21/7/2020 in favore di ,restituendo le Parte_2
somme anticipate.
Deduceva che, in seguito, perveniva alla ditta opponente fattura MIL0003977376 del 29/11/21 dell'importo di euro 21.367,00 relativa a spedizione del 24/4/21 , fattura immediatamente contestata in quanto nessun trasporto era intervenuto in quella data
Deduceva che ancora perveniva altra fattura del 22/12/21 MIL0004066537 di euro 21.367,00 relativa a spedizione del 24/4/21 , pure questa contestata
Deduceva che pervenivano a le rispettive note di credito delle due fatture, ma che Parte_2 contestualmente veniva emessa la fattura del 23/12/21 per un trasporto del 24/4/2020, di nuovo contestata Contr Si costituiva in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
Allegava che parte opponente non aveva mai pagato la somma di euro 23.323, 82 , ma solo gli oneri doganali dell'importo di euro 2.615,00
Deduceva che per questo motivo il signor aveva chiesto lo storno della prima fattura emessa ed Pt_2 un nuovo documento contabile per l'importo di euro 21.615,00
Deduceva che per errore DHL bonificava l'importo di euro 20.440,09 (euro 19.000,00 come da preventivo trasporto e parte degli oneri doganali) e che per correggere l'errore alla fine emetteva nota di debito MIl0004066949 del 23/12/2021 dell'importo di euro 21.367,00 mai pagata né dagli opponenti né da United SK
pagina 2 di 5 Deduceva che nel presente giudizio agiva per ottenere la ripetizione degli importi corrisposti erroneamente e che la ripetizione d'indebito si prescriveva in 10 anni
All'udienza del 9/10/2023 il Gop rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 25/3/2024 le parti formulavano istanza di precisazione delle conclusioni
A scioglimento della riserva assunta , con ordinanza del 20/5/24 il Gop fissava udienza di pc
All'udienza del 25/11/2024, il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
********************
attrice sostanziale , ha svolto con il rito monitorio un 'azione contrattuale di Controparte_1
adempimento allegando il mancato pagamento di una fattura emessa per servizi di trasporto
Parte opponente si è difesa allegando la nullità del decreto ingiuntivo in quando non corredato da Contr idonea prova scritta e nel merito la mancanza di rapporto sottostante la pretesa economica di e la prescrizione di ogni diritto derivante dal trasporto de quo Contr Costituendosi , pur chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo qualificava l'azione di merito quale ripetizione d'indebito
Sulla legittimità del decreto ingiuntivo Contr Nel ricorso monitorio fondava le sue pretese di pagamento di servizi di trasporto , sulla fattura/nota di debito MIL004066949 del 23/12/21 , relativa ad un trasporto di merce con consegna in data 24/4/2020 per l'importo di euro 21.367,00. Il Giudice del monitorio richiedeva la produzione della fattura azionata . Contr dimetteva nota di credito MIL0004066930 del 25/12/21 di pari importo
La prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quelle dell'ordinario processo di cognizione.Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo idoneo a dimostrare il diritto di credito anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
Nonostante ciò la nota di credito dimessa , ad integrazione , della prova scritta non pare abbia potuto costituire idonea prova scritta , anche perché detta nota di credito risulta riferita alla fattura/nota di debito MIL0003977376 del 29/11/21 ,relativa, apparentemente, ad un trasporto eseguito in data
24/4/2021 , talchè il decreto ingiuntivo va revocato.
Sull'eccezione di parte opponente di domanda nuova nel giudizio di cognizione
Parte opposta , pur chiedendo nel presente giudizio , la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o la condanna al pagamento di somma ritenuta di giustizia, qualifica la propria domanda quale domanda di ripetizione di indebito, domanda del tutto nuova e diversa rispetto al giudizio monitorio , anche se connessa ,sostanzialmente , alla vicenda dedotta in giudizio quindi al pagamento del trasporto pagina 3 di 5 effettuato in data 21/4/2020
Occorrerà dunque valutare se detta domanda può essere vagliata nel presente giudizio
La Cassazione a sez. unite con sentenza n. 26727/24 del 15/10/2024 ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
Ora nel caso di specie, non vi è dubbio che la richiesta di ripetizione delle somme restituite a parte opponente trovi il fondamento nell'interesse azionato in sede monitoria di ottenere il pagamento del trasporto compito in data 21/4/2020
Non vi è dubbio che la domanda diretta di pagamento del trasporto in sede monitoria risulta prescritta al momento della proposizione del ricorso. Contr Nonostante tutti gli errori contabili effettuati da con l'emissione di diverse fatture nei confronti della società opponente e con successive emissioni di note di credito a correzione che, comunque, evidenziavano la volontà di richiedere il pagamento del trasporto effettuato , da luglio 2020 a novembre 2021, non risulta alcuna attività in tal senso , con la conseguenza che risulterebbe prescritto ogni diritto derivante dal contratto di trasporto de quo.
Ciò , però ,non può travolgere la domanda di ripetizione di somme pagate , ma non dovute, per la quale sussiste una prescrizione decennale. Contr aveva emesso , nei confronti dell'opponente ,che formalmente ,per il codice “prestato”, risultava soggetto per conto del quale veniva eseguito il trasporto, la fattura MIL002494119 del 31/5/72020 di euro 23.320,00 e da quanto emerge dalla corrispondenza prodotta inter partes , parte opponente aveva eseguito in parte quasi tutto il pagamento (doc 2 di parte opposta )Successivamente , sempre dalla Contr corrispondenza inter partes ,risulta la circostanza che per questioni di sistemazioni contabili , abbia emesso nota di credito MIL0002593468 del 21/7/2020 con corresponsione a parte opponente dell'importo di euro 20.440,00 (doc n. 3) ,ma che ciò sia avvenuto , in realtà , per errore ,senza causa reale e sostanziale ,in quanto il trasporto doveva essere pagato.
Parte opponente sostiene , invece ,che ciò sia avvenuto perché United SK ME SP , società che aveva avuto bisogno di utilizzare il codice della società opponente per beneficiare del trasporto Contr Contr effettuato da , aveva pagato direttamente il trasporto a con la conseguenza che quest'ultima aveva restituito, a parte opponente, le somme ricevute per il medesimo trasporto. Di ciò però non è stata offerta alcuna prova ,né quest'ultima è stata chiamata in causa al fine di garantire o manlevare parte opponente dalle pretese di parte opposta.
Ciò che risulta, documentalmente provato in causa, è la circostanza che a trasporto effettuato , parte pagina 4 di 5 Contr opponente ha pagato ,in parte, la fattura emessa per il suddetto trasporto , e che senza causa e/o titolo , ha bonificato , alla stessa , la somma di euro 20.440,00, importo ,peraltro, diverso dalla nota di accredito ,poi ,emessa .
Ciò premesso ha diritto a ripetere l'importo di euro 20.440,00 oltre interessi Controparte_1
legali , dalla domanda al saldo ,non essendo stata provata la mala fede dell'accipiens
Considerata , la fondatezza dell'opposizione in merito alla revoca del decreto ingiuntivo , la complessità della causa e alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato della Cassazione a Sezione Unite , le spese di lite vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo N 3206/2023 RG 4550/2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in proprio e quale titolare di di Parte_2 Parte_2 Parte_2
Contr
a corrispondere a della somma di euro 20.440,00 oltre interessi legali dalla domanda
[...]
al saldo
Spese compensate
Milano, 5 aprile 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi Par ha pronunciato la segStyle relax di NA IO Eruente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13090/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. TAIOLA CRISTIANA , elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI, 20 25062 CONCESIO presso il difensore avv. TAIOLA CRISTIANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAIOLA Parte_2 C.F._1
CRISTIANA , elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI, 20 25062 CONCESIO presso il difensore avv. TAIOLA CRISTIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVOGLIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO FABIO , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA MILANO presso il difensore avv. BONAVOGLIA MARCO FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note depositate in data 19/11/2024
Parte opposta ha concluso come da note depositate in data 18/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva al Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di in proprio e nei confronti dell' Impresa Individuale Parte_2 Parte_2
a fronte del mancato pagamento della fattura MIL0004066949 del 23/12/21 di
[...]
Contr euro 21.367,00 emessa da per servizi di trasporto, oltre interessi moratori .Il Giudice del Contr monitorio chiedeva l'integrazione della documentazione con la produzione della fattura e produceva nota di credito MIL0004066930 del 23/12/21 di euro 21.367,00
A seguito dell'integrazione effettuata il Giudice del monitorio emetteva il decreto ingiuntivo n.
3206/2023 Rg 4550/2022 che veniva regolarmente notificato in dato 9/2/2023 pagina 1 di 5 A seguito di notifica del suddetto decreto, l' Parte_3
in proprio proponeva opposizione chiedendo l'annullamento del
[...] decreto ingiuntivo e ,comunque, l'accertamento che nessuna somma era dovuta a Controparte_1
[...
Deduceva parte opposta che il Giudice del monitorio emetteva il decreto ingiuntivo non sulla base della fattura di cui al ricorso , ma sulla suddetta nota di credito , non risultante dai libri contabili dimessi e relativa alla fattura originaria di DHL MIL 0003977376 del 29/11/2021 , e che tale nota nulla aveva a che vedere con la richiesta monitoria
Deduceva ,nel merito, che avendo la società United SK ME SP necessità di far pervenire Contr
,con urgenza merce , in Italia dalla Cina , tramite ,quest'ultima proponeva di utilizzare il codice Contr cliente di di , cliente di da lungo tempo. Parte_2 Parte_2
Deduceva che dopo la consegna della merce avvenuta in data 24/4/2020 , pagava Parte_2 Contr immediatamente la fattura di MIL0002494119 del 31/5/2020 per l'importo di euro 23.323,82 Cont Deduceva che a seguito di altro pagamento effettuato direttamente da United SK a quest'ultima emetteva nota di credito MIL0002593468 del 21/7/2020 in favore di ,restituendo le Parte_2
somme anticipate.
Deduceva che, in seguito, perveniva alla ditta opponente fattura MIL0003977376 del 29/11/21 dell'importo di euro 21.367,00 relativa a spedizione del 24/4/21 , fattura immediatamente contestata in quanto nessun trasporto era intervenuto in quella data
Deduceva che ancora perveniva altra fattura del 22/12/21 MIL0004066537 di euro 21.367,00 relativa a spedizione del 24/4/21 , pure questa contestata
Deduceva che pervenivano a le rispettive note di credito delle due fatture, ma che Parte_2 contestualmente veniva emessa la fattura del 23/12/21 per un trasporto del 24/4/2020, di nuovo contestata Contr Si costituiva in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
Allegava che parte opponente non aveva mai pagato la somma di euro 23.323, 82 , ma solo gli oneri doganali dell'importo di euro 2.615,00
Deduceva che per questo motivo il signor aveva chiesto lo storno della prima fattura emessa ed Pt_2 un nuovo documento contabile per l'importo di euro 21.615,00
Deduceva che per errore DHL bonificava l'importo di euro 20.440,09 (euro 19.000,00 come da preventivo trasporto e parte degli oneri doganali) e che per correggere l'errore alla fine emetteva nota di debito MIl0004066949 del 23/12/2021 dell'importo di euro 21.367,00 mai pagata né dagli opponenti né da United SK
pagina 2 di 5 Deduceva che nel presente giudizio agiva per ottenere la ripetizione degli importi corrisposti erroneamente e che la ripetizione d'indebito si prescriveva in 10 anni
All'udienza del 9/10/2023 il Gop rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 25/3/2024 le parti formulavano istanza di precisazione delle conclusioni
A scioglimento della riserva assunta , con ordinanza del 20/5/24 il Gop fissava udienza di pc
All'udienza del 25/11/2024, il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
********************
attrice sostanziale , ha svolto con il rito monitorio un 'azione contrattuale di Controparte_1
adempimento allegando il mancato pagamento di una fattura emessa per servizi di trasporto
Parte opponente si è difesa allegando la nullità del decreto ingiuntivo in quando non corredato da Contr idonea prova scritta e nel merito la mancanza di rapporto sottostante la pretesa economica di e la prescrizione di ogni diritto derivante dal trasporto de quo Contr Costituendosi , pur chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo qualificava l'azione di merito quale ripetizione d'indebito
Sulla legittimità del decreto ingiuntivo Contr Nel ricorso monitorio fondava le sue pretese di pagamento di servizi di trasporto , sulla fattura/nota di debito MIL004066949 del 23/12/21 , relativa ad un trasporto di merce con consegna in data 24/4/2020 per l'importo di euro 21.367,00. Il Giudice del monitorio richiedeva la produzione della fattura azionata . Contr dimetteva nota di credito MIL0004066930 del 25/12/21 di pari importo
La prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quelle dell'ordinario processo di cognizione.Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo idoneo a dimostrare il diritto di credito anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
Nonostante ciò la nota di credito dimessa , ad integrazione , della prova scritta non pare abbia potuto costituire idonea prova scritta , anche perché detta nota di credito risulta riferita alla fattura/nota di debito MIL0003977376 del 29/11/21 ,relativa, apparentemente, ad un trasporto eseguito in data
24/4/2021 , talchè il decreto ingiuntivo va revocato.
Sull'eccezione di parte opponente di domanda nuova nel giudizio di cognizione
Parte opposta , pur chiedendo nel presente giudizio , la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o la condanna al pagamento di somma ritenuta di giustizia, qualifica la propria domanda quale domanda di ripetizione di indebito, domanda del tutto nuova e diversa rispetto al giudizio monitorio , anche se connessa ,sostanzialmente , alla vicenda dedotta in giudizio quindi al pagamento del trasporto pagina 3 di 5 effettuato in data 21/4/2020
Occorrerà dunque valutare se detta domanda può essere vagliata nel presente giudizio
La Cassazione a sez. unite con sentenza n. 26727/24 del 15/10/2024 ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
Ora nel caso di specie, non vi è dubbio che la richiesta di ripetizione delle somme restituite a parte opponente trovi il fondamento nell'interesse azionato in sede monitoria di ottenere il pagamento del trasporto compito in data 21/4/2020
Non vi è dubbio che la domanda diretta di pagamento del trasporto in sede monitoria risulta prescritta al momento della proposizione del ricorso. Contr Nonostante tutti gli errori contabili effettuati da con l'emissione di diverse fatture nei confronti della società opponente e con successive emissioni di note di credito a correzione che, comunque, evidenziavano la volontà di richiedere il pagamento del trasporto effettuato , da luglio 2020 a novembre 2021, non risulta alcuna attività in tal senso , con la conseguenza che risulterebbe prescritto ogni diritto derivante dal contratto di trasporto de quo.
Ciò , però ,non può travolgere la domanda di ripetizione di somme pagate , ma non dovute, per la quale sussiste una prescrizione decennale. Contr aveva emesso , nei confronti dell'opponente ,che formalmente ,per il codice “prestato”, risultava soggetto per conto del quale veniva eseguito il trasporto, la fattura MIL002494119 del 31/5/72020 di euro 23.320,00 e da quanto emerge dalla corrispondenza prodotta inter partes , parte opponente aveva eseguito in parte quasi tutto il pagamento (doc 2 di parte opposta )Successivamente , sempre dalla Contr corrispondenza inter partes ,risulta la circostanza che per questioni di sistemazioni contabili , abbia emesso nota di credito MIL0002593468 del 21/7/2020 con corresponsione a parte opponente dell'importo di euro 20.440,00 (doc n. 3) ,ma che ciò sia avvenuto , in realtà , per errore ,senza causa reale e sostanziale ,in quanto il trasporto doveva essere pagato.
Parte opponente sostiene , invece ,che ciò sia avvenuto perché United SK ME SP , società che aveva avuto bisogno di utilizzare il codice della società opponente per beneficiare del trasporto Contr Contr effettuato da , aveva pagato direttamente il trasporto a con la conseguenza che quest'ultima aveva restituito, a parte opponente, le somme ricevute per il medesimo trasporto. Di ciò però non è stata offerta alcuna prova ,né quest'ultima è stata chiamata in causa al fine di garantire o manlevare parte opponente dalle pretese di parte opposta.
Ciò che risulta, documentalmente provato in causa, è la circostanza che a trasporto effettuato , parte pagina 4 di 5 Contr opponente ha pagato ,in parte, la fattura emessa per il suddetto trasporto , e che senza causa e/o titolo , ha bonificato , alla stessa , la somma di euro 20.440,00, importo ,peraltro, diverso dalla nota di accredito ,poi ,emessa .
Ciò premesso ha diritto a ripetere l'importo di euro 20.440,00 oltre interessi Controparte_1
legali , dalla domanda al saldo ,non essendo stata provata la mala fede dell'accipiens
Considerata , la fondatezza dell'opposizione in merito alla revoca del decreto ingiuntivo , la complessità della causa e alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato della Cassazione a Sezione Unite , le spese di lite vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo N 3206/2023 RG 4550/2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in proprio e quale titolare di di Parte_2 Parte_2 Parte_2
Contr
a corrispondere a della somma di euro 20.440,00 oltre interessi legali dalla domanda
[...]
al saldo
Spese compensate
Milano, 5 aprile 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
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