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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.8686/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rossella Di Palo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8686 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del
26.11.2024, avente ad oggetto rimborso somme erogate per spese alimentari e vertente
Tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MAGGI GIOVANNI;
Parte_1
-ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to BELLOCCHIO OSVALDO;
Controparte_1
-CONVENUTA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., ritualmente notificato, il IG. agiva in regresso nei Parte_1
confronti della sorella, la IG.ra , per ottenere la ripetizione dell'importo di euro Controparte_1
85.314,15, quale quota parte (50%), della somma da lui sostenuta pari ad euro 170.628,31 per le spese alimentari della madre, la IG.ra , per il periodo intercorrente da agosto 2009 Parte_2
a maggio 2018. Il IG. rappresentava che lo stesso, con atto di citazione del Parte_1
21.07.2009, aveva già proposto azione di regresso nei confronti della sorella per Controparte_1
ottenere la ripetizione di quota delle spese, pari al 50%, dallo stesso sostenute per le eIGenze alimentari della madre, dall'anno 2004 a luglio 2009. Con sentenza n.2566/2015 del 16.07.2015 il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto aveva condannato la IG.ra al pagamento in favore del IG. di euro 55.189,96, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali rigettando la domanda di condanna al pagamento di equo compenso e la domanda riconvenzionale. Il IG. rappresentava, altresì, che nonostante la sentenza Parte_1
di primo grado fosse stata confermata anche dalla Corte d'Appello di OL (sentenza n.1406/2017 del 27.03.2017), la IG.ra continuava a mostrarsi disinteressata ai bisogni della madre Controparte_1
e pertanto chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 85.314,51 quale quota parte (50%) delle spese da lui sostenute, ai sensi dell'art.433 c.c., in favore della genitrice.
Con memoria di costituzione del 10.05.2019 parte resistente impugnava tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentava che successivamente alla conclusione del precedente giudizio, per effetto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Caserta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del IG. , era emerso che la IG.ra , era titolare di Parte_1 Parte_2
assegno sociale (con decorrenza luglio 2012) per un importo mensile di € 638,32 e che la stessa era intestataria di contratti di locazione e di un conto corrente presso la Banca UN di Caserta, con delega in favore del ricorrente, le cui movimentazioni evidenziavano una florida situazione economica. Eccepiva, altresì, che nulla poteva essere reclamato per le spese relative alle “vacanze estive” ed i “ristoranti” in quanto non attinenti ai bisogni primari della persona e che nulla era dovuto per le “spese mediche ordinarie, straordinarie e cure sanitarie” poiché relative a prestazioni agevolmente conseguibili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Parte convenuta disconosceva che le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze di somme asseritamente erogate dalla controparte esistenti nella produzione documentale di quest'ultima, a firma di Parte_2
appartenessero a quest'ultima e che la provvista volta all'emissione degli assegni circolari
[...]
intestati all'alimentanda rinvenibili all'interno della produzione attorea fosse stata fornita dalla controparte e, parimenti, che detti assegni fossero stati effettivamente negoziati. Inoltre, rappresentava che nulla provavano gli scontrini delle farmacie, non essendo univocamente riconducibili alla IG.ra tanto meno comprovanti l'appartenenza del denaro al ricorrente. In Parte_2
ragione di ciò concludeva chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente e la condanna dello stesso al pagamento di un equo risarcimento dei danni causati a parte resistente ex art.96 co.1
e 3 c.p.c.
All'udienza del 21.05.2019 il giudice, sentite le parti, mutava il rito e assegnava i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. I termine, il difensore, per parte ricorrente, rappresentava che la IG.ra era deceduta nel maggio del 2020 e che la stessa, così come sostenuto Parte_2 da controparte, era beneficiaria dal 2012 di un assegno sociale di euro 638,30 destinato al pagamento del canone di locazione mensile di euro 666,00; che gli assegni circolari emessi in favore della IG.ra erano stati emessi dal conto intestato all'attore; che parte resistente, solo dal Parte_2
secondo semestre del 2018, aveva provveduto al pagamento del canone di locazione dell'appartamento occupato dalla madre. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le eccezioni di parte resistente e l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. I termine, il difensore, per parte resistente, insisteva sull'insussistenza dello stato di bisogno dell'alimentata per il periodo considerato in ricorso richiamando le risultanze emerse nell'accertamento della Guardia di Finanza e si riportava a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. II termine il difensore, per parte ricorrente, formulava le richieste istruttorie e in ordine alle contestazioni mosse dalla resistente sull'esistenza del c/c cointestato tra la IG.ra e l'istante presso la banca UN di Caserta, precisava che sullo Parte_2
stesso giacevano somme di ambedue i soggetti: somme di disponibilità della madre, accredito interessi maturati per azioni ed obbligazioni, somme derivanti dagli svincoli dei certificati Pioneer ed altri certificati;
somme di esclusiva pertinenza del figlio , come era possibile rilevare nelle Pt_1
varie lettere e documenti depositati a firma della IG.ra per cui gran parte delle somme Parte_2
giacenti sul c/c cointestato appartenevano al figlio . Rappresentava, altresì, che le variazioni Pt_1
della consistenza delle somme presenti sul conto cointestato erano da attribuire sia al rimborso di interessi maturati sui titoli, sia da frequenti e consistenti prelevamenti che la IG.ra Parte_2
effettuava per eIGenze personali.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. II termine il difensore, per parte resistente, rappresentava l'inutilità ai fini probatori delle attestazioni di pagamento prodotte dal ricorrente e provenienti da terzi in quanto inidonee a provare la paternità dell'esborso; insisteva nell'evidenziare che il ricorrente nulla aveva detto in merito alla consistenza dei rapporti bancari della beneficiaria nei quali figurava quale cointestatario e/o delegato, chiedendo, in via istruttoria, ove il giudice lo avesse ritenuto rilevante, di ordinare all'istituto di credito – UN Spa – agenzia 670 di Via Aldo Moro, Caserta
(CE), ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione avente ad oggetto il dettaglio delle movimentazioni nel periodo oggetto di controversia (2009-2018), relative ai rapporti bancari indicati nella relazione della Guardia di Finanza di Caserta.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. III termine il difensore, per parte ricorrente, precisava di non avere mai utilizzato la delega della madre per operazioni sul c/c n.400755421 e che sullo stesso era confluito l'accredito di somme per interessi, obbligazioni e svincolo di certificati e titoli cointestati, i versamenti degli assegni circolari del figlio in favore della madre e per la presenza di somme di esclusiva appartenenza del figlio;
adduceva inoltre che la IG.ra aveva condotto Pt_1 Parte_2
un tenore di vita superiore alle evidenze bancarie, così come emerso dall'informativa della GD, solo grazie all'aiuto costante del figlio;
chiedeva l'ammissione della prova testi così come Pt_1
articolata con i testi indicati nella precedente memoria.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. III termine il difensore, per parte resistente, si opponeva fermamente all'ammissione della prova testimoniale articolata da controparte poiché relativa a capitoli manifestamente irrilevanti ai fini della decisione, nonché genericamente formulati e aventi ad oggetto circostanze non provabili mediante la prova testi atteso che i testi indicati da controparte non avrebbero potuto individuare chi avesse concretamente provveduto ai pagamenti degli importi indicati nel ricorso introduttivo, che i suddetti importi provenissero effettivamente dalle sostanze del IG. e non della stessa madre, che le circostanze relative agli esborsi sostenuti dal Parte_1
ricorrente non erano provabili mediante il ricorso alla prova testi ma per tabulas, in particolare, per i pagamenti a mezzo assegno e/o bonifico. Insisteva, pertanto, affinché venisse ordinata, ex art. 210
c.p.c., l'esibizione da parte di UN Spa - agenzia 670 di via Aldo Moro, Caserta (CE), della documentazione avente ad oggetto il dettaglio delle movimentazioni nel periodo oggetto di controversia (2009-2018), relative ai rapporti bancari indicati nella relazione della GD (in particolare, conto deposito titoli nn. 11085595, 10806103, sottodeposito titoli nr. 108061030001 e il c/c n. 400755421), in quanto le precisazioni formulate dal ricorrente, in assenza di riscontro documentale, erano da considerarsi generiche allegazioni senza alcun riscontro. Da ultimo, disconosceva, le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dal ricorrente apparentemente recanti la firma della IG.ra , poiché chiaramente non appartenenti a quest'ultima, Parte_2
anche con riferimento all'ulteriore documentazione depositata in memoria II termine. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla prova contraria sui medesimi capi e con i medesimi testi.
La causa era rinviata per bonario componimento.
All'udienza del 26.11.2021 il difensore, per parte resistente, rappresentava che la propria assistita aveva rilasciato procura speciale all'avv.to Vincenzo Fusco e di aver depositato telematicamente la documentazione rilasciata da UN attestante i rapporti intestati alla IGnora nel Parte_2
periodo oggetto di controversia da cui si evinceva una capacità reddituale incompatibile con lo stato di bisogno;
il difensore, per parte ricorrente, si opponeva al deposito di questi documenti considerata la tardività del deposito. Il Giudice, ritenuto di potere acquisire la documentazione depositata ritenendo che parte convenuta non fosse incorsa in decadenza, rinviava ad altra udienza per consentire a parte ricorrente di controdedurre in merito alla documentazione acquisita e fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti.
Con note autorizzate per l'udienza del 18.03.2022 il difensore, per parte ricorrente, asseriva che gli estratti conto della UN (periodo 2011-2021) non dimostravano nulla di nuovo e/o diverso da quanto prodotto, precisato per tutte quelle voci (pigione, utenze, condominio, vitto, medicine, spese sanitarie, ristoranti, vacanze etc.), sostenute per la madre e poi reclamate per il periodo da Agosto
2009 a Maggio 2018 nei confronti della sorella, che non venivano rinvenute nei documenti bancari
UN che, peraltro, erano stati acquisiti non per dimostrare l'assenza dello stato di bisogno dell' alimentanda ma solo per gettare sospetti sulla attività di assistenza ed altro, svolta dal figlio in favore della madre che voleva mantenere lo stile di vita a cui era stata abituata. Rappresentava, altresì, che la denuncia penale sporta dalla sorella nei confronti del fratello era stata archiviata dal Gip di CP_2
con richiesta dello stesso PM, per mancanza di fatti penalmente rilevanti.
Il Giudice, ritenuto che la causa dovesse essere decisa sulla base della documentazione in atti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 il difensore, per parte ricorrente, si riportava alle conclusioni così come precisate;
impugnava e contestava, in ogni caso, le conclusioni della controparte.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 il difensore, per parte resistente, si riportava integralmente a tutti i propri precedenti scritti difensivi, concludendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte ricorrente, contestando tutto quanto prodotto ed eccepito da controparte, si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi e rappresentava che il IG.
e la IG. avevano ricevuto in eredità un patrimonio di circa sette Parte_1 Controparte_1
miliardi e mezzo di vecchie lire per cui lo stesso non aveva mai approfittato dei soldi della madre, anzi, era quest'ultima ad aver utilizzato il figlio come un “bancomat” per ogni sua richiesta, voglia o eIGenza;
evidenziava, inoltre, che a causa della mancata comparizione in giudizio di parte resistente non si era potuto dar corso ad un bonario componimento della crisi;
Concludeva chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo con conseguente rigetto della richiesta di controparte di condanna del IG. ex art.96 c.p.c. Parte_1 Con comparsa conclusionale il difensore, per parte resistente, concludeva chiedendo il rigetto della domanda avanzata da controparte per infondatezza poiché, così come dimostrato dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l'alimentanda non versava in uno stato di bisogno. Evidenziava, nuovamente, che nulla poteva essere reclamato per le spese relative alle “vacanze estive” ed i
“ristoranti” in quanto non attinenti ai bisogni primari della persona e che nulla era dovuto per le
“spese mediche ordinarie, straordinarie e cure sanitarie” poiché relative a prestazioni agevolmente conseguibili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna del IG. al risarcimento del danno ex Parte_1
art.96 c.p.c.
Con memoria di replica, il difensore, per parte ricorrente, asseriva che era possibile evincere lo stato di bisogno della madre, la IG.ra , dalla documentazione depositata. Quanto Parte_2
all'informativa della GD di Caserta, rappresentava che gli estratti conti degli ultimi anni mostravano una giacenza trimestrale media di circa cinquemila euro ( pari ad € 1.666,66 mensili) ed evidenziavano che le entrate erano costituite solo da pensione e bonifici da parte del ricorrente in favore della madre, mentre le uscite provenivano da prelievi Bancomat e/o allo sportello, con esclusione di utenze telefoniche, energia elettrica, utenze varia (acqua-gas), imposta tasse e utenze comunali, locazione etc.; dunque tutte le somme, esborsi e spese fatte per la madre erano uscite dai conti esclusivi appartenenti al ricorrente . Concludeva, ancora una volta, chiedendo Parte_1
le conclusioni tutte di cui al ricorso ex art.702 bis cpc notificato in una al pagamento delle spese e competenze legali e il rigetto di tutte le eccezioni della parte resistente.
Con memoria di replica il difensore, per parte resistente, eccepiva nuovamente l'infondatezza della domanda per i motivi precedentemente indicati e ribadiva che dalla documentazione, tempestivamente prodotta dalla IG.ra e ritualmente ammessa dal G.I., era addirittura Controparte_1
emerso che, nel periodo di tempo oggetto di controversia (2010-2018) le risorse patrimoniali di cui era titolare l'alimentanda (deposito titoli investiti, assegno sociale percepito, nr. 4 veicoli di cui era intestataria) erano sufficienti a sostenere tutti gli esborsi di cui parte ricorrente reclamava il rimborso pro quota da parte della resistente. Chiedeva, pertanto, condannarsi la controparte al pagamento in favore della resistente di un equo risarcimento dei danni causati alla resistente, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Parte ricorrente agisce chiedendo il rimborso della quota spettante alla sorella come soggetto coobbligato a prestare gli alimenti all'anziana madre, poi deceduta nel corso del giudizio, per il periodo intercorrente da agosto 2009 a maggio 2018. Tuttavia, lo stesso non fornisce alcuna prova dello stato di bisogno in cui versava la madre, limitandosi ad asserire di avere provveduto in via esclusiva alla cura, assistenza e al mantenimento della stessa a differenza della sorella che se ne era completamente disinteressata.
In primo luogo, non può avere rilievo il richiamo alla sentenza n° 2566/2015 del 16.7.2025 dell'intestato Tribunale chiamato a pronunciarsi sulla precedente azione di regresso del ricorrente nei confronti della resistente ( confermata dalla Corte D'Appello con sentenza n°1406/2017) poiché quel procedimento aveva ad oggetto crediti sorti per un arco temporale differente ( 2005-2009).
Pertanto, le sentenze indicate non sono idonee in alcun modo a fare stato per i diversi fatti costitutivi dei diritti azionati in questo giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” ( cfr. Cass. n° 25248/2013);
Orbene, nel caso in esame, non solo parte ricorrente non allega né fornisce alcun elemento probatorio in merito allo stato di bisogno della madre, ma, dalle contestazioni della resistente e dalla documentazione prodotta dalla stessa nel corso del giudizio, risulta provato che la madre delle parti avesse risorse economiche atte a soddisfare tutte le sue necessità primarie. In primo luogo, dall'esame della relazione della guardia di finanza si evince che la IG.ra era titolare Parte_2
di un assegno sociale con decorrenza dal mese di luglio 2012 per un importo mensile di € 638,32; che era intestataria di un conto corrente presso la Banca UN di Caserta, fil. di via Aldo Moro - con delega in favore del ricorrente;
che la stessa era cointestataria, fino all'anno 2016, assieme al ricorrente, presso la stessa Agenzia di UNICREDIT, di due conti depositi titoli, che era intestataria di due cassette di sicurezza. In merito a tale informativa, parte ricorrente si limitava ad eccepire che l'importo dell'assegno sociale poteva servire a pagare il canone di locazione non di certo a consentire alla madre di condurre un tenore di vita agiato- come aveva sempre avuto- tenore che lo stesso gli aveva invece assicurato con i suoi continui esborsi.
In merito ai conti depositi titoli cointestati alla IG.ra e al ricorrente nonché in Parte_2
merito al conto corrente intestato alla madre, con delega in favore del ricorrente, quest'ultimo non forniva alcun chiarimento, precisando che sia il ricorrente che la resistente avevano ricevuto una eredità milionaria dal padre defunto, noto costruttore, con la conseguenza che lo stesso non aveva alcuna eIGenza di attingere dai conti della madre.
Quanto emerso nel corso del giudizio fa escludere senza alcun dubbio che la madre delle parti fosse nella condizione indicata dagli articoli 433 cc e seguenti.
In seguito poi al decesso della IG.ra , avvenuto nel mese di maggio del 2020, parte Parte_2
resistente aveva avuto accesso ai conti della madre. Il Tribunale verificato che la parte non era incorsa in decadenza non avendo avuto accesso alla predetta documentazione fino a quel momento, ne disponeva l'acquisizione. Ebbene, dall'esame degli estratti di conto corrente 01.01.2011 -
30.06.2021, relativi al conto corrente bancario UNICREDIT, intestato alla IG.ra , Parte_2
dalle visure PRA e dalle note UNICREDIT del 5.11.2021 e del 24.11.2021 può escludersi con assoluta certezza che la madre delle parti versasse in uno stato di bisogno. Prive di rilievo, sono, a tal riguardo, le controdeduzioni depositate dal ricorrente su autorizzazione del Tribunale. Ed infatti, lo sesso dichiarava che le quattro autovetture erano intestate alla madre per motivi fiscali, ma che erano state acquistate dallo stesso, che gli esborsi dai conti della madre servivano a pagare le badanti e che lo stesso provvedeva a rimborsarla, che la madre decideva di pagare le vacanze alle nipoti, figlie della sorella. Le dichiarazioni del ricorrente confermano la circostanza che la madre non versava in alcuna delle condizioni per ricevere prestazioni alimentari. Se poi, per ragioni personali, il figlio aveva inteso rimborsare l'anziana madre di parte delle spese che la stessa sosteneva, è una circostanza priva di rilievo per l'azione di rimborso avanzata atteso che dall'esame di tutta la documentazione in atti, ritualmente depositata, deve escludersi lo stato di bisogno della IG.ra , presupposto Parte_2
per la richiesta di rimborso del ricorrente.
Va infine rigettata la richiesta di parte resistente di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata di parte ricorrente.
La stessa non fornisce prova del fatto che parte ricorrente abbia agito con dolo o mala fede non ritenendo che il contegno processuale assunto dallo stesso possa configurare il caso disciplinato dall'art. 96 c.p.c. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
• rigetta la domanda di rimborso per spese alimentari proposta da parte ricorrente;
• rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte resistente;
• compensa le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rossella Di Palo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8686 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del
26.11.2024, avente ad oggetto rimborso somme erogate per spese alimentari e vertente
Tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MAGGI GIOVANNI;
Parte_1
-ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to BELLOCCHIO OSVALDO;
Controparte_1
-CONVENUTA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., ritualmente notificato, il IG. agiva in regresso nei Parte_1
confronti della sorella, la IG.ra , per ottenere la ripetizione dell'importo di euro Controparte_1
85.314,15, quale quota parte (50%), della somma da lui sostenuta pari ad euro 170.628,31 per le spese alimentari della madre, la IG.ra , per il periodo intercorrente da agosto 2009 Parte_2
a maggio 2018. Il IG. rappresentava che lo stesso, con atto di citazione del Parte_1
21.07.2009, aveva già proposto azione di regresso nei confronti della sorella per Controparte_1
ottenere la ripetizione di quota delle spese, pari al 50%, dallo stesso sostenute per le eIGenze alimentari della madre, dall'anno 2004 a luglio 2009. Con sentenza n.2566/2015 del 16.07.2015 il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto aveva condannato la IG.ra al pagamento in favore del IG. di euro 55.189,96, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali rigettando la domanda di condanna al pagamento di equo compenso e la domanda riconvenzionale. Il IG. rappresentava, altresì, che nonostante la sentenza Parte_1
di primo grado fosse stata confermata anche dalla Corte d'Appello di OL (sentenza n.1406/2017 del 27.03.2017), la IG.ra continuava a mostrarsi disinteressata ai bisogni della madre Controparte_1
e pertanto chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 85.314,51 quale quota parte (50%) delle spese da lui sostenute, ai sensi dell'art.433 c.c., in favore della genitrice.
Con memoria di costituzione del 10.05.2019 parte resistente impugnava tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentava che successivamente alla conclusione del precedente giudizio, per effetto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Caserta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del IG. , era emerso che la IG.ra , era titolare di Parte_1 Parte_2
assegno sociale (con decorrenza luglio 2012) per un importo mensile di € 638,32 e che la stessa era intestataria di contratti di locazione e di un conto corrente presso la Banca UN di Caserta, con delega in favore del ricorrente, le cui movimentazioni evidenziavano una florida situazione economica. Eccepiva, altresì, che nulla poteva essere reclamato per le spese relative alle “vacanze estive” ed i “ristoranti” in quanto non attinenti ai bisogni primari della persona e che nulla era dovuto per le “spese mediche ordinarie, straordinarie e cure sanitarie” poiché relative a prestazioni agevolmente conseguibili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Parte convenuta disconosceva che le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze di somme asseritamente erogate dalla controparte esistenti nella produzione documentale di quest'ultima, a firma di Parte_2
appartenessero a quest'ultima e che la provvista volta all'emissione degli assegni circolari
[...]
intestati all'alimentanda rinvenibili all'interno della produzione attorea fosse stata fornita dalla controparte e, parimenti, che detti assegni fossero stati effettivamente negoziati. Inoltre, rappresentava che nulla provavano gli scontrini delle farmacie, non essendo univocamente riconducibili alla IG.ra tanto meno comprovanti l'appartenenza del denaro al ricorrente. In Parte_2
ragione di ciò concludeva chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente e la condanna dello stesso al pagamento di un equo risarcimento dei danni causati a parte resistente ex art.96 co.1
e 3 c.p.c.
All'udienza del 21.05.2019 il giudice, sentite le parti, mutava il rito e assegnava i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. I termine, il difensore, per parte ricorrente, rappresentava che la IG.ra era deceduta nel maggio del 2020 e che la stessa, così come sostenuto Parte_2 da controparte, era beneficiaria dal 2012 di un assegno sociale di euro 638,30 destinato al pagamento del canone di locazione mensile di euro 666,00; che gli assegni circolari emessi in favore della IG.ra erano stati emessi dal conto intestato all'attore; che parte resistente, solo dal Parte_2
secondo semestre del 2018, aveva provveduto al pagamento del canone di locazione dell'appartamento occupato dalla madre. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le eccezioni di parte resistente e l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. I termine, il difensore, per parte resistente, insisteva sull'insussistenza dello stato di bisogno dell'alimentata per il periodo considerato in ricorso richiamando le risultanze emerse nell'accertamento della Guardia di Finanza e si riportava a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. II termine il difensore, per parte ricorrente, formulava le richieste istruttorie e in ordine alle contestazioni mosse dalla resistente sull'esistenza del c/c cointestato tra la IG.ra e l'istante presso la banca UN di Caserta, precisava che sullo Parte_2
stesso giacevano somme di ambedue i soggetti: somme di disponibilità della madre, accredito interessi maturati per azioni ed obbligazioni, somme derivanti dagli svincoli dei certificati Pioneer ed altri certificati;
somme di esclusiva pertinenza del figlio , come era possibile rilevare nelle Pt_1
varie lettere e documenti depositati a firma della IG.ra per cui gran parte delle somme Parte_2
giacenti sul c/c cointestato appartenevano al figlio . Rappresentava, altresì, che le variazioni Pt_1
della consistenza delle somme presenti sul conto cointestato erano da attribuire sia al rimborso di interessi maturati sui titoli, sia da frequenti e consistenti prelevamenti che la IG.ra Parte_2
effettuava per eIGenze personali.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. II termine il difensore, per parte resistente, rappresentava l'inutilità ai fini probatori delle attestazioni di pagamento prodotte dal ricorrente e provenienti da terzi in quanto inidonee a provare la paternità dell'esborso; insisteva nell'evidenziare che il ricorrente nulla aveva detto in merito alla consistenza dei rapporti bancari della beneficiaria nei quali figurava quale cointestatario e/o delegato, chiedendo, in via istruttoria, ove il giudice lo avesse ritenuto rilevante, di ordinare all'istituto di credito – UN Spa – agenzia 670 di Via Aldo Moro, Caserta
(CE), ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione avente ad oggetto il dettaglio delle movimentazioni nel periodo oggetto di controversia (2009-2018), relative ai rapporti bancari indicati nella relazione della Guardia di Finanza di Caserta.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. III termine il difensore, per parte ricorrente, precisava di non avere mai utilizzato la delega della madre per operazioni sul c/c n.400755421 e che sullo stesso era confluito l'accredito di somme per interessi, obbligazioni e svincolo di certificati e titoli cointestati, i versamenti degli assegni circolari del figlio in favore della madre e per la presenza di somme di esclusiva appartenenza del figlio;
adduceva inoltre che la IG.ra aveva condotto Pt_1 Parte_2
un tenore di vita superiore alle evidenze bancarie, così come emerso dall'informativa della GD, solo grazie all'aiuto costante del figlio;
chiedeva l'ammissione della prova testi così come Pt_1
articolata con i testi indicati nella precedente memoria.
Con memoria ex art.183 VI co. c.p.c. III termine il difensore, per parte resistente, si opponeva fermamente all'ammissione della prova testimoniale articolata da controparte poiché relativa a capitoli manifestamente irrilevanti ai fini della decisione, nonché genericamente formulati e aventi ad oggetto circostanze non provabili mediante la prova testi atteso che i testi indicati da controparte non avrebbero potuto individuare chi avesse concretamente provveduto ai pagamenti degli importi indicati nel ricorso introduttivo, che i suddetti importi provenissero effettivamente dalle sostanze del IG. e non della stessa madre, che le circostanze relative agli esborsi sostenuti dal Parte_1
ricorrente non erano provabili mediante il ricorso alla prova testi ma per tabulas, in particolare, per i pagamenti a mezzo assegno e/o bonifico. Insisteva, pertanto, affinché venisse ordinata, ex art. 210
c.p.c., l'esibizione da parte di UN Spa - agenzia 670 di via Aldo Moro, Caserta (CE), della documentazione avente ad oggetto il dettaglio delle movimentazioni nel periodo oggetto di controversia (2009-2018), relative ai rapporti bancari indicati nella relazione della GD (in particolare, conto deposito titoli nn. 11085595, 10806103, sottodeposito titoli nr. 108061030001 e il c/c n. 400755421), in quanto le precisazioni formulate dal ricorrente, in assenza di riscontro documentale, erano da considerarsi generiche allegazioni senza alcun riscontro. Da ultimo, disconosceva, le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dal ricorrente apparentemente recanti la firma della IG.ra , poiché chiaramente non appartenenti a quest'ultima, Parte_2
anche con riferimento all'ulteriore documentazione depositata in memoria II termine. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla prova contraria sui medesimi capi e con i medesimi testi.
La causa era rinviata per bonario componimento.
All'udienza del 26.11.2021 il difensore, per parte resistente, rappresentava che la propria assistita aveva rilasciato procura speciale all'avv.to Vincenzo Fusco e di aver depositato telematicamente la documentazione rilasciata da UN attestante i rapporti intestati alla IGnora nel Parte_2
periodo oggetto di controversia da cui si evinceva una capacità reddituale incompatibile con lo stato di bisogno;
il difensore, per parte ricorrente, si opponeva al deposito di questi documenti considerata la tardività del deposito. Il Giudice, ritenuto di potere acquisire la documentazione depositata ritenendo che parte convenuta non fosse incorsa in decadenza, rinviava ad altra udienza per consentire a parte ricorrente di controdedurre in merito alla documentazione acquisita e fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti.
Con note autorizzate per l'udienza del 18.03.2022 il difensore, per parte ricorrente, asseriva che gli estratti conto della UN (periodo 2011-2021) non dimostravano nulla di nuovo e/o diverso da quanto prodotto, precisato per tutte quelle voci (pigione, utenze, condominio, vitto, medicine, spese sanitarie, ristoranti, vacanze etc.), sostenute per la madre e poi reclamate per il periodo da Agosto
2009 a Maggio 2018 nei confronti della sorella, che non venivano rinvenute nei documenti bancari
UN che, peraltro, erano stati acquisiti non per dimostrare l'assenza dello stato di bisogno dell' alimentanda ma solo per gettare sospetti sulla attività di assistenza ed altro, svolta dal figlio in favore della madre che voleva mantenere lo stile di vita a cui era stata abituata. Rappresentava, altresì, che la denuncia penale sporta dalla sorella nei confronti del fratello era stata archiviata dal Gip di CP_2
con richiesta dello stesso PM, per mancanza di fatti penalmente rilevanti.
Il Giudice, ritenuto che la causa dovesse essere decisa sulla base della documentazione in atti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 il difensore, per parte ricorrente, si riportava alle conclusioni così come precisate;
impugnava e contestava, in ogni caso, le conclusioni della controparte.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 il difensore, per parte resistente, si riportava integralmente a tutti i propri precedenti scritti difensivi, concludendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte ricorrente, contestando tutto quanto prodotto ed eccepito da controparte, si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi e rappresentava che il IG.
e la IG. avevano ricevuto in eredità un patrimonio di circa sette Parte_1 Controparte_1
miliardi e mezzo di vecchie lire per cui lo stesso non aveva mai approfittato dei soldi della madre, anzi, era quest'ultima ad aver utilizzato il figlio come un “bancomat” per ogni sua richiesta, voglia o eIGenza;
evidenziava, inoltre, che a causa della mancata comparizione in giudizio di parte resistente non si era potuto dar corso ad un bonario componimento della crisi;
Concludeva chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo con conseguente rigetto della richiesta di controparte di condanna del IG. ex art.96 c.p.c. Parte_1 Con comparsa conclusionale il difensore, per parte resistente, concludeva chiedendo il rigetto della domanda avanzata da controparte per infondatezza poiché, così come dimostrato dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l'alimentanda non versava in uno stato di bisogno. Evidenziava, nuovamente, che nulla poteva essere reclamato per le spese relative alle “vacanze estive” ed i
“ristoranti” in quanto non attinenti ai bisogni primari della persona e che nulla era dovuto per le
“spese mediche ordinarie, straordinarie e cure sanitarie” poiché relative a prestazioni agevolmente conseguibili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna del IG. al risarcimento del danno ex Parte_1
art.96 c.p.c.
Con memoria di replica, il difensore, per parte ricorrente, asseriva che era possibile evincere lo stato di bisogno della madre, la IG.ra , dalla documentazione depositata. Quanto Parte_2
all'informativa della GD di Caserta, rappresentava che gli estratti conti degli ultimi anni mostravano una giacenza trimestrale media di circa cinquemila euro ( pari ad € 1.666,66 mensili) ed evidenziavano che le entrate erano costituite solo da pensione e bonifici da parte del ricorrente in favore della madre, mentre le uscite provenivano da prelievi Bancomat e/o allo sportello, con esclusione di utenze telefoniche, energia elettrica, utenze varia (acqua-gas), imposta tasse e utenze comunali, locazione etc.; dunque tutte le somme, esborsi e spese fatte per la madre erano uscite dai conti esclusivi appartenenti al ricorrente . Concludeva, ancora una volta, chiedendo Parte_1
le conclusioni tutte di cui al ricorso ex art.702 bis cpc notificato in una al pagamento delle spese e competenze legali e il rigetto di tutte le eccezioni della parte resistente.
Con memoria di replica il difensore, per parte resistente, eccepiva nuovamente l'infondatezza della domanda per i motivi precedentemente indicati e ribadiva che dalla documentazione, tempestivamente prodotta dalla IG.ra e ritualmente ammessa dal G.I., era addirittura Controparte_1
emerso che, nel periodo di tempo oggetto di controversia (2010-2018) le risorse patrimoniali di cui era titolare l'alimentanda (deposito titoli investiti, assegno sociale percepito, nr. 4 veicoli di cui era intestataria) erano sufficienti a sostenere tutti gli esborsi di cui parte ricorrente reclamava il rimborso pro quota da parte della resistente. Chiedeva, pertanto, condannarsi la controparte al pagamento in favore della resistente di un equo risarcimento dei danni causati alla resistente, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Parte ricorrente agisce chiedendo il rimborso della quota spettante alla sorella come soggetto coobbligato a prestare gli alimenti all'anziana madre, poi deceduta nel corso del giudizio, per il periodo intercorrente da agosto 2009 a maggio 2018. Tuttavia, lo stesso non fornisce alcuna prova dello stato di bisogno in cui versava la madre, limitandosi ad asserire di avere provveduto in via esclusiva alla cura, assistenza e al mantenimento della stessa a differenza della sorella che se ne era completamente disinteressata.
In primo luogo, non può avere rilievo il richiamo alla sentenza n° 2566/2015 del 16.7.2025 dell'intestato Tribunale chiamato a pronunciarsi sulla precedente azione di regresso del ricorrente nei confronti della resistente ( confermata dalla Corte D'Appello con sentenza n°1406/2017) poiché quel procedimento aveva ad oggetto crediti sorti per un arco temporale differente ( 2005-2009).
Pertanto, le sentenze indicate non sono idonee in alcun modo a fare stato per i diversi fatti costitutivi dei diritti azionati in questo giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” ( cfr. Cass. n° 25248/2013);
Orbene, nel caso in esame, non solo parte ricorrente non allega né fornisce alcun elemento probatorio in merito allo stato di bisogno della madre, ma, dalle contestazioni della resistente e dalla documentazione prodotta dalla stessa nel corso del giudizio, risulta provato che la madre delle parti avesse risorse economiche atte a soddisfare tutte le sue necessità primarie. In primo luogo, dall'esame della relazione della guardia di finanza si evince che la IG.ra era titolare Parte_2
di un assegno sociale con decorrenza dal mese di luglio 2012 per un importo mensile di € 638,32; che era intestataria di un conto corrente presso la Banca UN di Caserta, fil. di via Aldo Moro - con delega in favore del ricorrente;
che la stessa era cointestataria, fino all'anno 2016, assieme al ricorrente, presso la stessa Agenzia di UNICREDIT, di due conti depositi titoli, che era intestataria di due cassette di sicurezza. In merito a tale informativa, parte ricorrente si limitava ad eccepire che l'importo dell'assegno sociale poteva servire a pagare il canone di locazione non di certo a consentire alla madre di condurre un tenore di vita agiato- come aveva sempre avuto- tenore che lo stesso gli aveva invece assicurato con i suoi continui esborsi.
In merito ai conti depositi titoli cointestati alla IG.ra e al ricorrente nonché in Parte_2
merito al conto corrente intestato alla madre, con delega in favore del ricorrente, quest'ultimo non forniva alcun chiarimento, precisando che sia il ricorrente che la resistente avevano ricevuto una eredità milionaria dal padre defunto, noto costruttore, con la conseguenza che lo stesso non aveva alcuna eIGenza di attingere dai conti della madre.
Quanto emerso nel corso del giudizio fa escludere senza alcun dubbio che la madre delle parti fosse nella condizione indicata dagli articoli 433 cc e seguenti.
In seguito poi al decesso della IG.ra , avvenuto nel mese di maggio del 2020, parte Parte_2
resistente aveva avuto accesso ai conti della madre. Il Tribunale verificato che la parte non era incorsa in decadenza non avendo avuto accesso alla predetta documentazione fino a quel momento, ne disponeva l'acquisizione. Ebbene, dall'esame degli estratti di conto corrente 01.01.2011 -
30.06.2021, relativi al conto corrente bancario UNICREDIT, intestato alla IG.ra , Parte_2
dalle visure PRA e dalle note UNICREDIT del 5.11.2021 e del 24.11.2021 può escludersi con assoluta certezza che la madre delle parti versasse in uno stato di bisogno. Prive di rilievo, sono, a tal riguardo, le controdeduzioni depositate dal ricorrente su autorizzazione del Tribunale. Ed infatti, lo sesso dichiarava che le quattro autovetture erano intestate alla madre per motivi fiscali, ma che erano state acquistate dallo stesso, che gli esborsi dai conti della madre servivano a pagare le badanti e che lo stesso provvedeva a rimborsarla, che la madre decideva di pagare le vacanze alle nipoti, figlie della sorella. Le dichiarazioni del ricorrente confermano la circostanza che la madre non versava in alcuna delle condizioni per ricevere prestazioni alimentari. Se poi, per ragioni personali, il figlio aveva inteso rimborsare l'anziana madre di parte delle spese che la stessa sosteneva, è una circostanza priva di rilievo per l'azione di rimborso avanzata atteso che dall'esame di tutta la documentazione in atti, ritualmente depositata, deve escludersi lo stato di bisogno della IG.ra , presupposto Parte_2
per la richiesta di rimborso del ricorrente.
Va infine rigettata la richiesta di parte resistente di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata di parte ricorrente.
La stessa non fornisce prova del fatto che parte ricorrente abbia agito con dolo o mala fede non ritenendo che il contegno processuale assunto dallo stesso possa configurare il caso disciplinato dall'art. 96 c.p.c. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
• rigetta la domanda di rimborso per spese alimentari proposta da parte ricorrente;
• rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte resistente;
• compensa le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo