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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.151/ 2025 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NAPOLI VALERIA MARIANGELA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRAGGETTA VALENTINA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 10.7.2025 in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2015 , premesso che con sentenza n. Parte_1
3181/2021 del 14/07/2021, il Tribunale di Catania aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 27/12/2001 tra esso ricorrente e chiedeva la Controparte_1 modifica dele statuizioni in essa contenute relativamente ai figli
Esponeva che in virtù della suddetta sentenza per i figli: (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] [...]) veniva disposto affido condiviso con collocamento in Catania Per_2 presso la casa coniugale assegnata, in ragione di tale collocamento, alla madre e che successivamente, la stessa decideva di trasferire la propria residenza nel Comune di Caltagirone, portando con sè i figli avendo intrapreso una nuova convivenza;
che il figlio era affetto da grave deficit cognitivo ed era pertanto, titolare di pensione Persona_3 di invalidità e soggetto portatore di handicap e che per tale ragione la madre aveva presentato ricorso presso il Giudice Tutelare al fine di essere nominata amministratore di sostegno di Per_1 che aveva completato il ciclo scolastico obbligatorio con l'intenzione di frequentare un Per_1 istituto professionale (alberghiero) mentre frequentava ancora la scuola superiore. Per_2 che, seppure disoccupato esso ricorrente aveva sempre cercato di adempiere al dovere di mantenimento a favore dei figli provvedendo direttamente all'acquisto di quanto a loro necessario, anche considerata la frequenza assidua e costante della permanenza dei figli presso il padre.
Deduceva che da diverso tempo, i figli avevano manifestato malessere nel proseguire la convivenza con la madre e l'intenzione di vivere stabilmente con il padre richiedendo più volte l'intervento del padre pregandolo di prelevarli a Caltagirone “o perché chiusi dentro casa o perché la madre non consente loro di entrare in casa in quanto non li ha mai forniti di copia di chiavi della porta di accesso dell'appartamento di residenza”.
Tanto premesso chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e segnatamente il collocamento presso di sé dei figli avendo nel frattempo trovato una nuova e stabile occupazione lavorativa, revocando la statuizione relativa al suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Costituitasi in giudizio si opponeva al ricorso. Controparte_1
All'uopo deduceva che nessuna prova aveva fornito il ricorrente della sussistenza delle condizioni legittimanti la chiesta modifica, contestando , in particolare, che essa ricorrente sarebbe stata inidonea a provvedere ai bisogni materiali e morali dei figli.
Rilevava che lo spostamento di residenza dei minori presso il Comune di Caltagirone non era, di per sé, sintomatica di alcuna patologia nel rapporto madre-figli e che occorreva una prudente valutazione in ordine alla manifestata volontà dei figli di recarsi vivere con il padre “tenendo conto dei disagi adolescenziali di e delle problematiche di salute mentale di . Per_2 Per_1
Chiedeva pertanto disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad approfondire la situazione psicologica dei figli e vagliare le capacità genitoriali del padre.
Esaurita la prima udienza, nel corso della quale le parti insistevano nelle rispettive difese, veniva disposta ed espletata a l'audizione del figlio minore della coppia, all'esito della quale le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio inter partes è fondata e va pertanto accolta.
Va al riguardo rilevato che con la detta sentenza, resa quando i figli minori della coppia erano entrambi minori si è disposto l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre ed obbligo di corresponsione di un contributo per il loro mantenimento a carico dell'odierno ricorrente..
Tale provvedimento è stato oggetto di una prima modifica disposto da questo Tribunale con provvedimento del 26.7.2023 in seguito a procedimento introdotto dalla odierna resistente che aveva chiesto una più specifica regolamentazione del diritto di visita del padre in ragione del suo intervenuto trasferimento da Catania, citta ove viveva il nucleo familiare e ove continua a vivere il resistente, a Caltagirone.
Con tale provvedimento il Tribunale accoglieva il ricorso limitatamente però al figlio minorenne
, evidenziando per quanto riguarda il figlio maggiorenne “che il raggiungimento della Per_2 Per_1 maggiore età di quest'ultimo esonera il Tribunale dall'assumere determinazioni in ordine al regime di affidamento, di collocamento e di visite dei genitori, dovendosi necessariamente lasciare tali deliberazioni alla libera scelta del ragazzo, il quale d'altra parte, qualora risulti ancora frequentante un istituto scolastico, è di per sé già libero di proseguire o meno il percorso di studi. Né a tale principio generale può costituire una deroga la circostanza che il giovane risulti affetto da una forma di disabilità di natura psichica di grado medio (come da certificazioni mediche in atti, che attestano di fatto una forma depressiva), che in presenza comunque della maggiore età della persona non può costituire un vulnus alla libertà di autodeterminazione insita appunto nel raggiungimento della maggiore età, fermo restando che altri e diversi sono gli strumenti che comunque l'ordinamento riconosce anche a tutela di figli maggiorenni portatori di handicap. Per quanto invece attiene al figlio minore , ritiene il Collegio che, tanto più in assenza di contestazioni da parte del Per_2 convenuto non costituito, sia opportuno predeterminare una cornice più definita del diritto di visita del padre durante il periodo scolastico, onde evitare il procrastinarsi delle condotte lamentate dalla ricorrente, dovendosi in particolare censurare le frequenti assenze da scuola del minore, autorizzate prevalentemente proprio dal padre, così come si evince anche dalla documentazione scolastica prodotta in atti dalla ricorrente. Si ritiene allora che, a modifica delle condizioni di divorzio, durante il periodo scolastico, il padre potrà vedere il figlio minore nelle seguenti modalità: 1 pomeriggio alla settimana, dalla uscita della scuola sino alle ore 19.00 quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre;
a fine settimana alternati, dal sabato alla uscita della scuola sino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 21.00;
Tanto premesso, va osservato che il ricorrente fonda la sua richiesta di modifica sulla circostanza che entrambi i figli hanno manifestato la propria volontà di vivere stabilmente con il padre.
Per quanto attiene il figlio ribadite le argomentazioni già svolte da questo Tribunale in Per_1 ordine alla libertà dello stesso n quanto maggiorenne, di scegliere il genitore con il quale vivere stabilmente, risulta dalle successive difese della parti come confermate anche dalle dichiarazioni rese dal figlio minore della coppia e dalla acquisita relazione dei competenti servizi sociali (di cui si dirà) che lo stesso già a far data del gennaio del 2025 vive stabilmente con il padre Di tale circostanza dovrà tenersi conto, tuttavia, ai fini della regolamentazione economica , apparendo evidente che non sussiste più alcun obbligo in capo al padre di contribuire al suo mantenimento.
Per quanto attiene al figlio minore della coppia che, ormai ha 15 anni e dunque appare pienamente in grado o di esprimere una autonoma valutazione in ordine ai propri interessi , va rilevato che nel corso dell'audizione lo stesso ha manifestato la sua decisa volontà di vivere stabilmente con il padre
, con il quale di fatto convive a far data dalla fine della scuola.
Ha argomentato il minore questa sua volontà per la attuale difficoltà dello stesso di inserirsi nel nuovo nucleo familiare della madre che si è trasferita in Caltagirone per iniziare una nuova convivenza, mentre il minore ha sempre vissuto a Catania, dove attualmente si trova con il padre e il fratello presso l'abitazione dei nonni e dove vuole iniziare frequentare la scuola ..
Dalla relazione dei servizi sociali che avevano preso in carico il nucleo familiare sin dall'anno 2024 attivando anche un servizio di educativa domiciliare, risulta poi confermata la problematicità dei rapporti madre - figlio e, per contro, la circostanza che il ragazzo si sente maggiormente protetto vivendo con il padre ed il suo nucleo familiare di origine che gli garantisce una rete di affetti e protezione e che ha di fatto subito in passato la scelta della madre di trasferirsi a Caltagirone spostandosi da Catania ove invece lo stesso avrebbe voluto continuare u suoi studi.
Alla luce di tali emergenze istruttorie la resistente che inizialmente si era opposta ad ogni modifica di quanto stabilito in sede di provvedimenti giudiziali si è rimessa alle determinazioni del Tribunale.
In accoglimento del ricorso, fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio minore Per_2 ne va disposto il collocamento presso il padre. In ragione dell'età del minore il diritto di visita della madre va lasciato alla libera determinazione delle parti e solo nel caso che le stesse non trovino un accordo disciplinato come in dispositivo.
Quanto alle statuizioni economiche, va, ovviamente, revocata la statuizione con la quale è stata posta a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e sebbene lo stesso , che ha dichiarato di avere attualmente una occupazione lavorativa stabile, non abbia chiesto di porre a carico della madre alcun contributo al mantenimento del minore e del maggiorenne non autonomo dal punto di vista reddituale, va rilevato che l'adozione dei provvedimenti determinativi del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del genitore non affidatario non è governata dal principio della domanda, attese le preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela ed alla cura dei minori stessi (vedi Cass. civ. 6606/10, 3908/09, 17043/07,2210/00, 5586/00), sicchè il Tribunale dovrà pronunciarsi sul punto pur in difetto della relativa domanda.
Dalla documentazione versata in atti dal resistente risulta che lo stesso percepisce uno stipendio di circa € 1300.00 mensili, mentre manca qualsiasi elemento di giudizio in ordine alla condizione reddituale della parte resistente. In ragione di quanto sopra e tenuto conto che il figlio maggiorenne ha avuto riconosciuto un assegno di assistenza, di cui però si sconosce l'importo, tale contributo va fissato in € 200.00 per entrambi i figli.
In qualità di genitore collocatario va altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per i figli
A carico della madre va altresì previsto, infine, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del complessivo comportamento processuale delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, in accoglimento del ricorso modifica le condizioni della sentenza di divorzio sentenza n. 3181/2021 ressa da questo Tribunale del 14/07/2021 e dispone il collocamento del figlio minore della coppia presso il padre nella sua abitazione in Catania;
Per_2 dispone che la madre possa incontrare il figlio liberamente secondo gli accordi che le parti raggiungeranno e, in caso di mancato accordo un pomeriggio alla settimana, dalla uscita della scuola sino alle ore 19.00 quando lo dovrà riaccompagnare a casa del padre;
a fine settimana alternati, dal sabato alla uscita della scuola sino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa del padre entro le ore 21.00; per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di natale con il giorno di capodanno;
per tre giorni continuativi durante le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 200.00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nonché di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli nella misura del 50%; dispone che il ricorrente percepisca per intero l'assegno unico erogato dall' ; CP_2 compensa tra le parti le spese di lite
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.151/ 2025 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NAPOLI VALERIA MARIANGELA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRAGGETTA VALENTINA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 10.7.2025 in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2015 , premesso che con sentenza n. Parte_1
3181/2021 del 14/07/2021, il Tribunale di Catania aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 27/12/2001 tra esso ricorrente e chiedeva la Controparte_1 modifica dele statuizioni in essa contenute relativamente ai figli
Esponeva che in virtù della suddetta sentenza per i figli: (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] [...]) veniva disposto affido condiviso con collocamento in Catania Per_2 presso la casa coniugale assegnata, in ragione di tale collocamento, alla madre e che successivamente, la stessa decideva di trasferire la propria residenza nel Comune di Caltagirone, portando con sè i figli avendo intrapreso una nuova convivenza;
che il figlio era affetto da grave deficit cognitivo ed era pertanto, titolare di pensione Persona_3 di invalidità e soggetto portatore di handicap e che per tale ragione la madre aveva presentato ricorso presso il Giudice Tutelare al fine di essere nominata amministratore di sostegno di Per_1 che aveva completato il ciclo scolastico obbligatorio con l'intenzione di frequentare un Per_1 istituto professionale (alberghiero) mentre frequentava ancora la scuola superiore. Per_2 che, seppure disoccupato esso ricorrente aveva sempre cercato di adempiere al dovere di mantenimento a favore dei figli provvedendo direttamente all'acquisto di quanto a loro necessario, anche considerata la frequenza assidua e costante della permanenza dei figli presso il padre.
Deduceva che da diverso tempo, i figli avevano manifestato malessere nel proseguire la convivenza con la madre e l'intenzione di vivere stabilmente con il padre richiedendo più volte l'intervento del padre pregandolo di prelevarli a Caltagirone “o perché chiusi dentro casa o perché la madre non consente loro di entrare in casa in quanto non li ha mai forniti di copia di chiavi della porta di accesso dell'appartamento di residenza”.
Tanto premesso chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e segnatamente il collocamento presso di sé dei figli avendo nel frattempo trovato una nuova e stabile occupazione lavorativa, revocando la statuizione relativa al suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Costituitasi in giudizio si opponeva al ricorso. Controparte_1
All'uopo deduceva che nessuna prova aveva fornito il ricorrente della sussistenza delle condizioni legittimanti la chiesta modifica, contestando , in particolare, che essa ricorrente sarebbe stata inidonea a provvedere ai bisogni materiali e morali dei figli.
Rilevava che lo spostamento di residenza dei minori presso il Comune di Caltagirone non era, di per sé, sintomatica di alcuna patologia nel rapporto madre-figli e che occorreva una prudente valutazione in ordine alla manifestata volontà dei figli di recarsi vivere con il padre “tenendo conto dei disagi adolescenziali di e delle problematiche di salute mentale di . Per_2 Per_1
Chiedeva pertanto disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad approfondire la situazione psicologica dei figli e vagliare le capacità genitoriali del padre.
Esaurita la prima udienza, nel corso della quale le parti insistevano nelle rispettive difese, veniva disposta ed espletata a l'audizione del figlio minore della coppia, all'esito della quale le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio inter partes è fondata e va pertanto accolta.
Va al riguardo rilevato che con la detta sentenza, resa quando i figli minori della coppia erano entrambi minori si è disposto l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre ed obbligo di corresponsione di un contributo per il loro mantenimento a carico dell'odierno ricorrente..
Tale provvedimento è stato oggetto di una prima modifica disposto da questo Tribunale con provvedimento del 26.7.2023 in seguito a procedimento introdotto dalla odierna resistente che aveva chiesto una più specifica regolamentazione del diritto di visita del padre in ragione del suo intervenuto trasferimento da Catania, citta ove viveva il nucleo familiare e ove continua a vivere il resistente, a Caltagirone.
Con tale provvedimento il Tribunale accoglieva il ricorso limitatamente però al figlio minorenne
, evidenziando per quanto riguarda il figlio maggiorenne “che il raggiungimento della Per_2 Per_1 maggiore età di quest'ultimo esonera il Tribunale dall'assumere determinazioni in ordine al regime di affidamento, di collocamento e di visite dei genitori, dovendosi necessariamente lasciare tali deliberazioni alla libera scelta del ragazzo, il quale d'altra parte, qualora risulti ancora frequentante un istituto scolastico, è di per sé già libero di proseguire o meno il percorso di studi. Né a tale principio generale può costituire una deroga la circostanza che il giovane risulti affetto da una forma di disabilità di natura psichica di grado medio (come da certificazioni mediche in atti, che attestano di fatto una forma depressiva), che in presenza comunque della maggiore età della persona non può costituire un vulnus alla libertà di autodeterminazione insita appunto nel raggiungimento della maggiore età, fermo restando che altri e diversi sono gli strumenti che comunque l'ordinamento riconosce anche a tutela di figli maggiorenni portatori di handicap. Per quanto invece attiene al figlio minore , ritiene il Collegio che, tanto più in assenza di contestazioni da parte del Per_2 convenuto non costituito, sia opportuno predeterminare una cornice più definita del diritto di visita del padre durante il periodo scolastico, onde evitare il procrastinarsi delle condotte lamentate dalla ricorrente, dovendosi in particolare censurare le frequenti assenze da scuola del minore, autorizzate prevalentemente proprio dal padre, così come si evince anche dalla documentazione scolastica prodotta in atti dalla ricorrente. Si ritiene allora che, a modifica delle condizioni di divorzio, durante il periodo scolastico, il padre potrà vedere il figlio minore nelle seguenti modalità: 1 pomeriggio alla settimana, dalla uscita della scuola sino alle ore 19.00 quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre;
a fine settimana alternati, dal sabato alla uscita della scuola sino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 21.00;
Tanto premesso, va osservato che il ricorrente fonda la sua richiesta di modifica sulla circostanza che entrambi i figli hanno manifestato la propria volontà di vivere stabilmente con il padre.
Per quanto attiene il figlio ribadite le argomentazioni già svolte da questo Tribunale in Per_1 ordine alla libertà dello stesso n quanto maggiorenne, di scegliere il genitore con il quale vivere stabilmente, risulta dalle successive difese della parti come confermate anche dalle dichiarazioni rese dal figlio minore della coppia e dalla acquisita relazione dei competenti servizi sociali (di cui si dirà) che lo stesso già a far data del gennaio del 2025 vive stabilmente con il padre Di tale circostanza dovrà tenersi conto, tuttavia, ai fini della regolamentazione economica , apparendo evidente che non sussiste più alcun obbligo in capo al padre di contribuire al suo mantenimento.
Per quanto attiene al figlio minore della coppia che, ormai ha 15 anni e dunque appare pienamente in grado o di esprimere una autonoma valutazione in ordine ai propri interessi , va rilevato che nel corso dell'audizione lo stesso ha manifestato la sua decisa volontà di vivere stabilmente con il padre
, con il quale di fatto convive a far data dalla fine della scuola.
Ha argomentato il minore questa sua volontà per la attuale difficoltà dello stesso di inserirsi nel nuovo nucleo familiare della madre che si è trasferita in Caltagirone per iniziare una nuova convivenza, mentre il minore ha sempre vissuto a Catania, dove attualmente si trova con il padre e il fratello presso l'abitazione dei nonni e dove vuole iniziare frequentare la scuola ..
Dalla relazione dei servizi sociali che avevano preso in carico il nucleo familiare sin dall'anno 2024 attivando anche un servizio di educativa domiciliare, risulta poi confermata la problematicità dei rapporti madre - figlio e, per contro, la circostanza che il ragazzo si sente maggiormente protetto vivendo con il padre ed il suo nucleo familiare di origine che gli garantisce una rete di affetti e protezione e che ha di fatto subito in passato la scelta della madre di trasferirsi a Caltagirone spostandosi da Catania ove invece lo stesso avrebbe voluto continuare u suoi studi.
Alla luce di tali emergenze istruttorie la resistente che inizialmente si era opposta ad ogni modifica di quanto stabilito in sede di provvedimenti giudiziali si è rimessa alle determinazioni del Tribunale.
In accoglimento del ricorso, fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio minore Per_2 ne va disposto il collocamento presso il padre. In ragione dell'età del minore il diritto di visita della madre va lasciato alla libera determinazione delle parti e solo nel caso che le stesse non trovino un accordo disciplinato come in dispositivo.
Quanto alle statuizioni economiche, va, ovviamente, revocata la statuizione con la quale è stata posta a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e sebbene lo stesso , che ha dichiarato di avere attualmente una occupazione lavorativa stabile, non abbia chiesto di porre a carico della madre alcun contributo al mantenimento del minore e del maggiorenne non autonomo dal punto di vista reddituale, va rilevato che l'adozione dei provvedimenti determinativi del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del genitore non affidatario non è governata dal principio della domanda, attese le preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela ed alla cura dei minori stessi (vedi Cass. civ. 6606/10, 3908/09, 17043/07,2210/00, 5586/00), sicchè il Tribunale dovrà pronunciarsi sul punto pur in difetto della relativa domanda.
Dalla documentazione versata in atti dal resistente risulta che lo stesso percepisce uno stipendio di circa € 1300.00 mensili, mentre manca qualsiasi elemento di giudizio in ordine alla condizione reddituale della parte resistente. In ragione di quanto sopra e tenuto conto che il figlio maggiorenne ha avuto riconosciuto un assegno di assistenza, di cui però si sconosce l'importo, tale contributo va fissato in € 200.00 per entrambi i figli.
In qualità di genitore collocatario va altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per i figli
A carico della madre va altresì previsto, infine, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del complessivo comportamento processuale delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, in accoglimento del ricorso modifica le condizioni della sentenza di divorzio sentenza n. 3181/2021 ressa da questo Tribunale del 14/07/2021 e dispone il collocamento del figlio minore della coppia presso il padre nella sua abitazione in Catania;
Per_2 dispone che la madre possa incontrare il figlio liberamente secondo gli accordi che le parti raggiungeranno e, in caso di mancato accordo un pomeriggio alla settimana, dalla uscita della scuola sino alle ore 19.00 quando lo dovrà riaccompagnare a casa del padre;
a fine settimana alternati, dal sabato alla uscita della scuola sino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa del padre entro le ore 21.00; per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di natale con il giorno di capodanno;
per tre giorni continuativi durante le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 200.00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nonché di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli nella misura del 50%; dispone che il ricorrente percepisca per intero l'assegno unico erogato dall' ; CP_2 compensa tra le parti le spese di lite
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo