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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 962/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 21/05/2025
d a
Parte_1
OGGETTO:
[...]
CP_1 Cause in materia di
SIMONA Pt_1 rapporti societari - Sez. CP_2
Tutti con il patrocinio dell'avv. con il patrocinio dell'avv. GOFFI Spec. CP_3
. e
[...] Parte_2 Parte_3
APPELLANTi
c o n t r o
CP_4
[...] in proprio e quali eredi di SI IT
[...]
Tutti con il patrocinio dell'avv. BETTONI MANFREDI e AP
VA
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1963/2022, pubblicata il 15.7.22
CONCLUSIONI
1 LI appellanti
Piaccia all'ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, in riforma della sentenza appellata n. 1963 pubblicata in data 15 luglio 2022 resa inter partes dal Tribunale di
Brescia, Sez. Specializzata in materia di Impresa, notificata a mezzo PEC ai difensori delle appellanti in data 22 settembre 2022, e in accoglimento delle domande proposte dalle attuali appellanti, così g i u d i c a r e a) respingere, perché inammissibili e comunque infondate, le domande proposte dai signori
, e nel giudizio di primo grado inter Pt_4 CP_4 CP_3 CP_4
partes innanzi al Tribunale di Brescia sub R.G. 5965/2020 e nel presente giudizio nei confronti delle signore ved. Parte_1 Pt_1 Pt_1
e della e per l'effetto
[...] CP_1 CP_5 CP_2
assolverle da ogni avversaria pretesa;
b) condannare conseguentemente gli appellati alla restituzione in favore di di tutte le somme Parte_1
pagate loro dalla stessa in esecuzione totale, anche per conto di tutte le altre attuali appellanti, di tutte le condanne di cui alla gravata sentenza, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo;
c) in via subordinata istruttoria e senza inversione dell'onere della prova si chiede che sia ordinata ai signori ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione di copia CP_4
autentica dei documenti da n. 32 a n. 36 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Brescia della loro dante causa CP_6
in data 4 febbraio 2004, documenti già prodotti in copia semplice dalle appellanti sub docc. da 52 a 56 nel giudizio di primo grado;
d) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
LI appellati , e CP_4 CP_4 CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respingere l'appello proposto dalle signore , , Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_5
e dalla perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_2
esposte nella comparsa di costituzione;
Voglia pertanto confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1963/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché con condanna delle convenute ex
2 art.96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata dalla
Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, non essendo la ricostruzione delle domande svolte dalle parti in primo grado ed operata dal Tribunale oggetto di contestazione, ritiene di affidarsi parzialmente alla sintesi delle contrapposte domande delle parti in primo grado, come ricostruite dal Tribunale.
“1.- Gli attori , e in qualità di eredi di Pt_4 CP_3 CP_4 CP_4
deceduta in data 19.12.2014, hanno convenuto in Persona_1
giudizio le eredi di , ossia la moglie e le figlie Persona_2 Parte_1
, e nonché la , al fine di ottenere Pt_1 CP_1 CP_5 CP_2
la condanna delle convenute al pagamento in proprio favore delle somme corrispondenti ai dividendi percepiti da ciascuna di esse dal 1996 al 2003 in relazione alle 20904 azioni (rectius 203281 ) della società di CP_2
spettanza di emesse a titolo di raddoppio gratuito del Persona_1
capitale sociale deliberato in data 30 aprile 1996. 1.1.- I signori hanno CP_4
premesso che sorella della loro dante causa, alla morte Controparte_7
del padre aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1
di Brescia, con citazione notificata il 6.6.1986, le OR , CP_8 [...]
e nonché le eredi del fratello premorto , ossia la vedova Per_1 Pt_1 Per_2
e le figlie di questi, attuali convenute, al fine di far accertare la consistenza del patrimonio del padre defunto e vedersi attribuire la quota dei beni CP_3
ereditari di sua spettanza, fra cui azioni della in gran parte CP_2
intestate fiduciariamente da al figlio (oltre che, in CP_1 Per_2
misura inferiore, alla figlia . aderì alla CP_7 Persona_1
domanda dell'attrice, mentre le altre convenute conclusero per il suo rigetto.
All'esito di quel giudizio, definito con sentenza n. 13758/2003 della Corte di
Cassazione (cfr. doc. 1 di parte attrice), fu riconosciuta Persona_1
titolare della sua quota ereditaria delle azioni della (esattamente di CP_2
20904 azioni che le odierne convenute e furono Controparte_7
condannate a restituire ad ) avendo la Corte d'Appello di Brescia Persona_1
3 con la sentenza n. 291/2000 (cfr.doc. 2 di parte attrice) e la Cassazione con l'indicata sentenza n. 13758/2003, qualificato il rapporto intercorso tra e i figli e come intestazione fiduciaria delle CP_1 Per_2 CP_7
azioni della che per il 52% del totale dovevano riconoscersi di CP_2
proprietà di e, dunque, pro quota ereditaria, di CP_1 Persona_1
Seguì un giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dalle
[...]
convenute avverso il precetto loro intimato da per Persona_1
ottenere la consegna delle azioni in questione, conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 2643/2004…, all'esito del quale, in data 21.11.2003, le convenute provvidero all'intestazione delle azioni in favore di
[...]
e alla restituzione alla stessa degli importi dalle medesime Persona_1
percepiti a titolo di dividendi negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, senza corrispondere tuttavia alcunché in relazione ai dividendi percepiti negli anni dal 1975 al 1999. Al fine di conseguire il pagamento di tali somme,
[...]
chiese e ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo con il Persona_1
quale intimò alla sorella alle nipoti , e CP_7 Pt_1 CP_1 CP_5
alla cognata e alla nel
[...] Parte_1 Controparte_9
frattempo costituita tra le coeredi - alla quale, come si legge nella sentenza
2643/2004 del Tribunale di Brescia, in data 26.6.1998, Parte_1
e avevano trasferito le proprie azioni, CP_10 CP_1 CP_5
trattenendo ciascuna l'intestazione di n. 10 azioni e alla quale, in seguito ad operazione non meglio precisata in atti ma data per pacifica da tutte le parti,
è succeduta l'attuale convenuta - il pagamento dei dividendi CP_2
non percepiti distribuiti nel predetto intervallo di tempo sulle azioni CP_2
che le erano state restituite. Le opposizioni proposte da tutte le parti avverso il provvedimento monitorio furono riunite e respinte dal giudice di primo grado con sentenza n. 45/2006; la pronuncia di rigetto, impugnata in via autonoma da e congiuntamente da tutti gli altri Controparte_7 soccombenti, venne riformata dalla Corte d'appello che, con sentenza del 13 gennaio 2009, riunite le impugnazioni, dichiarò inammissibile la domanda azionata col decreto ingiuntivo in quanto coperta dal giudicato, ritenendo che
4 la domanda di pagamento dei dividendi dovesse considerarsi compresa in quella di corresponsione dei “frutti” maturati sui beni costituenti la quota ereditaria, originariamente proposta da nell'atto di Controparte_7
citazione notificato ai coeredi il 6.6.1986, cui aveva Persona_1
aderito. Avverso tale sentenza la dante causa degli odierni attori ha proposto ricorso in cassazione, a cui hanno resistito, con un unico controricorso, le controparti. La Corte di cassazione, con sentenza n. 24749/2014, ritenendo fondati il terzo ed il quarto motivo di gravame proposti da Persona_1
ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, fissando i
[...]
principi cui la medesima Corte, in diversa composizione, si sarebbe dovuta attenere nell'accertare se la domanda proposta da fosse o meno Per_1
coperta da giudicato esterno.
Con sentenza n. 156 del 28.1.2019, la Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio, ha respinto l'eccezione di giudicato, nonché quelle di prescrizione e di possesso in buona fede dei dividendi da parte delle odierne convenute e ha accolto la domanda di pagamento formulata dagli eredi di Persona_1
(revocando il decreto ingiuntivo in punto di decorrenza degli
[...] interessi)”.
“ Svolte tali premesse, gli attori hanno allegato che nell'anno 1996, in pendenza dei giudizi sopra indicati, l'assemblea dei soci della CP_2
deliberò un aumento gratuito del capitale sociale, raddoppiando le azioni della società; conseguentemente anche la loro dante causa, con la sentenza n.
2643/2004 del Tribunale di Brescia (cfr. doc. 4 di parte attrice), confermata dalla sentenza n. 601/2007 della Corte di Appello di Brescia (cfr. doc. 5 di parte attrice) e dalla sentenza n. 11649/2014 della Corte di cassazione (cfr. doc. 6 di parte attrice), vide riconosciuto il proprio diritto al raddoppio della quota di azioni già in sua titolarità, aggiungendo alle originarie 20904 azioni ulteriori 20904 azioni della Gli attori hanno, quindi, riferito che, in CP_2
esecuzione di tali pronunciamenti, la loro dante causa ricevette in data 10 settembre 2004 dalle convenute n. 20904 (recte 20.328) azioni della CP_2
ma non gli importi corrispondenti ai dividendi maturati e percepiti
[...]
5 dalle convenute su tali azioni a far tempo dal 1996 sino alla data della menzionata consegna, per la restituzione dei quali hanno, dunque, agito nel presente giudizio.”
Le convenute, odierne appellanti, si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate.
Eccepivano innanzitutto l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del divieto di parcellizzazione.
A tal fine deducevano quanto segue: “ promosse poi (con ricorso CP_6
per Decreto Ingiuntivo in data 4 febbraio 2004) un ulteriore giudizio contro le attuali comparenti per ottenere il pagamento dei dividendi sulle suddette
20.328 “vecchie azioni” distribuiti dal 1975 al 1998 (infra CP_2
anche solo il “pregresso procedimento”)1 . A tal proposito va preliminarmente osservato che allorché nel 2004 propose detto CP_6
giudizio avrebbe potuto ivi chiedere anche i dividendi oggetto della presente causa, essendo questi ultimi asseritamente maturati (sulle altre azioni emesse nel 1996) negli esercizi sociali dal 1996 al 2003. Le CP_2
avversarie domande sono dunque inammissibili prima ancora che infondate in applicazione del principio del divieto di parcellizzazione del credito in sede processuale”.
Eccepivano la prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 2949 e 2948 comma 4 c.c., con decorrenza dalla delibera assembleare del 30 aprile 1996.
Le convenute, nell'illustrare l'eccezione di prescrizione, facevano presente che “gli stessi attori riferiscono di aver più volte richiesto in via stragiudiziale alle comparenti il pagamento dei dividendi oggetto di causa.
Tali richieste sono state effettuate inizialmente da con un atto di CP_6
diffida notificato in data 10 gennaio 2005 alle comparenti e dalle stesse contestato (cfr. avv. doc. 7 e ns doc. 2); ma a tale data era già decorsa la prescrizione in relazione ai dividendi distribuiti ai soci dal 30 aprile 1996 sino al 30 aprile 1999. Successivamente e poi i suoi eredi hanno CP_6
reiterato la richiesta di pagamento dei dividendi oggetto del presente giudizio con lettere raccomandate del 16 novembre 2009 (cfr. avv. doc. 8),
6 poi con lettere raccomandate del 30 ottobre 2014 (cfr. avv. doc. 9) e infine con lettere raccomandate del 18 dicembre 2019 peraltro ricevute dalle comparenti il 14 e 15 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10).
Ne deriva che il preteso diritto azionato ex adverso al pagamento dei dividendi relativi alle “nuove azioni” della maturati dal 1996 CP_2
al 2003 si è interamente prescritto, essendo trascorsi ben più di cinque anni tra il 30 ottobre 2014, data delle penultime lettere di interruzione della prescrizione (cfr. avv. doc. 9), e il 18 dicembre 2019, data delle ultime lettere di interruzione della prescrizione”.
Le convenute eccepivano, altresì, il possesso di buona fede, nonché il giudicato formatosi sulle domande ereditarie definite con la sentenza della
Corte di cassazione13758/2003.
Nel merito e con particolare riferimento alla quantificazione dei dividendi pretesi dagli attori, rappresentavano che, dalla lettura del documento 11 di controparte in cui erano contenuti i conteggi, sarebbe risultata una pretesa di dividendi doppia rispetto al numero di azioni indicate.
Facevano altresì presente che le moltiplicazioni dedotte in questo giudizio erano state eseguite da “anche nel determinare gli importi da lei CP_6
stessa richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo del 2004 a titolo di dividendi sulle 20.328 “vecchie azioni” della del pari con CP_2
riferimento agli esercizi sociali 1996 e 1997”. Rappresentavano, quindi che,
“una parte delle somme chieste nel presente giudizio - e cioè i dividendi sulle
20.328 “nuove azioni” della di cui al prospetto prodotto ex CP_2
adverso sub doc. 11 relativi agli anni 1996 e 1997 (emendati dai suddetti errori) - sono già stati illegittimamente richiesti e ingiustamente ottenuti dai signori in esecuzione della menzionata sentenza della Corte d'Appello CP_4
di Brescia n. 156/2019 emessa nel pregresso procedimento avente appunto ad oggetto i dividendi sulle “vecchie “azioni” della (e non già CP_2
i dividendi oggetto del presente giudizio)”. Spiegavano, al riguardo, che “nel pregresso procedimento avente ad oggetto i dividendi liquidati dal 1975 al
1998 in relazione alle 20.328 “vecchie azioni” della consegnate ad CP_2
7 nel 2003, la menzionata sentenza della Corte d'Appello di CP_6
Brescia n. 156/2019 impugnata dalle comparenti in Cassazione, ha condannato “… per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di e quali eredi di Parte_5 CP_4 CP_4 CP_4
, delle seguenti somme: € 17.657,89; Persona_1 Controparte_7 vedova € 219.383,79; Jr. € Parte_1 Pt_1 Parte_1
146.310,66; € 146.310,66; di € 146.310,66; CP_1 CP_5
quale incorporante della € Controparte_11 Controparte_9
38.768,15 …”. Secondo le convenute, “la Corte bresciana ha però tratto acriticamente l'entità di tali condanne dalle mere deduzioni di CP_6
contenute nel menzionato ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato origine al relativo pregresso procedimento di opposizione pendente ora in
Cassazione (ns. doc. 4) nonché da alcuni prospetti redatti dalla stessa CP_6
e allegati a detto ricorso avversario: il tutto benché tali deduzioni e
[...] prospetti avversari fossero stati a suo tempo contestati dalle comparenti”
Va altresì segnalato che le convenute, con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. hanno altresì dedotto quanto segue:
“Peraltro, con riferimento alla signora risultano attualmente Parte_1
prodotti in giudizio soltanto l'atto di diffida notificato alla stessa in data 10 gennaio 2005 (avv. doc. 7) e la raccomandata di asserita interruzione della prescrizione in data 18 dicembre 2019 ricevuta l'8 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10), sicché il preteso diritto dei signori nei confronti di CP_4 Parte_1
è comunque prescritto anche in applicazione del termine di
[...]
prescrizione residuale di cui all'art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso.
Analogamente anche l'asserito diritto degli attori nei confronti di Pt_1
deve ritenersi prescritto in applicazione di tale termine di prescrizione
[...]
residuale ex art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso, dato che non risulta ricevuta da l'avversaria raccomandata del 2014 (cfr. avv. doc. Parte_1
9, carente della ricevuta di ritorno relativa a ed essendo Parte_1
trascorsi più di dieci anni tra il ricevimento in data 18 novembre 2009 da parte di quest'ultima della raccomandata di cui all'avv doc. 8 e il ricevimento
8 dell'ultimo atto interruttivo avversario in data 14 gennaio 2020 (avv. doc.
10).
Il Tribunale istruiva la causa documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, quindi, con la sentenza n. 1963/2022, pubblicata il 15.7.22, accoglieva la domanda, condannando le convenute al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale respingeva, innanzitutto, l'eccezione di indebita parcellizzazione della domanda attorea, secondo cui gli importi pretesi dai signori CP_4
avrebbero potuto essere richiesti unitamente a quelli relativi alle originarie
20904 azioni di cui è stata riconosciuta titolare in via Persona_1
definitiva con la sentenza 13758/2003 della Cassazione.
Secondo il Tribunale l'eccezione era infondata, in quanto “al momento della richiesta delle somme relative ai dividendi delle c.d. “vecchie azioni”
ossia al momento della proposizione da parte della dante causa degli CP_2
odierni attori del ricorso per decreto ingiuntivo del 4.2.2004, non era stato ancora riconosciuto in via giudiziale il diritto di al Persona_1
raddoppio della propria quota di capitale sociale (pari a ulteriori 20904 azioni della diritto che, come visto, è stato accertato solo con la CP_2
sentenza di questo tribunale n. 2643 del 14- 21 giugno 2004, confermata in grado appello dalla sentenza n. 601/2007 e in cassazione dalla pronuncia n.
11649/2014”.
Secondo il Tribunale, non aveva, inoltre, rilievo la circostanza che
[...]
avesse precedentemente partecipato all'assemblea del Persona_1
30.4.1996 in cui era stato deliberato l'aumento gratuito di capitale in oggetto, votandovi a favore, posto che, a quella data, non era stata ancora accertata la titolarità in capo alla medesima delle “prime” 20904 azioni (riconosciute solo con la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 291/2000) e tantomeno delle 20904 “nuove” azioni.
Il Tribunale respingeva, altresì, l'eccezione di giudicato formulata dalle convenute sul presupposto che l'espressione “frutti” contenuta nell'atto di
9 citazione con cui introdusse la causa del 1985-1986 nella Controparte_7
quale intervenne associandosi alle domande della Persona_1
sorella, dovesse ritenersi riferita ai (o comunque comprensiva dei) dividendi sulle azioni. Secondo le convenute, poiché detta richiesta inerente i “frutti” venne abbandonata nei successivi gradi di giudizio, su di essa si sarebbe formato il giudicato, atteso che i dividendi non sarebbero altro che una particolare specie (perché derivanti da un rapporto sociale) del più ampio genere costituito dai frutti civili.
Secondo il Tribunale l'eccezione era infondata, richiamando le considerazioni che la Corte d'Appello di Brescia aveva svolto, in sede di rinvio, nella causa originata dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da e relativo alla restituzione dei dividendi delle “prime” azioni CP_6
sia in ragione della ritenuta “assenza di qualsiasi riferimento alla CP_2
predetta domanda [n.d.r. di pagamento dei dividendi] nel 'nucleo decisorio imperativo' che, in base al principio di diritto cui questa Corte deve attenersi in sede di rinvio, costituisce il fondamento del giudicato”, con esclusione di qualsivoglia “incertezza in ordine al fatto che la domanda in questione non sia stata in alcun modo proposta ed esaminata, non potendosi, pertanto, ritenere la stessa coperta dal giudicato, senza necessità neanche di ricorrere al criterio sussidiario di interpretazione attraverso l'esame delle domande che ha precisato in adesione alle domande della sorella CP_6 CP_7 chiedendo 'accogliersi le conclusioni dell'attrice' e che, peraltro, per mera completezza di esame, per come riportate nella stessa sentenza, non menzionano in alcun modo né i 'frutti' né i dividendi delle azioni”; sia in considerazione della “differenza ontologica tra i frutti e i dividendi” che la
Corte d'appello ha delineato osservando che “mentre i frutti civili, tra cui rientrano gli interessi dei capitali, si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia e maturano giorno per giorno (artt. 820 e
821 cod. civ.), i dividendi nascono da un atto sociale che potrebbe non prevedere alcuna distribuzione” sicché la domanda inerente i dividendi non potrebbe comunque “ritenersi coperta dal giudicato in virtù del principio per
10 cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi il giudicato sul capitale copre anche la domanda relativa ai frutti”.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute. Il Tribunale, osservava, innanzitutto, che la domanda attorea aveva ad oggetto “non già il pagamento di dividendi preteso dal socio nei confronti della società, quanto la restituzione, pretesa dall'erede del predetto socio nei confronti degli altri soci, di importi corrispondenti ai dividendi da questi ultimi percepiti quali intestatari fiduciari delle azioni in luogo del dante causa della parte istante. Rilevava, infatti, che “il negozio intercorso tra e ”, era “stato, infatti giudizialmente qualificato, con CP_3 Persona_2 accertamento passato in giudicato, alla stregua di un “contratto fiduciario in base al quale poteva disporre dei beni intestati CP_1
fiduciariamente ai figli e i quali, riconoscendo i diritti del Per_2 Pt_6
padre, s'impegnarono a eseguirne la volontà e cioè a dare adempimento a quanto da questi disposto”.
Il Tribunale condivideva, quindi, “quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Brescia nella menzionata pronuncia n. 156/2019 in punto di inapplicabilità alla fattispecie in oggetto del termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948
c.c. n. 4, applicabile “agli interessi e in generale, a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, così come del termine breve di prescrizione in materia di società di cui all'art. 2949 c.c., applicabile ai diritti che derivano dai rapporti sociali (che sono quelli che si istituiscono tra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società ovvero dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale), in quanto, come sopra rilevato, “nel caso di specie l'oggetto della domanda non
è il pagamento dei dividendi ma la restituzione dei dividendi già percepiti dagli intestatari fiduciari delle azioni sulla base di un'obbligazione che non trova la sua fonte nel contratto sociale o in una deliberazione della società
(che ha esattamente previsto la distribuzione degli utili in favore di chi ne era intestatario) ma nel pactum fiduciae”. Conseguentemente, secondo il
Tribunale, il termine operante era quello della prescrizione ordinaria di cui
11 all'art. 2946 c.c., validamente interrotto da e dai suoi Persona_1
eredi con le missive succedutesi negli anni 2005, 2009, 2014 e 2019 (cfr. doc.
7, 8, 9 e 10 di parte attrice).
Il Tribunale riteneva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa al possesso di buona fede, in quanto i dividendi non potrebbero considerarsi
“frutti civili” ai sensi e agli effetti degli artt. 820, 821 e 1148 c.c., con motivazioni analoghe a quelle contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia, già sintetizzate.
Venendo al quantum da corrispondere agli attori, il Tribunale, dopo aver rilevato che gli attori, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. avevano rettificato gli importi oggetto di pretesa, riconoscendo taluni errori di calcolo contenuti in atto di citazione, riteneva che le somme così determinate fossero dovute. Secondo il Tribunale, era infatti, “documentale e pacifico il numero di azioni restituite dalle convenute agli attori in adempimento della sentenza n. 2643/2004 di questo Tribunale su cui calcolare gli importi corrispondenti ai dividendi percepiti dalle convenute dal
1996 al 2003”. Si trattava “delle 20904 “nuove” azioni dalle quali CP_2
andavano sottratte le 576 azioni detenute nel periodo suddetto da CP_7
, non convenuta in giudizio. Il Tribunale, faceva, quindi, presente che,
[...]
a seguito della rettifica di cui si è detto, la quantificazione delle azioni oggetto di aumento di capitale era pari a 20328 azioni di spettanza di Persona_1
detenute dalle sole convenute (con esclusione delle 576 di
[...] CP_7
sino al 2003. Il Tribunale rilevava che dal prospetto di calcolo,
[...]
allegato alla seconda memoria di parte attrice, le azioni considerate per il calcolo dei dividendi erano solo le predette 20328 azioni e che era
“documentato il dividendo percepito per ciascun anno, avendo gli attori prodotto sub docc.
9-12 i verbali delle assemblee dei soci della in CP_2
occasione delle quali è stato volta per volta deliberato il dividendo da distribuire ai soci”. Il Tribunale riteneva, quindi, che “l'unica circostanziata eccezione svolta da parte convenuta in punto di quantum” atteneva “alla asserita presenza di indebite “moltiplicazioni relative agli anni 1996 e 1997”,
12 in quanto parte attrice “avrebbe domandato “con riferimento ai dividendi sulle nuove azioni della relativi agli anni 1996 e 1997 un CP_2
importo doppio rispetto a quello risultante dall'applicazione degli asseriti fattori di moltiplicazione ('numero di azioni' e 'dividendo'), indicati nel suddetto prospetto elaborato dai signori e ciò in quanto “detti dividendi CP_4
sono già stati di fatto richiesti - e ottenuti - dai signori nel più volte CP_4
menzionato pregresso procedimento inter partes attualmente pendente in
Cassazione”.
Secondo il Tribunale la contestazione non meritava accoglimento, in quanto i conteggi esposti nel prospetto di calcolo allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice non evidenziavano alcun raddoppio e che “la lamentata erroneità dei conteggi sulla base dei quali sarebbero state domandate e riconosciute le somme oggetto di ingiunzione nel giudizio relativo ai dividendi percepiti sulle “vecchie” azioni non CP_2
rileverebbe comunque nel presente procedimento, che concerne gli importi corrispondenti ai dividendi sulle “nuove” azioni . Secondo il CP_2
Tribunale era, infine, “indiscutibile - e peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione - che gli importi, così come rettificati dagli attori in sede di prima memoria ed esposti nel prospetto di calcolo allegato alla seconda memoria, rappresentino il corretto risultato della moltiplicazione dei dividendi distribuiti in ciascun anno (1996-2003) per il numero delle “nuove” azioni di spettanza di detenute dalle convenute sino al Persona_1
2003 compreso, e siano in quanto tali esatti e dovuti”.
Il Tribunale stabiliva che su tali importi decorressero gli interessi al saggio legale a far data dalla prima intimazione stragiudiziale del 10.1.2005 e che dalla data della domanda gli interessi andassero determinati nella misura di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 (cfr. art. 1284, 4° comma, c.c.).
Seguiva, infine, la condanna delle convenute alle spese di lite.
Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_5 CP_2
proponevano congiuntamente appello, affidandosi a sette motivi.
[...]
Si costituivano gli appellati , e in CP_4 CP_4 CP_4
13 proprio e quali eredi di , circostanza data per pacifica anche da Parte_5
parte appellante negli atti successivi.
All'udienza dell'8 febbraio 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 maggio
2025.
A tale udienza, le parti le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e parte appellante depositava, tra l'altro, copia della sentenza della
Corte di cassazione numero 12353/2023, con cui il Supremo collegio ha accolto parzialmente il terzo motivo, in punto decorrenza del termine prescrizionale, cassando, sul punto, la Sentenza della Corte d'Appello di
Brescia n. 156/2019
La Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva, quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado e fondata sulla ritenuta parcellizzazione della pretesa creditoria, in quanto il diritto oggetto del presente giudizio sarebbe sorto solo in conseguenza dell'accertamento della titolarità delle azioni di cui si discute, avvenuto con la sentenza del Tribunale di Brescia n. n. 2643 del 14- 21 giugno 2004, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello con sentenza
601/07 e da quella della Corte di cassazione n. 11649/2014.
Secondo parte appellante, il diritto alla restituzione dei frutti, cui andrebbero equiparati i dividendi, non richiede il previo accertamento della proprietà della cosa e, in ogni caso, la titolarità della quota sociale include il diritto a percepire eventuali dividendi.
Parte appellante rileva che, all'Assemblea del 30 aprile 1996, cui CP_6
aveva partecipato, la stessa aveva già chiesto giudizialmente la
[...] consegna delle “vecchie” azioni sicché ben sapeva quale entità CP_2
avrebbe conseguentemente potuto avere la sua partecipazione azionaria a seguito del raddoppio del capitale sociale della CP_2
14 Faceva, al riguardo, presente che “dopo aver ottenuto le CP_6
“vecchie” azioni ma PRIMA (maiuscolo dell'appellante ndr) che il CP_2
Tribunale di Brescia con sentenza n. 2643 del 14-21 giugno 2004 riconoscesse il suo diritto sulle “nuove” azioni (preteso con la CP_2
menzionata domanda del 29 settembre 2000)”, chiese - seppur in parte - i dividendi nel frattempo maturati su tali “nuove” azioni, dividendi poi chiesti un'altra volta da suoi eredi nel presente giudizio”. Rilevava, al riguardo, che il Tribunale aveva trascurato un fatto decisivo e cioè che, come era stato ammesso dagli stessi signori cfr. avv. prima memoria ex art. 183, al. 6, CP_4
cod. proc. civ. in Trib. nel menzionato giudizio di opposizione all'esecuzione, ns. doc. 49 in Trib., p. 8, righe 12-22) il ricorso per decreto ingiuntivo di del 4 febbraio 2004 contiene - seppure solo in CP_6
relazione agli esercizi sociali degli anni 1996 e 1997 - la domanda di pagamento dei dividendi maturati sulle “nuove” azioni oggetto del presente giudizio, domanda poi reiterata ex adverso nel giudizio di opposizione a tale decreto ingiuntivo e accolta da ultimo dalla sentenza inter partes di codesta ecc.ma Corte n. 156/2019 ora al vaglio della Corte di Cassazione”.
Secondo l'appellante “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto o per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur DIVERSI
(maiuscolo dell'appellante ndr), fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, concretizzante la vicenda da cui deriva la controversia”.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto fatto presente che i dividendi, come si avrà modo di spiegare in merito al terzo motivo, non sono equiparabili ai frutti civili.
Occorre, quindi, innanzitutto prendere posizione sulle argomentazioni svolte dagli appellanti in relazione ai principi desumibili dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14143/21, che a sua volta si è fondata, facendone ampi richiami, alla sentenza delle SU 4090/17.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite era, innanzitutto, assai diverso rispetto a
15 quello oggetto del presente giudizio, avendo ad oggetto la domanda di un lavoratore, al “ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo”, proposta successivamente “ad altra anch'essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa”.
La diversità consiste nel fatto che, nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, tutti gli elementi costitutivi affermati dall'attore erano già presenti al momento della prima domanda, mentre, nel nostro caso, come si è già visto, al momento della proposizione del ricorso monitorio avente ad oggetto i dividendi delle vecchie azioni non era ancora stata accertata la CP_2
titolarità delle nuove azioni e quindi difettava il presupposto stesso CP_2
per poter chiedere i dividendi su tali nuove azioni.
Va, in ogni caso, rilevato che le Sezioni Unite, con la sentenza suindicata, hanno, innanzitutto, fatto presente che “La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa”, affermando che “la mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione”
Le Sezioni Unite hanno, quindi, fatto presente che “una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore” e che “l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da
16 un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia”.
Le SU hanno altresì considerato che “se è vero, infatti, che la citata disciplina
(quella in tema di connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato ndr) ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi”.
A questo riguardo le Sezioni Unite hanno ricordato che “l'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la
"duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale”.
Le Sezioni Unite, in ogni caso, prendendo spunto dalla “giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, "evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito"” hanno statuito che “se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso
17 deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo- possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento”.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che il creditore “deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce”, affermando che l'interesse di cui all'art. 100
c.p.c. investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative modalità di proposizione”.
Secondo le Sezioni Unite, “non si tratta quindi di valutare "caso per caso" (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente)
l'azionabilità separata dei diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico”. “Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo”.
In conclusione le SU hanno affermato il seguente principio di diritto: "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal
18 convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.".
Ciò posto, questa Corte ritiene, innanzitutto, che, nel nostro caso, non si verta in un'ipotesi in cui il creditore avrebbe potuto far valere due o più diritti di credito, relativi a uno stesso rapporto di durata, in un solo processo, dal momento che il credito relativo ai nuovi dividendi aveva come presupposto l'accertamento della titolarità, in capo del creditore, delle azioni oggetto dell'aumento di capitale del 1996.
Tale accertamento è intervenuto solo con la sentenza n. 2643 del giugno
2004, successiva, quindi, al ricorso monitorio avente ad oggetto i dividendi delle vecchie azioni CP_2
Anche a prescindere da questa considerazione assorbente, le due azioni, quelle relative ai dividendi delle vecchie azioni e quelli della nuove CP_2
azioni, non erano suscettibili di iscriversi un uno stesso ambito di giudicato, anche solo potenziale. Ed infatti, proprio perché il loro presupposto era costituito dalla titolarità, prima delle vecchie e poi delle nuove azioni non vi era la possibilità di giudicati contrastanti. CP_2
Certamente, inoltre, i due diritti, quello dei dividendi sulle vecchie azioni e quello dei dividendi sulle nuove, si fondavano su fatti costitutivi diversi, dati appunto dagli accertamenti delle rispettive titolarità delle azioni sottostanti.
Deve, in ogni caso, osservarsi che, anche a prescindere da queste considerazioni, aveva un interesse ad agire separatamente per CP_6
chiedere la restituzione dei dividendi sulle vecchie e sulle nuove azioni
Ed infatti, in mancanza di un accertamento della titolarità delle CP_2
nuove azioni ed agendo congiuntamente per i dividendi sulle CP_2
vecchie e sulle nuove azioni si sarebbe esposta a un rigetto della CP_2
domanda sui dividendi delle nuove azioni oppure sarebbe stata costretta a non avvalersi del rito monitorio, come in effetti accaduto per i dividendi delle vecchie azioni oppure ancora sarebbe stata costretta a procrastinare CP_2
19 l'esercizio del diritto ai dividendi sulle vecchie azioni in attesa della CP_2
definizione del giudizio in cui si controverteva sulla titolarità delle nuove.
Le motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione sono, quindi, corrette e il motivo è, pertanto, infondato
Con il secondo motivo le appellanti censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione e ciò sia con riferimento al decorso del termine di prescrizione quinquennale sia con riferimento al decorso del termine di prescrizione decennale, con riguardo alle sole appellanti e Parte_1 Parte_1
Secondo parte appellante, “le azioni che hanno prodotto i dividendi di cui è causa non hanno nulla a che vedere con il negozio che sarebbe intercorso tra e di cui discorre la sentenza impugnata”, in quanto “il CP_3 Persona_2
preteso diritto ai dividendi oggetto del presente giudizio è sorto in conseguenza di un raddoppio del capitale sociale della CP_2 deliberato dai soci in data 30 aprile 1996”, oltre sedici anni dalla morte di e dopo oltre diciotto anni da quella di Osserva, Persona_2 CP_1
quindi, parte appellante che “il diritto preteso ex adverso deriva da un evento di natura societaria”, consistente nella “distribuzione di dividendi da parte di una società (la ) a determinati suoi soci (le attuali appellanti) CP_2
piuttosto che ad altri ( , distribuzione che, diversamente da CP_6
quanto assume la gravata sentenza (cfr. p. 9, righe 15-19), deriva da partecipazioni societarie originariamente acquisite in via diretta dalle attuali appellanti nonché dalle delibere societarie di distribuzione degli utili succedutesi negli anni dal 1996 al 2003 e non certo dall'asserito pactum fiduciae tra e di cui discorre la gravata sentenza, e ciò CP_3 Persona_2
per l'incontestabile fatto che tale patto non poteva avere ad oggetto le azioni su cui sono maturati i dividendi oggetto di causa emesse dalla CP_2
oltre sedici anni dopo la morte di entrambi”.
Parte appellante ribadiva, inoltre, le argomentazioni spese in ordine all'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4 c .c.,
Parte appellante censura altresì la sentenza appellata nella parte in cui non ha
20 rilevato che, anche considerando il termine decennale, lo stesso non sarebbe stato validamente interrotto nei confronti di e di Parte_1 Pt_1
[...]
Al riguardo osserva che non corrisponderebbe al vero che il termine sarebbe stato validamente interrotto da e dai suoi eredi con le Persona_1
missive succedutesi negli anni 2005, 2009, 2014 e 2019. Ed infatti, con riferimento ai dividendi richiesti alla signora “i signori Parte_1
hanno prodotto soltanto un atto di diffida notificato alla stessa in data CP_4
10 gennaio 2005 (avv. doc. 7 in Trib.) e una raccomandata di asserita interruzione della prescrizione datata 18 dicembre 2019 ricevuta da Parte_1
il 14 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10 in Trib.), e cioè oltre quindici
[...]
anni dopo il suddetto atto di diffida. Nessuna delle lettere raccomandate del
16 novembre 2009 e del 30 ottobre 2014, è stata infatti inviata a Parte_1
e tantomeno sarebbe stata dalla stessa ricevuta (cfr. avv. docc. 8 e 9
[...] in Trib.)”. Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che il preteso diritto dei signori nei confronti di CP_4 Parte_1
era prescritto (anche) in applicazione del residuale termine di
[...] prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
Analogo errore sarebbe stato commesso con riguardo all'interruzione della prescrizione nei confronti di . Parte_1
Parte appellante rilevava, infatti, che “l'avversaria raccomandata di asserita interruzione della prescrizione in data 30 ottobre 2014 prodotta dai signori nnanzi al Tribunale è carente della ricevuta di ritorno relativa a CP_4 Pt_1
(cfr. l'avv. doc. 9 in Trib.), sicché non è provato che quest'ultima
[...] abbia ricevuto (come in effetti non ha ricevuto) tale raccomandata”. Su queste basi, considerato che “sono trascorsi più di dieci anni tra il 18 novembre 2009
– data in cui ha ricevuto la raccomandata del 16 novembre Parte_1
2009 (cfr. avv. doc. 8 in Trib.) - e il 14 gennaio 2020 - data in cui l'ultimo preteso atto interruttivo avversario datato 18 dicembre 2019 è stato ricevuto dalla medesima (cfr. avv. doc. 10 in Trib.) - il preteso diritto Parte_1
azionato ex adverso nei confronti della stessa attuale appellante deve appunto
21 ritenersi prescritto anche ai sensi dell'art. 2946 cod. civ”.
Il motivo è infondato.
Va, a questo riguardo, osservato che la Corte di cassazione con la sentenza prodotta da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, ha tra l'altro confermato la decisione della Corte di Appello di Brescia che aveva deciso, con riguardo all'applicazione della prescrizione ordinaria o di quella quinquennale, analogamente a quanto fatto dal Tribunale di Brescia con la sentenza impugnata. Ebbene la Suprema Corte, con motivazione cui si intende dare seguito, ha statuito che “non ha errato la sentenza impugnata a ritenere applicabile alla domanda di pagamento dei dividendi percetti dal fiduciario, e non riversati al fiduciante, la generale disposizione in tema di prescrizione dei diritti, di cui all'art. 2946 c.c. La decisione è coerente con i principî enunciati da questa Corte, secondo cui il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2949, comma primo, c.c. per «i diritti che derivano dai rapporti sociali» attiene solo a quei diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in diretta dipendenza con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti, che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici
(cfr. Cass. 14 marzo 2017, n. 6561, in tema di azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare la società, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della sua quota;
Cass. 5 luglio
2016, n. 13686; Cass. 24 giugno 2015, n. 13084, in tema di finanziamento del socio alla società; Cass. 27 luglio 2004, n. 14094; Cass. 1° giugno 1993,
n. 6107).
Resta, dunque, inapplicabile la prescrizione breve, qual è la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., avente carattere speciale rispetto al regime prescrizionale ordinario. Neppure doveva applicarsi la disposizione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., secondo cui è soggetto alla prescrizione di cinque anni il debito degli «interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: non rientra, invero,
22 nella fattispecie il debito del fiduciario di riversare quanto riscosso in relazione alle azioni fiduciariamente intestate per conto del fiduciante, sia perché non si tratta di somme dovute per il godimento di un bene, sia perché
l'obbligo gravante sul fiduciario di riversare gli utili non è in sé obbligazione periodica”.
Le motivazioni del Tribunale sono, quindi, corrette.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione decennale, formulata in subordine, nei confronti di e . Controparte_12 Parte_1
Come si ricorderà, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. le appellanti hanno dedotto che “con riferimento alla signora Parte_1 risultano attualmente prodotti in giudizio soltanto l'atto di diffida notificato alla stessa in data 10 gennaio 2005 (avv. doc. 7) e la raccomandata di asserita interruzione della prescrizione in data 18 dicembre 2019 ricevuta l'8 gennaio
2020 (cfr. avv. doc. 10), sicché il preteso diritto dei signori ei confronti CP_4
di è comunque prescritto anche in applicazione del termine Parte_1
di prescrizione residuale di cui all'art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso.
Analogamente anche l'asserito diritto degli attori nei confronti di Pt_1
deve ritenersi prescritto in applicazione di tale termine di prescrizione
[...]
residuale ex art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso, dato che non risulta ricevuta da l'avversaria raccomandata del 2014 (cfr. avv. doc. Parte_1
9, carente della ricevuta di ritorno relativa a ed essendo Parte_1
trascorsi più di dieci anni tra il ricevimento in data 18 novembre 2009 da parte di quest'ultima della raccomandata di cui all'avv doc. 8 e il ricevimento dell'ultimo atto interruttivo avversario in data 14 gennaio 2020 (avv. doc.
10).”
Nella comparsa di risposta dinnanzi al Tribunale di Brescia, le appellanti nulla avevano eccepito quanto alla ricezione delle diffide in questione.
Ed infatti, sul punto, avevano rappresentato quanto segue: “Orbene, gli stessi attori riferiscono di aver più volte richiesto in via stragiudiziale alle comparenti il pagamento dei dividendi oggetto di causa. Tali richieste sono state effettuate inizialmente da con un atto di diffida notificato CP_6
23 in data 10 gennaio 2005 alle comparenti e dalle stesse contestato (cfr. avv. doc. 7 e ns doc. 2); ma a tale data era decorsa la prescrizione in relazione ai dividendi distribuiti ai soci dal 30 aprile 1996 sino al 30 aprile 1999.
Successivamente e poi i suoi eredi hanno reiterato la richiesta CP_6
di pagamento dei dividendi oggetto del presente giudizio con lettere raccomandate del 16 novembre 2009 (cfr. avv. doc. 8), poi con lettere raccomandate del 30 ottobre 2014 (cfr. avv. doc. 9) e infine con lettere raccomandate del 18 dicembre 2019 peraltro ricevute dalle comparenti il 14
e 15 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10)”.
Dal contenuto di questi passaggi si desume chiaramente che le convenute, comprese e , non hanno negato la ricezione di Parte_7 Parte_1
tutti gli atti di messa in mora indicati dagli attori, precisandone soltanto, e limitatamente alla raccomandata del 18 dicembre 2019, la data di ricezione.
Anzi la lettura del passaggio sopra trascritto, autorizza l'interprete a considerare la ricezione di tutte le diffide, come ammessa dalle stesse convenute, sia pure con la precisazione della data di ricezione della raccomandata del 18 dicembre 2019.
Ed infatti, dopo aver fatto presente che “gli stessi attori riferiscono di aver più volte richiesto in via stragiudiziale alle comparenti il pagamento dei dividendi oggetto di causa”, nel periodo successivo, separato da un punto ed utilizzando l'indicativo, affermano: “Tali richieste sono state effettuate inizialmente da con un atto di diffida notificato in data 10 CP_6
gennaio 2005 alle comparenti e dalle stesse contestato (cfr. avv. doc. 7 e ns doc. 2); ma a tale data era decorsa la prescrizione in relazione ai dividendi distribuiti ai soci dal 30 aprile 1996 sino al 30 aprile 1999. Successivamente
e poi i suoi eredi hanno reiterato la richiesta di pagamento dei CP_6
dividendi oggetto del presente giudizio con lettere raccomandate del 16 novembre 2009 (cfr. avv. doc. 8), poi con lettere raccomandate del 30 ottobre
2014 (cfr. avv. doc. 9) e infine con lettere raccomandate del 18 dicembre
2019 peraltro ricevute dalle comparenti il 14 e 15 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10)”. Proprio l'uso dell'indicativo e non del condizionale, implica che
24 la ricezione delle diffide non è stata indicata come meramente riferita dalle attrici, ma è stata riconosciuta come verificatasi, sia pure con la precisazione della data di ricezione della raccomandata del 18 dicembre 2019.
Inammissibilmente, quindi, le odierne appellanti, solo con la seconda memoria istruttoria, ha negato un fatto incontroverso, vale a dire la ricezione di tutte le diffide, o rispetto al quale avevano assunto una posizione incompatibile con la sua negazione.
La doglianza, quindi, in quanto basata proprio su tale negazione inammissibile, è infondata.
Va peraltro considerato che, con riguardo all'eccezione formulata da Pt_1
l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine
[...]
dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento -, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio.
Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006 (Rv. 589781 - 01).
Come si è visto non ha contestato la ricezione e, quindi, anche Parte_1
sotto questo profilo, il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di possesso di buona fede.
L'appellante, dopo aver evidenziato che nessuna norma dispone che i frutti civili debbano maturare, come afferma il Tribunale, “automaticamente”, osserva che la circostanza secondo cui i dividendi vengono percepiti dal socio solo a seguito di una delibera assembleare (e cioè ad “…un atto sociale incerto nel quando e nel quantum…”), sarebbe del tutto irrilevante. Secondo
l'appellante sarebbe altresì errata l'affermazione secondo cui i dividendi non
25 sarebbero frutti civili perché non trarrebbero “…origine in via diretta dal capitale sociale che il singolo socio ha contribuito a costituire con il suo conferimento…”, derivando piuttosto dal risultato dell'esercizio sociale. Ed infatti, argomenta l'appellante, il conferimento del bene alla società da parte del socio “è invero effettuato per l'esercizio in comune di un'attività economica “…allo scopo di dividerne gli utili” (cfr. art. 2247 cod. civ). Il motivo è infondato.
Anche in questo caso, la Corte di cassazione, con la sentenza su richiamata e decidendo su identica questione ma riferita alle vecchie azioni ha CP_2
rigettato il primo motivo di ricorso, concernente appunto la censura avverso il capo della sentenza della Corte d'Appello che, con motivazione analoga a quella del Tribunale, aveva rigettato il motivo di appello con cui le odierne appellanti si dolevano del mancato accoglimento dell'eccezione del possesso secondo buona fede.
Ebbene, la Suprema Corte, con motivazione cui si intende dare seguito, ha respinto il motivo, pur con motivazione differente rispetto a quella della
Corte d'Appello e, quindi, del Tribunale.
La Suprema Corte non ha, in particolare, accolto la tesi dei ricorrenti, attuali appellanti, secondo cui “dovendo qualificarsi i dividendi azionari quali frutti civili delle partecipazioni, trovino applicazione gli artt. 1147, comma 3, e
1148 c.c., il primo che configura la buona fede come presunta, reputandola sufficiente al tempo dell'acquisto, il secondo che attribuisce al possessore di buona fede il diritto di mantenere i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale”.
La Suprema Corte ha, sul punto, formulato espressamente il seguente principio di diritto, applicabile per intero al presente giudizio: «In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt.
1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde
26 il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e sugli stessi sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora”.
Il motivo è, quindi, infondato.
Parte appellante, con il quarto motivo, censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di giudicato.
Al riguardo osserva che il Tribunale ha “fatto malgoverno dei principi espressi dalla suddetta sentenza del Supremo Collegio n. 2479/2014” secondo cui “…il giudicato trova il suo originale ed autosufficiente fondamento nel proprio nucleo decisorio imperativo, così da dover essere definito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione che lo sorregge;
mentre il ricorso, in sede interpretativa, alla domanda di parte, o ad altre risultanze esterne al titolo, si legittima solo in via residuale, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito dell'esame ex se degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione”. Secondo l'appellante è proprio dall'esame di tutti gli “elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale” costituenti il “giudicato” nel pregresso giudizio ereditario inter partes che nella specie risulterebbe l'obbiettiva incertezza sull'estensione del giudicato. Rileva l'appellante che “la sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 156/2019 (cfr. ns. doc. 9 in Trib., p. 12) si è invero erroneamente limitata ad esaminare la sentenza n. 772/1994 emessa dal
Tribunale di Brescia nel pregresso giudizio ereditario (cfr. ns. doc. 16 in
Trib.). Senonché, sostiene l'appellante, tale sentenza del Tribunale di Brescia
è stata sostituita dalla sentenza di secondo grado emessa nel corso del giudizio ereditario medesimo, e cioè dalla pronuncia della Corte d'Appello di Brescia n. 291/2000 (cfr. ns. doc. 12 in Trib.) che ha appunto riformato la suddetta sentenza di primo grado”. Rileva, quindi, l'appellante che “in tale pronuncia di secondo grado sono trascritte - a pagina 4 - le conclusioni di
27 in cui quest'ultima conferma che la sentenza di primo grado del CP_6
Tribunale di Brescia n. 772/1994 aveva riportato “in maniera incompleta” le conclusioni delle parti, limitandosi appunto ad indicare quali conclusioni definitive di “accogliersi le conclusioni dell'attrice”, senza CP_6
tuttavia specificare se in sede di precisazione delle conclusioni CP_6
si fosse riferita – “come in effetti si era riferita (cfr. ns. doc. 13 in Trib., p. 2
e p. 6; ns. doc. 14 in Trib., pp. 9, 14, 15, nonché la p. 9, righe 7-10 della
“memoria di replica e riepilogativa delle difese” di 21 febbraio CP_6
2000, ns. doc. 35 in Trib.) - alle conclusioni di di cui Controparte_7
all'atto di citazione (che comprendevano la richiesta di corresponsione dei frutti delle azioni oppure si fosse riferita alle diverse CP_2
conclusioni di riportate nella sentenza stessa”. Secondo CP_7
l'appellante, poiché dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 772/1994 e dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 291/2000 che l'ha sostituita non può dunque trarsi alcuna certezza in ordine all'esatto contenuto delle domande proposte da in tale giudizio, e ciò proprio perché le CP_6
conclusioni della stessa dante causa degli attuali appellati ivi riportate, come attestato da tale sentenza di secondo grado, erano INCOMPLETE (maiuscolo di parte appellante ndr), la sentenza impugnata avrebbe dovuto, secondo l'appellante e come indicato dalla Corte di Cassazione, ricorrere in sede interpretativa “alla domanda di parte, o ad altre risultanze esterne al titolo”.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le domande proposte e precisate da nel pregresso giudizio CP_6
ereditario, “comprendevano anche la domanda relativa ai frutti prodotti dalle
“vecchie” azioni ME rivendicate in detto giudizio ex adverso;
“vecchie” azioni di cui le “nuove” azioni (e conseguentemente a fortiori i relativi dividendi) - per il caso in cui queste ultime non fossero ritenute rappresentative di un rapporto sociale sorto ex novo a seguito della delibera in data 30 aprile 1996 - sarebbero a loro volta i frutti”. Parte appellante lamenta che il Tribunale, non avrebbe preso in considerazione tali deduzioni.
Il motivo è infondato.
28 Va, infatti, preso atto che, anche in questo caso, la Corte di cassazione, con motivazione che si intende richiamare, ha rigettato l'analogo motivo di ricorso avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la stessa eccezione di giudicato, oggetto del presente giudizio. Come già evidenziato, il
Tribunale ha richiamato, dandovi seguito i principali passaggi motivazionali della sentenza della Corte di Appello di Brescia.
Ciò posto, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza 156/19, confermata sul punto dalla Suprema Corte ha così motivato il rigetto dell'eccezione di giudicato: “Orbene, esaminando il dispositivo della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 772/1994, si ricava che non è stata fatta alcuna menzione della domanda relativa al pagamento dei dividendi;
il dispositivo, infatti, così prevede: “… respinge le domande proposte da Controparte_7
(relativamente agli immobili e alle azioni di cui alla successione CP_2
paterna”. Anche nella motivazione della citata sentenza manca qualsiasi riferimento alla domanda di dividendi, posto che il Tribunale ha rilevato che
“con una prima domanda l'attrice chiede che venga accertato o costituito il proprio diritto su un quinto delle azioni della ” ed esaminando CP_2 tale domanda ha ritenuto che “ non era proprietario delle CP_1
azioni intestate fiduciariamente al figlio e alle figlie ma vantava un diritto alla retrocessione delle stesse. Tale diritto, avendo natura relativa, risultava prescrivibile nel termine ordinario di dieci anni”. L'assenza di qualsiasi riferimento alla predetta domanda nel “nucleo decisorio imperativo” che, in base al principio di diritto cui questa Corte deve attenersi in sede di rinvio, costituisce il fondamento del giudicato, comporta che non possa dirsi esistente alcuna incertezza in ordine al fatto che la domanda in questione non sia stata in alcun modo proposta ed esaminata, non potendosi, pertanto, ritenere la stessa coperta dal giudicato, senza necessità neanche di ricorrere al criterio sussidiario di interpretazione attraverso l'esame delle domande che ha precisato in adesione alle domande della sorella CP_6 CP_7
chiedendo “accogliersi le conclusioni dell'attrice” e che, peraltro, per mera completezza di esame, per come riportate nella stessa sentenza, non
29 menzionano in alcun modo né i “frutti” né i dividendi delle azioni. Né la domanda inerente a questi ultimi può ritenersi coperta dal giudicato in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi il giudicato sul capitale copre anche la domanda relativa ai frutti, attesa la differenza ontologica tra i frutti e i dividendi: mentre i frutti civili, tra cui rientrano gli interessi dei capitali, si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia e maturano giorno per giorno (artt. 820 e
821 cod. civ.), i dividendi nascono da un atto sociale che potrebbe non prevedere alcuna distribuzione”.
Si tratta di motivazione che il Collegio condivide per intero e che si attaglia esattamente al caso di specie.
Con il quinto motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha accertato che i dividendi relativi alle “nuove” 20.328 azioni riferiti agli anni 1996 e 1997 erano già stati chiesti e ottenuti CP_2
dagli stessi attuali appellati nel pregresso giudizio avente ad oggetto i dividendi relativi alle “vecchie azioni” CP_2
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe “completamente travisato l'eccezione delle attuali appellanti, ritenendo erroneamente che si trattasse ancora di una contestazione in ordine alla correttezza dei conteggi relativi all'entità dei dividendi da loro pretesi con riferimento agli anni 1996 e 1997.
Le appellanti rappresentano di non aver affatto lamentato l'erroneità intrinseca dei conteggi emendati ex adverso in corso di causa in relazione ai dividendi percepiti nel 1996 e 1997 sulle “nuove” azioni da CP_2 Parte_1
e dalle sue tre figlie e neppure hanno chiesto al primo Giudice un
[...]
sindacato sulla correttezza dei conteggi relativi ai dividendi maturati negli anni 1996 e 1997 sulle “vecchie” azioni Evidenziano che ciò che CP_2
hanno chiesto è di prendere atto del fatto, nel giudizio inter partes, attualmente pendente in Cassazione relativo ai dividendi liquidati dal 1975 al 1997 sulle 20.328 “vecchie” azioni che i signori e prima di CP_2 CP_4
loro la loro dante causa avevano già chiesto e ottenuto da CP_6
da , da e da Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_5
30 anche i dividendi relativi alle “nuove” 20.328 azioni riferiti agli CP_2
esercizi sociali 1996 e 1997, che dunque sarebbero stati inammissibilmente da loro nuovamente chiesti nel presente giudizio. Tale fatto non solo sarebbe
“dimostrato dai documenti prodotti in primo grado sub docc. 52, 53, 54, 55 e
56, e cioè dai prospetti di calcolo redatti a suo tempo da in CP_6 relazione ai dividendi sulle “vecchie” azioni chiesti dalla stessa con CP_2
il ricorso per decreto ingiuntivo del 2004 che diede origine al procedimento attualmente in Cassazione, ma è stato anche ammesso dai signori . Parte CP_4
appellante, fa, al riguardo, presente che, a pagina 8 della prima memoria ex art. 183, al. 6, cod. proc. civ. depositata dai signori nel giudizio di CP_4 opposizione avverso l'esecuzione forzata presso terzi intrapresa dagli stessi sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 156/2019, i signori vi precisano quanto segue: “… la discrepanza su cui controparte CP_4
lungamente si sofferma alle pagg. 12 e 13 della propria comparsa di costituzione” (e cioè la comparsa di costituzione nella fase di merito del suddetto giudizio di opposizione all'esecuzione) “riferito” (recte; riferita)
“alla presenza di moltiplicatori differenti presenti nei prospetti allegati al decreto ingiuntivo ed al nostro nuovo prospetto sinottico (discrepanza che riguarda il numero delle azioni detenute dalle convenute e di spettanza di per i soli anni 1996 e 1997) è collegata ad un fatto sempre chiaro CP_6
e presente a tutte le parti di tutti questi giudizi, consistente nel raddoppio delle azioni stabilito con assemblea del 30.04.1996. Dunque le azioni delle tre OR per quei due anni sono 9036 e non 4518 ciascuna, mentre quelle della
Sig.ra sono 13548 e non 6774” . Pt_1
Secondo gli appellanti, quindi, “il “raddoppio” di cui alla nostra eccezione in argomento (e non già dell'eccezione di cui abbiamo riferito all'inizio del presente paragrafo) non è stato compiuto ex adverso nel presente giudizio, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, ma in quello attualmente pendente in Cassazione nel quale con riferimento agli anni 1996 e 1997 CP_6
e poi gli stessi attuali appellati hanno conseguentemente chiesto alle
[...]
attuali appellanti persone fisiche e poi ottenuto - e ciò è pacifico - sia i
31 dividendi relativi alle 20.328 “vecchie” azioni sia quelli relativi alle CP_2
20.328 “nuove” azioni . CP_2
Del pari inconferente sarebbe “l'ulteriore assunto del primo Giudice secondo cui sarebbe “…indiscutibile - e peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione - che gli importi, così come rettificati dagli attori in sede di prima memoria ed esposti nel prospetto di calcolo allegato alla seconda memoria, rappresentino il corretto risultato della moltiplicazione dei dividendi distribuiti in ciascun anno (1996-2003) per il numero delle “nuove” azioni di spettanza di detenute dalle convenute sino al Persona_1
2003 compreso, e siano in quanto tali esatti e dovuti.”
Parte appellante insiste, quindi, nell'istanza istruttoria proposta in primo grado in via subordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e concernente l'esibizione di copia autentica dei documenti allegati da al CP_6
ricorso per decreto ingiuntivo in data 4 febbraio 2004 e individuati con i numeri 32, 33, 34, 35 e 36.
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, chiarito che nel ricorso monitorio da cui è CP_6
originato il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione sopra indicata, ha rappresentato che, a seguito del giudizio conclusosi con la sentenza della Suprema Corte n. 13758/2003, era stata riconosciuta titolare di n. 20.504 azioni della possedute fiduciariamente, a partire CP_2
dal 24.3.75, dal fratello e poi dalle eredi Per_2 Controparte_12 CP_13
, e oltre che da che la sentenza
[...] CP_1 CP_5 Controparte_7
del Tribunale di Brescia del 6.6.85, confermata dalla Cassazione, aveva condannato in quanto erede di 1/3 dei beni del marito Controparte_12
, a restituire ad 6774 azioni, le di lei figlie , Persona_2 CP_6 Pt_1
e in quanto eredi dei restanti 2/3 a restituire 4518 azioni CP_1 CP_5
ciascuna e a restituire 576 azioni;
che in pendenza del Controparte_7
giudizio le signore e e in data Pt_1 Persona_3 CP_1
26.6.98, avevano trasferito alla , poi trasformata in Controparte_14
Con
tutte le azioni salvo 10 ciascuna;
che le azioni erano state trasferite alla
32 ricorrente, ma non i dividendi, ad esse relativi, dal 1975 al 31.12.98.
Ora, la sentenza del Tribunale di Brescia n.45/2006, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, conseguente al ricorso di cui si è detto, a pagina 18, dà atto che le opponenti (ossia le odierne appellanti) “non hanno formulato alcuna contestazione in merito alle somme richieste;
pertanto questo Tribunale ritiene che sia implicitamente riconosciuto che le somme richieste corrispondano esattamente all'entità degli utili spettanti ad e dovuti da ciascun socio”. Persona_1
La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza del 2019, che si ribadisce, ha deciso, in sede di rinvio, proprio in relazione al giudizio instaurato con il ricorso monitorio cui si è fatto cenno, ha quindi affrontato la questione del quantum dovuto dalle appellanti in merito alle vecchie azioni CP_2
Ebbene, con riguardo al motivo con cui le odierne appellanti avevano eccepito la presenza di errori di calcolo e di “moltiplicazioni relative agli anni
1996 e 1997”, rilevava che “in realtà negli atti di citazione in opposizione alcuna specifica contestazione è stata sollevata e negli atti di causa non è rinvenibile una censura specifica che consenta a questo Collegio di rilevare quali sarebbero gli errori e le “moltiplicazioni” in relazione agli importi indicati ed al criterio di calcolo analiticamente indicati in decreto ingiuntivo.
Ed invero, nell'atto di citazione datato 31 marzo 2004 e Parte_1
, e si sono limitate alla “contestazione degli Pt_1 CP_1 CP_5 assunti avversari e dei documenti e conteggi ex adverso prodotti” (cfr.. pg 2)
e a dedurre la mancata produzione del “conteggio relativo al preteso debito della sig.ta (pg. 6g.) senza dedurre alcunché circa il criterio Parte_8 di calcolo specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo e sull'importo ingiunto”.
Ebbene, tale statuizione è passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, volto a cassare la sentenza della Corte
d'Appello in parte qua.
E' quindi passata in giudicato la statuizione del Tribunale di Brescia secondo cui, le appellanti, non avevano mosso alcun rilievo in merito ai conteggi
33 effettuati in sede di ricorso monitorio, come peraltro verificato in questo giudizio per i motivi sopra visti.
Dall'allegato 11 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dinnanzi al Tribunale di Brescia, che si ripete è relativo alle nuove azioni ossia a quelle dovute a seguito dell'aumento di capitale del 1996, CP_2
risulta che parte appellante ha indicato le azioni su cui calcolare i dividendi per gli anni 1996 e 1997 nel seguente modo: 6774 per quanto riguarda e 4518 azioni ciascuna per quanto riguarda , Controparte_12 Pt_1
e CP_1 CP_5
Si tratta, quindi, del numero di azioni uguale a quello indicato nel ricorso monitorio, trattandosi delle nuove azioni ed è quindi corretto, in CP_2
quanto l'aumento di capitale aveva raddoppiato il numero delle azioni.
E' bene ricordare che, come riconosciuto dal Tribunale, l'allegato 11 conteneva evidenti errori di calcolo ed infatti le attrici, con l'allegato 21, hanno depositato la nuova tabella contenente l'esatto importo dei dividendi dovuti, per lo stesso numero di azioni già indicato per ciascuna convenuta.
Su queste basi, quindi, il motivo è infondato, non solo perché è sceso il giudicato sulla quantificazione dei dividendi sulle vecchie azioni ma CP_2
anche perché l'importo dovuto sulle nuove, per i motivi sopra svolti, è corretto.
Con il sesto motivo parte appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha condannato le appellanti al pagamento delle spese di lite.
Al riguardo fa presente che gli appellanti, a seguito di specifica eccezione, hanno ridotto il valore delle loro domande di ben 74.000,00 euro e pertanto il Tribunale, condannando le appellanti al pagamento delle spese avrebbe fatto errata applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., in quanto la decisione di costituirsi in giudizio da parte delle attuali appellanti, affrontando le relative spese, sarebbe derivata anche dall'esigenza di non essere costrette a pagare importi doppi rispetto a quelli risultanti dai parametri indicati dagli stessi signori nel loro atto di citazione e nei CP_4
34 documenti ivi allegati.
Il motivo è infondato, in quanto, quella delle appellate è una mera affermazione che peraltro contrasta con la linea difensiva sostenuta in primo grado, in cui tale argomento non era stato speso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione 260.000,01 – 520.000,00), avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quelli relativi all'attività istruttoria, in considerazione dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1963/22, pubblicata il 15.7.22 che, quindi, conferma.
Condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese del grado che liquida in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, in euro
2.552,00, per la “fase introduttiva”, in euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed in euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno Giuseppe Magnoli
35
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 962/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 21/05/2025
d a
Parte_1
OGGETTO:
[...]
CP_1 Cause in materia di
SIMONA Pt_1 rapporti societari - Sez. CP_2
Tutti con il patrocinio dell'avv. con il patrocinio dell'avv. GOFFI Spec. CP_3
. e
[...] Parte_2 Parte_3
APPELLANTi
c o n t r o
CP_4
[...] in proprio e quali eredi di SI IT
[...]
Tutti con il patrocinio dell'avv. BETTONI MANFREDI e AP
VA
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1963/2022, pubblicata il 15.7.22
CONCLUSIONI
1 LI appellanti
Piaccia all'ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, in riforma della sentenza appellata n. 1963 pubblicata in data 15 luglio 2022 resa inter partes dal Tribunale di
Brescia, Sez. Specializzata in materia di Impresa, notificata a mezzo PEC ai difensori delle appellanti in data 22 settembre 2022, e in accoglimento delle domande proposte dalle attuali appellanti, così g i u d i c a r e a) respingere, perché inammissibili e comunque infondate, le domande proposte dai signori
, e nel giudizio di primo grado inter Pt_4 CP_4 CP_3 CP_4
partes innanzi al Tribunale di Brescia sub R.G. 5965/2020 e nel presente giudizio nei confronti delle signore ved. Parte_1 Pt_1 Pt_1
e della e per l'effetto
[...] CP_1 CP_5 CP_2
assolverle da ogni avversaria pretesa;
b) condannare conseguentemente gli appellati alla restituzione in favore di di tutte le somme Parte_1
pagate loro dalla stessa in esecuzione totale, anche per conto di tutte le altre attuali appellanti, di tutte le condanne di cui alla gravata sentenza, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo;
c) in via subordinata istruttoria e senza inversione dell'onere della prova si chiede che sia ordinata ai signori ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione di copia CP_4
autentica dei documenti da n. 32 a n. 36 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Brescia della loro dante causa CP_6
in data 4 febbraio 2004, documenti già prodotti in copia semplice dalle appellanti sub docc. da 52 a 56 nel giudizio di primo grado;
d) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
LI appellati , e CP_4 CP_4 CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respingere l'appello proposto dalle signore , , Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_5
e dalla perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_2
esposte nella comparsa di costituzione;
Voglia pertanto confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1963/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché con condanna delle convenute ex
2 art.96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata dalla
Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, non essendo la ricostruzione delle domande svolte dalle parti in primo grado ed operata dal Tribunale oggetto di contestazione, ritiene di affidarsi parzialmente alla sintesi delle contrapposte domande delle parti in primo grado, come ricostruite dal Tribunale.
“1.- Gli attori , e in qualità di eredi di Pt_4 CP_3 CP_4 CP_4
deceduta in data 19.12.2014, hanno convenuto in Persona_1
giudizio le eredi di , ossia la moglie e le figlie Persona_2 Parte_1
, e nonché la , al fine di ottenere Pt_1 CP_1 CP_5 CP_2
la condanna delle convenute al pagamento in proprio favore delle somme corrispondenti ai dividendi percepiti da ciascuna di esse dal 1996 al 2003 in relazione alle 20904 azioni (rectius 203281 ) della società di CP_2
spettanza di emesse a titolo di raddoppio gratuito del Persona_1
capitale sociale deliberato in data 30 aprile 1996. 1.1.- I signori hanno CP_4
premesso che sorella della loro dante causa, alla morte Controparte_7
del padre aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1
di Brescia, con citazione notificata il 6.6.1986, le OR , CP_8 [...]
e nonché le eredi del fratello premorto , ossia la vedova Per_1 Pt_1 Per_2
e le figlie di questi, attuali convenute, al fine di far accertare la consistenza del patrimonio del padre defunto e vedersi attribuire la quota dei beni CP_3
ereditari di sua spettanza, fra cui azioni della in gran parte CP_2
intestate fiduciariamente da al figlio (oltre che, in CP_1 Per_2
misura inferiore, alla figlia . aderì alla CP_7 Persona_1
domanda dell'attrice, mentre le altre convenute conclusero per il suo rigetto.
All'esito di quel giudizio, definito con sentenza n. 13758/2003 della Corte di
Cassazione (cfr. doc. 1 di parte attrice), fu riconosciuta Persona_1
titolare della sua quota ereditaria delle azioni della (esattamente di CP_2
20904 azioni che le odierne convenute e furono Controparte_7
condannate a restituire ad ) avendo la Corte d'Appello di Brescia Persona_1
3 con la sentenza n. 291/2000 (cfr.doc. 2 di parte attrice) e la Cassazione con l'indicata sentenza n. 13758/2003, qualificato il rapporto intercorso tra e i figli e come intestazione fiduciaria delle CP_1 Per_2 CP_7
azioni della che per il 52% del totale dovevano riconoscersi di CP_2
proprietà di e, dunque, pro quota ereditaria, di CP_1 Persona_1
Seguì un giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dalle
[...]
convenute avverso il precetto loro intimato da per Persona_1
ottenere la consegna delle azioni in questione, conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 2643/2004…, all'esito del quale, in data 21.11.2003, le convenute provvidero all'intestazione delle azioni in favore di
[...]
e alla restituzione alla stessa degli importi dalle medesime Persona_1
percepiti a titolo di dividendi negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, senza corrispondere tuttavia alcunché in relazione ai dividendi percepiti negli anni dal 1975 al 1999. Al fine di conseguire il pagamento di tali somme,
[...]
chiese e ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo con il Persona_1
quale intimò alla sorella alle nipoti , e CP_7 Pt_1 CP_1 CP_5
alla cognata e alla nel
[...] Parte_1 Controparte_9
frattempo costituita tra le coeredi - alla quale, come si legge nella sentenza
2643/2004 del Tribunale di Brescia, in data 26.6.1998, Parte_1
e avevano trasferito le proprie azioni, CP_10 CP_1 CP_5
trattenendo ciascuna l'intestazione di n. 10 azioni e alla quale, in seguito ad operazione non meglio precisata in atti ma data per pacifica da tutte le parti,
è succeduta l'attuale convenuta - il pagamento dei dividendi CP_2
non percepiti distribuiti nel predetto intervallo di tempo sulle azioni CP_2
che le erano state restituite. Le opposizioni proposte da tutte le parti avverso il provvedimento monitorio furono riunite e respinte dal giudice di primo grado con sentenza n. 45/2006; la pronuncia di rigetto, impugnata in via autonoma da e congiuntamente da tutti gli altri Controparte_7 soccombenti, venne riformata dalla Corte d'appello che, con sentenza del 13 gennaio 2009, riunite le impugnazioni, dichiarò inammissibile la domanda azionata col decreto ingiuntivo in quanto coperta dal giudicato, ritenendo che
4 la domanda di pagamento dei dividendi dovesse considerarsi compresa in quella di corresponsione dei “frutti” maturati sui beni costituenti la quota ereditaria, originariamente proposta da nell'atto di Controparte_7
citazione notificato ai coeredi il 6.6.1986, cui aveva Persona_1
aderito. Avverso tale sentenza la dante causa degli odierni attori ha proposto ricorso in cassazione, a cui hanno resistito, con un unico controricorso, le controparti. La Corte di cassazione, con sentenza n. 24749/2014, ritenendo fondati il terzo ed il quarto motivo di gravame proposti da Persona_1
ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, fissando i
[...]
principi cui la medesima Corte, in diversa composizione, si sarebbe dovuta attenere nell'accertare se la domanda proposta da fosse o meno Per_1
coperta da giudicato esterno.
Con sentenza n. 156 del 28.1.2019, la Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio, ha respinto l'eccezione di giudicato, nonché quelle di prescrizione e di possesso in buona fede dei dividendi da parte delle odierne convenute e ha accolto la domanda di pagamento formulata dagli eredi di Persona_1
(revocando il decreto ingiuntivo in punto di decorrenza degli
[...] interessi)”.
“ Svolte tali premesse, gli attori hanno allegato che nell'anno 1996, in pendenza dei giudizi sopra indicati, l'assemblea dei soci della CP_2
deliberò un aumento gratuito del capitale sociale, raddoppiando le azioni della società; conseguentemente anche la loro dante causa, con la sentenza n.
2643/2004 del Tribunale di Brescia (cfr. doc. 4 di parte attrice), confermata dalla sentenza n. 601/2007 della Corte di Appello di Brescia (cfr. doc. 5 di parte attrice) e dalla sentenza n. 11649/2014 della Corte di cassazione (cfr. doc. 6 di parte attrice), vide riconosciuto il proprio diritto al raddoppio della quota di azioni già in sua titolarità, aggiungendo alle originarie 20904 azioni ulteriori 20904 azioni della Gli attori hanno, quindi, riferito che, in CP_2
esecuzione di tali pronunciamenti, la loro dante causa ricevette in data 10 settembre 2004 dalle convenute n. 20904 (recte 20.328) azioni della CP_2
ma non gli importi corrispondenti ai dividendi maturati e percepiti
[...]
5 dalle convenute su tali azioni a far tempo dal 1996 sino alla data della menzionata consegna, per la restituzione dei quali hanno, dunque, agito nel presente giudizio.”
Le convenute, odierne appellanti, si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate.
Eccepivano innanzitutto l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del divieto di parcellizzazione.
A tal fine deducevano quanto segue: “ promosse poi (con ricorso CP_6
per Decreto Ingiuntivo in data 4 febbraio 2004) un ulteriore giudizio contro le attuali comparenti per ottenere il pagamento dei dividendi sulle suddette
20.328 “vecchie azioni” distribuiti dal 1975 al 1998 (infra CP_2
anche solo il “pregresso procedimento”)1 . A tal proposito va preliminarmente osservato che allorché nel 2004 propose detto CP_6
giudizio avrebbe potuto ivi chiedere anche i dividendi oggetto della presente causa, essendo questi ultimi asseritamente maturati (sulle altre azioni emesse nel 1996) negli esercizi sociali dal 1996 al 2003. Le CP_2
avversarie domande sono dunque inammissibili prima ancora che infondate in applicazione del principio del divieto di parcellizzazione del credito in sede processuale”.
Eccepivano la prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 2949 e 2948 comma 4 c.c., con decorrenza dalla delibera assembleare del 30 aprile 1996.
Le convenute, nell'illustrare l'eccezione di prescrizione, facevano presente che “gli stessi attori riferiscono di aver più volte richiesto in via stragiudiziale alle comparenti il pagamento dei dividendi oggetto di causa.
Tali richieste sono state effettuate inizialmente da con un atto di CP_6
diffida notificato in data 10 gennaio 2005 alle comparenti e dalle stesse contestato (cfr. avv. doc. 7 e ns doc. 2); ma a tale data era già decorsa la prescrizione in relazione ai dividendi distribuiti ai soci dal 30 aprile 1996 sino al 30 aprile 1999. Successivamente e poi i suoi eredi hanno CP_6
reiterato la richiesta di pagamento dei dividendi oggetto del presente giudizio con lettere raccomandate del 16 novembre 2009 (cfr. avv. doc. 8),
6 poi con lettere raccomandate del 30 ottobre 2014 (cfr. avv. doc. 9) e infine con lettere raccomandate del 18 dicembre 2019 peraltro ricevute dalle comparenti il 14 e 15 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10).
Ne deriva che il preteso diritto azionato ex adverso al pagamento dei dividendi relativi alle “nuove azioni” della maturati dal 1996 CP_2
al 2003 si è interamente prescritto, essendo trascorsi ben più di cinque anni tra il 30 ottobre 2014, data delle penultime lettere di interruzione della prescrizione (cfr. avv. doc. 9), e il 18 dicembre 2019, data delle ultime lettere di interruzione della prescrizione”.
Le convenute eccepivano, altresì, il possesso di buona fede, nonché il giudicato formatosi sulle domande ereditarie definite con la sentenza della
Corte di cassazione13758/2003.
Nel merito e con particolare riferimento alla quantificazione dei dividendi pretesi dagli attori, rappresentavano che, dalla lettura del documento 11 di controparte in cui erano contenuti i conteggi, sarebbe risultata una pretesa di dividendi doppia rispetto al numero di azioni indicate.
Facevano altresì presente che le moltiplicazioni dedotte in questo giudizio erano state eseguite da “anche nel determinare gli importi da lei CP_6
stessa richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo del 2004 a titolo di dividendi sulle 20.328 “vecchie azioni” della del pari con CP_2
riferimento agli esercizi sociali 1996 e 1997”. Rappresentavano, quindi che,
“una parte delle somme chieste nel presente giudizio - e cioè i dividendi sulle
20.328 “nuove azioni” della di cui al prospetto prodotto ex CP_2
adverso sub doc. 11 relativi agli anni 1996 e 1997 (emendati dai suddetti errori) - sono già stati illegittimamente richiesti e ingiustamente ottenuti dai signori in esecuzione della menzionata sentenza della Corte d'Appello CP_4
di Brescia n. 156/2019 emessa nel pregresso procedimento avente appunto ad oggetto i dividendi sulle “vecchie “azioni” della (e non già CP_2
i dividendi oggetto del presente giudizio)”. Spiegavano, al riguardo, che “nel pregresso procedimento avente ad oggetto i dividendi liquidati dal 1975 al
1998 in relazione alle 20.328 “vecchie azioni” della consegnate ad CP_2
7 nel 2003, la menzionata sentenza della Corte d'Appello di CP_6
Brescia n. 156/2019 impugnata dalle comparenti in Cassazione, ha condannato “… per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di e quali eredi di Parte_5 CP_4 CP_4 CP_4
, delle seguenti somme: € 17.657,89; Persona_1 Controparte_7 vedova € 219.383,79; Jr. € Parte_1 Pt_1 Parte_1
146.310,66; € 146.310,66; di € 146.310,66; CP_1 CP_5
quale incorporante della € Controparte_11 Controparte_9
38.768,15 …”. Secondo le convenute, “la Corte bresciana ha però tratto acriticamente l'entità di tali condanne dalle mere deduzioni di CP_6
contenute nel menzionato ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato origine al relativo pregresso procedimento di opposizione pendente ora in
Cassazione (ns. doc. 4) nonché da alcuni prospetti redatti dalla stessa CP_6
e allegati a detto ricorso avversario: il tutto benché tali deduzioni e
[...] prospetti avversari fossero stati a suo tempo contestati dalle comparenti”
Va altresì segnalato che le convenute, con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. hanno altresì dedotto quanto segue:
“Peraltro, con riferimento alla signora risultano attualmente Parte_1
prodotti in giudizio soltanto l'atto di diffida notificato alla stessa in data 10 gennaio 2005 (avv. doc. 7) e la raccomandata di asserita interruzione della prescrizione in data 18 dicembre 2019 ricevuta l'8 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10), sicché il preteso diritto dei signori nei confronti di CP_4 Parte_1
è comunque prescritto anche in applicazione del termine di
[...]
prescrizione residuale di cui all'art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso.
Analogamente anche l'asserito diritto degli attori nei confronti di Pt_1
deve ritenersi prescritto in applicazione di tale termine di prescrizione
[...]
residuale ex art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso, dato che non risulta ricevuta da l'avversaria raccomandata del 2014 (cfr. avv. doc. Parte_1
9, carente della ricevuta di ritorno relativa a ed essendo Parte_1
trascorsi più di dieci anni tra il ricevimento in data 18 novembre 2009 da parte di quest'ultima della raccomandata di cui all'avv doc. 8 e il ricevimento
8 dell'ultimo atto interruttivo avversario in data 14 gennaio 2020 (avv. doc.
10).
Il Tribunale istruiva la causa documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, quindi, con la sentenza n. 1963/2022, pubblicata il 15.7.22, accoglieva la domanda, condannando le convenute al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale respingeva, innanzitutto, l'eccezione di indebita parcellizzazione della domanda attorea, secondo cui gli importi pretesi dai signori CP_4
avrebbero potuto essere richiesti unitamente a quelli relativi alle originarie
20904 azioni di cui è stata riconosciuta titolare in via Persona_1
definitiva con la sentenza 13758/2003 della Cassazione.
Secondo il Tribunale l'eccezione era infondata, in quanto “al momento della richiesta delle somme relative ai dividendi delle c.d. “vecchie azioni”
ossia al momento della proposizione da parte della dante causa degli CP_2
odierni attori del ricorso per decreto ingiuntivo del 4.2.2004, non era stato ancora riconosciuto in via giudiziale il diritto di al Persona_1
raddoppio della propria quota di capitale sociale (pari a ulteriori 20904 azioni della diritto che, come visto, è stato accertato solo con la CP_2
sentenza di questo tribunale n. 2643 del 14- 21 giugno 2004, confermata in grado appello dalla sentenza n. 601/2007 e in cassazione dalla pronuncia n.
11649/2014”.
Secondo il Tribunale, non aveva, inoltre, rilievo la circostanza che
[...]
avesse precedentemente partecipato all'assemblea del Persona_1
30.4.1996 in cui era stato deliberato l'aumento gratuito di capitale in oggetto, votandovi a favore, posto che, a quella data, non era stata ancora accertata la titolarità in capo alla medesima delle “prime” 20904 azioni (riconosciute solo con la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 291/2000) e tantomeno delle 20904 “nuove” azioni.
Il Tribunale respingeva, altresì, l'eccezione di giudicato formulata dalle convenute sul presupposto che l'espressione “frutti” contenuta nell'atto di
9 citazione con cui introdusse la causa del 1985-1986 nella Controparte_7
quale intervenne associandosi alle domande della Persona_1
sorella, dovesse ritenersi riferita ai (o comunque comprensiva dei) dividendi sulle azioni. Secondo le convenute, poiché detta richiesta inerente i “frutti” venne abbandonata nei successivi gradi di giudizio, su di essa si sarebbe formato il giudicato, atteso che i dividendi non sarebbero altro che una particolare specie (perché derivanti da un rapporto sociale) del più ampio genere costituito dai frutti civili.
Secondo il Tribunale l'eccezione era infondata, richiamando le considerazioni che la Corte d'Appello di Brescia aveva svolto, in sede di rinvio, nella causa originata dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da e relativo alla restituzione dei dividendi delle “prime” azioni CP_6
sia in ragione della ritenuta “assenza di qualsiasi riferimento alla CP_2
predetta domanda [n.d.r. di pagamento dei dividendi] nel 'nucleo decisorio imperativo' che, in base al principio di diritto cui questa Corte deve attenersi in sede di rinvio, costituisce il fondamento del giudicato”, con esclusione di qualsivoglia “incertezza in ordine al fatto che la domanda in questione non sia stata in alcun modo proposta ed esaminata, non potendosi, pertanto, ritenere la stessa coperta dal giudicato, senza necessità neanche di ricorrere al criterio sussidiario di interpretazione attraverso l'esame delle domande che ha precisato in adesione alle domande della sorella CP_6 CP_7 chiedendo 'accogliersi le conclusioni dell'attrice' e che, peraltro, per mera completezza di esame, per come riportate nella stessa sentenza, non menzionano in alcun modo né i 'frutti' né i dividendi delle azioni”; sia in considerazione della “differenza ontologica tra i frutti e i dividendi” che la
Corte d'appello ha delineato osservando che “mentre i frutti civili, tra cui rientrano gli interessi dei capitali, si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia e maturano giorno per giorno (artt. 820 e
821 cod. civ.), i dividendi nascono da un atto sociale che potrebbe non prevedere alcuna distribuzione” sicché la domanda inerente i dividendi non potrebbe comunque “ritenersi coperta dal giudicato in virtù del principio per
10 cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi il giudicato sul capitale copre anche la domanda relativa ai frutti”.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute. Il Tribunale, osservava, innanzitutto, che la domanda attorea aveva ad oggetto “non già il pagamento di dividendi preteso dal socio nei confronti della società, quanto la restituzione, pretesa dall'erede del predetto socio nei confronti degli altri soci, di importi corrispondenti ai dividendi da questi ultimi percepiti quali intestatari fiduciari delle azioni in luogo del dante causa della parte istante. Rilevava, infatti, che “il negozio intercorso tra e ”, era “stato, infatti giudizialmente qualificato, con CP_3 Persona_2 accertamento passato in giudicato, alla stregua di un “contratto fiduciario in base al quale poteva disporre dei beni intestati CP_1
fiduciariamente ai figli e i quali, riconoscendo i diritti del Per_2 Pt_6
padre, s'impegnarono a eseguirne la volontà e cioè a dare adempimento a quanto da questi disposto”.
Il Tribunale condivideva, quindi, “quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Brescia nella menzionata pronuncia n. 156/2019 in punto di inapplicabilità alla fattispecie in oggetto del termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948
c.c. n. 4, applicabile “agli interessi e in generale, a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, così come del termine breve di prescrizione in materia di società di cui all'art. 2949 c.c., applicabile ai diritti che derivano dai rapporti sociali (che sono quelli che si istituiscono tra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società ovvero dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale), in quanto, come sopra rilevato, “nel caso di specie l'oggetto della domanda non
è il pagamento dei dividendi ma la restituzione dei dividendi già percepiti dagli intestatari fiduciari delle azioni sulla base di un'obbligazione che non trova la sua fonte nel contratto sociale o in una deliberazione della società
(che ha esattamente previsto la distribuzione degli utili in favore di chi ne era intestatario) ma nel pactum fiduciae”. Conseguentemente, secondo il
Tribunale, il termine operante era quello della prescrizione ordinaria di cui
11 all'art. 2946 c.c., validamente interrotto da e dai suoi Persona_1
eredi con le missive succedutesi negli anni 2005, 2009, 2014 e 2019 (cfr. doc.
7, 8, 9 e 10 di parte attrice).
Il Tribunale riteneva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa al possesso di buona fede, in quanto i dividendi non potrebbero considerarsi
“frutti civili” ai sensi e agli effetti degli artt. 820, 821 e 1148 c.c., con motivazioni analoghe a quelle contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia, già sintetizzate.
Venendo al quantum da corrispondere agli attori, il Tribunale, dopo aver rilevato che gli attori, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. avevano rettificato gli importi oggetto di pretesa, riconoscendo taluni errori di calcolo contenuti in atto di citazione, riteneva che le somme così determinate fossero dovute. Secondo il Tribunale, era infatti, “documentale e pacifico il numero di azioni restituite dalle convenute agli attori in adempimento della sentenza n. 2643/2004 di questo Tribunale su cui calcolare gli importi corrispondenti ai dividendi percepiti dalle convenute dal
1996 al 2003”. Si trattava “delle 20904 “nuove” azioni dalle quali CP_2
andavano sottratte le 576 azioni detenute nel periodo suddetto da CP_7
, non convenuta in giudizio. Il Tribunale, faceva, quindi, presente che,
[...]
a seguito della rettifica di cui si è detto, la quantificazione delle azioni oggetto di aumento di capitale era pari a 20328 azioni di spettanza di Persona_1
detenute dalle sole convenute (con esclusione delle 576 di
[...] CP_7
sino al 2003. Il Tribunale rilevava che dal prospetto di calcolo,
[...]
allegato alla seconda memoria di parte attrice, le azioni considerate per il calcolo dei dividendi erano solo le predette 20328 azioni e che era
“documentato il dividendo percepito per ciascun anno, avendo gli attori prodotto sub docc.
9-12 i verbali delle assemblee dei soci della in CP_2
occasione delle quali è stato volta per volta deliberato il dividendo da distribuire ai soci”. Il Tribunale riteneva, quindi, che “l'unica circostanziata eccezione svolta da parte convenuta in punto di quantum” atteneva “alla asserita presenza di indebite “moltiplicazioni relative agli anni 1996 e 1997”,
12 in quanto parte attrice “avrebbe domandato “con riferimento ai dividendi sulle nuove azioni della relativi agli anni 1996 e 1997 un CP_2
importo doppio rispetto a quello risultante dall'applicazione degli asseriti fattori di moltiplicazione ('numero di azioni' e 'dividendo'), indicati nel suddetto prospetto elaborato dai signori e ciò in quanto “detti dividendi CP_4
sono già stati di fatto richiesti - e ottenuti - dai signori nel più volte CP_4
menzionato pregresso procedimento inter partes attualmente pendente in
Cassazione”.
Secondo il Tribunale la contestazione non meritava accoglimento, in quanto i conteggi esposti nel prospetto di calcolo allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice non evidenziavano alcun raddoppio e che “la lamentata erroneità dei conteggi sulla base dei quali sarebbero state domandate e riconosciute le somme oggetto di ingiunzione nel giudizio relativo ai dividendi percepiti sulle “vecchie” azioni non CP_2
rileverebbe comunque nel presente procedimento, che concerne gli importi corrispondenti ai dividendi sulle “nuove” azioni . Secondo il CP_2
Tribunale era, infine, “indiscutibile - e peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione - che gli importi, così come rettificati dagli attori in sede di prima memoria ed esposti nel prospetto di calcolo allegato alla seconda memoria, rappresentino il corretto risultato della moltiplicazione dei dividendi distribuiti in ciascun anno (1996-2003) per il numero delle “nuove” azioni di spettanza di detenute dalle convenute sino al Persona_1
2003 compreso, e siano in quanto tali esatti e dovuti”.
Il Tribunale stabiliva che su tali importi decorressero gli interessi al saggio legale a far data dalla prima intimazione stragiudiziale del 10.1.2005 e che dalla data della domanda gli interessi andassero determinati nella misura di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 (cfr. art. 1284, 4° comma, c.c.).
Seguiva, infine, la condanna delle convenute alle spese di lite.
Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_5 CP_2
proponevano congiuntamente appello, affidandosi a sette motivi.
[...]
Si costituivano gli appellati , e in CP_4 CP_4 CP_4
13 proprio e quali eredi di , circostanza data per pacifica anche da Parte_5
parte appellante negli atti successivi.
All'udienza dell'8 febbraio 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 maggio
2025.
A tale udienza, le parti le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e parte appellante depositava, tra l'altro, copia della sentenza della
Corte di cassazione numero 12353/2023, con cui il Supremo collegio ha accolto parzialmente il terzo motivo, in punto decorrenza del termine prescrizionale, cassando, sul punto, la Sentenza della Corte d'Appello di
Brescia n. 156/2019
La Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva, quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado e fondata sulla ritenuta parcellizzazione della pretesa creditoria, in quanto il diritto oggetto del presente giudizio sarebbe sorto solo in conseguenza dell'accertamento della titolarità delle azioni di cui si discute, avvenuto con la sentenza del Tribunale di Brescia n. n. 2643 del 14- 21 giugno 2004, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello con sentenza
601/07 e da quella della Corte di cassazione n. 11649/2014.
Secondo parte appellante, il diritto alla restituzione dei frutti, cui andrebbero equiparati i dividendi, non richiede il previo accertamento della proprietà della cosa e, in ogni caso, la titolarità della quota sociale include il diritto a percepire eventuali dividendi.
Parte appellante rileva che, all'Assemblea del 30 aprile 1996, cui CP_6
aveva partecipato, la stessa aveva già chiesto giudizialmente la
[...] consegna delle “vecchie” azioni sicché ben sapeva quale entità CP_2
avrebbe conseguentemente potuto avere la sua partecipazione azionaria a seguito del raddoppio del capitale sociale della CP_2
14 Faceva, al riguardo, presente che “dopo aver ottenuto le CP_6
“vecchie” azioni ma PRIMA (maiuscolo dell'appellante ndr) che il CP_2
Tribunale di Brescia con sentenza n. 2643 del 14-21 giugno 2004 riconoscesse il suo diritto sulle “nuove” azioni (preteso con la CP_2
menzionata domanda del 29 settembre 2000)”, chiese - seppur in parte - i dividendi nel frattempo maturati su tali “nuove” azioni, dividendi poi chiesti un'altra volta da suoi eredi nel presente giudizio”. Rilevava, al riguardo, che il Tribunale aveva trascurato un fatto decisivo e cioè che, come era stato ammesso dagli stessi signori cfr. avv. prima memoria ex art. 183, al. 6, CP_4
cod. proc. civ. in Trib. nel menzionato giudizio di opposizione all'esecuzione, ns. doc. 49 in Trib., p. 8, righe 12-22) il ricorso per decreto ingiuntivo di del 4 febbraio 2004 contiene - seppure solo in CP_6
relazione agli esercizi sociali degli anni 1996 e 1997 - la domanda di pagamento dei dividendi maturati sulle “nuove” azioni oggetto del presente giudizio, domanda poi reiterata ex adverso nel giudizio di opposizione a tale decreto ingiuntivo e accolta da ultimo dalla sentenza inter partes di codesta ecc.ma Corte n. 156/2019 ora al vaglio della Corte di Cassazione”.
Secondo l'appellante “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto o per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur DIVERSI
(maiuscolo dell'appellante ndr), fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, concretizzante la vicenda da cui deriva la controversia”.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto fatto presente che i dividendi, come si avrà modo di spiegare in merito al terzo motivo, non sono equiparabili ai frutti civili.
Occorre, quindi, innanzitutto prendere posizione sulle argomentazioni svolte dagli appellanti in relazione ai principi desumibili dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14143/21, che a sua volta si è fondata, facendone ampi richiami, alla sentenza delle SU 4090/17.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite era, innanzitutto, assai diverso rispetto a
15 quello oggetto del presente giudizio, avendo ad oggetto la domanda di un lavoratore, al “ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo”, proposta successivamente “ad altra anch'essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa”.
La diversità consiste nel fatto che, nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, tutti gli elementi costitutivi affermati dall'attore erano già presenti al momento della prima domanda, mentre, nel nostro caso, come si è già visto, al momento della proposizione del ricorso monitorio avente ad oggetto i dividendi delle vecchie azioni non era ancora stata accertata la CP_2
titolarità delle nuove azioni e quindi difettava il presupposto stesso CP_2
per poter chiedere i dividendi su tali nuove azioni.
Va, in ogni caso, rilevato che le Sezioni Unite, con la sentenza suindicata, hanno, innanzitutto, fatto presente che “La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa”, affermando che “la mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione”
Le Sezioni Unite hanno, quindi, fatto presente che “una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore” e che “l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da
16 un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia”.
Le SU hanno altresì considerato che “se è vero, infatti, che la citata disciplina
(quella in tema di connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato ndr) ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi”.
A questo riguardo le Sezioni Unite hanno ricordato che “l'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la
"duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale”.
Le Sezioni Unite, in ogni caso, prendendo spunto dalla “giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, "evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito"” hanno statuito che “se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso
17 deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo- possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento”.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che il creditore “deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce”, affermando che l'interesse di cui all'art. 100
c.p.c. investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative modalità di proposizione”.
Secondo le Sezioni Unite, “non si tratta quindi di valutare "caso per caso" (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente)
l'azionabilità separata dei diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico”. “Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo”.
In conclusione le SU hanno affermato il seguente principio di diritto: "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal
18 convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.".
Ciò posto, questa Corte ritiene, innanzitutto, che, nel nostro caso, non si verta in un'ipotesi in cui il creditore avrebbe potuto far valere due o più diritti di credito, relativi a uno stesso rapporto di durata, in un solo processo, dal momento che il credito relativo ai nuovi dividendi aveva come presupposto l'accertamento della titolarità, in capo del creditore, delle azioni oggetto dell'aumento di capitale del 1996.
Tale accertamento è intervenuto solo con la sentenza n. 2643 del giugno
2004, successiva, quindi, al ricorso monitorio avente ad oggetto i dividendi delle vecchie azioni CP_2
Anche a prescindere da questa considerazione assorbente, le due azioni, quelle relative ai dividendi delle vecchie azioni e quelli della nuove CP_2
azioni, non erano suscettibili di iscriversi un uno stesso ambito di giudicato, anche solo potenziale. Ed infatti, proprio perché il loro presupposto era costituito dalla titolarità, prima delle vecchie e poi delle nuove azioni non vi era la possibilità di giudicati contrastanti. CP_2
Certamente, inoltre, i due diritti, quello dei dividendi sulle vecchie azioni e quello dei dividendi sulle nuove, si fondavano su fatti costitutivi diversi, dati appunto dagli accertamenti delle rispettive titolarità delle azioni sottostanti.
Deve, in ogni caso, osservarsi che, anche a prescindere da queste considerazioni, aveva un interesse ad agire separatamente per CP_6
chiedere la restituzione dei dividendi sulle vecchie e sulle nuove azioni
Ed infatti, in mancanza di un accertamento della titolarità delle CP_2
nuove azioni ed agendo congiuntamente per i dividendi sulle CP_2
vecchie e sulle nuove azioni si sarebbe esposta a un rigetto della CP_2
domanda sui dividendi delle nuove azioni oppure sarebbe stata costretta a non avvalersi del rito monitorio, come in effetti accaduto per i dividendi delle vecchie azioni oppure ancora sarebbe stata costretta a procrastinare CP_2
19 l'esercizio del diritto ai dividendi sulle vecchie azioni in attesa della CP_2
definizione del giudizio in cui si controverteva sulla titolarità delle nuove.
Le motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione sono, quindi, corrette e il motivo è, pertanto, infondato
Con il secondo motivo le appellanti censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione e ciò sia con riferimento al decorso del termine di prescrizione quinquennale sia con riferimento al decorso del termine di prescrizione decennale, con riguardo alle sole appellanti e Parte_1 Parte_1
Secondo parte appellante, “le azioni che hanno prodotto i dividendi di cui è causa non hanno nulla a che vedere con il negozio che sarebbe intercorso tra e di cui discorre la sentenza impugnata”, in quanto “il CP_3 Persona_2
preteso diritto ai dividendi oggetto del presente giudizio è sorto in conseguenza di un raddoppio del capitale sociale della CP_2 deliberato dai soci in data 30 aprile 1996”, oltre sedici anni dalla morte di e dopo oltre diciotto anni da quella di Osserva, Persona_2 CP_1
quindi, parte appellante che “il diritto preteso ex adverso deriva da un evento di natura societaria”, consistente nella “distribuzione di dividendi da parte di una società (la ) a determinati suoi soci (le attuali appellanti) CP_2
piuttosto che ad altri ( , distribuzione che, diversamente da CP_6
quanto assume la gravata sentenza (cfr. p. 9, righe 15-19), deriva da partecipazioni societarie originariamente acquisite in via diretta dalle attuali appellanti nonché dalle delibere societarie di distribuzione degli utili succedutesi negli anni dal 1996 al 2003 e non certo dall'asserito pactum fiduciae tra e di cui discorre la gravata sentenza, e ciò CP_3 Persona_2
per l'incontestabile fatto che tale patto non poteva avere ad oggetto le azioni su cui sono maturati i dividendi oggetto di causa emesse dalla CP_2
oltre sedici anni dopo la morte di entrambi”.
Parte appellante ribadiva, inoltre, le argomentazioni spese in ordine all'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4 c .c.,
Parte appellante censura altresì la sentenza appellata nella parte in cui non ha
20 rilevato che, anche considerando il termine decennale, lo stesso non sarebbe stato validamente interrotto nei confronti di e di Parte_1 Pt_1
[...]
Al riguardo osserva che non corrisponderebbe al vero che il termine sarebbe stato validamente interrotto da e dai suoi eredi con le Persona_1
missive succedutesi negli anni 2005, 2009, 2014 e 2019. Ed infatti, con riferimento ai dividendi richiesti alla signora “i signori Parte_1
hanno prodotto soltanto un atto di diffida notificato alla stessa in data CP_4
10 gennaio 2005 (avv. doc. 7 in Trib.) e una raccomandata di asserita interruzione della prescrizione datata 18 dicembre 2019 ricevuta da Parte_1
il 14 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10 in Trib.), e cioè oltre quindici
[...]
anni dopo il suddetto atto di diffida. Nessuna delle lettere raccomandate del
16 novembre 2009 e del 30 ottobre 2014, è stata infatti inviata a Parte_1
e tantomeno sarebbe stata dalla stessa ricevuta (cfr. avv. docc. 8 e 9
[...] in Trib.)”. Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che il preteso diritto dei signori nei confronti di CP_4 Parte_1
era prescritto (anche) in applicazione del residuale termine di
[...] prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
Analogo errore sarebbe stato commesso con riguardo all'interruzione della prescrizione nei confronti di . Parte_1
Parte appellante rilevava, infatti, che “l'avversaria raccomandata di asserita interruzione della prescrizione in data 30 ottobre 2014 prodotta dai signori nnanzi al Tribunale è carente della ricevuta di ritorno relativa a CP_4 Pt_1
(cfr. l'avv. doc. 9 in Trib.), sicché non è provato che quest'ultima
[...] abbia ricevuto (come in effetti non ha ricevuto) tale raccomandata”. Su queste basi, considerato che “sono trascorsi più di dieci anni tra il 18 novembre 2009
– data in cui ha ricevuto la raccomandata del 16 novembre Parte_1
2009 (cfr. avv. doc. 8 in Trib.) - e il 14 gennaio 2020 - data in cui l'ultimo preteso atto interruttivo avversario datato 18 dicembre 2019 è stato ricevuto dalla medesima (cfr. avv. doc. 10 in Trib.) - il preteso diritto Parte_1
azionato ex adverso nei confronti della stessa attuale appellante deve appunto
21 ritenersi prescritto anche ai sensi dell'art. 2946 cod. civ”.
Il motivo è infondato.
Va, a questo riguardo, osservato che la Corte di cassazione con la sentenza prodotta da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, ha tra l'altro confermato la decisione della Corte di Appello di Brescia che aveva deciso, con riguardo all'applicazione della prescrizione ordinaria o di quella quinquennale, analogamente a quanto fatto dal Tribunale di Brescia con la sentenza impugnata. Ebbene la Suprema Corte, con motivazione cui si intende dare seguito, ha statuito che “non ha errato la sentenza impugnata a ritenere applicabile alla domanda di pagamento dei dividendi percetti dal fiduciario, e non riversati al fiduciante, la generale disposizione in tema di prescrizione dei diritti, di cui all'art. 2946 c.c. La decisione è coerente con i principî enunciati da questa Corte, secondo cui il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2949, comma primo, c.c. per «i diritti che derivano dai rapporti sociali» attiene solo a quei diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in diretta dipendenza con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti, che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici
(cfr. Cass. 14 marzo 2017, n. 6561, in tema di azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare la società, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della sua quota;
Cass. 5 luglio
2016, n. 13686; Cass. 24 giugno 2015, n. 13084, in tema di finanziamento del socio alla società; Cass. 27 luglio 2004, n. 14094; Cass. 1° giugno 1993,
n. 6107).
Resta, dunque, inapplicabile la prescrizione breve, qual è la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., avente carattere speciale rispetto al regime prescrizionale ordinario. Neppure doveva applicarsi la disposizione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., secondo cui è soggetto alla prescrizione di cinque anni il debito degli «interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: non rientra, invero,
22 nella fattispecie il debito del fiduciario di riversare quanto riscosso in relazione alle azioni fiduciariamente intestate per conto del fiduciante, sia perché non si tratta di somme dovute per il godimento di un bene, sia perché
l'obbligo gravante sul fiduciario di riversare gli utili non è in sé obbligazione periodica”.
Le motivazioni del Tribunale sono, quindi, corrette.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione decennale, formulata in subordine, nei confronti di e . Controparte_12 Parte_1
Come si ricorderà, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. le appellanti hanno dedotto che “con riferimento alla signora Parte_1 risultano attualmente prodotti in giudizio soltanto l'atto di diffida notificato alla stessa in data 10 gennaio 2005 (avv. doc. 7) e la raccomandata di asserita interruzione della prescrizione in data 18 dicembre 2019 ricevuta l'8 gennaio
2020 (cfr. avv. doc. 10), sicché il preteso diritto dei signori ei confronti CP_4
di è comunque prescritto anche in applicazione del termine Parte_1
di prescrizione residuale di cui all'art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso.
Analogamente anche l'asserito diritto degli attori nei confronti di Pt_1
deve ritenersi prescritto in applicazione di tale termine di prescrizione
[...]
residuale ex art. 2946 cod. civ. indicato ex adverso, dato che non risulta ricevuta da l'avversaria raccomandata del 2014 (cfr. avv. doc. Parte_1
9, carente della ricevuta di ritorno relativa a ed essendo Parte_1
trascorsi più di dieci anni tra il ricevimento in data 18 novembre 2009 da parte di quest'ultima della raccomandata di cui all'avv doc. 8 e il ricevimento dell'ultimo atto interruttivo avversario in data 14 gennaio 2020 (avv. doc.
10).”
Nella comparsa di risposta dinnanzi al Tribunale di Brescia, le appellanti nulla avevano eccepito quanto alla ricezione delle diffide in questione.
Ed infatti, sul punto, avevano rappresentato quanto segue: “Orbene, gli stessi attori riferiscono di aver più volte richiesto in via stragiudiziale alle comparenti il pagamento dei dividendi oggetto di causa. Tali richieste sono state effettuate inizialmente da con un atto di diffida notificato CP_6
23 in data 10 gennaio 2005 alle comparenti e dalle stesse contestato (cfr. avv. doc. 7 e ns doc. 2); ma a tale data era decorsa la prescrizione in relazione ai dividendi distribuiti ai soci dal 30 aprile 1996 sino al 30 aprile 1999.
Successivamente e poi i suoi eredi hanno reiterato la richiesta CP_6
di pagamento dei dividendi oggetto del presente giudizio con lettere raccomandate del 16 novembre 2009 (cfr. avv. doc. 8), poi con lettere raccomandate del 30 ottobre 2014 (cfr. avv. doc. 9) e infine con lettere raccomandate del 18 dicembre 2019 peraltro ricevute dalle comparenti il 14
e 15 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10)”.
Dal contenuto di questi passaggi si desume chiaramente che le convenute, comprese e , non hanno negato la ricezione di Parte_7 Parte_1
tutti gli atti di messa in mora indicati dagli attori, precisandone soltanto, e limitatamente alla raccomandata del 18 dicembre 2019, la data di ricezione.
Anzi la lettura del passaggio sopra trascritto, autorizza l'interprete a considerare la ricezione di tutte le diffide, come ammessa dalle stesse convenute, sia pure con la precisazione della data di ricezione della raccomandata del 18 dicembre 2019.
Ed infatti, dopo aver fatto presente che “gli stessi attori riferiscono di aver più volte richiesto in via stragiudiziale alle comparenti il pagamento dei dividendi oggetto di causa”, nel periodo successivo, separato da un punto ed utilizzando l'indicativo, affermano: “Tali richieste sono state effettuate inizialmente da con un atto di diffida notificato in data 10 CP_6
gennaio 2005 alle comparenti e dalle stesse contestato (cfr. avv. doc. 7 e ns doc. 2); ma a tale data era decorsa la prescrizione in relazione ai dividendi distribuiti ai soci dal 30 aprile 1996 sino al 30 aprile 1999. Successivamente
e poi i suoi eredi hanno reiterato la richiesta di pagamento dei CP_6
dividendi oggetto del presente giudizio con lettere raccomandate del 16 novembre 2009 (cfr. avv. doc. 8), poi con lettere raccomandate del 30 ottobre
2014 (cfr. avv. doc. 9) e infine con lettere raccomandate del 18 dicembre
2019 peraltro ricevute dalle comparenti il 14 e 15 gennaio 2020 (cfr. avv. doc. 10)”. Proprio l'uso dell'indicativo e non del condizionale, implica che
24 la ricezione delle diffide non è stata indicata come meramente riferita dalle attrici, ma è stata riconosciuta come verificatasi, sia pure con la precisazione della data di ricezione della raccomandata del 18 dicembre 2019.
Inammissibilmente, quindi, le odierne appellanti, solo con la seconda memoria istruttoria, ha negato un fatto incontroverso, vale a dire la ricezione di tutte le diffide, o rispetto al quale avevano assunto una posizione incompatibile con la sua negazione.
La doglianza, quindi, in quanto basata proprio su tale negazione inammissibile, è infondata.
Va peraltro considerato che, con riguardo all'eccezione formulata da Pt_1
l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine
[...]
dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento -, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio.
Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006 (Rv. 589781 - 01).
Come si è visto non ha contestato la ricezione e, quindi, anche Parte_1
sotto questo profilo, il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di possesso di buona fede.
L'appellante, dopo aver evidenziato che nessuna norma dispone che i frutti civili debbano maturare, come afferma il Tribunale, “automaticamente”, osserva che la circostanza secondo cui i dividendi vengono percepiti dal socio solo a seguito di una delibera assembleare (e cioè ad “…un atto sociale incerto nel quando e nel quantum…”), sarebbe del tutto irrilevante. Secondo
l'appellante sarebbe altresì errata l'affermazione secondo cui i dividendi non
25 sarebbero frutti civili perché non trarrebbero “…origine in via diretta dal capitale sociale che il singolo socio ha contribuito a costituire con il suo conferimento…”, derivando piuttosto dal risultato dell'esercizio sociale. Ed infatti, argomenta l'appellante, il conferimento del bene alla società da parte del socio “è invero effettuato per l'esercizio in comune di un'attività economica “…allo scopo di dividerne gli utili” (cfr. art. 2247 cod. civ). Il motivo è infondato.
Anche in questo caso, la Corte di cassazione, con la sentenza su richiamata e decidendo su identica questione ma riferita alle vecchie azioni ha CP_2
rigettato il primo motivo di ricorso, concernente appunto la censura avverso il capo della sentenza della Corte d'Appello che, con motivazione analoga a quella del Tribunale, aveva rigettato il motivo di appello con cui le odierne appellanti si dolevano del mancato accoglimento dell'eccezione del possesso secondo buona fede.
Ebbene, la Suprema Corte, con motivazione cui si intende dare seguito, ha respinto il motivo, pur con motivazione differente rispetto a quella della
Corte d'Appello e, quindi, del Tribunale.
La Suprema Corte non ha, in particolare, accolto la tesi dei ricorrenti, attuali appellanti, secondo cui “dovendo qualificarsi i dividendi azionari quali frutti civili delle partecipazioni, trovino applicazione gli artt. 1147, comma 3, e
1148 c.c., il primo che configura la buona fede come presunta, reputandola sufficiente al tempo dell'acquisto, il secondo che attribuisce al possessore di buona fede il diritto di mantenere i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale”.
La Suprema Corte ha, sul punto, formulato espressamente il seguente principio di diritto, applicabile per intero al presente giudizio: «In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt.
1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde
26 il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e sugli stessi sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora”.
Il motivo è, quindi, infondato.
Parte appellante, con il quarto motivo, censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di giudicato.
Al riguardo osserva che il Tribunale ha “fatto malgoverno dei principi espressi dalla suddetta sentenza del Supremo Collegio n. 2479/2014” secondo cui “…il giudicato trova il suo originale ed autosufficiente fondamento nel proprio nucleo decisorio imperativo, così da dover essere definito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione che lo sorregge;
mentre il ricorso, in sede interpretativa, alla domanda di parte, o ad altre risultanze esterne al titolo, si legittima solo in via residuale, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito dell'esame ex se degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione”. Secondo l'appellante è proprio dall'esame di tutti gli “elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale” costituenti il “giudicato” nel pregresso giudizio ereditario inter partes che nella specie risulterebbe l'obbiettiva incertezza sull'estensione del giudicato. Rileva l'appellante che “la sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 156/2019 (cfr. ns. doc. 9 in Trib., p. 12) si è invero erroneamente limitata ad esaminare la sentenza n. 772/1994 emessa dal
Tribunale di Brescia nel pregresso giudizio ereditario (cfr. ns. doc. 16 in
Trib.). Senonché, sostiene l'appellante, tale sentenza del Tribunale di Brescia
è stata sostituita dalla sentenza di secondo grado emessa nel corso del giudizio ereditario medesimo, e cioè dalla pronuncia della Corte d'Appello di Brescia n. 291/2000 (cfr. ns. doc. 12 in Trib.) che ha appunto riformato la suddetta sentenza di primo grado”. Rileva, quindi, l'appellante che “in tale pronuncia di secondo grado sono trascritte - a pagina 4 - le conclusioni di
27 in cui quest'ultima conferma che la sentenza di primo grado del CP_6
Tribunale di Brescia n. 772/1994 aveva riportato “in maniera incompleta” le conclusioni delle parti, limitandosi appunto ad indicare quali conclusioni definitive di “accogliersi le conclusioni dell'attrice”, senza CP_6
tuttavia specificare se in sede di precisazione delle conclusioni CP_6
si fosse riferita – “come in effetti si era riferita (cfr. ns. doc. 13 in Trib., p. 2
e p. 6; ns. doc. 14 in Trib., pp. 9, 14, 15, nonché la p. 9, righe 7-10 della
“memoria di replica e riepilogativa delle difese” di 21 febbraio CP_6
2000, ns. doc. 35 in Trib.) - alle conclusioni di di cui Controparte_7
all'atto di citazione (che comprendevano la richiesta di corresponsione dei frutti delle azioni oppure si fosse riferita alle diverse CP_2
conclusioni di riportate nella sentenza stessa”. Secondo CP_7
l'appellante, poiché dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 772/1994 e dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 291/2000 che l'ha sostituita non può dunque trarsi alcuna certezza in ordine all'esatto contenuto delle domande proposte da in tale giudizio, e ciò proprio perché le CP_6
conclusioni della stessa dante causa degli attuali appellati ivi riportate, come attestato da tale sentenza di secondo grado, erano INCOMPLETE (maiuscolo di parte appellante ndr), la sentenza impugnata avrebbe dovuto, secondo l'appellante e come indicato dalla Corte di Cassazione, ricorrere in sede interpretativa “alla domanda di parte, o ad altre risultanze esterne al titolo”.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le domande proposte e precisate da nel pregresso giudizio CP_6
ereditario, “comprendevano anche la domanda relativa ai frutti prodotti dalle
“vecchie” azioni ME rivendicate in detto giudizio ex adverso;
“vecchie” azioni di cui le “nuove” azioni (e conseguentemente a fortiori i relativi dividendi) - per il caso in cui queste ultime non fossero ritenute rappresentative di un rapporto sociale sorto ex novo a seguito della delibera in data 30 aprile 1996 - sarebbero a loro volta i frutti”. Parte appellante lamenta che il Tribunale, non avrebbe preso in considerazione tali deduzioni.
Il motivo è infondato.
28 Va, infatti, preso atto che, anche in questo caso, la Corte di cassazione, con motivazione che si intende richiamare, ha rigettato l'analogo motivo di ricorso avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la stessa eccezione di giudicato, oggetto del presente giudizio. Come già evidenziato, il
Tribunale ha richiamato, dandovi seguito i principali passaggi motivazionali della sentenza della Corte di Appello di Brescia.
Ciò posto, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza 156/19, confermata sul punto dalla Suprema Corte ha così motivato il rigetto dell'eccezione di giudicato: “Orbene, esaminando il dispositivo della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 772/1994, si ricava che non è stata fatta alcuna menzione della domanda relativa al pagamento dei dividendi;
il dispositivo, infatti, così prevede: “… respinge le domande proposte da Controparte_7
(relativamente agli immobili e alle azioni di cui alla successione CP_2
paterna”. Anche nella motivazione della citata sentenza manca qualsiasi riferimento alla domanda di dividendi, posto che il Tribunale ha rilevato che
“con una prima domanda l'attrice chiede che venga accertato o costituito il proprio diritto su un quinto delle azioni della ” ed esaminando CP_2 tale domanda ha ritenuto che “ non era proprietario delle CP_1
azioni intestate fiduciariamente al figlio e alle figlie ma vantava un diritto alla retrocessione delle stesse. Tale diritto, avendo natura relativa, risultava prescrivibile nel termine ordinario di dieci anni”. L'assenza di qualsiasi riferimento alla predetta domanda nel “nucleo decisorio imperativo” che, in base al principio di diritto cui questa Corte deve attenersi in sede di rinvio, costituisce il fondamento del giudicato, comporta che non possa dirsi esistente alcuna incertezza in ordine al fatto che la domanda in questione non sia stata in alcun modo proposta ed esaminata, non potendosi, pertanto, ritenere la stessa coperta dal giudicato, senza necessità neanche di ricorrere al criterio sussidiario di interpretazione attraverso l'esame delle domande che ha precisato in adesione alle domande della sorella CP_6 CP_7
chiedendo “accogliersi le conclusioni dell'attrice” e che, peraltro, per mera completezza di esame, per come riportate nella stessa sentenza, non
29 menzionano in alcun modo né i “frutti” né i dividendi delle azioni. Né la domanda inerente a questi ultimi può ritenersi coperta dal giudicato in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi il giudicato sul capitale copre anche la domanda relativa ai frutti, attesa la differenza ontologica tra i frutti e i dividendi: mentre i frutti civili, tra cui rientrano gli interessi dei capitali, si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia e maturano giorno per giorno (artt. 820 e
821 cod. civ.), i dividendi nascono da un atto sociale che potrebbe non prevedere alcuna distribuzione”.
Si tratta di motivazione che il Collegio condivide per intero e che si attaglia esattamente al caso di specie.
Con il quinto motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha accertato che i dividendi relativi alle “nuove” 20.328 azioni riferiti agli anni 1996 e 1997 erano già stati chiesti e ottenuti CP_2
dagli stessi attuali appellati nel pregresso giudizio avente ad oggetto i dividendi relativi alle “vecchie azioni” CP_2
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe “completamente travisato l'eccezione delle attuali appellanti, ritenendo erroneamente che si trattasse ancora di una contestazione in ordine alla correttezza dei conteggi relativi all'entità dei dividendi da loro pretesi con riferimento agli anni 1996 e 1997.
Le appellanti rappresentano di non aver affatto lamentato l'erroneità intrinseca dei conteggi emendati ex adverso in corso di causa in relazione ai dividendi percepiti nel 1996 e 1997 sulle “nuove” azioni da CP_2 Parte_1
e dalle sue tre figlie e neppure hanno chiesto al primo Giudice un
[...]
sindacato sulla correttezza dei conteggi relativi ai dividendi maturati negli anni 1996 e 1997 sulle “vecchie” azioni Evidenziano che ciò che CP_2
hanno chiesto è di prendere atto del fatto, nel giudizio inter partes, attualmente pendente in Cassazione relativo ai dividendi liquidati dal 1975 al 1997 sulle 20.328 “vecchie” azioni che i signori e prima di CP_2 CP_4
loro la loro dante causa avevano già chiesto e ottenuto da CP_6
da , da e da Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_5
30 anche i dividendi relativi alle “nuove” 20.328 azioni riferiti agli CP_2
esercizi sociali 1996 e 1997, che dunque sarebbero stati inammissibilmente da loro nuovamente chiesti nel presente giudizio. Tale fatto non solo sarebbe
“dimostrato dai documenti prodotti in primo grado sub docc. 52, 53, 54, 55 e
56, e cioè dai prospetti di calcolo redatti a suo tempo da in CP_6 relazione ai dividendi sulle “vecchie” azioni chiesti dalla stessa con CP_2
il ricorso per decreto ingiuntivo del 2004 che diede origine al procedimento attualmente in Cassazione, ma è stato anche ammesso dai signori . Parte CP_4
appellante, fa, al riguardo, presente che, a pagina 8 della prima memoria ex art. 183, al. 6, cod. proc. civ. depositata dai signori nel giudizio di CP_4 opposizione avverso l'esecuzione forzata presso terzi intrapresa dagli stessi sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 156/2019, i signori vi precisano quanto segue: “… la discrepanza su cui controparte CP_4
lungamente si sofferma alle pagg. 12 e 13 della propria comparsa di costituzione” (e cioè la comparsa di costituzione nella fase di merito del suddetto giudizio di opposizione all'esecuzione) “riferito” (recte; riferita)
“alla presenza di moltiplicatori differenti presenti nei prospetti allegati al decreto ingiuntivo ed al nostro nuovo prospetto sinottico (discrepanza che riguarda il numero delle azioni detenute dalle convenute e di spettanza di per i soli anni 1996 e 1997) è collegata ad un fatto sempre chiaro CP_6
e presente a tutte le parti di tutti questi giudizi, consistente nel raddoppio delle azioni stabilito con assemblea del 30.04.1996. Dunque le azioni delle tre OR per quei due anni sono 9036 e non 4518 ciascuna, mentre quelle della
Sig.ra sono 13548 e non 6774” . Pt_1
Secondo gli appellanti, quindi, “il “raddoppio” di cui alla nostra eccezione in argomento (e non già dell'eccezione di cui abbiamo riferito all'inizio del presente paragrafo) non è stato compiuto ex adverso nel presente giudizio, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, ma in quello attualmente pendente in Cassazione nel quale con riferimento agli anni 1996 e 1997 CP_6
e poi gli stessi attuali appellati hanno conseguentemente chiesto alle
[...]
attuali appellanti persone fisiche e poi ottenuto - e ciò è pacifico - sia i
31 dividendi relativi alle 20.328 “vecchie” azioni sia quelli relativi alle CP_2
20.328 “nuove” azioni . CP_2
Del pari inconferente sarebbe “l'ulteriore assunto del primo Giudice secondo cui sarebbe “…indiscutibile - e peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione - che gli importi, così come rettificati dagli attori in sede di prima memoria ed esposti nel prospetto di calcolo allegato alla seconda memoria, rappresentino il corretto risultato della moltiplicazione dei dividendi distribuiti in ciascun anno (1996-2003) per il numero delle “nuove” azioni di spettanza di detenute dalle convenute sino al Persona_1
2003 compreso, e siano in quanto tali esatti e dovuti.”
Parte appellante insiste, quindi, nell'istanza istruttoria proposta in primo grado in via subordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e concernente l'esibizione di copia autentica dei documenti allegati da al CP_6
ricorso per decreto ingiuntivo in data 4 febbraio 2004 e individuati con i numeri 32, 33, 34, 35 e 36.
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, chiarito che nel ricorso monitorio da cui è CP_6
originato il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione sopra indicata, ha rappresentato che, a seguito del giudizio conclusosi con la sentenza della Suprema Corte n. 13758/2003, era stata riconosciuta titolare di n. 20.504 azioni della possedute fiduciariamente, a partire CP_2
dal 24.3.75, dal fratello e poi dalle eredi Per_2 Controparte_12 CP_13
, e oltre che da che la sentenza
[...] CP_1 CP_5 Controparte_7
del Tribunale di Brescia del 6.6.85, confermata dalla Cassazione, aveva condannato in quanto erede di 1/3 dei beni del marito Controparte_12
, a restituire ad 6774 azioni, le di lei figlie , Persona_2 CP_6 Pt_1
e in quanto eredi dei restanti 2/3 a restituire 4518 azioni CP_1 CP_5
ciascuna e a restituire 576 azioni;
che in pendenza del Controparte_7
giudizio le signore e e in data Pt_1 Persona_3 CP_1
26.6.98, avevano trasferito alla , poi trasformata in Controparte_14
Con
tutte le azioni salvo 10 ciascuna;
che le azioni erano state trasferite alla
32 ricorrente, ma non i dividendi, ad esse relativi, dal 1975 al 31.12.98.
Ora, la sentenza del Tribunale di Brescia n.45/2006, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, conseguente al ricorso di cui si è detto, a pagina 18, dà atto che le opponenti (ossia le odierne appellanti) “non hanno formulato alcuna contestazione in merito alle somme richieste;
pertanto questo Tribunale ritiene che sia implicitamente riconosciuto che le somme richieste corrispondano esattamente all'entità degli utili spettanti ad e dovuti da ciascun socio”. Persona_1
La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza del 2019, che si ribadisce, ha deciso, in sede di rinvio, proprio in relazione al giudizio instaurato con il ricorso monitorio cui si è fatto cenno, ha quindi affrontato la questione del quantum dovuto dalle appellanti in merito alle vecchie azioni CP_2
Ebbene, con riguardo al motivo con cui le odierne appellanti avevano eccepito la presenza di errori di calcolo e di “moltiplicazioni relative agli anni
1996 e 1997”, rilevava che “in realtà negli atti di citazione in opposizione alcuna specifica contestazione è stata sollevata e negli atti di causa non è rinvenibile una censura specifica che consenta a questo Collegio di rilevare quali sarebbero gli errori e le “moltiplicazioni” in relazione agli importi indicati ed al criterio di calcolo analiticamente indicati in decreto ingiuntivo.
Ed invero, nell'atto di citazione datato 31 marzo 2004 e Parte_1
, e si sono limitate alla “contestazione degli Pt_1 CP_1 CP_5 assunti avversari e dei documenti e conteggi ex adverso prodotti” (cfr.. pg 2)
e a dedurre la mancata produzione del “conteggio relativo al preteso debito della sig.ta (pg. 6g.) senza dedurre alcunché circa il criterio Parte_8 di calcolo specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo e sull'importo ingiunto”.
Ebbene, tale statuizione è passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, volto a cassare la sentenza della Corte
d'Appello in parte qua.
E' quindi passata in giudicato la statuizione del Tribunale di Brescia secondo cui, le appellanti, non avevano mosso alcun rilievo in merito ai conteggi
33 effettuati in sede di ricorso monitorio, come peraltro verificato in questo giudizio per i motivi sopra visti.
Dall'allegato 11 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dinnanzi al Tribunale di Brescia, che si ripete è relativo alle nuove azioni ossia a quelle dovute a seguito dell'aumento di capitale del 1996, CP_2
risulta che parte appellante ha indicato le azioni su cui calcolare i dividendi per gli anni 1996 e 1997 nel seguente modo: 6774 per quanto riguarda e 4518 azioni ciascuna per quanto riguarda , Controparte_12 Pt_1
e CP_1 CP_5
Si tratta, quindi, del numero di azioni uguale a quello indicato nel ricorso monitorio, trattandosi delle nuove azioni ed è quindi corretto, in CP_2
quanto l'aumento di capitale aveva raddoppiato il numero delle azioni.
E' bene ricordare che, come riconosciuto dal Tribunale, l'allegato 11 conteneva evidenti errori di calcolo ed infatti le attrici, con l'allegato 21, hanno depositato la nuova tabella contenente l'esatto importo dei dividendi dovuti, per lo stesso numero di azioni già indicato per ciascuna convenuta.
Su queste basi, quindi, il motivo è infondato, non solo perché è sceso il giudicato sulla quantificazione dei dividendi sulle vecchie azioni ma CP_2
anche perché l'importo dovuto sulle nuove, per i motivi sopra svolti, è corretto.
Con il sesto motivo parte appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha condannato le appellanti al pagamento delle spese di lite.
Al riguardo fa presente che gli appellanti, a seguito di specifica eccezione, hanno ridotto il valore delle loro domande di ben 74.000,00 euro e pertanto il Tribunale, condannando le appellanti al pagamento delle spese avrebbe fatto errata applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., in quanto la decisione di costituirsi in giudizio da parte delle attuali appellanti, affrontando le relative spese, sarebbe derivata anche dall'esigenza di non essere costrette a pagare importi doppi rispetto a quelli risultanti dai parametri indicati dagli stessi signori nel loro atto di citazione e nei CP_4
34 documenti ivi allegati.
Il motivo è infondato, in quanto, quella delle appellate è una mera affermazione che peraltro contrasta con la linea difensiva sostenuta in primo grado, in cui tale argomento non era stato speso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione 260.000,01 – 520.000,00), avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quelli relativi all'attività istruttoria, in considerazione dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1963/22, pubblicata il 15.7.22 che, quindi, conferma.
Condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese del grado che liquida in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, in euro
2.552,00, per la “fase introduttiva”, in euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed in euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno Giuseppe Magnoli
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