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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 6332 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv.ta CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: categoria e qualifica all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 05/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello area amministrativa a far data dal 01/09/2019, e conseguentemente condanna la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. GIUSEPPE PROFITA.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 24/06/2022 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente ed inquadrato come “impiegato d'ordine di 3° livello A” del CCNL Utilitalia 10/07/2016, deduceva di avere svolto, sin dal
01/09/2019, mansioni di capoarea/responsabile del personale operativo addetto al settore raccolta differenziata porta a porta e servizi collaterali, inquadrabili nel superiore profilo 5°, o in subordine nel profilo 4°, e concludeva con la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e conseguente condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
CP_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che all'udienza del 26.09.2024 parte ricorrente precisava che “in caso di accoglimento la condanna potrà essere formulata in modo generico e si riserva di chiedere con separato giudizio le differenze contributive.”;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 05/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato poi che “La domanda intesa al riconoscimento della qualifica professionale superiore in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica intermedia.” (così Cass. n. 1717/2009);
- rilevato che, nel caso di specie, l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
2 - rilevato che sono inquadrati nell'area amministrativa, livello3 (Addetto ad attività di segreteria e/o ad attività tecniche, amministrative/contabili) i lavoratori i cui compiti principali sono: “Acquisire, registrare e protocollare la corrispondenza in entrata e in uscita;
Gestire la comunicazione telefonica in entrata e in uscita;
- Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all'ufficio: telefono, fax, e-mail; - Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata ed uscita per lo smistamento;
- Individuare ed applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo, classificazione ed archiviazione dei documenti d'ufficio; - Redigere comunicazioni formali, report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi informatici”.
Sono inquadrabili nel livello 4 (Addetto ad attività amministrativo/contabili) ) i lavoratori i cui compiti principali sono: “- Controllare documentazione relativa alla gestione/amministrazione del personale;
- Controllare la metodologia applicativa della tariffa rifiuti;
- Elaborare i dati acquisiti con l'utilizzo dell'informatica; - Monitorare il sistema informativo e segnalare eventuali anomalie”.
Sono inquadrabili nel livello 5 (Addetto ad attività amministrative/contabili/finanziarie) ) i lavoratori i cui compiti principali sono: -
Predisporre la documentazione relativa alla gestione amministrativa/contabile; - Operare, secondo le procedure e i dettami normativi, nella gestione del personale;
- Relazionare internamente ed esternamente all'azienda relativamente a pratiche non standard;
- Verifica
e controllo del rispetto delle normative ambientali;
- Attivare un processo tecnico- operativo;
- Individuare eventuali emergenze del sistema informativo in merito ad aspetti tecnico-amministrativi; - Coordinare l'attività degli addetti”;
- rilevato che, all'esito delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (dovendosi parte ricorrente ritenere decaduta dall'escussine dei testi indicati in ricorso, non avendo provveduto a citarli per l'udienza a tale scopo fissata – cfr. verbale del
26.09.2024), e tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi provato che le attività svolte dal ricorrente, sicuramente non limitate alla acquisizione, gestione, trasmissione delle comunicazioni (di cui al terzo livello), siano da inquadrare nel livello 4, avendo il teste (cfr. verbale di udienza) affermato Tes_1 che il ricorrente svolgeva principalmente mansioni di controllo della gestione del personale.
Al contrario, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto mansioni rientranti nel superiore livello 5, poiché il teste ha escluso che tale attività implicasse anche la gestione del personale;
- rilevato pertanto che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con
3 accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello area amministrativa a far data dal 01/09/2019, con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 05/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 6332 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv.ta CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: categoria e qualifica all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 05/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello area amministrativa a far data dal 01/09/2019, e conseguentemente condanna la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. GIUSEPPE PROFITA.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 24/06/2022 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente ed inquadrato come “impiegato d'ordine di 3° livello A” del CCNL Utilitalia 10/07/2016, deduceva di avere svolto, sin dal
01/09/2019, mansioni di capoarea/responsabile del personale operativo addetto al settore raccolta differenziata porta a porta e servizi collaterali, inquadrabili nel superiore profilo 5°, o in subordine nel profilo 4°, e concludeva con la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e conseguente condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
CP_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che all'udienza del 26.09.2024 parte ricorrente precisava che “in caso di accoglimento la condanna potrà essere formulata in modo generico e si riserva di chiedere con separato giudizio le differenze contributive.”;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 05/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato poi che “La domanda intesa al riconoscimento della qualifica professionale superiore in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica intermedia.” (così Cass. n. 1717/2009);
- rilevato che, nel caso di specie, l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
2 - rilevato che sono inquadrati nell'area amministrativa, livello3 (Addetto ad attività di segreteria e/o ad attività tecniche, amministrative/contabili) i lavoratori i cui compiti principali sono: “Acquisire, registrare e protocollare la corrispondenza in entrata e in uscita;
Gestire la comunicazione telefonica in entrata e in uscita;
- Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all'ufficio: telefono, fax, e-mail; - Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata ed uscita per lo smistamento;
- Individuare ed applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo, classificazione ed archiviazione dei documenti d'ufficio; - Redigere comunicazioni formali, report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi informatici”.
Sono inquadrabili nel livello 4 (Addetto ad attività amministrativo/contabili) ) i lavoratori i cui compiti principali sono: “- Controllare documentazione relativa alla gestione/amministrazione del personale;
- Controllare la metodologia applicativa della tariffa rifiuti;
- Elaborare i dati acquisiti con l'utilizzo dell'informatica; - Monitorare il sistema informativo e segnalare eventuali anomalie”.
Sono inquadrabili nel livello 5 (Addetto ad attività amministrative/contabili/finanziarie) ) i lavoratori i cui compiti principali sono: -
Predisporre la documentazione relativa alla gestione amministrativa/contabile; - Operare, secondo le procedure e i dettami normativi, nella gestione del personale;
- Relazionare internamente ed esternamente all'azienda relativamente a pratiche non standard;
- Verifica
e controllo del rispetto delle normative ambientali;
- Attivare un processo tecnico- operativo;
- Individuare eventuali emergenze del sistema informativo in merito ad aspetti tecnico-amministrativi; - Coordinare l'attività degli addetti”;
- rilevato che, all'esito delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (dovendosi parte ricorrente ritenere decaduta dall'escussine dei testi indicati in ricorso, non avendo provveduto a citarli per l'udienza a tale scopo fissata – cfr. verbale del
26.09.2024), e tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi provato che le attività svolte dal ricorrente, sicuramente non limitate alla acquisizione, gestione, trasmissione delle comunicazioni (di cui al terzo livello), siano da inquadrare nel livello 4, avendo il teste (cfr. verbale di udienza) affermato Tes_1 che il ricorrente svolgeva principalmente mansioni di controllo della gestione del personale.
Al contrario, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto mansioni rientranti nel superiore livello 5, poiché il teste ha escluso che tale attività implicasse anche la gestione del personale;
- rilevato pertanto che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con
3 accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello area amministrativa a far data dal 01/09/2019, con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 05/05/2025
La Giudice
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