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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N. 1182/2017 R.G. tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cosenza ed elettivamente domiciliata in Viale dei Normanni n. 294 –
87067 Corigliano - Rossano (CS) presso lo studio del difensore;
- Appellante-
CONTRO
, (C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Currà, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in C.da Lacchi – 89831 Soriano Calabro (VV) presso lo studio del difensore;
-Appellato-
NONCHE'
, in persona del Prefetto legale rappresentante p.t. Controparte_2
- Appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
e la proponendo opposizione a estratto Controparte_3 Controparte_2
pagina 1 di 6 di ruolo relativamente alle cartelle di pagamento: n. 1392008 0006292954 di Euro 325,68- anno
2008; n. 13920100001742384 di euro 549,56 - anno 2010; n. 13920110001079340 di euro 494,50-
anno 2011; n.13920110006345059 di euro 163,95 - anno 2011; n. 13920110012266634 di euro
584,00 - anno 2011; n. 13920120007061784 di euro 268,04 - anno 2012; n. 13920120007061748 di euro 284,58 – anno 2012; n. 139201506798259 di euro 307,87- anno 2015; n. 13920150006088631
di euro 124,87- anno 2015; n. 13920150006088631 di euro 284,99- anno 2015 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di aver impugnato l'estratto di ruolo, asserendo di esserne venuta a conoscenza solo dopo avere interrogato gli archivi del concessionario preposto alla riscossione, così apprendendo della posizione debitoria a suo carico a titolo di sanzione amministrativa per violazione Codice della Strada.
Ha eccepito nello specifico: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo nonché dei prodromici avvisi di accertamento;
2) la prescrizione dei crediti in mancanza di validi atti interruttivi.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_4
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il difetto di giurisdizione per i crediti non rientranti nella competenza del Giudice adito e il difetto di legittimazione passiva in ordine a censure relative al merito della pretesa;
nel merito, ha chiesto accertarsi la correttezza della condotta tenuta dalla stessa a fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento e il rigetto della domanda.
La , benchè ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace adito con sentenza n. 662/2017, ritenuta ammissibile l'azione promossa dall'odierno appellato, in accoglimento della spiegata opposizione, annullava le cartelle impugnate per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di , resa nel procedimento CP_2
civile n. 1747/2016 R.G., l' , già , ha Parte_1 Controparte_4
proposto appello per ottenerne la riforma.
pagina 2 di 6 L'appellante censurava la sentenza gravata lamentando la contraddittorietà della parte motiva e assenza di motivazione circa la definitività delle cartelle esattoriali ritualmente notificate. Deduceva poi l'inammissibilità dell'eccezione di assenza di notificazione dei prodromici avvisi di accertamento per intervenuto consolidamento delle pretese,
l'applicazione del termine di prescrizione decennale e reiterava l'inammissibilità
dell'impugnazione degli estratti di ruolo.
L'appellante concludeva, chiedendo al Tribunale adito “in via pregiudiziale e cautelare, di
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel
merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 662/2017 emessa dal Giudice di Pace di , nell'ambito del giudizio CP_2
N.R.G. 1747/16, depositata in cancelleria in data 25/05/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate
in prime cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'agente della
con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Parte_1 Controparte_5
in quanto infondata e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
[...]
sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nell'atto di appello”, chiedeva,
altresì, la condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva nel giudizio di appello con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 14 giugno 2018, reiterando le eccezioni di nullità della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici, la prescrizione del diritto di credito, precisando che infondato risulta il motivo di appello inerente l'asserita prescrizione decennale dei crediti.
Concludeva per dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e rigettare l'appello proposto da confermando la Sentenza n. 662/2017 del Giudice di Pace di CP_6 [...]
, condannando parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado CP_2
di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza del 20 febbraio 2020 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 6 All'udienza del 5 ottobre 2021, dopo diversi rinvii di ufficio, il mutato Giudice Istruttore,
dott.ssa Maria Chiara Sannino, rilevata di ufficio la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti della , ne disponeva la rinnovazione nel Controparte_2
termine di 60 giorni.
All'udienza del 9 luglio 2024, dopo diversi rinvii sempre per la precisazione delle conclusioni,
il sottoscritto magistrato subentrato medio tempore nella titolarità del fascicolo poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ritualmente Controparte_2
citata e non costituitasi.
In ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, occorre chiarire quanto segue.
Ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in pagina 4 di 6 quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146
del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può
assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato,
nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo,
tuttavia, che essa è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione.
Nel caso di specie, non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza dell'interesse ad agire nelle forme delineate dall'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve essere riformata la sentenza appellata e, per l'effetto, va dichiarata inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto dell'interesse ad agire.
Risultano assorbiti, dunque, tutti gli ulteriori motivi di appello.
In ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, sussistono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione avverso le cartelle esattoriali n.13920080006292954, n.13920100001742384, n. 13920110001079340; n.
13920110012266634, n. 13920110006345059, n. 13920120007061748, n. 13920120007061784, n.
13920150006798259, n. 13920150006088631, n. 13920150006088631 per difetto di interesse di agire;
- compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N. 1182/2017 R.G. tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cosenza ed elettivamente domiciliata in Viale dei Normanni n. 294 –
87067 Corigliano - Rossano (CS) presso lo studio del difensore;
- Appellante-
CONTRO
, (C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Currà, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in C.da Lacchi – 89831 Soriano Calabro (VV) presso lo studio del difensore;
-Appellato-
NONCHE'
, in persona del Prefetto legale rappresentante p.t. Controparte_2
- Appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
e la proponendo opposizione a estratto Controparte_3 Controparte_2
pagina 1 di 6 di ruolo relativamente alle cartelle di pagamento: n. 1392008 0006292954 di Euro 325,68- anno
2008; n. 13920100001742384 di euro 549,56 - anno 2010; n. 13920110001079340 di euro 494,50-
anno 2011; n.13920110006345059 di euro 163,95 - anno 2011; n. 13920110012266634 di euro
584,00 - anno 2011; n. 13920120007061784 di euro 268,04 - anno 2012; n. 13920120007061748 di euro 284,58 – anno 2012; n. 139201506798259 di euro 307,87- anno 2015; n. 13920150006088631
di euro 124,87- anno 2015; n. 13920150006088631 di euro 284,99- anno 2015 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di aver impugnato l'estratto di ruolo, asserendo di esserne venuta a conoscenza solo dopo avere interrogato gli archivi del concessionario preposto alla riscossione, così apprendendo della posizione debitoria a suo carico a titolo di sanzione amministrativa per violazione Codice della Strada.
Ha eccepito nello specifico: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo nonché dei prodromici avvisi di accertamento;
2) la prescrizione dei crediti in mancanza di validi atti interruttivi.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_4
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il difetto di giurisdizione per i crediti non rientranti nella competenza del Giudice adito e il difetto di legittimazione passiva in ordine a censure relative al merito della pretesa;
nel merito, ha chiesto accertarsi la correttezza della condotta tenuta dalla stessa a fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento e il rigetto della domanda.
La , benchè ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace adito con sentenza n. 662/2017, ritenuta ammissibile l'azione promossa dall'odierno appellato, in accoglimento della spiegata opposizione, annullava le cartelle impugnate per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di , resa nel procedimento CP_2
civile n. 1747/2016 R.G., l' , già , ha Parte_1 Controparte_4
proposto appello per ottenerne la riforma.
pagina 2 di 6 L'appellante censurava la sentenza gravata lamentando la contraddittorietà della parte motiva e assenza di motivazione circa la definitività delle cartelle esattoriali ritualmente notificate. Deduceva poi l'inammissibilità dell'eccezione di assenza di notificazione dei prodromici avvisi di accertamento per intervenuto consolidamento delle pretese,
l'applicazione del termine di prescrizione decennale e reiterava l'inammissibilità
dell'impugnazione degli estratti di ruolo.
L'appellante concludeva, chiedendo al Tribunale adito “in via pregiudiziale e cautelare, di
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel
merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 662/2017 emessa dal Giudice di Pace di , nell'ambito del giudizio CP_2
N.R.G. 1747/16, depositata in cancelleria in data 25/05/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate
in prime cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'agente della
con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Parte_1 Controparte_5
in quanto infondata e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
[...]
sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nell'atto di appello”, chiedeva,
altresì, la condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva nel giudizio di appello con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 14 giugno 2018, reiterando le eccezioni di nullità della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici, la prescrizione del diritto di credito, precisando che infondato risulta il motivo di appello inerente l'asserita prescrizione decennale dei crediti.
Concludeva per dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e rigettare l'appello proposto da confermando la Sentenza n. 662/2017 del Giudice di Pace di CP_6 [...]
, condannando parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado CP_2
di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza del 20 febbraio 2020 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 6 All'udienza del 5 ottobre 2021, dopo diversi rinvii di ufficio, il mutato Giudice Istruttore,
dott.ssa Maria Chiara Sannino, rilevata di ufficio la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti della , ne disponeva la rinnovazione nel Controparte_2
termine di 60 giorni.
All'udienza del 9 luglio 2024, dopo diversi rinvii sempre per la precisazione delle conclusioni,
il sottoscritto magistrato subentrato medio tempore nella titolarità del fascicolo poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ritualmente Controparte_2
citata e non costituitasi.
In ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, occorre chiarire quanto segue.
Ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in pagina 4 di 6 quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146
del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può
assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato,
nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo,
tuttavia, che essa è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione.
Nel caso di specie, non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza dell'interesse ad agire nelle forme delineate dall'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve essere riformata la sentenza appellata e, per l'effetto, va dichiarata inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto dell'interesse ad agire.
Risultano assorbiti, dunque, tutti gli ulteriori motivi di appello.
In ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, sussistono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione avverso le cartelle esattoriali n.13920080006292954, n.13920100001742384, n. 13920110001079340; n.
13920110012266634, n. 13920110006345059, n. 13920120007061748, n. 13920120007061784, n.
13920150006798259, n. 13920150006088631, n. 13920150006088631 per difetto di interesse di agire;
- compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6