CASS
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Massime • 1
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2024, n. 22287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22287 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL NA Samba, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova del 15/11/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15 novembre 2023 (motivazione depositata il successivo 20 novembre) la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da AL NA Simba avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova che ha condannato l'imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte territoriale ha rilevato che "manca il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello e che l'impugnazione, quindi, è inammissibile ex art. 581 c. 1 ter c.p.p.". Penale Sent. Sez. 6 Num. 22287 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/04/2024 2. Avverso tale ordinanza AL ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale eccepisce che all'atto di appello è stato allegato il verbale dell'udienza di convalida tenutasi il 14 dicembre 2022 di fronte al Tribunale di Genova e nella quale l'imputato ha eletto domicilio presso il proprio difensore, Avvocato CA Rinaldi, il che ha comportato il rispetto della previsione codicistica relativa alle formalità di presentazione dell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, va rilevato che l'imputato deve essere considerato presente nel giudizio di primo grado. 2.1. Infatti, nei confronti di AL NA il 14 dicembre 2022 si è svolta davanti al giudice del dibattimento la convalida dell'arresto, nella quale l'arrestato, richiesto di esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e avvertito che in mancanza sarebbe stato assistito dal difensore di ufficio già nominato, ha dichiarato "di confermare il difensore di ufficio CA AL e di "eleggere domicilio presso il difensore di ufficio CA AL. Dopo la convalida si è immediatamente instaurato, presente il AL, il giudizio direttissimo nel quale preliminarmente il difensore di questi ha chiesto termine a difesa e l'imputato "si riserva di presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio e rilascia procura speciale all'avvocato AL. 2.2. Pertanto, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (ai sensi del testo previgente alla modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile ratione temporis, ma la soluzione non muta anche alla luce della successiva disciplina normativa) l'imputato va qualificato come presente, risultando dunque irrilevante l'eventuale mancata comparizione alla successiva udienza del giudizio direttissimo. Sul punto, infatti, si è condivisibilmente precisato che «l'imputato che, presente all'udienza di convalida dell'arresto eseguito in flagranza, dopo la richiesta del termine a difesa non compaia alle successive udienze, tuttavia, non può essere dichiarato assente, in quanto l'art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen. espressamente sancisce che "l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore". Parimenti l'imputato che, dopo la convalida dell'arresto eseguito in flagranza, abbia chiesto il rito abbreviato non può essere considerato assente;
la seconda parte dell'art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen. sancisce che «è altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"» (così, Sez. 6., n. 47013 dell'08/11/2023, D'Amico). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che all'atto di appello il difensore dell'imputato ha allegato copia del citato verbale dell'udienza di convalida recante la dichiarazione di domicilio 2 (dichiarazione naturalmente precedente la sentenza impugnata). Per tale ragione, la Corte territoriale, avendo ritenuto che "manca il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello" ha dichiarato il gravame inammissibile per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 3.1. Detta conclusione è conforme all'orientamento adottato da una parte della giurisprudenza di legittimità, al quale si è richiamato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Invero, si è sostenuto - Sez. 5, 10/01/2024, Mohamed Ahrnad Hasa, Rv. 285805 - 01 - che «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza)». 3.2. Anche questa Sezione ha aderito a detta interpretazione (sent. n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01), rilevando che il motivo di ricorso formulato, che deduceva la sufficienza di elezione di domicilio intervenuta nel giudizio di convalida è «inammissibile per manifesta infondatezza. I ricorrenti, infatti, senza considerare il chiaro dettato normativo, sostengono erroneamente che la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. in caso di mancato contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, non sarebbe applicabile nel caso in esame in quanto, essendo stati giudicati in presenza, deve ritenersi valido il domicilio eletto nell'udienza di convalida dell'arresto. Tale soluzione non trova alcun riscontro nella lettera della legge in cui, a differenza della previsione contenuta nel successivo comma 1 quater, non si fa alcun riferimento alla circostanza che l'imputato impugnante sia stato processato o meno in absentia. Inoltre, sebbene la norma non richieda espressamente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione, ritiene il Collegio che tale soluzione sia l'unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150». In detta pronuncia si è altresì precisato che «ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio. Tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni. In primo luogo, va considerata la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio: non si tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli 3 atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Tale diversa validità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen. La prima disposizione prevede espressamene che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium sopra indicati. Coerentemente con tale disposizione, all'art. 164 cod. proc. pen. - la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione "Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio" - è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento». 4. A tale orientamento ermeneutico se ne contrappone un altro che, al contrario, ritiene che in dette situazioni l'onere stabilito dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è assolto anche con la allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell'11/01/2024, El Janati, Rv. 285936 - 01). In detta pronuncia si è rilevato come «dal tenore dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., applicabile quando l'imputato sia stato presente nel corso del giudizio di primo grado, non emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura ad impugnare, ma solo che sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio. Di contro l'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. dispone che, nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello; tale previsione si spiega con la volontà di verificare la reale conoscenza da parte dell'imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell'esito del processo e la effettiva volontà di impugnare la sentenza, nonché con l'obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante ... L'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., pertanto, induce a ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari. Né detta interpretazione svuoterebbe di contenuto l'onere a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l'imputato presente potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l'onere di effettuare la verifica e depositare con l'impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione. Anche l'interpretazione teleologica perviene al medesimo risultato, poiché l'onere posto dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. è previsto per agevolare la vocatío in iudicium e non per garantire la consapevolezza da parte dell'imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato. Affermare che 4 , l'elezione di domicilio da allegare all'appello debba essere effettuata in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado è invece frutto di una interpretazione non coerente alla ratio della norma che mira ad agevolare la vocatio in iudiclum e quindi la notifica del decreto di citazione, e non anche a verificare la volontà di impugnare dell'imputato assente, come appunto l'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.». 5. Ritiene il Collegio che tale secondo orientamento sia quello corretto. L'art. 581, comma 1 ter, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, In ciò, tale disposizione differisce da quanto stabilito dal successivo comma 1 quater, relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si prevede la necessità di uno "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato". Sotto altro profilo, l'art. 162 cod. proc. pen. stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall'imputato alla autorità procedente, tra l'altro, "con dichiarazione raccolta a verbale", di tal che non vi è dubbio sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato nell'udienza di convalida (e il cui verbale è stato allegato dal difensore all'atto di appello). 5.1. La mancata espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla pronuncia della sentenza impugnata" impedisce, a giudizio di questo Collegio, di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito. Invero, a seguito della riforma costituzionale dell'art. 111 (I. cost. n. 2 del 1999), «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Come rilevato dalla dottrina «ciò significa, alla luce di una semplice parafrasi del dettato costituzionale, che il potere di ius dícere si esplica esclusivamente nel "giusto processo", ed è tale unicamente quello "regolato dalla legge" cui dunque il giudice non può non conformarsi» e si è anche evidenziato che «in linea con tale approccio è la lettura della disposizione de qua offerta dalla Consulta, secondo cui «un processo non 'giusto', perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale». Il riferimento è in particolare a Corte cost., sent. n. 317 del 2009 nella quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale - allora vigente - nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, il Giudice delle leggi ha precisato che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da 5 una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata». Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il principio di legalità della procedura penale è un principio generale di diritto;
esso è strettamente collegato alla legalità del diritto penale ed è sancito dal brocardo «nullum judicium sine lege» (sent. 22 giugno 2000, Coéme e altri c. Belgio). 6. Da quanto sopra riportato deriva che le disposizioni limitative dei diritti dell'imputato (quale quella in esame) non possono essere interpretate in modo estensivo (richiedendo cioè che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla sentenza impugnata", requisito che la norma non contempla), facendo leva sulla "ratio della norma" e su una "lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150". Peraltro, la conclusione tratta dall'orientamento che in questa sede non si condivide, appare altresì sistematicamente non corretta. Invero, l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l'altro, della "citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601" (ossia proprio quella per il giudizio di appello) e l'art. 157 bis cod. proc. pen. chiarisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l'altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia (e dunque la prima notificazione deve avvenire all'imputato, se del caso nel domicilio dichiarato o eletto). Infine, non possono trarsi elementi concludenti nel senso della validità della opposta tesi ermeneutica dalla intervenuta modifica dell'art. 164 cod. proc. pen. che non prevede più che "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento". Invero, anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l'altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. Pertanto, risulta confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l'imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello. 7. Va quindi ribadito il principio secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è rispettata laddove all'appello venga allegato l'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall'imputato anche se essa sia precedente alla pronuncia impugnata. A detto principio la Corte genovese non si è attenuta, di tal che si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla predetta Corte di appello affinchè proceda al giudizio di secondo grado. 6
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 10 aprile 2024 Il nsigliere e tensor residente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15 novembre 2023 (motivazione depositata il successivo 20 novembre) la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da AL NA Simba avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova che ha condannato l'imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte territoriale ha rilevato che "manca il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello e che l'impugnazione, quindi, è inammissibile ex art. 581 c. 1 ter c.p.p.". Penale Sent. Sez. 6 Num. 22287 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/04/2024 2. Avverso tale ordinanza AL ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale eccepisce che all'atto di appello è stato allegato il verbale dell'udienza di convalida tenutasi il 14 dicembre 2022 di fronte al Tribunale di Genova e nella quale l'imputato ha eletto domicilio presso il proprio difensore, Avvocato CA Rinaldi, il che ha comportato il rispetto della previsione codicistica relativa alle formalità di presentazione dell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, va rilevato che l'imputato deve essere considerato presente nel giudizio di primo grado. 2.1. Infatti, nei confronti di AL NA il 14 dicembre 2022 si è svolta davanti al giudice del dibattimento la convalida dell'arresto, nella quale l'arrestato, richiesto di esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e avvertito che in mancanza sarebbe stato assistito dal difensore di ufficio già nominato, ha dichiarato "di confermare il difensore di ufficio CA AL e di "eleggere domicilio presso il difensore di ufficio CA AL. Dopo la convalida si è immediatamente instaurato, presente il AL, il giudizio direttissimo nel quale preliminarmente il difensore di questi ha chiesto termine a difesa e l'imputato "si riserva di presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio e rilascia procura speciale all'avvocato AL. 2.2. Pertanto, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (ai sensi del testo previgente alla modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile ratione temporis, ma la soluzione non muta anche alla luce della successiva disciplina normativa) l'imputato va qualificato come presente, risultando dunque irrilevante l'eventuale mancata comparizione alla successiva udienza del giudizio direttissimo. Sul punto, infatti, si è condivisibilmente precisato che «l'imputato che, presente all'udienza di convalida dell'arresto eseguito in flagranza, dopo la richiesta del termine a difesa non compaia alle successive udienze, tuttavia, non può essere dichiarato assente, in quanto l'art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen. espressamente sancisce che "l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore". Parimenti l'imputato che, dopo la convalida dell'arresto eseguito in flagranza, abbia chiesto il rito abbreviato non può essere considerato assente;
la seconda parte dell'art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen. sancisce che «è altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"» (così, Sez. 6., n. 47013 dell'08/11/2023, D'Amico). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che all'atto di appello il difensore dell'imputato ha allegato copia del citato verbale dell'udienza di convalida recante la dichiarazione di domicilio 2 (dichiarazione naturalmente precedente la sentenza impugnata). Per tale ragione, la Corte territoriale, avendo ritenuto che "manca il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello" ha dichiarato il gravame inammissibile per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 3.1. Detta conclusione è conforme all'orientamento adottato da una parte della giurisprudenza di legittimità, al quale si è richiamato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Invero, si è sostenuto - Sez. 5, 10/01/2024, Mohamed Ahrnad Hasa, Rv. 285805 - 01 - che «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza)». 3.2. Anche questa Sezione ha aderito a detta interpretazione (sent. n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01), rilevando che il motivo di ricorso formulato, che deduceva la sufficienza di elezione di domicilio intervenuta nel giudizio di convalida è «inammissibile per manifesta infondatezza. I ricorrenti, infatti, senza considerare il chiaro dettato normativo, sostengono erroneamente che la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. in caso di mancato contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, non sarebbe applicabile nel caso in esame in quanto, essendo stati giudicati in presenza, deve ritenersi valido il domicilio eletto nell'udienza di convalida dell'arresto. Tale soluzione non trova alcun riscontro nella lettera della legge in cui, a differenza della previsione contenuta nel successivo comma 1 quater, non si fa alcun riferimento alla circostanza che l'imputato impugnante sia stato processato o meno in absentia. Inoltre, sebbene la norma non richieda espressamente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione, ritiene il Collegio che tale soluzione sia l'unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150». In detta pronuncia si è altresì precisato che «ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio. Tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni. In primo luogo, va considerata la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio: non si tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli 3 atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Tale diversa validità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen. La prima disposizione prevede espressamene che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium sopra indicati. Coerentemente con tale disposizione, all'art. 164 cod. proc. pen. - la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione "Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio" - è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento». 4. A tale orientamento ermeneutico se ne contrappone un altro che, al contrario, ritiene che in dette situazioni l'onere stabilito dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è assolto anche con la allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell'11/01/2024, El Janati, Rv. 285936 - 01). In detta pronuncia si è rilevato come «dal tenore dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., applicabile quando l'imputato sia stato presente nel corso del giudizio di primo grado, non emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura ad impugnare, ma solo che sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio. Di contro l'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. dispone che, nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello; tale previsione si spiega con la volontà di verificare la reale conoscenza da parte dell'imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell'esito del processo e la effettiva volontà di impugnare la sentenza, nonché con l'obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante ... L'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., pertanto, induce a ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari. Né detta interpretazione svuoterebbe di contenuto l'onere a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l'imputato presente potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l'onere di effettuare la verifica e depositare con l'impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione. Anche l'interpretazione teleologica perviene al medesimo risultato, poiché l'onere posto dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. è previsto per agevolare la vocatío in iudicium e non per garantire la consapevolezza da parte dell'imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato. Affermare che 4 , l'elezione di domicilio da allegare all'appello debba essere effettuata in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado è invece frutto di una interpretazione non coerente alla ratio della norma che mira ad agevolare la vocatio in iudiclum e quindi la notifica del decreto di citazione, e non anche a verificare la volontà di impugnare dell'imputato assente, come appunto l'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.». 5. Ritiene il Collegio che tale secondo orientamento sia quello corretto. L'art. 581, comma 1 ter, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, In ciò, tale disposizione differisce da quanto stabilito dal successivo comma 1 quater, relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si prevede la necessità di uno "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato". Sotto altro profilo, l'art. 162 cod. proc. pen. stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall'imputato alla autorità procedente, tra l'altro, "con dichiarazione raccolta a verbale", di tal che non vi è dubbio sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato nell'udienza di convalida (e il cui verbale è stato allegato dal difensore all'atto di appello). 5.1. La mancata espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla pronuncia della sentenza impugnata" impedisce, a giudizio di questo Collegio, di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito. Invero, a seguito della riforma costituzionale dell'art. 111 (I. cost. n. 2 del 1999), «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Come rilevato dalla dottrina «ciò significa, alla luce di una semplice parafrasi del dettato costituzionale, che il potere di ius dícere si esplica esclusivamente nel "giusto processo", ed è tale unicamente quello "regolato dalla legge" cui dunque il giudice non può non conformarsi» e si è anche evidenziato che «in linea con tale approccio è la lettura della disposizione de qua offerta dalla Consulta, secondo cui «un processo non 'giusto', perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale». Il riferimento è in particolare a Corte cost., sent. n. 317 del 2009 nella quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale - allora vigente - nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, il Giudice delle leggi ha precisato che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da 5 una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata». Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il principio di legalità della procedura penale è un principio generale di diritto;
esso è strettamente collegato alla legalità del diritto penale ed è sancito dal brocardo «nullum judicium sine lege» (sent. 22 giugno 2000, Coéme e altri c. Belgio). 6. Da quanto sopra riportato deriva che le disposizioni limitative dei diritti dell'imputato (quale quella in esame) non possono essere interpretate in modo estensivo (richiedendo cioè che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla sentenza impugnata", requisito che la norma non contempla), facendo leva sulla "ratio della norma" e su una "lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150". Peraltro, la conclusione tratta dall'orientamento che in questa sede non si condivide, appare altresì sistematicamente non corretta. Invero, l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l'altro, della "citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601" (ossia proprio quella per il giudizio di appello) e l'art. 157 bis cod. proc. pen. chiarisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l'altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia (e dunque la prima notificazione deve avvenire all'imputato, se del caso nel domicilio dichiarato o eletto). Infine, non possono trarsi elementi concludenti nel senso della validità della opposta tesi ermeneutica dalla intervenuta modifica dell'art. 164 cod. proc. pen. che non prevede più che "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento". Invero, anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l'altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. Pertanto, risulta confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l'imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello. 7. Va quindi ribadito il principio secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è rispettata laddove all'appello venga allegato l'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall'imputato anche se essa sia precedente alla pronuncia impugnata. A detto principio la Corte genovese non si è attenuta, di tal che si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla predetta Corte di appello affinchè proceda al giudizio di secondo grado. 6
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 10 aprile 2024 Il nsigliere e tensor residente