Sentenza breve 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/09/2021, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01083/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, declaratoria di nullità o di illegittimità e quindi annullamento, del provvedimento del -OMISSIS- della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-emesso il 26 aprile 2021;
nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nato in -OMISSIS- in data -OMISSIS-, facendo ingresso in Italia in data 16 giugno del 2016, -OMISSIS-, è risultato destinatario del provvedimento del Tribunale per i minorenni di -OMISSIS- (decreto del 7 dicembre 2016) con il quale è stato confermato il già disposto, in via provvisoria, affidamento dello straniero minore ai Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-, affinché permanesse <<nella Comunità in cui si trova attualmente o comunque gli venga assicurata una collocazione idonea alla sua condizione di minorenne, con prosecuzione degli interventi educativi e formativi, già posti in essere e programmati, compresi gli opportuni approfondimenti di -OMISSIS-, anche oltre il diciottesimo anno d’età>>.
In data 18 dicembre 2019 l’odierno ricorrente ha presentato alla -OMISSIS- di -OMISSIS- una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per “affidamento”, non richiesto in precedenza, dando conto di essersi trasferito nel Comune di -OMISSIS- già dal maggio 2018, e dei relativi impieghi lavorativi acquisiti nel frattempo e successivamente.
A seguito di trasferimento della pratica dalla -OMISSIS- di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-, divenuta competente per territorio a seguito del cambiamento di residenza, quest’ultima Amministrazione, con provvedimento datato 26 aprile 2021 ha dichiarato “irricevibile” l’istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento <<in quanto lo straniero è divenuto maggiorenne in data 1.1.2017>>, sottolineando altresì che:
- il ricorrente è diventato maggiorenne in data 01.01.2017;
- lo straniero, in data-OMISSIS-(da maggiorenne), ha prodotto presso la -OMISSIS- di -OMISSIS- istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di "Richiesta asilo", titolo che gli è stato rilasciato con validità sino al 09.12.2017, titolo di soggiorno rinnovato dalla -OMISSIS- dì -OMISSIS- sino al 20.06.2018, successivamente rinnovato da questa -OMISSIS- per variazione anagrafica;
- il ricorrente risulta in possesso di un permesso di soggiorno per "Richiesta Asilo" rinnovato in data 14.06.2019 e valido sino al 14.12.2019 e mai più rinnovato;
- alla data del 14.06.2019 lo stesso ha proposto ricorso in Appello con deposito data 02.02.2018 e con udienza fissata per il giorno -OMISSIS-, si sconosce l'esito dell'udienza;
- ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 della L.241/90, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Avverso il provvedimento in epigrafe, quindi, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 16 luglio 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. secondo parte ricorrente non vi sarebbe stata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990, nonostante l’assenza di ragioni di celerità, né alcuna comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, considerato altresì che il ricorrente avrebbe potuto utilmente interloquire e argomentare sul suo diritto al permesso di soggiorno per affidamento oltre al compimento della maggior età, nonché chiederne la conversione in ragione dell’attività lavorativa svolta, della quale, però, non gli è stato dato modo di produrre le prove.
2. avendo il Tribunale dei minorenni disposto nel 2016, il c.d. “prosieguo amministrativo”, ai sensi dell’art. 13, l. n. 47 del 2017, il rilascio del permesso per “affidamento”, avrebbe potuto essere rilasciato fino all’età di ventuno anni del richiedente, laddove il ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza, nel 2019, non aveva ancora raggiunto tale limite di età, tenuto conto altresì della circolare del Ministero dell’Interno n. 24622 del 28 agosto 2017, a mente della quale si prevede che “che il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, può dispone, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure, potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il compimento dei ventunesimo anno di età”;
3. in ogni caso, secondo il ricorrente, la -OMISSIS- avrebbe dovuto valutare la possibilità di concedere un permesso al ricorrente di altro tipo, così come stabilito dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto lo straniero, terminato l’affidamento ai servizi sociali, avrebbe avuto diritto a un permesso per lavoro (o eventualmente ricerca lavoro) in applicazione dell’art. 32, comma 1 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, avendo svolto costantemente attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
All’esito dell’udienza del 8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti, effettuato l’avviso come da verbale di udienza.
In ordine al primo motivo di impugnazione lo stesso è fondato, nel senso che non risulta essere stata effettuata la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, in ordine alla quale l’art. 21 octies , come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera i), legge n. 120 del 2020, prevede che <<la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 bis>>.
In tal senso, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi, e tale omissione rende illegittimo il provvedimento impugnato, che già solo per tale ragione deve essere annullato.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, invece, va rilevato come in concreto il mancato rilascio di un permesso per motivi di “affidamento” ai servizi sociali non sia in concreto censurabile.
Infatti, ancorché il ricorrente al momento della presentazione della domanda non avesse ancora compiuto 21 anni, vi è da dire che tale limite temporale sarebbe stato raggiunto comunque pochi giorni dopo la presentazione della domanda (essendo il ricorrente nato in data [...]): in tal senso, premesso che l’istanza era stata presentata alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, quando invece la -OMISSIS- competente era divenuta oramai -OMISSIS- - col ché non potrebbe essere imputato all’Amministrazione un ritardo connesso al “trasferimento della pratica” - in ogni caso, quand’anche l’Amministrazione fosse stata più celere, il rispetto dei termini di legge massimi per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avrebbe superato il limite temporale sopra citato.
Non solo, ma quand’anche la -OMISSIS- avesse adottato in modo pressoché immediato il provvedimento favorevole, questo, comunque, avrebbe perso efficacia al compimento dei ventuno anni d’età da parte del ricorrente,
In tal senso, quindi, l’operato dell’Amministrazione, in parte qua, non è censurabile, non potendo, comunque, essere riconosciuto al ricorrente il titolo di soggiorno specificamente richiesto.
D’altronde, la P.a. sia in conformità all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 (in forza del quale <<il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico>>), sia nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, avrebbe potuto e dovuto - e, a seguito della presente pronuncia, dovrà - valutare se sussistevano e sussistono i presupposti per il rilascio di diverso tipo di permesso di soggiorno, eventualmente richiedendo al ricorrente, in via istruttoria, adeguata documentazione a supporto e comprova.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere accolto, limitatamente e per le ragioni indicate, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
Vista l’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello stato depositata in data 7 settembre 2021, dal difensore di parte ricorrente, il Collegio ritiene congruo, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto, liquidare all’Avv. Francesco Mason il compenso di Euro 1.500,00 già dimidiati, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Liquida all’Avv. Francesco Mason, a titolo di compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), già dimidiati, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.