Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1448/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato a Berekum, in [...], il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Calogero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cittanova (RC) via Nazionale n. 5;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.05.2023, cittadino ghanese nato in [...] Parte_1
10.11.1990, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2022/Imm/IV° Sez. (Nr. 239) - emesso dalla
UR di il 19.08.2022 e notificato brevi manu in data 03.05.2023 - con il quale Controparte_3 è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di:
In via principale dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale.
In via subordinata dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lettera a), b), c) del d.lgs 251/07
In via subordinata dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria alla stregua della nuova protezione speciale introdotta dal d.l.n.130/20, come convertito con legge n.173/20”.
Il Tribunale con provvedimento depositato in data 16.06.2023 ha accolto l'istanza di sospensione
“considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del Ministro in carica, mediante la Controparte_1 difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando in data 06.02.2024 la comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande proposte dalla controparte di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 22.02.2024 il giudice procedeva all'audizione del ricorrente assistito da un interprete di sua fiducia.
Dopo un rinvio al fine di consentire alla difesa il deposito telematico di ulteriore documentazione lavorativa, all'udienza del 16.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile, eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento de quo per violazione di legge sotto diversi profili attinenti alla procedura amministrativa. In primo luogo, ha rilevato la violazione dell'art. 3, commi 1 e 3 della L. 241/1990, essendosi la UR “limitata in motivazione a richiamare una nota emessa dalla Commissione
Territoriale di Padova che esprimeva parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno elettronico, omettendo, però, di allegarla o, quantomeno, di riportarne il testo nel provvedimento impugnato”; secondariamente, ha lamentato la mancanza di preavviso dell'esito del procedimento amministrativo, in violazione degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990, con conseguente vulnus del diritto a partecipare allo stesso.
Nel merito, fondava la domanda di protezione speciale rappresentando il processo di integrazione avviato in Italia, dove giungeva nel 2015, recidendo ogni legame col Paese di origine - lasciato all'età di 10 anni, senza aver mai conosciuto la mamma, e dove non ha alcun riferimento di tipo familiare, affettivo o materiale - e la condizione di vulnerabilità in cui si verrebbe a trovare in caso di rientro in
Ghana considerata la sproporzione tra i due contesti di vita.
Orbene, in merito ai profili di illegittimità del provvedimento impugnato per violazioni della normativa sul procedimento amministrativo, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per tali motivi non costituisce oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla UP Corte1 , è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 2 protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
Sennonché, tale diritto non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto ritualmente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso con il quale si è difeso nel merito della richiesta di tutela giurisdizionale avanzata.
Tanto acclarato, va anzitutto premesso che risultano inammissibili in questa sede (avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale) le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria, per le quali il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge l'originario provvedimento che le aveva negate.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è fondato.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita:
“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 3
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della UR competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ordine alla tutela della sua vita privata ai sensi dell'art. 19 TUI, per come novellato.
4 L'odierno ricorrente ha, infatti, prospettato e provato una situazione di integrazione socio-lavorativa, documentata, in ultimo, dalla produzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, con la mansione di “addetto alle pulizie di interni”, stipulato con la ditta con sede Controparte_4
a Napoli a far data dal 04.03.2024 e successivamente prorogato al 28.02.2025, che si presume sia ancora in essere, versando in atti, a prova di retribuzione per il lavoro svolto, anche le buste paga per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 (cfr. documentazione in atti). Dalle allegazioni di parte emerge, viepiù, che il ricorrente, a partire dal 2019, sia pure per pochi mesi, ha sempre lavorato come bracciante agricolo con contratti a tempo determinato nel territorio campano, dimostrando, quindi, la volontà di integrarsi nel tessuto socioeconomico italiano (cfr. comunicazione UniLav del 02.08.2019 attestante un rapporto di lavoro con decorrenza dal 03.08.2019 al 31.10.2019 presso la Società cooperativa agricola A.R.L. PRESTIGE con sede a Stornara (FG); comunicazione UniLav del
30.09.2019 attestante un rapporto di lavoro con decorrenza dal 01.10.2019 al 31.12.2019 presso la ditta con sede ad Andria (BT); buste paga mesi di aprile, maggio, Parte_2 giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre 2019), ottenendo anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato come “operaio di manovra” presso la ditta edile ARANITI COSTRUZIONI SRLS con sede a a far data dal 07.04.2021 (cfr. comunicazione UniLav del 06.04.2021 in atti) Controparte_3 poi non mantenuto, a suo dire, “per ritardi nel rinnovo del permesso di soggiorno”.
Deve, inoltre, osservarsi che il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, dove ha dimostrato di comprendere e parlare a livello basilare l'italiano, ha dichiarato di avere una relazione stabile con l'interprete , la quale guadagnava circa 1200 € al mese, di avere due figli Controparte_5 Per_1 di 7 anni e , di 9 anni) e che intendeva iscriversi ad un corso di italiano per migliorare la propria Per_2 capacità espressiva.
Tale condizione raggiunta da merita, pertanto, riconoscimento e protezione, non solo Parte_1 alla luce dell'art. 8 CEDU, in quanto indicativa di un effettivo radicamento in Italia, ma anche dell'art. 35 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro come posizione soggettiva assoluta del singolo.
È di tutta evidenza che l'eventuale rimpatrio del ricorrente, presente in Italia dal 2015, lederebbe gravemente la sua vita privata ponendolo in una condizione di evidente vulnerabilità, in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine, dove non ha alcun legame familiare e/o affettivo, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 c.
1.1 TUI.
Sulla base delle precedenti considerazioni, deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto alle spese, esse vanno compensate, dal momento che l'accoglimento del ricorso è dipeso da fatti successivi all'atto impugnato.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla UR di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_3
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il presidente Il giudice relatore
Liborio Fazzi Flavio Tovani
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