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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 0 3 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3
rappresentati e difesi Controparte_1
VA AR per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 14/6/2024, i coniugi esposero che in data 30/7/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale erano nati i figli e , entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ma non ancora economicamente indipendenti.
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver
1 risolto le questioni inerenti il mantenimento dei figli.
Con sentenza emessa il 9/ 10/2024 il Tribunale di
Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (4
ottobre 2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sei mesi.
Pag. 2 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il CP_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_3
e con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 14/6/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Marsala il Controparte_1
30/07/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Marsala al n. 163 parte II,
serie A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del CP_1
marito;
Pag. 3 ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3
rappresentati e difesi Controparte_1
VA AR per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 14/6/2024, i coniugi esposero che in data 30/7/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale erano nati i figli e , entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ma non ancora economicamente indipendenti.
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver
1 risolto le questioni inerenti il mantenimento dei figli.
Con sentenza emessa il 9/ 10/2024 il Tribunale di
Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (4
ottobre 2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sei mesi.
Pag. 2 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il CP_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_3
e con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 14/6/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Marsala il Controparte_1
30/07/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Marsala al n. 163 parte II,
serie A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del CP_1
marito;
Pag. 3 ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4