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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRINO ANGELINA, Presidente
MILILLO GIORGIO, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Stock 2/3 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100860 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100860 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100860 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente :
chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio.
Resistente : chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TI3010100860/2023 con cui veniva rideterminato il reddito per l'anno di imposta 2018. in tema di II DD
IVA e venivano ritenuti accertati ricavi per € 56.410,00 importo dal quale andavano sottratti i redditi dichiarati pari ad € 26.432,00, il che determinava l'accertamento di un maggiore reddito accertato nell'importo di € 29.978,00.
La parte ricorrente premetteva che
· svolge l'attività di tassista con licenza rilasciata dal Comune della città di Trieste utilizzando l'autovettura Skoda targata Targa_1, cilindrata 1.967cc, alimentata a gasolio, acquistata nuova in data 23.04.2018 al prezzo di € 33.492,00 ;
· l'Agenzia delle Entrate procedeva ad accertamento per l'attività esercitata nella forma di ditta individuale di “Trasporto con taxi” (Codice Ateco 49.32.10), sulla base delle dichiarazioni Modello Redditi P.
F./2019, Modello I.V.A./2019 e Modello I.R.A.P./2019 per l'annualità 2018;
· veniva tenuto il prescritto contradditorio endoprocedimentale;
· l'Agenzia rilevava che i chilometri percorsi dal Sig. Ricorrente_1, sulla base dei dati dell'Amministrazione Comunale e delle revisioni periodiche annuali dei veicoli in servizio pubblico di piazza, risultavano essere pari ad € 44.379 e per l'anno 2018 ed i ricavi dichiarati caratteristici dell'attività svolta risultavano pari a
€ 26.432,00 conseguiti percorrendo 28.846 Km in 240 giornate lavorative ed i maggiori ricavi si individuavano in complessivi € 38.832,34 ;
· l'Agenzia proponeva alla parte ricorrente di portare il chilometraggio della corsa media da km. 3,2
a km. 4,5, e ciò in considerazione del fatto che la lunghezza della corsa media per così come individuata – ovvero sia km. 3,2 – risultava, a conti fatti, effettivamente troppo breve e ricalcolava maggiori ricavi, calcolati definitivamente in totali € 29.978,00 ;
· la parte non aderiva alla proposta dall'Agenzia .
A sostegno del ricorso eccepiva i seguenti vizi : taxi” non può essere applicata ai tassisti triestini in quanto diversa dalla realtà di Firenze considerata in precedenza dalla S.C. ;
3 ) nel merito contestava che l'accertamento non aveva preso in considerazione la situazione del sig. Ricorrente_1 per la quale anche la moglie aveva conseguito un reddito , ed un gran numero di tragitti era motivato dalle esigenze familiari e criticava la tariffazione utilizzata nell'accertamento svolgendo considerazioni dettagliate per le tariffe praticate per le varie tipologie di tragitti cittadini utilizzati ed infine l'erroneità del calcolo delle corse orarie pretesamente fatte dal Signor Ricorrente_1 evidenziando che il numero di 26,7 corse al giorno risulta eccessivo ed inattendibile nonché che l'Agenzia aveva omesso di considerare i costi necessari alla produzione del reddito
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale delle Entrate contestando il ricorso svolgendo controdeduzioni riferite a tutti i motivi .
Dopo alcuni rinvii finalmente le parti conciliavano la controversia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno composto la controversia mediante accordo conciliativo a spese compensate , di cui questa Commissione prende atto ,
Va quindi dichiarata l'estinzione del procedimento .ex articolo 46 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ora articolo 95 D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Trieste, 26/01/2026
Il Relatore
IO LI
La Presidente
IA PE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ) Illegittimità della metodologia accertativa impiegata (art. 39 primo comma lettera d) DPR 29 settembre
1973, n. 600) non essendo gli indizi gravi precisi e concordanti ponendo in rilievo che l'utilizzo dell'app “In
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRINO ANGELINA, Presidente
MILILLO GIORGIO, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Stock 2/3 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100860 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100860 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100860 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente :
chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio.
Resistente : chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TI3010100860/2023 con cui veniva rideterminato il reddito per l'anno di imposta 2018. in tema di II DD
IVA e venivano ritenuti accertati ricavi per € 56.410,00 importo dal quale andavano sottratti i redditi dichiarati pari ad € 26.432,00, il che determinava l'accertamento di un maggiore reddito accertato nell'importo di € 29.978,00.
La parte ricorrente premetteva che
· svolge l'attività di tassista con licenza rilasciata dal Comune della città di Trieste utilizzando l'autovettura Skoda targata Targa_1, cilindrata 1.967cc, alimentata a gasolio, acquistata nuova in data 23.04.2018 al prezzo di € 33.492,00 ;
· l'Agenzia delle Entrate procedeva ad accertamento per l'attività esercitata nella forma di ditta individuale di “Trasporto con taxi” (Codice Ateco 49.32.10), sulla base delle dichiarazioni Modello Redditi P.
F./2019, Modello I.V.A./2019 e Modello I.R.A.P./2019 per l'annualità 2018;
· veniva tenuto il prescritto contradditorio endoprocedimentale;
· l'Agenzia rilevava che i chilometri percorsi dal Sig. Ricorrente_1, sulla base dei dati dell'Amministrazione Comunale e delle revisioni periodiche annuali dei veicoli in servizio pubblico di piazza, risultavano essere pari ad € 44.379 e per l'anno 2018 ed i ricavi dichiarati caratteristici dell'attività svolta risultavano pari a
€ 26.432,00 conseguiti percorrendo 28.846 Km in 240 giornate lavorative ed i maggiori ricavi si individuavano in complessivi € 38.832,34 ;
· l'Agenzia proponeva alla parte ricorrente di portare il chilometraggio della corsa media da km. 3,2
a km. 4,5, e ciò in considerazione del fatto che la lunghezza della corsa media per così come individuata – ovvero sia km. 3,2 – risultava, a conti fatti, effettivamente troppo breve e ricalcolava maggiori ricavi, calcolati definitivamente in totali € 29.978,00 ;
· la parte non aderiva alla proposta dall'Agenzia .
A sostegno del ricorso eccepiva i seguenti vizi : taxi” non può essere applicata ai tassisti triestini in quanto diversa dalla realtà di Firenze considerata in precedenza dalla S.C. ;
3 ) nel merito contestava che l'accertamento non aveva preso in considerazione la situazione del sig. Ricorrente_1 per la quale anche la moglie aveva conseguito un reddito , ed un gran numero di tragitti era motivato dalle esigenze familiari e criticava la tariffazione utilizzata nell'accertamento svolgendo considerazioni dettagliate per le tariffe praticate per le varie tipologie di tragitti cittadini utilizzati ed infine l'erroneità del calcolo delle corse orarie pretesamente fatte dal Signor Ricorrente_1 evidenziando che il numero di 26,7 corse al giorno risulta eccessivo ed inattendibile nonché che l'Agenzia aveva omesso di considerare i costi necessari alla produzione del reddito
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale delle Entrate contestando il ricorso svolgendo controdeduzioni riferite a tutti i motivi .
Dopo alcuni rinvii finalmente le parti conciliavano la controversia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno composto la controversia mediante accordo conciliativo a spese compensate , di cui questa Commissione prende atto ,
Va quindi dichiarata l'estinzione del procedimento .ex articolo 46 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ora articolo 95 D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Trieste, 26/01/2026
Il Relatore
IO LI
La Presidente
IA PE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ) Illegittimità della metodologia accertativa impiegata (art. 39 primo comma lettera d) DPR 29 settembre
1973, n. 600) non essendo gli indizi gravi precisi e concordanti ponendo in rilievo che l'utilizzo dell'app “In