Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 114/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 18/06/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente, in collegamento da remoto, Avv. CONDELLO DANIEL, per la parte resistente la funzionaria delegata dott.ssa COLOMBRITA.
Il giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. CONDELLO rileva che l'OM 88/2024 si applica soltanto ai docenti a non al personale ATA ed in ogni caso la stessa OM non prevede che in caso di proroga vi debba essere la presa di servizio. Chiede l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa COLOMBRITA si riporta alle proprie difese e ribadisce che la presa di servizio era necessaria.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 114/2025, avente per oggetto “contratto a tempo determinato personale ATA – proroga – depennamento dalla graduatoria”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. DANIEL Parte_1 C.F._1
CONDELLO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, Dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 21.2.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando: Controparte_1
- di avere stipulato con l'Istituto Comprensivo Statale OL di OL (LC), in data
18.11.2024, un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratrice scolastica (riportante il prot. n. 6038 del 18.11.2024), con decorrenza giuridica ed economica dal 18.11.2024 al 6.1.2025, per n. 18 ore settimanali, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale “collaboratore scolastico” (v. doc. 1 ricorrente);
2 - di avere ricevuto in data 7.1.2025, dal citato Istituto di OL (LC), una e-mail, avente il seguente contenuto “Si comunica che il contratto di supplenza viene prorogato in data odierna e per i 3 mesi di puerperio. Vogliamo cortesemente sapere se accetta la proroga. In tal caso deve assumere servizio in data odierna oppure inviare domanda di assenza” (cfr. doc. 2 ricorrente);
- di avere riscontrato tale comunicazione, il medesimo giorno, mediante l'invio di una prima e-mail, in cui ha richiesto di voler giustificare -ai sensi dell'art. 17 del CCNL
Scuola 2006/2009- la propria assenza dal servizio per il giorno 7.1.2025 per visita medica (v. doc. 3) e di una seconda e-mail, con la quale ha avanzato -ai sensi dell'art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 e successive modifiche- la richiesta di congedo parentale, al fine di poter assistere la figlia , per il periodo Persona_1
dal 13.1.2025 al 4.4.2025 (v. doc. 4 ricorrente);
- di avere erroneamente indicato, nella seconda e-mail, il diritto alla corresponsione della retribuzione durante il congedo per una percentuale pari al 100% anziché al 30%, errore che è stato evidenziato dalla segreteria dell'Istituto di OL (LC), tramite e-mail del
8.1.2025, in cui la collaboratrice scolastica è stata invitata a ricompilare la domanda di richiesta di congedo parentale indicando la corretta percentuale di retribuzione (v. doc.
5 ricorrente);
- di avere provveduto, sempre in data 8.1.2025, ad inviare un'ulteriore e-mail al suindicato Istituto scolastico contenente la richiesta di congedo parentale correttamente compilata, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla segreteria amministrativa (v. doc. 6 ricorrente);
- di avere ricevuto dall'Istituto scolastico di OL, in data 15.1.2025, una comunicazione del seguente tenore “Per poter posticipare l'assunzione in servizio è indispensabile il certificato medico, anche di un professionista. Terminata la malattia deve riprendere servizio il 16/01/2025” (v. doc. 7 ricorrente) e recante, come allegato, la comunicazione prot. n. 187 del 14.1.2025, tramite cui è stata informata dell'impossibilità per la stessa di presentare richiesta di congedo parentale a causa della mancata instaurazione del rapporto di lavoro relativo alla proroga del contratto, in quanto soltanto
3 l'assenza per malattia o gravidanza permette il differimento dell'assunzione in servizio, evidenziando altresì l'Istituto di essere ancora in attesa di giustificato motivo per l'assenza del giorno 13.1.2025 (v. doc. 8 ricorrente);
- di avere riscontrato tale missiva, in data 15.1.2025, mediante l'invio al suindicato
Istituto scolastico della richiesta di n. 3 giorni di ferie decorrenti dal 13.1.2025 al
15.1.2025 (v. doc. 9 ricorrente);
- di avere richiesto tramite pec dell'Avv. Giuseppe Minissale, sempre in data 15.1.2025,
l'annullamento in autotutela del suindicato provvedimento di mancata proroga del contratto, non essendo necessaria, per l'ipotesi di proroga, alcuna nuova presa di servizio da parte della stessa, atteso che il rapporto di lavoro si era già correttamente instaurato mediante la formalizzazione dell'accettazione della proroga da parte della lavoratrice e rappresentando la richiesta di fruizione del congedo parentale un legittimo diritto riconosciuto dalla legge (v. doc. 10 ricorrente);
- di avere ricevuto dall'Istituto scolastico di OL, in data 22.1.2025, un'e-mail contenente il provvedimento prot. n. 294 del 21.1.2025 emesso dal Dirigente scolastico,
Prof. con cui veniva decretata “per la sig.ra Persona_2 Parte_2
la cessazione del contratto prot. n. 153 del 10/01/2025, con decorrenza dal 07/01/2025
e cessazione in data 10/01/2025 e la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso” (cfr. doc. 11 ricorrente) e la comunicazione prot. n. 296 del 21.01.2025, emessa anch'essa dal Dirigente scolastico, con cui venivano confermate le azioni intraprese dall'Istituzione scolastica con la precedente comunicazione del 14.1.2025 (v. doc. 12 ricorrente);
- di avere ricevuto, in data 19.2.2025, un'ultima comunicazione da parte dell
[...]
, in cui è stata invitata a sottoscrivere l'allegato contratto di proroga, Parte_3
prot. n. 153 del 10.1.2025, per il periodo compreso tra il 7.1.2025 ed il 10.1.2025 (v. docc. 13 e 14 ricorrente).
ha contestato quindi la legittimità del citato provvedimento di Parte_1
cessazione del contratto e del conseguente depennamento della stessa dalle graduatorie di
4 circolo e d'Istituto di 3^ fascia ATA – a.s. 2024/2025, sostenendo che la mancata assunzione in servizio il giorno 13.1.2025 fosse giustificata dalla richiesta di congedo parentale e che la proroga del contratto non richiedesse una nuova presa di servizio.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare la sussistenza del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento del contratto sottoscritto in data 18.11.2024 e successiva proroga per il periodo decorrente dal 07.01.2025 al 07.04.2025 con l'Istituto Comprensivo Statale OL di OL (LC) per il profilo professionale collaboratore scolastico, ed ordinare alla resistente Amministrazione di disporre il ripristino del contratto di lavoro stipulato in data 18.11.2024 e successiva proroga dal 07.01.2025 al 07.04.2025 e mantenimento dell'incarico predetto;
- ai sensi dell'art. 414 c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della ricorrente secondo quanto previsto dall'art. 4 della Circolare n. 115135 del Controparte_1
e della vigente normativa in materia, al ripristino dell'odierna ricorrente nelle graduatorie di circolo e d' Istituto di 3^ fascia ATA – a.s. 2024/2025 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, mediante il contratto sottoscritto dalla stessa in data 18.11.2024 e successiva proroga per il periodo decorrente dal 07.01.2025 al 07.04.2025 con l'Istituto Comprensivo Statale OL di OL (LC), di cui deve essere confermata la validità. Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti. Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Si è costituito in giudizio il , esponendo Controparte_1
che:
- la cessazione del contratto della ricorrente è stata determinata dalla mancata assunzione in servizio il giorno 13.1.2025, data indicata per l'inizio della proroga contrattuale, essendo la mancata assunzione qualificabile come abbandono del servizio, ai sensi dell'art. 7, punto B2, del D.M. 430/2000, che prevede la perdita del diritto a ulteriori supplenze in caso di abbandono senza giustificato motivo;
- come infatti già chiarito dalla comunicazione inviata alla ricorrente in data 14.1.2025, la richiesta di congedo parentale può essere presentata solo dopo l'effettiva presa di servizio, salvo impedimenti straordinari come malattia o gravidanza, condizioni non dimostrate dalla collaboratrice scolastica;
- la ricorrente ha presentato la richiesta di congedo parentale il giorno 8.1.2025, senza tuttavia poi fornire alcuna giustificazione valida per l'assenza dal lavoro il giorno
13.1.2025, sicchè l'assenza ingiustificata costituiva motivo valido per la risoluzione anticipata del contratto, non potendo la richiesta di ferie -avanzata dalla ricorrente il
15.1.2025 per i giorni precedenti- sanare retroattivamente un'assenza ingiustificata;
5 - contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la proroga del contratto richiedeva una nuova presa di servizio per formalizzare il rapporto lavorativo relativo al periodo successivo al termine originario del 6.1.2025, come comunicato dall'Istituto
Comprensivo di OL tramite mail e comunicazioni ufficiali, non potendo l'accettazione formale della proroga, da parte della ricorrente, sostituire l'obbligo di presenza fisica sul luogo di lavoro, condizione indispensabile per l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, ai sensi del D.Lgs. 151/2001 - Testo Unico
Maternità/Paternità e delle relative disposizioni del CCNL Scuola;
- l'unica eccezione espressamente prevista alla citata regola riguarda il congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio) e l'interdizione anticipata per gravidanza a rischio, casi eccezionali in cui il dipendente può usufruire dell'astensione dal lavoro senza necessità di presa di servizio immediata;
- non essendo stata formalizzata la presa di servizio per la proroga contrattuale relativa alla ricorrente, non poteva essere esercitato il diritto al congedo parentale, garantito dall'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, possibile solo nel contesto di un rapporto lavorativo già instaurato.
Il ha chiesto quindi l'integrale rigetto delle domande attoree, con riconoscimento CP_1
della piena legittimità e correttezza degli atti posti in essere dall'Amministrazione convenuta.
All'udienza del 23.4.2025 la ricorrente ha dichiarato di avere fatto richiesta di assenza per visita il giorno 7.1.2025 e per gli altri giorni, fino al 10.1.2025, per malattia ed il ha CP_1
confermato che dal 7 al 10.1.2025 l'assenza risultava giustificata per malattia.
In data 5.6.2025 la parte resistente ha depositato nota integrativa.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e contestualmente decisa.
2. Con il citato provvedimento del 21.1.2025, il dirigente scolastico ha decretato la cessazione del contratto 153 del 10.1.2025 e la perdita, per la ricorrente, della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita dalle graduatorie di circolo e di istituto per l'anno scolastico in corso.
Per quanto nelle premesse del decreto si faccia riferimento alla proroga prot. n. 153 del
10.1.2025 con decorrenza dal 7.1.2025 al 4.4.2025, il contratto recante tale protocollo ed
6 allegato sub doc. n. 14 di parte ricorrente indica, come durata, l'arco temporale dal 7.1.2025 al
10.1.2025. Parrebbe che tale contratto sia stato predisposto soltanto per dare una qualche formalizzazione al rapporto intercorso tra le parti tra il 8.1.2025 e il 10.1.2025, quando è pacifico che la ricorrente fosse in malattia (cfr. quanto dichiarato a verbale di udienza del
23.4.2025).
In disparte la contraddittorietà di tali elementi fattuali, la posizione datoriale si fonda sull'assunto che, dopo la proroga, la lavoratrice dovesse presentarsi sul luogo di lavoro per la presa di servizio. La mancata assunzione in servizio avrebbe rappresentato un abbandono del servizio stesso.
In verità, come comunicato dall'istituto scolastico in data 7.1.2025, il contratto stipulato in data
18.11.2024 con durata sino al 6.1.2025 è stato semplicemente prorogato. La proroga del termine inizialmente apposto al contratto a tempo determinato non implica l'insorgere di un nuovo rapporto di lavoro, ma semplicemente la modifica di un suo elemento (la durata). Il rapporto originario viene appunto prorogato.
Se il rapporto di lavoro è semplicemente proseguito, non v'è ragione di richiedere una nuova presa di servizio. Il rapporto è proseguito e le assenze della ricorrente risultano giustificate, dapprima, dalla comunicazione di malattia e, dopo, dalla richiesta di congedo parentale. Per il giorno 13.1.2025, quando l'Istituto scolastico ha ritenuto configurato l'abbandono del servizio, la ricorrente aveva fatto regolarmente richiesta di congedo parentale (doc. n. 6 della ricorrente), che erroneamente il dirigente ha ritenuto di non poter nemmeno considerare per non essersi instaurato il rapporto di lavoro (doc. n. 8 della parte ricorrente).
Le considerazioni qui svolte non sono smentite nemmeno dal tenore dell'OM 88/2024, invocata dall'amministrazione. Anche a non volere considerare che tale Ordinanza ministeriale disciplina le supplenze per il personale docente ed educativo, nessuna sua disposizione lascia intendere che, per la proroga della durata di una supplenza, sia necessaria una nuova presa di servizio.
Lo stesso dicasi con riferimento alla circolare del 25.7.2024, parimenti invocata dall'amministrazione scolastica (che l'ha prodotta in allegato alla memoria difensiva), nella quale si legge: “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a
7 tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E' inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio)”. La disposizione addirittura rafforza quanto sopra argomentato: se per la stipula del contratto non è necessaria la presa di servizio in caso di malattia e maternità,
a maggior ragione tali situazioni non possono essere equiparate ad abbandono del servizio in ipotesi di proroga di un rapporto già instaurato.
3. È quindi fondata la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'amministrazione per avere risolto il contratto di lavoro prorogato e per avere depennata la sig.ra dalle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA a.s. Pt_1
2024/2025 per il profilo professionale di collaboratore scolastico.
Sennonché la domanda di ripristino del contratto fino al 7.4.2025 non può essere accolta, tale termine essendo ormai scaduto. Del resto, la ricorrente ha depositato il ricorso in via ordinaria in data 21.2.2025, senza formulare domande in via d'urgenza e senza proporre domande economiche, nemmeno in via risarcitoria.
Dovendosi rispettare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, va quindi accertata l'illegittima cessazione del contratto ed il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria, di cui alla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti del , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accerta l'illegittimità del provvedimento dirigenziale prot. n. 294 del 21.1.2025 con cui è stata decretata la cessazione del contratto prorogato al 7.4.2025; condanna
8 il a reinserire Controparte_1 Parte_1
nelle graduatorie di circolo e d'Istituto di 3^ fascia ATA – a.s. 2024/2025 per il profilo professionale di collaboratore scolastico;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 18 giugno 2025.
Il Giudice Federica Trovò
9