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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 17930/2024 promossa da:
in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà sui minori Parte_1 e rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Persona_2 TROYA BRUNO con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO PORTA NUOVA 43 37122 VERONA
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 14/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile dove si sposava il 08.07.1983 con Pt_2
(doc. 2) e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (doc. 3 – CNN di . Persona_3 Parte_2
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue:
“….3) Il 07/03/1990 nasceva, con il nome di , l'odierno Persona_4 ricorrente (doc. 4), adottato da e sua moglie a seguito di Parte_1 Parte_2 sentenza del 17 agosto 2001 passata in giudicato il 19 dicembre 2001 (doc. 5) e pertanto avente diritto alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 91/1992 a mente del quale “Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.”
pagina 1 di 4 4) Il 4 luglio 2014 nasceva (doc. 6), figlia di Persona_1 Parte_1 e che successivamente avrebbero contratto matrimonio il 3 settembre 2016 Persona_5 Per_1 (doc. 7). La coppia divorziava.
5) Il 28/04/2021 nasceva (doc. 8), figlio di e Persona_2 Parte_1
, i quali successivamente avrebbero contratto matrimonio il 24 gennaio 2022 (doc. 9)”. Persona_6
I ricorrenti hanno dedotto altresì di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia di San Paolo (doc. 10-18), senza tuttavia riuscire a completare il relativo iter procedimentale.
Con provvedimento del 18/02/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 22/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., da ultimo differita al 25/11/2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 20/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 14/11/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Bologna.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
La procura alle liti è regolare.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre pagina 2 di 4 l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato il ritardo pressochè ultradecennale con il quale il competente Consolato d'Italia di San Paolo sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. 14 e 15). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Parte_2 cittadinanza italiana, come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai discendenti individuati nell'albero genealogico (doc. 00).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 3 di 4 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato il [...] a Parte_1 ltatiba - SP, Brasile;
IN nata il [...] ad [...]/SP e Persona_1
nato il [...] a [...]çu/SP sono cittadini italiani iure Persona_2 sanguinis;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 26 novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 17930/2024 promossa da:
in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà sui minori Parte_1 e rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Persona_2 TROYA BRUNO con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO PORTA NUOVA 43 37122 VERONA
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 14/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile dove si sposava il 08.07.1983 con Pt_2
(doc. 2) e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (doc. 3 – CNN di . Persona_3 Parte_2
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue:
“….3) Il 07/03/1990 nasceva, con il nome di , l'odierno Persona_4 ricorrente (doc. 4), adottato da e sua moglie a seguito di Parte_1 Parte_2 sentenza del 17 agosto 2001 passata in giudicato il 19 dicembre 2001 (doc. 5) e pertanto avente diritto alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 91/1992 a mente del quale “Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.”
pagina 1 di 4 4) Il 4 luglio 2014 nasceva (doc. 6), figlia di Persona_1 Parte_1 e che successivamente avrebbero contratto matrimonio il 3 settembre 2016 Persona_5 Per_1 (doc. 7). La coppia divorziava.
5) Il 28/04/2021 nasceva (doc. 8), figlio di e Persona_2 Parte_1
, i quali successivamente avrebbero contratto matrimonio il 24 gennaio 2022 (doc. 9)”. Persona_6
I ricorrenti hanno dedotto altresì di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia di San Paolo (doc. 10-18), senza tuttavia riuscire a completare il relativo iter procedimentale.
Con provvedimento del 18/02/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 22/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., da ultimo differita al 25/11/2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 20/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 14/11/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Bologna.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
La procura alle liti è regolare.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre pagina 2 di 4 l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato il ritardo pressochè ultradecennale con il quale il competente Consolato d'Italia di San Paolo sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. 14 e 15). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Parte_2 cittadinanza italiana, come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai discendenti individuati nell'albero genealogico (doc. 00).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 3 di 4 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato il [...] a Parte_1 ltatiba - SP, Brasile;
IN nata il [...] ad [...]/SP e Persona_1
nato il [...] a [...]çu/SP sono cittadini italiani iure Persona_2 sanguinis;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 26 novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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